PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità denominata ANAC), nella persona del Presidente pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxx, C.F. 97584460584,
E
La Pontificia Università Lateranense (PUL) (di seguito per brevità denominata PUL), nella persona del legale rappresentante pro tempore Rettore Magnifico Sua Eccellenza Xxx.xx Mons. Xxxxxx dal Covolo, con sede in Piazza San Xxxxxxxx in Laterano 4, Città del Vaticano, C.F. 97097380584,
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti” e singolarmente indicate come “Parte”,
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che il ruolo dell’ANAC risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Considerato che l’ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;
Considerato che l’ANAC promuove la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile, quali primari antidoti al fenomeno corruttivo;
Considerato che l’Università è un centro primario della ricerca scientifica nazionale ed ha per fine la formazione culturale e professionale degli studenti, la preparazione dei docenti, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze nelle principali discipline giuridiche, teologiche, filosofiche, storiche e in generale nelle scienze umane, nella dottrina sociale e nelle scienze della famiglia;
Considerato che l’Università ha un particolare interesse allo studio e all’approfondimento delle materie oggetto del presente Accordo;
Considerato che le Parti hanno dunque un interesse comune a promuovere un rapporto di collaborazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze didattico-scientifiche;
Visto il Regolamento adottato dall’ANAC per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione del 17 giugno 2015,
CONVENGONO QUANTO SEGUE ART. 1 PREMESSE
Le premesse e ogni documento allegato al presente Accordo per la collaborazione su attività di interesse comune ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 2 OGGETTO
Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per promuovere le iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell’etica nell’azione pubblica.
A tal fine, le Parti si impegnano:
a) a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli specifici progetti elaborati o da elaborarsi, per la realizzazione di iniziative volte a favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
b) a promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano all’elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di buone pratiche volte al miglioramento dell’azione pubblica ed alla sensibilizzazione dei dipendenti delle PP.AA. negli specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione;
c) a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica.
In virtù del presente Accordo studenti in corso di laurea e/o laureati provenienti dall’Università potranno altresì partecipare all’attivazione di tirocini e stages presso l’Autorità, secondo disposizioni di legge e nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli dell’Autorità in materia.
ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e a fornire i materiali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto del presente Accordo, oltre che ad individuare congiuntamente le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni.
Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell’Autorità e dell’Università.
Il presente Accordo, per quanto riguarda la parte italiana, sarà attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla sua adesione all’Unione Europea.
ART. 4 REFERENTI
Le Parti designano ciascuna un Referente per l’attuazione delle attività oggetto del presente Accordo. I Referenti designati dalle Parti sono:
a) per l’Autorità: Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx;
b) per l’Università: il Rettore Magnifico, S.E. Mons. Xxxxxx dal Covolo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).
ART. 5 ONERI
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Università e dell’Autorità, salvo quelli che saranno determinati con l’eventuale attivazione dei tirocini secondo disposizioni di legge nei limiti di quanto espressamente regolato nei separati accordi di tirocinio che dovranno risultare per iscritto ed essere sottoposti a specifica approvazione scritta delle parti.
ART. 6 DURATA, RINNOVO, RECESSO E MODIFICHE
Il presente Accordo ha validità di trentasei mesi (3 anni) dalla data di sottoscrizione. In caso di sottoscrizione con firma digitale il termine decorre dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell’originale dell’atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Diversamente si farà riferimento alla data indicata in calce al presente documento cartaceo.
Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.
Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all’altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
Il contenuto del presente accordo potrà essere modificato solo attraverso il consenso manifestato per iscritto dalle parti e condiviso, anche a mezzo note che, una volta approvate e firmate da ambedue le Istituzioni, per il tramite dei propri rappresentanti, diverranno parte integrante della convenzione.
ART. 7 UTILIZZO DEI LOGHI
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l’utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
ART. 8 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Parti concordano che qualsiasi divergenza che dovesse sorgere nell’ambito del presente Accordo verrà risolta amichevolmente.
ART. 9 PRIVACY
Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia in ciascuno Stato.
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali D.Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche.
L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e finalizzato agli scopi della presente convenzione.
ART. 10 COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l’ANAC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; per l’Università: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.
Per ogni fine del presente accordo le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in epigrafe indicate.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
******
Il presente accordo è composto da 4 pagine, n. 11 articoli e n. 0 allegati. Letto e sottoscritto in duplice originale.
Roma lì, 7 settembre 2016
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione Per la Pontificia Università Lateranense Il Presidente il Rettore Magnifico
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx S.E Mons. Xxxxxx dal Covolo