ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UNO O PIU’ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” – CER 20.01.08 (FORSU) –
LOTTO 1 – CIG 713862862E
ovvero
TRATTAMENTO E RECUPERO (ESCLUSO TRASPORTO) DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” – CER 20.01.08 (FORSU) – LOTTO 2 – CIG 7138649782
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO – LOTTO
Premesso che
CEM Ambiente S.p.A. è affidataria, da parte dei Comuni soci, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
L’utilizzazione di uno strumento come l’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore efficienza nell’interazione con i soggetti Operatori Economici e non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
Con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. del /2017 è stato approvato l’avvio delle procedure relative alla stipula di accordo quadro sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di trasporto, trattamento e recupero di “Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense” – CER 20.01.08 (FORSU), per un periodo di mesi quarantotto, nominando responsabile del procedimento il p.i Xxxxxx Xxxxxxxx.
E’ stato indetto, con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;
Gli Operatori Economici che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della procedura di gara e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi appalti;
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per CEM Ambiente S.p.A., nei confronti degli Operatori Economici in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli appalti specifici e la relativa stipula dei contratti applicativi del presente Accordo Quadro;
I singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra CEM Ambiente S.p.A. ed l’Operatore Economico risultato aggiudicatario del singolo appalto specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente accordo;
Gli Operatori Economici dichiarano che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati, compreso il disciplinare e capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
Gli Operatori Economici hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso e visti gli esiti della procedura effettuata,
l'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 7 del mese di GIUGNO, in Cavenago di Brianza, località Cascina Sofia
TRA
La società CEM Ambiente S.p.A., con sede legale in Cavenago Brianza (MB) Xxx. Xxxxxxx Xxxxx (X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000), nella persona del Direttore Generale, Ing. Arch. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Bari il 20/11/1954, il quale interviene in nome e per conto della Società che rappresenta, esclusa ogni sua personale responsabilità;
E
La società , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx
x. , xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A.
, P. XXX , nella persona del Sig.
, nato a ( ) il , legale rappresentante.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra CEM Ambiente S.p.A. e gli operatori economici, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Operatori Economici: ciascuna impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese risultati aggiudicatari della procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici;
c) Disciplinare: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli appalti specifici;
d) Appalto/i Specifico/i: ciascun successivo affidamento, derivante dal presente Accordo Quadro, effettuato da CEM Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 in base ai criteri, alle modalità ed a termini indicati nell’Accordo Quadro;
e) Contratto Applicativo: il contratto stipulato da CEM Ambiente S.p.A. con l’aggiudicatario dell’appalto specifico.
Art. 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente accordo, inclusi il bando e il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (capitolato tecnico), l’Allegato “B” (offerta economica di ciascun fornitore).
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via prioritaria:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con gli Operatori Economici relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo;
b) dalle disposizioni di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
I singoli appalti specifici, nonché i relativi contratti saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente accordo.
Art. 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di CEM Ambiente S.p.A. dei singoli appalti specifici relativi ai servizi di:
TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” - CER 20.01.08 (FORSU) LOTTO 1
– CIG 713862862E
ovvero
TRATTAMENTO E RECUPERO (ESCLUSO TRASPORTO) DI “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE” - CER 20.01.08 (FORSU) LOTTO 2
– CIG 7138649782
nelle modalità stabilite dal capitolato speciale d’appalto e, conseguentemente, alle condizioni di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti.
Il medesimo è concluso con gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa che, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano alla stipula dei relativi contratti applicativi dell’accordo e all’erogazione dei servizi di competenza.
La sottoscrizione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo, sia per quanto riguarda l’importo complessivo sia per quanto riguarda i quantitativi di rifiuto oggetto del servizio.
Art. 4 - Durata dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro, stipulato con gli operatori economici aggiudicatari della procedura in premessa, ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
Per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere all’aggiudicazione degli appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016.
La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un accordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato al successivo Art. 6.
Art. 5 - Prezzi e corrispettivi degli appalti specifici
Per le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, i corrispettivi dei contratti applicativi sono quelli risultanti dalle offerte presentate dagli Operatori Economici nella procedura aperta di cui in premessa.
Nel contratto applicativo, saranno pertanto indicati:
• I quantitativi di rifiuto oggetto del contratto;
• Il prezzo unitario (espresso in €/ton) delle prestazioni oggetto contrattuale;
• L’importo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Gli Operatori Economici non potranno vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi che verranno determinati negli appalti specifici.
Art. 6 - Aggiudicazione degli appalti specifici
CEM Ambiente S.p.A. applicherà, ai fini dell’affidamento degli appalti specifici, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
Ciascuno dei contratti applicativi dell’accordo quadro – affidati con la presente
procedura agli operatori economici ivi indicati – ha:
a) durata di mesi 24 a partire dalla stipula dello stesso;
b) importo risultante dall’offerta di gara;
c) quantitativo di rifiuto, risultante dalla dichiarazione di impegno del concorrente presentata in gara e nei limiti della disponibilità degli impianti indicati.
Allo scadere del 24 mese di servizio CEM Ambiente S.p.A. intende rinegoziare, con tutti i sottoscrittori dell’accordo quadro, le seguenti condizioni:
b) importo risultante dall’offerta di gara;
c) quantitativo di rifiuto, risultante dalla dichiarazione di impegno del concorrente presentata in gara e nei limiti della disponibilità degli impianti indicati;
A tal fine CEM Ambiente S.p.A. inoltrerà – con congruo anticipo – richiesta scritta di offerta a ciascun interlocutore, fissando contestualmente il termine ultimo per presentare offerta.
In esito alla ricezione delle offerte, CEM Ambiente S.p.A. redigerà la graduatoria relativa ai successivi 12 mesi – dandone contezza a tutti gli interlocutori – e stipulerà di conseguenza i nuovi contratti applicativi, anch’essi della durata di mesi 12.
La stipula di contratti applicativi del terzo anno di accordo quadro è subordinata ad un accordo consensuale intervenuto tra le parti, pertanto:
• È facoltà dei ciascun’interlocutore presentare o meno la propria offerta per il terzo anno di accordo quadro.
• È altresì facoltà di CEM Ambiente S.p.A. interrompere i termini dell’accordo allo scadere del 24 mese, qualora mutassero le esigenze operative o qualora – in esito alla predetta fase di rinegoziazione – non dovesse pervenire alcuna offerta ritenuta vantaggiosa.
In caso di continuità del servizio e – quindi – di stipula dei contratti applicativi del terzo anno di accordo quadro, la medesima procedura di rinegoziazione sarà ripetuta anche per l’affidamento del quarto anno di servizio.
Art. 7 - Obbligazioni specifiche degli Operatori Economici
Ciascun singolo Operatore Economico ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente accordo quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Operatore Economico ha l’obbligo di:
a. comunicare ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b. comunicare tempestivamente l’eventuale modifica, che possa intervenire per tutta la durata del presente accordo quadro, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica dichiarati in offerta.
Il singolo Operatore Economico dovrà nominare un responsabile che è il referente responsabile nei confronti di CEM Ambiente S.p.A., e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Operatore Economico. In difetto di nomina, sarà considerato responsabile il legale rappresentante dell’Operatore Economico. Qualora l’Operatore Economico dovesse trovarsi nella necessità si sostituire il responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta.
Art. 8 - Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente
indirizzo: xxx , – ( ) tel.
, mail , mail PEC .
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte da CEM Ambiente S.p.A. all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 9 - Verifiche e monitoraggio
Gli Operatori Economici si obbligano a consentire a CEM Ambiente S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 10 - Cessione dell’accordo quadro e contratti
È fatto assoluto divieto a ciascun Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, l’accordo quadro ed i singoli contratti, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, CEM Ambiente
S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’accordo quadro ed il contratto.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 11 - Subappalto dei servizi
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016.
I soggetti affidatari degli appalti specifici potranno affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo e dimostrino l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti tecnico professionali necessario per lo svolgimento dei servizi oggetto di subappalto.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi.
Art. 12 - Penali
Gli Operatori Economici prendono atto che CEM Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di prevedere in ciascun contratto, oltre a quelle stabilite dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, apposite penali in caso di violazione dei livelli di servizio e degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente accordo quadro, nel capitolato tecnico e nei contratti.
In tal caso, CEM Ambiente S.p.A. applicherà all’Operatore Economico le penali previste nel singolo contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
CEM Ambiente S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’accordo quadro e ai contratti con quanto dovuto all’Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva relativa al singolo appalto specifico rilasciata dall’Operatore Economico a garanzia degli adempimenti ivi previsti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l’Operatore Economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 13 - Cauzione
Con riferimento al singolo appalto specifico, l’Operatore Economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore di CEM Ambiente S.p.A. idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nel bando di gara.
Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CEM Ambiente S.p.A. La cauzione definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione.
Art. 14 - Risoluzione dell’accordo quadro
L’accordo quadro è condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Operatore Economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro, CEM Ambiente S.p.A. provvederà a richiedere, a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., la regolarizzazione degli adempimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Qualora, decorso tale termine, sussista ancora l’inadempienza, CEM Ambiente S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti dell’Operatore Economico inadempiente, l’accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell’Operatore Economico per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la CEM Ambiente S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Operatore Economico con raccomandata A.R. o P.E.C., l’accordo quadro per la parte relativa all’Operatore Economico inadempiente, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente accordo quadro, nonché per la stipula del medesimo;
b. qualora l’Operatore Economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;
c. qualora l’Operatore Economico sospenda il servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
d. in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
e. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
f. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
x. xxxxxxxx, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
h. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
i. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CEM Ambiente S.p.A.;
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti, CEM Ambiente S.p.A. si riserva di risolvere il presente accordo quadro per la parte relativa all’Operatore Economico nei confronti del quale è stato risolto il contratto.
La risoluzione dell’accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo. In tal caso l’Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CEM Ambiente S.p.A.
In tutti i casi, previsti nel presente accordo quadro, di risoluzione del medesimo e/o del/i contratto/i CEM Ambiente S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata
all’Operatore Economico con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 15 - Recesso
CEM Ambiente S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa;
b. reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. il deposito contro l’Operatore Economico di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente accordo quadro.
In tali casi, l’Operatore Economico ha diritto al pagamento da parte di CEM Ambiente
S.p.A. delle prestazioni eseguite relative ai singoli contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’accordo quadro e nei contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C..
CEM Ambiente S.p.A. potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’accordo quadro ovvero da ciascun singolo contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 C.C.. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i fornitore/i con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. purché, limitatamente ed esclusivamente per i contratti, tenga indenne il medesimo delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso, l’Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di CEM Ambiente S.p.A..
Art. 16 - Forma del contratto e spese contrattuali
Il presente accordo quadro è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica.
Le parti sottoscrivono personalmente l’accordo con firma digitale, che integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 17 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la CEM Ambiente S.p.A. – responsabile del trattamento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. N°445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 20 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, è escluso l’arbitrato.
Art. 21 - Riferimento alla legge
Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa rifermento alle norme del Codice Civile e del codice della strada e suo regolamento, ed a tutte le normative e leggi in vigore.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso di validità dell’accordo quadro.
ALLEGATI
Sono allegati al presente accordo quadro e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. certificato CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive;
2. copia della garanzia definitiva;
A. Capitolato Tecnico;
B. Offerta economica;
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
• Art. 4 – Durata dell’accordo quadro e opzione di xxxxxxx;
• Art. 5 – Prezzi e corrispettivi degli appalti specifici;
• Art. 6 – Aggiudicazione degli appalti specifici;
• Art. 7 – Obbligazioni specifiche degli Operatori Economici;
• Art. 12 – penali;
• Art. 14 – Risoluzione dell’accordo quadro
• Art. 15 – Recesso;
• Art. 16 – Forma del contratto e spese contrattuali;
• Art. 20 – Foro competente.
Le parti danno atto che qualunque modifica al presente contratto potrà aver luogo ed essere efficace solo se assunta nella forma dell’atto scritto e sottoscritta da entrambe le parti, pena nullità.
Letto, confermato e sottoscritto
Cavenago Brianza
Il Operatore Economico CEM Ambiente S.p.A.