concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Allegato II
Service level agreement
prestazioni generali (SLA prestazioni)
concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
2007-1963 5229
SLA prestazioni generali
1 Oggetto
Il presente SLA prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giu- gno 2007. Esso disciplina:
– le prestazioni di PUBLICA a favore dei datori di lavoro (n. 2);
– gli obblighi di comunicazione e informazione esistenti tra PUBLICA e i datori di lavoro (scambio di dati), comprese le conseguenze finanziarie delle comunicazioni errate e/o tardive nonché la procedura in caso di divergenze concernenti lo scambio di dati (n. 3);
– gli obblighi speciali di comunicazione dei datori di lavoro nei confronti di PUBLICA (n. 4);
– le comunicazioni di PUBLICA concernenti l’evoluzione dei casi a rischio e i successivi provvedimenti (n. 5);
– la determinazione e la fatturazione delle spese amministrative che i datori di lavoro devono a PUBLICA per le prestazioni da essa fornite (n. 6 e 7);
– la fatturazione dei premi versati dai datori di lavoro per i rischi di decesso e invalidità (premi di rischio; n. 8);
– il pagamento dei contributi per il fondo di garanzia (n. 9);
– il pagamento delle tasse dell’autorità di vigilanza (n. 10).
2 Prestazioni di PUBLICA
2.1 Prestazioni a favore dei datori di lavoro
Le prestazioni fornite da PUBLICA a favore dei datori di lavoro sono suddivise in prestazioni di base e prestazioni speciali.
Le prestazioni di base e quelle speciali sono fatturate separatamente ai datori di lavoro.
Oltre a queste prestazioni PUBLICA fornisce anche prestazioni a favore dei destina- tari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) che sono fatturate direttamente a questi ultimi. Per queste prestazioni esiste un regolamento delle spese separato emanato dalla Commissione della cassa.
2.2 Prestazioni di base
Le prestazioni di base sono prestazioni necessarie per l’attuazione della previdenza professionale secondo le basi legislative ad esse applicabili (LPP, LPers, legge su PUBLICA e le rispettive disposizioni di esecuzione).
Sono considerate prestazioni di base:
2.2.1 Amministrazione dell’assicurazione
a. Il trattamento dei dati personali dei destinatari compresa l’incorporazione dell’eventuale rincaro presso i beneficiari di rendite;
b. la gestione dei dossier dei destinatari;
c. il controllo dei presupposti del diritto alle prestazioni;
d. il calcolo e versamento delle prestazioni secondo i piani di previdenza di PUBLICA;
e. la gestione dei conti individuali dei destinatari;
f. la gestione del conto testimone LPP;
g. l’allestimento di conteggi con il fondo di garanzia;
h. l’allestimento di certificati di assicurazione individuali per ogni assicurato una volta all’anno e in caso di modifica del diritto alla prestazione a seguito di riscatto, prelievo anticipato per PPA e divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata;
i. la gestione di altri conti eventualmente necessari per la previdenza profes- sionale come ad esempio un conto delle riserve dei contributi del datore di lavoro;
j. l’allestimento, una volta all’anno, di un certificato di pensione e di una dichiarazione fiscale individuali e di una conferma individuale di pensione per ciascun beneficiario di rendite;
k. il conteggio dell’imposta alla fonte;
l. la comunicazione di prelievi in capitale alle autorità fiscali;
m. l’elaborazione corrente dei dati degli assicurati e delle mutazioni comunicate dai datori di lavoro;
n. la tenuta in buona e debita forma della contabilità della Cassa di previdenza della Confederazione;
o. l’allestimento del bilancio e del conto d’esercizio al 31 dicembre entro il 30 giugno dell’anno successivo e del rapporto annuale;
p. il conteggio dei contributi secondo i piani di previdenza;
q. il conteggio periodico dei contributi compreso un certificato dettagliato per ogni assicurato; su richiesta la fatturazione è effettuata per ogni ufficio/ servizio;
r. l’allestimento dell’estratto annuale del capitale a risparmio o della riserva matematica per tutta la Cassa di previdenza della Confederazione;
s. il conteggio dei premi di rischio;
t. il conteggio dei contributi per il fondo di garanzia;
u. il conteggio delle tasse dell’autorità di vigilanza;
v. la gestione dello scambio di dati.
2.2.2 Prestazioni di informazione
a. Redazione e invio ai destinatari di un periodico informativo;
b. informazione periodica dei settori delle risorse umane;
c. gestione e mantenimento in funzione del sito Internet;
d. allestimento e manutenzione dei programmi di simulazione;
e. allestimento e aggiornamento di opuscoli e promemoria su temi specifici;
f. pubblicazione del rapporto annuale.
2.3 Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali sono prestazioni che PUBLICA fornisce a titolo comple- mentare alle prestazioni di base su richiesta dei datori di lavoro e dietro loro speciale incarico.
Sono considerate prestazioni speciali in particolare:
a. la formazione dei datori di lavoro;
b. l’organizzazione di incontri, seminari e presentazioni in occasione di mani- festazioni su incarico dei datori di lavoro per i loro impiegati, specialisti del personale e altri gruppi interessati;
c. le prestazioni effettuate su particolare richiesta di un datore di lavoro;
d. le liquidazioni parziali;
e. le prestazioni per il piano sociale.
3 Scambio di dati
3.1 Principio
PUBLICA trasmette i documenti e le informazioni, eccettuate le fatture, in forma elettronica oppure li inserisce in una zona protetta del sito Internet, alla quale i datori di lavoro hanno accesso. I datori di lavoro e PUBLICA sono obbligati a rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
3.2 Scambio di dati tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA
a. PUBLICA e i datori di lavoro devono rispettare le interfacce tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA, e i processi di elaborazione dei dati concordati.
b. PUBLICA si impegna a organizzare incontri periodici con i responsabili del- le interfacce dei sistemi retributivi dei datori di lavoro.
c. PUBLICA e i datori di lavoro collaborano:
1. alla pianificazione e attuazione dell’elaborazione dello stipendio annuo;
2. alla cura e manutenzione delle interfacce degli stipendi;
3. all’allestimento del piano annuale di produzione;
4. alla pianificazione e attuazione delle modifiche di software (release).
d. Possono essere stipulate specifiche convenzioni di collaborazione tra i settori tecnici di PUBLICA e i datori di lavoro.
3.3 Maggiori spese legate allo scambio di dati
Se dai sistemi retributivi dei datori di lavoro o dal sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA sono comunicati dati falsi che richiedono rettifiche e com- portano pertanto maggiori spese, oppure se la violazione degli obblighi di comuni- cazione e di informazione causa un aumento delle spese (n. 3.2 e 4), tale maggiore spesa può essere fatturata da PUBLICA o dal corrispondente datore di lavoro alla tariffa per le prestazioni speciali secondo il numero 6.2.
3.4 Procedura in caso di disaccordo sullo scambio di dati e procedura di contestazione
Se vi è disaccordo tra i partecipanti sulle conseguenze finanziarie secondo il nume- ro 3.3 oppure se i partecipanti non trovano un accordo concernente lo scambio di dati, è applicata la seguente procedura di contestazione:
a. presa di contatto con il manager della qualità del 2° pilastro Servizio specia- lizzato supporto PUBLICA LPP;
b. Nel settore delle interfacce: esercizio BV PLUS/CCHR/ Servizio specializ- zato supporto PUBLICA settore clientela con l’intervento del manager della qualità del 2° pilastro Servizio specializzato supporto PUBLICA LPP; inol- tre divisione Politica della spesa pubblica dell’AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3;
c. 1° livello della procedura di contestazione: direzioni della divisione PUBLICA (Gestione dei destinatari e Finanze e contabilità)/direzioni della divisione dell’UFPER; inoltre direzione della divisione Politica della spesa pubblica dell’AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3;
d. 2° livello della procedura di contestazione: direzioni di PUBLICA, UFPER e RFA; inoltre direzione dell’AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3.
4 Obblighi particolari di comunicazione dei datori di lavoro
I datori di lavoro comunicano tempestivamente a PUBLICA i seguenti dati:
a. nuove affiliazioni, entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro o dal- l’inizio dell’obbligo previdenziale;
b. modifiche del contributo di risparmio volontario, fino al 30 novembre del- l’anno in corso;
c. grado medio di occupazione, almeno tre mesi prima dell’uscita dell’assi- curato per motivi di età e in caso di invalidità professionale;
d. all’inizio di ogni anno l’attuale effettivo di personale con l’indicazione degli stipendi rilevanti per l’attuazione della previdenza e osservando le conven- zioni stipulate secondo il numero 3.2c e d;
e. casi di incapacità totale o parziale al lavoro degli assicurati, dal 60° giorno di malattia e al più tardi dopo il 90° giorno di malattia;
f. uscite, appena se ne ha conoscenza;
g. pensionamenti, 90 giorni prima dell’inizio del diritto alla pensione di vec- chiaia;
h. casi di invalidità, appena se ne ha conoscenza;
i. comunicazioni concernenti casi di invalidità professionale;
j. decessi, appena se ne ha conoscenza;
k. modifiche degli stipendi, tra il 1° giorno del mese e il conteggio salariale che precede l’entrata in vigore della modifica dello stipendio;
l. altri fatti rilevanti per l’attuazione della previdenza (modifiche dello stato civile e del cognome nonché nascita di figli), appena se ne ha conoscenza;
m. modifiche delle basi giuridiche legate al pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio, prima della loro entrata in vigore.
5 Comunicazioni concernenti l’evoluzione dei casi di rischio e successivi provvedimenti
5.1 Evoluzione dei casi di rischio
5.1.1 Comunicazione dei casi di rischio
PUBLICA controlla ogni anno i casi di rischio di decesso e invalidità in base all’esperienza acquisita in materia di rischio nell’ambito di ciascun contratto (model- lo di tariffazione empirica).
Essa calcola i premi necessari per l’assicurazione contro i rischi di decesso e invali- dità sulla scorta delle sue basi tecniche.
Essa calcola la ripartizione delle spese tra i datori di lavoro; la ripartizione delle spese si basa sull’effettivo dei singoli datori di lavoro.
Essa comunica ai datori di lavoro dopo ogni controllo l’evoluzione dei casi di rischio. La comunicazione contiene dati su:
a. il numero dei casi di invalidità totale e parziale (nome, numero personale e servizio);
b. totale della somma di rischio (parte coperta e parte scoperta);
c. modifica del premio di rischio che deve essere versato dal datore di lavoro;
d. ripercussioni dell’esame medico sull’evoluzione del premio di rischio.
5.1.2 Procedura in caso di modifiche imminenti del premio di rischio
Se alla fine dell’anno civile si verificano modifiche causate dall’evoluzione dei rischi di decesso e invalidità, PUBLICA le comunica ai datori di lavoro indicando loro le necessarie basi di calcolo entro il 1° marzo dell’anno successivo.
Se queste indicazioni non sono contestate dai datori di lavoro entro 30 giorni, le eventuali modifiche dei premi di rischio ad esse vincolate entrano in vigore dal 1° gennaio seguente. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA le modifiche delle disposizioni legali concernenti il coordinamento con l’obbligo di continuare a pagare il salario.
5.2 Evoluzione dei contributi del datore di lavoro
Se PUBLICA prevede che nei successivi 12 mesi i contributi dei datori di lavoro raggiungeranno il limite massimo stabilito nell’articolo 32g capoverso 1 LPers, essa lo comunica ai datori di lavoro. La comunicazione è motivata con una corrisponden- te perizia attuariale.
Entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione (tempo di elaborazione) i datori di lavoro adottano a titolo esecutorio le misure necessarie.
Le modifiche della struttura dei contributi o delle prestazioni per ottenere l’equi- librio finanziario devono essere operative entro il 1° gennaio successivo alla scaden- za del tempo di elaborazione di 18 mesi. Sono fatte salve le deroghe a questi termini per motivi particolari, in particolare se una copertura insufficiente deve essere risa- nata, se per ragioni giuridiche devono essere garantiti termini transitori nei regola- menti di previdenza oppure se il Consiglio federale presenta al Parlamento una modifica legislativa.
6 Spese amministrative
6.1 Spese per le prestazioni di base
Le spese per le prestazioni di base del numero 2.2.1 comprendono:
a. il premio dei costi basato sul numero dei destinatari (premio pro capite);
b. il premio dei costi basato sulla quota della riserva matematica;
c. il premio dei costi basato sui premi di rischio.
6.1.1 Premio dei costi basato sul numero dei destinatari PC (ND)
Il premio dei costi basato sul numero dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite [premio pro capite]) ammonta a 55 franchi per ogni destinatario.
6.1.2 Premio dei costi basato sulla quota della riserva matematica PC (RM)
Il fattore di calcolo dei premi PC (RM) ammonta a tre punti base della riserva ma- tematica.
6.1.3 Premio dei costi basato sui premi di rischio PC (PR)
Il fattore di calcolo dei premi PC (PR) ammonta al sette per cento dei premi di rischio.
Tabella delle tariffe delle prestazioni di base fornite da PUBLICA
Tipo di premio Proporzionalità Basi Fattore
PC (ND) Numero di assicurati
attivi e di rendite (incl. rendite dell’assicurazione volontaria prima dell’1.6.2003)
PC (RM) Riserva matematica
Base degli assicurati attivi: pagamento o accredito per l’anno attuale da gennaio a
dicembre.
Base delle rendite: pagamento delle rendite per l’anno attuale da gennaio a
dicembre.
Media aritmetica
Premio pro capite
di fr. 55.–
3 punti base
per ogni destinatario
dell’effettivo al 31 dicembre della RM. dell’anno precedente e al 31
dicembre dell’anno in corso.
Tipo di premio Proporzionalità Basi Fattore
PC (PR) Premio di rischio netto Premio di rischio fatturato
nell’esercizio dall’1.1 al 31.12.
7 % del premio di rischio.
6.1.4 Evoluzione della tariffa dei costi
Se il catalogo delle prestazioni rimane immutato, i fattori sono ridotti come segue a partire dall’esercizio 2010 (incluso):
Esercizio | Fattore PC (ND) | Fattore PC (RM) | Fattore PC (PR) |
2008–2009 | fr. 55.– | 3 punti base | 7,00 % |
2010 | fr. 54.– | 2,95 punti base | 6,85 % |
2011 | fr. 53.– | 2,90 punti base | 6,70 % |
2012 | fr. 52.– | 2,85 punti base | 6,55 % |
2013 | fr. 51.– | 2,80 punti base | 6,40 % |
2014 | fr. 50.– | 2,75 punti base | 6,25 % |
6.2 Determinazione delle spese per prestazioni speciali
Le aliquote di rimborso per le prestazioni speciali ammontano per (stato l’1.1.2007):
a. direttore e membri della direzione, all’ora: fr. 260.–;
b. quadri e specialisti, all’ora: fr. 187.–;
c. altri collaboratori, all’ora: fr. 104.–.
Le aliquote si basano sull’indice dei salari nominali dell’UST in caso di conclusione del contratto e sono adeguate ogni anno.
Prima della sua esecuzione PUBLICA informa i datori di lavoro o le unità ammini- strative che il mandato è qualificato prestazione speciale e richiama la loro attenzio- ne sull’obbligo di rimborso che ne deriva.
6.3 Spese di amministrazione del patrimonio
Le spese di amministrazione del patrimonio si basano sulle spese effettive. Esse sono compensate con la performance della Cassa di previdenza della Confedera- zione.
7 Fatturazione delle spese per le prestazioni di base e per le prestazioni speciali
7.1 Prestazioni di base
Le spese per le prestazioni di base sono fatturate trimestralmente. Il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre è emessa una fattura d’acconto basata sui seguenti dati:
a. PC (ND): numero di assicurati attivi e di rendite al 31 dicembre dell’anno precedente;
b. PC (RM): riserve matematiche al 31 dicembre dell’anno precedente;
c. PC (PR): somma dei premi di rischio fatturati in ciascun trimestre.
Le modifiche sopravvenute nel corso dell’anno sono inserite nel conto finale al 31 dicembre e sono fatturate come maggiore spesa o accreditate nel primo trimestre dell’anno successivo.
7.2 Prestazioni speciali
Le parti convengono le modalità della fatturazione.
7.3 Termini di pagamento
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Sui paga- menti tardivi è riscosso un interesse di mora del cinque per cento. Se i termini di pagamento non sono rispettati, il debitore è costituito in mora.
8 Premi di rischio
I premi di rischio sono fatturati mensilmente ai datori di lavoro.
9 Fondo di garanzia
I contributi al fondo di garanzia sono finanziati con i redditi del patrimonio.
10 Tasse dell’autorità di vigilanza
Le tasse dell’autorità di vigilanza sono finanziate con i redditi del patrimonio.
11 Entrata in vigore
Lo SLA prestazioni entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione.
Le modifiche dello SLA prestazioni costituiscono modifiche del contratto di affilia- zione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contraenti del contrat- to di affiliazione e dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confedera- zione.
12 Abbreviazioni
Abbreviazione Definizione
AFF Amministrazione federale delle finanze BV plus Sistema salariale della Confederazione
CCHR Centro di competenza Risorse umane, UFPER FDS Servizio specializzato supporto PUBLICA FRW Finanze e contabilità PUBLICA
GB Settore di compiti 1, UFPER (basi e prodotti)
GD Gestione dei destinatari PUBLICA
ND Numero dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) PC Premio dei costi
PR Premio di rischio
RM Riserva matematica
SLA Service level agreement (convenzione sulle prestazioni) UFPER Ufficio federale del personale
UST Ufficio federale di statistica