REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n._36 del 28.07.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 05.12.2018
INDICE
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto… pag.3
Art. 2 – Finalità……………………………………………………………………………………… pag.3 Art. 3 – Definizioni…………………………………………………………………………………. pag.3 Art. 4 – Aree di intervento…………………………………………………………………………. pag.4 Art. 5 – Soggetti beneficiari……………………………………………………………………….. pag.4 Art. 6 – Presentazione delle domande di beneficio……………………………………………. pag.5 Art. 7 – Rendicontazione…………………………………………………………………………… pag.6
CAPO II – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 8 – Criteri e misura dei contributi ordinari e specifici pag.8
Art. 9 – Benefici in materia di assistenza scolastica…………………………………………… pag.9
CAPO III – PATROCINIO, VANTAGGI ECONOMICI E COLLABORAZIONI
Art. 10 – Concessione del patrocinio e di vantaggi economici pag.10
Art. 11 – Collaborazioni…………………………………………………………………………. pag.10
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari pag.11
Art. 13 – Pubblicizzazione dei contributi ……………………….………………………….… pag.12 Art. 14 – Xxxxx finali………………………………………………………………………….… pag.12
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, con esclusione delle sponsorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Art. 2 - FINALITA’
1. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente articolo con le modalità e con l’osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell’ambito delle aree di intervento di cui all’art. 4.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.
Art. 3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
A) Patrocinio: adesione simbolica del Comune di Chiampo ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, che non comporta automaticamente anche l’erogazione di un beneficio economico o strumentale, ma l’uso dello stemma comunale secondo le modalità stabilite dall’art. 10.
B) Vantaggi economici: l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di co- organizzazione, diversi dall’erogazione di denaro, sotto forma di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa, sotto forma di esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l’applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.
C) Contributi: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione
dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della Costituzione.
I contributi possono essere di due tipologie:
- ordinari quando vengono erogati a sostegno delle attività ordinarie, esercitate dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;
- specifici se erogati a sostegno di attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.
Art. 4 - AREE DI INTERVENTO
1. I benefici di cui all’art. 3 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
a) attività culturali, celebrazioni istituzionali e della memoria;
b) attività scolastiche, formative connesse all’educazione;
c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
d) attività inerenti allo sviluppo turistico ed economico;
e) attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere sociale;
g) attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose;
h) attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;
i) altre attività e/o iniziative non riferibili ai settori di cui sopra individuate dalla Giunta con propria deliberazione.
2. La Giunta articola le singole attività specificandole in relazione ai programmi dell’Ente e ai bisogni che emergono dalla società.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento.
4. E’ in ogni caso vietata la concessione di contributi e di patrocinio ad iniziative realizzate da gruppi politici e/o sindacali.
Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono accedere ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti che svolgono attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell’economia locale esclusivamente nell’ambito dei settori di attività individuati all’art. 4, secondo priorità eventualmente stabilite dalla Giunta, ed in particolare:
a) Enti ed istituzioni pubbliche;
b) Associazioni e soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni;
c) Fondazioni, ONLUS, ONG, Cooperative sociali, Associazioni di categoria e di lavoratori, organizzazioni religiose ed altre istituzioni anche private dotate di personalità giuridica;
d) Associazioni non riconosciute e/o non iscritte all’albo delle associazioni del Comune e comitati in genere;
e) Enti e soggetti privati, compresi i comitati, per attività e iniziative prive di scopo di lucro;
f) Le scuole dell’infanzia paritarie funzionanti sul territorio comunale, secondo specifici accordi/convenzioni approvati dal Consiglio Comunale;
g) Le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, per garantire il diritto allo studio e a sostegno di progetti didattici, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli specifici criteri approvati dalla Giunta e resi pubblici;
h) I soggetti pubblici o privati che attivano iniziative di sviluppo innovativo, di valorizzazione, tutela e di miglioramenti del territorio e dell’ambiente nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICIO
1. La domanda di ammissione ai benefici, da redigersi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 su appositi moduli scaricabili dal sito comunale o disponibili gratuitamente presso il competente ufficio, è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell’Associazione, ente, gruppo, etc.
2. Le domande di vantaggio economico e di contributo per singola attività/manifestazione devono essere presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità e i termini fissati dall’art. 8.
4. La richiesta di patrocinio e/o di vantaggio economico, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l’indirizzo, una descrizione analitica dell’iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
5. La domanda di contributo deve contenere:
a) per la richiesta di contributi per l’attività ordinaria:
• denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
• indicazione del numero di iscrizione al registro comunale delle Associazioni;
• numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un’Associazione, con l’indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune;
• copia dell’ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l’anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune;
• impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell’attività svolta e del relativo Bilancio.
b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:
• denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
• relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell’ingresso libero, la collaborazione di volontari;
• il tipo e l’entità del contributo richiesto al Comune;
• dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
• il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
• impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione. Le spese devono essere tutte documentate con documenti fiscali; sono ammesse spese non documentate solo nel limite del 5% delle spese totali.
• impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda.
6. Eventuali variazioni all’iniziativa/attività saranno prese in considerazione a condizione che non modifichino i contenuti originari della stessa, siano adeguatamente motivate e preventivamente comunicate al Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento. Il Comune si riserva di autorizzare tali modifiche entro 8 giorni dalla richiesta.
Art. 7 – RENDICONTAZIONE
1. I contributi per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione al servizio competente di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante su apposito modulo scaricabile dal sito comunale o disponibile gratuitamente presso il competente ufficio.
La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento e dell’esito dell’iniziativa, attività o manifestazione attuata;
b) bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa;
c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l’attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
2. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, munite di autocertificazione di conformità all’originale in proprio possesso.
3. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.
3-bis. Nel caso di interventi di sussidiarietà orizzontale svolti in economia e con mezzi propri da soggetti associati (comitati di quartiere e/o associazioni di volontariato iscritte all’albo comunale) sul territorio e preventivamente autorizzati (a titolo esemplificativo: messa in sicurezza e pulizia di strade, cigli stradali, corsi d’acqua, boschi, etc.), l’Amministrazione potrà erogare un contributo massimo pari ad euro 1.000,00 ed in nessun caso superiore all’80% delle spese sostenute, come dichiarate da parte del referente/rappresentante, previa verifica dell’ufficio comunale competente circa l’effettiva realizzazione degli interventi a regola d’arte;
4. Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.
5. Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti spese:
a) non direttamente riferibili all’iniziativa/attività finanziata;
b) per la gestione amministrativa dell’iniziativa/attività;
c) documentate in modo generico o forfettario;
d) relative all’ordinario funzionamento dell’Associazione richiedente;
e) di rappresentanza di qualsiasi genere (cene-incontri conviviali etc.);
f) relative a polizze fideiussorie;
g) voluttuarie, superflue, o ritenute eccessive in base all’insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento;
h) intestate a partner dell’iniziativa/attività;
i) relative all’organizzazione di campeggi, soggiorni e gestione di case per ferie non rivolti a soggetti in stato di disagio;
l) intestate ad amministratori (sindaco, assessori, consiglieri) in carica.
6. L’ammissibilità di eventuali spese rendicontate e opportunamente documentate, ma non indicate nel preventivo sarà oggetto di valutazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 11, la presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell’anno in corso e in quello successivo. Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto.
8. I contributi concessi a fronte dell’attività ordinaria del soggetto sono erogati entro 60 giorni dalla presentazione al Responsabile del Servizio competente del Bilancio Consuntivo dell’attività e di apposita relazione annuale, che evidenzi l’attività svolta. La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente su modelli forniti dal Comune.
9. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
CAPO II – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 8 – CRITERI E MISURA DEI CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIFICI
1. I contributi sono concessi, di norma, in base ai seguenti criteri generali:
a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune,
b) incidenza sulle famiglie, sui bambini, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli,
c) incidenza sull’economia e sul lavoro,
d) incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini,
e) incidenza sulla tutela dell’ambiente e del territorio,
f) valore innovativo,
g) valore culturale e formativo,
h) valore sportivo,
i) valore aggiunto per l’immagine della città,
j) ampiezza dell’ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete.
2. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione per ciascun settore di intervento.
3. Nell’ambito delle somme stanziate, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 9, la Giunta Comunale con proprio provvedimento specifica, gradua, quantifica i criteri sopra esposti, emanando direttive che saranno rese pubbliche in relazione alle aree di intervento di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
4. Nell’ambito delle risorse stanziate, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 9, la Giunta ha facoltà altresì di emanare bandi pubblici per uno o più campi di intervento di cui all’art. 4, contenenti le modalità ed i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e gli specifici criteri di assegnazione dei benefici, indicando altresì l’ammontare delle somme disponibili.
5. Sulla base delle direttive emanate, ovvero dei criteri prestabiliti e/o delle altre statuizioni del bando, il responsabile del servizio provvede all’istruttoria delle domande pervenute nei termini, alla stesura di una graduatoria, alle ammissioni/esclusioni conseguenti e all’assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme stanziate e disponibili a bilancio.
6. L’ammontare del contributo non può eccedere l’80% della spesa prevista e ammessa a contributo per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa comunque denominata.
7. Tale limite può essere superato fino ad un massimo del 100% della spesa prevista e ammessa a contributo, solo con provvedimento motivato della Giunta e soltanto nei seguenti casi:
a) contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo, educativo;
b) contributi per interventi in caso di eventi calamitosi.
8. L’entità dei benefici economici non può comunque superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività o dell’iniziativa specifica ammessi a contributo.
9. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui ai precedenti commi sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.
10. Non è possibile richiedere un contributo specifico per un’iniziativa compresa nell’attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.
Art. 9 – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA
1. Il Comune dispone annualmente la concessione di contributi economici o l’acquisto diretto di beni materiali a favore delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali secondo la disponibilità di Xxxxxxxx e sulla base di progetti, attività o necessità particolari condivisi con l’Amministrazione Comunale all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
2. A tal fine l’Istituzione Scolastica è tenuta a presentare entro il 31 ottobre dell’anno scolastico per il quale si richiede il contributo economico, una relazione previsionale
relativa all’individuazione e alla descrizione dei progetti e dei servizi scolastici che si intendono attivare e/o potenziare durante l’anno di riferimento.
3. Al termine dell’anno scolastico ed ai fini della liquidazione, l’Istituzione Scolastica deve presentare la seguente documentazione:
a. una relazione finale descrittiva analitica dei progetti educativi e dei servizi scolastici attivati e/o potenziati durante l’anno attraverso il contributo del Comune e dei relativi costi sostenuti;
b. il rendiconto consuntivo con la documentazione contabile giustificativa delle entrate riscosse e/o spese pagate.
4. Previa stipula di apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione assegna alle scuole materne non statali appositi contributi annuali ragguagliati all’indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestazionali. A seguito di documentata richiesta può concedere contributi per far fronte ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici o le attrezzature.
CAPO III – PATROCINIO, VANTAGGI ECONOMICI E COLLABORAZIONI
Art. 10 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI VANTAGGI ECONOMICI
1. Il patrocinio e il vantaggio economico vengono concessi, rispettivamente con decreto motivato del Sindaco e dalla Giunta con propria deliberazione, per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri generali:
a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;
b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune e del suo territorio;
c) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
d) realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
e) assenza di lucro.
2. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
3. La concessione del patrocinio non comporta l’automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
Art. 11 - COLLABORAZIONI
1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza, alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di coorganizzatore o compartecipe dell’iniziativa. In tal caso verrà stipulato apposito accordo/convenzione con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. L’accordo /convenzione approvato dalla Giunta comunale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
• l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
• la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
• l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti e sulla base dei criteri di cui all’art. 8;
• l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
• l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
• gli impegni dell'amministrazione.
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa e/o per le attività per la quale le medesime sono state concesse.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa utilizzando la dicitura “Con il patrocinio/contributo della Città di Chiampo”, unitamente allo Stemma comunale. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici;
b) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
a) utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
b) qualora la sede dell’attività per la quale è stato chiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.
c) L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
d) La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.
e) La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 13 – PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Gli atti di concessione di contributi e di vantaggi economici vengono pubblicati sul sito web comunale, nel settore “Amministrazione trasparente”, a norma dell’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Art. 14 – NORME FINALI
1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati gli artt. dal 1 al 4, dal 16 al 17, dal 22 al 43 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e
privati” approvato con deliberazione commissariale n. 56 del 15.07.1994 e xx.xx., nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2017. Entro tale data dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale i provvedimenti di propria competenza che definiscono le linee guida e/o le direttive e/o i bandi così come previsto negli articoli precedenti.