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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX DI FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Premessa
CONSIDERATO che:
- l’art. 3, commi 32, 33 e 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. definisce i seguenti soggetti:
1. I "soggetti aggiudicatori",comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al capo IV. 33.
2. L’espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
3. La “centrale di committenza” è un'amministrazione aggiudicatrice che “acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”, o “aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.
- l’art. 33 del Codice dei contratti pubblici prevede:
• al comma 1, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
• al comma 3, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti o alle Amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;
• al comma 3-bis, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, optando per una delle seguenti alternative:
⁃ procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
⁃ costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici anche delle province;
⁃ ricorrere ad un soggetto aggregatore;
⁃ ricorrere alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
⁃ utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
DATO ATTO che il suddetto comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che in caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma stesso, l’AVCP non rilasci, ai comuni non capoluogo di provincia, il Codice Identificativo di Gara (CIG);
DATO ATTO, altresì, che l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha stabilito che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO che l'art. 23-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, entrano in vigore il 1° settembre 2015;
VISTO l’art. 19, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, “l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;
VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, che prevede: “La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
CONSIDERATO che la Provincia di Reggio Emilia, con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, una Stazione Unica Appaltante provinciale nella funzione di stazione appaltante, ai sensi del comma 3, del predetto art. 33, previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni aderenti, relativamente alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici;
il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla Stazione Unica Appaltante è quello di promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
l'obiettivo della Stazione Unica Appaltante è inoltre quello di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
RILEVATO che alla luce di queste finalità, la Provincia di Reggio Emilia si rende inoltre disponibile ad attivare, previa sottoscrizione di apposito accordo secondo le procedure del
T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000, un’adeguata assistenza tecnico-amministrativa, per singoli o più lavori pubblici, con i vari comuni aderenti interessati relativamente alle funzioni di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
a. studio di fattibilità;
b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all’Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
d. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 93, comma 4, X.Xxxx 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la Provincia procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex X.Xxxx n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
e. convocazione e gestione di “Conferenza di Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
f. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all’Ente aderente per l’adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
g. verifica e validazione dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
h. gestione delle procedure espropriative;
i. istituzione dell’ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell’intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
j. esame di eventuali proposte di varianti;
k. collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
VISTO che la Provincia di Reggio Emilia si è resa altresì disponibile a valutare la fattibilità di:
• istituire una centrale di committenza, in qualità di soggetto aggregatore dei fabbisogni di forniture e servizi e di acquisizione dei medesimi secondo le modalità che verranno specificate di volta in volta dai comuni o Unioni dei comuni aderenti, in relazione al riordino istituzionale in corso;
• fornire supporto in caso di necessità, ai comuni interessati, con giornate formative sugli appalti e su casi-tipo su piattaforme Consip, Mepa, Intercent-Er;
CONSIDERATO che la Provincia di Reggio Xxxxxx, con il suddetto Decreto del Presidente
n. 62 del 22/04/2015, in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, una Stazione Unica Appaltante provinciale nella funzione di stazione appaltante, ai sensi del comma 3, del predetto art. 33, previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni aderenti, relativamente alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici;
CONSIDERATO che L'Unione Tresinaro Secchia (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano),con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.
34 di reg. del 16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il suddetto schema di convenzione, autorizzando contestualmente l'adesione dell’Unione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia e la sottoscrizione della convenzione medesima;
FRA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, in persona del Sig:
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Milano (MI) il 14/04/1960, il quale interviene nel presente atto in qualità di Segretario Generale Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali della Provincia di Reggio Xxxxxx con sede legale in Reggio Xxxxxx – Corso Garibaldi 59 (C.F/P.I 00209290352 ), e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
E
UNIONE TRESINARO SECCHIA, in persona del Sig..
- Xxxxxx Xxxxxx, Dirigente del I° Settore Affari Generali ed Istituzionali dell’Unione stessa, nato a Domodossola (VB) il 25/04/1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell’Unione Tresinaro Secchia, con sede legale in xxxxx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX)- (C.F/P.I. 02337870352), e come tale in rappresentanza della Unione medesima in forza all’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l'adesione della Unione Tresinaro Secchia (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano) alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 e disciplina i rapporti tra la Provincia di Reggio Xxxxxx e l'Unione dei Comuni aderente.
L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente, come delineato nei punti successivi.
Si prevede che l’attività della Provincia possa essere estesa anche all’assistenza tecnico - amministrativa di cui alle funzioni individuate dalle lettere da a) a k) delle premesse, con appositi accordi, i quali prevederanno la quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico del Comune/Unione dei Comuni, nonché per esigenze particolari e previa accordi specifici degli enti aderenti, le concessioni di servizi e le alienazioni immobiliari. A tal proposito e più in generale per dettagliare operativamente e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione dei rapporti oggetto della presente convenzione, verranno sottoscritti successivi e appositi accordi di dettaglio e operativi con i Comuni e le Unioni dei Comuni aderenti. Dette note esplicative e regolamentari, conterranno in particolar modo: la gestione del CIG, la indicazioni di modalità di attivazione di eventuali polizze assicurative, la modalità di applicazione del regime IVA, le tasse di gara, le tipologie e spese di pubblicità legale, altre indicazioni pratiche e operative utili al procedimento.
Art. 2 – Ambito di operatività
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia opera:
a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori e concessioni di lavori;
b) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di beni e servizi non standardizzabili, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
c) relativamente alle funzioni individuate dalle lettere da a) a k) delle premesse, per singoli o più lavori pubblici, previa espressa richiesta dell'
aderente ed attivazione di appositi accordi.
Art. 3 – Attività escluse
Restano di esclusiva competenza del Comune/Unione aderente:
• la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.
• la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, funzioni individuate dalle lettere da a) ad h) delle premesse (se non richieste alla Provincia tramite appositi accordi), determinazione a contrarre, ecc.);
• la fase “a valle” delle procedure di gara: stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, funzioni individuate dalle lettere da i) a k) delle premesse (se non richieste queste ultime fasi alla Provincia tramite appositi accordi), pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi;
• le acquisizioni di beni e servizi effettuate autonomamente dal Comune/Unione attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
CAPO I - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
Art. 4 – Competenze della Provincia
1) La Stazione Unica Appaltante espleta le seguenti attività:
a) verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune/Unione entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, garantendo adeguata assistenza e fornendo la necessaria consulenza in fase di redazione ed approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti progettuali;
b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune/Unione, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune/Unione di adeguare o eventualmente integrare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
c) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all’individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio;
d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune/Unione;
e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all’inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, all’avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara; collabora inoltre con il Comune/Unione alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;
f) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale dei contratti;
g) il Presidente della Commissione di gara o l'Autorità di gara, in base al regolamento dei contratti della Provincia, può avvalersi, per l’attività di supporto, della collaborazione del responsabile del procedimento presso il Comune/Unione, del progettista dell'opera o del referente dell’Ente convenzionato;
h) ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della Provincia;
i) indica la Provincia nel bando e nel disciplinare di gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
j) la Provincia di Reggio Emilia, come Stazione Unica Appaltante, si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative clausole, relativamente al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” e al “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” e a rispettarne le disposizioni in essi contenute;
k) tiene costantemente informato l’Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
l) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
m) provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, compresi i controlli sui requisiti generali e morali e le verifiche per il rilascio della documentazione antimafia;
n) completata la procedura di aggiudicazione, comunica Comune/Unione l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla procedura de quo, ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;
o) nei casi in cui il Comune/Unione lo richiede, effettua in collaborazione con il Comune/Unione stesso/a, le attività inerenti le fasi di Progettazione, Espropri e Direzione Lavori, per singoli o più lavori pubblici, tramite apposito accordo con la contestuale quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico del Comune/Unione. Di seguito le ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante.
2) In caso di contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento la Provincia, tramite il proprio Ufficio Legale garantisce la tutela giurisdizionale;
3) Qualora i motivi di ricorso dipendano anche da atti assunti dal Comune/Unione, lo/a stesso/a si potrà difendere tramite legale di fiducia, coordinandosi con il legale indicato dalla Provincia;
4) Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l’aggiudicazione disposta dalla Provincia vincola il Comune/Unione alla stipulazione del relativo contratto di appalto;
5) la Provincia si impegna a redigere e trasmettere al Comune/Unione il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi soggetti a rimborso.
Art. 5 - Competenze del Comune/Unione
1) Il Comune/Unione per attivare la Stazione Unica Appaltante deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue:
a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
b) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell’offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove necessari, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l’indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all’offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell’offerta tecnica;
c) nel caso di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria: predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell’anomalia di cui alla normativa vigente ed applicabile. Le modalità del sub procedimento di valutazione delle offerte saranno definite, di volta in volta - sulla base delle esigenze espresse da parte del Comune/Unione - in accordo tra le parti. L’esito dell’accordo sarà formalizzato con scambio di corrispondenza anche telematica;
d) indicazione del responsabile del procedimento;
e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara, comprensiva del Capitolato Speciale d’Appalto;
f) originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
g) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
h) descrizione sommaria dell’opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;
i) indicazione dei tempi massimi per l’aggiudicazione dell’appalto di riferimento, anche in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l’Ente convenzionato avesse interesse;
k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune/Unione, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata o in via residuale tramite raccomandata A/R indirizzata quale riservata personale debitamente sigillata – o attraverso altro sistema atto a garantire la segretezza
del contenuto della comunicazione, che potrà essere individuato, ricorrendone le condizioni, ad esclusiva cura della Provincia - al responsabile della procedura di gara indicato dalla Provincia. La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia inoltre, mette a disposizione del Comune/Unione, i propri Albi costantemente aggiornati, per le gare a invito di lavori pubblici, nonché l’Albo degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
l) nei casi in cui vi sia specifico interesse di collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune/Unione, e a seguito di apposito accordo, richiede i vari documenti utili per le fasi di Progettazione, Espropri e Direzione Lavori, per singoli o più lavori pubblici.
m) in generale il Comune/Unione deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la Stazione Unica Appaltante nella fase di preparazione ed espletamento della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.
2) il Comune/Unione, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione, provvede alla stipulazione del contratto, previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell’aggiudicazione da parte della Provincia. La comunicazione dovrà avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata o in via residuale tramite raccomandata A/R indirizzata quale riservata personale debitamente sigillata – o attraverso altro sistema atto a garantire la segretezza del contenuto della comunicazione, che potrà essere individuato, ricorrendone le condizioni, ad esclusiva cura della Provincia - al responsabile della procedura di gara indicato dalla Provincia.
3) In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune/Unione assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune/Unione medesimo/a.
Art. 6 – Costi del servizio
I costi del servizio, di seguito elencati, devono essere rimborsati dal Comune/Unione alla Provincia. Rientrando dette attività nell’ambito delle attività istituzionali della Provincia, come si evince dal combinato disposto degli artt. 19 del D. Lgs. 267/2000 e 33 del D. Lgs. 163/2006, il rimborso degli oneri non viene assoggettato ad IVA. I suddetti costi del servizio non riguardano i costi puri relativi alla pubblicazione del bando di gara (ove non rimborsati dall’aggiudicatario), alla eventuale attivazione di polizze assicurative obbligatorie per legge, alla spedizione di eventuali raccomandate, al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, ma solo i costi generali per le attività dei dipendenti della Provincia. Pertanto i costi soprarichiamati andranno sommati al costo forfettario qui sotto determinato.
Per ogni procedura, ad esclusione delle attività di progettazione, espropri, direzione lavori:
• da un minimo di 0,25 fino ad un massimo di 0,50% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 100.000,00 (500 Euro);
• da un minimo di 0,20 fino ad un massimo di 0,40% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 500.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 100.000,00 (2000 euro);
• da un minimo di 0,15 fino ad un massimo di 0,30% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 500.000,00 e fino ad € 1.500.000,00
da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00 (2000 + 3000 euro al massimo);
• da un minimo di 0,10 fino ad un massimo di 0,20% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 1.500.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente il € 1.500.000,00 (5000 + 10000 euro al massimo) ;
• da un minimo di 0,05 fino ad un massimo di 0,10% sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00.
In aggiunta a dette prestazioni, nell’eventualità il Comune/Unione relativamente alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa individuate nel Capo II, lettere dalla a) alla j) della presente convenzione, per singoli o più lavori pubblici, fosse interessata alla collaborazione della Provincia di Reggio Emilia, si prevede che detta attività sia disciplinata, con appositi accordi, con la contestuale quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico del Comune/Unione.
Per ogni procedura, la Provincia di Reggio Emilia individuerà pertanto la percentuale forfettaria che il Comune/Unione aderente dovrà corrispondere e versare sul bilancio provinciale, nelle fasce e con i massimali sopra richiamati, determinati in funzione delle caratteristiche della prestazione richiesta. La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni aggiudicazione provvisoria, le attività e le spese in dettaglio e il Comune/Unione dovrà rimborsare l’Ente entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso. La Provincia inoltre si riserva la possibilità di richiedere un anticipo dei costi puri sostenuti di ogni singolo procedimento.
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento
L’Ente convenzionato nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all’espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori, il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.
La Provincia di Reggio Emilia provvede invece alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.
Art. 8 - Comunicazioni e rapporti giuridici
1) Le comunicazioni tra la Provincia e il Comune/Unione devono avvenire tramite posta certificata, fax, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2) Tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della Provincia.
3) Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Comune/Unione e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del Comune/Unione medesimo/a, essendo la Provincia totalmente estranea.
4) Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della Stazione Unica Appaltante, restano di proprietà piena e assoluta della
Provincia di Reggio Emilia, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.
5) La Provincia di Reggio Emilia si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante, nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura. L'attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione. Il Comune/Unione, altresì, deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante.
6) La Provincia di Reggio Emilia, seppur nell’ottica del riordino istituzionale, tenderà ad assicurare che la Stazione Unica Appaltante provinciale sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Il Comune/Unione altresì si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia di Reggio Emilia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate. La Provincia stessa promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla Stazione Unica Appaltante e del personale di raccordo del Comune/Unione, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura, anche con l’ausilio economico del Comune/Unione aderente.
CAPO II - FUNZIONI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA
Art. 9 -Tipologia dei servizi e modalità di affidamento
In applicazione dell’art. 30 comma 3 del d.lgs. 267/2000, l’ente convenzionato può affidare alla Provincia i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente a specifiche opere pubbliche, quali quelli di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:
a. studio di fattibilità;
b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all’Ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
d. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 93, comma 4, X.Xxxx 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la Provincia procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex X.Xxxx n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
e. convocazione e gestione di “Conferenza di Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
f. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all’Ente aderente per l’adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
g. verifica e validazione dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
h. gestione delle procedure espropriative;
i. istituzione dell’ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell’intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
j. esame di eventuali proposte di varianti;
k. collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
L’affidamento di tali attività alla provincia è regolato da apposito accordo approvato con atto del dirigente o del responsabile competente di ciascun ente, con il quale sono regolate:
- le prestazioni oggetto della delega;
- i tempi di realizzazione;
- il rimborso dovuto alla provincia;
- le reciproche responsabilità e competenze.
La provincia aderisce alle richieste di affidamento di attività attinenti l’architettura e l’ingegneria sulla base delle proprie condizioni organizzative, delle competenze professionali e sulla base di un piano di programmazione degli interventi che tiene conto dei complessivi carichi di lavoro.
Art. 10 - Patto di integrità
1) La Provincia e l’Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2) Il Comune/Unione si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3) Nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dall’Ente.
Art.11 - Durata della convenzione e trattamento dei dati
1) La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale.
2) Sia il Comune/Unione sia la Provincia possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
3) La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
4) Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e xx.xx. e ii., il Comune/Unione dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le
operazioni connesse all’attività posta in essere dalla Stazione Unica Appaltante, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla Stazione Unica Appaltante, nonché per fini statistici.
Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
UNIONE TRESINARO SECCHIA
IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: XXXXXX XXXXXX