DELIBERA N. 72 DEL 6 DICEMBRE 2022
DELIBERA N. 72 DEL 6 DICEMBRE 2022
Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Xx.Xx.Xxx. Calabria e il Garante per la Protezione dei dati personali
IL COMITATO
VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CORECOM”;
VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni, approvato con propria delibera del 10 giugno 2009, n. 5;
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo Xx.Xx.Xxx., sottoscritta in data 19-21 dicembre 2017, e prorogata, da ultimo, come da delibera Agcom n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, sino al 31 dicembre 2022;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 1 lett a), della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità e questo Xx.Xx.Xxx, ai sensi del quale, tra le funzioni che l’Autorità ha delegato al Corecom Calabria rientra anche l’esercizio della tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
DATO ATTO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; RICHIAMATO, in particolare, l’art. 144-bis “Revenge porn” del citato D. Lgs. n. 196/2003 a mente del quale il Garante per la protezione dei dati personali può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) “abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso”;
VISTO, altresì, l’art. 2 comma 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che prevede la possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;
DATO ATTO che il CORECOM ed il Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, intendono cooperare nel quadro degli obiettivi di protezione dei
Consiglio regionale della Calabria | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx Tel. 0000.000000
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx | PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx
minori in relazione al trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn, prevedendo in particolare di:
- organizzare iniziative formative comuni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo alla protezione dei dati personali e ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;
- redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l’intento di diffondere la cultura della legalità, dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;
- organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali e ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;
- pianificare incontri periodici volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze;
RITENUTO di definire la collaborazione ed i reciproci impegni attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa;
VISTO lo schema di Protocollo di intesa allegato;
PRESO ATTO che il Protocollo di intesa non comporta impegni di spesa e che eventuali iniziative e progetti saranno approvati con apposite deliberazioni del Comitato;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il CORECOM e il Garante per la protezione dei dati personali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali per gli adempimenti di competenza;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa e ad apportare le eventuali modifiche formali al testo dello schema del Protocollo di intesa approvato;
- di pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Xx.Xx.Xxx. Catanzaro, 6 dicembre 2022
Il Segretario del Xx.Xx.Xxx. Il Presidente del Xx.Xx.Xxx.
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx
Visto: il Direttore della Struttura
X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Consiglio regionale della Calabria | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx
PROTOCOLLO DI INTESA
tra
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Xxxxxx
Xxxxxxx x. 00 - 00000, nella persona del suo Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ivi domiciliato per la carica
e
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CALABRIA
(CORECOM), con sede in Reggio Calabria, via Via Cardinale Xxxxxxxxx Palazzo Campanella, nella persona del suo Presidente, avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, ivi domiciliato per la carica;
(di seguito, rispettivamente, “Garante” e “CORECOM” e, congiuntamente, “le Parti”)
PREMESSO CHE
Il Garante,
- ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, può ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;
- ai sensi dell’art. 144-bis (“Revenge porn”) del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) “abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso”;
- a tal fine, ha implementato le misure necessarie per rispondere alle esigenze poste dalle citate normative, assegnando le relative competenze ad una specifica articolazione dell’Autorità e dedicando apposite sezioni del proprio sito web alla trasmissione delle segnalazioni o dei reclami in questione;
- ha prodotto, nel corso degli anni, documentazione informativa e divulgativa sull’uso prudente del web e sulla prevenzione degli atti di cyberbullismo e di revenge porn;
- è interessato a facilitare l’accesso degli interessati, in particolare dei minori, alle predette sezioni del proprio portale web, nonché alle fonti conoscitive e agli strumenti di tutela;
- in assenza di una propria articolazione territoriale, ritiene particolarmente utile l’approccio che può essere esercitato a livello locale da altre amministrazioni pubbliche;
Il CORECOM,
- ai sensi della legge regionale della Calabria 22 gennaio 2001, n. 2 (“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CORECOM”), è titolare di funzioni proprie e in quest’ambito propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale (art. 3, comma 1, lett. A punto elenco 8).
- Che secondo quanto previsto dai Piani annuali di attività, tempo per tempo vigente, di cui all’art. 10 della l.r. 2/2001 ha realizzato iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo e degli altri fenomeni sociali online, nonché ulteriori iniziative per la tutela dei minori in rete, anche mediante:
a) l’organizzazione di corsi di educazione digitale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;
b) la promozione di progetti con associazioni del terzo settore, in materie di specifico interesse del Xx.Xx.Xxx. (webeducation, webreputation, cyberbullismo, violenza di genere, tutela dei minori, e qualsiasi forma di discriminazione), promuovendo l’educazione all’uso consapevole della rete internet e dei social media;
Le Parti concordano sull’opportunità di procedere alla stipula di un protocollo d’intesa che fissi le principali aree di collaborazione; pertanto,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente Protocollo ha per oggetto l’attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali e di prevenzione e contrasto dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.
Articolo 2 (Impegni delle Parti)
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 del presente Protocollo, le Parti, nel pieno rispetto delle competenze assegnate e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:
a) elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del CORECOM, con possibilità per quest’ultimo di utilizzare, nel materiale divulgativo e nelle iniziative pubbliche, il logo istituzionale nonché la documentazione dell’Autorità, previo suo assenso;
b) organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sui temi della protezione dei dati personali e sui fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e sulle più efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;
c) predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo al trattamento dei dati personali;
d) redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l’intento di diffondere la cultura della legalità, dell’uso
consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;
e) organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali ed ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e a predisporre adeguati strumenti di intervento tempestivo;
f) pianificare incontri periodici volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze.
2. Nell’ambito delle medesime finalità di cui al comma 1, il CORECOM, in particolare, si impegna a:
a) veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017 e dell’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196;
b) inserire, nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole calabresi, un apposito modulo riguardante i temi del trattamento dei dati personali dei minori, con specifico riferimento al consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e alla tutela dei minori nella rete;
c) divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicate nel presente Protocollo.
3. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo fra le Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all’art. 15 della legge n. 241/90.
4. Nell’ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.
Articolo 3 (Durata e recesso)
1. Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai rappresentanti delle Parti, sarà comunque sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 ed entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione.
2. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ulteriori tre anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del Protocollo, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all’indirizzo dell’altra parte via P.E.C. o altro mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.
Articolo 4 (Risorse)
1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell’altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.
Articolo 5 (Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare l’immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui all’art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene.
2. Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata.
3. Con separato atto, verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.
Articolo 6 (Modifiche)
1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all’art. 2, comma 3.
Articolo 7 (Legge applicabile e foro competente)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
Garante per la protezione dei dati personali CORECOM Calabria