Regolamento
Regolamento
per la concessione del Patrocinio
e per l’utilizzo del Logo e di altri Segni Distintivi dell’Università degli Studi di Perugia
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione da parte dell’Università degli Studi di Perugia del proprio Patrocinio nonché quelle di utilizzo del Logo e/o dei Segni Distintivi di proprietà dell’Ateneo.
Art. 2 – Definizioni
2.1 Ai fini del presente Regolamento, si intende:
a)per “Patrocinio”, l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia quale manifestazione di apprezzamento - in forma gratuita e limitata nel tempo - a iniziative di interesse locale, nazionale e/o internazionale, promosse da soggetti privati, enti pubblici, fondazioni, associazioni anche non riconosciute e organizzazioni analoghe, ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, scientifica e/o promozionale per l’Ateneo, nonché coerenti con le missioni e gli obiettivi di quest’ultimo;
b)per “Logo”, il marchio n. 0001119082 depositato in data 18.03.2004 e il marchio n. 0001119542 depositato in data 24.11.2004, riprodotto anche in forma parziale, in aggiunta ad altri elementi grafici e/o letterali, a prescindere dal carattere tipografico utilizzato per la riproduzione delle stesse e dalle soluzioni cromatiche o visive di volta in volta adottate o prescelte.(In particolare i marchi suddetti consistono nella raffigurazione di un sigillo diviso in due sezioni contenenti quella a destra l’immagine di un grifo e quella a sinistra la raffigurazione di X. Xxxxxxxx con alle spalle il nome del Santo in latino e con una corona circolare a margine riportante la seguente dicitura: “Studium Generale Civitati Perusii – A.D. MCCCVIII);
c) per “Segni Distintivi”, le immagini e/o le denominazioni che identificano l’Università degli Studi di Perugia e/o le sue Strutture, anche in forma abbreviata, parziale, di acronimo, in aggiunta ad altri termini e comunque a prescindere dal carattere tipografico utilizzato per la riproduzione o dalle soluzioni cromatiche o visive di volta in volta adottate o prescelte.
2.2 Il presente Regolamento si applica anche in caso di mancato deposito o mancata registrazione del Logo e/o dei Segni Distintivi da parte dell’Ateneo.
Art. 3 - Concessione del Patrocinio
3.1 Il Patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una iniziativa specifica, sia in relazione a gruppi di iniziative diverse promosse da soggetti appartenenti all’Ateneo o esterni ad esso. Ha validità limitata alla finalità e alla durata dell’evento o degli eventi patrocinati e la relativa concessione non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali per l’Ateneo né l’obbligo di questo a fornire qualche forma di supporto (ad es. organizzativo e/o logistico) all’iniziativa in sé.
3.2 Ferma restando la piena e insindacabile discrezionalità dell’Ateneo nella concessione del Patrocinio, così come pure nell’individuazione di ulteriori tipologie di iniziative per le quali questo può essere accordato, ai fini di questo Regolamento rilevano:
a) convegni, congressi, conferenze, seminari;
b) iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
c) eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative, sportive e sociali;
d) pubblicazione di prodotti editoriali.
3.3 La concessione del Patrocinio è comunque subordinata alla presentazione di una richiesta formale redatta secondo le indicazioni di cui all’Allegato 1, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ed inviata con un congruo anticipo e comunque almeno quindici giorni prima rispetto all’iniziativa per la quale viene chiesto il Patrocinio.
3.4 Ricevuta la richiesta formale, la competenza a valutarla è riservata in via esclusiva al Magnifico Rettore, che analizzerà i requisiti e l’idoneità dell’istanza concedendo o meno, all’esito del proprio esame, il Patrocinio, anche senza alcuna motivazione scritta. Per la concessione del Patrocinio verrà comunque data preferenza alle iniziative che vedono coinvolti, a qualunque titolo, docenti o ricercatori dell’Ateneo. Resta inteso che, decorsi 60 giorni dall’invio della richiesta formale, senza alcuna comunicazione da parte dell’Ateneo, la concessione si intenderà rigettata.
3.5 La concessione del Patrocinio può in qualunque momento essere revocata dal Magnifico Rettore nel caso in cui l’iniziativa per cui è stato accordato il Patrocinio possa causare - anche solo astrattamente - pregiudizio all’immagine, alla reputazione o al patrimonio dell’Ateneo stesso. In questo caso, al beneficiario è fatto obbligo di rimuovere, con la più assoluta tempestività, qualsiasi collegamento fra l’iniziativa originariamente patrocinata e l’Università degli Studi di Perugia.
3.6 La concessione del Patrocinio comprende automaticamente l’autorizzazione all’impiego del Logo dell’Ateneo e obbliga in ogni caso il beneficiario ad apporre sul materiale informativo relativo all’iniziativa la dicitura: “Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia.”. Resta comunque inteso che, in questi casi, l’autorizzazione all’impiego del Logo: - avrà durata pari a quella dell’evento per il quale è stato concesso il Patrocinio; - dovrà avvenire con modalità grafiche tali da evidenziare l’immagine dell’Ateneo al pari di quella di altri patrocinatori, sponsor o supporter di qualsiasi tipo - ove esistenti - dell’iniziativa da sostenere.
Art. 4 - Utilizzo del nome e del Logo per finalità istituzionali
4.1 L’uso del nome e del logo dell’Università è di competenza esclusiva e riservata dell’Ateneo, dei propri organi di governo e delle proprie strutture scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio, i quali sono tenuti ad avvalersene in relazione alle proprie attività istituzionali.
4.2 È in ogni caso consentito al personale universitario l’utilizzo del nome e/o del logo dell’Università senza previa autorizzazione:
a) sui siti web delle strutture universitarie. L’uso del logo sui social media (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest ecc.) può avvenire solo sui canali ufficiali dell’Ateneo;
b) sui documenti elaborati nell’ambito di attività svolte in collaborazione o su commissione di soggetti terzi;
c) sulla carta intestata e sui biglietti da visita del personale strutturato dell’Università nell’ambito delle proprie attività istituzionali;
4.3 E’ in ogni caso consentito l’utilizzo del nome e/o del logo dell’Università, senza previa autorizzazione, sugli elaborati finalizzati al conseguimento di titoli rilasciati dall’Università quali, a titolo esemplificativo, tesi di laurea e di dottorato. Gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo, così come pure i dottorandi e i soggetti a questi assimilabili, come ad esempio assegnisti di ricerca, possono avvalersi del Logo senza previa autorizzazione ma esclusivamente ai fini della stampa o della resa in digitale delle tesi di laurea e/o degli scritti previsti dai propri corsi di studio.
4.4 L’uso del nome e del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, pagine web e altro materiale riferito ad eventi organizzati da strutture dell’ateneo e/o da singoli docenti o ricercatori o da gruppi di docenti e/o ricercatori, al di fuori delle sedi dell’Ateneo, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, è consentito previa autorizzazione del Rettore, su istanza motivata degli interessati redatta secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2.
4.5 L’uso del nome e del logo nelle opere dell’ingegno letterarie (pubblicazioni) del personale afferente all’Università, elaborate in ambito istituzionale, potrà essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche l’Università.
4.6 Nei casi diversi da quelli sopra elencati l’uso del nome e del logo per finalità istituzionali potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Rettore su apposita e motivata istanza scritta del soggetto interessato.
4.7 In presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o l’immagine e/o il decoro e/o la reputazione dell’Università, la stessa può impedirne l’utilizzo insindacabilmente.
Art. 5 - Utilizzo del nome e del logo dell'Università da parte di soggetti terzi
5.1 L’uso del nome e del logo dell’Università da parte di terzi, sul materiale e sui documenti relativi alle attività e ai progetti realizzati in attuazione di accordi di collaborazione scientifica e/o didattica con l’Università è consentito, previa autorizzazione del Rettore, alle seguenti condizioni:
l’uso del nome e del logo dell’Università non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
l’uso del nome e del logo dell’Università sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all’immagine, al decoro, alla reputazione dell’Università, e sia tenuta indenne l’Università da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell’Università denigratorio o fuorviante per il pubblico;
5.2 L’uso del nome/logo nell’ambito di iniziative organizzate da terzi in locali dell’Ateneo o alle quali il personale docente e/o tecnico-amministrativo dell’Università partecipa a titolo personale, in qualità di relatore, potrà essere consentito solo previa autorizzazione del Rettore dietro apposita e motivata istanza scritta.
5.3 Gli Enti partecipati dall’Università potranno riportare il nome e logo della stessa nei propri siti web, nell’apposita sezione dedicata ai soci, apponendo il relativo link al sito web dell’Ateneo. Ogni altro uso dovrà essere espressamente autorizzato.
5.4 Ferma restando la piena e insindacabile discrezionalità dell’Ateneo nella concessione di utilizzo del proprio Logo e/o dei propri Segni Distintivi e ferme restando le disposizioni dettate in materia dal Regolamento sugli Spin Off dell’Università degli Studi di Perugia, l’Ateneo può accordare a terzi, che ne facciano richiesta, una licenza d’uso non esclusiva del Logo e/o dei Segni Distintivi per periodi limitati – comunque non superiori ad 1 anno - e esclusivamente per le attività descritte nel contratto a titolo oneroso da sottoscrivere con l’Università.
La concessione del Logo e/o dei Segni Distintivi dell’Ateneo è comunque subordinata alla presentazione di una richiesta formale redatta secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ed inviata con un congruo anticipo comunque almeno novanta giorni prima rispetto all’iniziativa per la quale viene chiesto l’utilizzo.
Ricevuta la richiesta formale, la competenza a valutarla è riservata al Consiglio di Amministrazione di Ateneo, che analizzerà i requisiti e l’idoneità dell’istanza approvando anche il testo definitivo del contratto di licenza da sottoscrivere. Resta inteso che, decorsi 60 giorni dall’invio della richiesta formale, senza alcuna comunicazione da parte dell’Ateneo, la concessione si intenderà rifiutata.
La concessione del Logo e/o dei Segni Distintivi dell’Ateneo può in qualunque momento essere revocata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nel caso in cui, dall’impiego dei beni immateriali concessi in licenza - anche solo astrattamente - possa derivare pregiudizio all’immagine, alla reputazione o al patrimonio dell’Ateneo stesso. In questo caso, al licenziatario è fatto obbligo di cessare con la più assoluta tempestività qualsiasi impiego del Logo e/o dei Segni Distintivi dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 6 - Entrata in vigore e regime transitorio
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
. L’uso del Logo e/o dei Segni Distintivi di proprietà dell’Ateneo concesso in epoca anteriore all’entrata in vigore di questo Regolamento resta sottoposto alla disciplina previgente e/o agli accordi sottoscritti con l’Università degli Studi di Perugia fino al termine dell’autorizzazione accordata.
Perugia,