CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
********* TRA
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede in Roma, Via De’ Burrò n. 147, CF 80099790588 di seguito, per brevità, anche Camera di Commercio di Roma o Locatore, in persona del Dirigente dell’Area II – Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale, Dr. Xxxxxxxx Xxx
E
l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), con sede in Roma, Via Xxxxxx Xxxxxx n. 305, C.F. 97956490581, di seguito, per brevità, anche ISIN o Conduttore, in persona del Direttore Generale, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
PREMESSO
- che ai sensi degli artt. 1 e 6, del decreto legislativo n. 45 del 2014, l’ISIN è l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
- che il decreto legislativo n. 137 del 2017, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 45 del 2014, all’articolo 2, comma 2, stabilisce, tra l’altro, che l’ISIN ha sede senza oneri presso immobili demaniali;
- che con nota del 26.9.2017, n. 11905 di protocollo, è stata inoltrata all’Agenzia del Demanio – Roma Capitale, la richiesta di disponibilità di un immobile con una superficie di circa 2000 mq, in grado di ospitare 90 unità di personale, da destinare a sede dell’ISIN ;
-che con nota del 27.10.2017 n. 2017/4373/DRC-ST1 di protocollo, l’Agenzia del Demanio – Roma Capitale, sulla base delle informazioni in possesso e del fabbisogno allocativo richiesto, ha dichiarato l’inesistenza di locali demaniali, patrimoniali, inseriti nel Fondo Immobili Pubblici o nel Fondo Patrimonio Uno o confiscati alla criminalità organizzata, idonei ad essere adibiti all’utilizzo richiesto, nonché l’inesistenza di adeguati immobili di proprietà statale che, ancorchè utilizzati da terzi anche mediante concessione a canone agevolato ai sensi del DPR n. 296 del 2005, possano essere recuperati all’uso governativo, e l’accertata impossibilità ad una permuta con beni disponibili di proprietà statale, segnalando, tuttavia la disponibilità di un immobile compatibile con il predetto fabbisogno allocativo di proprietà dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sito in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 00, nel quartiere Parioli;
- che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2017 l’immobile di Xxx Xxxxxx Xxxxx 00 non è risultato compatibile sotto i profili tecnico e logistici con le esigenze allocative di ISIN e, comunque, la Direzione Generale dell’INPS con mail del 15 dicembre 2017 ha comunicato che l’immobile di xxx Xxxxxx Xxxxx 00 non era più di proprietà dell’Istituto ma era stato conferito al Fondo I-3 INPS gestito da INVIMIT;
- che la Direzione Regionale Lazio dell’INAIL, interessata per la locazione di un immobile di circa 2000/2500 mq nelle zone centrali, EUR, e Ostiense, da destinare a sede ISIN, ha comunicato l’indisponibilità di unità immobiliari con la superficie e nelle zone indicate, da destinare a sede ISIN;
- che la Camera di Commercio di Roma è proprietaria dell’immobile sito in Roma, via Capitan Bavastro n. 116 costituito da un fabbricato con una
consistenza catastale complessiva di mq. 7595, che si sviluppa per otto piani fuori terra a destinazione uffici, un piano seminterrato destinato a depositi e autorimessa, e un piano copertura ove sono ubicati i locali tecnici, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al foglio 822, particella 213, sub 501, categoria B04;
- che con nota 18.01.2018 n. 3222 di prot. ISIN ha formalizzato alla Camera di Commercio di Roma la richiesta di disponibilità di alcune porzioni immobiliari, per complessivi 2000 metri quadrati, del predetto immobile sito in Roma, via Capitan Bavastro,;
- che con nota 29.01.2018 n. 5720 di protocollo la CCIAA ha proposto un canone annuo di euro 311.368,00 per la locazione passiva di una superficie allocativa di 2.031,10 metri quadrati del predetto immobile sito in Roma, via Capitan Bavastro 116;
- che con nota del 14.03.2018, n. 2018/2040/DRC-ST1 di prot. l’Agenzia del Demanio – Direzione Capitale ha comunicato di ritenere congruo per il predetto immobile di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 il canone annuo di euro 311,368,00, IVA esclusa, richiesto dalla proprietà, precisando che allo stesso devono essere applicate le riduzioni previste dal D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012;
- che, con Determinazione del Dirigente dell’Area II-Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale n. 102/MR del 11.09.2018, la Camera di Commercio, tenendo conto delle riduzioni previste dal D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, e della nota dell’Agenzia del Demanio – Direzione Capitale del 14.03.2018, prot. n. 2018/2040/DRC-ST1, ha stabilito di concedere in locazione all’Ispettorato
Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione le porzioni del suddetto fabbricato costituite dai piani 6°, 7° e 8°, di seguito immobile, per una superficie complessiva di mq. 2.031,10 da destinarsi ad uso ufficio, per un periodo di sei anni, decorrenti dal 01.12.2018 e con scadenza fissata al 30.11.2024, al canone annuo di € 217.957,60 (duecentodiciassettemilanovecentocinquantasette/60) IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;
- che con determinazione n. 4 del 12.09.2018 il Direttore dell’ISIN ha accettato la suddetta proposta contrattuale e approvato il presente contratto;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1) PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
Art. 2) OGGETTO
La Camera di Commercio di Roma concede in locazione al Conduttore, che a tale titolo accetta, le porzioni immobiliari costituite dai piani 6°, 7° e 8°del fabbricato sito in Roma, Via Capitan Bavastro n. 116, da destinarsi ad uso ufficio, per una superficie complessiva di 2.031,10 mq, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al presente contratto sotto la lettera “A”.
Il bene è locato unitamente a qualsivoglia pertinenza, accessorio ed ogni altro elemento necessario per la normale funzionalità dell’immobile.
Il locatore garantisce che sul bene locato non insistono diritti reali o personali di terzi che possano limitare il libero godimento o la piena e completa disponibilità dello stesso.
Art. 3) DURATA DEL CONTRATTO
La presente locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal 01.12.2018 e termine fissato al 30.11.2024.
Alla prima scadenza la locazione s’intenderà rinnovata, alle medesime condizioni, qualora non sopravvenga disdetta, di una delle parti, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A/R.
Alla prima scadenza, inoltre, la Camera di Commercio di Roma potrà esercitare, esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 29, della legge n. 392 del 1978, il diniego di rinnovo della locazione dandone comunicazione al Conduttore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata A/R e con specifica indicazione del motivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, il Conduttore ha diritto di prelazione in caso di nuova locazione delle porzioni immobiliari oggetto del presente contratto.
Art. 4) RECESSO
E’ in facoltà del Conduttore recedere in qualunque momento dal contratto di locazione, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, nel caso di riforma dell’ordinamento giuridico che comporti la soppressione o la riorganizzazione del Conduttore.
Al Locatore sarà riconosciuta la quota parte del canone annuo di locazione fino alla data di effettiva restituzione dell’immobile.
Art. 5) CANONE DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione è concordato nella misura di € 217.957,60 (duecentodiciassettemilanovecentocinquantasette/60) IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72.
Il canone di locazione dovrà essere pagato in rate semestrali anticipate di € 108.978,80 (centottomilanovecentosettantaotto/80) IVA esente, ciascuna mediante versamento sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Bari S.C.p.A., Filiale Roma-Crispi, Xxx Xxxx xx Xxxx x. 0, XXXX: IT 46 H 05424 04297 0000 0000 0509. Il locatore rilascerà quietanza del pagamento di ciascuna rata.
In caso di variazione dei dati, il Locatore s’impegna a comunicare al Conduttore la nuova domiciliazione, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il domicilio del Conduttore, almeno 60 (sessanta) giorni prima della successiva scadenza di pagamento; la nuova domiciliazione si intenderà unica ed in tutto sostitutiva della precedente.
Fino al momento in cui la comunicazione recante in nuovi dati bancari non sarà pervenuta al Conduttore, i pagamenti effettuati dal Conduttore presso la precedente domiciliazione di pagamento avranno pieno effetto liberatorio.
Nel caso d’impossibilità di utilizzo, come stabilito dall’articolo 14, del presente contratto, il canone sarà proporzionalmente ridotto secondo i parametri tecnico-economici in virtù dei quali è stato inizialmente determinato.
Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della Legge n. 392/1978, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Le parti convengono che il canone di locazione, decorso un anno dalla data di decorrenza, sarà aggiornato annualmente su richiesta della Camera di Commercio di Roma, nella misura del 75% della variazione annuale, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d’impiegati, tenendo come indice di riferimento quello del mese precedente alla sottoscrizione del presente contratto, in conformità di quanto stabilito dall’art. 32 L. 392/1978 e s.m.i.; la richiesta del locatore di aggiornamento del canone dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
Art. 6) DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il Conduttore versa alla Camera di Commercio di Roma, che ne rilascia quietanza, una somma di € 54.489,39 (cinquantaquattromilaquattrocentottantanove/39) pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale. Tale somma è produttiva di interessi nella misura legale che saranno corrisposti al termine di ogni anno locativo. Il deposito cauzionale sarà restituito entro trenta giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell’osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 7) USO DELL’IMMOBILE LOCATO
Le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto sono rispettivamente concesse e assunte in locazione per uso ufficio, rimanendo esclusa ogni qualsiasi diversa destinazione.
Il Conduttore dichiara di essere informato che l’edificio si trova all’interno di una più vasta area nella quale il terreno è soggetto a consolidamento e monitoraggio, e che a tal fine il Locatore ha messo in atto un sistema di monitoraggio costante della struttura. I risultati periodici di tale monitoraggio saranno condivisi con il Conduttore.
Il Conduttore con l’immissione in possesso dichiara di aver esaminato il locale affittato e di averlo trovato adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sulla salute e sulla sicurezza di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Il Conduttore è tenuto a gestire le attività svolte all’interno dello spazio locato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo l’igiene e la salubrità pubblica e ambientale, nonché a osservare e garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza e protezione per lo svolgimento delle attività lavorative eseguite nei locali oggetto della locazione.
Il Conduttore esonera espressamente la Camera di Commercio di Roma da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano derivare da fatto o omissione propria o di altri soggetti fruitori dei locali stessi.
Art 8) DIVIETO DI CESSIONE E SUBLOCAZIONE
E’ fatto divieto al Conduttore di cedere il contratto o di sublocare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’immobile locato.
Art. 9) LAVORI E MIGLIORIE
Previa autorizzazione del Locatore, da richiedere tramite lettera raccomandata A/R, almeno 60 giorni prima, il Conduttore potrà effettuare sulla porzione del bene locato i lavori e le modifiche che riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze operative e per un ottimale e funzionale utilizzo del suddetto immobile.
A tal fine il Locatore si impegna a prestare, laddove possibile, il relativo consenso entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Il consenso si intenderà comunque prestato se il Locatore non comunicherà le proprie contrarie determinazioni entro il predetto termine.
Il locatore s’impegna a cooperare con il Conduttore in relazione all’ottenimento, a cura e spese dello stesso Xxxxxxxxxx, delle autorizzazioni e/o permessi da parte delle competenti Autorità, che dovessero essere necessari per la realizzazione dei suddetti lavori
Il Locatore non assumerà alcun costo né alcuna responsabilità per la realizzazione delle predette opere anche se sia intervenuta la sua approvazione espressa o tacita
Al termine della locazione le eventuali migliorie e addizioni fisse rimarranno acquisite alla Camera di Commercio di Roma, che non dovrà corrispondere indennità alcuna, salvo che la stessa preferisca il ripristino a cura e spese del Conduttore.
Non saranno soggette ad autorizzazione da parte del locatore le modifiche distributive agli spazi interni e agli impianti non suscettibili di incidere sulle destinazioni d’uso dell’immobile e necessarie per adeguare gli stessi alle
esigenze del Conduttore se non comporteranno un incremento delle superfici e dei volumi esistenti.
L’inosservanza da parte del Conduttore dei predetti impegni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 cc.
Previa comunicazione al Locatore, da inviare tramite lettera raccomandata A/R, è facoltà del Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applicare all’esterno dell’edificio insegne, targhe, cartelli o altri segnali inerenti i propri uffici. A tal fine il Locatore s’impegna a prestare il proprio consenso entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della comunicazione. Il consenso s’intenderà comunque prestato se il Locatore non comunicherà le proprie determinazioni entro il predetto termine. Il Conduttore non potrà apporre targhe o insegne in difformità ai regolamenti comunali.
Art 10) SPESE DI MANUTENZIONE
Sono a carico del Conduttore, oltre alle riparazioni di cui all’art. 1609 x.x., xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx locate e di tutti i relativi impianti tecnologici.
Il Conduttore assume l’obbligo di conservare e restituire i locali al termine della locazione nelle stesse condizioni esistenti all’atto della consegna, salvo il naturale degrado per l’uso e s’impegna, altresì, a dare pronta comunicazione al Locatore di tutti i fatti e circostanze che possano determinare danni alle strutture.
Art. 11) RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE
Xxxxxxx sul conduttore l’onere di rimborsare al locatore le spese necessarie e relative al pieno godimento delle porzioni immobiliari locate quali le spese per portierato, pulizie, presidio armato notturno, energia elettrica, acqua, gas. Le parti stabiliscono, di comune accordo, che tali spese sono stabilite complessivamente nella misura annua di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esente e saranno rimborsate dal conduttore in sede di fatturazione semestrale del canone di locazione
La Camera di Commercio di Roma è esonerata da responsabilità in caso d’interruzione dei citati servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Resta a carico del Locatore il premio di assicurazione contro gli incendi dell’immobile ed altri rischi compresi nella polizza generale fabbricati stipulata dalla Camera di Commercio di Roma.
Art. 12) DANNI A COSE E PERSONE
Il Conduttore è costituito custode e consegnatario delle porzioni immobiliari locate e si obbliga a conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia e ne risponderà in caso di deterioramento, qualora non provi che l’evento dannoso è dovuto a causa di forza maggiore o a fatto ad esso non imputabile. Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano derivare ad esso Conduttore, ai suoi dipendenti, o a terzi in genere, dallo svolgimento delle attività condotte nelle porzioni immobiliari locate.
Il Conduttore s’impegna ad assumere ogni responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi in genere, tenendo espressamente indenne la proprietà da eventuali danni diretti o indiretti connessi con l’attività svolta e o derivanti dall’ordinaria manutenzione delle porzioni immobiliari locate,
nonché degli impianti tecnologici afferenti le stesse, dando atto e riconoscendo che dalla consegna nessun obbligo in tal senso graverà o potrà gravare sul locatore.
Il Conduttore è tenuto a segnalare la Locatore a mezzo di lettera raccomandata A/R, eventuali pericoli o danni per lo stato di conservazione delle porzioni immobiliari locate, sia eventuali mutamenti dello stato dei luoghi.
In difetto il Conduttore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Locatore degli eventuali danni subiti dall’immobile, anche ad opera di terzi.
Art. 13) ACCESSO E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Su richiesta scritta del Locatore, il Conduttore consentirà al Locatore medesimo e/o a persone dallo stesso autorizzate e preventivamente comunicate a ISIN, di accedere alle porzioni immobiliari locate con tempi e modalità concordati, al fine di esaminare le condizioni dell’immobile ed identificare i lavori di riparazione/manutenzione eventualmente necessari ovvero di procedere all’inventario degli impianti e delle pertinenze, o per verificare l’osservanza degli impegni e delle condizioni di cui al presente contratto.
Art. 14) IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO
In caso d’impossibilità di utilizzo in tutto o in parte delle porzioni immobiliari locate, non dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e se tale impossibilità di utilizzo si protrarrà per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone, previo parere di congruità dell’Agenzia del Demanio in relazione alla parte dell’immobile
inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si verificherà l’impedimento e fino alla sua soluzione.
Se tale impossibilità di utilizzo riguarderà tutte le porzioni immobiliari locate e si protrarrà per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, il Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto.
Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Locatore avrà facoltà di risolvere il presente contratto, per fatto o colpa del Conduttore, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., anche qualora si verifichi una delle seguente ipotesi:
- destinazione delle porzioni immobiliari locate a utilizzo diverso da quello istituzionale previsto dal presente contratto;
- mancato pagamento di almeno due rate del canone previsto dall’articolo 5.
La risoluzione opererà di diritto decorsi 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il Conduttore avrà ricevuto la comunicazione, mediante raccomandata A/R, della volontà del locatore di avvalersi della presente clausola.
Art. 16) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DESTINAZIONE D’USO
Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, non è consentita la cessione, in tutto o in parte, dello stesso a terzi in qualsiasi forma o mezzo; l’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Il Conduttore si impegna ad utilizzare le porzioni immobiliari locate per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed in conformità alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ambientale.
Art. 17) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di bollo sono a carico del Locatore, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R 26 ottobre 1972, n. 462 e successive modifiche ed integrazioni; le spese di registro sono interamente a carico del Locatore ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 18) ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
In conformità alla disciplina prevista all’articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, il Locatore consegna al Conduttore copia dell’attestato di prestazione energetica relativo all’immobile in contratto dal quale risulta che la classe energetica dell’immobile è “G”.
Il Locatore dichiara la piena idoneità dell’attestato di certificazione energetica di cui sopra rispetto allo stato attuale dell’immobile e conferma che non sussistono cause che ne determinino la decadenza.
Il Conduttore dichiara a sua volta di avere ricevuto la documentazione e le informazioni inerenti alla certificazione energetica dell’immobile concesso in locazione.
Art. 19) CONTROVERSIE
Competente a decidere delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto è il Foro di Roma.
A tutti gli effetti di legge, entrambe le parti contraenti eleggono domicilio legale presso le proprie sedi.
Art.. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti stabiliscono che i dati personali verranno utilizzati ai soli fini dell’esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge
Art. 21) RICHIAMO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti contraenti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile ed alla normativa vigente in materia di contratti di locazione stipulati dallo Stato in qualità di conduttore.
Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.
Stipulato in data 11.10.2018
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Il Dirigente dell’Area II Dr. Xxxxxxxx Xxx
Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione
Il Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.”