ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE – Art.15 Legge 241/90 TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE – Art.15 Legge 241/90 TRA
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, di seguito CREA, rappresentato dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso il CREA, xxx Xx, 00 00000 Xxxx – P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589
e
l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (di seguito FoReSTAS), istituita con
L.R. n. 8/2016, con sede legale in Cagliari, Xxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 03669190922, rappresentata dall’Amministratore Unico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Agenzia FORESTAS in Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx.
PREMESSO CHE
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della
citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA
Centro di ricerca Foreste e Legno svolge studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell’arboricoltura da legno, per la valorizzazione delle produzioni legnose e non legnose dei boschi e delle piantagioni forestali;
- la Regione Autonoma della Sardegna ha individuato nell’Agenzia FoReSTAS lo strumento tecnico-operativo di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione e gestione per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali e ambientali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti;
- ai sensi dell’art. 37 della L.R. del 27.04.2016 n° 8 l’Agenzia FoReSTAS annovera tra i suoi compiti istituzionali quello di svolgere attività di promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare: 1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza; 2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti
istituzionalmente competenti; 3) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente; 4) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire la competitività nel settore forestale;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- il parere reso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178, secondo il quale” non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale" purché il trasferimento di risorse resti "entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute";
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti riguardanti la ricerca e la sperimentazione nel settore forestale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- in base alle competenze scientifiche e tecniche maturate nel corso della sua attività il CREA FL rappresenta un interlocutore di
rilievo per l’Agenzia FoReSTAS per lo studio e la ricerca applicata, finalizzata al supporto decisionale nelle problematiche inerenti la gestione forestale, vivaistica, naturalistica;
- l’Agenzia FoReSTAS ed il CREA FL, attraverso la stipula di apposite convenzioni e la partecipazione congiunta a programmi di ricerca e innovazione, hanno maturato una collaborazione pluriennale sulle tematiche di interesse forestale quali la sughericoltura (es. progetto Tender Multifunzionalità delle foreste a quercia da sughero in Sardegna), la vivaistica (es. certificazione del materiale di propagazione forestale secondo la normativa 386/2003 e tutela della biodiversità), le biomasse forestali e le forme di governo del bosco quali il ceduo (es. LIFE Future for Coppice), ecc., dai quali discende una produzione scientifica e tecnica di rilievo ed un know –how consolidato e crescente;
- l’Agenzia FoReSTAS ed il CREA, nell’ambito di iniziative nazionali
(quali ad esempio la Rete Rurale Nazionale) e comunitarie (es. Horizon 2020) intendono continuare a confrontarsi sul tema della condivisione delle conoscenza, la divulgazione scientifica e tecnica, la chiusura del divario tra scienza e tecnica, la consultazione e partecipazione pubblica;
- un’attiva e proficua collaborazione fra l’Agenzia FoReSTAS e il CREA può realizzare la mobilitazione di elevate competenze e creare sinergie scientifiche, tecniche e culturali in grado di produrre ricadute per lo sviluppo del sistema agricolo, forestale e silvo-pastorale della Sardegna;
- le due Amministrazioni ritengono opportuno formalizzare, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, un Accordo Quadro da cui discendano specifici protocolli su tematiche di comune interesse, che formalizzino e chiariscano il rispettivo ruolo;
VERIFICATO CHE
- tale accordo consentirà dei miglioramenti nei servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di efficienza nella gestione dei processi delle due Amministrazioni contraenti, nonché la realizzazione di una rete di collaborazione.
Si conviene e stipula quanto segue: Art.1
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico- scientifica) tra il CREA e FoReSTAS per l'esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo.
Art. 3
CREA e FoReSTAS si impegnano a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché il trasferimento delle conoscenze per la salvaguardia e
valorizzazione degli ecosistemi forestali, al fine di favorire il miglior conseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
Art. 4
CREA e FoReSTAS attraverso specifiche convenzioni, concordano la realizzazione di progetti. Tali convenzioni indicheranno i termini e le modalità di collaborazione, l’utilizzo delle strutture tecnico- amministrative da loro dipendenti su tutto il territorio Regionale, le attrezzature e i mezzi messi a disposizione dai soggetti coinvolti convenzionalmente, la ripartizione delle risorse finanziarie e quant’altro fosse ritenuto necessario in funzione dell’attività, collaborazione o ricerca oggetto della convenzione.
Art. 5
Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente accordo viene istituito un comitato Tecnico Scientifico, composto da 6 componenti (3 per ogni soggetto firmatario), appositamente individuati dai soggetti istituzionalmente competenti ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
Art. 6
Per l’attuazione del presente accordo quadro CREA e FoReSTAS si avvarranno di risorse proprie, comunitarie, nazionali, regionali ad essa assegnate.
Art. 7
FoReSTAS e CREA si impegnano a ripartire equamente la titolarità dei diritti intellettuali per eventuali scoperte, pubblicazioni a carattere tecnico, scientifico e quant’altro derivante dalle attività
di collaborazione. Pertanto tutte le pubblicazioni a qualunque titolo e in qualunque forma venissero prodotte, ivi comprese tutte le presentazioni in sede di consessi sia nazionali che internazionali, dovranno specificatamente riportare la denominazione dei due Enti e del personale che vi ha collaborato, individuato nello specifico progetto di ricerca.
Art. 8
In conformità con le rispettive linee programmatiche, le Amministrazioni sottoscriventi il presente Accordo Quadro provvedono, con proprio personale e con le risorse strumentali a loro disposizione, a realizzare le attività condivise al precedente articolo 4, ognuna secondo la competenze e funzioni ad essa assegnate dall’ordinamento legislativo ed interno.
Art. 9
La predisposizione dei progetti e protocolli discendenti, sarà operato dalle strutture dei due soggetti e vagliato a cura del Comitato di cui all'art. 5 di questa convenzione.
Art. 10
Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a:
- provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché per altri eventuali servizi che verranno di volta in volta individuati, mediante la dotazione finanziaria annualmente a disposizione;
- mettere a disposizione delle parti le proprie competenze, il proprio personale e le proprie strutture per la realizzazione
delle attività descritte dagli accordi attuativi della presente convenzione;
- mettere a disposizione il materiale di cui si dispone, occorrente per la l’effettuazione delle attività, i dati e le informazioni inerenti le tematiche oggetto del presente accordo;
- fornire la consulenza e collaborazione per l’esecuzione delle attività descritte all’art. 4 del presente accordo;
- utilizzare per lo svolgimento dell'attività, ove necessario, la documentazione reperibile presso fonti ufficiali e altre fonti attendibili;
- tenere a disposizione tutta la documentazione necessaria alla comprensione e conoscenza del lavoro svolto, rilasciandone, a richiesta una copia alle stesse.
Art. 11
Le Parti fanno riferimento alla rispettiva normativa e alla rispettiva organizzazione in ordine alle questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo al personale di propria competenza operante nel Progetto.
Art. 12
Il presente Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione per la sua durata di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato o prorogato per periodi uguali o inferiori previo accordo scritto fra le Parti.
Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali il presente accordo è stato stipulato o si ritenesse opportuno riconsiderare lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo alle effettuazione delle modifiche necessarie.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Il Presidente del CREA Dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx