STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Allegato "B" al Numero 23821 di Repertorio
e al Numero 11511 di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ZONA OVEST DI TORINO S.r.l."
I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
1. Denominazione
E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.", con denominazione abbreviata "TORINO OVEST".
2. Sede
2.1 La società ha sede legale in Collegno.
2.2 La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni preventivamente fornite dai soci, con conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese.
2.3 Nelle forme di legge potranno essere istituite o soppresse filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici sia commerciali che amministrativi.
2.4 Salva diversa previsione dello Statuto, il domicilio dei soci, per tutto quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
Qualunque cambiamento dovrà essere comunicato con raccomandata r.r. agli amministratori.
3. Durata
La durata della società è stabilita fino al 31/12/2020, salvo proroga o scioglimento anticipato.
4. Oggetto
4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività volte in particolare alla promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale dell'area metropolitana Ovest di Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse, anche attraverso la realizzazione di Patti Territoriali - ai sensi dell'art. 2, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni - od altri progetti ed iniziative di finanziamento pubblico e privato, nonché ulteriori accordi di programmazione negoziata e di partenariato pubblico-privato.
4.2 La società si propone di:
a) assumere il ruolo di Soggetto Responsabile - ai sensi del citato art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni - dei Patti Territoriali:
- "Generalista" della Zona Ovest di Torino
- "Specializzato per l'Agricoltura" della Zona Ovest di Torino
attuando quanto sottoscritto nei rispettivi protocolli di intesa e precisamente quello del Patto Territoriale
- "Generalista" firmato il 20 dicembre 1999 a Venaria Reale
- "Specializzato per l'Agricoltura" firmato il 28 marzo 2000 a Collegno,
b) gestire operativamente finanziamenti pubblici o privati in qualità di organismo intermediario o altri ruoli equivalenti secondo la normativa applicabile. A titolo meramente esemplificativo, la società provvede a:
- rappresentare unitariamente i sottoscrittori del patto e/o i beneficiari delle pubbliche sovvenzioni;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento dei contributi pubblici;
- gestire le risorse tecniche ed organizzative per la realizzazione del patto e delle altre iniziative;
- accertare ed attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative finanziate, imprenditoriali ed infrastrutturali;
- erogare i finanziamenti ai singoli soggetti beneficiari assicurandone il rendiconto;
- coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali;
- attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nonchè la rendicontazione della spesa;
- verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari ed assumere i provvedimenti previsti per inadempimenti e ritardi provvedendo nei casi previsti anche alla proposta di revoca dei contributi;
c) effettuare studi e ricerche sui dati e le tendenze dello sviluppo socio economico dell'area, sulla normativa, le tendenze e le tecniche relative ai finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonchè sulla programmazione del territorio sotto il profilo economico e sociale;
d) individuare, valutare, promuovere, coordinare e gestire progetti e iniziative di investimento pubblici e privati, anche non imprenditoriali;
e) elaborare, esaminare, promuovere, gestire e coordinare progetti ed iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, l’inclusione socio lavorativa, la qualificazione ambientale, la promozione turistica e culturale, qualificare le politiche giovanili, promuovere le pari opportunità e una politica di genere, per favorire uno sviluppo sostenibile della Zona Ovest di Torino e per favorire lo sviluppo delle risorse umane negli enti, nelle imprese, nel mercato del lavoro.
4.3 Qualora la natura dell'attività svolta lo richieda, la società dovrà ricorrere alle procedure di evidenzia pubblica per la scelta dei soggetti con cui contrarre, secondo la normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, la società potrà a sua volta partecipare a pubbliche gare e trattative.
4.4 La società può altresì compiere tutti gli atti che l'organo amministrativo riterrà opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro:
- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
- ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, enti pubblici o privati anche sovranazionali, concedendo le opportune garanzie reali e personali:
- ricorrere a forme di investimento mobiliare ed immobiliare allo scopo di perseguire l'autofinanziamento delle proprie attività;
- assumere, nei limiti di legge, partecipazioni ed interessenze in consorzi, associazioni, società ed enti in genere.
4.5 In ogni caso la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano perseguendo interessi omogenei dei soci.
4.6 Gli Enti soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi mediante:
a) l’ approvazione (entro il 31 dicembre di ogni anno) del piano annuale delle attività;
b) l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante sulla proposta di bilancio di previsione della società;
c) il controllo dello stato d’attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo acquisiscono, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d’esercizio, predisposta dal consiglio di amministrazione della società;
d) l’acquisizione, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio, di una relazione del consiglio d’amministrazione della società, sullo stato d’attuazione del piano annuale della società;
e) l’autorizzazione all’acquisizione ed alienazione di partecipazioni, alla dismissione di partecipazioni in essere.
4.7 I soci possono disporre, annualmente, l’audizione del Presidente e del Direttore Generale per informazioni circa la gestione dei servizi svolti dalla società, il suo andamento generale e le concrete scelte operative.
II Capitale - Quote - Soci
5. Capitale
5.1 Il capitale della società è fissato in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare.
5.2 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea purchè sia rispettato il limite della partecipazione maggioritaria in capo ai soci Comuni e le quote degli altri soci non superino ciascuna il 5% del capitale. I conferimenti possono essere effettuati anche in natura, per quanto consentito dalla legge, se così prevede la delibera assembleare.
6. Diritto di opzione
6.1 L'aumento del capitale, se non viene immediatamente sottoscritto, dovrà essere offerto in opzione ai soci, in proporzione della loro quota, con termine per l'esercizio dell'opzione di trenta giorni dalla pubblicazione mediante deposito presso il Registro delle Imprese, salvo che un termine più lungo sia stabilito nella delibera assembleare.
Il diritto di opzione non spetta per le quote che, secondo la delibera di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Chi sottoscrive l'aumento del capitale è tenuto all'immediato versamento oltre che dell'eventuale sovrapprezzo, di almeno il 25% (venticinque per cento) della parte sottoscritta salvo il caso dei conferimenti in natura e la possibilità di prestare la fidejussione come per legge; se ne fa contestuale richiesta, egli ha diritto di prelazione sull'acquisto delle quote rimaste non optate.
6.2 Scaduto il termine per l'esercizio dell'opzione, gli amministratori invitano chi ha richiesto la prelazione sulle quote inoptate ad effettuare i relativi versamenti entro quindici giorni.
Tuttavia, l'assegnazione delle quote inoptate è subordinata al rispetto del limite della partecipazione maggioritaria in capo ai soci Comuni, nonchè al limite massimo del 5% del capitale per le quote degli altri soci.
Qualora l'aumento risulti sottoscritto solo in parte, esso può essere attuato per la parte sottoscritta solo se la delibera assembleare lo ha espressamente previsto; in caso contrario, gli amministratori restituiscono le somme versate e l'aumento non si perfeziona.
6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato per decisione unanime dei soci, nella delibera di aumento del capitale, purchè i soggetti terzi sottoscrittori delle quote posseggano i requisiti stabiliti dalla clausola seguente e sia rispettato il limite della partecipazione maggioritaria in capo ai soci Comuni; inoltre, ai soggetti diversi dai Comuni non può essere attribuita una quota superiore al 5% del capitale.
Con gli stessi limiti ed alle medesime condizioni previste per la cessione della quota, i soci possono cedere il diritto di opzione. La cessione è pertanto subordinata al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della clausola 11 di questo Statuto; in tal caso, il socio interessato deve comunicare la sua intenzione di cedere l'opzione ed il nome del cessionario, entro quindici giorni dalla delibera di aumento del capitale, ed il Consiglio deve decidere entro i successivi quindici giorni; se la decisione è positiva, il terzo cessionario dovrà inviare la sua sottoscrizione e provvedere al versamento del 25% (venticinque per cento) e del sovrapprezzo entro quindici giorni.
7. Soci
7.1 I soci si distinguono in: Comuni, che detengono la maggioranza del capitale sociale ed operano di concerto per la realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, tramite l'attività della società; altri enti o soggetti pubblici.
7.2 Nel caso di perdita totale dei suddetti requisiti in capo ad un socio, a seguito della cessazione, trasferimento o modificazione dell'attività svolta nel momento dell'ingresso nella società, è conferita agli altri soci l'opzione di acquistare in tutto od in parte la sua quota, ad un prezzo pari al valore patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
L'opzione va esercitata entro sessanta giorni dalla scoperta del venir meno dei requisiti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno trasmessa agli amministratori; in mancanza di limitazione espressa nella lettera, l'opzione s'intende esercitata per l'intera quota, salva sua suddivisione in proporzione alle quote possedute dagli altri soci che abbiano esercitato l'opzione. Gli amministratori, a seconda delle adesioni ricevute, comunicano per scritto al socio inadempiente la parte di quote che egli deve cedere ed il prezzo complessivo, nonchè il luogo ed il tempo in cui deve recarsi per adempiere alle formalità necessarie, i cui costi saranno a carico per metà ciascuno di chi vende e di chi acquista.
8. Obbligazioni dei soci
8.1 A tutte le quote è connesso l'obbligo della partecipazione all'eventuale ulteriore Patto territoriale o accordo simile di progettualità parzialmente finanziata con fondi pubblici, al quale la maggioranza degli altri soci abbia prestato adesione con dichiarazione scritta agli amministratori. La partecipazione richiesta consiste nelle attività minime necessarie che consentano la fattibilità del progetto.
In corrispettivo dell'obbligazione dei soci la società si obbliga a gestire il progetto stesso ed i finanziamenti.
8.2 Sulle sole quote dei Comuni grava l'obbligazione consistente nell'impegno a subentrare negli obblighi assunti dalla società quale Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali di cui all'art. 4.2 lettera
a) a favore del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio Programmazione Negoziata ai sensi dell'art. 5.3 del DM 31 luglio 2000 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni.
8.3 Nel caso di violazione delle obbligazioni sopra previste, tale da provocare la non attuazione del Patto o progetto analogo, il socio è soggetto all'esercizio da parte degli altri soci dell'opzione di acquisto della sua quota, con modalità analoghe a quelle stabilite al precedente punto 7.2, fatto salvo quanto segue. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla scoperta dell'inadempimento o dallo scadere del termine concesso dagli amministratori nella diffida ad adempiere, ad un prezzo complessivamente pari al valore nominale della quota.
9. Finanziamenti dai soci
Le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo, se non risulta diversamente deliberato dall'assemblea, e comunque in mancanza di diversa indicazione nel bilancio d'esercizio
approvato dall'assemblea stessa.
Il mutuo si presume infruttifero, in mancanza della pattuizione di un tasso d'interesse, da stabilirsi per scritto, anche con scambio di corrispondenza.
10. Trasferimento della quota
10.1 La cessione delle quote, così la costituzione su di esse di diritti e vincoli di qualunque genere, ha effetto nei confronti della società solo quando risulti da corrispondenti iscrizioni o annotazioni nel libro dei soci. Gli amministratori procedono all'iscrizione od all'annotazione sul libro dei soci solo dopo aver verificato il rispetto delle regole previste dal presente Statuto e dietro presentazione del titolo, redatto nelle forme di legge, e dell'avvenuto suo deposito nel Registro delle Imprese.
10.2 Le quote sono inalienabili, fatti salvi i casi di successione universale di enti o persone fisiche, per il tempo in cui gli stessi soci partecipino all'eventuale Patto territoriale o accordo simile di progettualità parzialmente finanziata con fondi pubblici, che sia gestito dalla società per conto e nell'interesse dei suoi soci, fino alla completa attuazione del progetto o del Patto.
10.3 E' vietata la costituzione sulle quote di diritti parziari, quali pegno, usufrutto, ecc.
11. Clausola di gradimento
La cessione di quote, in qualunque forme essa avvenga, a titolo oneroso o gratuito, totale o parziale, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 12, è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione.
La presente disposizione si applica anche alle eventuali quote su cui non gravano le obbligazioni di cui all'articolo 8 del presente statuto. In tal caso, la decisione del Consiglio di Amministrazione deve essere motivata e deve consistere nell'accertamento dell'esistenza in capo all'acquirente della quota dei requisiti per essere soci previsti nel presente statuto.
In ogni caso, il gradimento non può essere accordato ed il trasferimento della quota non ha effetto verso la società se esso trasferimento comporta il venir meno della maggioranza in capo ai soci Comuni, oppure l'attribuzione ad uno degli altri soci di una quota superiore al 5% del capitale.
12. Riscatto successorio
Nel caso in cui il socio sia colpito da evento che determini l'ingresso in società di altro soggetto per successione universale, quale la trasformazione, fusione o scissione di enti, i soci superstiti hanno diritto di opzione sulla quota caduta in successione, ad un prezzo pari al valore patrimoniale della quota risultante dall'ultimo bilancio approvato.
L'opzione deve essere esercitata sull'intera quota da ciascun socio superstite interessato, entro novanta giorni da quello in cui egli abbia notizia della successione, dovendo gli amministratori fornire tale notizia non appena giunga ad essi la domanda di iscrizione nel libro soci da parte del successore. L'opzione si esercita mediante comunicazione scritta inviata al successore ed agli amministratori, e qualora i soci superstiti interessati siano più d'uno, essi acquistano in proporzione alle loro rispettive quote.
L'opzione non può essere esercitata quando essa comporterebbe il venir meno della maggioranza in capo ai soci Comuni, oppure l'attribuzione ad uno degli altri soci di una quota superiore al 5% del capitale.
12 bis Recesso
12 bis.1 Spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi imposti dalla legge, ai soci che non hanno consentito all'adozione delle decisioni inerenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
12 bis. 2 Il diritto di recesso è esercitato per l'intera quota, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, oppure entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che lo legittima, se diverso da una delibera.
Tale lettera deve specificare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni relative al procedimento.
Il recesso non può essere esercitato o comunque è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento della società.
III Assemblee
13. Xxxxxx e tempi di convocazione
13.1 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dei soci enti pubblici territoriali. Le assemblee tenute in luoghi diversi sono comunque valide quando vi partecipino tutti i soci, e ne siano informati o vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci, se esistono.
13.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora, lo richiedano, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
13.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
14. Modalità di convocazione
14.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
14.2 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
14.3 Anche senza convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria, ossia vi partecipi l'intero capitale sociale, e ne siano informati o vi partecipino tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati.
15. Diritto di intervento e di voto
15.1 Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto e, se la sua quota è multipla di 100 Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni 100 Euro.
15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega conferita per iscritto, con indicazione del nome del rappresentante e per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia indicato nella delega e non può rappresentare più di dieci soci.
15.3 La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, sindaci e dipendenti della società, nè alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste.
16. Presidenza e svolgimento dell'assemblea
16.1 La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, oppure a chi fra i presenti viene designato dalla maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo ritiene opportuno due scrutatori, anche estranei.
16.3 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuno degli intervenuti abbandoni l'adunanza. Il Presidente proclama inoltre i risultati delle votazioni, escludendo se del caso i voti espressi in conflitto di interessi, le quote dei soci in conflitto sono anche sottratte dal quorum deliberativo.
16.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare anche in allegato (sempre controfirmato), l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, nonchè identificare i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
16.5 I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata di non oltre tre giorni. Tale diritto non può essere esercitato che una sola volta per lo stesso oggetto.
17. Votazioni e quorum
17.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza del capitale intervenuto, qualunque esso sia.
17.2 Per deliberare sulle modificazioni dello statuto sociale, sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
17.3 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti o il Presidente richiedano l'appello nominale.
17 bis. Autorizzazione degli atti degli Amministratori
17 bis.1 L’Assemblea autorizza i seguenti atti degli Amministratori:
a) il programma di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad € 250.000,00 che non siano ricompresi nel programma di esercizio;
c) compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad € 500.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio;
d) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, dismissione di partecipazioni in essere.
IV Amministrazione - Poteri - Rappresentanza
18. Nomina degli amministratori
18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di amministratori compatibile con la normativa nazionale vigente. Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di competenze economiche e giuridiche, per studi compiuti o per incarichi precedentemente svolti nella gestione di imprese e/o enti pubblici o privati; essi durano in carica 3 anni
e sono rieleggibili.
18.2 La nomina spetta all'assemblea, salvo che per i componenti del Consiglio, che vengono nominati nell'atto costitutivo. A norma del disposto dell'articolo 2449 del codice civile è riservata ai soci Comuni la nomina della maggioranza dei Consiglieri, oppure di tutti i Consiglieri nel caso in cui il capitale sociale appartenga ai soli Comuni. I soci Xxxxxx provvedono alla nomina direttamente da parte di uno di essi delegato dagli altri, oppure, in mancanza di tale nomina, entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto essere fatta, mediante votazione in assemblea, distinta dalla votazione degli altri amministratori non riservati.
18.3 La nomina degli amministratori può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato all'unanimità dall'assemblea, su proposta di chi la presiede. In mancanza, si procede con il metodo del "voto di lista" descritto nel punto che segue. I Comuni, con accordo unanime fra loro, possono tuttavia procedere all'elezione degli amministratori di loro spettanza con diverso metodo.
18.4 Per ciascuna votazione con voto di lista, si procede alle seguenti operazioni, a cura di chi presiede l'assemblea:
- i soci presentano una o più liste, nelle quali i candidati risultino elencati mediante un numero progressivo;
- i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi successivamente per uno, due, tre, ecc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
- i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
- viene poi formata un'unica graduatoria decrescente, dove compaiono tutti i candidati di tutte le liste, nell'ordine dei quozienti a ciascuno assegnati;
- vengono infine proclamati eletti i candidati che hanno i quozienti più elevati, fino a raggiungere il numero di consiglieri da eleggere.
Al Presidente ed Amministratore delegato ed a ciascun amministratore, salva diversa decisione dell'assemblea, spetta un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di uno stanziamento annuale complessivamente stabilito dall'assemblea.
18.5 Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli cooptando il candidato appartenente alla medesima lista dell'amministratore venuto a mancare, che abbia riportato il maggior quoziente dopo quelli già eletti nella medesima lista; se l'elezione era avvenuta con metodo diverso dal voto di lista, vengono cooptati i soggetti che il Consiglio designerà a sua discrezione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualunque causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto; quelli restanti devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri, provvedendo nel frattempo all'ordinaria amministrazione della società.
18.6 Gli amministratori nominati dai soci enti territoriali ex art. 2449 cod. civ., come previsto dal precedente punto 18.2, sono soggetti alla stessa disciplina, responsabilità e cause di decadenza previste per gli altri amministratori, ma possono essere revocati solamente da tali soci.
18.7 Sono ineleggibili alla carica e se nominati decadono automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi lo sia stato nei precedenti cinque anni, chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
18.8 Gli amministratori possono essere revocati in qualunque momento, ma se la revoca è priva di
giusta causa spetta ad essi un indennizzo pari a una mensilità di compenso medio percepito fino alla revoca.
19. Norme di funzionamento del Consiglio
19.1 Il Consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
19.2 Il Consiglio si riunisce nel giorno, ora e luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, oppure quando lo richiedano almeno due suoi membri. La convocazione è fatta per iscritto, anche via fax, dal Presidente almeno cinque giorni liberi prima della riunione; il termine può essere abbreviato a tre giorni in casi di effettiva urgenza.
Il Consiglio può validamente deliberare, pur in assenza di convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, se vi sono.
19.3 Le adunanze del Consiglio si possono tenere per teleconferenza e videoconferenza; esse sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in mancanza da un Consigliere designato dal Consiglio stesso.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori, computandosi anche quelli in conflitto di interessi, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.
19.4. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, contenenti l'indicazione nominativa dei presenti alla riunione e firmati da chi l'ha presieduta e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio; in mancanza di nomina espressa, funge da segretario il consigliere presente più anziano d'età.
20. Poteri
20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nel rispetto dell’art. 17 bis del presente Statuto.
20.2 Il Presidente assume ogni e più ampia delega per la gestione e rappresentanza della società, fermo restando l'obbligo di rendere conto tempestivamente al Consiglio e di sottoporre allo stesso le decisioni maggiormente rilevanti per l'attività sociale. Gli altri amministratori non eserciteranno il loro potere di rappresentanza della società se non nei limiti di quanto espressamente indicato o delegato dal Consiglio.
20.3 Il Consiglio può inoltre delegare parte della gestione dell'impresa sociale ad un direttore generale scelto anche fra persone esterne alla società, con decisione presa dalla maggioranza dei consiglieri, determinandone il compenso, quando le dimensioni e la complessività dell'attività della società lo giustifichino. Con decisione presa a semplice maggioranza dei consiglieri, può inoltre nominare un direttore per gli aspetti tecnico-amministrativi della gestione sociale.
21. Rappresentanza
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato.
V. Altri organi sociali art .22) Controllo
A) Organo di Controllo
1. La società può nominare il Collegio Sindacale od il Revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Codice Civile la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
B) Collegio Sindacale
1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
3. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.
4. La nomina della maggioranza dei componenti del Collegio sindacale, e fra di essi del suo presidente, è riservata ai soci Comuni, secondo quanto dispongono gli artt. 2449 e 2450 cod. civ. Alla nomina si provvede con le modalità previste all'art. 18 di questo Statuto per la nomina degli amministratori.
5. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione e della contabilità sociale.
C) Revisore
1. Con decisione dei soci, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, per il controllo contabile può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.
3. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica, inoltre, la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.
4. La nomina del Revisore è riservata ai Soci Comuni .
23. Comitato territoriale
23.1 I soci enti pubblici territoriali creano un Comitato territoriale che rappresenti i vari interessi della comunità locale di volta in volta coinvolti nell'attività della società, allo scopo di rappresentare tali interessi e di facilitare lo svolgimento di dette attività. Ciascun ente territoriale resta libero di non partecipare alla creazione del Comitato ed alla nomina dei suoi componenti.
I componenti del Comitato sono nominati dagli enti territoriali, nelle persone dei componenti del Tavolo largo di Concertazione dei Patti territoriali menzionati nell'art. 4, od altri organismi similari creati per la concertazione nell'ambito del territorio degli enti medesimi; in caso di contrasto, ed in mancanza di preventivi accordi sulle modalità di nomina, si provvede alla nomina mediante voto di lista e ciascun ente territoriale dispone di un numero di voti pari a quelli esercitati in assemblea.
23.2 Il Comitato elegge fra i suoi membri un Presidente e delibera a maggioranza un proprio regolamento interno di funzionamento, applicando ove possibile la disciplina dettata da questo Statuto per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
23.3 Il Comitato territoriale svolge:
- funzioni informative, inviando al Consiglio relazioni periodiche in ordine all'andamento ed all'attuazione dei progetti;
- funzioni consultive, rendendo al Consiglio pareri non vincolanti;
- funzioni propositive, inviando al Consiglio proposte su iniziative ritenute opportune per la migliore attuazione dei progetti.
Il Consiglio designa uno dei suoi membri come incaricato dei rapporti con il Comitato ed è tenuto a pronunciarsi sui pareri e sulle proposte del Comitato, inviando risposte al Comitato stesso e riferendo succintamente in occasione della successiva assemblea della società. Il Consiglio è inoltre tenuto a fornire al Comitato le informazioni da quest'ultimo richieste, relativamente alle attività di gestione del Patto Territoriale ed a quelle che comunque coinvolgono la gestione di fondi pubblici per finalità di sviluppo del territorio dei comuni soci della società.
23.4 Ogni eventuale spesa di funzionamento del Comitato, così come l'eventuale rimborso spese dei suoi membri, sono a carico degli enti territoriali che hanno istituito il Comitato stesso ed abbiano partecipato alla nomina dei suoi componenti. Tuttavia, il Comitato può usufruire delle strutture della società per le proprie riunioni, compatibilmente con la disponibilità delle stesse.
23.5 Il Comitato cessa per decisione degli enti che lo hanno istituito e può essere modificato nella sua composizione con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti.
VI. Bilancio - Proventi - Scioglimento
24. Bilancio
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio in conformità con le disposizioni di legge in materia di società di capitali.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
25. Utili e ristorni
25.1 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla distribuzione degli eventuali utili, in proporzione alle quote di partecipazione alla società, detratti gli accantonamenti per la riserva legale.
25.2 L'attività svolta su incarico e nell'interesse dei soci viene gestita con contabilità separata ed i soci provvedono ad anticipare i costi necessari, sulla base di preventivi redatti dagli amministratori; agli stessi soci vengono distribuiti gli eventuali avanzi della gestione separata, sotto forma di ristorni.
26. Scioglimento
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ossia
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salva la reintegrazione nei termini di legge;
- per deliberazione dell'assemblea.
Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.
in originale firmato: Xxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx.