Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale
Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale
Mecc. 2013 02653/027
Allegato 1
CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA E LE CESSIONI DI BENI IN REGIME DI IVA
Tra
La Città di Torino, con sede in Torino (P.IVA 00514490010), in persona del Direttore della Direzione Sistema Informativo Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nominato dal Sindaco con provv. n. 3244 del 29/02/2012 , nato a Chieri il 14/05/1952 , domiciliato per la carica in Torino (nel seguito Città)
e
CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del , nato a il
, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)
PREMESSO CHE
• il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
• il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
• il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
• il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
• lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati stabilendo, in particolare all’art. 7 comma 1 che regola i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuali, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
• il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (I) i consorziati possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e le società a totale partecipazione pubblica (II) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (III) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
• ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può
richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;
• in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
• la Città è consorziata al CSI e dunque può procedere all’affidamento di servizi e forniture in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto;
• il terzo comma dell’art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: “I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta”;
• l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” individua le operazioni esenti IVA;
• la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
• l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
• l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E dell’8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
• l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma,
D.P.R. n. 633 del 1972);
• l’Assemblea del CSI, costituta dai legali rappresentati degli Enti consorziati o loro delegati, nella seduta del 21.12.2012 ha deliberato di impegnare gli enti Soci, fatti salvi i vincoli di natura giuridica o contrattuale, a far convergere verso CSI-Piemonte l’insieme delle attività dagli stessi enti affidate a terzi in materia di ICT, a condizione che le stesse vengano realizzate dal Consorzio in termini economicamente vantaggiosi;
• il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 05.02.2013 il “Catalogo dei servizi del CSI-Piemonte”;
• In data 30.08.2010 la Città e il CSI hanno sottoscritto la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” e la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte relativi alla cessione di beni in regime di esenzione IVA” entrambe per il periodo 01.09.2010- 30.06.2013;
• la Città e il CSI, con riferimento all’oggetto della presente Convenzione, sono soggetti all’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.);
• la Città ha presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari previsti dalle norme al fine di beneficiare dell’esenzione IVA per l’anno 2013, in data 25/03/2013 (prot. n. 1471 del 28/03/2013);
• la Città presenterà annualmente, entro fine marzo, dichiarazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione IVA;
• il testo della presente Convenzione è stato approvato con deliberazione n.
del .
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.
Art. 1 Programmazione, indirizzi e controlli
1. La Città individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti.
2. La Città esercita il controllo “analogo” sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, anche attraverso il Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 13.
3. La Città definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso e delle forniture erogate.
4. Attraverso i propri rappresentanti negli organi del Consorzio, la Città potrà proporre obiettivi di miglioramento dell’efficienza, che il CSI potrà adottare ovvero dichiarare la non realizzabilità.
5. In funzione del rapporto organico intercorrente tra la Città ed il CSI le cui modalità di attuazione sono precisate ai precedenti commi 2 e 3, non risultano applicabili forme di sanzione tipiche del rapporto di natura negoziale esistente tra committente e fornitore.
Art. 2 Finalità e oggetto
1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città al CSI, per la prestazione dei servizi in regime di esenzione IVA e per la cessione di beni in regime di applicazione IVA ordinaria.
2. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Comunale indicati in specifici Atti di affidamento. In tali Atti saranno definite le attività richieste concordate sulla base dei corrispettivi/previsioni di costi definiti nel documento predisposto annualmente ed approvato dal Consiglio di amministrazione del CSI. I servizi oggetto della presente Convenzione, pertanto, trovano fondamento economico nel catalogo dei servizi di riferimento all'uopo approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 2 del presente articolo.
4. La convenzione regola altresì la cessione dei beni indicati in specifici atti di affidamento, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto.
5. Con riferimento all’erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, la Città si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi, al fine di mettere in condizione il CSI di non interrompere i servizi.
6. In ogni caso la Città si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.
Art. 3 Normativa rilevante
1. Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, il CSI assicura che la gestione dei procedimenti ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale o comunque applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, sicurezza informatica in termini infrastrutturali e logici, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità a cui è ispirata l'attività della Città.
Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti di consulenze e collaborazioni
1. Nei casi di acquisizione esterna di servizi e/o forniture il CSI si atterrà alle previsioni del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L’affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell’osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. La Città e il CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze
1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città, il CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento.
2. il CSI, sulla base delle esigenze espresse dal Comitato di cui al successivo art. 13, entro il mese di ottobre di ogni anno predispone un documento di previsione annuale e dei relativi costi presunti denominato “Piano dei servizi”. Tale documento costituisce
elemento utile per la Città al fine delle previsioni di bilancio annuale.
3. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l’anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città.
4. Le esigenze della Città sono definite nei seguenti documenti:
- CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL’ENTE
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione delle attività annuali, di norma entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento;
- PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)
Documenti in cui vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell’anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città;
- OFFERTE
Documenti in cui vengono descritte le cessioni di beni redatte a fronte di richieste dalla Città.
5. La Città potrà chiedere nuovi servizi/cessioni di beni e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l’introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
6. Qualora la Città ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti “Configurazione Tecnico Economica”, “Proposte Tecnico Economiche” ed “Offerte”, le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città.
Art. 6 Modalità di preventivazione/offertazione e definizione dei corrispettivi
1. Le modalità di preventivazione/offertazione e definizione dei corrispettivi per la prestazione di servizi e le cessioni di beni sono quelle definite dal documento di cui all’art. 7 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto dei disposti della legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i. i prezzi e le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi e le forniture di cui alla presente convenzione, non dovranno essere superiori, a parità di beni e servizi offerti, a quelli fissati da Consip SpA o Centrali di Committenza regionali per servizi e forniture analoghi. 2bis. La Città di Torino non è comunque tenuta da alcun vincolo nei confronti del Consorzio, in ordine alla ricerca sul mercato dei servizi e delle forniture di cui alla
convenzione stessa.
3. Per i servizi di Gestione il CSI si impegna ad esporre preventivi di costo alla Città che tengano conto, quanto più possibile, delle risorse che saranno impiegate; parimenti la Città si impegna ad approvare tali servizi entro un mese dall'approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun anno.
4. Annualmente, il CSI, a fronte dell’approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Città, provvederà a presentare un Piano di adeguamento normativo dei software in uso alla Città e, compatibilmente con le risorse disponibili e in linea con i piani di E- Gov approvati dalla Città, un eventuale Piano di Sviluppo dei Servizi, tenendo conto dell'effettivo utilizzo delle figure professionali che saranno impiegate. La Città si impegna entro un mese dalla presentazione formale della stessa a far pervenire eventuali rilievi che interrompono i termini di approvazione. I Piani di Adeguamento normativo e Sviluppo conterranno la descrizione dei servizi, sia a carattere annuale, sia pluriennale. In particolare, per i servizi pluriennali nell'ultimo rendiconto (di cui al successivo art. 10) di ciascun anno di riferimento, dovrà essere fornita una previsione aggiornata delle
attività previste per l’anno successivo con i relativi costi.
5. Per qualunque servizio non compreso nei Servizi di Gestione o nei Piani di cui al precedente comma, il CSI emetterà una PTE contenente i preventivi di costo secondo i medesimi criteri espressi al precedente comma 3; parimenti la Città si impegna a formalizzare l’accettazione di tale PTE nei termini di validità della stessa, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Per tutti i servizi di sviluppo il GANTT dovrà contenere le tempistiche di realizzazione dell’analisi e definizione dei requisiti e le tempistiche di realizzazione dei processi di sviluppo. L’accettazione dei requisiti da parte dei referenti di progetto della Città determineranno in ultima istanza i tempi e le modalità di realizzazione dei servizi di sviluppo previsti.
Art. 7 Condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA
1. I servizi affidati nell’ambito della presente convenzione sono esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti per beneficiare dell’esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 8 Condizioni per l’applicabilità dell’ IVA su cessione di beni
Per la cessione di beni si applica il regime di IVA ordinaria.
Art. 9 Modalità di fatturazione
1. Le fatture riferite ai servizi di gestione verranno emesse con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, ciascuna per un importo pari a 1/12 della valorizzazione annuale, salvo quanto diversamente specificato nei singoli atti di affidamento.
2. Le fatture riferite a servizi di sviluppo o ad altri servizi, formalizzate in specifiche PTE, verranno emesse a seguito della firma, da parte delle strutture interessate/beneficiarie, della dichiarazione di fine attività.
3. Le fatture riferite alla cessione di beni saranno emesse da CSI secondo le modalità specificate nelle offerte e nei singoli atti di affidamento.
Art. 10 Rendicontazione economica e pagamento
1. La rendicontazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi erogati avviene a costo.
2. Le modalità di rendicontazione dei corrispettivi e la definizione di eventuali conguagli dei costi per i servizi resi sono descritte nel documento di cui all’art. 7 dello Statuto del CSI, fermo restando che:
a. la periodicità di rendicontazione economica definita congiuntamente tra il CSI e la Città è trimestrale e viene presentata alla Città entro 40 giorni di calendario dalla chiusura del trimestre;
b. in concomitanza con ogni rendicontazione economica verrà predisposto un “conguaglio intermedio”: in particolare, verrà presentato il possibile scostamento tra i costi stimati esposti nei preventivi e i costi consuntivi sostenuti e rendicontati dal CSI, al fine di gestire eventuali azioni correttive
sulla competenza del bilancio in esercizio;
c. la rendicontazione periodica evidenzierà gli scostamenti tra preventivi e proiezioni dei costi al 31/12 e comprenderà in allegato, in caso di eventuale sforamento di budget riferito al singolo progetto/servizio, un documento recante tale evidenza;
d. la rendicontazione finale evidenzierà gli scostamenti tra preventivi e costi rendicontati al 31/12 e per ciascun anno determinerà il valore del relativo corrispettivo e dell’eventuale conguaglio che dovrà trovare copertura finanziaria sull’esercizio di competenza.
3. Le rendicontazioni trimestrali di cui sopra, corredate con la proiezione dei costi a finire sia sui servizi che sui progetti, sono oggetto di analisi e approvazione da parte della Direzione Sistema Informativo della Città, al fine di garantire il rispetto degli stanziamenti di Bilancio approvati.
4. Nel caso in cui CSI riscontrasse degli sforamenti di budget, in particolare per i servizi di sviluppo, ne darà tempestiva comunicazione alla Città senza attendere l’emissione formale della rendicontazione economica periodica di cui al precedente comma 2 lettera
c. In tal caso, il CSI e la Città valuteranno congiuntamente le opportune azioni da intraprendere.
5. Le modalità di rendicontazione delle cessioni di beni avverrà secondo il dettaglio riportato nelle offerte in coerenza con i piani di consegna dettagliati nelle stesse.
6. La Città effettuerà i pagamenti entro 60 giorni data ricevimento fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato dal CSI.
7. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città, entro il termine di cui al presente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i..
Art. 11 Conguaglio dei servizi in esenzione
1. Al termine dell’esercizio, CSI effettuerà l’opportuno conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di conguagli. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città, entro il mese di maggio successivo ad ogni anno di gestione, il consuntivo annuale. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell’anno per l’erogazione dei servizi affidati dalla Città evidenziando, per ogni affidamento, l’eventuale scostamento rispetto all’affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
Art. 12 SLA (Service Level Agreement) - Livelli di servizio
1. I livelli di servizio per i servizi compresi nel documento di cui all’art. 7 dello Statuto del CSI sono ivi descritti e sono omogenei e condivisi da tutti gli altri Enti. Per tutti gli altri servizi gli SLA verranno definiti congiuntamente con la predisposizione del documento annuale dei Servizi di Gestione, con il Piano di adeguamento normativo e l’eventuale Piano di Sviluppo Annuale dei Servizi, con le altre PTE. In particolare, per i servizi di sviluppo il rispetto degli SLA coinciderà con il rispetto dei tempi di realizzazione delle
singole attività. La durata temporale delle singole attività come definita nelle PTE decorrerà a seguito dell'affidamento da parte della Città.
2. La rendicontazione e il rispetto degli SLA sono rimandati al Comitato di Controllo dei servizi di cui all’art.13.
Art. 13 Comitato di Controllo dei Servizi
1. La Città effettua i controlli sull'erogazione dei servizi regolati dalla presente convenzione tramite il Comitato di Controllo dei Servizi, specifico organismo avente l’obiettivo di verificare e controllare l’andamento dei servizi in termini di efficienza ed efficacia, nonché di promuoverne il miglioramento.
2. Il Comitato di Controllo dei Servizi, formato dai Responsabili dell'esecuzione della Convenzione di CSI e della Città o loro delegati e da altri rappresentanti da loro indicati, la cui individuazione deve mantenere bilanciata la composizione del Comitato, si incontrerà trimestralmente o su richiesta di una delle parti. Per ogni riunione verrà redatto apposito verbale. I rappresentanti della Città nell’ambito del Comitato di Controllo sono tenuti a rendicontare l'andamento e la qualità dei servizi alla prima Commissione Consiliare competente, la quale potrebbe richiedere l'audizione anche dei rappresentanti del CSI nominati nell'ambito del Comitato stesso.
3. La Città può altresì avvalersi per l’effettuazione dei controlli di un soggetto terzo, opportunamente individuato e comunicato al CSI.
4. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento delle verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
5. La Città, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all’articolo 21 della presente convenzione.
6. L’aggiornamento delle esigenze della Città rientra tra i compiti del Comitato.
7. Al Comitato è rimandata la competenza sull’analisi e l’approvazione della rendicontazione tecnica sull’erogazione dei servizi e rispetto degli SLA di cui all’art. 12.
Art. 14 Documentazione
1. I rendiconti trimestrali sui livelli di servizio erogato e la documentazione allegata, saranno coerenti con il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) adottato dalla Città.
Art. 15 Proprietà software sviluppato ad hoc e riuso
1. La Città in via preliminare, con riguardo alla necessità di servizi di sviluppo ad hoc di software in regime di esenzione IVA, verifica, eventualmente anche per il tramite del CSI, la presenza di prodotti idonei all’interno del catalogo del Riuso Nazionale o Regionale ovvero privilegerà soluzioni open source. A seguito delle verifiche di cui al presente comma, qualora si rendesse necessario affidare al CSI lo sviluppo ad hoc di software, il CSI verificherà la possibilità di svilupparlo internamente, oppure di acquistarlo sul mercato.
Il CSI si impegna ad adottare le seguenti modalità operative, posta la disponibilità del mercato:
a. per il software sviluppato internamente al CSI ad hoc per la Città: la proprietà dello stesso sarà in capo alla Città;
b. per il software acquistato sul mercato per progetti ad hoc, personalizzati per la Città: il CSI promuoverà la previsione di condizioni contrattuali che riconoscano, fatta salva la proprietà del software, la titolarità di licenze d’uso perpetue a favore della Città. Gli esiti delle verifiche sul mercato saranno valutati congiuntamente da CSI e Città al fine di individuare una soluzione condivisa.
2. Le soluzioni sviluppate ad hoc dal CSI per conto della Città dovranno rispettare quanto previsto in materia di riuso ai sensi dell’art. 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
3. Il CSI si impegna a monitorare l’utilizzo del software a carattere proprietario al fine di consentire alla Città di valutare il passaggio a strumenti a codice aperto.
Art. 16 Proprietà dei beni acquistati
1. Con riferimento alla rivendita di beni software standard in regime di IVA, il CSI trasferirà alla Città, la titolarità delle licenze in cui saranno definiti i diritti d’uso relativi a tali beni, comprensivi della documentazione ad essi allegata (es. manuali d’uso).
2. Con riferimento agli adattamenti ed alle personalizzazioni che si configurano quali prestazioni accessorie/secondarie alla cessione dei beni, dunque soggetti a regime IVA, effettuate sulla base di requisiti espressi dalla Città, su software standardizzato, il CSI - ove possibile e fatte salve le specifiche che saranno definite nei singoli atti di affidamento - trasferirà alla Città la piena titolarità dei diritti di sfruttamento economico su detti adattamenti e personalizzazioni (sia che si tratti di software che di altre opere dell’ingegno quali, a titolo esemplificativo, immagini, fotografie, disegni, grafica, animazione, video, filmati, musica, testi, applet), inclusi gli eventuali studi di fattibilità, diagrammi di flusso, tutti i materiali preparatori e di analisi e i manuali d’uso.
Art. 17 Garanzia dei beni acquistati
1. Per la cessione di beni si fa riferimento alla garanzia indicata dal produttore/fornitore. Con esclusivo riferimento agli adattamenti ed alle personalizzazioni (prestazione accessorie/secondarie) realizzati dal CSI sui beni software, il CSI si impegna a correggere a sua cura e spese, e compatibilmente con la natura dell’errore, ogni difetto o vizio del software che si sia verificato. I vizi e difetti dovranno essere conseguenza dell’inesatto o mancato adempimento da parte del CSI delle specifiche fornite dalla Città.
Art. 18 Durata
1. La presente convenzione è vincolante dal 01/07/2013 ed ha una durata di anni 3, salvo il diritto di recesso da parte della Città per motivi di pubblico interesse e nei casi di cui al comma 4. Dodici mesi prima della scadenza della presente convenzione le parti concorderanno le modalità dell'eventuale rinnovo o prosecuzione dei servizi oggetto della convenzione.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l’onere economico corrispondente.
4. In caso di trasformazione societaria, ovvero cessione o affitto totale o parziale dell’azienda (CSI), il CSI fornirà tutta la documentazione a corredo del software sviluppato per la Città o utilizzato dalla stessa e tutti i relativi software sorgenti.
Art. 19 Responsabilità del CSI
1. Il CSI risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso direttamente imputabili arrecati con dolo e colpa grave alla Città nell’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e che abbiano provocato disservizi, ritardi o malfunzionamenti.
Art. 20 Responsabile dell’esecuzione della Convenzione
1. La Città individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione il Direttore della Direzione Sistema Informativo al quale compete la gestione delle eventuali problematiche che possano sorgere nel periodo di vigenza della stessa.
2. Il CSI individua quale Responsabile dell’esecuzione della presente convenzione il dirigente responsabile della Direzione Commerciale. Il Responsabile potrà individuare e comunicare il nominativo di un proprio referente per ciascuno dei servizi oggetto degli affidamenti della presente convenzione.
Art. 21 Gestione delle problematiche
1. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione alla presente convenzione, le stesse saranno risolte sulla base dell’articolo 7 dello Statuto del CSI.
2. A questo fine i Responsabili dell'esecuzione di cui al precedente articolo 20 si impegnano, se del caso:
- a individuare un proprio rappresentante;
- a comunicare il relativo nominativo;
La Città si impegna ad incontrare il CSI, tramite il suo rappresentante come sopra individuato, i quali si impegnano a risolvere bonariamente le eventuali controversie insorte.
Art. 22 Riservatezza e tutela dei dati
1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:
− ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto;
− ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento;
− ad operare, per ciò che non è espressamente indicato, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente all’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema”), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.
2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull’attuazione delle
disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. La Città si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.
Qualora la Città esprimesse specifica richiesta al fine di ottenere l’elenco degli amministratori di sistema di competenza, il medesimo sarà fornito dal CSI con apposita comunicazione.
Art. 23 Accessibilità
1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e s.m.i volte a favorire l’accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.
Art. 24 Adempimenti in materia di sicurezza
1. Il CSI nell’espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l’incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell’inizio dei singoli servizi, oggetto dei singoli atti di affidamento e che costituirà parte integrante degli stessi.
Art. 25 Oneri fiscali e spese
1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
Art. 26 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, nonché alle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino, lì
CSI-Piemonte La Città di Torino