PATTO DI ACCREDITAMENTO
Comune di Tivoli Capofila
Allegato sub 3
PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRA
Il Comune di Tivoli , Codice fiscale e Partita IVA
, Ente Capofila Distretto RM 5.3 Tivoli della provincia di
, di seguito denominato “Ente Capofila”, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 Xxxxxx, nella persona del Dirigente del Settore IV Welfare,
E
l’operatore accreditato Cooperativa con Sede Legale in Via Codice fiscale e Partita IVA
pec: Rappresentante Legale: C.F. residente in
ART. 1 – PREMESSA
Il presente Patto di accreditamento fa riferimento alla seguente normativa: L. n. 328 del 08/11/2000, D.P.C.M. n. 328 del 30/03/2001, L.R. del Lazio n. 11 del 10/08/2016, D.G.R. Lazio n. 223 del 3/5/2016 e
D.G.R. Lazio n. 88 del 28/02/2017.
CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale dell’Accordo di Programma del Distretto RM 5.3 Tivoli ha approvato nella seduta del 19.02.2020 con Deliberazione n. 1/2020 la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nel Distretto socio sanitario RM 5.3 Tivoli.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2488 del 22.12.2020 e l’Avviso pubblico prot.n. 6864 del 04.02.2021 con il quale sono state definite le modalità e i tempi per l’iscrizione al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona;
VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 824 del 03.05.2021 con la quale il Dirigente del Settore IV Welfare ha disposto l’iscrizione a tale Registro distrettuale dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico citato;
VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale n. del con la quale il Dirigente del Settore IV Welfare ha disposto la ripubblicazione dell’avviso per l’iscrizione al Registro distrettuale dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico citato ed approvato il patto di accreditamento;
CONSIDERATO che il sopra indicato soggetto accreditato è in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona e che la firma del presente patto di accreditamento costituisce condizione per il perfezionamento dell’iscrizione;
DATO ATTO CHE LE SEZIONI DEL REGISTRO SONO COSI’ DISTINTE SEZIONE A - MINORI E LORO FAMIGLIE
SEZIONE B - PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE MINORI
SEZIONE C - ANZIANI
SEZIONE D - PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE
ART. 2 - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
Il soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell’Avviso pubblico di cui all’art. 4 e dichiarati nella domanda di iscrizione al Registro degli enti gestori dei servizi di assistenza alla persona; esso si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
Il soggetto gestore dei servizi alla persona, per poter essere iscritto nel Registro, oltre all’iscrizione al RUNTS. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, deve inoltre possedere i requisiti di seguito indicati:
1. adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazione anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
2. non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e normativa vigente;
3. essere registrato sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. possesso da parte del responsabile, nonché di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al punto «Figure professionali del paragrafo B.1.1. “Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio”» della D.G.R. n. 88/2017 e, per almeno il 50% degli operatori, di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell’area di utenza specifica del servizio;
5. applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
6. dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico degli utenti destinatari del servizio secondo quanto disciplinato dal presente provvedimento;
7. operatività del servizio nell’arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell’arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, e – più in generale – nei bandi e nei progetti del servizio stesso, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
8. possesso di un’idonea sede operativa del servizio nell’ambito territoriale del distretto RM 5.3;
9. adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire i destinatari del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili al soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
10. possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
11. conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socio-assistenziale e sociosanitario;
12. adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge.
L’ente capofila si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L’inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.
ART. 3 – OGGETTO
Oggetto del Patto di Accreditamento è l’erogazione di servizi socio assistenziali alla persona, quali ad esempio quelli a supporto della domiciliarità rivolti alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, alle persone con disabilità, anche minori di età, minori e persone in situazione di fragilità psico-sociale residenti nei comuni del Distretto RM 5.3 ai sensi delle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali approvate dal Comitato Istituzionale il 24 giugno 2022 con Deliberazione n. 7 cui si fa riferimento per quanto non espresso nel presente Patto.
SEZIONE A - MINORI E LORO FAMIGLIE
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per minori consiste nell’erogazione di prestazioni volte a mantenere il minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di temporanea difficoltà e disagio, sostenendo e affiancando la famiglia nella sua azione educativa.
Prestazioni
Le prestazioni si articolano in relazione al piano personalizzato educativo-assistenziale prevalentemente in :
• attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno nell’apprendimento e nel percorso scolastico/formativo
• attività di sviluppo e sostegno all’autonomia personale e sociale, al benessere psichico,fisico e relazionale;
• attività di aiuto e sostegno alla cura e all’accudimento degli spazi e delle attività di vita quotidiana; e attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad attività laboratoriali e di integrazione sociale;
• attività di rinforzo e sostegno della figura genitoriale;
• altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato
SEZIONE B - PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE MINORI
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al mantenimento e allo sviluppo dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona con disabilità. E’ altresì volto ad offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare.
Si realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi Sociali competenti e dei Servizi Sociosanitari della ASL che curano congiuntamente, la presa in carico, sulla base di un piano personalizzato di assistenza.
Prestazioni
Le prestazioni consistono in :
• attività di sviluppo e sostegno all’autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico e relazionale;
• attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno nell’apprendimento e nel percorso formativo;
• attività per il potenziamento della rete formale ed informale;
• accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento del piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali, scuola, lavoro etc.);
• cura della persona con disabilità con particolare riguardo a: igiene personale, abbigliamento, igiene dei vestiti e biancheria, aiuto nella deambulazione,somministrazione pasti, aiuto nell’assunzione delle terapia farmacologiche non complesse;
• supporto nella cura dell’ambiente di vita;
• attività finalizzate,al mantenimento di abilità nell’ambito dell’autosufficienza nel proprio ambiente di vita;
• attività di aiuto delle spese per acquisto e servizi;
• sostegno nelle’attività genitoriale e familiare, nello svolgimento delle attività quotidiane;
• attività per stimolare la partecipazione ad iniziative culturali, sportive, ricreative e di gruppo;
• altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato.
SEZIONE C - ANZIANI
Definizione
Il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane è volto al miglioramento della qualità di vita e a favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente di vita.
Prestazioni
• Cura e igiene della persona anziana;
• somministrazione dei pasti;
• supporto nella cura degli ambienti di vita;
• aiuto nella gestione della vita quotidiana, con particolare riguardo all’acquisto beni o servizi;
• attività per il mantenimento di abilità nell’ambito della autosufficienza con particolare riguardo all’alimentazione e alla preparazione dei pasti a alla cura della persona;
• attività di mantenimento e dell’autonomia personale;
• attività per il potenziamento della rete formale ed informale;
• accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all’espletamento del piano personalizzato di assistenza (servizi sanitari, attività sociali);
• altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato .
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il soggetto accreditato dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento e nell’ eventuale successiva documentazione. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.
L’azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo del Piano di assistenza individuale (PAI) che costituisce lo strumento di p vinificazione dell’intervento personalizzato del beneficiario del servizio.
Il Servizio socio-assistenziale deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:
· essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell’utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
· essere rapido ed appropriato nelle risposte;
· dare garanzia di continuità nel tempo;
· rispettare il segreto professionale;
· mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato istituzionale;
· avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
· mantenere una stretta collaborazione con il Servizio sociale distrettuale;
· valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio;
· garantire una buona relazione d’aiuto tra operatore e utente.
Per assicurare le suddette caratteristiche occorrono:
· la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
· la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l’abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell’utente e dell’operatore;
· la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
· la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all’acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
· idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
· continuità nel rapporto operatore-utente.
Proprio quest’ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d’aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Patto, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, salute e sicurezza per il personale impiegato.
Il soggetto accreditato dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del Patto. Allo stesso competerà l’organizzazione del servizio. Il soggetto accreditato è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Patto.
Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il soggetto accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente del Servizio Sociale distrettuale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro il soggetto accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Il soggetto accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli formativi e professionali adeguati allo svolgimento delle prestazioni professionali.
Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9/04/2008.
Il personale del soggetto accreditato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino portato in modo visibile durante l’orario di lavoro, dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell’operatore, ditta di appartenenza, qualifica professionale.
In considerazione della particolarità dell’oggetto del presente Patto e delle funzioni richieste, il soggetto accreditato si impegna a depositare l’elenco e il curriculum professionale degli operatori di cui si avvale per lo svolgimento del servizio.
L’ente capofila si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale del soggetto accreditato, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Patto; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, che verranno in ogni caso verificate congiuntamente dal Servizio sociale distrettuale e dal coordinatore del soggetto accreditato, l’ente capofila si riserva il diritto di richiederne la sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.
Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.
Il personale del soggetto accreditato è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite in base alle indicazioni dell’ente capofila.
Il soggetto accreditato si impegna ad adottare il sistema informatizzato messo eventualmente a disposizione dall’ente capofila e si impegna ad assicurare ai propri operatori la necessaria formazione.
Per l’assistenza domiciliare c.d. “indiretta” trovano inoltre applicazione le Linee Guida approvate dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24 giugno 2022 con deliberazione n. 7. In ogni caso il servizio dovrà essere garantito secondo i seguenti orari: di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.00, e eventualmente secondo quanto definito nel Piano di assistenza individuale (PAI). Si precisa che l’ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l’accesso presso il domicilio dell’utente fino al momento in cui l’operatore lascia l’abitazione. Al centro dell’intervento socio-assistenziale si pone il Piano di assistenza individuale (PAI) redatto come indicato nelle Linee Guida richiamate .
ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’utente richiede l’attivazione dei Servizi presso il proprio Comune di residenza; a seguito della richiesta/segnalazione, il Servizio Sociale distrettuale effettua la valutazione del bisogno socio assistenziale ai fini della presa in carico. La valutazione è multidimensionale ed eventualmente integrata con i Servizi Sanitari, e dà luogo alla stesura di un Piano di assistenza individuale (PAI) che definisce tra l’altro gli obiettivi, le principali aree d’intervento, le prestazioni da erogarsi, i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica, oltre che la scelta del soggetto gestore delle prestazioni tra quelli accreditati.
ART. 6 – COORDINAMENTO
Ad eccezione del servizio di Assistenza Domiciliare Indiretta, per la gestione dei servizi più complessi, il soggetto accreditato individua un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell’attivazione del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea nelle discipline sociali, psicologiche o educative, ed essere abilitato alla professione se previsto; deve inoltre aver maturato un’esperienza nel coordinamento di servizi socio- assistenziali rivolti a persone anziane e/o a persone con disabilità di almeno due anni.
Il coordinatore è l’interlocutore unico dell’ente capofila per tutti gli aspetti gestionali, tecnici e amministrativi, ed ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e deve garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.
Il Servizio Sociale distrettuale informa il coordinatore del soggetto accreditato, individuato dall’utente, dell’esigenza di attivare l’intervento, indicandone finalità, durata ed intensità.
Il coordinatore si impegna a:
· organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del PPA elaborato dal Servizio sociale distrettuale;
· attivare di norma entro 10 giorni dalla richiesta d’intervento l’avvio delle prestazioni domiciliari fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore;
· redigere il piano di lavoro settimanale e/o mensile che potrà essere variato previo accordo con il Servizio Sociale distrettuale;
· garantire la continuità assistenziale nel rapporto operatore/utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
· partecipare, se richiesto dal Servizio Sociale distrettuale, alle visite domiciliari per verificare direttamente l’operatività dell’intervento;
· comunicare immediatamente, mezzo posta elettronica, qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l’operatore domiciliare e l’utente;
· facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l’utente e/o il servizio;
· partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il Servizio sociale distrettuale e l’operatore che svolge l’assistenza domiciliare per l’aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
· produrre su richiesta del Servizio Sociale distrettuale o dell’Ufficio di Piano relazioni scritte su situazioni specifiche.
Il soggetto accreditato garantisce inoltre:
· la reperibilità del coordinatore per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale o mensile già concordato in precedenza e comunicato al Servizio sociale distrettuale;
· la partecipazione ad incontri periodici di tutti gli operatori di tutti gli enti accreditati in ogni modo coinvolti nel Servizio per l’avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto.
· la tempestività nella consegna al Servizio sociale distrettuale e all’Ufficio di Piano delle relazioni prodotte.
ART. 7 - LIBERTA’ DI SCELTA
L’utente individua il soggetto accreditato per lo svolgimento delle prestazioni domiciliari al momento della definizione del primo Piano di assistenza individuale (PAI). Di norma tale scelta ha validità di un anno.
L’utente (o uno dei suoi familiari), in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha la facoltà, previo confronto con il responsabile del caso del Servizio Sociale distrettuale e con il coordinatore del soggetto accreditato che ha in carico il servizio, di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino reali e gravi motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime.
ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO VERSO IL PROPRIO PERSONALE
Il soggetto accreditato è tenuto a:
· svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Patto e nelle Linee Guida per l’assistenza domiciliare indiretta; a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite l’ente capofila;
· avvalersi di personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
· applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della sottoscrizione del Patto e per tutta la durata dell’accreditamento. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
· osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
· garantire la continuità del servizio e l’immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Xxxxx;
· nel caso di introduzione di nuovo personale il soggetto accreditato dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’ente capofila al quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare, in modo da garantire il livello qualitativo del servizio prestato;
· fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del Patto, esonerando l’ente capofila da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale–utente-datore di lavoro. In particolare il soggetto accreditato dovrà garantire che il personale impiegato sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del Patto;
· informare annualmente l’ente capofila in ordine al piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio.
L’ente capofila potrà richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il soggetto accreditato non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l’ente capofila ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del Patto.
L’ente capofila non potrà accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano il soggetto accreditato anche nel caso che lo
stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Il soggetto accreditato esonera, pertanto, fin da ora l’ente capofila nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il soggetto accreditato assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’ente capofila o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.
Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere su richiesta dell’ente capofila la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. Il soggetto accreditato si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione del servizio.
Il soggetto accreditato si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio.
L’ente capofila si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte del soggetto accreditato degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.
ART. 10 - CORRISPETTIVO
Il soggetto accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone la corrispondente tariffa oraria come di seguito stabilita da corrispondere al proprio personale:
Tipologia di prestazione | Livelli | Costo orario base | Costo orario comprensivo di IVA al 5% | Costo orario comprensivo anche del 6% per altri costi aggiuntivi |
Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio- sanitari (OSS) | C2 | 18,57€ | 19,49€ | 20,65€ |
Servizi domiciliari resi da Assistenti familiari (DGR 607/2009), ADEST, OSA, OTA | C1 | 18,01€ | 18,92€ | 20,05€ |
Educatore professionale | D2 | 20,22€ | 21,23€ | 22,50€ |
Psicologo | E2 | 24,29€ | 25,50€ | 27,03€ |
Coordinatore per i servizi complessi | E2 | 24,29€ | 25,50€ | 27,03€ |
I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata della Patto.
ART. 11 – PAGAMENTI
Le persone in condizione di disabilità grave e/o non autosufficienza (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che decidano di usufruire di assistenza indiretta scelgono autonomamente, ai sensi dell’art. 7 il soggetto accreditato per lo svolgimento delle prestazioni domiciliari al momento della definizione del Piano di assistenza individuale (PAI).
La cooperativa accreditata e il beneficiario (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) sottoscrivono con l’utente un contratto conforme a quanto stabilito nelle Linee Guida per l’Assistenza domiciliare indiretta, nel presente “Patto di Accreditamento” e nel PAI.
Gli adempimenti relativi al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali saranno a carico della cooperativa stessa e il beneficiario pagherà la quota oraria stabilita con l’ente gestore del servizio in base a quanto disciplinato nell’art. 10 “Corrispettivo” del presente “Patto di accreditamento.
La cooperativa riceve il pagamento per la prestazione resa direttamente dal beneficiario, o da chi ne fa le veci ai sensi di legge, esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta dell’interessato idonea certificazione dell’avvenuto pagamento.
ART. 12 - CONTROLLI
L’ente capofila potrà effettuare controlli in ordine ai requisiti di accreditamento, nonché ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Patto. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l’efficienza e l’efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente dell’ente capofila, in contraddittorio con il coordinatore del servizio del soggetto accreditato. L’ente capofila potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del Servizio ed attuare controlli a campione.
In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l’ente capofila informerà tempestivamente il soggetto accreditato affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l’ente capofila ha facoltà di applicare quanto previsto all’Art. 13.
ART. 13 - RESPONSABILITA’ E GARANZIE
Il soggetto accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d’aiuto poste in essere dai propri operatori ed opera a stretto contatto con il Servizio Sociale distrettuale, unità funzionale disabilità e non autosufficienza.
Il soggetto accreditato si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell’ente capofila o di terzi causati nell’espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l’ente capofila da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo il soggetto accreditato dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per sinistro.
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all’ente capofila.
Il soggetto accreditato potrà avvalersi altresì di eventuale polizza assicurativa stipulata precedentemente alla sottoscrizione del Patto purché la stessa preveda espressamente la copertura dei rischi connessi alla gestione di servizi socio sanitari e socio assistenziali in ambito domiciliare.
Qualora il soggetto accreditato non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ente capofila sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico del soggetto accreditato, trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell’importo del danno.
ART. 14 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
La perdita dei requisiti di iscrizione al Registro Distrettuale dei Soggetti Gestori dei Servizi alla Persona comporterà la decadenza del “Patto di accreditamento”, nonché la cancellazione dal Registro stesso.
ART. 15 – PRIVACY
Il soggetto accreditato ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio. Il soggetto accreditato si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Patto (Decreto legislativo 10/08/2018, n. 101). Il soggetto accreditato sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni.
ART. 16 - FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Patto sia dovuta a forza maggiore.
ART. 17 - SCIOPERO
L’attività oggetto del Patto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.
ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
Resta vietato al soggetto accreditato la cessione del Patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni pena la risoluzione del Patto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’ente capofila per la risoluzione anticipata dello stesso.
ART. 19 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA’
Il soggetto accreditato s‘impegna, annualmente o al termine dell’intervento, a rilevare il grado di soddisfazione, secondo le modalità definite dall’ente capofila.
Il soggetto accreditato s‘impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione quanti-qualitativa rispetto agli esiti del servizio erogato e a trasmetterla all’ente capofila.
Art. 20 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165 del 2001, l’operatore accreditato – sottoscrivendo il presente patto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Distretto Rm 5.3, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente nei suoi confronti. Si obbliga, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo il DPR 16.04.2013 n. 62, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tivoli, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente patto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del medesimo DPR 62/2013.
Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO
Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate nel presente articolo nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.
Qualora il soggetto accreditato non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Patto, sarà facoltà dell’ente capofila di procedere alla sua risoluzione, con onere a carico del soggetto accreditato della rifusione di ogni spesa e danno recato.
L’ente capofila potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Patto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
· espletamento del servizio mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Patto;
· reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori del soggetto accreditato nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dell’ente capofila;
· mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio;
· omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
· apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto accreditato, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
· non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
· mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
· impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Patto e delle Linee Guida dettate per assistenza domiciliare indiretta;
· in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del Patto e delle Linee Guida dettate per assistenza domiciliare indiretta tali da compromettere la regolarità del servizio;
· quando a carico di alcuno degli amministratori del soggetto accreditato sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione;
· in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
· in caso di cessione totale o parziale del Patto;
· dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del soggetto accreditato.
L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovrà essere comunicato dall’ente capofila al soggetto accreditato mediante Posta Elettronica Certificata. Nulla sarà dovuto al soggetto accreditato nel caso di risoluzione del Patto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
L’ente capofila, accertata l’inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 10 giorni; l’inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione della Patto.
ART. 22 DURATA E RECESSO
La durata del presente Patto di accreditamento è fissata in anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione. Esso si intenderà tacitamente rinnovato subordinatamente al mantenimento da parte del soggetto accreditato dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle disposizioni comunali dettate in merito, a seguito delle verifiche periodiche effettuate dal Comune di Tivoli in qualità di capofila.
Il soggetto accreditato ha facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso di almeno 60 giorni da inoltrare all’ente capofila mediante Posta Elettronica Certificata. L’eventuale recesso comporta per il soggetto accreditato l’automatica cancellazione dal Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla Persona.
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.
In tali casi, il soggetto accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal Patto mediante comunicazione da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata.
Il soggetto accreditato si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste. Ogni eventuale modifica al presente Patto che intervenga successivamente alla stipulazione dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l’ente capofila elegge domicilio presso la propria Sede legale – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx; il soggetto accreditato eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all’atto della sottoscrizione del Patto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’adempimento del presente Patto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Tivoli.
Letto, confermato e sottoscritto.
Tivoli , li …………………………………….
Ente capofila Tivoli Il Dirigente del Settore IV Welfare xxxx.xx ………:.. | Soggetto Accreditato Timbro e firma |