COMUNE di CURINGA
COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 30/07/2018
OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione per definizione vertenza Arch. Xxxxxx Xxxxx c/ Comune di Curinga - Autorizzazione alla stipula.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno trenta del mese di luglio , alle ore 17,30 nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori :
Cognome | Nome | Carica | Presente | Assente | |
XXXXXX | Dott.. | Xxxxxxxx | Xxxxxxx – | X | |
DE NISI | D.ssa | Immacolata Vincenza | Vice Sindaco | X | |
XXXXXXXX | Avv. | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXXXX | Dott.ssa | Xxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXX | Per. Agr. | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
Totale | 5 | 0 |
Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con determinazione n. 20/R.G. n. 205, del 28.04.2003 veniva assunto in ruolo, con decorrenza 5 maggio 2003, a tempo pieno ed indeterminato l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico;
- che con successiva determinazione n. 59 del 25.11.2003 veniva confermato, definitivamente, in ruolo l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, quale Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – posizione economica D1;
- che con deliberazione G.C. n. 28 del 01.02.2005 veniva concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale (50%) con decorrenza dal 01.03.2005;
- che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, responsabile di posizione organizzativa, con nota del 31.01.2011, prot. n. 614, evidenziava che dal mese di Marzo del 2005 gli veniva corrisposta la retribuzione di posizione in modo inesatto ed arbitrario;
- che con la stessa nota, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, richiedeva la verifica di tale situazione e la conseguente quantificazione e liquidazione delle somme dovute ed arbitrariamente non retribuite sin dal 1 Marzo 2005 oltre accessori come per legge fino al soddisfo, oltre all’adeguamento della stessa indennità nelle successive retribuzioni mensili;
- che, in data 09.08.2011 con deliberazione di G.C. n. 137 veniva riconosciuta all’Arch. Xxxxxx Xxxxx, con decorrenza 01.03.2005, la retribuzione dell’indennità di posizione per intero ed, altresì, la retribuzione dell’indennità di risultato per intero per gli anni 2005 e 2006, demandando al responsabile dell’Area Finanziaria ogni successivo adempimento dipendente dal predetto atto deliberativo;
- che, in esito all’adozione della succitata deliberazione, l’arch. Xxxxxx Xxxxx con nota del 26.01.2012, prot. n. 550, richiedeva all’Ente la corresponsione delle indennità spettanti allo stesso calcolate in complessivi euro 31.764,89 per sorte capitale ed accessori ( interessi e rivalutazione monetaria determinati in base all’indice Istat al 31.12.2011) ;
- che, in seguito, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx ripetutamente sollecitava, rispettivamente con nota del 26.06.2012, prot. n. 3899, e con nota del 11.10.2012, prot. n. 5667, il pagamento di quanto dovutogli, trasmettendo il conteggio aggiornato delle somme spettanti.
- che, successivamente, stante l’inerzia dell’Ente, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx si rivolgeva, per il recupero del suo credito all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Lamezia Terme il quale trasmetteva al Comune di Curinga , in nome e per conto del dipendente di cui trattasi, con Racc. A.R. del 03.02.2013, atto di diffida e messa in mora;
- che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, attraverso il suo legale di fiducia come sopra meglio indicato, per il recupero del suo credito, presentava ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme datato 15.04.2013;
- che il Commissario Straordinario dell’Ente, con deliberazione n. 32 del 19.04.2013, su proposta del dott. Xxxxx Xx Xxxx in qualità Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Finanziaria , annullava in autotutela la deliberazione G.C. n. 137 del 09.08.2011, per le motivazioni contenute nella relazione allegata alla stessa ;
- che il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il ricorso ed emetteva in data 12.06.2013 decreto ingiuntivo n. 110/2013 per l’ammontare di € 33.825,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento liquidati in € 500,00 oltre IVA ed accessori di legge;
- che il predetto decreto, per un disguido interno all’Ente, non veniva opposto dal Comune di Curinga e pertanto, trascorso il termine di legge, diveniva esecutivo;
- che il decreto ingiuntivo n. 110/2013 non opposto, veniva munito di formula esecutiva in data 21.10.2013 e poi notificato al Comune di Curinga in data 11.11.2013;
- che il Comune di Curinga , in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo dava incarico al all’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx di presentare ricorso al Tribunale di Lamezia Terme per la revocazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 sul presupposto che la delibera n. 137/2011 , sulla quale si fondava la pretesa azionata in sede monitoria, era stata annullata in autotutela con la succitata deliberazione n.32 del 19.04.2013;
- che, in esito a quanto sopra, veniva iscritta a ruolo la causa n. 1376/2013;
- che all’udienza del 18.06.2014 si costituiva l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il proprio difensore di fiducia chiedendo il rigetto della domanda di revoca poiché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
- che all’udienza del 26.01.2016, il Giudice Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx dichiarava inammissibile il ricorso del Comune di Curinga e condannavo lo stesso alle spese del procedimento in favore dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx in € 3.700,00 oltre accessori di legge;
- che, successivamente, in data 31/01/2017 veniva notificato al Comune di Curinga atto di precetto in rinnovazione ( prot. n.777 del 31/01/2017) dell’importo complessivo di euro 36.003,56,oltre alle spese di notifica annotate a margine e pari ad euro 17,55, agli interessi legali ulteriori sino all’effettivo soddisfo e successive occorrende e pedissequo atto di pignoramento presso terzi ( prot. n. 1429 del 28/02/2017);
Dato atto:
- che il Comune di Curinga, nelle more della procedura esecutiva, intende dare corso ai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Lamezia Terme ( decreto ingiuntivo
n. 110/2013 e sentenza n. 38/2016) in quanto sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, al fine di evitare aggravio di spese ;
- che, nell’ottica di scongiurare l’ulteriore addebito di spese discendenti dall’azione esecutiva in danno dell’Ente, sono state avviate delle trattative con la controparte al fine di addivenire alla stipula di un contratto di transazione per definire gli effetti esecutivi dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati;
- che, attraverso reciproche concessioni, si è pervenuti ad un accordo per la definizione della vertenza sopra richiamata;
- che, nello specifico, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda l’Arch. Vasta, nella riduzione delle proprie pretese economiche per effetto della rinuncia ad euro 1.402,30 sul totale delle somme dovute quantificate in euro 41.402,30 ( di cui euro 34.976,81 per sorte capitale ed interessi e rivalutazione monetaria calcolati alla data del 24.01.2017 ed euro 6.425,49 per compensi legali comprensivi di accessori di legge), nella rinuncia agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 24.01.2017 al soddisfo ed alle spese legali dell’atto di pignoramento presso terzi quantificate in euro 500,00 oltre accessori, nella concessione all’Ente di una notevole dilazione di pagamento a condizione che l’Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo ed, altresì, nella rinuncia all’azione esecutiva per il recupero coattivo delle somme riconosciute dal Tribunale di Lamezia Terme;
- per quanto riguarda, invece, l’Amministrazione comunale, a fronte di quanto sopra, la definizione bonaria della vicenda di cui trattasi appare conveniente sia in quanto l’Ente, con la soluzione amichevole, ottiene il beneficio del pagamento rateizzato in più esercizi senza interessi, sia in quanto elimina ogni ulteriore addebito di spese in caso di procedura esecutiva in danno del Comune.
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti intendono regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione;
- - a tale scopo sono stati esperiti, come detto, appositi negoziati che hanno portato ad un accordo tra le parti alle condizioni e termini risultanti dalla nota prot. 4936 del 30/07/2018 trasmessa dall’Ente al legale di controparte e qui di seguito indicati e specificati:
- il Comune di Curinga s’impegna a corrispondere a tacitazione di qualsivoglia pretesa da parte dell’Arch.Xxxxxx Xxxxx in relazione alle somme stabilite e derivanti dal decreto ingiuntivo n. 110/2013 e della sentenza n. 38/2016 del Tribunale di Lamezia Terme, la complessiva somma di euro 40.000,00 (diconsieuroquarantamila) comprensiva dei
compensi professionali dovuti in favore del legale di controparte, con rinuncia da parte dell’Arch. Vasta ad euro 1.402,30 sul totale delle somme dovute quantificate in euro 41.402,30 ( di cui euro 34.976,81 per sorte capitale ed interessi e rivalutazione monetaria calcolati alla data del 24.01.2017 ed euro 6.425,49 per compensi legali comprensivi di accessori di legge), ed , altresì, con rinuncia agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 24.01.2017 al soddisfo ed alle spese legali dell’atto di pignoramento presso terzi quantificate in euro 500,00 oltre accessori ;
- La somma concordata, pari ad euro 40.000,00 sarà corrisposta in n. 3 tranches di pagamento nel rispetto delle seguenti date:
- euro 15.000,00 alla data del 30 novembre 2018 ;
- euro 15.000,00 alla data del 30 giugno 2019;
- euro 10.000,00 alla data del 30 novembre 2019.
- Il Comune di Curinga s’impegna, altresì, a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 e della sentenza n. 38/2016;
- l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, a fronte dei pagamenti succitati nei termini di cui sopra rinuncia all’azione esecutiva per il recupero coattivo delle somme riconosciute dal Tribunale di Lamezia Terme;
CONSTATATO CHE con la sua sottoscrizione il Comune realizzerà un risparmio di spesa rispetto a quanto dovuto in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali succitati ; CONSIDERATO CHE la proposta può ritenersi conveniente per l’ente, in quanto non si determineranno ulteriori spese per la vicenda in oggetto;
VISTO lo schema di scrittura privata transattiva, allegato alla presente delibera e ritenutolo meritevole di approvazione;
RICHIAMATO l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;
ATTESO CHE la forma del componimento bonario sopra enunciata appare vantaggiosa per l’Ente che, allo stato attuale, e nell’ipotesi di prosieguo del contenzioso , si esporrebbe a dover fronteggiare inevitabilmente ulteriori spese;
ACCERTATO che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approdare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
ATTESO CHE la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell’obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: <<per quanto più specificamente concerne “gli accordi transattivi”, va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l’altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell’elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell’ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all’Ente medesimo prevedere il sorgere dell’obbligazione nonché la tempistica dell’adempimento; con l’effetto che l’ente de quo veniva trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva.
Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere
dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’Ente di addivenire alla conclusione dell’accordo>>; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall’art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 ( in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità,
D E L I B E R A
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente accolte:
- Di approvare lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga e l’Arch. Xxxxxx Xxxxx che viene allegato con la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di definire in € 40.000,00, l’importo occorrente per la definizione degli effetti esecutivi dei provvedimenti giurisdizionali citati in premessa a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell’Arch.Vasta in relazione alle somme dovute per effetto dei medesimi atti giurisdizionali ;
- Di precisare che il predetto importo è omnia comprensivo di tutte le spese legali ed accessorie da corrispondere all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di legale di controparte.
- Di precisare, inoltre, che il Comune di Curinga si impegna a pagare, quale parte soccombente del giudizio, le imposte di registrazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 e della sentenza n. 38/2016;
- Di stabilire che il Comune di Curinga si impegna a corrispondere il predetto importo in n. 3 tranches di pagamento nel rispetto delle seguenti date:
- euro 15.000,00 alla data del 30 novembre 2018 ;
- euro 15.000,00 , alla data del 30 giugno 2019;
- euro 10.000,00 alla data del 30 novembre 2019.
- Di dare atto che, per effetto della presente transazione, l’Arch. Vasta rinuncia ad esperire l’azione esecutiva presso il terzo Monte Paschi Siena, in qualità di tesoriere dell’Ente, per il recupero delle somme riconosciutegli dal Tribunale di Lamezia Terme.
- Di stabilire che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto all’Arch. Xxxxxx Xxxxx verrà imputata sul titolo 1, missione 1, programma 2,capitolo 550/1 epigrafato: “ “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”del bilancio di previsione 2018/2020, esercizi 2018, 2019 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione.
- Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali della firma dell’atto di transazione e dell’adozione di ogni atto conseguenziale al presente deliberato;
- Di disporre, in relazione a quanto sopra, la trasmissione del presente provvedimento al predetto responsabile per il seguito di competenza.
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con successiva votazione unanimemente favorevole.
Allegato “A”
ATTO DI TRANSAZIONE TRA
Il Comune di Curinga, c.f. 00303930796, rappresentato in questo atto da
…………………………………………., nato a …………….. il …………………, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali, giusto decreto sindacale n. del
……………………, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ……………
del ………………………
E
L’Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx nato a ………………… il ……………………., c.f.
………………………………., rappresentato ai fini del presente atto dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (c.f. ) del Foro di Lamezia Terme, con studio in
…………………. alla Via ……………………….. n. ,
Premesso:
- che con determinazione n. 20/R.G. n. 205, del 28.04.2003 veniva assunto in ruolo, con decorrenza 5 maggio 2003, a tempo pieno ed indeterminato l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico;
- che con successiva determinazione n. 59 del 25.11.2003 veniva confermato, definitivamente, in ruolo l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, quale Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – posizione economica D1;
- che con deliberazione G.C. n. 28 del 01.02.2005 veniva concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale (50%) con decorrenza dal 01.03.2005;
- che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, responsabile di posizione organizzativa, con nota del 31.01.2011, prot. n. 614, evidenziava che dal mese di Marzo del 2005 gli veniva corrisposta la retribuzione di posizione in modo inesatto ed arbitrario;
- che con la stessa nota, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, richiedeva la verifica di tale situazione e la conseguente quantificazione e liquidazione delle somme dovute ed arbitrariamente non retribuite sin dal 1 Marzo 2005 oltre accessori come per legge fino al soddisfo, oltre all’adeguamento della stessa indennità nelle successive retribuzioni mensili;
- che, in data 09.08.2011 con deliberazione di G.C. n. 137 veniva riconosciuta all’Arch. Xxxxxx Xxxxx, con decorrenza 01.03.2005, la retribuzione dell’indennità di posizione per intero ed, altresì, la retribuzione dell’indennità di risultato per intero per gli anni 2005 e 2006, demandando al responsabile dell’Area Finanziaria ogni successivo adempimento dipendente dal predetto atto deliberativo;
- che, in esito all’adozione della succitata deliberazione, l’arch. Xxxxxx Xxxxx con nota del 26.01.2012, prot. n. 550, richiedeva all’Ente la corresponsione delle indennità spettanti allo stesso calcolate in complessivi euro 31.764,89 per sorte capitale ed accessori ( interessi e rivalutazione monetaria determinati in base all’indice Istat al 31.12.2011) ;
- che, in seguito, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx ripetutamente sollecitava, rispettivamente con nota del 26.06.2012, prot. n. 3899, e con nota del 11.10.2012, prot. n. 5667, il pagamento di quanto dovutogli, trasmettendo il conteggio aggiornato delle somme spettanti.
- che, successivamente, stante l’inerzia dell’Ente, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx si rivolgeva, per il recupero del suo credito all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Lamezia Terme il quale trasmetteva al Comune di Curinga , in nome e per conto del dipendente di cui trattasi, con Racc. A.R. del 03.02.2013, atto di diffida e messa in mora;
- che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, attraverso il suo legale di fiducia come sopra meglio indicato, per il recupero del suo credito, presentava ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme datato 15.04.2013;
- che il Commissario Straordinario dell’Ente, con deliberazione n. 32 del 19.04.2013, su proposta del dott. Xxxxx Xx Xxxx in qualità Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Finanziaria , annullava in autotutela la deliberazione G.C. n. 137 del 09.08.2011, per le motivazioni contenute nella relazione allegata alla stessa ;
- che il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il ricorso ed emetteva in data 12.06.2013 decreto ingiuntivo n. 110/2013 per l’ammontare di € 33.825,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento liquidati in € 500,00 oltre IVA ed accessori di legge;
- che il predetto decreto, per un disguido interno all’Ente, non veniva opposto dal Comune di Curinga e pertanto, trascorso il termine di legge, diveniva esecutivo;
- che il decreto ingiuntivo n. 110/2013 non opposto, veniva munito di formula esecutiva in data 21.10.2013 e poi notificato al Comune di Curinga in data 11.11.2013;
- che il Comune di Curinga , in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo dava incarico al all’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx di presentare ricorso al Tribunale di Lamezia Terme per la revocazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 sul presupposto che la delibera n. 137/2011 , sulla quale si fondava la pretesa azionata in sede monitoria, era stata annullata in autotutela con la succitata deliberazione n.32 del 19.04.2013;
- che, in esito a quanto sopra, veniva iscritta a ruolo la causa n. 1376/2013;
- che all’udienza del 18.06.2014 si costituiva l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il proprio difensore di fiducia chiedendo il rigetto della domanda di revoca poiché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
- che all’udienza del 26.01.2016, il Giudice Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx dichiarava inammissibile il ricorso del Comune di Curinga e condannavo lo stesso alle spese del procedimento in favore dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx in € 3.700,00 oltre accessori di legge;
- che, successivamente, in data 31/01/2017 veniva notificato al Comune di Curinga atto di precetto in rinnovazione ( prot. n.777 del 31/01/2017) dell’importo complessivo di euro 36.003,56,oltre alle spese di notifica annotate a margine e pari ad euro 17,55, agli interessi legali ulteriori sino all’effettivo soddisfo e successive occorrende e pedissequo atto di pignoramento presso terzi ( prot. n. 1429 del 28/02/2017);
Dato atto che:
- il Comune di Curinga intende dare corso ai provvedimenti del Tribunale di Lamezia Terme e, quindi, corrispondere all’Arch. Xxxxxx Xxxxx le somme riconosciute nel decreto ingiuntivo
n. 110/2013 e nella sentenza n. 38/2016 in quanto sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, al fine di evitare aggravio di spese per l’Ente;
- che, nell’ottica di scongiurare l’ulteriore addebito di spese discendenti dall’azione esecutiva in danno dell’Ente, sono state avviate delle trattative con la controparte al fine di addivenire alla stipula di un contratto di transazione per definire gli effetti esecutivi dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati;
- che, attraverso reciproche concessioni, si è pervenuti ad un accordo per la definizione della vertenza sopra richiamata;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:
Art. 1
La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto di componimento bonario e come tale viene riconosciuta dalle parti.
Art. 2
Il Comune di Curinga e l’Arch. Xxxxxx X. Xxxxx, come rappresentato nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nel presente componimento xxxxxxx è pienamente soddisfattivo delle rispettive posizioni e pretese in relazione ai diritti da valere con gli atti indicati in premessa.
Art. 3
Le parti, come sopra costituite, con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via bonaria ogni questione economica e patrimoniale relativa al decreto ingiuntivo n. 110/2013 ed alla sentenza n. 38/2016 del Tribunale di Lamezia Terme.
Art. 4
Il Comune di Curinga a saldo, stralcio ed integrale definizione di quanto dovuto all’Arch. Xxxxxx
X. Xxxxx, in forza del decreto ingiuntivo n. 110/2013 e della sentenza n. 38/2016 del Tribunale di Lamezia Terme, si obbliga a versare all’Arch. Xxxxxx X. Xxxxx l’importo di € 40.000,00 (diconsieuroquarantamila) , omnia comprensivo dei compensi professionali da corrispondere al legale di controparte , alle scadenze qui di seguito indicate:
- € 15.000,00 alla data del 30 novembre 2018;
- € 15.000,00 alla data del 30 giugno 2019;
- € 10.000,00 alla data del 30 novembre 2019.
Tali somme, come detto, sono comprensive di tutte le spese legali ed accessorie dovute all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, legale dell’Arch. Vasta, in dipendenza della vertenza di che trattasi . Inoltre, il Comune di Curinga si obbliga a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio le imposte di registrazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 e della sentenza n. 38/2016 del Tribunale di Lamezia Terme, nella misura che sarà quantificata dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 5
L’Arch. Vasta, per effetto della sottoscrizione della presente transazione, rinuncia all’azione esecutiva presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, in qualità di tesoriere dell’Ente, per il recupero coattivo delle somme riconosciute dal Tribunale di Lamezia Terme.
Il presente atto assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l’Ente solvente all’atto dell’effettivo pagamento.
Art. 6
Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto che il presente componimento bonario non è novativo e di comune accordo considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione ipso iure del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto l’Arch. Xxxxxx X. Xxxxx sarà legittimato a intraprendere l’azione esecutiva per il recupero coattivo dell’intero credito riconosciuto dal Tribunale di Lamezia Terme come in premessa specificato.
Art. 7
L’Arch. Xxxxxx X. Xxxxx dichiara che con la completa ed avvenuta ricezione degli importi suindicati, la sua pretesa derivante dai titoli sopra specificati dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null’altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione ai predetti provvedimenti giurisdizionali.
Art. 8
Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti che oggi la sottoscrivono dovrà necessariamente derivare da atto sottoscritto da tutte le parti che oggi sottoscrivono la presente e avente data certa successiva a quella apposta sul presente accordo privato.
Le parti si danno reciproco atto che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente accordo privato, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lamezia Terme.
Art. 9
I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti dal presente accordo privato.
Art. 10
Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.
Curinga, lì
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Arch. Xxxxxx X. Xxxxx Per il Comune di Curinga L’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il Responsabile dell’Area Affari Generali
…………………………………….. ………………………………………
COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Giu
X
Giunta Comunale Del.n.19/2018
Consiglio Comunale
OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione per definizione vertenza Arch. Xxxxxx Xxxxx c/ Comune di Curinga - Autorizzazione alla stipula.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
Curinga, 30/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx D. ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
Curinga, 30/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale
F. to : Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx F. to : D. ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 6713 .
Data 23/10/2018
Il Responsabile
F. to D. ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, X.Xxx. n. 267/2000).
Data 23/10/2018
Il Responsabile
F. to : D. ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
E’ copia conforme originale CURINGA, 23/10/2018
Il Segretario Comunale