CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
Oggi / / , presso la Sede della Farmacie Comunali Riunite S.p.A., Via Civitella Paganico
n. 2, in Grosseto
tra:
- Comune di Grosseto, con sede in Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 0, C.F. 00082520537, che interviene in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale nella persona del Sig.
, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato "Comune"),
e
- Farmacie Comunali Riunite S.p.A., con sede legale in Grosseto, iscritta al registro delle imprese 46144/96, C.F./P.I. 01101980538, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. , in forza dei poteri conferitigli dal C.d.A, con delibera del
/ / (di seguito denominata "società"),
PREMESSO
a) che la società Farmacie Comunali Riunite S.p.A. è stata costituita, ai sensi dell'art. 17, comma 51 e ss. della L. 15/5/1997, n. 127, con deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 70 del 21 Luglio 1999, e successivamente omologata il 9 Dicembre 1999 ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare il servizio farmaceutico;
b) che la società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito nella società l’affidamento in concessione, per 50 (cinquanta) anni, la gestione di n. 5 farmacie ed un dispensario farmaceutico di cui il Comune è titolare e proprietario, nonché la proprietà dei beni costituenti la cessata Azienda Speciale “Azienda Farmaceutica Comunale”;
c) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle n. 5 farmacie comunali e del dispensario farmaceutico, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare delle farmacie;
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e la società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione delle n. 5 farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "servizi farmaceutici").
2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
b) l'effettuazione di test diagnostici;
c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc.
3. II Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, siccome definita all'art. 2, comma 1, lett. t), che è connessa al Servizio.
4. La società può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art. 5, solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del
presente contratto, anche se temporanei.
Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d’intesa tra Comune e società, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché una remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.
5. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla società la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi.
Art. 2 - Prestazioni della società, obiettivi e standard
1. Gli obiettivi
La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna quanto meno al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
c) mantenere l'attuale organizzazione oraria, di apertura continuativa per 24 ore al giorno, della farmacia sita in Xxx xxx Xxxxx x 00;
d) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto prevista dal DPR 94/1989;
e) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari che verrà fornito nelle farmacie individuate come più idonee per la loro collocazione territoriale e logistica;
f) adeguare costantemente il servizio all'evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico.
2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi
La società si impegna al rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 ed in attuazione dei medesimi ai contenuti della "Carta dei servizi delle farmacie", allegata, e che forma parte integrante del presente contratto. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 11 del D. Lgs. 30 luglio, 1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalla Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune. La società si impegna altresì a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei servizi che il Comune dovesse richiedere in attuazione delle direttive citate.
Art. 3 - Durata dell'affidamento
L’affidamento ha la durata di cinquanta anni a partire dal / / .
Art. 4 - Rapporti economico-finanziari
Lo svolgimento del servizio farmaceutico non comporta pagamento di canoni o corrispettivi da parte della società.
Art. 5 - Informazione al Comune
1. La società adotta, entro il 30 ottobre di ogni anno, un programma, inviato al Comune entro 10 giorni dall'adozione, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successiva.
2. L'amministrazione comunale può formulare eventuali osservazioni alla Società entro 60 giorni dal ricevimento.
Art. 6 - Obblighi della società affidataria
1. La società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dei servizi la società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 9.
3. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.
Art. 7 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio
I. Il Comune, avvalendosi di personale competente, può concordare con la società visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.
2. Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.
3. Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
4. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati alla società.
Art. 8 - Responsabilità
La società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti imputabili alla società, siano state accertate:
a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
f) abituale ricorso all’abusivismo professionale.
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare a1la società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.
3. La società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto, di cui al I° comma. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società.
4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune, 1a restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all’espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il Comune corrisponderà alla società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.
5. La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Art. 10 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Xxxxxxxxx sarà demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, che avrà funzione di Presidente del Collegio.
2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata r.r., il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata r.r. il nome dell’arbitro da lei scelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
3. Ove la parte convenuta non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo (Presidente), provvederà il presidente del Tribunale di Grosseto su richiesta della parte interessata.
4. Il Collegio si riunirà a Grosseto.
5. Il Collegio arbitrale, entro 180 giorni dalla sua costituzione, emetterà le proprie determinazioni in via rituale secondo diritto italiano emettendo giudizio inappellabile nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 11- Spese
1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della società. allegato- Carta dei servizi.