PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro Risorse per la Famiglia
In data
Tra la Provincia di Brindisi, nella persona della Dirigente del Sicurezza Sociale,
, nato a , il , residente per la carica presso la sede della Provincia di Brindisi, via De Leo, Brindisi, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma quale legale rappresentante dell’Ente medesimo, cod. fisc. 80001390741 di seguito denominata “committente”,
e
il/la dott. , nato/a a , il e residente in , in Via
, codice fiscale , di seguito denominato “collaboratore”,
Premesso che
• La Provincia di Brindisi, nell’ambito del costituendo CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA , in virtù della convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 21.11.07, approvata con delibera GP n 408 dell’11.12.07, del Progetto, approvato con delibera GP n. 194 del 29.07.08, e del Protocollo d’Intesa con le Autorità Giudiziarie ed i Servizi Sociali del Ministero della Giustizia, approvato con delibera GP n. 194 del 29/07/08, ha definito, e sta procedendo a strutturare, il Centro Risorse per la Famiglia, con annesso Ufficio di Mediazione Civile e Penale.
• Il Centro Risorse per la Famiglia, Servizio innovativo e sperimentale, finanziato dalla Regione Puglia, costituisce, a livello provinciale, laboratorio partecipato per la definizione, programmazione e realizzazione, concertata ed integrata, di efficaci politiche di promozione e sostegno della famiglia. Si propone quale nodo strategico ed attivo, della potenziale rete di attori sociali, e di Servizi, pubblici e privati, che, operando, a vario titolo, separatamente, e, spesso, isolatamente, sul territorio, assumano, quale mission, gli interventi ed i servizi per la famiglia. Correlato con l’area responsabilità familiari dell’Osservatorio Sociale Provinciale, il Centro assurge, altresì, a topos peculiare di osservazione, lettura ed analisi della famiglia, dei suoi bisogni e delle sue dinamiche evolutive. Il Centro Risorse, dotato di un Forum Permanente dei referenti dei Servizi, pubblici e privati, e delle organizzazioni del Terzo Settore, impegnate a sostegno della famiglia, si occupa di quest’ultima, nel complesso processo evolutivo che la interessa, nella fase di incipit attrattivo-relazionale della coppia, nello sviluppo dell’affettività, della comunicazione sessuale e verbale, dell’incontro tra culture ed etnie differenti, nella fase della scelta razionale della coniugalità/coabitazione, della genitorialità consapevole, della
paternità e maternità responsabile (naturale, adottiva ed affidataria), nella fase dell’attesa, dell’accoglienza e dell’educazione dei figli, ed ancora nella conciliazione del tempo di cura e del tempo del lavoro (con particolare attenzione al ruolo femminile), nella assunzione della propria funzione sociale, dei propri diritti e doveri, nella fase del conflitto e della separazione.
• Nell’ambito del Centro Risorse, è istituito un Ufficio di Mediazione Civile e Penale, chiamato ad operare anche d’intesa con l’Autorità Giudiziaria. Esso interviene nella gestione dei conflitti, sia che questi si realizzino nei rapporti di vicinato, nelle relazioni familiari, nell’integrazione interetnica, che, nel contesto penale, tra autore e vittima di reato, favorendo la ricostruzione della relazione interpersonale e del legame sociale, e promovendo dialogo e comunicazione, ove il conflitto abbia indotto alla cessazione di ogni rapporto. Mission dell’Ufficio per la Mediazione Civile e Penale della Provincia di Brindisi è la seguente:
a. Esaminare le richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria e verificare la fattibilità dell’intervento di mediazione proposto, anche attraverso colloqui individuali con le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari;
b. Collaborare con i Servizi Sociali del Ministero della Giustizia, con i Servizi Sociali degli Ambiti Territoriali, con l’ASL BR, con l’USP, in ragione delle rispettive competenze, per il perseguimento della Mission;
c. Gestire il processo di Mediazione;
d. Riferire all’Autorità Giudiziaria proponente l’esito dell’attività di mediazione, eventualmente anche a mezzo dei Servizi di cui al punto 2.;
e. Segnalare all’Autorità Xxxxxxxxxxx proponente, anche nei modi indicati al punto 4, i casi nei quali risulti opportuno l’espletamento di attività di riparazione, proponendo quali si ritengano adeguate o proporzionate a ciascuna fattispecie.
f. Accogliere l’utente e favorire il superamento del disagio derivante dal contingente episodio di conflittualità relazionale.
Si conviene e si stipula il presente contratto di diritto privato alle condizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 1 Conferimento dell’incarico
Il committente, alla luce degli obiettivi programmatici a lui affidati, conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di “ _” per lo svolgimento delle prestazioni professionali rientranti nelle attività di collaborazione e di
supporto tecnico-gestionale del CENTRO RISORSE PER LA FAMIGLIA.
Nello specifico, l’incarico consiste in:
come da punto 7 dell'avviso.
ulteriore dettaglio delle attività da svolgere è riportato nei documenti: il progetto approvato con deliberazione G.P. n. del che il collaboratore dichiara di ben conoscere e di ricevere in copia.
I tempi e le modalità sono stabiliti in base alle esigenze organizzative del centro il quale dovrà essere aperto al pubblico in orario diurno e pomeridiano e dovrà funzionare anche previo appuntamento con gli utenti, privati cittadini, enti o istituzioni, ferma restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di rilevazione delle presenze del collaboratore presso l’Ente.
Il collaboratore dovrà collaborare con l’osservatorio dei servizi sociali provinciali, ivi fornendo i dati e le informazioni all’uopo necessarie per le attività istituzionali dello stesso
Art. 2 Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e ss. c.c. e dell’art 409 n. 3, c.p.c., trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione. Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto e dandone comunicazione formale e scritta al soggetto committente. Il collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione oppure, se dipendente di pubblica amministrazione, deve essere appositamente autorizzato all’accettazione del presente incarico.
Art. 3 Durata dell’incarico
Il presente incarico decorre dal e cesserà il (dodici mesi), senza bisogno di avviso alcuno; Potrà essere rinnovato, previa adozione di atti formali da parte del committente, qualora lo stesso dovessero essere autorizzato dalla regione a proseguire il progetto, con assegnazione di altre risorse finanziarie. Il rinnovo avverrà comunque sempre nei limiti e con il rispetto delle norme vigenti al momento dello stesso.
E’ esclusa ogni rinnovazione tacita e/o automatica.
Art. 4 Organizzazione
Il committente metterà a disposizione del collaboratore l’organizzazione e la strumentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo (che potrà essere consensualmente rivisto durante il rapporto) con il collaboratore stesso.
Salvo precisi adempimenti legati a riunioni tecniche e amministrative, a missioni sul territorio regionale o a particolari manifestazioni ed eventi in cui sia espressamente richiesta la sua presenza, il collaboratore è totalmente autonomo nell’organizzazione del lavoro, che sarà gestito senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, purché esso sia finalizzato al pieno ed effettivo raggiungimento degli obiettivi.
Per realizzare un migliore coordinamento tra le prestazioni rese dal collaboratore con le attività del committente, s’individua come sede di attività i locali a disposizione del Centro Risosrse per la famiglia, siti in xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, ultimo piano della palazzina denominata EX Ipai, o altra sede comunque indicata dal coordinatore del progetto.
Lo svolgimento dell’incarico prevede l’accesso e la frequentazione degli uffici dell’ente, al fine dell’espletamento dell’attività affidata, oltre allo svolgimento di attività a rischio a seguito dell’utilizzo di videoterminali e macchine d’ufficio.
Il collaboratore ha l’obbligo di presentare relazioni periodiche, almeno trimestrali, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento del progetto o descrittive delle attività svolte, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Unitamente all’ultima nota di compenso il collaboratore dovrà presentare una relazione quali- quantitativa finale sull’attività svolta. Nel caso di eventi sopravvenuti ed imprevisti, le parti saranno libere di prevedere la rimodulazione del compenso.
Da parte del collaboratore potranno avvenire temporanee sospensioni del rapporto per esigenze particolari tali da non pregiudicare la realizzazione del progetto, del programma o lo svolgimento delle attività ed il conseguimento del risultato, che dovranno essere concordate con il committente.
Art. 5 Compenso
A fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso lordo complessivo di 1Euro, al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, compreso l’IRAP, previdenziali ed assicurative nella misura prevista dalla normativa vigente, compresa eventuale Iva, e ogni onere, anche se qui non precisato. Detto importo è comprensivo dell’eventuale importo dovuto dall’Amministrazione provinciale per l’iscrizione del collaboratore nell’apposita gestione separata presso l’INPS. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali e i relativi compensi sono pertanto assoggettati alle relative discipline di legge.
1 € 1800 per l’esperto junior e € 2400 per l’esperto senior
Il compenso verrà corrisposto trimestralmente, previa presentazione della relazione quanti qualitative di cui al precedente art. 4, comma 5°, debitamente accettata dal committente, che attesti gli obiettivi intermedi conseguiti e le attività svolte.
Tale compenso tiene conto anche dei maggiori oneri eventualmente sostenuti dal collaboratore per garantire una presenza prolungata presso la sede, come consensualmente convenuto ai sensi del punto 4.
Il committente corrisponderà inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (preventivamente autorizzate dal Responsabile Dirigente del Servizio) per le sole trasferte internazionali, ove necessarie, e per le trasferte al di fuori del territorio regionale, dietro presentazione di idonea documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolazione della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio all’interno del territorio regionale sono a carico del collaboratore.
Per l’INAIL, in attuazione dei chiarimenti resi dalla funzione pubblica, si precisa che il committente, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro provvede, laddove ne ricorrono i presupposti, all’iscrizione del lavoratore mediante la denuncia istantanea di esercizio, con accensione di un’apposita posizione assicurativa e di tutti gli adempimenti conseguenti. Il committente provvede al pagamento integrale del premio alle scadenze di legge.
Art. 6
Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, il rapporto di collaborazione resterà sospeso:
• in caso di infortunio, fino ad un massimo di trenta giorni continuativi;
• in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino ad un massimo di trenta giorni.
In caso di superamento dei predetti termini temporali il committente può risolvere immediatamente il rapporto. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia e infortunio, fino a 15 giorni complessivi.
Fermo restando quanto previsto dalla presente clausola, il committente può risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.
Art. 7 Formazione
Il collaboratore potrà partecipare ai percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dal committente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ogni qualvolta il committente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.
Art. 8 Risoluzione del contratto
Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:
• per scadenza del termine;
• per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
• per recesso da parte del committente;
• per recesso da parte del collaboratore.
In caso di recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto dal l’art. 2227 c.c., dovrà comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni - tramite raccomandata a/r – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di preavviso di trenta giorni. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.
Art. 9
Obblighi del committente
Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale fiscale ed assicurare il collaboratore all’INAIL, come da normativa vigente.
Art. 10 Ambiente di lavoro
Il committente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D. lgs
n. 626/1994 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro come indicato nel precedente punto 4.
Art. 11
Comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego
L’Amministrazione Committente è tenuta, in ordine al presente contratto, a darne comunicazione al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Art. 12
Obblighi in materia di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003 si informa che il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003 sono contenute nella banca dati dell’Ente di cui l’interessato potrà prendere visione presso il Servizio Amministrazione Generale della Provincia di Brindisi.
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il collaboratore è delegato al trattamento dei dati personali e quindi, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E’ fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio alla Provincia di Brindisi.
Le presenti clausole rivestono, per il committente, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Art. 13 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Brindisi.
Il committente Il collaboratore
Il sottoscritto
autorizza, ai sensi della vigente normativa, la Provincia di Brindisi all’utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali ed alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 3 comma 18 della l. 244/07, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Il collaboratore