SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per affidamento del servizio di esecuzione di indagini per la verifica a campione dell'effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio esistenti con le aziende di trasporto, la verifica presso i passeggeri sulla regolarità dei titoli di viaggio (in associazione con i verificatori delle aziende di trasporto), analisi ed elaborazioni relative alle indagini svolte.
CIG 50722812B2
Premesso che, con determina di aggiudicazione definitiva n. ……….. del , la Provincia
di Venezia ha stabilito di affidare a ………………………………….. il servizio di
……………………………….;
TRA
l'xxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Parma il 11 novembre 1964, domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0000, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente del Servizio Trasporti, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Venezia con sede in Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0000, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di seguito indicato come il Committente,
E
Il sig. ……………., nato a …………… il …………. e residente a …………… in via n.
…, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa
…………………, con sede in ………………, via …………… n. ….., P. IVA, codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di…………….n. ………….., capitale sociale euro
……………………/00 (€ ………………….) interamente versato, data di iscrizione
…………………… Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ………….. , di seguito individuato come Appaltatore,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
L'oggetto del servizio consiste nella esecuzione di indagini per la verifica a campione dell'effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio esistenti con le aziende di trasporto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) extraurbano con autobus, la verifica presso i passeggeri sulla regolarità dei titoli di viaggio (in associazione con i verificatori delle aziende di trasporto), analisi ed elaborazioni relative alle indagini svolte.
In particolare l'aggiudicatario, con organizzazione e gestione totalmente a proprio carico, previa approvazione del committente:
• Deve organizzare le campagne di indagine di cui ai punti successivi (per un quantitativo previsto di 30 ore/uomo);
• Deve realizzare la verifica dell'effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio esistenti con le aziende di trasporto (servizio di TPL extraurbano), secondo le richieste del committente, programmando le verifiche in base ad un calendario riservato concordato con il committente, che non dovrà essere comunicato a soggetti terzi (per un quantitativo previsto di 250 ore/uomo);
• Deve effettuare la verifica presso i passeggeri sulla regolarità dei titoli di viaggio secondo una programmazione concordata con il committente ed in associazione con i verificatori delle aziende di trasporto (quantitativo previsto di 1.030 ore/uomo);
• Deve realizzare analisi di tipo statistico e produrre elaborazioni relative alle indagini svolte, al fine di illustrarne al committente i risultati. Le analisi e le elaborazioni dovranno essere prodotte su adeguato supporto informatico (database), sia in forma disaggregata (mantenendo visibili i risultati di ogni singola di ogni singola corsa verificata) sia in forma aggregata (quantitativo previsto di 50 ore/uomo).
Art. 2 Ammontare
Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto all'art. 1 è fissato in € ……….. (…………..), al netto del ribasso percentuale definito in sede di aggiudicazione, oltre I.V.A. 21%.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Art. 3 Conoscenza delle condizioni del presente contratto
L'assunzione del presente contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'incarico, anche in relazione al prezzo offerto. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'incarico si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di propria convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito e dazi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore. L'Appaltatore fa proprio il presente contratto e, conseguentemente, è obbligato alla sua esatta esecuzione e ne è responsabile.
Art. 4 Condizioni
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanità vigenti. Gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la sottoscrizione, restano a totale carico del Appaltatore e remunerate con il prezzo offerto.
In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 2, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi di cui all'art. 1, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto.
La Provincia ha provveduto a bandire la gara relativa al presente contratto a causa dell'assenza di specifiche convenzioni Consip e/o offerte all'interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relative alle attività di cui all'art. 2.
Qualora, nel corso del periodo di validità del presente contratto, dovessero essere inserite nel
M.E.P.A. e/o nelle convenzioni Consip oggetti similari a quanto previsto nell'art. 2, il presente contratto dovrà essere rimodulato sulla base delle valorizzazioni di cui al M.E.P.A./Consip, qualora migliorative delle attuali condizioni.
In caso di mancata accettazione da parte dell'Appaltatore, la Provincia può recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012.
Art. 5 Termine per l'esecuzione del servizio
L'Appaltatore deve completare le azioni necessarie all'esecuzione del servizio di cui all'art. 1 entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione di avvio delle attività da parte del responsabile del procedimento.
Art. 6 Verifica di conformità
La verifica di conformità verrà effettuata entro tre mesi dalla data di completamento delle attività, in contraddittorio con l'aggiudicatario.
In caso di verifica negativa, anche parziale, a seguito delle verifiche di corrispondenza, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare le necessarie correzioni/sostituzioni entro 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione.
Durante l'esecuzione del servizio la Provincia di Venezia può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto nel contratto.
Art. 7 Cauzione definitiva
A garanzia delle prescrizioni di cui al presente contratto l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nei termini e con le modalità indicate all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Art. 8 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà modulato, in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione del servizio oltre che nel rispetto delle norme di cui al presente contratto, secondo il seguente calendario:
• una prima fattura, pari al 20% dell'importo complessivo del servizio, al termine della verifica dell'effettivo svolgimento delle corse previste nei contratti di servizio di TPL extraurbani;
• una seconda fattura, pari al 60% dell'importo complessivo del servizio, ad incarico ultimato e comunque solo dopo la consegna dei dati su supporto informatico;
• una terza fattura, pari al 20% dell'importo complessivo del servizio, trascorsi 30 giorni dal completamento dei lavori e la consegna dei dati ed elaborazioni così da consentire il controllo e la verifica definitiva da parte della Provincia.
Le fatture dovranno riportare il CIG, gli estremi della determina di aggiudicazione del servizio, del presente contratto ed essere compilate secondo le leggi vigenti ed inviate a:
Provincia di Venezia – Servizio Trasporti - Via Forte Marghera n. 191 – 00000 Xxxxxx XX
Il pagamento verrà effettuato, normalmente a mezzo Tesoreria, sul conto corrente, comunicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Venezia delle singole fatture corredate della documentazione stabilita e relative a servizio regolarmente effettuato.
Nel periodo compreso fra il 10 dicembre ed il 31 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l'effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio esercizio finanziario i trenta giorni potranno subire un aumento fino a trenta giorni, senza che ciò comporti oneri per interessi di mora a carico della Provincia di Venezia.
Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere provinciale.
Oltre quanto previsto all'art. 12 del presente contratto, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente del soggetto prestatore di servizio, la Provincia di Venezia si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 9 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Provincia di Venezia.
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, ecc.), gli strumenti HW e SW ed, in genere, tutti i mezzi d'opera necessari per l'espletamento completo dei servizi.
Oltre agli oneri indicati nel presente contratto, l'Appaltatore deve adempiere i seguenti obblighi:
− uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso;
− rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare il responsabile del procedimento da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi, inclusi quelli che dovessero verificarsi all'interno di sedi del Committente in cui i dipendenti dell'Appaltatore venissero a trovarsi in ragione dell'espletamento del servizio;
− manlevare la Provincia dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
− nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal responsabile del procedimento.
Il prestatore di servizio sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Provincia di Venezia che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Provincia di Venezia, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
I danni di qualsiasi genere, anche se dovuti a cause di forza maggiore, non verranno in nessun caso riconosciuti all'Appaltatore.
Prima della data della stipulazione del contratto il prestatore di servizio è tenuto a dimostrare di aver concluso una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, con i seguenti massimali minimi:
RCT - Euro 1.000.000 unico per sinistro e per anno. RCO - Euro 1.000.000 per sinistro e per anno.
Le polizze dovranno avere validità per tutta la durata del presente contratto e dovranno essere trasmesse alla Provincia di Venezia prima dell'inizio del servizio.
L'operatività o meno di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 10 Penali
Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5, dovute a cause imputabili all'appaltatore, comporta l'applicazione di una penale pari all'1i dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, verranno contestati per iscritto all'Appaltatore con qualsiasi mezzo (quindi anche via pec, fax, posta elettronica, telegramma o altro mezzo), dal Committente; l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del responsabile del procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,
saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Committente potrà applicare all'Appaltatore le penali di cui al presente articolo sino alla concorrenza del dieci per cento del valore dell'incarico.
L'Appaltatore prende atto che le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Art. 11 Risoluzione
In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal responsabile del procedimento per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto.
Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Committente, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:
1. allorché l'Appaltatore non si conformi entro un termine non superiore a trenta giorni all'ingiunzione del committente di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
2. allorché vengano contestate all'Appaltatore reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
3. allorché fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
4. allorché vengano violate dall'Appaltatore le norme in materia di cessione e di subappalto;
5. allorché l'Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
6. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'Appaltatore una sentenza definitiva di condanna per reati che xxxxxxxxxx il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. allorché l'Appaltatore risultati positivo agli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
8. allorché l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente ilservizio, anche per una sola volta;
9. allorché l'Appaltatore non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Venezia;
10. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
11. allorché si riscontri la mancata osservanza da parte del Appaltatore degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
12. allorché l'Appaltatore violi l'obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
13. allorché l'Appaltatore commetta inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19 del presente contratto;
14. esistenza di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi del successivo articolo 18;
Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante riterrà definitivamente la cauzione di cui all'art. 7 del presente contratto. E' fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dal Committente.
In ogni caso di risoluzione del contratto, la Provincia di Venezia potrà rivolgersi all'offerente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.
Art. 12 Recesso unilaterale
Il Committente nei casi di giusta causa ha facoltà di recedere unilateralmente dall'incarico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi all'Appaltatore in forma scritta e motivandone le ragioni.
Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario della stazione appaltante nei confronti del Appaltatore.
Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore cesserà tutte le prestazioni non ancora eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante.
In ogni caso, l'Appaltatore dovrà, comunque, eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione possa, a giudizio del Committente, causarle un danno.
In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.
Si applica comunque quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012.
Il recesso dal contratto da parte dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi i danni e le spese.
Art. 13 Tutela dei lavoratori dipendenti
L'appaltatore:
− si impegna ad eseguire l'incarico oggetto del presente contratto, nel pieno ed incondizionato rispetto delle regole dell'arte, delle norme di legge e nell'osservanza di tutte le prescrizioni di contratto.
− deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla assicurazione, assistenza, tutela, sicurezza e salute dei lavoratori.
− è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
− si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione appaltante, di aver adempiuto:
• al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;
• al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).
In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, non ottemperi alla richiesta entro 15 gg o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Provincia potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi dell'ente.
Sono inoltre a carico dell'appaltatore le eventuali spese contrattuali e di registrazione del contratto.
Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
L'Appaltatore si impegna a trasmettere a questa Provincia i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; L'Appaltatore si impegna, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 15 Danni e responsabilità civile
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine l'Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa per RCT con un massimale non inferiore a euro 1.000.000.
Art. 16 Subappalto
Secondo il disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, il servizio di cui al presente contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il prestatore di servizio che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.
E' fatto obbligo al prestatore di servizi di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il prestatore di servizi è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6, dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente contratto, da parte dei subappaltatori.
Si applica altresì quanto previsto dall'art. 13-ter “Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore” del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Venezia con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico - finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
Art. 17 Invariabilità dei prezzi
I prezzi stabiliti per l'incarico sono fissi ed invariabili e in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione dei prezzi medesimi, non potrà pretendere a nessun titolo indennizzi, compensi o sovrapposizioni.
Art. 18 Cessione del contratto, del credito
E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 51 e 116 del D. Lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 19 Responsabili del Servizio
Il Committente individua come responsabile del procedimento e del contratto ……………………….
L'Appaltatore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti del Committente.
Art. 20 Riservatezza
È fatto assoluto divieto all'appaltatore divulgare i dati forniti per l'effettuazione del servizio e tutti quelli, comunque, collegati all'attività del committente e dell'azienda di trasporto, di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al presente contratto.
Per quanto riguarda le informazioni riservate, l'appaltatore si impegna:
• a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza;
• ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto del contratto;
• a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo pregiudizio;
• a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure per il tempo successivo alla scadenza del contratto o dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale.
L'appaltatore risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente clausola.
L'impresa aggiudicataria dovrà altresì comunicare i nominativi dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
Art. 21 Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'incarico, spese di registrazione, copie occorrenti, bolli, diritti ed altro, sono a totale carico dell'Appaltatore.
Art. 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'incarico.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste degli artt. 7 e 8 D.lgs.196/2003.
Art. 23 Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Art. 24 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del D. Lgs. 163/2006 e relativo regolamento, tutte le norme di legge, anche speciali riguardanti la materia e/o i regolamenti della Provincia di Venezia in vigore in quanto applicabili.
Art. 25 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Tribunale di Venezia, con esclusione dell'arbitrato.
Venezia, lì
Provincia di Venezia
il dirigente del Servizio Trasporti xxx. Xxxxx Xxxxx
il legale rappresentante
Il sottoscritto , legale rappresentante della , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 9 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
Art. 10 – Penali
Art. 11 – Risoluzione
Art. 12 – Recesso unilaterale
Art. 15– Xxxxx e responsabilità civile Art. 16 - Subappalto
Art. 17 – Invariabilità dei prezzi
Art. 18 – Cessione del contratto, del credito Art. 21 – Spese
Art. 25 – Foro competente Venezia, lì
il legale rappresentante