TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE
R.G. 3/2020 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (XXXXXXXXX XXXXXXX)
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10 L. n. 3/2012 Il Giudice delegato
letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 10/11/2020 da Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal Professionista designato dall’OCC, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma 1 L. cit.; considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente; verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;
visto l’art. 10 L. cit.;
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preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento dell’udienza da remoto, mediante l’applicativo Microsoft Teams;
fissa
per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/1/2021, ore 10:30, udienza che si svolgerà da remoto secondo le modalità più avanti indicate;
dispone
che la proposta definitiva ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con le medesime modalità ed almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;
dispone
che, almeno trenta giorni prima dell’udienza, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
dispone
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
dispone
che il gestore della crisi, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dei proponenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 3/2012;
dispone
che l’udienza si svolga con le seguenti modalità:
- mediante collegamento da remoto per la proponente, per l’OCC e per i creditori; in particolare, la partecipazione da remoto avverrà mediante collegamento alla stanza virtuale creata nell’applicativo Microsoft Teams, cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/x/xxxxxx- join/19%3ameeting_MGNhY2QyNWYtOWRmYi00ZDFjLWJjNjYtZWE5ZGVmZTIxYzVl%40thread.v2/0?co ntext=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830- 2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
- con la comparizione in ufficio, nella ordinaria aula di udienza (nella quale sarà presente il Giudice ovvero un Cancelliere munito di dispositivo idoneo al collegamento alla predetta stanza virtuale) dei soli soggetti (essenzialmente, i creditori eventualmente non muniti di difensore) non in grado di effettuare il collegamento da remoto; costoro potranno accedere all’aula di udienza unicamente se muniti dei necessari dispositivi personali di protezione, mantenendo la distanza interpersonale e adottando gli altri accorgimenti imposti dalle misure di sicurezza prescritte dalle Autorità nazionali e locali;
assegna
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alle parti che intendono partecipare all’udienza da remoto termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per trasmettere all’OCC una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattate in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
dispone
che, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, il gestore della crisi Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx depositi una relazione sull’esito delle votazioni e sull’eventuale raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, comma 2, L. 3/2012, nonché la documentazione attestante le comunicazioni effettuate, le note eventualmente pervenute dai creditori ed i relativi recapiti, nonché una nota contenente il proprio recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potrà essere contattato in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Palermo, 28/11/2020
Il Giudice Delegato
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.
Il messaggio di invito a partecipare all’udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.
Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.
Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall’aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all’udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all’accensione, risultare spenti).
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
STUDIO LEGALE AVV. XXXX XXXX
Via Xxxxxxxx Xx Spuches n. 5 90141 PALERMO
Tel. 000 0000000 – Fax 000 0000000 CF FCILDA49R14G273J
Pec xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - SEZIONE FALLIMENTI RICORSO CON PROPOSTA DI ACCORDO PER AMMISSIONE ALLA PRO- CEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAME- TO AI SENSI DELL’ART. 7, I COMMA, DELLA LEGGE 27.01.2012 N. 03 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
° ° °
XXXXXXXXX XXXXXXX, CF - TRTRRT75T56G273O, nata il 16.12.1975 a Pa-
lermo ed ivi residente in Xxx Xxxxxxxxxx, 0, xxxxx X xxx. 0, elettivamente domici- liata a Palermo in via Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx n. 5, presso il sottoscritto Avv. Xxxx Xxxx (CF FCILDA49R14G273J, il quale dichiara di volere ricevere comunicazio- ni, avvisi e notificazioni inerenti al presente procedimento al proprio indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o al fax n. 000.0000000), che la rappre- senta e difende per procura speciale rilasciata su foglio separato, da cui è stata estratta copia digitale che si allega al fascicolo telematico del procedimento
PREMESSO CHE
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La proponente Xxxxxxxxx Xxxxxxx :
- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Capo I° della Legge n. 3/2012, in quanto persona fisica che ha cessato l’attività d’impresa in data 25.06.2013, con contestuale cancellazione dal Registro delle Imprese;
- non è stata ammessa nei precedenti cinque anni alle procedure meglio disci- plinate al Capo I° della Legge N. 3/2012;
- risiede nel Comune di Palermo e vive da sola in quanto non coniugata;
- le sue obbligazioni sono tutte riferibili ad una cessata attività d’impresa;
- non è riuscita ad assolvere al pagamento delle obbligazioni derivanti dalla cessata attività d’impresa a causa di un perdurante squilibrio tra tali obbligazioni ed il reddito di cui dispone, in assenza di un patrimonio liquidabile;
Quanto sopra premesso, si
ESPONE
Sulle cause del sovraindebitamento
Il sovraindebitamento della proponente deriva esclusivamente da una pregres-
sa attività d’impresa avente ad oggetto commercio al minuto di merceria, aperta nel lontano 2002, con natura giuridica di ditta individuale.
L’attività d’impresa era intestata alla proponente, ma di fatto vi collaborava an- che l’allora suo fidanzato, di cui la proponente si fidava ciecamente e che pur- troppo, a sua insaputa, ha contratto numerosi debiti a nome della proponente, ha effettuato ordini di merce ai fornitori, firmando anche per conto della propo- nente, senza poi onorare il pagamento degli impegni assunti.
Purtroppo la proponente, quando è venuta a conoscenza di tale operato del fi- danzato, non ha esposto denuncia, per paura ed essendo in una posizione di totale dipendenza, quasi plagiata da quell’uomo; i rapporti tra la proponente ed il suo fidanzato si sono poi deteriorati e sono cessati.
L’attività è poi entrata in crisi, essenzialmente a causa della crisi finanziaria glo- bale che ha compromesso l’economia italiana e, in particolare, quella del setto- re di attività in cui operava la ditta della proponente.
In data 25.06.2013 la proponente ha ottenuto la cancellazione dal Registro Im- prese della propria ditta individuale.
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In seguito alla cessazione dell’attività, la proponente ha trovato notevoli difficol- tà, data anche l’età, nel riammettersi nel mondo del lavoro; nell’ottobre 2014 è stata assunta con la qualifica di commessa addetta alle vendite presso una pic- cola società privata e pian piano ha cercato di pagare tutti i debiti della prece- dente impresa da essa conosciuti, compresi quelli fiscali e previdenziali.
La proponente si trova pertanto in una situazione di sovraindebitamento come prevista dall’art. 6, comma 2 lett. A, della legge N.3/2012 che definisce “la pre- detta situazione una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni as- sunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità di adempiere alle obbligazione assunte”.
Sulla meritevolezza della proponente
La proponente ha contratto personalmente le sole obbligazioni per le quali era consapevole che non avrebbe avuto alcun problema per la restituzione.
I debiti per imposte dirette e indirette e i debiti previdenziali sono stati rimborsa- ti, anche in maniera residuale, aderendo alle definizioni agevolate (rottamazione
– ter), di cui rimane da pagare l’ultima rata.
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In data 07.07.2014, dopo che era già cessata l’attività, alla proponente è stato notificato, per conto di Lorfin snc, decreto ingiuntivo per il pagamento di € 8.632,00, oltre interessi e spese legali; l’ingiunzione non è stata opposta, in as- senza di validi motivi, e il 29.11.2019 è stato notificato atto di precetto per il pa- gamento di € 14.763,26
Nel 2019 alla proponente veniva notificata anche una cessione del credito e ri- chiesta di pagamento per il fornitore Pompea srl, ceduto alla Gestione Rischi Srl per un totale € 14.328,90 (di cui € 11.334,52 a titolo di capitale, € 2.494,58 a ti- tolo di interesse e € 499,80 a titolo di spese).
In entrambi i casi si tratta di debiti verso fornitori per merce che la proponente non aveva ordinato, assunti a sua insaputa e di cui essa non era a conoscenza. Il pagamento delle somme dovute a tali fornitori è risultato impossibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che la proponente :
- non ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempierle;
- non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, facendo un ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali.
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La proponente è quindi meritevole di accedere alla procedura richiesta e, poi- ché ritiene di essere persona corretta e onesta, e con buon senso, ha presenta- to istanza all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo OCC), costituito presso l’Ordine Dei Dottori Commercialisti Xx Xxxxxxx Contabili di Palermo, per la nomina di un professionista con la fun- zione di Gestore della crisi, per accedere alle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 e successive modifi- cazioni ed integrazioni.
Il 31.01.2020, con provvedimento prot. n. 340/2020, il responsabile dell’OCC sopra menzionato conferiva mandato alla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx per la ge- stione della crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Xxxxxxxxx.
Il 30.07.2020 la proponente, assistita dall’Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx, presen- tava a questo Tribunale, Sezione Volontaria Giurisdizione, “ricorso per ammis- sione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 14 ter e ss. L. 3/2012)”, con allegata “relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012”, a firma del Professionista nominato con i compiti dell’OCC,
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Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx; con decreto del 05.09.2020 veniva assegnato alla proponente termine per indicare a quale tipo di procedimento volesse accedere la proponente, la quale ha chiarito di volere proporre un piano del consumatore, e, in subordine, ha chiesto l’apertura della liquidazione del patrimonio; con provvedimento del 26.09.2020 il Tribunale ha dichiarato inammissibile sia la proposta di piano del consumatore, sia la domanda subordinata di liquidazione del patrimonio.
La proponente dichiara di non avere contratto ulteriori obbligazioni e mantiene tuttavia la volontà di far fronte alle proprie pregresse obbligazioni con il proprio stipendio da lavoro dipendente; pertanto la proponente chiede di essere am- messa al diverso procedimento previsto dall’art.7, comma 1, della legge 3/2012, impegnandosi, con l’assistenza dell’Avv. Xxxx Xxxx del foro di Palermo e la collaborazione necessaria dell’OCC designato per la ricostruzione della si- tuazione economica e patrimoniale, ad attuare la seguente :
PROPOSTA DI ACCORDO
(di composizione della crisi di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti
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dell’art.7, comma 1, l.3/2012) 1. Fattibilità della proposta
La proposta è stata verificata ed attestata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, iscritta all’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Palermo alla sez. A al n. 1002 con studio a Palermo in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00, nominata dall’OCC Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo con provvedimento prot. n. 340/2020 qua- le professionista al fine della gestione della crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con l’incarico di procedere alle comunicazioni all’ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione che si allega alla presente (doc. 07) contenente:
• Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione deposi- tata a corredo della proposta di accordo da sovraindebitamento;
• Il giudizio sulla fattibilità dell’accordo che si propone.
• N. 31 allegati.
La presente proposta di accordo è corredata dalla documentazione richiesta
dall’art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012, come da elenco in calce (N.B. Tali do-
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cumenti sono allegati anche alla relazione del delegato OCC).
Al fine di meglio informare i creditori e consentire quindi una migliore valutazio- ne della situazione patrimoniale della proponente, nell’ottica di una corretta va- lutazione del presente piano, si espongono di seguito gli elementi rilevanti che hanno portato a formulare la proposta medesima
2. Totale esposizione debitoria
L’esposizione debitoria totale della proponente, a titolo personale, risulta alla data odierna pari a complessivi € 35.976,63 (doc. 02), così dettagliati:
a) Riscossione Sicilia S.p.a. Palermo per residuo debito di € 2.265,35 quale ul- tima rata da rottamazione ter prot. 168363 del 20.04.2019 e di € 314,88 cartella n. 29620200003193985, per un totale di € 2.580,23;
b) LORFIN Snc di Xxxxxxxxxx Xxxxxx e C. (c.f. e X.Xxx 03409850363), per atto di precetto in rinnovazione di complessivi € 14.763,26;
c) GESTIONE RISCHI S.R.L. (per cessione credito da Pompea srl) X.Xxx e C.f. 11103820152 pratica Id. 116452624 - per complessivi € 14.328,90.
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A tali obbligazioni vanno aggiunte le spese della presente procedura, che pos- sono così quantificarsi:
d) Organismo di Composizione delle Crisi Commercialisti Palermo per com- plessivi € 2.972,00 a saldo;
e) Studio Legale Avv. Xxxx Xxxx, per complessivi € 1.332,24;
3. Incapacità di adempiere le obbligazioni
L’esposizione debitoria totale sopra indicata mostra chiaramente il forte squili- brio economico che si è venuto a creare e che oggi la sottoscritta non riesce più a gestire con il proprio attuale reddito.
La proponente si trova quindi nella impossibilità di adempiere le suddette obbli- gazioni, disponendo esclusivamente di uno stipendio mensile che - al netto dei pignoramenti, cessioni volontarie e trattenute di legge - risulta essere pari a cir- ca € 1.200,00, non sufficiente a far fronte al pagamento di tutti i debiti.
La quantificazione delle spese mensili strettamente necessarie alla sopravvi- venza, dettagliate di seguito, è pari ad € 720,00 mensili circa.
L’eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte ed il reddito/patrimonio del- la proponente determina un oggettivo stato di difficoltà economica ed uno stato
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di crisi di sovraindebitamento.
La proponente dichiara comunque di aver sempre condotto uno stile di vita normale, senza eccessi, ma al contrario fatto di rinunce.
4. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
Si dichiara l’inesistenza di atti dispositivi impugnati dai creditori.
5. Resoconto sulla solvibilità della proponente
Riguardo alla solvibilità e diligenza nell’adempiere le obbligazioni, la proponente non ha mai subito protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.
La proponente ha sempre mantenuto una certa regolarità nei pagamenti e ha fatto fronte a tutti i debiti di funzionamento, riuscendoci in misura quasi totale, all’infuori di quelli inerenti i fornitori indicati nella procedura e per i motivi su esposti, trovandosi nell’indisponibilità finanziaria e reddituale a far fronte al pa- gamento dei debiti richiesti e contratti a sua insaputa.
6. Esistenza di crediti impignorabili
A carico della proponente non sussistono crediti impignorabili ai sensi
dell’art.545 c.p.c.
7. Condizione reddituale, finanziaria e patrimoniale della proponente
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La proponente dichiara che nel passato è sempre riuscita ad onorare gli impe- gni presi, in costanza di proporzionalità tra entrate ed uscite.
L’attuale condizione reddituale e finanziaria della sottoscritta è la seguente:
- non è proprietaria di beni immobili o di beni mobili registrati suscettibili di esse- re agevolmente liquidati (doc. 03);
- dispone quale unico cespite di uno stipendio da lavoro dipendente di € 1.200,00 mensili, con cui deve in primo luogo sopperire alle esigenze quotidia- ne della vita.
- può accedere ad una disponibilità liquida per un totale di circa € 12.700,00
- considerata la suddetta situazione patrimoniale e reddituale e l’esistenza di decreti ingiuntivi divenuti definitivi, non ha alcuna possibilità di accesso alla sot- toscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
8. Condizioni della proposta di accordo
La proposta di accordo di composizione della crisi è formulata come un accordo dilatatorio con remissione parziale del debito, che prevede il soddisfacimento
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integrale dei debiti privilegiati ed in prededuzione e la ristrutturazione dei debiti chirografari, mediante il pagamento di circa il 60% degli importi dovuti, e la sod- disfazione di tali creditori in parte immediatamente ed in parte mediante l’utilizzo dei crediti futuri della proponente, derivanti dalla sua attività di lavoro, come previsto dall’art. 8, n.1 della L. 3/2012.
9. Modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento A) Attivo destinabile alla procedura
La proponente è in grado di utilizzare per l’adempimento della presente propo- sta una disponibilità liquida di € 12.700,00; oltre a questa, l’unica garanzia che può offrire è lo stipendio di circa € 1.200,00 mensili che percepisce come lavo- ratore dipendente e che rappresenta l’unica sua entrata, essendo essa l’unico componente del proprio nucleo familiare (doc. 04).
La proponente non dispone delle scritture contabili relative alla pregressa attivi-
tà d’impresa, in quanto cessata nel 2013 (doc. 05).
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Al fine di quantificare le somme messe a disposizione e inserite nella presente proposta di accordo, le spese su base mensile occorrenti per il sostentamento della proponente ammontano ad € 720,00 mensili (doc. 6), così dettagliate:
- € 120,00 (bollette di acqua – € 126,06 trimestrali, ENEL – € 44,62 bimestrali, telefonia – € 74,90 bimestrale, ENI – € 60 trimestrale, per un totale mensile me- dio di € 120,00 arrotondati per eccesso (da autocertificazione allegata);
- € 600,00 per il vitto, l’abbigliamento, le spese mediche, le spese di sposta- mento da casa a lavoro (calcolate a forfait);
- per quanto riguarda le esigenze abitative, la proponente vi sopperisce con l’aiuto dei propri familiari, che le consentono l’uso gratuito, a titolo di comodato precario, della casa in cui abita.
Si allegano altresì le ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc. 07).
Il totale dell’impegno mensile, determinato sottraendo al reddito complessivo mensile di circa € 1.200,00 la somma di € 720,00 per le spese necessarie alla sopravvivenza, è pertanto pari ad € 480,00 circa, che in caso di accettazione della proposta, la proponente si impegna a versare su un conto corrente banca- rio/postale dedicato con addebito autorizzato ai creditori.
C) Risoluzione della crisi di sovraindebitamento
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Al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, garanten- do la “par condicio” tra di essi, si propone quanto segue:
1. Pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e di parte dei crediti chirografari con disponibilità immediata;
2. Pagamento in ragione del 60% dei creditori chirografari, mediante rateizzo in 24 rate mensili.
La proponente s’impegna inoltre a pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della proposta, nelle percentuali previste nella proposta stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili.
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Tabella analitica della proposta
Creditori | Tipologia Credito | Credito al 30.09.2020 | Importo proposto | Percentuale soddisfazione |
OCC e Gesto- re della crisi | Prededuzione | 2.972,00 | 2.972,00 | 100% |
Avv.Xxxx Xxxx | Prededuzione | 1.332,24 | 1.332,24 | 100% |
Riscossione Sicilia Spa | Privilegio | 314,88 | 314,88 | 100% |
Riscossione Sicilia Spa | Privilegio | 2.265,35 | 2.265,35 | 100% |
Gestione Ri- schi srl | Chirografo | 14.328,90 | 8.597,34 | 60% |
Lorfin snc | Chirografo | 14.763,26 | 8.857,96 | 60% |
TOTALE | 35.976,63 | 24.339,77 |
Piano dei Pagamenti
Si propone di corrispondere complessivi € 24.339,77 (ventiquattromilatrecen- totrentanoveesettantasette), che consentiranno il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione e privilegiati ed il pagamento del 60% di quelli chirogra- fari, come si evince dalla tabella di cui sopra.
Detto importo sarà pagato quanto a € 12.699,77 immediatamente in unica solu- zione subito dopo l’omologa dell’accordo e quanto alla differenza di € 11.640,00 mediante 24 rate mensili di € 485,00 ciascuna, a decorrere dalla fine di primo
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mese successivo alla data di omologa dell’accordo.
La somma di € 12.699,77 da pagare immediatamente in unica soluzione sarà così ripartita :
1. € 4.304,24 per l’importo dei crediti in prededuzione (spese di procedura OCC e spese legali);
2. € € 2.580,23 ai creditori privilegiati (tra cui il debito verso Riscossione Sicilia, per il quale sarà mantenuto il piano di rateazione già accolto con istanza protocollo n. 168363 per il totale dell’importo certificato da Riscossione Sicilia spa con prot. 91023)
3. € € 5.815,32 così suddiviso, € 2.951,27 a Lorfin snc e € 2.864,05 a Ge- stione rischi srl
Tali somme saranno pagate immediatamente alla data di omologa dell’accordo
con la liquidità disponibile.
La parte residua verrà rateizzata in 24 mesi con rate di complessivi € 485,00, così suddivisi:
- € 246,00 per il creditore Lorfin snc, per un totale di € 5.904,00;
- € 239,00 per il creditore Gestione Rischi srl, per un totale di € 5.736,00.
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Per effetto di quanto sopra, ai due creditori chirografari saranno complessiva- mente corrisposte :
- a Lorfin snc € 2.951,27 + € 5.904,00, per un totale di € 8.855,27, pari a circa il 60% del debito totale di € 14.763,26
- a Gestione Rischi srl € 2.864,05 + € 5.736,00, per un totale di € 8.600,05, pari a circa il 60% del debito totale di € 14.328,90
Restano salvi ovviamente eventuali arrotondamenti.
Nel modo sopra indicato la proponente potrà far fronte in un tempo ragionevole alle somme da corrispondere per il soddisfacimento dei creditori e per i costi della procedura.
° ° °
Per quanto sopra esposto, si chiede che
VOGLIA L’XXX.XX TRIBUNALE
- Verificata l’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge
3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, ammettere il presente ricorso
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e dichiarare aperta la procedura di accordo di composizione della crisi da so- vraindebitamento ex art. 7, 1° comma L.3/2012 proposta dal Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
- Fissare con decreto l’udienza di cui all’art. 10 1° comma L.3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti, indicando i termini e le modalità per le re- lative comunicazioni e notificazioni
- Stabilire ogni idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o prosegui- te azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti atti di prelazione sul patrimonio della proponente, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che per i crediti impignorabili
- Assegnare ai creditori termine per fare pervenire all’organismo di compo- sizione della crisi
- Verificato l’eventuale raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, omologare l’accordo ed emettere i conseguenti provvedimenti.
Salvo ogni altro diritto.
Firmato Da: XXXX XXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 239b8410c7bbdaf6bca0c34d3571fe15
ELENCO ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI
A.- | 09.11.2020 | Ricorso con proposta composizione crisi |
B.- | 03.11.2020 | Procura alle liti |
C.- | 09.11.2020 | Ricevuta telematica contributo e diritti |
01.- | 09.11.2020 | ALLEGATI Elenco creditori e somme dovute |
02.- | 03.11.2020 | Attestazione di impossidenza e atti di disposizione |
03.- | 04.11.2020 | Certificato di stato di famiglia e residenza |
04.- | 03.11.2020 | Attestazione non disponibilità scritture contabili |
05.- | 01.07.2020 | Autocertificazione spese correnti per sostenimento |
06.- | Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni | |
07.- | 09.11.2020 | Relazione delegato OCC con n. 31 allegati |
Si dichiara che il valore della proposta formulata nel presente procedimento ammonta a € 24.339,77.
Palermo, 09 novembre 2020
Avv. Xxxx Xxxx