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R E G I O N E M A R C H E
A C C O R D O D I F I N A N Z I A M E N T O
REDATTO AI SENSI DELL’ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (UE) N° 1303/2013
tra
la Regione Marche, codice NUTS ITE3, (C.F. 80008630420), Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, rappresentata dal Dott. …………………, C. F , domiciliato per la carica presso
la Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 00 – Ancona, che interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Marche, giusta delibera della Giunta regionale n ,
e
l’Organismo gestore del Fondo ……………………. successivamente denominato per brevità “Confidi”, rappresentato dal Sig. …….…………, C. F……………. in qualità di , il quale
dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del Confidi, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;
visti:
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Il Regolamento (CE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
La Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020";
Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, limitatamente alla disciplina dei Fondo europeo di sviluppo regionale;
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dei 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari,
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddetta “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
L’Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il TUB – Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni ed integrazioni
Il DL n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003;
Il POR FESR MARCHE 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP013) approvato con decisione C (2015) 926 del 12/02/2015 e s.m.i.
La Decisione di Esecuzione C (2017) 8948 del 19 dicembre 2017 di modifica alla decisione di esecuzione C(2015) n. 926 recante approvazione della revisione del Programma Operativo regionale (POR) FESR 2014/2020 della regione Marche a seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto.
La Decisione di Esecuzione C (2020) 1915 del 26 marzo 2020 - che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia
La DDPF n. 139 del 29 novembre 2019 - POR FESR 2014-2020 - DGR 1148 del
30/09/2019. Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.). Quarta modifica.
La Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 119 del 30/07/2020 “L. 14/2006, art.6. Approvazione del POR FESR 2014-20 riprogrammato per contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19”
il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
la DGR 1090 del 03/08/2020 “Approvazione Schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Marche sulla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del Comma 6, dell’articolo 242, del Decreto Legge n. 34/2020 per contrasto all’emergenza COVID-19”
la DGR 1091 del 03/08/2020 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Tredicesima modifica. Approvazione modifica alle deliberazioni di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018 e ss.mm.ii.”
L.R. 10 aprile 2020 n. 13 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19;
DGR 432 del 10/04/2020 concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
DGR 433 del 10/04/2020 concernente “Attuazione della deliberazione legislativa approvata nella seduta 158 del 9 aprile 2020 concernente: "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
DDS 113PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19- art 5 Criteri e modalità di attuazione Accertamento entrate bilancio 2020/2022 annualità 2020 capitolo 1305990051 e capitolo 1305990052;
DDS 114PLI/2020 concernente: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19- art. 5 Criteri e modalità di attuazione;
DDS 116PLI/2020 concernente: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19- art. 5 Criteri e modalità di attuazione – Rettifica ed integrazione DDS 114/2020;
DDS 327PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Approvazione Allegati vari e prenotazione di impegno;
DDS 328PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Rettifica ed integrazioni al DDS 327/PLI del 11-08-2020”;
DDS 359PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Riapertura dei termini per il perfezionamento delle domande di partecipazione”;
DDS 427PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Ammissione Confidi alla fase della gestione delle risorse aggiuntive del Fondo destinate alle imprese e riparto contributo beneficiari vari”;
DDS 478PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i. – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Rettifica ed integrazioni al DDS 328/PLI del 14-08-2020”;
DDS 492PLI/2020 concernente:” L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 – art. 12 comma 1 - Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Annualità 2020 Capitoli vari – Proroga scadenza termini per firma Accordo di finanziamento”;
DDS 493PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Presa d’atto Fusione per incorporazione della società Cofiter Soc. Coop. nella società Xxxxxxx.Xxx e modifica della denominazione della società incorporante da Xxxxxxx.Xxx a Fider Soc. Coop.”;
DDS 512PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Modifica DDS 427/PLI del 15/10/2020 per ridistribuzione somme capitoli di spesa”;
DDS 528PLI/2020 concernente: “L.R.13/2020 L.R.47/2020 Linee guida di attuazione”;
DDS 537PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i.– Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica covid – 19 - art. 12 comma 1 –Finanziamento Fondi Por Fesr 2014-2020 – Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020 Capitoli vari – Contributo complessivo di € 19.000.000,00 – Aggiornamento Accordo di finanziamento alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. 24 novembre 2020, n. 47. Modifiche al DDS 478/PLI del 09/11/2020”;
DDS 175PLI/2020 concernente: “L.R. 13/2020 e s.m.i. rifinanziata con fondi POR FESR Marche 2014-2020 – Azione 10.1 – Intervento 10.1.2 “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid -19” ed Azione 24.1 - Intervento 24.1.2 – “Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19” (per aree sisma). Liquidazione 1^ tranche contributo (25%) - € 2.968.629,38 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021
– Riaccertamento 2021 - Capitoli Vari - CUP B72H20000010009 (confidi Xxx.Xx. Soc. Coop.).”;
L.R. 2 luglio 2020, n. 25 – “Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio, di modifica della L.R. 13/2020.”;
L.R. 24 novembre 2020, n. 47 – Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
L.R. 25 giugno 2021, n. 13 – “Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. PREAMBOLO
Nome del paese/della regione: | Italia — Regione Marche |
Identificazione dell'autorità di gestione: | AdG del POR FESR 2014-2020 – P.F. Programmazione nazionale e comunitaria |
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma: | CCI 2014IT16RFOP013 |
Titolo del programma correlato: | POR Marche FESR 2014-2020 |
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario: | POR FESR 2014-2020 Intervento 10.1.2 e intervento 24.1.2 Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid-19 |
Nome del Fondo SIE | Fondo Europeo di Sviluppo Regionale |
Identificazione dell’asse prioritario: | Asse 3 Promuovere la competitività delle PMI Intervento 10.1.2. Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid- 19 Asse 8 Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell´efficienza energetica e sostegno |
alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma Intervento 24.1.2 Sostegno al sistema Confidi finalizzato al finanziamento delle PMI causa Covid- 19 (aree Sisma) | |
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro) | ITE3 - Marche |
Importo stanziato dall'autorità di gestione per l'intero strumento finanziario: | 19.000.000,00 Euro a valere sul POR FESR MARCHE 2014-2020 |
Importo proveniente dai fondi SIE | 9.500.000,00 Euro |
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma): | 9.500.000,00 Euro |
Importo destinato al Confidi per int. 10.1.2 | …………………….. Euro |
Importo destinato al Confidi per int. 24.1.2 | ……………………... Euro |
CUP | Il CUP è unico per i due interventi ………………. |
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma): | ………………. Euro (dalla Cam. di Commercio delle Marche) |
importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma | ……………………… Euro |
Importo del Fondo di cui al presente Accordo di finanziamento, quale quota dello strumento totale: | 19.000.000,00 Euro |
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario: | Dalla stipula dell’accordo |
Data di completamento prevista dello strumento finanziario (data entro cui è possibile erogare i fondi ai confidi) | 31/12/2021 |
Per la Regione Marche | Servizio: Attività Produttive, Lavoro e Istruzione Xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx |
Per il Confidi | ………………………………………………….. |
2 DEFINIZIONI E ACRONIMI
2.1 Nel presente Accordo i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione
AdA | Autorità di Audit | |||
AdC | Autorità di Certificazione | |||
AdG | Autorità di Gestione | |||
CdS | Comitato di sorveglianza | |||
CE | Commissione Europea | |||
Documenti attuativi | Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative | |||
ESL | Equivalente Sovvenzione Lordo | |||
FESR | Fondo Europeo di Sviluppo Regionale | |||
Fondo Rotativo o Fondo | Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento | |||
IF | Intermediario Finanziario | _ | ||
CONFIDI | Ciascun confidi assegnatario delle risorse previste dal presente accordo | |||
PMI | Le imprese di micro, piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE) Nella definizione di PMI sono, inoltre, ricompresi i liberi professionisti ai sensi dell’art 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. | |||
POR | Programma Operativo Regionale | |||
Proponente | Soggetto che presenta domanda per la gestione del Fondo | |||
Proventi | Interessi e altre plusvalenze Regolamento n.1303/2013 | generate ai sensi dell'art. | 43 del |
RAA | Relazione Annuale di Attuazione |
Regione | Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione |
SF | Strumento finanziario |
S.I.Ge.F. | Sistema integrato gestione Fondi |
SIE (Fondi) | Fondi Strutturali e di Investimento Europei |
UE | Unione Europea |
3 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO
3.1. II presente Accordo viene adottato e sottoscritto a seguito del rifinanziamento, previsto dall’articolo 12 comma 1 della L.R. 13/2020 e s.m.i., con fondi POR Fesr 2014-2020, del "Fondo Emergenza Covid” (di seguito denominato anche "Fondo"), finalizzato a migliorare l'accesso al credito delle PMI operanti sul territorio regionale per superare la fase di crisi di liquidità conseguente alla pandemia.
3.2. Il Fondo, già attivato con risorse pubbliche della Regione Marche, delle Province e della Camera di Commercio delle Marche, opera con ulteriori risorse provenienti dal POR FESR 2014-2020 della Regione Marche attraverso l'erogazione di strumenti finanziari e agevolazioni per ridurre il costo del credito.
3.3. Il Fondo prevede aiuti sotto forma di concessione diretta di prestiti a condizioni agevolate, o abbattimento dei costi del finanziamento bancario, connesse alle operazioni di finanziamento descritte al successivo articolo 7.
3.4. Con la costituzione del "Fondo ", la Regione intende contribuire al perseguimento degli obiettivi di politica rivolti a contenere l’impatto della pandemia Covid-19, prioritariamente migliorando l’accesso al credito ed il finanziamento delle imprese come previsto dagli obiettivi specifici 10 e 24 (in questo secondo caso esclusivamente per le aree colpite dal sisma) del POR Marche 2014-2020. L’obiettivo specifico dell’intervento è quello di sostenere il miglioramento dell’accesso al credito per le imprese, attraverso la concessione diretta di prestiti a condizioni agevolate, o l’abbattimento dei costi del finanziamento bancario. L’intervento mira a fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi la liquidità necessaria per superare l’attuale fase critica e per sostenere il loro rilancio e sviluppo.
Le risorse aggiuntive previste nel POR FESR Eventi Sismici, sono finalizzate ad integrare l’intervento di cui sopra, con specifica destinazione alle PMI e ai lavoratori autonomi operanti nelle aree interessate dal sisma. Lo strumento finanziario che si intende istituire, è in grado così di contribuire e supportare la ripresa nelle aree colpite dal sisma fornendo sostegno finanziario per il rilancio e lo sviluppo delle attività delle PMI ivi localizzate.
3.5 Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, il Confidi agisce conformemente al Piano aziendale allegato al presente Accordo, in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il POR FESR Marche 2014/2020.
4 STRATEGIA DEL FONDO E VALUTAZIONE EX ANTE
4.1 Le analisi fornite da parte della Camera di Commercio delle Marche evidenziano che il 43,6% delle imprese marchigiane in attività ha richiesto un finanziamento ex Decreto Liquidità e risulta anche che abbia fatto domanda per accedere ad altre forme di finanziamento (quali linee di credito bancario, anticipo fatture, richiesta di prestiti e finanziamenti regionali) il 30,6% delle imprese (le due quote possono essere parzialmente coincidenti). Tali quote sono superiori a quelle risultanti per la media del Paese, che si ferma rispettivamente a 37% e 28,1%. Anche nelle Marche, come nel Paese, sono i settori
più colpiti dall’impatto della crisi a ricorrere con maggior frequenza agli strumenti di sostegno finanziario messi a disposizione: l’industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature, il settore del legno-mobile, e ancor più il settore dei servizi di alloggio, ristorazione e turistici. È vero che il tessuto imprenditoriale e produttivo delle Marche presenta una forte resilienza dovuta alla piccola dimensione familiare, che ha portato ad un rilevante contenimento del fenomeno delle chiusure, ma è altrettanto necessario rifornire queste imprese di una maggiore liquidità per affrontare una fase difficile di ripresa. Il Fondo punta ad aiutare le imprese e i lavoratori autonomi a superare la fase di crisi di liquidità, sostenendo interventi il più possibile complementari a quelli nazionali, per poter dare continuità alla normale attività e all’occupazione.
4.2 II Fondo è lo strumento con cui la Regione Marche offre un aiuto in forma di credito diretto o abbattimento dei costi di finanziamento per migliorare l'accesso al credito bancario. Lo strumento finanziario interessa le PMI operative alla data del 23.02.2020, con esclusione delle PMI in difficoltà precedentemente all’esplosione del problema Covid-19. Le risorse allocate al Fondo e assegnate ai Confidi, terranno conto della suddivisione del territorio regionale e quindi dell’individuazione dell’area del cratere del sisma.
Il contributo del programma al fondo viene erogato in tranches secondo le modalità e non oltre i limiti previsti dall’art. 41 del reg. UE 1303/2013.
4.3 La L.R. 24 novembre 2020, n. 47 ha modificato la L.R. 13/2020 ed in particolare:
“Art. 2 – LR 47/2020: (Modifiche della l.r. 13/2020)
1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2020 n.
13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19), dopo le parole “lettera a),” sono inserite le seguenti: “nonché lettera b) per i contributi di cui all’articolo 4, comma 6 bis,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020 è inserito il seguente:
“6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all’esercizio dell’attività, la concessione di contributi per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l’accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:
a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l’accesso al finanziamento stesso;
c) l’importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di € 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;
d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;
e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all’Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.”.
4. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, le parole: “commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5, 6 e 6 bis”.
5. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2020, le parole: “fino al 30 settembre 2020,” sono soppresse.
6. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 13/2020 le parole: “31 dicembre 2020” e “15 febbraio 2021” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021” e “15 settembre 2021”.
Art. 3 – LR 47/2020: (Disposizioni di attuazione)
1. I contributi previsti al comma 6 bis dell’articolo 4 della l.r. 13/2020, come inserito da questa legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese di cui al suddetto comma aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.”.
Queste variazioni sono state recepite dai Confidi nell’Addendum all’Accordo di finanziamento sottoscritto dagli stessi a metà dicembre 2020.
4.4 Le operazioni che sono sostenute debbono essere attivate a partire dalla data della firma dell’Accordo iniziale (Reg. Int………….). Per “attivate” si intende l’effettiva erogazione del finanziamento (in caso di concessione di prestito a tasso agevolato di cui all’art. 3 comma 1 lett. A) della L.R. 13/2020) o del contributo (in caso di abbattimento del costo degli interessi di cui all’art. 3 comma 1 lett. B) della L.R. 13/2020) alle imprese.
I prestiti possono essere utilizzati per il capitale circolante, in linea con la normativa di riferimento, secondo quanto documentato dal piano aziendale del destinatario finale e dall’importo del finanziamento e nei limiti della normativa in essere. I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity né di credito rotativo - revolving e non finanziano attività puramente finanziarie. I prestiti hanno la durata massima di 10 anni di ammortamento, a cui si aggiungono massimo 2 anni di preammortamento, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 47/2020 ed hanno un calendario di rimborso comprendente un periodo di ammortamento e/o una rata unica alla scadenza. Le operazioni debbono essere effettuate entro il 31/12/2021, salvo proroghe.
5 DESTINATARI FINALI
5.1 Sono ammesse ai benefici del Fondo le imprese aventi dimensione di PMI così definite nel presente accordo ed i lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, in quanto equiparabili alle PMI ai sensi dell’art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017.
5.2 Le PMI di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite, attive alla data del 23/02/2020 (ad eccezione di quelle PMI aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio delle Marche che rispettano le condizioni previste dalla L.R. 47/2020) o, se si tratta di liberi professionisti, devono essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva normativa applicabile;
avere, al momento dell’investimento e durante il rimborso del prestito, sede o almeno un’unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale come risultante dalla visura camerale e attestato dall’impresa nella domanda. Inoltre l’attività economica per la quale è stato erogato il finanziamento sottostante si svolge nella Regione Marche;
Nel caso di utilizzo dei fondi destinati al sostegno dell’accesso al credito per le imprese danneggiate dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016, avere sede nei comuni del cratere come definiti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229 o nei Comuni limitrofi definiti nell’ allegato A – DGR 1597/2017;
essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure di insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori, così come previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;
essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
essere in regola con la normativa antimafia.
5.3 I lavoratori autonomi devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi previsti dalla L.R. 47/2020 ed iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall’accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell’attività
professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.
5.4 Non possono essere ammesse inoltre a contributo le imprese:
che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti concessi dal soggetto gestore o da altri soggetti finanziatori;
i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;
i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. lgs. 159/2011 e s.m.i.
5.5 Gli aiuti possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
o quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari e immessi sul mercato dalle imprese interessate;
o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazioni.
5.6 L’impresa che operi sia nei settori ammissibili che nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) e c), può beneficiare delle agevolazioni previste, purché sia garantito con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi sopra indicati non beneficino degli aiuti di cui al presente bando.
6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO
6.1 Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di tasso calmierato per le operazioni di cui all’articolo 3 comma 1, lett. A) della L.R. 13/2020, come previsto dall’articolo 4 comma 5 lett. D) e articolo 4 comma 5 lett. E) della stessa legge regionale 13/2020, e di copertura del costo degli interessi non superiore al 70% del valore degli interessi attualizzati, come previsto dall’articolo 5.3 della L.R. 25/2020 che ha modificato l’art. 4 comma 6 lett. B) della L.R. 13/2020.
6.2 Gli aiuti sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del presente avviso, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario a titolo di de minimis, non deve superare l’importo di € 200.000,00 nel periodo di tre esercizi finanziari. Tale importo è ridotto a
100.000,00 € nel caso in cui il destinatario operi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
Gli aiuti di cui al precedente comma danno luogo ad un’intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto dalla comunicazione della Commissione europea
n. 2008/C 14/02, conformemente a quanto previsto all’art. 4 comma 6 lett. c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.
7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE AGEVOLAZIONI
7.1 Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, il confidi agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nell'allegato "Piano Aziendale" al presente Accordo.
7.2 Le operazioni di concessione di credito o abbattimento costi di finanziamento così come di seguito descritte saranno attuate uniformemente su tutto il territorio della Regione Marche. Per “concessione” si intende l’atto/delibera con cui il Confidi dispone relativamente al contributo.
7.3 Il fondo, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a della L.R. n. 13/2020, è destinato a concedere prestiti diretti alle imprese con la compartecipazione del confidi stesso al 50% del prestito. Il confidi può applicare un tasso massimo del 2% sulle proprie risorse, mentre la quota pubblica viene concessa a tasso 0.
7.4 Il TAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento in conto oneri finanziari, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b della L.R. n. 13/2020 è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile.
7.5 L’importo massimo delle operazioni di prestito diretto è di Euro 40.000,00, incrementabili a 50.000,00 nel caso il prestito sostenga anche operazioni di investimento per il rilancio dell’attività produttiva. Per i lavoratori autonomi l’importo massimo del prestito è pari ad Euro 5.000,00 (art. 4 comma 5 della L.R. 13/2020).
7.6 L’importo massimo dei finanziamenti per i quali può essere richiesto il contributo in abbattimento dei costi di accesso al credito è di Euro 150.000,00. (art. 4 comma 6 della L.R. 13/2020). In questo caso il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 12.000,00.
7.7 Sono ammissibili le operazioni di finanziamento in bonis, concesse dai soggetti finanziatori a partire dalla data di sottoscrizione del primo Accordo di finanziamento e fino al 31/12/2021, salvo proroghe, a condizione che esse siano coerenti con le disposizioni del presente avviso, con particolare ma non esclusivo riferimento all’obbligo del totale trasferimento del vantaggio ai destinatari finali e a quanto previsto dall’articolo 37, comma 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
7.8 Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
7.9 I finanziamenti sottostanti non hanno ad oggetto attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario. Non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity, né assumono la forma di linee di credito rotativo (revolving).
7.10 Il Fondo si prefigge il raggiungimento di un effetto leva pari almeno a 2.
7.11 Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel Paragrafo 7.10, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale al contributo pubblico al Fondo.
7.12 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione e il Confidi, in raccordo con il Comitato di vigilanza dello strumento finanziario costituito ai sensi del successivo art.17.
7.13 La politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da confidi, può promuovere la modifica dell'Allegato "Piano aziendale", tenendo conto:
della performance e dell'impatto del Fondo rispetto ai risultati attesi;
delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
dell'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
delle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione del POR FESR Marche 2014/2020;
delle raccomandazioni del Comitato di vigilanza dello strumento finanziario;
delle raccomandazioni degli ulteriori organi di gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi SIE;
delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il POR FESR Marche 2014/2020.
7.14 Qualora tale revisione si renda necessaria ai sensi del comma precedente, il confidi, di concerto con la Regione e il Comitato di vigilanza dello strumento finanziario, modifica la Strategia di investimento.
8 ATTIVITA’ E OPERAZIONI
8.1 Le attività e le operazioni ammissibili sono descritte nel presente accordo e nell’allegato "Piano aziendale".
8.2 L'effetto leva rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei finanziamenti agevolati di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee, nazionali e regionali. Il Confidi in qualità di soggetto gestore del Fondo svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
a. definisce le attività di promozione della misura di finanziamento e la partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione;
b. assiste i destinatari finali nella definizione della domanda e della documentazione necessaria;
c. verifica i requisiti di ciascun destinatario degli aiuti;
d. effettua le analisi di fattibilità;
e. adotta i provvedimenti relativi agli interventi previsti;
f. controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
g. verifica l'andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientrati nelle categorie di deterioramento;
h. effettua attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo, come previsto dal successivo articolo 18;
i. gestisce il Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni;
j. pubblica i dati relativi alla gestione del Fondo su apposita piattaforma messa a disposizione dalla Regione Marche;
x. gestisce le procedure di recupero.
9 RISULTATI ATTESI
9.1 Lo strumento finanziario, in coerenza con la logica di intervento del programma, è finalizzato a migliorare l’accesso al credito e le condizioni di finanziamento delle imprese come previsto dagli obiettivi specifici 10 e 24 (in questo secondo caso per le aree esclusivamente colpite dal sisma). Gli obiettivi specifici sopra menzionati sono finalizzati a sostenere il miglioramento dell’accesso al credito per le imprese, attraverso il potenziamento la concessione diretta di prestiti o la riduzione dei costi del finanziamento, in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali. Inoltre, a fronte dei processi di trasformazione del settore bancario e delle condizioni sub-ottimali in essere, lo strumento finanziario contribuisce, prefigurando l’opportunità del coinvolgimento dei confidi regionali
e di una loro integrazione e rafforzamento, a fornire una risposta al progressivo accentuarsi del rischio di marginalizzazione sul mercato del credito delle micro, piccole e medie imprese, ossatura del sistema produttivo marchigiano. I confidi, in modo particolare quelli più grandi, solidi, organizzati e operativamente diversificati, possono rispondere a quel fallimento del mercato del credito che si manifesta laddove il tessuto produttivo è rappresentato in misura significativa da imprese troppo piccole per poter essere servite validamente dal mercato bancario.
9.2 Alcuni Indicatori di output conformi ai Programmi Operativi che si intende valorizzare riguardano:
Numero di beneficiari;
Ammontare dei prestiti attivati;
9.3 Gli output suddetti saranno valorizzati annualmente a partire dalla stipula del presente accordo di finanziamento.
10 RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
10.1 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2014, il soggetto gestore provvede a che:
a. i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
b. i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
c. lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale";
d. l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
10.2 Il Confidi è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, a meno che non dimostri la ricorrenza delle seguenti condizioni cumulative:
l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
che sono stati rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e il confidi ha agito con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
10.3 II soggetto gestore adotta le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di vigilanza dello strumento abbiano espresso parere contrario.
10.4 In caso di disimpegno delle risorse disposto dalle competenti Autorità del programma il contributo al Fondo è proporzionalmente ridotto fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
11 GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
11.1 La gestione dello strumento è coadiuvata dal Comitato di vigilanza dello strumento finanziario, così come previsto nell’art. 17 del presente Accordo
11.2 A norma dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, le parti garantiscono che:
11.2.1 l'operatività del Fondo sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR, alla strategia di investimento del Fondo e al presente Accordo di finanziamento;
11.2.2 La spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
11.2.3 l'Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
11.2.4 le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
11.2.5 i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
a. siano conservati, dalla Regione e dal Confidi nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
b. siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.
11.3 Il Confidi assicura che i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
1. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
2. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
4. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
5. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
6. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
7. le check-list di controllo e le relazioni sull’attuazione dello strumento finanziario;
8. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
9. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti le garanzie a favore dei destinatari finali;
10. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
11. le registrazioni dei flussi finanziari tra la Regione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
12. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi alle operazioni dello strumento finanziario a favore del destinatario finale.
11.4 Le parti si danno atto che l'autorità di audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
11.5 Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'interno del X.X.Xx.Xx. del POR. FESR 2014-2020 della Regione Marche, nel quale sono disciplinate anche le modalità di esecuzione dei controlli di primo livello che trovano ulteriore specificazione nell'allegato D.
11.6 La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
le domande presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
i provvedimenti/contratti di concessione di prestito o contributo al destinatario;
la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo del prestito o del contributo per gli scopi definiti nel provvedimento/contratto di concessione.
11.7 La Regione verifica la regolare implementazione del Fondo, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di finanziamento.
11.8 La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013:
coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di coordinamento;
approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
11.9 La Regione avrà inoltre la competenza ad:
a. approvare, sentito il comitato di vigilanza, i documenti presentati dal Confidi sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e del Piano aziendale;
b. approvare, sentito il comitato di vigilanza, le relazioni di attuazione di cui all’art. 18.
12 CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA E PAGAMENTI
12.1 La Regione ha stabilito una dotazione finanziaria dell'importo complessivo di € 19.000.000,00 assegnata ai sensi dell'Avviso (DDS 327/PLI del 11/08/2020 e s.m.i.).
12.2 La Regione mantiene la titolarità delle risorse trasferite al Fondo, su due conti denominati rispettivamente POR FESR MARCHE 2014/2020 e POR FESR MARCHE 2014/2020 – EVENTI SISMICI,
12.3. Le coordinate dei conti e degli eventuali sottoconti debbono essere comunicate alla Regione, unitamente alle generalità di tutte le persone fisiche abilitate ad operarvi. Ogni eventuale modificazione deve essere preventivamente comunicata alla Regione.
12.4. I conti bancari suddetti, quali conti fruttiferi, sono intestati al Confidi per conto e nell’interesse della Regione e sono utilizzati esclusivamente per realizzare le operazioni connesse all’esecuzione dell’iniziativa, in conformità alle previsioni del presente accordo e dell’avviso pubblico.
12.5. I finanziamenti devono essere erogati entro 6 mesi dalla data della Delibera del Confidi. Se l’intermediario finanziario o il Confidi non hanno erogato l’importo programmato dei prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta proporzionalmente.
12.6. Per avviare l'operatività, il Confidi potrà richiedere il primo svincolo delle risorse assegnate e depositate sul conto vincolato, nell'ammontare massimo del 25% del Fondo assegnato.
12.7. Successive domande di svincolo sono presentate solo:
per la seconda domanda di svincolo intermedio, qualora almeno iI 60% dell'importo indicato nella prima domanda di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
per la terza domanda di svincolo intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.
13 GESTIONE DEI CONTI
13.1 Il Fondo viene costituito come "Patrimonio Separato'', cosi come previsto dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
13.2 Il Confidi attua la gestione contabile del Fondo, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.
13.3 I Conti POR FESR MARCHE 2014/2020 e POR FESR MARCHE EVENTI SISMICI” vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse del Confidi, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
13.4 Il Confidi può provvedere all’accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l’attuazione del Fondo. Ogni movimentazione deve essere immediatamente comunicata.
13.5 Il Confidi riceve le risorse finanziarie dal POR FESR ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
13.6 Le operazioni consentite a valere sui Conti POR FESR MARCHE 2014/2020 e POR FESR MARCHE 2014/2020 EVENTI SISMICI e su eventuali sotto-conti riguardano:
a. ogni operazione da effettuare secondo quanto disposto dal presente Accordo;
b. la gestione dei flussi interbancari;
c. qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.
13.7 II Confidi provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate informazioni sulle disponibilità dei conti "POR FESR MARCHE 2014/2020" e conto "POR FESR MARCHE 2014/2020 EVENTI SISMICI" distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'articolo 1 del Reg. 821/2014.
14 COSTI AMMINISTRATIVI
14.1. Nell’ambito del presente accordo di finanziamento non è previsto il rimborso dei costi di gestione, così come previsto dalla Legge Regionale 13/2020 e successive modificazioni.
15. DURATA DELL’ACCORDO, AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA
15.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sottoscrizione e, salvo risoluzione per giusta causa secondo la disciplina del presente articolo, resta in vigore fino al 31.12.2021.
15.2 Scaduto il termine di cui sopra non possono essere imputate al fondo nuove operazioni. Il presente accordo rimane valido per la gestione ordinaria delle operazioni già stipulate a tale data (c.d. “code contrattuali”), che il Confidi si impegna a gestire fino al loro completo adempimento nel rispetto degli obblighi previsti nel presente accordo, anche una volta eseguita la verifica di regolare esecuzione.
15.3 Ove sussistano motivi che danno luogo a un’eventuale risoluzione per giusta causa, in caso di inadempimento grave agli obblighi previsti nel presente accordo, la Parte incolpevole può, sentito il Comitato di vigilanza dello strumento, risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all’altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
15.4 Le spese ammissibili allo strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contenuto dei programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, nei limiti di cui all'art. 42 del Regolamento UE n. 1303/2013,
16 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE E DEGLI INTERESSI MATURATI
16.1 Le risorse rinvenienti dalla restituzione e dalla remunerazione delle risorse investite nonché dalla gestione della liquidità, dovranno essere direttamente versate sui conti “POR FESR MARCHE 2014/2020” e “POR FESR MARCHE 2014 EVENTI SISMICI” in conformità all'articolo 43 del Reg, (UE) n. 1303/2013.
16.2 Le forme di gestione della liquidità dovranno essere conformi ai principi di una sana gestione finanziaria e in ogni caso essere tali da consentire l’immediato smobilizzo.
16.3 In conformità a quanto stabilito dall’art 43 comma 2 del reg. 1303/2013, gli interessi e le plusvalenze maturate con la gestione, andranno ad incrementare il fondo medesimo. Fino alla scadenza del termine indicato nell’articolo 15 comma 1, gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno del Fondo sono utilizzati per le stesse finalità di cui al presente accordo.
16.4 Gli interessi non rappresentano risorse del programma e non possono essere certificati come spesa ammissibile in chiusura del fondo. Se non utilizzati secondo le modalità descritte nel presente articolo dovranno essere dedotti dall’importo certificabile.
16.5 Il confidi assicura una registrazione e una rendicontazione adeguata della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.
16.6 Alla scadenza del termine di cui al successivo art. 16 comma 8, nel caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il soggetto gestore restituisce alla Regione la parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
16.7 Alla scadenza del termine di cui all'art. 15 comma 1 fino al completamento della gestione delle operazioni di cui all’articolo 15 comma 2, le risorse rimborsate a fronte dello sblocco delle risorse impegnate, comprese le plusvalenze e gli interessi, così come gli eventuali importi recuperati, detratte le perdite, sono annualmente restituite alla Regione sulla base di uno specifico piano di rientro approvato dal Comitato di cui all’art. 17.
16.8 L’obbligo di restituzione in capo al confidi, limitatamente alla quota residuata del Fondo di cui all’art. 16 comma 6, sorge nel momento in cui il Confidi non avesse concesso i benefici di cui all’articolo 3 della L.R. 13/2020 entro il 31/12/2021, salvo proroghe.
16.9 La Regione, previa sottoscrizione di specifico accordo di finanziamento, può utilizzare ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento UE n. 1303/2013 e s.m.i., le risorse restituite ai sensi del comma 8 del presente articolo, anche per il tramite dei confidi, conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
16.10 Il diverso impiego della liquidità presente sul conto corrente del Fondo, rispetto a quanto ivi disciplinato è causa di risoluzione del presente accordo.
17 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D’INTERESSE
17.1 La struttura di governance dello strumento finanziario, finalizzata a garantire che le decisioni in materia di prestiti e contributi siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato, è assicurata da un Comitato di vigilanza dello strumento finanziario.
17.2 Il Comitato è ordinariamente formato da:
il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione della Regione Marche con funzioni di coordinamento;
il Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori;
un componente designato dall'AdG della Regione;
il Responsabile di Intervento.
Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai confidi, quando all'o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.
17.3 II Comitato può essere integrato da un soggetto esterno, esperto nella materia degli strumenti finanziari, nominato dalla struttura regionale avente ruolo di coordinamento.
17.4 II Comitato svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento dall'Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.
17.5 Nel rispetto delle disposizioni di legge, il comitato svolge un presidio sulla concessione dei contributi, sull’utilizzo degli interessi e delle plusvalenze nonché sui reimpieghi delle risorse rimborsate o recuperate ai sensi dell’articolo 16 del presente accordo.
17.6 Il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti del Comitato stesso, incluso l’eventuale rappresentante dei confidi. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti.
17.7 Il presidente stabilisce gli argomenti da portare all’ordine del giorno delle sedute delle quali viene redatto verbale.
17.8 È fatto obbligo al personale del confidi di operare evitando l'insorgere di casi di conflitto anche potenziale di interessi. All'uopo, il confidi esplicita nell'allegato "Piano aziendale", le modalità con le quali viene garantita l'assenza di conflitti di interesse.
18 RELAZIONI E CONTROLLO
18.1 Il sistema di reportistica del Fondo costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio dello strumento, ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione, all'AdG e all'AdA nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Oltre a quanto previsto nel presente articolo e nell’avviso pubblico, le ulteriori specifiche relative agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio e le modalità di reportistica saranno elaborate e comunicate dalla Regione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.
18.2 Il confidi provvede alla predisposizione di una relazione annuale contenente le informazioni necessarie per l’elaborazione della “relazione sull’attuazione” di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1303/2013.
18.3 La relazione contiene le informazioni seguenti, a livello aggregato e non a livello dei destinatari finali:
l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
l'identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario;
l'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;
l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali dallo strumento finanziario,
i risultati dello strumento finanziario;
gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate allo strumento finanziario.
18.4 Il confidi è tenuto a redigere una relazione di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione.
18.5 La relazione semestrale comprende un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio dei costi sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, contributi concessi per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), le risorse rimborsate a fronte dello sblocco delle risorse impegnate, i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.
In particolare, la relazione deve contenere i seguenti dati relativi ai contributi ricevuti:
numero delle richieste di accesso allo strumento;
il numero e l’importo e la durata delle operazioni finanziate, nell’anno di riferimento, ai soggetti beneficiari finali a valere sul fondo, nonché l’ammontare dei finanziamenti e dei contributi concessi, prevedendo una distinta sezione per le operazioni di finanziamento concesse direttamente dai Confidi;
l’elenco delle imprese beneficiarie nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e l’indicazione del costo pagato dal beneficiario e dell’importo dell’aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all’aiuto N. 182/2010;
I progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore;
le operazioni di finanziamento;
la situazione contabile del fondo al 30 giugno e al 31 dicembre compresi gli interessi e le altre plusvalenze generate sul fondo;
l’insussistenza delle cause di revoca del contributo così come previste dall’avviso pubblico;
ammontare delle risorse rimborsate;
ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell’andamento del fondo.
Le relazioni annuali e le relazioni di attuazione semestrale devono essere redatte entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni annualità in relazione alla “Data di completamento prevista dello strumento finanziario”, in base a quanto indicato nel preambolo del presente Accordo, secondo modelli standard della Comunità europea.
19 VALUTAZIONE
19.1 L’Autorità di gestione, sentito il comitato di vigilanza dello strumento finanziario e valutazione della performance e dei risultati dello strumento finanziario provvede ad affidare la valutazione della performance e dell’impatto dello strumento finanziario con procedure e metodologie analoghe a quelle previste per la valutazione ex ante, la cui sintesi è riportata in allegato al presente accordo.
20 VISIBILITA’, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
20.1 II Fondo adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
20.2 La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo viene effettuata anche tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche.
20.3 Il soggetto gestore provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del Fondo del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR FESR Marche 2014-2020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art. 115); a tal fine, il soggetto gestore realizza le attività previste nell’Allegato “Piano aziendale”, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al fondo la massima visibilità.
21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
21.1 I Confidi osservano le Disposizioni che sono emanate dalla Banca d’Italia per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tali disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
21.2 I confidi applicano le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.
21.3 Al fine di applicare tali disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, i confidi considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; la forma giuridica adottata e l’eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di business scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l’efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; la tipologia di clienti e la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati.
21.4 Fermo inoltre l’obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, i confidi adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:
a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I delle Disposizioni del 24/03/2020 (funzione antiriciclaggio);
b) formalizzano l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II delle Disposizioni del 24/03/2020 (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette);
c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III delle Disposizioni del 24/03/2020 (funzione di revisione interna).
21.5 I confidi possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere a) e c) a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudicano l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico.
22 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
22.1Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
22.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, all’applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione o alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Ancona.
23 RISERVATEZZA
23.1 Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
24 MODIFICA DELL’ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
24.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, agli indirizzi di cui all'articolo 1.
24.2 Ciascuna delle Parti comunica all'altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
24.3 II presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni del confidi nell'esercizio delle funzioni affidategli e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
24.4 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
24.5 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
25 REGISTRAZIONE
25.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Si allegano:
- Piano aziendale
- Specifiche per il controllo dello strumento
- Rapporto di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari OT n.3 e OT n.8 del POR FESR 2014- 2020 della Regione Marche a norma dell’art. 37 (2) (g) del Reg. UE 1303/2013 così come modificato dall’art. 2 del Reg. UE 558/2020.
Ancona
REGIONE MARCHE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISTRUZIONE LAVORO
IL CONFIDI