Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAMERA DI COMMERCIO DI …..E COMUNE DI …..
1. Il sottoscritto
, nato a il , il quale interviene nel presente atto nella qualità di
del COMUNE di
in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, a
seguito di deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale n.
,
del
2. Il sottoscritto
, nato a il , il quale interviene nel presente atto nella qualità di
della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di
…………… in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, a seguito di deliberazione del n. del ,
PREMESSO CHE
- l’art.23, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l’articolo 24 del citato decreto dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”;
- l’art. 2 del suddetto Regolamento individua le finalità e l’ambito di applicazione, sostanzialmente:
● nell’individuazione del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.;
● nell’obbligatorietà della presentazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto, in modalità esclusivamente telematica, delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi e dei relativi elaborati tecnici e allegati;
● nell’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.;
● nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione (impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163);
- in esecuzione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 il portale “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx” (sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegate) consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti, mettendo, tra l’altro, a disposizione dell’imprenditore un punto di accesso telematico che fa riferimento al Comune ove intende avviare o modificare la propria attività;
- in data 17 settembre 2010 è stato siglato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Unioncamere Lombardia, un Protocollo che prevede, tra l’altro, l’attuazione di azioni locali coordinate e condivise in tema di semplificazione dell’attività di impresa;
- in data 16 dicembre 2010 è stata stipulata una Convenzione tra Unioncamere e Anci che prevede, tra l’altro:
● forme di gestione congiunta del portale “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx” e della modulistica da utilizzare per lo svolgimento degli adempimenti in capo agli SUAP;
● definizione di modalità di interscambio tra il portale e il Registro Imprese delle Camere di Commercio e i Comuni; - iniziative di informazione, promozione e formazione relative al riordino degli SUAP;
● iniziative da porre in essere per siglare accordi territoriali e nazionali con gli enti terzi titolari di endoprocedimenti in capo agli SUAP;
- con il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di SCIA;
- con il decreto legislativo n. 222/2016 e la Tabella A, allegata al decreto, sono stati individuati i regimi amministrativi da applicare alle attività economiche private;
- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è subordinato alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge regionale 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” favorisce l’adeguamento dei SUAP al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio resi alle imprese e promuove l’interoperabilità tra sistemi informativi al fine di facilitare l’interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio;
- con la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 6980/2017 - percorso di attuazione della L.R. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” – sono stati approvati gli esiti del “programma di action learning” e gli indirizzi per la realizzazione di ulteriori interventi di semplificazione finalizzati al miglioramento dei livelli di servizio degli sportelli unici per le attività produttive e alla diffusione del fascicolo informatico d’impresa in cui si avvia la sperimentazione della gestione in forma associata del servizio SUAP con un ruolo delle Camere di commercio di coordinamento e gestione per conto dei comuni interessati;
Tutto ciò premesso, i soggetti firmatari approvano lo schema della presente convenzione;
Art.1 Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 160/2010. Le attività inerenti lo sportello unico sono svolte dalla Camera di Commercio di ……………. (d’ora in poi ‘CCIAA di………’) per nome e per conto del Comune aderente secondo le modalità descritte nella presente convenzione e conformemente alle Linee-operative per la gestione dei procedimenti SUAP Associato camerale (Allegato A).
La gestione dei procedimenti legati all’edilizia sarà oggetto di un separato accordo mediante addendum alla convenzione. L’attivazione del servizio potrà essere eventualmente avviata su richiesta del Comune aderente a partire dal secondo trimestre nel corso del 2018.
Art. 2 Finalità
1. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell’intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Restano salvi ed impregiudicati in capo ad ogni singola Amministrazione Comunale i compiti, i provvedimenti e le competenze relativi al controllo e alla verifica del territorio e delle attività ivi insediate. Ciascun Comune conserva, altresì, i poteri di autorizzazione ed ordinanza previsti dalle leggi e dai rispettivi regolamenti.
4. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
● il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali al fine della loro piena valorizzazione;
● la qualificazione e ammodernamento i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative e adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
● l’armonizzazione e l’integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti gli utenti e imprese attraverso l’attivazione di strumenti evoluti;
● la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.
Art. 3 Principi
L’organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
● massima attenzione alle esigenze dell’utenza anche attraverso una pluralità di strumenti di ascolto;
● preciso rispetto dei termini e ove possibile anticipazione degli stessi;
● rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
● divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
● standardizzazione della modulistica e delle procedure, prevedendo l’utilizzo della telematica;
● costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, ed al miglioramento dell’attività di programmazione;
● uniformità tra i Comuni nell’adozione di strumenti digitali e nella gestione delle procedure amministrative e nelle materie oggetto della presente convenzione;
● omogeneizzazione delle funzioni connesse alla gestione associata del SUAP; Art. 4
Durata
1. La durata della convenzione è stabilita in anni due, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 Dicembre 2019.
2. La convenzione può essere rinnovata mediante consenso espresso, con deliberazioni, dagli enti aderenti.
Art. 5
Perimetro delle attività svolte dal SUAP associato camerale
1. Il SUAP associato camerale gestisce - anche mediante Digicamere Scarl, società in house del sistema camerale lombardo - i procedimenti che hanno ad
oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, come previsto dalla convenzione. Tali procedimenti possono essere avviati mediante SCIA, ovvero con istanza volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nei casi previsti, con semplice comunicazione.
2. Il SUAP associato camerale potrà gestire, a partire dal secondo trimestre del 2018, per i Comuni che ne faranno apposita richiesta, altresì, i procedimenti amministrativi relativi alle pratiche edilizie - anche mediante Digicamere Scarl, società in house del sistema camerale lombardo sulla base di un separato accordo mediante addendum alla convenzione.
Art. 6
Funzioni del SUAP associato camerale
1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l’esercizio delle funzioni di carattere:
● amministrativo, per la gestione del procedimento unico e le connesse attività informative sullo stato di avanzamento della pratica, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza, semplificazione procedurale e funzionalità dell’azione amministrativa;
● relazionale, per i rapporti con gli altri Uffici e Servizi dell’Amministrazione e
con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Aziende;
● informativo, per il supporto, la consulenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere relativamente tutte le informazioni utili alla presentazione delle domande allo Sportello Unico, alle opportunità di finanziamento, alla disponibilità di aree, di incentivi alla localizzazione di nuove imprese;
● promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
● di coordinamento con gli uffici del Comune e con tutti gli Enti esterni coinvolti nel procedimento;
2. Il SUAP è l’unico soggetto di riferimento del richiedente nei rapporti con il Comune e le pubbliche amministrazioni coinvolte.
3. Le modalità e i processi di lavoro per la gestione dello Sportello Unico delle attività produttive sono dettagliati nell’Allegato Linee operative SUAP Associato camerale.
Art. 7 Organizzazione del servizio
1. Lo sportello unico delle attività produttive associato istituito presso la CCIAA di …… in quanto Ente capofila è costituito da:
● un Responsabile del Servizio SUAP: è la figura che sovrintende alle fasi procedimentali di competenza del SUAP e coordina le risorse umane, tecniche, organizzative e logistiche;
● un team di lavoro dedicato costituito da personale camerale e da personale della società consortile Digicamere Scarl per le attività di Front office e Back office.
2. Ogni Comune aderente nominerà un referente interno per il raccordo con le attività del SUAP associato camerale assicurando in tal modo la piena collaborazione alle attività e alle richieste del Suap associato camerale ed il coordinamento con gli uffici comunali.
3. Nella struttura organizzativa del SUAP rientra anche la Conferenza consultiva permanente, composta dal Responsabile del Suap associato camerale e dai Sindaci dei Comuni aderenti (o loro delegati).
4. I compiti dei soggetti che costituiscono la struttura organizzativa del servizio SUAP sono dettagliati al punto 9 dell’Allegato Linee-operative per la gestione dei procedimenti SUAP Associato camerale, parte integrante della presente Convenzione.
Art. 8
Compiti del SUAP associato camerale
1. Il SUAP associato camerale, in un’ottica di semplificazione procedurale ed di uniformità dei procedimenti, hai i seguenti compiti:
● fornisce assistenza e consulenza, oltre che agli utenti, anche ai singoli enti;
● supporta la corretta presentazione della pratica, fornendo agli stessi le indicazioni necessarie con particolare riferimento al procedimento automatizzato (Capo III D.P.R. 160/2010), nonché al procedimento ordinario (Capo IV D.P.R. 160/2010);
● effettua le comunicazioni agli interessati e agli Enti coinvolti nel procedimento;
● organizza il servizio e gestisce la banca dati dei procedimenti con le informazioni e la modulistica necessarie per l’avvio o la modifica delle attività economiche;
● gestisce e conclude il procedimento unico, garantendo per quanto di sua competenza il rispetto dei tempi previsti dalla specifica normativa;
● acquisisce dall’impresa tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento dei pareri/atto degli Enti terzi, competenti per i rispettivi endoprocedimenti;
● segue l’andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli endoprocedimenti di competenza;
● coadiuva l'attività’ dei responsabili degli endoprocedimenti, al fine di assicurare il corretto e efficiente svolgimento del procedimento unico;
● sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
● cura e/o provvede all’indizione delle conferenze dei servizi laddove è previsto dalle vigenti normative.
● cura che siano effettuate le audizioni con le imprese coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
● prepara gli atti per l’indizione di Conferenze di Servizi e/o di audizioni con le imprese e fornisce assistenza al Responsabile del Procedimento dell’amministrazione competente nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite;
● propone alle Associazioni di categoria, agli Organi e ai Collegi professionali accordi o intese;
● propone accordi di programma e convenzioni, attiva forme di collaborazione con le Amministrazioni, gli Enti, le Aziende, le Associazioni e con le Organizzazioni, finalizzate a realizzare la funzione di gestione e monitoraggio del procedimento unico per assicurare tempi sufficientemente rapidi;
● provvede ad accreditare i Comuni presso il portale “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx” e a mantenere aggiornati i dati pubblicati sullo stesso;
● fornisce ai Comuni gli strumenti per gestione telematica delle pratiche (Scrivania Ente Terzo di Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) e le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo degli strumenti;
● fornisce supporto al Comune aderente nell’attività di adesione al nodo dei pagamenti PagoPA tramite l’accreditamento al Portale delle Adesioni dell’AgID per l’attivazione e messa in esercizio del servizio;
● svolge le attività di accesso agli atti per conto del Comune associato;
● effettua attività informativa e promozionale anche in collaborazione con i Xxxxxx;
● garantisce la conservazione a norma dei documenti mediante l’utilizzo della piattaforma camerale Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx nel rispetto a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
2. Le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi sono dettagliate nelle Linee-operative per la gestione dei procedimenti SUAP Associato camerale (Allegato).
Art. 9
Compiti del Comune aderente
1. Al Comune aderente sono attribuite le funzioni di amministrazione competente dell’endoprocedimento trasmesso dal SUAP.
2. In particolare il Comune aderente si impegna a:
● utilizzare la Scrivania telematica Ente quale unico strumento per la ricezione della pratica trasmessa dal SUAP, la gestione delle richieste di integrazione e/o conformazione e la comunicazione finale dell’esito al SUAP;
● considerare irricevibili le SCIA o le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività produttive pervenute mediante canali diversi dal Portale in ottemperanza alle disposizioni di legge e a quanto stabilito dal
D.P.R. n. 160/2010 come dettagliato nell’Allegato Linee-operative per la gestione dei procedimenti SUAP Associato camerale;
● adottare come propria la modulistica informatica presente nella banca dati dei procedimenti del Portale xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
● Nelle more dell’individuazione il ruolo del Referente interno per i rapporti con il SUAP associato camerale è ricoperto dal Segretario comunale;
● fornire gratuitamente la documentazione richiesta al responsabile del SUAP associato camerale (o suo delegato) quando la stessa sia necessaria o utile per lo svolgimento delle funzioni dello Sportello Unico;
● accettare i pagamenti ad esso spettanti – ove previsti – in modalità esclusivamente telematica mediante l’utilizzo della piattaforma tecnologica PagoPA come previsto dall’art. 5 del CAD.
● fornire informazione all’utenza, mediante il sito web istituzionale, ai sensi dell’art. 19 bis della legge n. 241/1990.
2. Il Comune aderente si impegna ad organizzare la propria struttura interna al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali nella gestione del servizio associato.
3. Il Comune aderente si impegna, altresì, a stanziare nel bilancio di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
Art. 10
Compiti del Referente interno dei Comuni
1. Al Referente interno per i rapporti con il SUAP associato camerale sono affidati i seguenti compiti:
● riferisce al Responsabile SUAP associato camerale del rispetto degli adempimenti istruttori e dei pareri tecnici di competenza del Comune associato, sollecitando gli uffici interni comunali in relazione agli endoprocedimenti di loro competenza con il pieno rispetto dei termini previsti; cura inoltre che tutte le comunicazioni trasmesse dagli enti terzi o altri soggetti coinvolti nel procedimento (pervenute al Comune extra- piattaforma) siano tempestivamente trasmessi al SUAP inviandola all’indirizzo PEC della piattaforma SUAP camerale.
● garantisce il flusso delle informazioni, facendosi carico dello smistamento delle pratiche trasmesse dal SUAP e destinate agli uffici comunali;
● comunica immediatamente al SUAP associato camerale qualsiasi variazione della normativa regolamentare del Comune, relativa ai procedimenti di competenza che abbiano riflesso sull’attività del SUAP;
● accede, assieme al personale comunale, alla Scrivania telematica Ente del Portale xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx al fine di ricevere e gestire le pratiche SUAP destinate al Comune aderente;
● può partecipare anche su richiesta dei Sindaci o loro delegati agli incontri della Conferenza consultiva permanente;
● garantisce l’aggiornamento dei dati e delle informazioni rese disponibili sul Portale xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e riferite a SCIA, comunicazioni o istanze destinate al Comune.
Art. 11
Conferenza consultiva permanente
1. La Conferenza consultiva permanente si costituisce con l’adesione al SUAP associato camerale di almeno 3 Comuni. E’ composta dal Responsabile del Suap associato camerale e dai Sindaci o loro delegati.
2. Il Responsabile del SUAP associato camerale convoca la Conferenza consultiva permanente almeno una volta l’anno ovvero qualora ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. I compiti principali della Conferenza consultiva permanente sono i seguenti:
• condividere i risultati ottenuti dal SUAP associato camerale;
• proporre miglioramenti, aggiornamenti ed integrazioni alla presente convenzione;
• suggerire accordi di programma o convenzioni con altri enti;
• valutare le proposte di semplificazione procedurale, di innovazioni tecnologica e di miglioramento dei servizi provenienti dai componenti la conferenza.
4. Durante la Conferenza consultiva annuale il Responsabile del SUAP associato camerale presenta una relazione sull’attività gestionale dello Sportello Unico indicando:
● numero di pratiche pervenute, loro gestione e stato del procedimento;
● stato della collaborazione attivata con gli Uffici del Comune aderente;
● rapporti con le altre pubbliche amministrazioni;
● eventuali proposte di miglioramento dei servizi, in senso innovativo;
● eventuali proposte di istituzione di servizi innovativi per le imprese;
● semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre.
7. Alle riunioni della Conferenza consultiva potranno partecipare, se invitati dall’Ente capofila anche su richiesta dei Comuni aderenti, soggetti pubblici e privati, nonché le associazioni delle categorie economiche, coinvolti nell’attività dello Sportello Unico o di cui si ritenga utile la consultazione.
Art. 12 Formazione e aggiornamento
1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, lo Sportello Unico, compatibilmente con le risorse disponibili, mantiene un costante aggiornamento professionale e trasferisce conoscenza ai Comuni.
Art. 13 Dotazioni tecnologiche
1. Il Comune aderente alla presente convenzione deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete.
2. Il Comune si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue: a)
casella di PEC per l’attuazione della Scrivania Enti Terzi; b) firma digitale; c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente; d) area riservata al SUAP all’interno del portale istituzionale.
Art. 14 Protocollazione
1. Ogni pratica indirizzata al SUAP trasmessa tramite il Portale “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx” risponde ai requisiti previsti nell’Allegato tecnico al
D.P.R. 160/2010 ed è identificata da un codice univoco attribuito dalla Scrivania telematica SUAP.
2. La Scrivania telematica SUAP consente al Comune aderente di effettuare tutte le operazioni relative alla gestione dei documenti e all’attribuzione del protocollo informatico. In particolare la Scrivania telematica SUAP registra e rende disponibili le seguenti informazioni relative alla pratica:
● il Codice identificativo univoco automaticamente assegnato dal Portale;
● la data e l’ora di ricezione;
● il mittente;
● il destinatario;
● l’oggetto.
3. Il protocollo attribuito automaticamente dal Portale all’atto di presentazione della pratica è sufficiente ai fini della protocollazione e non richiede l’attribuzione di un ulteriore numero di protocollo da parte del Comune aderente.
Art. 15
Avvio operativo del servizio SUAP associato camerale
1. CCIAA di … si impegna ad attivare operativamente il servizio entro e non oltre 3 mesi dalla data della reciproca sottoscrizione della presente convenzione.
2. I procedimenti SUAP gestiti autonomamente dal Comune aderente prima della sottoscrizione della presente Convenzione sono conclusi dal Comune aderente sotto la propria responsabilità.
3. Il Comune aderente, che alla data di sottoscrizione della Convenzione, gestisce i procedimenti di propria competenza tramite la Scrivania telematica SUAP del portale xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, può richiedere al SUAP associato camerale il compimento delle attività esecutive ai fini del completamento dell’iter procedurale. In tal caso, se la richiesta venga accettata dalla Camera di Commercio, il
compimento di tali attività è svolto sotto la diretta conduzione e responsabilità del Comune aderente.
4. Il SUAP associato camerale non gestisce procedimenti di cui al DPR 160/2010 (SCIA, comunicazioni, istanze o richieste di qualsiasi genere presentate durante la vigenza della convenzione) trasmesse tramite canali diversi dal Portale xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 16 Tariffe
1. I servizi resi dal SUAP associato camerale possono essere soggetti al pagamento di diritti determinati fissati dal Comune aderente ed erogati dall’impresa, in modo esclusivamente telematico tramite pago PA al Comune stesso. Le modalità operativa relative alla gestione degli oneri sono declinate nell’Allegato Linee operative per la gestione dei procedimenti SUAP Associato camerale.
Art.17 Rapporti finanziari
1.CCIAA di… stabilisce in € ….. (+ IVA, se dovuta) l’importo che il Comune aderente è tenuto a corrispondere per ogni pratica che sarà gestita a fronte del servizio SUAP.
2. La previsione del costo massimo annuale a carico del Comune aderente è effettuata sulla base della stima del numero di pratiche attese. Tale dato viene calcolato ad oggi da CCIAA di … prendendo come riferimento un coefficiente parametrico, stabilito - secondo delle rilevazioni statistiche delle pratiche gestite dai SUAP della Lombardia che utilizzano il Portale “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”, - è risultato pari a 0,20, moltiplicato per il numero di imprese attive (sedi legali e unità locali) operanti nel Comune aderente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Di seguito una simulazione della previsione di stima dei costi complessivi annuali del Comune aderente:
(N. …. imprese attive Comune di …. x 0,20) X € ….= ………….
3. L’importo così ottenuto dovrà essere erogato dal Comune aderente nelle seguenti modalità:
● acconto, erogato entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, nella misura del 20% della previsione di stima – definita in base al calcolo descritto al comma precedente;
● saldo - da corrispondere entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento - nella misura pari all’effettivo numero di pratiche gestite nell’anno di
riferimento fino ad un importo massimo pari al restante 80% della previsione di stima definita in base al calcolo descritto al comma precedente.
3. CCIAA di …. si impegna a sostenere i costi del servizio SUAP associato camerale per i primi tre mesi dall’adesione quale accompagnamento sperimentale e di promozione del servizio. La gratuità trimestrale del servizio non è prevista per i Comuni che avevano aderito in xxx xxxxxxxxxxxx xx SUAP associato camerale negli anni precedenti al 2018 in quanto hanno già usufruito della stessa.
4. CCIAA di …. si impegna a presentare al Comune aderente la rendicontazione finale relativa alla gestione del servizio entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento. In particolar nella rendicontazione sono dettagliati:
o numero di pratiche pervenute, stato dei procedimenti;
o numero di pratiche dichiarate irricevibili secondo quanto previsto nell’Allegato Linee-operative per la gestione dei procedimenti SUAP associato camerale;
o numero di pratiche di cessazione attività economiche;
o numero di pratiche di cui l’utente ha chiesto l’archiviazione.
Ipotesi di flusso temporale del processo di pagamento del Comune aderente per l’anno 2018:
Sottoscrizione Convenzione:
01/01/2018
Acconto Comune aderente:
31/03/2018
Rendicontazione finale CCIAA :
28/02/2019
Saldo Comune aderente:
31/03/2019
5. Sono a carico di ciascun Comune le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Comune. Il Comune aderente è libero di prevedere propri diritti di istruttoria, che dovranno essere comunicati preventivamente per l’inserimento nel Tariffario pubblicato nel Portale: ai sensi dell’art. 9 della presente Convenzione il pagamento non transiterà dal SUAP associato camerale ma sarà direttamente effettuato dalle imprese in favore del Comune aderente.
6. In caso di conclusione anticipata del rapporto, a qualsiasi titolo, il Comune aderente sarà tenuto alla copertura dei costi parametrati in base al numero di pratiche gestite nel periodo di erogazione del servizio.
Art. 18 Nuove adesioni
1. Il responsabile del SUAP associato camerale informa i Sindaci dei Comuni dell’adesione alla presente convenzione di altri Comuni.
Art. 19
Recesso e Risoluzione
1.Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, con preavviso di almeno 9 mesi, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale. Il recesso verrà formalizzato mediante l’adozione di apposita deliberazione consiliare e comunicazione al Responsabile del SUAP Associato camerale a mezzo pec. Restano pertanto a carico dell’ente recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.
2. Resta inteso che le Parti hanno comunque facoltà di risolvere la convenzione ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c.
Art. 20 Scioglimento della convenzione
1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, su concorde volontà della CCIAA di … e del Comune aderente.
2. La volontà di sciogliere la convenzione verrà espressa con provvedimento espresso di ambo le parti.
3. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, della presente convenzione il SUAP associato camerale svolge tutte le attività previste sino alla data di scioglimento: le attività residue sulle pratiche presentate e il cui iter procedimentale non si sia concluso verranno segnalate in un verbale di fine lavori e consegnato al Comune, che subentrerà nell’espletamento di tali attività dal giorno successivo alla conclusione dell'accordo di collaborazione.
Art. 21
Tutela dei dati e sicurezza
1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati acquisiti e trattati durante l'esecuzione della presente convenzione, affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli nella stessa contenuti. Le Parti garantiscono, altresì, che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del D. Lgs.196/2003.
2. La CCIAA di … e il Comune di - in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione – sono titolari del trattamento dei dati ricevuti dai comuni.
3. Le parti nominano quali responsabili esterni del trattamento Infocamere e DigiCamere.
4. L’accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi e nel rispetto delle procedure del D.lgs. 163/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento dandone opportuna comunicazione al responsabile dello SUAP associato.
5. L’accesso ai dati da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da una disposizione di legge.
Art. 22 Risoluzione delle controversie
1. Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione – Camera Arbitrale di ….. he le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso il tentativo di mediazione fallisca e, qualora le Parti vogliano tutelare i propri diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di…….
Si chiede di sottoscrivere alla gestione associata del SUAP per i procedimenti e le attività necessarie al funzionamento delle attività produttive con le modalità e i processi di lavoro definiti nell’Allegato A – Linee operative SUAP – parte integrante della presente convenzione.
p. il Comune aderente p. la CCIAA di …..
(x.xx digitalmente) (x.xx digitalmente)