OGGETTO: LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
OGGETTO: LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE IMPOSTE E REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 APRILE 2018
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto, con l’accluso D.M. 20/12/17 (pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 14 del 18 gennaio 2018), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del
d.l. 317/1987, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con esclusione degli Stati dell’Unione europea ossia:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Xxxxxx e di Saint Xxxxxxxxxx, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia.
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, a decorrere dall’1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dall’1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE.
A seguito del varo del decreto 20/12/17 e quindi della predetta determinazione, per l’anno 2018, delle retribuzioni convenzionali in questione, l’INPS, con la circolare 29 gennaio 2018, n. 16, ha precisato quanto segue.
A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2018 Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al decreto 20/12/17 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2018, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i seguenti Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia. Dall’1 ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.
Retribuzioni convenzionali
Come stabilito dall’articolo 2 del D.M. 20 dicembre 2017 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro (secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998).
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 342/2000 (comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare INPS 86/2001 (scaricabile dal sito xxx.xxxx.xx).
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio INPS 159 del 30 dicembre 2003 (scaricabile dal sito xxx.xxxx.xx).
Le retribuzioni di cui al decreto 20/12/17 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le aziende che per il mese di gennaio 2018 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto
A) che precede possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2018.
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
***
DECRETO 20 DICEMBRE 2017 (G.U. 18 gennaio 2018, n. 14)
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l’utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto interministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonché degli elementi pervenuti dall’ISTAT con nota del 2 ottobre 2017, dall’ENPAIA con nota del 5 ottobre 2017, dall’INAIL in data 5 ottobre 2017 e dall’INPS in sede di Conferenza di servizi;
Ritenuta la necessità di provvedere, per l’anno 2018, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi il 6 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1 Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e’ determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.
Art. 3 Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella delle retribuzioni convenzionali 2018
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2018
SETTORE | QUALIFICHE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
Da | Fino a | ||||
Industria | Operai | I | 1.990,44 | 1.990,44 | |
II | 1.990,45 | 2.107,32 | 2.107,32 | ||
III | 2.107,33 | 2.224,18 | 2.224,18 | ||
IV | 2.224,19 | in poi | 2.341,00 | ||
Impiegati | I | 2.341,00 | 2.341,00 | ||
II | 2.341,01 | 2.782,05 | 2.782,05 | ||
III | 2.782,06 | 3.223,14 | 3.223,14 | ||
IV | 3.223,15 | 3.664,20 | 3.664,20 | ||
V | 3.664,21 | in poi | 4.105,25 |
Industria edile | Operai | Operai | 1.990,45 | ||
Operai specializzati | 2.188,61 | ||||
Operai 4° livello | 2.341,00 | ||||
Impiegati | Impiegati d’ordine | 2.341,00 | |||
Impiegati di concetto | 2.695,14 | ||||
Impiegati direttivi di VI livello | 3.335,51 | ||||
Impiegati direttivi di VII livello | 3.832,76 | ||||
Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | 1.990,44 | 1.990,44 | |
II | 1.990,45 | 2.107,32 | 2.107,32 | ||
III | 2.107,33 | 2.224,18 | 2.224,18 | ||
IV | 2.224,19 | in poi | 2.341,00 | ||
Impiegati | I | 2.341,00 | 2.341,00 | ||
II | 2.341,01 | 2.782,07 | 2.782,07 | ||
III | 2.782,08 | 3.223,14 | 3.223,14 | ||
IV | 3.223,15 | 3.664,20 | 3.664,20 | ||
V | 3.664,21 | in poi | 4.105,25 | ||
Credito | Seconda area professionale | 2.490,57 | |||
Terza area professionale | I livello | 2.582,78 | |||
II livello | 2.917,54 | ||||
III livello | 3.252,31 | ||||
IV livello | 3.520,73 |
Assicurazioni | Ausiliari | 2.312,09 | |||
Impiegati d’ordine | 2.526,01 | ||||
Impiegati di concetto | 2.751,51 | ||||
Vice capi ufficio | 2.955,33 | ||||
Capi ufficio | 3.248,77 | ||||
Commercio | Impiegati con funzioni direttive (I livello) | 2.538,31 | |||
Impiegati di concetto (II livello) | 2.382,92 | ||||
Impiegati di concetto (III livello) | 2.195,26 | ||||
Personale d’ordine (IV livello) | 2.117,65 | ||||
Altro personale (V livello) | 2.045,38 | ||||
Altro personale (VI livello) | 1.526,43 | ||||
Trasporto aereo | Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali | 3.537,14 | |||
Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. Ili categoria) | 3.232,85 | ||||
Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) | 3.031,21 | ||||
Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) | 2.525,29 |
Impiegati e operai (VI,VII, Vili e IX livello contrattuale) | 2.426,28 | ||||
Agricoltura | Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) | 1.730,97 | |||
Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) | 1.594,40 | ||||
Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) | 1.475,87 | ||||
Impiegati con funzioni d’ordine (IV categoria) | 1.405,76 | ||||
Operai specializzati super | 1.604,50 | ||||
Operai specializzati | 1.538,00 | ||||
Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (VII livello) | 4.386,38 | |||
Figure professionali intermedie (VI livello A e B) | 3.810,46 | ||||
Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) | 3.296,47 | ||||
Maestranze qualificate (III e IV livello) | 3.133,13 | ||||
Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) | 2.573,72 | ||||
Operai generici | 2.371,34 | ||||
Generici cinematografici | 2.258,61 |
Spettacolo | Impiegati direttivi | 2.498,57 | |||
Impiegati con funzioni direttive | 2.244,15 | ||||
Impiegati di concetto | 2.041,05 | ||||
Impiegati d’ordine | 1.845,92 | ||||
Operai specializzati | 1.989,73 | ||||
Operai | 1.746,38 | ||||
Professori d’orchestra | 2.371,34 | ||||
Artisti del coro | 1.791,70 | ||||
Tersicorei | 2.125,64 | ||||
Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale | 1.767,85 | ||||
Artigianato | Impiegati e operai specializzati | 2.358,35 | |||
Impiegati d’ordine e operai qualificati | 2.019,37 | ||||
Operai | 1.862,54 |
QUADRI VALORI 2018
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
Da | Fino a | |||
Industria | I | 4.105,25 | 4.105,25 | |
II | 4.105,26 | 4.885,45 | 4.885,45 | |
III | 4.885,46 | 5.665,67 | 5.665,67 |
IV | 5.665,68 | 6.445,87 | 6.445,87 | |
V | 6.445,88 | 7.226,10 | 7.226,10 | |
VI | 7.226,11 | in poi | 8.006,22 | |
Industria edile | I | 4.105,25 | 4.105,25 | |
II | 4.105,26 | 4.422,91 | 4.422,91 | |
III | 4.422,92 | 4.740,57 | 4.740,57 | |
IV | 4.740,58 | 5.058,23 | 5.058,23 | |
V | 5.058,24 | in poi | 5.375,85 | |
Autotrasporto e spedizione merci | I | 4.105,25 | 4.105,25 | |
II | 4.105,26 | 4.885,44 | 4.885,44 | |
III | 4.885,45 | 5.665,64 | 5.665,64 | |
IV | 5.665,65 | 6.445,84 | 6.445,84 | |
V | 6.445,85 | 7.226,02 | 7.226,02 | |
VI | 7.226,03 | in poi | 8.006,20 | |
Credito | I livello | 3.322,87 | ||
II livello | 3.533,57 | |||
III livello | 3.991,23 | |||
IV livello | 4.757,89 | |||
Agricoltura | Unica | 2.972,77 | ||
Assicurazioni | I | 3.400,56 | 3.400,56 | |
II | 3.400,57 | 3.752,90 | 3.752,90 | |
III | 3.752,91 | in poi | 4.105,24 | |
Commercio | I | 2.468,93 | 2.468,93 |
II | 2.468,94 | 3.107,13 | 3.107,13 | |
III | 3.107,14 | in poi | 3.745,29 | |
Trasporto aereo | I | Fino a | 4.242,55 | 4.242,55 |
II | 4.242,56 | 4.899,17 | 4.899,17 | |
III | 4.899,18 | in poi | 5.555,79 |
DIRIGENTI - VALORI 2018
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
Da | Fino a | |||
Industria | I | 6.104,36 | 6.104,36 | |
II | 6.104,37 | 7.228,19 | 7.228,19 | |
III | 7.228,20 | 8.352,10 | 8.352,10 | |
IV | 8.352,11 | 9.476,02 | 9.476,02 | |
V | 9.476,03 | 10.599,92 | 10.599,92 | |
VI | 10.599,93 | 11.723,48 | 11.723,48 | |
VII | 11.723,49 | 12.847,40 | 12.847,40 | |
Vili | 12.847,41 | 13.971,31 | 13.971,31 | |
IX | 13.971,32 | 15.095,58 | 15.095,58 | |
X | 15.095,59 | in poi | 16.219,40 | |
Industria edile | I | 6.104,36 | 6.104,36 | |
II | 6.104,37 | 7.228,28 | 7.228,28 | |
III | 7.228,29 | 8.352,16 | 8.352,16 |
IV | 8.352,17 | 9.476,05 | 9.476,05 | |
V | 9.476,06 | 10.599,97 | 10.599,97 | |
VI | 10.599,98 | 11.723,87 | 11.723,87 | |
VII | 11.723,88 | 12.847,77 | 12.847,77 | |
VIII | 12.847,78 | 13.971,68 | 13.971,68 | |
IX | 13.971,69 | 15.095,58 | 15.095,58 | |
X | 15.095,59 | in poi | 16.219,40 | |
Autotrasporto e spedizione merci | I | 6.104,36 | 6.104,36 | |
II | 6.104,37 | 7.228,28 | 7.228,28 | |
III | 7.228,29 | 8.352,16 | 8.352,16 | |
IV | 8.352,17 | 9.476,05 | 9.476,05 | |
V | 9.476,06 | 10.599,97 | 10.599,97 | |
VI | 10.599,98 | 11.723,87 | 11.723,87 | |
VII | 11.723,88 | 12.847,77 | 12.847,77 | |
VIII | 12.847,78 | 13.971,68 | 13.971,68 | |
IX | 13.971,69 | 15.095,58 | 15.095,58 | |
X | 15.095,59 | in poi | 16.219,40 | |
Credito | I | 6.104,36 | 6.104,36 | |
II | 6.104,37 | 7.298,78 | 7.298,78 | |
III | 7.298,79 | 8.493,20 | 8.493,20 | |
IV | 8.493,21 | 9.687,62 | 9.687,62 | |
V | 9.687,63 | 10.882,04 | 10.882,04 | |
VI | 10.882,05 | 12.076,46 | 12.076,46 |
VII | 12.076,47 | in poi | 13.270,88 | |
Agricoltura | Unica | 3.993,93 | ||
Assicurazioni | I | 6.004,62 | 6.004,62 | |
II | 6.004,63 | 7.768,27 | 7.768,27 | |
III | 7.768,28 | 9.509,19 | 9.509,19 | |
IV | 9.509,20 | 11.238,76 | 11.238,76 | |
V | 11.238,77 | in poi | 12.968,31 | |
Commercio | I | 5.707,59 | 5.707,59 | |
II | 5.707,60 | 7.376,41 | 7.376,41 | |
III | 7.376,42 | 9.016,35 | 9.016,35 | |
IV | 9.016,36 | in poi | 10.656,28 | |
Trasporto aereo | I | 6.311,06 | 6.311,06 | |
II | 6.311,07 | 8.798,86 | 8.798,86 | |
III | 8.798,87 | 11.286,67 | 11.286,67 | |
IV | 11.286,68 | 13.717,67 | 13.717,67 | |
V | 13.717,68 | in poi | 16.035,00 |
GIORNALISTI - VALORI 2018
SETTORE | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
Da | Fino a | |||
Giornalismo | I | 3.866,75 | 3.866,75 | |
II | 3.866,76 | 5.236,60 | 5.236,60 | |
III | 5.236,61 | 6.606,45 | 6.606,45 |
IV | 6.606,46 | 7.976,30 | 7.976,30 | |
V | 7.976,31 | in poi | 9.346,16 |