RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)
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Capitolato Speciale di Gara per la Copertura
Assicurativa
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)
EB- EUROPEAN BROKERS s.r.l
SEDE LEGALE: Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx // RUI n. B000051384 //
C.F. - P.I. 01805380563 // Capitale Sociale € 110.000,00 // pec xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx // sito xxx.xxxxxxxx.xx
CLAUSOLA BROKER
Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.
Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l’assistenza e la effettuazione della presente procedura l’Ente Autonomo Regionale Teatro Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Messina si è avvalso dell’opera di brokeraggio del broker European Brokers srl che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto che scaturirà dalla procedura di gara.
L’attività del broker sopra indicato avrà quindi carattere continuativo nella fase successiva alla aggiudicazione per tutta la durata contrattale prevista, nei termini, con le procedure, modalità ed adempimenti reciproci previsti dal capitolato speciale e dalla normativa generale di gara.
L’opera del broker, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale sarà stipulato il contratto e la suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico del Teatro “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Messina i cui oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal capitolato speciale.
Le Compagnie, pertanto, accettano e riconoscono, pena la nullità delle offerte presentate, il broker European Brokers srl quale broker dell’Ente Autonomo Teatro “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” e che la remunerazione da parte delle stesse avverrà esclusivamente con le modalità e nei termini espresse dalle condizioni della normativa di gara e dal Capitolato Speciale di Gara in ragione del 10% del premio imponibile.
L’ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’assicurazione avverrà tramite il broker European Brokers srl.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono, per:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione;
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;
Broker: Xxx esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione.
I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto il Soggetto contraente che stipula in nome proprio, nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche per l’operato delle quali risponde a norma di legge.
Società: La Compagnia di assicurazioni delegataria nonché le eventuali coassicuratrici;
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, per cui viene prestata l’assicurazione nonché l’avvio di inchiesta giudiziaria conseguente all’evento dannoso;
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico;
Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro: La massima esposizione per la Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa: Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione;
Retribuzione annua lorda
quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
gli emolumenti lordi versati dalla Contraente :
- ai prestatori d’opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale
- ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)
- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati)
quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente a qualsiasi titolo in ottemperanza alle normative vigenti.
SEZIONE 1
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Articolo 1: Attività degli assicurati
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione dei danni derivanti da atti concernenti lo svolgimento delle attività amministrative degli Amministratori e dei Dirigenti – o facenti funzione - dell'Ente.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono comprese attività complementari, collegate e accessorie a quelle istituzionali finalizzate alla ottimizzazione di queste ultime.
Articolo 2: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art.1892 - 1893 -1894 c.c..
L'assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 c.c..
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'Art.1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Articolo 3: Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato:
1) Norme di legge nazionali, comunitarie, internazionali, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica conforme alle leggi italiane;
2) Obbligazioni di natura extracontrattuale con l’esclusione delle responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e già non derivatigli dalla legge ed indipendentemente dall’autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale o internazionale.
Articolo 4: Decorrenza e durata dell'assicurazione
La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato dal broker European Brokers srl che, a mezzo mail, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
La compagnia e' tenuta a concedere, previa richiesta da parte dell'Amministrazione tramite il broker European Brokers un periodo di proroga non superiore a mesi sei alle medesime condizioni di garanzia e con un premio lordo comprensivo di ogni onere ed imposta per il periodo assicurativo pari ai mesi di proroga in dodicesimi senza alcun aggravio di costo rispetto al calcolo pro rata temporis.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di tre anni.
Articolo 5: Validità temporale della garanzia
La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza purché il fatto generatore del danno si sia verificato nel suddetto periodo e la richiesta di risarcimento sia pervenuta entro sei mesi successivi alla cessazione della polizza.
Per sinistri in serie si intendono più sinistri dovuti alla stessa causa anche se manifestatisi in diversi periodi annui di assicurazione.
In caso di sinistri in serie l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute in seguito alla cessazione della presente polizza in quanto la prima richiesta sia pervenuta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto.
La data della prima richiesta si intenderà pertanto valida quale data di tutte le richieste successivamente pervenute.
In caso di sinistri in serie, il massimo risarcimento complessivo è di euro 5.000.000,00.
Articolo 6: Limiti di indennizzo
La Garanzia di cui alla presente polizza viene prestata - fermi i sottolimiti eventualmente contrattualizzati - per particolari garanzie - fino a concorrenza di:
€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 1.500.000,00 per ogni persona sinistrata, di
€ 500.000,00 per danni a cose ed animali e di
€ 1.500.000,00 per prestatore di lavoro deceduto o leso.
Massimo risarcimento complessivo per anno assicurativo è di euro 10.000.000,00
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo art. 24: Precisazioni ed estensioni varie di garanzia, per ogni altro caso, la copertura è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per i danni a cose.
Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
Articolo 8: Spese legali
La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome del1'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente ovvero ufficio analogo, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 c.c.
La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
Articolo 9: Validità territoriale
La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.
Articolo 10: Foro competente
Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.
Articolo 11: Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta tramite il broker European Brokers alla Compagnia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.
Articolo 12: Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante PEC all’Ente Contraente ed al broker.
La Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Articolo 13: Premio dell'assicurazione
Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:
al preventivo delle retribuzioni erogate dall’ente, quantificate in presunti euro 2.900.000,00 sarà applicato un tasso lordo comprensivo di ogni onere ed imposta del (tasso offerto dalla Compagnia aggiudicataria in sede di gara) per mille.
Il premio annuo lordo scaturente dall’applicazione del tasso sopra indicato costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Compagnia.
Ai fini di una più ampia e completa valutazione si tenga anche conto dei dati appresso indicati: Fatturato annuo indicativo: € 600.000,00;
Posti a sedere: n. 960/1.050 a seconda se si smontino alcune file di poltrone per esigenze sceniche.
Articolo 14: Imposte
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Ove, in corso di contratto, per disposizione di legge dovessero variare le imposte praticate, al tasso pro mille imponibile in corso sarà applicata la nuova aliquota determinandosi così il nuovo premio annuo lordo.
Articolo 15: Pagamento e regolazione del premio
L’Assicurato è tenuto al pagamento del premio al broker European Brokers srl entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l’efficacia e l’effetto della garanzia come previsto dall’art. 4), nonché il pagamento annuale dei premi successivi.
In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker trasmetterà alla Compagnia l’avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.
Il premio scaturente dall’applicazione del tasso all’elemento “retribuzioni” non è soggetto a regolazione.
I premi devono essere pagati dall’Ente al broker che provvederà agli adempimenti conseguenti, nonché alla conferma dell’avvenuto incasso alla Compagnia ed alla Contraente considerandosi il pagamento effettuato al broker, ai fini della decorrenza, efficacia ed effetto della polizza, come se fosse effettuato alla Compagnia, fermo restando l’obbligo del broker di provvedere alla rimessa dei premi alla Compagnia secondo i modi d’uso.
Il broker tratterrà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni di spettanza in ragione del 10% da praticarsi sul premio imponibile.
Articolo 16: Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni stipulate del medesimo Contraente, questi deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società assicuratrice sarà tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Articolo 17: Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.
Articolo 18: Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.
Articolo 19: Esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c.
Si conviene fra le parti che, ad eccezione del caso di dolo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art.1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione dell’ente e sempre che il medesimo ente non eserciti a sua volta tale diritto.
Articolo 20: Obbligo della Società di fornire trimestralmente i dati afferenti l’andamento del rischio.
La Società assicuratrice è tenuta a comunicare trimestralmente al broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, al numero dei sinistri liquidati, con relativo importo per ciascun sinistro ed eventuale franchigia e/o scoperto applicati ed il numero dei sinistri riservati, con il relativo importo per ciascun sinistro.
Articolo 21: Modalità di formulazione dell'offerta
Ai fini della formulazione dell’offerta economica, essendo la gara espletata con aggiudicazione “a lotto unico”, sarà considerato più basso il premio complessivo scaturente dalla somma dei premi di tutte le coperture assicurative oggetto della procedura.
Le compagnie di assicurazione partecipanti dovranno compilare esclusivamente l’allegato prospetto di offerta in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità specificamente previste dagli atti di gara.
L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore della Compagnia che avrà praticato l’offerta complessivamente più bassa.
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.
Impegno di massima spesa complessiva per tutte le coperture assicurative oggetto della procedura, comprensivo di ogni onere ed imposta euro 39.000,00.
SEZIONE 2
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'' CIVILE TERZI E DIPENDENTI
Articolo 22: Oggetto dell'assicurazione
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
morte e lesioni personali;
distruzione e deterioramento di cose e/o animali
in conseguenza di un atto o un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato per fatti imputabili al personale dipendente dell'Assicurato.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Nel caso in cui il danno sia dovuto a riconosciuto dolo o colpa grave di dipendenti o collaboratori del Contraente, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
Deve intendersi assimilabile alla richiesta di risarcimento, e come tale trasmessa alla Società, la denuncia inviata dal Contraente/Assicurato a seguito dell’apertura di un procedimento giurisdizionale penale.
La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei dipendenti e collaboratori ad essi equiparati per le attività gestite dalla Contraente ed ovunque prestate, durante l’orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza fermo per la Società il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave.
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): La società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l’Assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art. 5 del D.lgs. n. 38/2000;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e del D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge in quanto ciò non derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
L’assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro di tutti coloro che sono regolarmente iscritti all’INAIL.
I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
L’assicurazione alla presente estensione è prestata con una franchigia di euro 2.500,00 per ciascun danneggiato.
I lavoratori parasubordinati rimangono comunque esclusi dall’estensione alle malattie professionali (di cui al successivo art.25).
Articolo 23: Qualifica di terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione delle seguenti: - i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (N.B. opera la garanzia R.C.O.).
Si conferma pertanto che sono considerati terzi, anche:
gli artisti, gli orchestrali, le troupes e tutto il personale dipendente e/o non, esterno anche temporaneamente assunto al fine di realizzare i programmi e le attività espletate, svolte ed istituzionali dell’Ente Teatro.
il personale dipendente dell’Ente Teatro non soggetto all’assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.);
i dipendenti di altri enti pubblici durante lo svolgimento della loro attività presso l’Assicurato;
gli amministratori, i sindaci e i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi, cooperative e società formate o possedute dall’Assicurato;
tutti coloro che utilizzano le strutture di proprietà dell’Ente Teatro od in uso dell’Assicurato e/o svolgono la loro attività presso questi;
i tecnici, gli operai, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici o prestatrici di servizi quando svolgono la propria attività presso l’Assicurato;
il personale degli istituti di vigilanza e di trasporto valori;
i lavoratori interinali;
il personale impegnato in lavori socialmente utili;
i consulenti, gli stagisti, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
Tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi sono presenti nei locali dell’Ente Teatro, anche in occasione di attività istituzionali dello stesso (provini, prove di spettacoli, lavori ed attività connesse con l’attività teatrale, ecc.) quando non sia prevista la presenza di pubblico
Articolo 24: Precisazioni ed estensioni varie di garanzia
Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T., i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell’Assicurato/Contraente eccezion fatta per i casi ove tale franchigia sia espressamente contrattualizzata.
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica, inerente all’attività svolta, insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività;
2) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati condotti dall’Ente Contraente a qualsiasi titolo, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere ove dovessero essere svolte attività coperte dalla presente assicurazione;
3) Responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell’art.2049 del Codice Civile. Con riferimento a tale tipo di responsabilità, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall’Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti
veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente/Assicurato;
4) danni cagionati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato.
La presente garanzia è prestata previa l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro di euro 500,00;
5) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge.
6) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente; dipendenti del Contraente distaccati presso altre società od enti;
7) responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi da incendio dei fabbricati o cose di cui l’assicurato stesso sia proprietario e/o conduttore e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00.
8) servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
9) Responsabilità derivante all’Assicurato per i danni arrecati a terzi a causa di interruzione di attività degli stessi. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 150.000,00.= per sinistro ed anno assicurativo, previa la deduzione di una franchigia di € 5.000,00.=.
10) Xxxxx a terzi, anche nel corso di turneè, manifestazioni, rappresentazioni e lavori svolti posti in essere in Italia ed all’estero e causati da:
Persone del cui operato l’Ente Contraente deve rispondere;
Cose di proprietà o detenute dall’Ente Contraente a qualsiasi titolo;
Da tutte le attività istituzionali dell’Ente effettuate in qualsiasi luogo consentito.
Relativamente ai danni da incendio, vale quanto disposto dal precedente punto 7).
11) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi di aggiornamento, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere anche se organizzate da privati e sulle
quali l’Ente esercita attività di vigilanza, esposizioni, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e/o conduttori.
13) L’assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni studi, tavole rotonde, mostre e fiere, ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 ed un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
14) L’assicurazione comprende il servizio di guardaroba custodito: la garanzia è prestata con un massimale assicurato per sinistro di € 5.000.00.= con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 10.000.00.=.
15) Somministrazione di alimenti e bevande, nonché esercizio del bar, anche se la gestione dovesse essere affidata a terzi, ferma la facoltà della Società di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del gestore dello stesso servizio quando sia diverso dall’Ente Contraente.
16) Responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni o sottrazione di cose di terzi di cui l’Assicurato stesso sia conduttore e/o custode e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata con un massimale assicurato per sinistro e per anno di € 50.000,00.=.
Franchigia di € 500,00.= elevata a € 1.500,00.= per gli strumenti musicali.
Ai fini della presente garanzia, la sottrazione degli strumenti musicali si intende garantita solo se gli stessi sono custoditi in armadietti chiusi a chiave, o contenitori simili, e se tale atto viene perpetrato a seguito di scasso degli stessi contenitori ove sono riposti o custoditi gli strumenti, anche se temporaneamente.
17) La garanzia comprende la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti dell’Assicurato ai quali vengono attribuiti incarichi e mansioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, per le omissioni non dolose o la errata interpretazione del disposto della legge medesima.
18) Responsabilità derivante all’Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all’Assicurato stesso, esclusi i beni locati od in leasing e quelli strumentali all’attività dell’Assicurato con il limite di risarcimento per anno assicurativo di euro 50.000,00 e sino alla concorrenza di euro 25.000,00 per ciascun danneggiato. L’indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00;
19) Operazioni di prelievo e/o consegna di beni mobili, comprendendosi le operazioni di carico e scarico ed i danni ai mezzi di trasporto sottoposti alle operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito della esecuzione delle operazioni.
La presente garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di euro 1.000,00, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di euro 10.000,00
20) L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere e di lavoro, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori in corso di esecuzione. Quanto sopra fermo restando l’esclusione del dolo.
21) responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da ditte che eseguono lavori a seguito di regolare stipula di contratto di appalto o subappalto con l’ente ed esclusivamente se le imprese esecutrici dei lavori siano legalmente costituite, in regola con le norme di legge vigenti anche in tema di coperture assicurative obbligatorie, infortunistiche e previdenziali, ferma comunque restando la facoltà di rivalsa della Società nei confronti delle medesime ditte;
22) Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone, lavori di manutenzione locali, servizi, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e sempre che sussista una responsabilità riconducibile al Contraente per il danno subito;
23) L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività.
24) La garanzia si intende estesa al rischio derivante:
- dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'ente;
- dalla proprietà e dalla manutenzione dì insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'ente di distributori automatici di bevande e simili, nonché dalla esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dall'organizzazione di gite aziendali e attività ricreative varie, compresi i danni arrecati ai partecipanti, ferme le esclusioni di cui al punto f) del successivo art. 26.
Art. 25 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Si conviene tuttavia che:
- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge;
- la garanzia vale anche, alle condizioni che seguono, per il rischio delle malattie professionali relativamente alle manifestazioni ed alle richieste pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza:
MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, secondo l'elencazione di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, ma riconosciute come tali dalla Magistratura.
L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sino a conseguenza di fatti colposi connessi e verificatesi durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
A richiesta dell'Assicurato la Società potrà ripristinare le garanzie reintegrando il massimale esaurito a condizioni da stabilirsi.
La garanzia non vale:
I. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
II. per le malattie professionali da amianto e per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa,
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti previsti dalla normativa vigente dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione II cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze,
III. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ad a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
A parziale deroga dell'articolo 11 - "Denuncia di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la richiesta di risarcimento da parte del dipendente o ex dipendente o dei suoi eventi causa o di rilevanza dell'INAIL oppure di altri Enti e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Articolo 26: Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili (L. 990/69 e s.i. e m.);
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera; esalazioni fumogene o gassose; inquinamento; infiltrazione; contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni; impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere; giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Quanto sopra fermo restando il disposto del precedente art. 24 (punto n. 22 in tema di inquinamento accidentale);
h) alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione di lavori;
i) uso di aeromobili;
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera non comprende inoltre i danni:
j) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
k) da detenzione o impiego di esplosivi;
l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
m) danni cagionati da campi elettromagnetici;
n) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiature, componente, esclusivamente in ordine alla gestione del cambiamento di data anno 1999/2000
o) danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative;
p) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; esclusione che estende i suoi effetti anche alla estensione alle malattie professionali;
q) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana ed organismi geneticamente modificati (OGM);
r) cagionati da atti di terrorismo perpetrati con l’utilizzo di armi o ordigni nucleari, batteriologici, chimici;
s) danni relativi ad Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di softwere o hardwere destinati all’uso nel o per il settore internet.
t) campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, tv, telefonia fissa e mobile;
u) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 Codice Civile.
SEZIONE 3
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO
Articolo 28: Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.
Si precisa che l'assicurazione opera per i danni corporali e materiali, come descritti nelle Definizioni - fino a concorrenza dell'intero massimale di polizza.
Le responsabilità nascenti dalla conduzione di beni immobili oggetto della presente Sezione 3, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte nella Sezione 2 della presente polizza.
Articolo 29: Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili
La garanzia prestata con la presente sezione si intende operante indipendentemente dallo stato dì conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura fermi restando i requisiti minimi di agibilità o abitabilità degli stessi a termini di legge.
Articolo 30: Esonero dall'indicazione dell’ubicazione degli immobili
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
Si conferma l'operatività dell'Articolo 16: Altre assicurazioni.
Articolo 31: Qualifica di terzo
Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzo tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:
i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.).
Si conferma, pertanto, che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli stessi soggetti elencati all'art.23 ed inoltre i portieri non facenti parte del personale dell'Ente, i loro familiari ed i sostituti.
Articolo 32: Straordinaria manutenzione
L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti.
Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente e sempre che le imprese esecutrici dei lavori siano legalmente costituite, in regola con le norme di legge vigenti anche in tema di coperture assicurative obbligatorie, infortunistiche e previdenziali, ferma restando comunque la facoltà di rivalsa della Società nei confronti delle medesime ditte..
Articolo 33: Estensioni varie di garanzia
A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a. danni prodotti da rigurgito di fogna, spargimento di acqua (sempre che siano conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni), da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi e spazi anche con alberi dì alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici anche quando il danno sia originato da evento atmosferico oggettivamente riscontrabile per gli effetti prodotti sul luogo ove si sia verificato il danno.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
b. la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati, dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia di € 1.000,00.=.
c. La garanzia comprende i danni da inquinamento qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale (con esclusione di fatti graduali e progressivi), fino a concorrenza di euro 250.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e soggetti ad una franchigia di euro 25.000,00 per sinistro.
Articolo 34: Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) lle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera; esalazioni fumogene o gassose; inquinamento; infiltrazione; contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni; impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere; giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Quanto sopra fermo restando il disposto del precedente art. 24 (punto n. 22 in tema di inquinamento accidentale);
h) alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione di lavori;
i) uso di aeromobili;
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera non comprende inoltre i danni:
j) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
k) da detenzione o impiego di esplosivi;
l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
m) anni cagionati da campi elettromagnetici;
n) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiature, componente, esclusivamente in ordine alla gestione del cambiamento di data anno 1999/2000
o) danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative.
p) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; esclusione che estende i suoi effetti anche alla estensione alle malattie professionali;
q) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana ed organismi geneticamente modificati (OGM);
r) cagionati da atti di terrorismo perpetrati con l’utilizzo di armi o ordigni nucleari, batteriologici, chimici;
s) danni relativi ad Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di softwere o hardwere destinati all’uso nel o per il settore internet.
t) campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, tv, telefonia fissa e mobile;
u) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 Codice Civile.