PROTOCOLLO DI INTESA TRA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA E
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
Tra
L’Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17/4/1954, domiciliato per la carica presso l’Università Iuav – Xxxxx Xxxxx, 000 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto
e
La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna, di seguito denominata Soprintendenza, con sede in Venezia, Palazzo Ducale – San Marco 1, CAP. 30124, C.F. 80011460278, nella persona del Soprintendente arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Crema il 22/12/1968 e domiciliata per la carica presso la Soprintendenza, Palazzo Ducale – Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxx (XX), legittimato alla firma del presente atto
PREMESSO CHE
Iuav
- ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello statuto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- la sua attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta una qualificata istituzione per la formazione, la didattica e la ricerca con competenze specifiche nel settore della progettazione architettonica ed urbana, nel settore del design e nel settore della valorizzazione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici;
- ha istituito la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (di seguito denominata SSIBAP) che rappresenta un percorso professionalizzante post-lauream con l’obiettivo di organizzare attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti con un alto profilo professionale nel settore della conoscenza, della conservazione, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, con una preparazione teorica, metodologica e scientifica di alto livello e con indirizzo internazionale.
- ha dato avvio alla costituzione di clusterLAB di ateneo, laboratori di ricerca con la più alta qualità progettuale e adeguata strutturazione interdisciplinare che vedono un coinvolgimento ampio del
territorio e la partecipazione attiva di stakeholders nazionali e internazionali di rilievo (enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni, NGO, imprese private, aziende, etc.);
la Soprintendenza
- ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- ai sensi del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, art. 4, c.1 lett. g e h , “svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica e collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi”, nonché “promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale”;
- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. stipula accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali;
- svolge attività e iniziative volte allo studio e alla ricerca, in accordo con quanto previsto dai protocolli d’intesa MIUR e MIBACT “Creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza” del 28 maggio 2014 e “Per la ricerca applicata al patrimonio culturale a al turismo” del 19 marzo 2015; nonché realizzati in partenariato con la scuola, in accordo con la L. 107/2015.
-
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Finalità
Iuav e Soprintendenza riconoscono l’interesse ad avviare forme di collaborazione nel campo della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico, paesaggistico e turistico del Veneto. In particolare: a promuovere modalità di studio e ricerca, all’interno dei clusterLAB, delle altre strutture e attività di ricerca Iuav; a sviluppare la formazione e la didattica dei corsi di studio; ad avviare tirocini, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le finalità indicate nell’articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:
a) la promozione di interessi comuni nell’ambito della didattica dei corsi di studio, in particolare di quelli della SSIBAP;
b) lo sviluppo di progetti finalizzati a tesi di specializzazione, mediante elaborati progettuali che riguardino beni archeologici, architettonici, urbani o di interesse paesaggistico;
c) l’attivazione di laboratori didattici e workshop, dedicati alle tematiche oggetto del presente protocollo, previa valutazione della disponibilità delle parti;
d) lo sviluppo degli aspetti teorico-scientifici delle metodologie e delle tecniche proprie delle discipline concernenti il patrimonio culturale;
e) la conduzione di ricerche e studi progettuali nel settore della conoscenza, della conservazione, della gestione, restauro, riabilitazione del patrimonio culturale, valorizzandone gli esiti sui temi di comune interesse;
f) la promozione di seminari di formazione, convegni, incontri e mostre, previa valutazione della disponibilità delle parti;
g) la realizzazione di attività comuni di documentazione e la pubblicazione dei risultati delle attività svolte;
h) la partecipazione, per le rispettive competenze, a progetti di cooperazione e ricerca nazionali e internazionali;
i) l’avvio di tirocini, utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, previa valutazione della disponibilità delle parti.
Articolo 3 – Progetti formativi
Le attività in collaborazione, di cui all’articolo precedente, saranno attuate attraverso specifici Progetti formativi, che conterranno gli obiettivi e le modalità di svolgimento. Detti Progetti regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni, compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti delle attività da svolgere nell’ambito del presente protocollo. Dalla sottoscrizione del presente atto non deriva alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna parte.
Articolo 4 - Soggetti responsabili
La Soprintendenza individua quale responsabile dell’attuazione del presente protocollo, l'arch. Xxxxxx Xxxxx. Xxxx individua quale responsabile dell’attuazione del presente protocollo il xxxx. Xxxxx Xxxxx, direttore della SSIBAP. È’ compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell’ambito dei Progetti formativi di cui all’articolo 3. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell’ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.
Articolo 5 - Riservatezza
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale
Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’articolo 2) del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 7 - Pubblicazioni
I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da Iuav e dalla Soprintendenza nel progetto formativo, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.
Articolo 8 - Durata e scadenza
Il presente protocollo ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.
Le parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 10 - Privacy
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.
Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.
Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell’Ateneo, le norme in materia di istruzione universitaria ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Mibact.
Venezia, 22 novembre 2017
Università Iuav di Venezia Il rettore
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna
La Soprintendente
arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx