ACCORDO Dl COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO Dl COLLABORAZIONE TRA
Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia, con sede legale a Milano in via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 12 codice fiscale e partita IVA n. 01445100157, iscritta all’albo unico di cui all’art. 106 del d.lgs.n. 385/1993 (TUB), rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, avv. Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito ‘FL’)
E
Il Consiglio dell’Ordine Degli Avvocati di Milano, con sede legale a Milano in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, codice fiscale n. 80098 730155 e partita IVA n. 06025170157, rappresentato dal Presidente avv. Xxxxxxx Xxxxx (di seguito ‘COA di Milano’)
(FL e COA di Milano di seguito, congiuntamente ‘Parti’ e singolarmente ‘Parte’)
PREMESSO CHE
1. La crisi economica conseguente a quella sanitaria da Covid - 19 fino alla recente crisi Ucraina stanno producendo effetti significativi sul piano economico e sociale del nostro Paese, mettendo a dura prova e talvolta a rischio sopravvivenza le imprese, soprattutto quelle piccole e medie.
2. FL, nell’assolvimento del proprio compito istituzionale di concorrere allo sviluppo economico, e sociale nel territorio della Lombardia, ha attivato interventi senza precedenti per fronteggiare l’emergenza da Covid- 19 con uno stanziamento straordinario di risorse proprie.
3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, operante secondo le previsioni dell’art. 29 della legge
n. 247/2012 ‘Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense’, si è fatto promotore di iniziative volte a favorire la ripresa e il rilancio di Milano e della sua comunità dalle emergenze e crisi in corso.
4. Nell’attuale quadro congiunturale economico e sociale conseguente alla emergenza epidemica da Covid-19 e più di recente alla crisi Ucraina, è intento comune a entrambe le Parti contribuire fattivamente al sostegno della ripresa produttiva del territorio attraverso l’avvio di una collaborazione tesa fornire un’adeguata conoscenza delle iniziative di sostegno finanziario in gestione presso FL e gli eventi di formazione rivolti agli Iscritti promossi dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELL’ACCORDO
Le Parti con il presente Accordo di collaborazione (di seguito ‘Accordo’), tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie di ciascuna Parte, si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione volta all’offerta di sostegno concreto alla ripresa economica del tessuto produttivo regionale.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO E ATTIVITÀ
Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, le iniziative potranno eventualmente essere realizzate - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – attraverso:
a) la diffusione di materiale informativo messo a disposizione in digitale dalla Società sui prodotti finanziari in gestione durante eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Milano e rivolti ai propri
iscritti anche in ottemperanza all’obbligo di formazione professionale continua e/o promossi sui canali di comunicazione del COA di Milano;
b) l’organizzazione di incontri periodici formativi e/o informativi rivolti agli iscritti al COA di Milano con cadenza almeno trimestrale sul panel dei prodotti finanziari o su singole iniziative specifiche gestite dalla Società che prevedano la partecipazione di un relatore della stessa;
c) l’organizzazione di incontri periodici informativi di presentazione delle iniziative gestite dalla Società alle Commissioni costituite presso il COA di Milano la cui area tematica è coerente con le iniziative stesse.
ARTICOLO 3 – EFFETTI TRA LE PARTI
Le Parti convengono espressamente che il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all’eventuale realizzazione delle iniziative, nonché alle relative modalità di attuazione, rimandata alla piena autonomia di entrambe le Parti.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, da comunicarsi per iscritto tra le Parti.
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), mediante comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di 30 giorni.
ARTICOLO 5 – CONFIDENZIALITÀ E PRIVACY
Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a divulgare a terzi le informazioni e i documenti ricevuti esclusivamente per il perseguimento delle finalità previste nel presente.
Non sono comunque considerate informazioni riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Accordo.
Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Accordo per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, etc.).
Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione del presente Accordo.
ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ
Le Parti potranno eventualmente dare diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente Accordo, secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta.
La stipula del presente Accordo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti.
ARTICOLO 7 – REFERENTI DELL’ACCORDO
FL indica quale referente operativo del presente Accordo la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ufficio Comunicazione e media relations.
Il COA di Milano indica quale referente operativo del presente Accordo il Dirigente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
I referenti indicati avranno il compito di monitorare l’andamento delle attività e di valutare i risultati della collaborazione prima della scadenza.
ARTICOLO 8 – ONERI
Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario di una Parte nei confronti dell'altra.
ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo posta o e-mail o PEC, ai seguenti indirizzi:
Per Finlombarda:
Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
c.a Xxxxxxxx Xxxxx
email: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per il COA di Milano
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx pec: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ARTICOLO 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
L’ applicazione ed interpretazione del presente Accordo e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Accordo in via esclusiva al Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito
Milano, 11 luglio 2022
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Presidente
di Finlombarda S.p.A avv. Xxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
avv. Xxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate