ACCORDO
Allegato A
PR FESR 2021-2027 e PR FSE+ 2021-2027
STRATEGIE TERRITORIALI IN AREE URBANE
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ACCORDO
ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990
PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI PARTECIPATIVI, INNOVATIVI ED INCLUSIVI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
TRA
La Regione Toscana, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx 00, C.F. n. 01386030488, rappresentata da
….. che interviene non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana in qualità di ….;
E
Il Comune di ….. Titolare/ Capofila della Strategia territoriale …. con sede in rappresentato da
…….che interviene in nome e per conto del Comune in qualità di ….;
Il Comune di ….. Titolare/ Capofila della Strategia territoriale …. con sede in rappresentato da
…….che interviene in nome e per conto del Comune in qualità di ….;
Il Comune di ….. Titolare/ Capofila della Strategia territoriale …. con sede in rappresentato da
…….che interviene in nome e per conto del Comune in qualità di ….;
Visti:
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020, a cui si fa riferimento nelle more della definizione del nuovo sistema di gestione e controllo per il PR FSE+2021-2027;
- l’articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il “Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more dell’adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027.
Richiamata l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015, con particolare riferimento ai Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, Goal 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le generazioni”, Goal 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”;
Visti altresì:
- il Programma di Governo della Regione Toscana 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 n.1, con particolare riferimento al tema della Rigenerazione urbana di cui al x.xx 19 “Una Toscana sempre più unita: le politiche di coesione territoriale”;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottato con DGR n.1392 del 7/12/2022, con particolare riferimento al Progetto Regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 8 settembre 2022 e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2022, n.110 con riferimento al Progetto Regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana” - Obiettivo 3 “Supportare le amministrazioni locali che intendano avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione locale”;
Richiamata la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” che detta la disciplina generale sulla partecipazione in Toscana;
Vista la Legge regionale n. 65/2014 sul Governo del territorio con particolare riferimento al Titolo I Capo V
– “Gli istituti della partecipazione” e al Titolo V CAPO III - “Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate”;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 14 febbraio 2017 con cui è stato emanato il Regolamento “Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione” pubblicato sul BURT del 17 febbraio 2017;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017 con la quale sono state approvate le linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della X.X. 00/0000 (Xxxxx per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del Regolamento n.4/R/2017;
Considerato che una delle principali sfide che il PR FSE + 2021-2027 intende perseguire mediante gli interventi di investimento previsti nel programma è costituita dal “sostenere l’inclusione sociale e combattere la povertà” attivando iniziative multidimensionali e multidisciplinari, volte ad attenuare/rimuovere le barriere che limitano una migliore e piena integrazione, investendo sull’accesso di tutti i cittadini ai diritti necessari per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale;
Considerato che, come previsto dall’Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, l’Obiettivo strategico di Policy 5 – “Un’Europa più vicina ai cittadini” promuove soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali attraverso Strategie territoriali locali (ST) che saranno, di norma, sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR, del FSE Plus e del FEAMPA, contribuendo al raggiungimento dei previsti vincoli di concentrazione tematica;
Considerato altresì che, come previsto dallo stesso Accordo di Partenariato, gli obiettivi prefigurati nell’ambito dell’OP 5 richiedono l’integrazione nelle Strategie territoriali del FSE Plus, attraverso l’OP4, in particolare per l’integrazione attiva sociale e l’attenzione ai soggetti fragili, il potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità per il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo di competenze necessarie, le politiche abitative, la difesa e la promozione della legalità nei contesti più degradati e promuovendo il coinvolgimento dei diversi attori del partenariato locale nelle scelte e nell’attuazione, la partecipazione attiva dei cittadini, la coprogettazione con il Terzo Settore e l’approccio dell’innovazione sociale;
Considerato che dal 2011 la Regione Toscana, con il progetto regionale per l’autonomia dei giovani “Giovanisì”, promuove il coinvolgimento dei giovani nei processi di definizione delle politiche regionali come azione prioritaria per renderli protagonisti delle comunità locali e incentiva politiche abitative inclusive a favore dei giovani cittadini, confermando nella l.r. n. 81/2020 “Promozione delle politiche giovanili regionali” l’emancipazione abitativa come azione fondamentale per favorire i percorsi di autonomia giovanile;
Considerato che la politica di coesione europea nel ciclo di programmazione 2021-2027 conferma l’attenzione alla questione urbana, per intervenire sulle criticità che si manifestano, da quelle socio- economiche a quelle culturali ed ambientali, ponendo l’obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile in tutti i territori attraverso un approccio inclusivo, integrato e multi-settoriale capace di esaltare i punti di forza della città, in termini di opportunità di crescita e sviluppo;
Considerato che l’azione della Regione Toscana è da sempre volta a perseguire uno sviluppo urbano sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita, nell’ambito dei principi sanciti dalla legge regionale sul governo del territorio n. 65/2014 e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico e che risulta ora necessario, in coerenza con il PRS 2021-2025 ed il Quadro Strategico Regionale 2021-2027 ed in Accordo con l’Obiettivo 11 «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili» dell’Agenda 2030, promuovere e sostenere la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana finalizzati a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti, rafforzando processi di governance multilivello e l’integrazione delle politiche;
Rilevato che la centralità del ruolo assegnato allo sviluppo urbano sostenibile dei sistemi insediativi nella politica europea trova coerenza con il sistema di governo del territorio di cui si è dotata la Regione Toscana,
finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza dei diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;
Richiamati i principi orizzontali individuati all’art.9 del Reg. (UE) 2021/1060 con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e la integrazione della prospettiva di genere, dell’accessibilità per le persone con disabilità;
Ricordato altresì che gli obiettivi dei fondi comunitari sono perseguiti, in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’art.11 TFUE, tendendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’Accordo di Parigi e del principio DNSH “non arrecare un danno significativo”;
Considerato che con Xxxxxxx x.0000 del 10 marzo 2022, avente ad oggetto “Avviso per la richiesta di Manifestazione di interesse per l’individuazione delle aree urbane e delle strategie territoriali del Programma regionale FESR 2021-2027, Obiettivo specifico OS 5.1”, è stata attivata la procedura di individuazione delle aree e degli attori locali;
Preso atto che con delibera di Giunta regionale n.422 dell’11 aprile 2022, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato, sono state selezionate le proposte progettuali per l’ammissione al Programma fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027 e con delibera n.1060 del 26 settembre 2022 si è provveduto all’aggiornamento dell’elenco delle strategie territoriali finanziabili che risultano essere le seguenti: “Rigenerazione urbana Area ILVA” a Follonica; “Progetto strategico di riqualificazione area urbana e rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura di Siena comprendente la Fortezza Medicea e il Complesso San Marco” a Siena, “ABCura” a Poggibonsi; “Quartieri Social_San Concordio e Ponte a Moriano” a Lucca; “Rigenerazione del polo teatrale del Fabbricone e nuove connessioni urbane” a Prato; “Tra natura e cultura” a San Xxxxxxxx Xxxxxxxx; “Hangar creativi - Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa” a Livorno; “Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare” a Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, Castellina in Chianti; “Rigenerazione urbana del Complesso San Salvi - riqualificazione dei padiglioni 00- 00-00-00 e dei loro spazi verdi di pertinenza, per finalità di housing, servizi e attività culturali” a Firenze; “Ecosistema culturale Valdera nord Monte pisano” a Calcinaia, Bientina, Buti, Vicopisano; “ARNO VITA NOVA Move Live Learn” a Empoli e Comune di Capraia e Limite; “RIGENERA SORGANE” a Bagno a Ripoli; “Vivere Sesto – Strategia di riqualificazione urbana” a Xxxxx Xxxxxxxxxx;
Considerato che il coinvolgimento della cittadinanza e degli attori locali in un percorso inclusivo e innovativo di progettazione partecipata, rappresenta un elemento essenziale che deve accompagnare i processi di rigenerazione urbana, poiché assicura la correlazione tra la dimensione sociale e quella spaziale degli interventi e favorisce un approccio integrato, lo sviluppo di soluzioni innovative, la indispensabile conoscenza delle istanze dei cittadini destinatari e protagonisti delle iniziative finanziate;
Richiamato l’impegno, assunto da parte dei Comuni in sede di presentazione delle proposte delle Strategie territoriali, di promuovere un progetto che consideri, in modo sinergico e integrato, le opportunità fornite da FESR e FSE+, con l’obiettivo di coordinare gli interventi infrastrutturali e il sistema dei servizi territoriali definiti dalla pianificazione socio-sanitaria delle zone distretto al fine di incentivare l’inclusione, promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva della cittadinanza;
Rilevato che con DGR n.1173 del 17/10/2022 è stato preso atto della Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027”, nel quale vengono individuate le tredici Strategie Territoriali da sostenere nell’ambito dell’OS E.1 “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”;
Considerato che, in linea con l’Accordo di partenariato, il PR FSE + 2021-2027 prevede di contribuire alla implementazione delle strategie di sviluppo territoriale integrate, massimizzando complementarità e sinergie con gli interventi promossi dal PR FESR nell’ambito dell’Obiettivo strategico di Policy 5;
Richiamato in particolare l’Obiettivo specifico ESO4.11 del PR Toscana FSE+ 2021-2027 che, individua, tra le misure programmate per il sostegno ai soggetti impegnati nell’erogazione di attività di interesse generale e di utilità sociale, quella volta a “favorire i processi concertativi per la rigenerazione urbana e l’utilizzo di spazi inutilizzati per finalità sociali”;
Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede all’art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Considerato che l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
Considerato che ricorrono tutte le condizioni previste dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’Accordo ed in particolare l’interesse comune della Regione e dei Comuni capofila delle strategie territoriali finanziabili dal FESR, individuati con la citata DGR 422/2022, a cooperare affinché si realizzino interventi di coinvolgimento della cittadinanza e degli attori locali in un percorso inclusivo e innovativo di progettazione partecipata degli interventi di rigenerazione urbana da finanziare con il FESR;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Toscana e i Comuni al fine di definire i contenuti e le modalità per lo svolgimento degli interventi inclusivi di progettazione partecipata, la tempistica, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
Visto lo schema di Accordo tra Regione Toscana e i Comuni di… per la promozione della partecipazione approvato con DGR n. …. del …..;
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra i sottoscrittori per la realizzazione di percorsi inclusivi e innovativi di progettazione partecipata finanziati dal PR FSE+ 2021-27 che accompagnino i processi di rigenerazione urbana delle 13 strategie territoriali individuate nel PR FESR 2021-27.
In particolare, sono promossi e sostenuti, con risorse a valere sul PR FSE+ 2021-27, processi partecipativi di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza (attività di co-design, Urban Living Lab, ecc.) che, partendo dall’analisi dei bisogni del contesto di riferimento, forniscano un contributo alla elaborazione e definizione degli interventi di rigenerazione urbana delle Strategie territoriali del FESR 2021-27, facendo emergere eventuali pratiche sociali inclusive e aggregative su cui fare leva, al fine di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi oggetto di rigenerazione urbana.
Tale azione è orientata a:
• favorire il coinvolgimento di tutte le persone nei processi di rigenerazione urbana ed innovazione locale, con particolare riferimento alla prospettiva di genere e ai giovani;
• potenziare le dinamiche socio-culturali per una crescita inclusiva e partecipata ed il miglioramento della qualità della vita a delle economie locali;
• progettare servizi e spazi di comunità ideati anche grazie a metodologie inclusive che stimolino creatività ed innovazione tecnologica;
• sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi.
Art. 3 – Livelli partecipativi minimi
In analogia con i livelli minimi essenziali definiti dalle “Linee guida sui livelli partecipativi”, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della X.X. 00/0000 (Xxxxx per il governo del territorio) e dell'articolo 17 del Regolamento n.4/R/2017, si individuano le seguenti modalità partecipative (azioni) che dovranno essere realizzate, con le risorse del PR FSE+, per ciascuna Strategia territoriale:
a) elaborazione di un documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità della Strategia Territoriale;
b) creazione di una pagina web, nel rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del PR FSE+, nella quale indicare il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;
c) realizzazione di almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare;
d) svolgimento di uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati, con il coinvolgimento, oltre che dei cittadini, di tutti i soggetti ritenuti necessari per la definizione di un efficace intervento di riqualificazione e animazione dei luoghi.
I percorsi partecipativi con le modalità sopra riportate, saranno dettagliati nel singolo progetto/programma di attività che sarà presentato da ciascun Comune/ciascuna coalizione di Comuni di cui all’art. 4. Le attività dovranno essere realizzate con l’apporto di esperti nel settore della partecipazione, della rigenerazione urbana e della mediazione culturale, attraverso il coinvolgimento di stakeholders attivi sul territorio e dovranno essere finalizzate ad ottenere, mediante il percorso partecipativo, concrete indicazioni per la progettazione e la definizione degli interventi infrastrutturali delle Strategie territoriali finanziate con fondi FESR 2021-27.
A tal fine, le attività di partecipazione dovranno assicurare il coinvolgimento attivo della cittadinanza, con particolare riferimento alle diverse categorie (giovani, donne, persone in condizione di svantaggio, ecc.), nonché dei diversi attori del partenariato locale, con lo scopo di ricevere feedback utili alle successive fasi di approfondimento progettuale degli interventi infrastrutturali.
Art. 4 - Impegni delle Parti
Le parti si impegnano a collaborare, in coordinamento tra loro, alla definizione e alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza e in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti comunitari e dalle Linee Guida allegate, parte sostanziale del presente Accordo.
In particolare, ciascun Comune/ciascuna coalizione di Comuni titolari di ciascuna Strategia Territoriale del PR FESR 2021-27 si configura come beneficiario del finanziamento del FSE +, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle attività previste nel progetto, e si impegna a:
- definire, sulla base dei livelli partecipativi minimi di cui all’articolo 3, il progetto che consiste in un
programma di attività di partecipazione, di condivisione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza volto allo sviluppo degli interventi infrastrutturali previsti nella Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 di rispettiva competenza, corredato di scheda finanziaria di preventivo delle spese (costi indiretti forfettari pari al 7% dei costi diretti documentati), secondo il modello allegato al presente Accordo;
- presentare la domanda di finanziamento unitamente al progetto (programma di attività e scheda preventivo), di cui al x.xx precedente, tramite PEC;
- realizzare quanto previsto dal programma di attività validato dalla Regione e rispettare i tempi di attuazione previsti dal presente Accordo, secondo quanto previsto all’art. 5;
- presentare il resoconto delle attività ai sensi dell’art.6 e rendicontare le spese dirette sostenute per la realizzazione delle attività previste, con documentazione comprovante l’effettivo sostenimento, nel rispetto delle linee guida allegate al presente Accordo;
- rispettare ogni altro obbligo previsto nelle linee guida allegate al presente Accordo.
La Regione Toscana si impegna a garantire che le strategie territoriali, sostenute con il PR FESR 2021-27 nell’ambito dell’OP 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, si sviluppino in sinergia e con il sostegno del PR FSE+ in riferimento all’OP 4 “Un’Europa più sociale e inclusiva” e a tal fine:
- programma le risorse finanziarie destinate a finanziare l’attuazione delle azioni previste dall’Accordo;
- definisce le caratteristiche degli interventi in termini di: tipologia di azioni (art. 3), spese ammissibili, modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo (linee guida);
- valida i progetti, previa verifica della coerenza sia del programma di attività con i contenuti minimi previsti all’art. 3 sia del preventivo finanziario con le spese ammissibili e i massimali previsti, e li approva con Decreto;
- sostiene con un contributo massimo di 50.000,00 euro la realizzazione delle attività di interesse comune relative ai percorsi partecipativi per la rigenerazione urbana, svolte dai Comuni per ciascuna Strategia Territoriale;
-in attuazione del principio di sana gestione finanziaria effettua controlli documentali e in loco su ciascun progetto.
Art. 5 – Programmazione delle attività
Nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 4, le parti condividono il seguente cronoprogramma delle attività previste, da attuarsi nel corso del periodo di validità del presente Accordo:
1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo: definizione del programma di attività di partecipazione e presentazione da parte dei Comuni titolari/capofila delle ST della domanda di finanziamento e del progetto tramite PEC;
2. Entro 30 giorni dalla fase 1: istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici e validazione/approvazione del progetto e del Responsabile di attività (RdA), impegno delle risorse e liquidazione dell’acconto da parte del RdA;
3. Entro 6 mesi dall’approvazione del progetto: realizzazione e conclusione delle attività individuate nel progetto da parte dei Comuni;
4. Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività: presentazione da parte dei Comuni del resoconto delle attività svolte di cui all’art.6 e della rendicontazione delle spese sostenute;
5. Entro 80 giorni dalla presentazione del rendiconto (domanda di saldo): liquidazione del saldo da parte del RdA, salvo eventuali richieste di integrazioni.
Art.6 – Resoconto delle attività svolte e rendiconto delle spese
A conclusione delle attività di partecipazione, oggetto del presente Accordo, i Xxxxxx si impegnano a presentare al Responsabile di Attività (RdA) il rendiconto delle spese sostenute e una relazione contenente il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, tramite le iniziative realizzate, facendo emergere:
- le indicazioni concrete, in esito ai percorsi partecipativi svolti, per la progettazione e la definizione delle scelte prioritarie e strategiche per l’attuazione delle operazioni afferenti alle Strategie Territoriali del PR FESR 2021-2027;
- i risultati in termini di capacità di coinvolgimento degli attori locali e di inclusione delle fasce fragili della popolazione;
- modalità di rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, della parità di genere e non discriminazione, dell’accessibilità per le persone con disabilità;
- eventuali problematiche e soluzioni adottate.
Art.7 - Risorse finanziarie e spese ammissibili
Per le attività previste nel presente Accordo la Regione garantisce un contributo per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste fino ad un massimo di 50.000,00 euro, per complessivi 650.000,00 euro, che provvederà a trasferire ai Comuni con le seguenti modalità:
- anticipo pari all’60% del costo totale ammissibile a seguito dell’approvazione del progetto;
- saldo a seguito della verifica del rendiconto delle spese sostenute e del resoconto delle attività svolte di cui all’articolo 6.
Il sostegno finanziario fornito a valere su risorse FSE+ sarà assegnato ai Comuni secondo la forma di sovvenzione del “tasso forfettario” del 7% dei costi diretti ammissibili e documentati di cui all’art. 54 comma 1 lett.a) del Reg. (UE) 2021/1060.
Saranno ritenuti costi diretti ammissibili, le spese sostenute per:
- il ricorso all’affidamento di servizi o a consulenze esterne per la progettazione, gestione, conduzione e facilitazione del processo partecipativo, attenendosi ai criteri e ai principi del diritto europeo in materia di appalti pubblici (procedure di evidenza pubblica);
- personale tecnico/esperto esterno (ad es. architetti, paesaggisti, designer, professionisti della comunicazione digitale, artisti, registi, film-maker, fotografi, musicisti, scrittori, mediatori culturali, psicologi, sociologi, antropologi, ecc.);
- acquisto di materiali di consumo;
- affitto di locali o spazi, noleggio attrezzature;
- costi per la comunicazione (ad es. inserzioni pubblicitarie su quotidiani, riviste stampa e on line, campagne stampa, costruzioni di portali o pagine web dedicate al progetto);
- servizi per i partecipanti, in particolare mirati ad agevolare il coinvolgimento delle fasce deboli (ad es. babysitting, lis, trasporto disabili, ecc.).
Saranno riconosciute le spese sostenute per le attività di partecipazione svolte dai Comuni beneficiari a partire dalla data di approvazione delle strategie territoriali individuate con DGR n.422/2022 e con DGR n.1060/2022 nel rispetto delle regole di ammissibilità previste nelle Linee guida allegate al presente Accordo.
I Comuni beneficiari del contributo FSE+ 2021-2027 per il sostegno alle attività di partecipazione, di cui al presente Accordo, non dovranno aver usufruito di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto e non potranno richiedere per le stesse attività e finalità ulteriori contributi a valere su risorse comunitarie, nazionali o regionali.
Art. 8 - Modifiche all’Accordo
Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti, come specificato nelle Linee guida.
Art. 9 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione delle attività previste all’art.5.
Art. 10 Struttura responsabile
La struttura regionale responsabile è la Direzione Urbanistica. Il responsabile del procedimento è il direttore Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx.
Il domicilio digitale è xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Art. 11 - Trattamento dati personali
Per le attività susseguenti al presente Accordo che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all’oggetto dell’Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra le Parti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all’Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
I dati personali oggetto del trattamento sono:
a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
b) categorie degli interessati (es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate);
c) tipologia del formato dei dati (es: testo, immagini).
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
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