Contratto in generale Clausola generale di buona fede e inadempimento del contratto* Commento a Cass., 23 novembre 2023, n. 32572 (ord.) COMMENTI Giovanni Maria Uda**
Clausola generale di buona fede e inadempimento del contratto*
Commento a Cass., 23 novembre 2023, n. 32572 (ord.)
COMMENTI
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇**
Sommario: I. CASO. – II. QUESTIONI DI DIRITTO. – III. COMMENTO: 1. Previsione contrattuale di un diritto potestativo e clausola di buona fede. – 2. La buona fede nell’esecuzione e la buona fede nell’interpretazione del contratto. – 3. La buona fede come clausola generale: norma e standard valutativi. – 4. La clausola di buona fede nell’interpre- tazione del contratto. – 5. La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto. – 6. La violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto e rimedi. – 7. La violazione della buona fede nel caso di specie: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.
Il commento esamina sinteticamente la clausola di buona fede nella interpretazione (art. 1366 c.c.) e nella esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto. Si rileva come, pur essendo entrambe espressione del principio generale di solidarietà sociale, sussistono tra le due notevoli differenze applicative. Ci si sofferma, infine, sulla natura di inadempimento contrattuale della violazione della clausola di buona fede nella esecuzione contrattuale e sulla applicazione dei relativi rimedi sinallagmatici.
The paper briefly examines the general clause of good faith, under two perspectives: the focus will be put on both the interpretation of contracts and their execution (respectively, Articles 1366 and 1375 of the Italian Civil Code). Even though, in any case, good faith expresses the general principle of social solidarity, significant differences arise depending on the context. Furthermore, some attention will be drawn to how a violation of the good faith clause could amount to a contractual breach, in the framework of contract execution. The paper will then analyse which remedies would be used by the parties to synallagmatic contracts, if such a violation took place.
Parole chiave: Clausola generale di buona fede - Interpretazione del contratto - Esecuzione del contratto - General clause of good faith - Interpretation and execution of contracts
I. CASO
Due imprenditori concludono un contratto di appal- to, in base al quale l’appaltatore avrebbe dovuto rea- lizzare un manufatto di notevoli dimensioni destinato alla mensa aziendale del committente.
Predisposto il cantiere, il committente, esercitando un diritto espressamente previsto nel contratto, di-
spone ad nutum la sospensione dei lavori. A tale di- sposizione si conforma l’appaltatore.
Poiché la clausola contrattuale non prevede un ter- mine massimo della sospensione, il committente non dispone la ripresa dei lavori per circa cinque anni, finché l’appaltatore, dopo alcuni atti di contestazione stragiudiziale, chiama in giudizio il committente as- sumendo l’illegittimità della persistente sospensione, ritenendo che ciò concretizzasse un inadempimento
contrattuale del committente e chiedendo la risolu-
zione del contratto oltre il risarcimento del danno.
* Contributo pubblicato all’esito di valutazione.
** Professore di Diritto Privato, Università di Sassari, uda@ ▇▇▇▇▇.▇▇.
Respinta in primo grado, la domanda è accolta in sede di appello, sull’assunto che l’esercizio del dirit-
to di sospensione secondo le suddette modalità fosse contrario alla clausola generale di buona fede nell’e- secuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che ciò ▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇ un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto. Veniva inoltre accolta la domanda risarcitoria.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del commit- tente, confermando la ratio decidendi del giudice di appello e ribadendo la violazione della clausola di buona fede da parte del committente medesimo; vio- lazione da qualificarsi come grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione contrat- tuale, oltre al risarcimento del danno.
L’unico punto su cui la sentenza di legittimità si di- scosta da quella di merito – da quanto risulta dalla motivazione – riguarda la individuazione della buona fede che si assume violata, ritenendo trattarsi della buona fede nella interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c., in luogo della clausola di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
II. Questioni di Diritto
La sentenza in commento affronta, ai fini della deci- sione, l’argomento centrale circa la portata applicati- va della clausola generale di buona fede nella vicenda contrattuale, la qualificazione della sua violazione come inadempimento contrattuale e infine la possibi- lità di fondare su un tale inadempimento la risoluzio- ne del contratto. Relativamente a quest’ultimo punto, la sentenza esamina brevemente anche la nozione di «gravità» o «importanza» dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., richiamando anche sotto que- sto aspetto, benché in termini estremamente sintetici, la figura della buona fede, intesa quale parametro uti- le ai fini del giudizio di gravità.
La Corte ritiene, in estrema sintesi, che la disposizio- ne della sospensione dei lavori sine die, da parte del committente, senza che emerga alcuna causa giustifi- cativa, configura un inadempimento contrattuale per violazione della clausola di buona fede nell’interpre- tazione del contratto.
Il commento, pur dando atto della esattezza della solu- zione a cui è giunta la Suprema Corte, mira a porre in evidenza la differenza tra la clausola generale di buona fede nella interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.) e la clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), affermando che sarebbe stato più adeguato, in considerazione del caso di spe- cie, il riferimento alla buona fede nella esecuzione piut-
III. Commento
1. Previsione contrattuale di un diritto potestativo e clausola di buona fede.
La Corte di cassazione affronta un caso che si incen- tra sotto vari aspetti su una clausola contrattuale la quale conferisce un vero e proprio diritto potestativo in capo al committente, cioè il diritto di disporre la sospensione dei lavori ad nutum e sine die.
Una disposizione contrattuale, questa, che potrebbe prestarsi a rilievi anche sotto il profilo causale, atte- so che – come risulta dalla lettura della sentenza in commento – non si tratta di un diritto di recesso, che comunque libererebbe l’appaltatore dal vincolo contrattuale, bensì del diritto del committente, nella sua veste di creditore della prestazione contrattuale, di rendere inattuale l’esecuzione della prestazione ad opera dell’appaltatore. Con la conseguenza della legittimità del rifiuto della prestazione da parte del committente-creditore ai sensi dell’art. 1206 c.c.
Come ben si vede, il modello di funzionamento ricalca quello del termine a favore del creditore (cfr. art. 1185, comma 1, c.c.), con la fondamentale differenza che men- tre questo è legato a un momento certo dell’adempi- mento della prestazione, e della conseguente doverosità dell’accettazione da parte del creditore (1), la clausola in questione non pone alcun limite temporale, determi- nando una stasi indefinita della dinamica contrattuale, con l’evidente frustrazione dell’interesse economico dell’appaltatore, nonché, vista la previsione della con- servazione del cantiere, la generazione di costi che non trovano giustificazione nell’economia del contratto.
Tutto ciò, si è detto, potrebbe indurre a ritenere che la clausola in questione sia priva di connotazione causa- le, con la conseguente nullità.
La corte del merito prima e la Corte di cassazione poi hanno optato per la diversa soluzione di fare leva sulla clausola generale di buona fede nei termini che si diranno. Una tale opzione – si intende in termini astratti, dato che non vi è traccia, nella sentenza, del fatto che l’ipotesi della nullità parziale per difetto di causa sia mai stata oggetto di discussione tra le par- ti – non solo è opportuna ma anche, a nostro avviso, giuridicamente più fondata.
Infatti, l’assunzione della nullità della clausola in questione ne avrebbe determinato l’inefficacia, con la completa obliterazione del diritto del committente di disporre ad nutum la sospensione dei lavori. Diritto, quest’ultimo, che non può essere ritenuto in sé privo
tosto che nell’interpretazione del contratto.
(1) A fronte, chiaramente, della esattezza dell’adempimento.
di un fondamento e di una giustificazione nell’abito di una vicenda contrattuale complessa come è quella dell’appalto d’opera (2).
La soluzione della questione non in chiave di difetto (o eventualmente di anomalia) della causa contrattuale, ma sulla base della clausola generale di buona fede, sposta l’asse della decisione dal giudizio di validità al giudizio di adempimento; dovendosi risolvere il que- sito non se quella determinata clausola contrattuale fosse o meno conforme alla legge, ma come quella de- terminata clausola dovesse – e potesse – essere legit- timamente applicata, nella (doverosa) prospettiva di realizzazione del programma contrattuale e del con- seguimento degli interessi delle parti contraenti, così come dedotti nel contratto.
Con riferimento al caso concreto, il punto consiste nel verificare non se il committente fosse o meno titolare del diritto potestativo di cui si è detto, ma come potes- se, tale diritto, essere legittimamente esercitato.
Il tutto si risolve, in buona sostanza, nell’accertamen- to della condotta abusiva (3), là dove l’esercizio del diritto non sia teso a realizzare il programma contrat- tuale, pur in una dimensione di fisiologica conflittua- lità tra contraenti, ma a impedirne la realizzazione. Questa finalità, che per l’appunto diviene oggetto di accertamento giudiziale, rappresenta il criterio rile- vatore che l’interesse che la parte contraente (nella specie il committente) intende realizzare non è quello contrattualmente dedotto, ma è quello, al contrario, di liberarsi del vincolo che si era autonomamente e convenzionalmente dato (4).
(2) Senza considerare, poi, l’ulteriore problema della estensione della nullità della clausola all’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c.
(3) ▇▇▇▇▇ figura dell’abuso di diritto e sul rapporto tra questa e la buona fede nelle sue diverse esplicazioni vi è ampia e variegata dot-
In questa prospettiva, esattamente il giudice di legitti- mità (come già prima il giudice di merito) ha richiamato la clausola generale di buona fede tramite la quale è pos- sibile individuare i caratteri dell’esercizio abusivo del di- ritto, benché – è opportuno precisare – la funzione delle buona fede oggettiva è certamente più ampia (5).
2. La buona fede nell’esecuzione e la buona fede nell’interpretazione del contratto.
Dalla lettura della sentenza, risulta che la Corte del merito aveva accolto il gravame dell’appaltatore ri- tenendo che la condotta ostruzionistica del commit- tente si ponesse in violazione della clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che questa violazione integrasse un inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, con il con- seguente risarcimento del danno.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del commit- tente, confermandone l’antigiuridicità della condotta, in quanto in violazione della clausola generale di buo- na fede, e qualificando tale condotta come inadempi- mento grave ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Non vi è però un totale allineamento, sul piano della motivazione, tra le due decisioni. Infatti, mentre il giu- dice di merito – come si è detto – al fine di individua- re l’inadempimento del committente aveva fatto rife- rimento alla buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), la Corte di cassazione giunge ai mede- simi risultati richiamandosi alla clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.).
Nel caso di specie, il riferimento all’una o all’altra clausola di buona fede non ha assunto alcun rilievo sotto il profilo applicativo. Appare comunque oppor- tuno porre l’accento sulle differenze tra le due clauso- le generali, non solo per la rilevanza che tale distinzio- ne assume sotto il profilo teorico(6), ma anche per le
trina: tra i tanti ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Buona fede obiettiva e abuso del dirit- to, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 613 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, L’abuso del
diritto, in Riv. dir. civ., 1965, 205 ss.; S. ▇▇▇▇▇, voce Abuso del dirit- to, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Utet, 1987, 1 ss., spec. 6 s.; AA. VV., Abuso del diritto e buona fede nei contratti, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2010; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Qui suo iure abutitur neminem lae- dit?, in Contr. e impr., 2011, 311 ss.; ID., Tratt. dir. civ. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, 4a ed., Cedam, 2023, 665 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’abuso del diritto, in Contratti, 2012, 5 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇, L’abuso del diritto, in Eur. dir. priv., 2013, 75 ss., spec. 164 ss.; ampiamente v. inoltre AA. VV., L’abuso del diritto, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇, 2016; AA. VV., L’abuso del diritto in ricordo di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, a cura di Grisi, Roma3 Press, 2019. Ulteriori riferimenti nel nostro precedente lavoro La buona fede nell’esecuzione del contratto, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2004, spec. 321 ss. Re- centemente, in giurisprudenza, T.A.R. Piemonte Torino, 31 ottobre 2023, n. 847, in Banca dati Onelegale.
(4) Nel tentativo di recuperare le occasioni perdute: cfr. ▇▇▇▇▇▇
S.J., L’esecuzione del contratto secondo buona fede, in Riv. crit.
dir. priv., 1984, 24. Per alcuni riferimenti e osservazioni, ancora
UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 90, nt. 151 e 93, nt. 158.
(5) Cfr. UDA, op. loc. cit., 321 ss.; v. anche supra, nt. 3.
(6) La buona fede era ritenuta dalla dottrina quale criterio legale di interpretazione del contratto, già sotto la vigenza del codice civile del 1865, sul fondamento dell’art. 1124 c.c., il quale però si riferiva testualmente all’esecuzione «di buona fede» (GRASSETTI, L’interpre- tazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti (rist. anastatica, Cedam, 1938), Cedam, 1983, 189 ss., 198 ss.), e che poi ha dato luogo all’art. 1366 c.c., il quale riconduce la buona fede nell’ambito dei canoni interpretativi, e all’art. 1375 c.c. che ribadisce l’obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva: per una ricostruzione ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’interpre- tazione del contratto in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in L’interpretazione del contratto nella dottrina italiana, Cedam, 2000, 194 ss.
ricadute applicative che in fattispecie diverse da quel- la in esame, tale differenza potrebbe avere (7).
In linea generale, si può sinteticamente affermare come le due clausole di buona fede svolgano una fun- zione diversa: la buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.) partecipa, come tutti i canoni di interpretazione, ad attribuire un significato al testo contrattuale, così concorrendo alla enucleazione del programma contrattuale e dunque alla determinazio- ne dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti.
La buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), invece, è funzionalmente diretta a realizzare il programma contrattuale così come individuato in via interpretativa.
Diverse sono anche le modalità operative tramite le quali si esplicano le clausole di buona fede in esame. La buona fede nell’interpretazione si pone quale cri- terio ermeneutico che mira a evitare interpretazioni capziose in chiave retrospettiva, tali da cogliere di sorpresa (8) una delle parti spostando a svantaggio di questa il punto di equilibrio economico che ragione- volmente ci si poteva attendere (9).
La clausola di buona fede nell’esecuzione del contrat- to costituisce invece fonte di obblighi veri e propri, dotati di autonomia strutturale e idonei a inserirsi nella dinamica contrattuale, integrando il regolamen- to contrattuale tanto da consentire la realizzazione del programma economico ivi dedotto (10).
Queste differenze rilevano anche avendo riguardo alle vicende patologiche, ossia in sostanza al man- cato rispetto, delle suddette clausole di buona fede. Il mancato rispetto, vale a dire la mancata o inesat- ta applicazione del criterio ermeneutico della buona fede dettato dall’art. 1366 c.c., si risolve a nostro avvi- so in una violazione o falsa applicazione di legge (11), la quale può essere fatta valere anche nel giudizio in cassazione (12).
Il mancato rispetto, invece, dell’obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c., configurandosi come inesecuzione di un obbligo contrattuale (benché di natura non volon- taristica), dà luogo a una violazione del contratto, e quindi a un inadempimento contrattuale (13).
Si può sin d’ora anticipare come sia la violazione della clausola di buona fede nell’interpretazione del con- tratto, sia la violazione della clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto (14), possono entrambe condurre alla risoluzione del contratto, benché trami- te percorsi logici differenti.
3. La buona fede come clausola generale: norma e standard valutativi.
Da quanto si è detto sinora, appare che non di un’uni- ca clausola di buona fede si possa parlare, bensì, con riguardo all’esame della sentenza annotata, di due distinte clausole generali: una relativa alla interpre-
(7) Per una differenza tra le due clausole ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇’interpreta- zione del contratto, in Comm. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇, a cura di Galga- no, Zanichelli-Il Foro italiano, 1992, 107 ss.; nell’ambito di una analisi della dottrina italiana, v. sinteticamente S. ▇’▇▇▇▇▇▇, L’interpretazio- ne del contratto nella manualistica (1942-1999), in L’interpretazione del contratto nella dottrina italiana, loc. cit., 277 ss.
(8) In questo senso CALVO, Interpretazione del contratto, in Comm. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇, a cura di ▇▇ ▇▇▇▇, Zani- chelli, 2021, 108.
(9) Il che assume rilevanza anche nell’interpretazione degli atti amministrativi per cui «secondo il criterio di interpretazione se- condo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministra- tivi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere»: T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 26 settembre 2023, n. 14254, in Banca dati Onelegale. Sul rapporto tra ragionevolezza e buona fede, in ambito interpretativo, v. dif- fusamente ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ e modelli di interpretazione del con- tratto, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2011, 91 ss., 110 ss. Sulla ragionevolezza in senso ampio v. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La «ragionevolezza» nel diritto dei con- tratti, Cedam, 2005; S. ▇▇▇▇▇, Ragionevolezza e clausole generali, ▇▇▇▇▇▇▇, 2016.
(10) Per la differenza tra buona fede nell’esecuzione (art. 1375 c.c.) e nell’interpretazione (art. 1366 c.c.) del contratto v. chiaramente ▇▇▇▇▇▇, Il principio di buona fede, in Riv. dir. comm., 1964, I, 174;
A. ▇▇▇▇▇▇▇, La comune intenzione dei contraenti. Dall’interpreta- zione letterale del contratto all’interpretazione secondo buona
▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, 2003, 192 ss. In senso contrario v., tra gli altri, CO- STANZA, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, ▇▇▇▇▇▇▇, 1989, 130 ss.
(11) Una figura, questa, che, da un punto di vista strettamente ap- plicativo, riguarda la decisione giudiziale (o comunque il provvedi- mento decisorio) che ha optato per una interpretazione contraria alla clausola di buona fede. Una tale violazione può porsi dunque come motivo di gravame. V. a tale proposito ▇▇▇▇., 3 novembre 2023, n. 30660.
(12) Come in tutti i casi in cui si assume la violazione di un criterio legale di interpretazione del contratto o di un atto negoziale: da ultimo Cass., 21 febbraio 2024, n. 4628.
In dottrina v. D’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Violazione delle norme di interpreta- zione del contratto e ricorso per cassazione, in L’interpretazione del contratto nella dottrina italiana, cit., 2000, 143 ss. e, per uno specifico riferimento alla buona fede come norma di interpretazio- ne, 155, nt 23. Ciò non significa che la clausola di buona fede ex art. 1375 c.c. sia esclusa dal controllo giudiziale: v. infatti ▇’▇▇▇▇▇▇, La buona fede, in Tratt. dir. priv. ▇▇▇▇▇▇▇, XIII, Il contratto in generale, IV, 2, La buona fede, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2004, 83 ss.; UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 491 ss.
(13) Infra, par. 5 e 6.
(14) Sembra ormai comunemente accolta la qualificazione della buona fede come clausola generale: in argomento v. per tutti D’AN- GELO, La buona fede, loc. cit., 7 ss.
tazione del contratto (art. 1366 c.c.) e l’altra all’esecu- zione (art. 1375 c.c.) (15).
La figura della buona fede (oggettiva) (16) – che co- munque, come si vedrà di seguito, mantiene una uni- tarietà teorica e concettuale di fondo – si distingue, per quanto concerne il presente lavoro, in due clauso- le generali (17), nel senso che si pone a fondamento di due diverse norme giuridiche le quali operano in due fasi della vicenda del contratto; e quindi in due con- testi tra loro non sovrapponibili, non tanto dal punto di vista cronologico quanto dal punto di vista logico. Ora, la clausola generale, intesa nel suo genere (quin- di al di là della buona fede, qui considerata), configura una vera e propria norma giuridica, strutturalmente diversa dalla norma a fattispecie determinata e perciò inidonea a operare in termini applicativi secondo il metodo della sussunzione.
Infatti, la figura della clausola generale «normativiz- za», senza la mediazione di una fattispecie astratta, un valore della comunità giuridica, inteso in senso ampio, da individuarsi – a nostro avviso – in un prin- cipio generale, ossia in un valore di ampia portata già dotato di giuridicità e idoneo a operare nell’ambito dell’intero ordinamento o di ampi settori di esso (18).
In tal modo, il principio generale tramite la clausola generale che lo «recepisce» è in grado di estrinsecare le sue potenzialità normative e ordinamentali anche in un contesto limitato; che è quello che costituisce la sede operativa della clausola generale medesima (19). Sede in cui, cioè, essa clausola generale è chiamata a svolgere la propria, e limitata, funzione (20).
Ora, pur senza poterci soffermare su una compiuta analisi della nozione stessa di «principio generale»
– il che richiederebbe un esame la cui ampiezza non sarebbe conforme all’economia del presente lavoro
– appare opportuno sottolineare come il principio generale, a differenza della clausola generale, è por- tatore di un valore sociale diretto a informare di sé l’intero ordinamento, o quantomeno ampi settori di
più recentemente UDA, La buona fede nell’esecuzione del contrat- to tra clausole e principi generali, in Liber Amicorum per Giusep- pe Vettori, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, 2022, 4251 ss. e in Riv. dir. priv., 2023, 207 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Principi generali, norme elastiche, clausole generali, in Contr. e impr., 2023, 1052 ss.
(19) Se il contratto costituisce l’ambito operativo della clausola ge- nerale di buona fede inteso in senso astratto, di ricostruzione del sistema, tale ambito si riduce e si specifica, all’interno della intera vicenda contrattuale, nelle varie fasi, che possono essere assunte
come momenti logicamente isolabili, quale la fase precontrattuale,
(15) Agli artt. 1366 e 1375 c.c. si aggiungono, con riguardo alla vicen- da contrattuale vista in termini generali, la buona fede di cui all’art. 1337 c.c., all’art. 1358 c.c. e all’art. 1460 c.c. Si ripete in giurispru- denza, ma in realtà anche in dottrina, l’affermazione secondo cui la clausola di buona fede è presente sia nella fase della formazione del contratto (art. 1337 c.c.), sia in quella della interpretazione (art. 1366 c.c.), sia in quella della esecuzione (art. 1375 c.c.): cfr. Cass., 23 no- vembre 2015, n. 23868, secondo la quale il «principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (artt. 1175, 1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamen- tale per valutare l’agire dei privati e come concretizzazione delle rego- le di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto)».
(16) Sulla distinzione tra buona fede oggettiva e buona fede sog- gettiva si rinvia al nostro precedente lavoro La buona fede nell’e- secuzione del contratto, cit., 4 ss., ove riferimenti dottrinali e giu- risprudenziali.
(17) Ma più in generale v. supra, nt. 15.
(18) In generale, sulla figura dei principi generali, tra i tanti, v. DEL VECCHIO, Sui principi generali del diritto, Milano, 1958; BOB- BIO, Principi generali di diritto, in Noviss. dig. it., 1968, XIII, 891 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇, v. Principi del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XXXV, 1986, 509 ss.; ▇▇▇▇▇▇, I principi generali del diritto, in Riv. dir. civ., 1991, I, 455 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Sui principi generali del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 380 ss.; ▇▇▇▇, I principi generali, in ▇▇▇▇▇. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 2006.
Più estesamente, sui rapporti tra la clausola di buona fede e i prin- cipi generali a cui essa si riferisce, nonché sulla stessa nozione di principio generale v. tra i vari, UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., spec. 70 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇, La buona fede oggettiva, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2015, 43 ss., ove ampi riferimenti. Per alcuni aspetti,
quella dell’interpretazione, della esecuzione, ma anche riconducibi- li a «frazioni» della vicenda dinamica come la fase che si struttura nella situazione di aspettativa in pendenza di condizione (artt. 1356, 1358 c.c.) o nel diritto all’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). ▇▇▇▇, queste, che si pongono come momenti logicamente isola- bili – si è detto –, ma che al contempo sono tra loro connesse nella prospettiva finale della realizzazione di un programma contrattuale e del conseguimento, ad opera delle parti contraenti, delle utilità sociali convenzionalmente previste. E così, in ognuna di queste fasi, operano le relative clausole di buona fede.
(20)E nell’ambito della propria sede la clausola generale produrrà specifici effetti, o comunque determinerà specifiche conseguenze giuridiche dirette a partecipare dinamicamente al fenomeno giuri- dico – nel caso nostro il contratto – a cui la stessa si riferisce.
Benché in termini almeno parzialmente differenti, di «sede» in cui si sviluppa l’opera interpretativa, nel senso del contesto sociale in cui la dichiarazione è diretta ad assumere significato, e in conside- razione del punto di rilevanza interpretativa, parla BETTI, Teoria generale del negozio giuridico (rist. corretta 2ª ed., Utet, 1955), Esi, 1994, 327; ID., Interpretazione della legge e degli atti giuri- dici, 2a ed. riveduta e ampliata, a cura di ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, 1971, 386 ss., sulla rilevanza della tipicità sociale ai fini interpretativi ID., op. ult. loc. cit., 382 s.; v. ancora, in termini generali, nel senso della necessaria riconduzione dell’interpretazione a una situazione sto- ricamente e socialmente apprezzabile ID., Teoria generale della interpretazione, II, ▇▇▇▇▇▇▇, 1955, 812 ss., 816 ss.
Secondo il significato che si è esposto nel testo, per sede o con- testo operativo si vuole intendere un fenomeno giuridico che ha una connotazione sia storico-fenomenica sia giuridico-funzionale, nell’ambito della quale la singola clausola generale opera, produ- cendo i suoi effetti, i quali entrano a fare parte della dinamica del fenomeno stesso inteso nella sua completezza.
esso, trovando poi una esplicazione applicativa se- condo modalità e modelli di diverso tipo.
In quest’ottica, il principio generale, sotto il profilo assiologico si pone come uno strumento portatore di istanze sociali che (almeno in un dato periodo storico) non possono essere obliterate in nessuno dei tanti am- biti dei rapporti di convivenza civile, poiché di questi stanno alla base secondo le esigenze comuni di una collettività organizzata, vale a dire di una comunità giuridica (21).
Queste istanze ed esigenze rappresentano in sé il va- lore fatto proprio dall’ordinamento e così definiscono la figura del principio generale, il quale assume un ri- lievo normativo non solo ponendosi a fondamento di modelli applicativi di tipo analogico (art. 12, u.c., disp. prel. c.c.), ma ancor prima indirizzando l’interpretazio- ne delle singole norme di legge e del sistema normativo a cui esse appartengono; nonché, ed è il punto che in questa sede in particolare interessa, partecipando – in certo senso dando l’impulso – a un processo di defini- zione di un modello valutativo (22) che sta alla base della struttura normativa e delle stesse capacità ope- rative delle clausole generali che a quel principio gene- rale si riferiscono. Ciò significa, in buona sostanza, che tramite la clausola generale il valore insito nel princi- pio generale assume una dimensione applicativa.
Ma affinché tale valore possa trovare applicazione me- diante la clausola generale, quest’ultima deve essere (come generalmente si dice) concretizzata (23). Ovve- rosia, si deve fare luogo a una ricostruzione, in termini di determinatezza, della stessa categoria concettuale che fonda la norma e delle sue modalità di funziona- mento (24).
Ciò avviene mediante un processo di integrazione valu- tativa (25) che si compone della scelta di uno standard
(21) Sul punto, oltre agli autori citati supra, alla nt. 18, v. in par- ticolare le osservazioni di DEL VECCHIO, Riforma del codice civile e principi generali di diritto, 2a ed., Roma, estratto da Riv. inter- naz. fil. dir., 1938, 5 ss.
(22) Cioè quel processo di integrazione valutativa, di cui si dirà di seguito nel testo. V. anche infra, nota 25.
(23) Sulla nozione di «concretizzazione» v. le osservazioni di ▇.
▇▇▇▇▇▇▇, La buona fede oggettiva, cit., 80 ss.
(24) Ciò al fine di evitare una sorta di richiamo circolare tra nozio- ni ugualmente indeterminate: cfr. sul punto ▇▇▇▇▇▇▇▇, L’interprete e le clausole generali, in Principi, clausole generali, argomenta- zione e fonti del diritto, ▇▇▇▇▇▇▇, 2018, 141
(25) ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le clausole generali. Semantica e politica del dirit- to, ▇▇▇▇▇▇▇, 2010, 39. Lungo questa linea sembra porsi, pur con atteggiamento di cauta attenzione, ▇▇▇▇▇, Interpretazione del con- tratto, cit., 107, secondo il quale «non si intende negare l’utilità delle clausole generali; ma nello stesso tempo acquista forza l’idea
valutativo a cui riferire la clausola generale e della at- tribuzione a tale standard di uno specifico significato (26).
In linea generale, si può dire che la scelta dello stan- dard valutativo «di base», nel quale si configura in sé la scelta immediata del valore che con la clausola ge- nerale si realizza normativamente (27), si sostanzia anzitutto nella indicazione da parte dell’operatore del diritto – sia esso teorico o pratico, con particolare rile- vanza, ovviamente, delle scelte effettuate in sede giu- risprudenziale – del principio generale a cui riferire la clausola generale (28). Una scelta, questa, che per poter assumere una portata normativa e non ridursi a una improduttiva sostituzione di termini generici, deve prendere corpo in una motivazione circa il rapporto as- siologico tra le due figure, il quale può rinvenirsi nel- la tradizione (29) ma anche in una visione innovativa
secondo cui la competenza integrativa del giudice debba essere mantenuta nell’ambito dei principi informanti del sistema».
(26) Così ▇▇▇▇▇▇▇, Prefazione a ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le clausole generali. Se- mantica e politica del diritto, loc. cit., XX. Rilevava già ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’avventura delle clausole generali, in Il principio di buona fede (giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985), ▇▇▇▇▇▇▇, 1987, 23 s. che, distinguendo tra «nucleo sicuro e spazio variabile di significato […] un concetto indeterminato è quello nel quale il nucleo sicuro di si- gnificato è relativamente ristretto rispetto allo spazio variabile (si- gnificato di contorno). Niente perciò di qualitativo nella differenza tra clausola generale e concetti normativi determinati».
(27) V. in questa prospettiva Cass. 25 giugno 2020, n. 12714. Sulla scelta del valore ai fini della determinazione della clausola genera- le e sulla conseguente formulazione giudiziale della norma ▇▇▇▇▇▇- NOVO, op. loc. cit., 24 e nota 14.
(28) Principio generale, quindi, che è esso stesso standard, in quanto enuncia il valore che sta alla base dell’opera valutativa. In senso almeno parzialmente diverso MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Il principio di buona fede, loc. cit., 11 s., il quale individua gli standard nei «comportamenti, opi- nioni, aspettative sociali» indicati dalla clausola generale al giu- dice. A tale proposito ci sembra che tali elementi effettivamente assumano rilevanza ai fini della valutazione della clausola generale e della assunzione di una sua specifica portata normativa, quali strumenti di attribuzione di significato «applicativo» al principio generale, operando in tal modo all’interno – se così vogliamo dire
– del principio generale stesso nella prospettiva valutativa della clausola generale, e nella «normazione» del valore che il principio generale esprime. RODOTÀ, Conclusione: il tempo delle clausole ge- nerali, in Il principio di buona fede (giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985), cit. 265 ritiene gli standard evocativi di una «idea di normalità, variabile, ma in qualche modo ancorata ad elementi obiettivi, tale da consentire la costruzione di parametri e di rag- giungere appunto una elevata standardizzazione delle decisioni», ponendosi così come «normalità statica», la quale comunque non si distingue dalla «normalità valore».
(29) V. S. ▇▇▇▇▇, Ragionevolezza e clausole generali, 2a ed., Giuf- frè, 2016, 29 ss.
di soddisfacimento di istanze sociali (30). Da un tale rapporto assiologico emergono più concretamente le esigenze che, nell’ambito dello specifico contesto ope- rativo (31) in cui la clausola generale è chiamata a fun- zionare normativamente, devono essere soddisfatte.
Di conseguenza, il rapporto tra il principio generale e la clausola generale diviene anche un rapporto funzio- nale, che consente alla clausola generale di fondare un modello applicativo coerente con il contesto – ossia la sede – in cui essa opera, tenendo conto degli interessi giuridicamente rilevanti che in tale specifico contesto sono dedotti, o comunque sono presenti (32).
In questo modo, la clausola generale, lungi dal corre- re il rischio di rimanere chiusa in un circolo tautologi- co di nozioni o enunciati generici, dopo avere richia- mato il principio (e dunque il valore) di riferimento, lo riconduce agli interessi rilevanti (33), offrendone, con gli strumenti propri del sistema settoriale in cui opera, realizzazione e tutela.
Al contempo, lo stesso sintagma «clausola generale» può essere scomposto in una duplice dimensione: a) come espressione della struttura normativa che pre- senta un precetto giuridico slegato da una fattispecie fisionomicamente delineata; b) come nozione ampia ed elastica con valenza evocativa, ma anche determi- nativa, del valore che dirige la norma verso modali- tà operative le quali consentano di tradurre il valore stesso in uno strumento applicativo.
Ora, queste considerazioni ci sembrano confermare la qualificazione della buona fede (contrattuale) come clausola generale. Infatti la nozione stessa di buona fede, vista in una dimensione normativa, esprime la propria precettività non descrivendo una fattispe- cie determinata bensì concretizzandosi attraverso un processo di integrazione valutativa. Il quale pro- cesso si sviluppa, dal canto suo: dapprima mediante l’assunzione come standard valutativo di un valore dell’ordinamento espresso nel principio generale so-
lidaristico (34); e quindi attribuendo a tale principio uno specifico significato tenuto conto della sede in cui la clausola generale si trova ad operare normati- vamente, vale a dire in base alle fasi contrattuali, e altresì tenuto conto degli interessi ed esigenze che in tali sedi emergono (35).
Prima di procedere nell’indagine, è opportuno un chiarimento. Infatti, sinora si è fatto riferimento alla clausola di buona fede talora indistintamente come clausola generale unitaria nell’ambito del contratto, e talaltra come clausola generale diretta a operare in una fase della vicenda contrattuale e che così si distin- gue dalla buona fede che opera in altre fasi. Si devono quindi fare delle pur brevi precisazioni.
Dunque, si può certamente parlare in termini ampi e indistinti di una clausola generale di buona fede, in- tesa quale categoria concettuale unitaria posta a base delle diverse norme che la contemplano, e che riguar- dano l’intera vicenda contrattuale (36). Ma al con- tempo si deve tenere conto di ciò: che sul piano della struttura della norma, ognuna di tali norme è quali- ficabile come autonoma clausola generale di buona fede; e che ognuna di esse ha una propria autonomia funzionale, legata alle diverse fasi, ossia ai diversi mo- menti contrattuali, che rappresentano i diversi conte- sti operativi della buona fede medesima (37).
In altre parole, benché siano individuabili dei caratte- ri comuni tra le varie clausole generali di buona fede che operano in ambito contrattuale, esse sono da con- siderarsi come entità normative autonome (38) che si distinguono anche sotto il profilo funzionale e appli- cativo, assumendo modalità operative e producendo conseguenze giuridiche differenti, in virtù della diver- sità delle esigenze giuridiche alle quali sono chiamate a rispondere.
Ciò è confermato, a nostro avviso, proprio dalla diffe- renza – di cui si dirà a breve – tra la clausola di buona
(30)In questo senso, a nostro avviso, gli standard «sociali», così come indicati da MENGONI, op. loc. cit., partecipano all’opera di in- tegrazione valutativa della clausola generale.
(31) Cioè in quella che nel testo si è poc’anzi definita anche come
sede in cui la buona fede è chiamata a operare.
(32) Che relativamente al contratto sono gli interessi delle parti contraenti: di «valori del contratto», intesi come interessi interni ad esso, parla D’ANGELO, La buona fede, cit., 88 s.
(33) Interessi che sono giuridicamente rilevanti, nella prospettiva di interazione tra clausola e principio generale, in quanto siano coerenti col principio medesimo. Per cui, per rimanere nell’ambi- to della buona fede contrattuale, gli interessi rilevanti sono quelli che, nella prospettiva di un rapporto solidaristico reciproco, confi- gurano l’attesa di utilità conseguente all’accordo negoziale.
(34) Cfr. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto (rist. ▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, 1969), ▇▇▇▇▇▇▇, 2004, 115 ss.
(35) Le difficoltà che la giurisprudenza, in un determinato periodo storico, incontrava nel raccordare funzionalmente il principio di solidarietà alla clausola di buona fede sono rilevate da GRONDONA, Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 727 ss.
(36) Supra, nt. 15.
(37) V. nt. 19.
(38) Nel senso della autonomia del precetto normativo, che si ma- nifesta formalmente, per lo più (e così è per la buona fede con- trattuale), nella previsione della clausola generale in uno specifico articolo di legge.
fede nella interpretazione e la clausola di buona fede nella esecuzione del contratto.
4. La clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto.
Si tratta, a questo punto, di vedere in che modo la clausola di buona fede nell’interpretazione del con- tratto e la clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto rispondano effettivamente alla ricostruzio- ne sopra esposta, e se, e per quale motivo, se ne possa sostenere la loro differenza e autonomia.
Si è detto in precedenza che la clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto di cui all’art. 1366
c.c. è da intendersi come criterio interpretativo, e come gli altri criteri interpretativi ha la funzione di attribuire significato al testo contrattuale, tramite il quale significato giungere alla determinazione del programma contrattuale (39).
Essa, come anche le altre clausole generali di buona fede, si rifà – secondo quanto comunemente si inten- de – al principio generale di solidarietà sociale (40). O comunque, se si ritiene che questa categoria non sia di per sé adatta a operare nell’ambito dei rapporti pri- vatistici (41), a un principio solidaristico che esprime il valore di riferimento della clausola di buona fede, nel senso della considerazione degli interessi e delle esigenze altrui (42).
(39) È giusto il caso di precisare per completezza, non potendoci soffermare sull’argomento, che, anche attenendosi alla distinzione tra i canoni di interpretazione soggettiva e quelli di interpretazio- ne oggettiva, la buona fede ex art. 1366 c.c. sarebbe da ricondursi a quest’ultima categoria, avendo la funzione, non tanto di inda- gare sulla reale volontà delle parti, quanto quella di attribuire un significato al testo contrattuale in base alle ragionevoli aspettative (di funzionamento del contratto e di acquisizione di un vantaggio economico) delle parti contraenti. Per una ragionata ricostruzione
V. ▇▇▇▇▇, L’interpretazione del contratto nella trattatistica, in L’in- terpretazione del contratto nella dottrina italiana, cit., p. 281 ss.
(40)Con specifico riguardo alla buona fede ex art. 1366 c.c. Cass., 6 maggio 2015, n. 9006: «L’obbligo di buona fede oggettiva o cor- rettezza ex art. 1366 c.c. […] costituisce un autonomo dovere giu- ridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale»; più recentemente, con riferimento al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., Trib. Bari, 2 marzo 2016, n. 1076, in Banca Dati Onelegale. Il nesso tra il principio di solidarietà e la buona fede nell’inter- pretazione del contratto è espressamente riconosciuto da DE MEO, La buona fede nell’ermeneutica contrattuale, in Contratti, 2004, 770 s.; sul punto anche UDA, Integrazione del contratto, solida- rietà sociale e corrispettività delle prestazioni, in Riv. dir. comm., 1990, I, 301 ss. V. anche supra, nota 34.
(41) Perplessità sul punto, quantomeno relativamente a come la nozione di solidarietà è generalmente intesa, sembrano essere espresse da PIRAINO, La buona fede oggettiva, cit., 127.
(42) La giurisprudenza non sembra fare oggi distinzione, a questo proposito, tra la nozione di solidarietà sociale e di solidarietà più
Nei rapporti contrattuali il principio di solidarietà (43), per il tramite della buona fede, si manifesta in linea generale nella considerazione e nella salvaguar- dia delle aspettative di vantaggio che ragionevolmen- te le parti contraenti assumono nell’ambito del rap- porto economico contrattuale (44).
Con riguardo più specifico alla buona fede ex art. 1366 c.c., si vede come la clausola generale è chiamata a operare in un momento in cui gli interessi contrattua- li non possono darsi ancora per scontati, neanche a livello argomentativo, atteso che nella fase interpre- tativa tali interessi devono essere definiti proprio me- diante l’opera di interpretazione, a cui la buona fede partecipa quale canone ermeneutico.
Ciò rende chiaro, comunque, che la buona fede ex art. 1366 c.c. trova il proprio ambito applicativo e opera- tivo nella fase dinamica della interpretazione contrat- tuale, alla quale partecipano tendenzialmente tutti i canoni interpretativi (45), e opera anch’essa quale ca- none di interpretazione nella prospettiva di attribuire significato alle dichiarazioni di volontà (46).
in generale: recentemente Cass., 20 gennaio 2022, n. 1825; Trib. Milano, 20 settembre 2023, in Quotidiano giuridico (online), 2023.
(43) ▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 209 defini- sce di solidarietà contrattuale.
(44) In questi brevi passaggi si può sinteticamente ridurre il pro- cesso di integrazione valutativa di cui si è detto nel testo.
(45) Posta l’eventuale subordinazione di alcuni verso altri, secon- do un principio di sussidiarietà, come in giurisprudenza, benché in maniera non costante, spesso si ritiene: per un’analisi della giu- risprudenza in argomento cfr., tra i vari, ▇▇▇▇▇▇▇, Interpretazione letterale del contratto e criteri ermeneutici sussidiari, in Giur. it., 1992, 1142 ss.; più recentemente CAPODANNO, L’interpretazione del contratto, Cedam, 2006, 28 ss., 53 ss.; SCARONGELLA, Interpreta- zione del contratto in sede di legittimità e principio del graduali- smo, in Contratti, 2010, 562 ss.; per una scorsa al problema, nella specifica prospettiva del comportamento complessivo delle parti, cfr., volendo, UDA, Il comportamento delle parti come canone di interpretazione contrattuale, in Rass. dir. civ., 2000, 597 ss. In giurisprudenza, ritiene la buona fede come criterio di interpreta- zione sussidiario Cass., 23 luglio 2018, n. 19493; già in precedenza Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, in Contratti, 2001, 1083 ss., con nota di Manenti; Cass., 15 marzo 2004, n. 5239, ivi, 2004, 765 ss., con nota di De Meo.
Diversamente OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del ne- gozio giuridico (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 1943), ora in Scritti giuridici, III, Ce- dam, 1992, 124 ss., secondo il quale l’art. 1366 c.c. sarebbe privo di una propria autonoma funzione.
(46) In questo senso, la clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. opera, non come criterio interpreta- tivo sussidiario, ma quale criterio intrinseco dell’opera interpreta- tiva, sempre nella prospettiva di una considerazione dell’interesse altrui, che caratterizza reciprocamente il rapporto tra i contraenti.
Ora, dal testo contrattuale, o comunque dalle mani- festazioni di volontà dei contraenti, è possibile, me- diante l’interazione dei vari criteri interpretativi, trar- re un significato complessivo dell’affare economico, rispetto al quale insorgono ragionevoli affidamenti delle parti. La funzione della buona fede, nell’ambi- to del complesso fenomeno interpretativo, è quella di tutelare l’affidamento ragionevole del contraente (47), ponendosi in tal modo anche come criterio se- lettivo degli affidamenti giuridicamente (e dunque, contrattualmente) rilevanti, e cioè che rappresentano aspettative di vantaggio congruenti con il programma contrattuale quale risultante dall’opera interpretativa nel suo complesso.
La funzione della clausola di buona fede ex art. 1366
c.c. consiste dunque nel conseguire in via interpre- tativa una tutela dell’affidamento, dell’una o dell’al- tra parte (48), attraverso l’attribuzione di significato quanto più coerente con gli interessi emergenti dal complessivo tenore del contratto e con il programma economico che ne discende (49).
Pertanto, a fronte della prospettazione di una opzione interpretativa che sia tesa a conseguire una deminutio dell’utilità dell’altro contraente così come rappresen- tata nel regolamento contrattuale; o che sia diretta a far sì che il singolo contraente si liberi parzialmente o totalmente del vincolo contrattuale e del conseguente sacrificio economico; in tali casi, la clausola genera- le di buona fede, operando sul fondamento dell’art. 1366 c.c. come canone legale di interpretazione, ren- de illegittima (nel senso della violazione di legge) una tale interpretazione imponendo quella che viceversa consente la tutela dell’affidamento e del relativo van- taggio economico (50).
Sul piano più immediatamente applicativo, la buona fede ex art. 1366 c.c. è posta alla base di una interpreta-
diretta al mantenimento di un «equo equilibrio» del programma negoziale quale prospettato dalle parti, fa riferimento A. ▇▇▇▇▇▇▇, La comune intenzione dei contraenti ▇▇▇▇’interpretazione lette- rale del contratto all’interpretazione secondo buona fede, cit., p. 209 ss.; in precedenza già COSTANZA, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, cit., 113, spec. 118, la quale sembra
comunque assegnare all’art. 1366 c.c. una funzione più ampia, di
Sulla centralità del canone di buona fede ex art 1366 c.c. ▇. ▇▇▇▇▇▇, La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligato- rio (art. 1175 c.c.), in Studi sulla buona fede, ▇▇▇▇▇▇▇, 1975, 171 ss.
(47) Così espressamente ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇, Diritto civile, III, il contratto, 3(a) ed., ▇▇▇▇▇▇▇, Milano, 2019, 386. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’interpretazio- ne del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, cit., 206 s., poneva in evidenza come, secondo il canone di buona fede nell’interpretazione del contratto, la dichiarazione di volontà dove- va essere interpretata in base alle circostanze conosciute dall’altra parte contraente; così come, di converso, BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., 327, vede nella buona fede in chiave in- terpretativa una «lealtà e chiarezza nel parlare» dovuta alla consi- derazione che l’altra parte altro non sa altro se non ciò che risulta dalla dichiarazione, sicché si dovrà tenere conto per un verso del significato normale che può essere percepito dal destinatario della dichiarazione, e per altro verso «dello spirito e dell’intenzione» del dichiarante (loc. cit., 348), il quale ugualmente non può essere espo- sto a una interpretazione contraria a buona fede sulla base dell’attri- buzione di un significato meramente letterale. Contrariamente alla rilevanza, o quantomeno alla congruenza, della nozione di affida- mento con la buona fede nell’interpretazione del contratto e BIGLIAZ- ZI ▇▇▇▇, L’interpretazione del contratto, in Comm. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, continuato da ▇▇▇▇▇▇▇▇ (rist. aggiornata da Calderai), ▇▇▇▇▇▇▇, 2013, 218 ss., che comunque vede nella buona fede uno strumento che consente la valutazione complessiva dell’operazione economica in termini di giudizio di valore (p. 19 ss.).
(48) O forse sarebbe meglio dire: dell’una e dell’altra parte; co- munque secondo l’idea della considerazione delle aspettative e degli interessi altrui, di cui si è detto in precedenza.
(49) ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇, Diritto civile, III, il cit., p. 386, che fa specifico riferimento alla coerenza dell’attribuzione di significato alla cau- sa del contratto. E in questa prospettiva può dirsi che la buona fede nell’interpretazione consente di evitare la frustrazione degli interessi ragionevolmente attesi, mantenendo l’equilibrio del rela- tivo assetto: a una funzione della buona fede ex art. 1366 c.c. come
equilibrio contrattuale, per l’appunto, che pure si esprime in nor- me specifiche. In questa prospettiva v. anche DE MEO, La buona fede nell’ermeneutica contrattuale, cit., 768 ss., spec. 770.
Su questa linea cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40829; in termini specifici Trib. Messina, 17 gennaio 2022, in Banca dati Onelegale:
« In merito alla interpretazione del contratto, la comune inten- zione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al sen- so letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpre- tazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispet- tivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante comportamento improntato a lealtà ed a sal- vaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale»; criticamente verso questo orientamento giurisprudenziale ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Le stagioni della causa in concreto e la c.d. interpretazione abusiva del contratto: notarelle critiche su regole e principi (del diritto dei contratti), in Contratti, 2016, 604 ss.
Collega la buona fede nell’interpretazione del contratto all’affida- mento dell’«uomo medio» Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, cit., la quale però precisa che il criterio di buona fede «non consente di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo», limitando quindi l’operatività della buona fede all’ambito del tenore letterale del contratto; conf. Cass., 15 marzo 2004, n. 5239, cit.
(50) Vi è in questo senso una connessione della clausola di buona fede ex art. 1366 c.c. con la sfera di doverosità giuridica dei con- traenti (che eventualmente propugnano l’interpretazione contra fidem bonam), i quali sono tenuti al dovere di chiarezza e di lealtà contrattuale, che deve essere tenuto fermo non solo nella fase della formazione (art. 1337 c.c.) o della esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ma anche nel primo momento in cui, con l’attribuzione di significato, la convenzione negoziale trova la sua concreta tra- duzione operativa.
zione che non contrasti con la plausibile significazione linguistica del testo contrattuale, ma che soprattutto tenga conto dell’assetto di interessi che da questo ri- sulti (51). In questa logica è da ritenersi contra fidem bonam l’interpretazione che capziosamente, ossia at- tribuendo un significato eccentrico a una parola, a una espressione linguistica o anche a una clausola, rispetto al testo complessivo (52), comporti un «riassestamen- to» dell’assetto economico non previsto o non eviden- te nel testo contrattuale (53), o comunque equivoco, o che magari sia rimasto in ombra anche nelle trattative. La finalità dell’interpretazione secondo buona fede è quella, in altre parole, di evitare l’imposizione di si- gnificati «a sorpresa» (54), ossia scollegati, non co- erenti e persino contrastanti con il programma eco- nomico contrattuale che già può essere assunto come tale in chiave interpretativa (55). Ciò che, come si è
(51) Come si è detto, la buona fede interviene in un momento in cui l’indagine interpretativa ha consentito di individuare lo scopo del contratto: cfr. Trib. Latina, 3 gennaio 2023, in Banca dati One- legale, ove si legge: «In tema di interpretazione del contratto, l’e- ventuale intervento del giudice rispetto agli elementi contrattuali “sbilanciati” va integrato con altri criteri di interpretazione, tra cui buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo sco- po pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e, quindi, alla relativa causa concreta da ricercare nel significato di lealtà che si concretizza nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella contropar- te»; di «ragion pratica» parla Trib. Messina, 17 gennaio 2022, loc. cit. V. anche supra, nota 49.
In dottrina, GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, cit., 198 s.: «a termini dell’art. 1124 cod. civ., la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo un criterio obiettivo di buona fede: l’interprete do- vrà cioè valutare il materiale di fatto a lui prospettato dalle parti in base a un criterio obiettivo che ha per fondamento un canone di lealtà reciproca di condotta tra le parti»; il riferimento a «schemi sociali» normalmente applicati nei rapporti economici e contrat- tuali è affermato da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Cedam, 1992, 361 ss.
(52) V. spec. Cass., 19 marzo 2018, n. 6675.
(53) Il riferimento al testo contrattuale, chiaramente, è da inten- dersi nel suo stesso essere oggetto di interpretazione e quindi nel- la sua dimensione significativa. Ampiamente, su come il testo sia idoneo a una indagine interpretativa in base a dati intrinseci ed estrinseci, v. N. IRTI, ▇▇▇▇▇ e contesto, Cedam, 1996, passim, spec. 12 ss., 117 ss.
(54) ▇▇▇▇▇ non consoni all’ambiente economico e sociale in cui, dapprima, la trattativa si è sviluppata e, poi, l’accordo si è conclu- so (cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Dei contratti in generale, 3a ed., Utet, 1980, p. 272 s.), tenuto conto anche della relazione intersoggettiva che si è delineata, o persino consolidata, tra le parti; ossia tenuto conto del contesto situazionale complessivo (cfr. N. IRTI, Testo e contesto, cit., 124 ss.).
(55) Ciò non significa, è opportuno chiarire, che la buona fede ex
art. 1366 c.c. abbia una funzione valutativa e correttiva del risul-
detto, determina la frustrazione del ragionevole affi- damento di una delle parti contraenti.
5. La clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto.
La clausola di buona fede nell’esecuzione del contrat- to, prevista dall’art. 1375 c.c., segue, ai fini della sua determinazione, la stessa linea e la stessa logica che si sono viste con riguardo alla clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto, ma al contempo opera in base a un diverso modello applicativo e fun- zionale.
Come in precedenza, anche la clausola di buona fede ex art. 1375 c.c. si richiama al principio generale di solidarietà sociale (56), sempre intesa, quest’ultima, come considerazione degli interessi altrui. Interessi che in questo caso possono essere ormai dati per ac- quisiti a seguito della individuazione del programma contrattuale, il quale, dunque, sotto il profilo rico- struttivo configura un presupposto logico dell’opera- tività della buona fede nell’esecuzione del contratto (57).
La buona fede è quindi chiamata a operare, sul fon- damento del principio solidaristico (58), nella fase di esecuzione contrattuale (59), cioè nella fase di realiz-
tato interpretativo, e quindi del programma contrattuale, a cui si è giunti (nega questa funzione A. ▇▇▇▇▇▇▇, La comune intenzione dei contraenti. Dall’interpretazione letterale del contratto all’in- terpretazione secondo buona fede, cit., 187 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ e modelli di interpretazione del contratto, cit., 122); significa, al contrario, che, emerso un programma economico, se non nella sua completezza di dettaglio, quantomeno come assetto di interessi ragionevole, e che quindi ragionevolmente le parti si possono at- tendere (supra, nt. 47), l’attribuzione, o meglio, la pretesa di attri- buzione di significati a parole ed enunciati linguistici non coerenti con questo assetto (a prescindere dalla valutazione che di questo assetto si voglia fare) è da intendersi non conforme a buona fede, poiché non conforme «alla logica del contratto» (così ancora A. ▇▇▇▇▇▇▇, op. loc. cit., 201 ss.).
(56) Ma v. supra, nt. 41.
(57) Come già si è detto, la determinazione (cioè l’individuazione) del programma economico consegue all’interpretazione contrat- tuale, ma questa costituisce un antecedente logico e non neces- sariamente cronologico del primo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, anzi, la condotta esecutiva delle parti assumere rilievo sul piano interpretativo in quanto riconducibile al comportamento complessivo delle parti di cui all’art. 1362, comma 2, c.c. Su quest’ultimo tema, per alcune os- servazioni e riferimenti v. UDA, Il comportamento delle parti come canone di interpretazione del contratto, in Rass. dir. civ., 2000, 597 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Rilevanza del comportamento dei contraenti. Spunti dal nuovo codice civile argentino, in Giur. it., 2020, 61 ss.
(58) Che quindi ne costituisce lo standard di riferimento.
(59) La quale fase è da intendersi come la sede in cui opera la clau- sola di buona fede, ovverosia il suo contesto operativo: supra, nt. 19 e 20.
zazione del programma economico stabilito conven- zionalmente.
La funzione della clausola di buona fede nell’esecu- zione del contratto è, in generale, quella di salva- guardare il contratto nella sua stessa funzionalità, evitando condotte esecutive strumentali che possano vanificare il contratto medesimo o determinarne un funzionamento aberrante (60).
Può infatti accadere che una delle parti contraenti in- tenda liberarsi del vincolo negoziale, e a tal fine operi per impedire il regolare svolgersi della dinamica con- trattuale: ostacolando o non favorendo l’adempimen- to della controparte (61); oppure approfittando della mancata previsione formale di un atto o di un’attività comunque necessaria od opportuna per la realizzazio- ne del programma contrattuale, astenendosi dal porla in essere (62).
O ancora, può accadere che la parte contraente inten- da approfittare di una sopravvenienza (63) o di una lacuna del regolamento contrattuale, o della titolari- tà del diritto nascente dal contratto, o di un potere (privato) relativo al rapporto contrattuale (64), al fine di ottenere delle utilità superiori o diverse rispetto a quelle proprie del programma economico.
(60)Più estesamente UDA, La buona fede nell’esecuzione del con- tratto, cit., 90 ss. Un caso emblematico in cui la buona fede ex art. 1375 c.c. è stata utilizzata in chiave di contrasto al funzionamen- to aberrante del contratto, artatamente predisposto da una parte contraente in danno dell’altra, è quello definito da ▇▇▇▇. 20 aprile 1994, n. 3775, favorevolmente commentata, tra gli altri, da V. CAR- BONE, L’«affaire» ▇▇▇▇▇▇, in Corr. giur., 1994, 570 ss.; ▇▇▇▇▇, Scelte discrezionali dei contraenti e dovere di buona fede, in Contr. e impr., 1994, 475 ss.
(61) E in questa categoria di casi sembra ricadere quello di cui alla sentenza in esame.
(62) Come nel caso dell’obbligo di informazione pur non previsto espressamente nel regolamento contrattuale: cfr. Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Trib. Milano, 20 settembre 2023, cit.; Trib. Bene- vento, 17 gennaio 2022, n. 83, in Banca dati Onelegale.
(63) Sul punto si rinvia alle nostre osservazioni di cui al lavoro Buona fede ex art. 1375 c.c. e risoluzione del contratto¸ in Foro it., 2023, V, 295 ss., ove anche riferimenti. Sull’idoneità della buona fede a intervenire nel caso di eventi sopravvenuti, che re- centemente si sono manifestati su vasta scala in epoca pandemica cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇, I contratti infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della “buona fede”, in Liber Amicorum per ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, a cura di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Addis, ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, www.perso- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, 2022, 2909 ss. e, con particolare attenzione, oltre che alle modalità operative della buona fede, anche alle ricadute che queste possono avere sul mercato, T.V. RUSSO, L’arma letale della buona fede. Riflessioni a margine della ‘manutenzione’ dei contratti in seguito alla sopravvenienza pandemica, ivi, 3877 ss.
(64) Cfr. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇, Diritto civile, III, cit., 463 S.; v. altresì le os- servazioni di RODOTÀ, Conclusione: il tempo delle clausole genera- li, cit., 268.
In tutti questi casi, in cui la condotta di una parte con- traente durante la fase esecutiva può determinare la vanificazione o l’aberrazione del funzionamento del contratto, la clausola generale di buona fede ex art. 1375 c.c. è in grado di evitare un tale fenomeno. E ciò, rendendo giuridicamente doveroso un comporta- mento che non consente il conseguimento del vantag- gio privo di titolo.
La buona fede nell’esecuzione del contratto, infatti, si pone come fonte di obblighi giuridici strumentali al funzionamento contrattuale idoneo alla realizzazione del programma contrattuale e così degli interessi del- le parti dedotti nel contratto.
Per quest’ordine di motivi, la buona fede nell’esecu- zione del contratto è ritenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza come fonte di integrazione del contratto (65); e anche chi non concorda con una tale qualificazione talora la ritiene comunque produttrice di obblighi contrattuali non volontaristici (66).
Gli obblighi di buona fede (67) possono strutturarsi sia come obblighi con contenuto positivo (68), sia come obblighi negativi, cioè obblighi di astensione da una condotta che, pur formalmente riconducibile all’esercizio di un diritto o di un potere, o comunque di una situazione giuridica soggettiva contrattuale, sia però disfunzionale – se così vogliamo dire – rispetto
(65) Recentemente Cass., 5 giugno 2020, n. 10822; Trib. Milano, 20 settembre 2023, in Quotidiano giuridico, 2023; Trib. Padova, 18 aprile 2019, n. 775, in Banca dati Onelegale.
In dottrina v. principalmente RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, cit., 175 ss.; recentemente ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇, Diritto civile, III, cit., 454 ss.; PIRAINO, L’integrazione del contratto e il precetto di buona fede, in Correzione e integrazione del contratto, a cura di Volpe, Zanichelli, 2016, 181. In senso contrario v. BRECCIA, Di- ligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, ▇▇▇▇▇▇▇, 1968, 77 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Interpretazione del contrat- to e interessi dei contraenti, cit., 373 ss.
(66) Nel senso che, ponendosi esigenze specifiche nel momento esecutivo del contratto, esigenze dal canto loro legate essenzial- mente al mantenimento della dinamica contrattuale che consenta al contratto di funzionare, allora in tale fase esecutiva, a cui par- tecipa la clausola di buona fede, insorgono i relativi obblighi: v. in questa prospettiva Ad. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Giuf- frè, 1967, 224 s.
(67) Che è opportuno qualificare come obblighi in senso stretto, e non come obbligazioni, atteso che il contenuto dell’atto dovuto non ha natura patrimoniale, ma è viceversa diretto strumental- mente a realizzare il programma contrattuale; il quale, dal canto suo, rispetto al rapporto obbligatorio strumentale (di buona fede), rappresenta un interesse «esterno», cioè non riconducibile strut- turalmente al rapporto strumentale medesimo: in questo senso ci eravamo già orientati in precedenza: ▇▇▇, La buona fede nell’ese- cuzione del contratto, cit., 237 ss., spec. 260 ss.
(68) Quale è, ad esempio, l’obbligo di informazione: supra, nt. 62.
al programma contrattuale e ▇▇▇▇▇▇ degli interessi di controparte contrattualmente dedotti (69).
La violazione dell’obbligo di buona fede, poiché incide sull’esatto funzionamento del contratto e sul conse- guimento del risultato economico convenzionalmente stabilito, si traduce in un inadempimento contrattua- le, rispetto al quale si applicano i relativi rimedi(70), oltre alle altre forme di tutela del contraente non ina- dempiente, di cui si dirà di seguito.
6. La violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto e rimedi.
In base a quanto si è detto, la clausola generale di buona fede è produttiva di obblighi strumentali all’e- satto funzionamento del contratto e alla realizzazione del programma economico convenzionalmente stabi- lito, nell’ottica della salvaguardia degli interessi della controparte contrattuale.
Si è detto altresì che la violazione degli obblighi di buona fede configura un inadempimento contrattua- le, poiché la loro violazione incide negativamente sul- la dinamica contrattuale fisiologicamente diretta al conseguimento delle utilità dedotte nel programma contrattuale.
Su queste basi, come si è appena accennato, la vio- lazione dell’obbligo di buona fede comporta delle re- azioni di vario tipo, che sinteticamente si riportano. Anzitutto, l’atto commissivo contrario a buona fede è da ritenersi giuridicamente inefficace (71), ciò a ragio- ne della sua antidoverosità giuridica, che implicando una valutazione negativa da parte dell’ordinamento in considerazione del mancato adempimento di un atto giuridicamente dovuto (l’obbligo di buona fede), non può poi ammetterne gli effetti.
(69) Sull’obbligo negativo di buona fede v. UDA, op. loc. cit., 292 ss.; in senso contrario PIRAINO, L’integrazione del contratto e il precetto di buona fede, cit., 231, nt. 205, secondo il quale l’indivi- duazione di un obbligo di astensione denuncerebbe un «eccesso di schematismo», trattandosi per il vero di una funzione valutativa (e non integrativa) della buona fede. Come si è visto nel testo, però, la mancata astensione da un determinato comportamento, con- cretizzandosi come atto contrario a buona fede e determinando (o concorrendo a determinare) un disfunzionamento del contratto, manifesta una sua antigiuridicità, potendo dare luogo, oltre alla inefficacia dell’atto, ai rimedi contrattuali e alla responsabilità contrattuale. Il che, a nostro avviso, sembra giustificare la stessa figura dell’obbligo negativo di buona fede.
(70) In argomento v. ancora UDA, op. loc. cit., 399 SS.
(71) Di «diniego di effetti» parla Ad. DI MAJO, L’esecuzione del con- tratto, cit., 326.
Ciò avviene essenzialmente nel caso dell’esercizio abusivo (72) di un diritto o di un potere connesso alla esecuzione del contratto. In tal caso, l’atto assunto dal soggetto agente come atto di esercizio del proprio diritto contrattuale, nel momento in cui sia strumen- talmente diretto a ottenere risultati non conformi al programma contrattuale (come anche impedirne il funzionamento) si pone contro l’obbligo di buona fede rimanendo privo di effetti.
Come si è detto, il «diniego di effetti» non costituisce l’unica conseguenza giuridica della violazione dell’ob- bligo di buona fede. Infatti, la violazione dell’obbligo di buona fede incide sul funzionamento del contratto, nella prospettiva di piegare la dinamica contrattuale a interessi non coerenti con il programma contrattuale; in tal modo impedendo la regolare ed esatta esecuzio- ne e, sul piano soggettivo, il soddisfacimento dell’in- teresse dell’altra parte contraente.
Ciò fa sì che, data la causa sinallagmatica di un con- tratto, la violazione dell’obbligo di buona fede si tra- duce in una anomalia funzionale del sinallagma, che in quanto imputabile al contraente inadempiente configura un inadempimento contrattuale; al quale consegue la (potenziale) applicazione dei rimedi si- nallagmatici (73).
Tra i vari rimedi trova applicazione anche la risoluzio- ne del contratto per inadempimento (artt. 1453, 1455 c.c.), quando la violazione dell’obbligo di buona fede si concretizzi in un inadempimento «grave» secondo i criteri che sono propri dell’art. 1455 c.c.
Infine, al diniego di effetti dell’atto violativo della buona fede e ai rimedi sinallagmatici si aggiunge an- che la tutela risarcitoria ex art. 1218 c.c., quando l’ina- dempimento abbia causato un danno effettivo in capo alla parte non inadempiente (74).
7. La violazione della buona fede nel caso di specie: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.
Tornando alla sentenza in commento, si tratta di ve- dere quale sia la figura di buona fede che meglio si attaglia alla soluzione del caso concreto.
▇▇▇▇▇▇▇, a tale proposito, la Suprema Corte, che la condotta del committente, il quale ha disposto ad nu- tum la sospensione sine die dei lavori, senza poi mai
(72) In ciò sta la parziale sovrapposizione tra l’area di operatività della buona fede ex art. 1375 c.c. e la figura dell’abuso del diritto: sul punto supra, nt. 3.
(73) Supra, nt. 70.
(74) Da ultimo Trib. Viterbo, 31 agosto 2023, in Banca dati Onele- gale.
stabilire il momento della ripresa, così determinando una situazione di vana attesa da parte dell’appaltato- re, benché espressamente prevista nel contratto, fos- se contraria a buona fede.
Ciò in quanto, secondo la Corte, la clausola contrat- tuale che stabiliva il diritto di sospensione ad nutum dei lavori senza predeterminazione del momento di ripresa, deve essere interpretata secondo buona fede, non potendo pertanto essere intesa come giustificati- va della condotta contrattuale del committente, come esattamente aveva stabilito il giudice di merito.
Ora, posta l’esattezza del decisum, ci sembra che la scelta tra le varie figure di buona fede dovesse ricadere non sulla clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), quanto sulla clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Nel caso di specie infatti, a nostro modo di vedere, non si poneva il problema di individuare la portata della clausola contrattuale che stabiliva il diritto del committente di disporre la sospensione. Non era in questione – almeno così si può ritenere dalla lettura della motivazione – lo stabilire se un tale diritto po- testativo fosse contrattualmente previsto e quale, in ipotesi, ne fossero l’ampiezza, i presupposti, le finalità funzionali; di modo che, a fronte di diverse opzioni in- terpretative offerte dal testo contrattuale e dagli altri parametri, la buona fede potesse consentire di evitare una variazione dell’assetto economico-contrattuale quale ragionevolmente poteva essere atteso (75).
Questo problema di natura eminentemente interpre- tativa non sembra essere emerso in sede processuale. Non sembra, cioè, essersi posto il problema di accer- tare, mediante un’opera di attribuzione di significato della clausola contrattuale in argomento, la sussisten- za (o meno) di un diritto potestativo (di sospensione dei lavori) di portata particolarmente ampia poiché slegato da parametri predeterminati che ne limitasse- ro fisionomicamente il relativo potere di azione. Anzi, la sussistenza di un tale diritto potestativo sembra es- sere il presupposto dell’argomentazione della Supre- ma Corte (76).
La questione si pone, piuttosto, data per acquisita la titolarità di un tale diritto in capo al committente, nel verificare quale ne sia concretamente l’esercizio, e più precisamente a quale fine, nel caso concreto, esso tenda. Se sia diretto a rendere funzionale il contratto nell’ottica della realizzazione del programma econo- mico convenzionalmente stabilito, così comportando
(anche) il soddisfacimento dell’interesse della parte appaltatrice; oppure se sia diretta a vanificare un tale programma o a conseguire utilità ulteriori ed estranee al programma contrattuale medesimo. Una questio- ne, dunque, che pone in gioco la clausola generale di buona fede, sì, ma quella che attiene alla esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge come la Corte abbia ritenuto che la sospensione dei lavori e il protrarsi di tale sospensione senza termine, e senza che ne risultasse alcuna funzionalità in termini contrattua- li, non fosse conforme a buona fede. Una impostazione argomentativa, questa, che appare coerente con le mo- dalità operative della buona fede nella esecuzione del contratto piuttosto che nella interpretazione.
Una coerenza che ancor più si consolida nel momento in cui la Corte ritiene che l’esercizio del diritto con- trattuale contrario a buona fede integrasse un ina- dempimento contrattuale, la cui figura – benché in vario modo riconducibile agli aspetti interpretativi – è propria della dinamica esecutiva, poiché attiene al momento della effettiva realizzazione o, di converso, frustrazione degli interessi delle parti contraenti, così come dedotti nel contratto.
Sempre in linea con questa impostazione è la statu- izione della Corte che ha esattamente confermato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto gra- ve l’inadempimento conseguente alla violazione della clausola di buona fede, tanto da giustificare la riso- luzione. E ciò, non in relazione alla condotta contra fidem bonam in sé considerata, cioè l’ingiustificata persistenza della sospensione dei lavori; ma in con- siderazione della frustrazione degli interessi contrat- tuali dell’appaltatore, che per lungo tempo ha dovuto tenere fermo il cantiere, con i relativi costi, senza po- ter fruire delle utilità che dall’esatto funzionamento del contratto gli sarebbero derivate.
Con la conseguenza, che se anche la violazione dell’obbligo di buona fede sia stata posta in essere da parte di chi, relativamente alla prestazione ineseguita ricopriva la qualità di creditore (il committente); e se anche questa violazione non abbia interessato in sé il sinallagma e le relative prestazioni principali, bensì un obbligo strumentale di buona fede; ciò nonostan- te – questa è la conclusione della Corte di cassazione
– la suddetta violazione dell’obbligo strumentale ha comunque inibito il funzionamento sinallagmatico (77), qualificandosi come inadempimento (in capo al
(75) V. più specificamente supra, par. 4.
(76) Come già in precedenza della Corte di Appello.
(77) In questo stesso senso, espressamente, Cass., 9 luglio 2021,
n. 19579, Sito Il caso, 2021, secondo la quale può darsi «rilievo
creditore) caratterizzato da gravità e dunque idoneo a giustificare il rimedio risolutorio (78).
L’intero impianto della argomentazione sembra, in definitiva, pienamente riconducibile alla clausola ge- nerale di buona fede nella esecuzione del contratto, alla sua portata e alle sue modalità applicative. Così come anche i rimedi conseguenti alla violazione, qua- li disposti dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sono funzionalmente attinenti alle vicende che sono proprie della buona fede ex art. 1375 c.c.
In chiusura, è opportuno spendere due parole su un’altra modalità operativa della buona fede a cui fa riferimento, benché in termini estremamente sinte- tici, la sentenza in commento. Infatti, la figura della buona fede è richiamata in motivazione anche con riguardo al giudizio di gravità dell’inadempimento. Afferma la Corte di cassazione, rigettando il motivo di ricorso, che esattamente il giudice di merito aveva ritenuto grave l’inadempimento ai fini della risolu- zione del contratto, atteso che «il principio, sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può es- sere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’ interesse dell’altra parte, va adeguato
secondo il nostro punto di vista – non sembra aggiun- ▇▇▇▇ niente ai parametri che altrimenti sono indivi- duati nella stessa esperienza giurisprudenziale (80). Infatti, la capacità dell’inadempimento di impedire oggettivamente il raggiungimento dell’assetto eco- nomico stabilito dalle parti, e l’incidenza che una tale situazione patologica ha sulla effettiva realizzazione dell’interesse della parte non inadempiente in una prospettiva soggettiva, cioè dell’aspettativa di utili- tà sociale, costituiscono i due parametri (oggettivo e soggettivo) a cui la giurisprudenza – in termini gene- rali – si richiama (81). E non sembra, a nostro modo di vedere, che il richiamo alla buona fede aggiunga ulteriori parametri valutativi, o ne consenta una più efficace elaborazione, assumendo così una propria autonoma funzione, né sul piano ricostruttivo del sistema, né su quello più immediatamente applica- tivo(82). Fatta salva forse, sotto quest’ultimo profilo, una attitudine a sintetizzare, più in chiave evocativa che argomentativa, la ratio decidendi in ordine al giu- dizio di gravità.
anche ad un criterio di proporzionalità fondato sulla
buona fede contrattuale».
Ora, il richiamo della buona fede ai fini del giudizio di gravità dell’inadempimento è da tempo diffuso in giurisprudenza (79). ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, un tale richiamo –
alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso im- posti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti».
(78) Che la violazione di un obbligo di buona fede possa compor- tare la risoluzione del contratto, là dove incida negativamente sul funzionamento del contratto e sul conseguimento del programma contrattuale, sembra essere un dato acquisito in giurisprudenza: recentemente, oltre alla sentenza di cui alla nota precedente, Cass., 23 novembre 2023, n. 32660; Cass., 12 luglio 2023, n. 19873. Per questa ricostruzione v. UDA, La buona fede nell’esecuzione del con- tratto, cit., 453 ss.; in senso contrario, BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., 77 ss., spec. 79 ss.
(79) Cass., 17 novembre 2021, n. 35042; Cass., 28 giugno 2010, n. 15363; Cass., 1° luglio 2005, n. 14034, in Contratti, 2006, 33 ss.; Trib. Brindisi, 12 agosto 2022, in Banca dati Onelegale; App. Venezia, 10 aprile 2019, n. 1312.
Diverso dalla questione circa l’ammissibilità del giudizio di gravità dell’inadempimento nel caso di clausola risolutiva espressa (in ar- gomento oltre agli autori indicati nella nota seguente, v. tra i tanti BASINI, Risoluzione del contratto e sanzione dell’inadempimento, ▇▇▇▇▇▇▇, 2001, 241 ss., che si esprime negativamente) sembra esse- re il problema della rilevanza e della applicabilità, in tal caso, della clausola di buona fede ex art. 1375 c.c., atteso che in questa ipotesi
la questione si incentra sull’esercizio di un diritto contrattuale (po- testativo) alla risoluzione ai sensi dell’art. 1456, comma 2, c.c., che ricade pur sempre nella vicenda dinamica del contratto e dunque rimane sottoposto al controllo di buona fede ex art. 1375 c.c.: così Cass., 9 febbraio 2024, n. 3660: «La pattuizione di clausola risolu- tiva espressa non consente al giudice di merito di valutare il profilo della gravità dell’inadempimento […]. Tuttavia anche in caso di clausola risolutiva espressa, l’agire dei contraenti va valutato se- condo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricor- renza dell’inadempimento, che del conseguente legittimo eserci- zio del potere unilaterale di risoluzione»; Cass., 23 marzo 2023,
n. 8282; App. Milano, 3 febbraio 2022, in Banca dati Onelegale.
(80)In argomento, tra i vari, v. per tutti CUBEDDU, L’importanza dell’inadempimento, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 1995; ▇▇▇▇▇▇, La giurispru- denza e l’inadempimento di «non scarsa importanza». Criteri di valutazione e sfera d’incidenza dell’art. 1455 cod. civ., in Nuova giuri. civ. comm., 2012, II, 731 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, L’atto unilaterale di risoluzione per inadempimento, Giappichelli, 2013, 75 ss., ove ri- ferimenti.
(81) V. per tutti SICCHIERO, La risoluzione per inadempimento, in Comm. ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, continuato da ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, 2007, 541 ss.
(82) Rileva SICCHIERO, op. loc. cit., 566, come, ai fini del giudizio di gravità, la buona fede nell’interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. consenta una valutazione del materiale contrattuale atta ad attribuire ad esso un significato «come ci si attende avvenga da parte dell’uomo medio». Sul punto ci sembra di poter concordare, nel senso che una tale funzione della buona fede effettivamente ci sembra rispondere all’interpretazione del contratto in sé, che costituisce il presupposto logico dell’accertamento dell’inadem- pimento e del relativo giudizio di gravità; mentre non ci sembra costituisca, per ciò solo, un autonomo criterio di valutazione della gravità dell’inadempimento.
Corte di Cassazione, sez. III, 23 novembre 2023, n. 32572; Pres. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – Est. Poletti.
Risoluzione del contratto – Gravità dell’inadempimento – Valutazione secondo buona fede – Fattispecie – Sussistenza
«Il principio sancito dall’art. 1455 c.c., secondo il quale il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte, va adegua- to ad un criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede contrattuale (nella fattispecie la Corte conferma la gravità dell’inadempimento del committente alla stregua della buona fede nella interpretazione del contratto ex art.1366 c.c.)» (mass. non uff.).
(Omissis)
Fatti di causa
1. Con atto di citazione del 30/6/2000 l’impresa Co- struzioni P. s.r.l. conveniva in giudizio Enel s.p.a., esponendo di avere stipulato con quest’ultima, in data (Omissis), un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da destinare a mensa aziendale nel Comune di Mese e, dopo aver predispo- sto le opere propedeutiche all’allestimento del cantie- re, di aver ricevuto dalla società convenuta comunica- zione di sospensione dei lavori in data (Omissis). Non essendo i lavori mai più ripresi, parte attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto per inadem- pimento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199/2008, in accoglimento dell’eccezione di decadenza dall’iscri- zione delle riserve formulata dalla società convenuta, rigettava integralmente le pretese attoree.
3. Avverso la sentenza proponeva appello Costruzioni
P. s.r.l., deducendo la tempestività delle riserve e, in ogni caso, la non pertinenza della ritenuta tardività di tali riserve rispetto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. Si costituiva in giudi- zio la società appellata.
4. Con sentenza n. 721/2018, la Corte di Appello di Roma, ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto non sia soggetta a decadenza per inosser- vanza dell’onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità e affermata altresì la gravità dell’inadempimento da parte della società appellata, accoglieva il gravame e dichiarava risolto il contratto oggetto di causa, condannando Enel s.p.a. al paga- mento di Euro 1.818.663,97 a titolo di risarcimento del danno.
5.. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione Enel Italia s.r.l., in proprio e quale mandataria di ENEL s.p.a., affidando le sue doglianze a tre motivi.
6. Ha resistito con controricorso Costruzioni P. s.r.l.
7. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
8. Con ordinanza interlocutoria n. 23618/2019 la Se- sta Sezione Civile-2 ha rinviato la causa alla pubbli- ca udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritenendo insussistenti i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio.
9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente de- nuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di merito totalmente omesso di considerare e valutare l’espressa previsione negoziale di cui all’art.
3.13 delle condizioni generali di appalto (CGA), nel quale si prevedeva la facoltà discrezionale della sta- zione appaltante di poter sospendere ad nutum i la- vori, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata.
2.- Con il secondo motivo si lamentano l’omesso esa- me circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa appli- cazione dell’art. 1455 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3 Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe ulteriormente errato nel dichiarare l’avvenuta riso- luzione del contratto di appalto per grave inadempi- mento della committenza consistito nella perduran-
te sospensione dei lavori di appalto, nonostante che la condotta della società appaltatrice - la cui prima contestazione è intervenuta dopo cinque anni dalla disposta sospensione - palesasse l’assenza di un suo interesse alla ripresa dei lavori e correlativamente la scarsa importanza del supposto inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’artt. 1455 c.c., del
D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 di approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di compe- tenza del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo, proposto in via subordinata, per il caso in cui la decisione impugnata dovesse intendersi qua- le implicita pronuncia negativa sulla sussistenza del diritto della stazione appaltante ad una sospensione senza determinazione di durata, deduce che la sen- tenza gravata sarebbe parimenti censurabile in forza delle disposizioni asserite violate, posto che il caso di specie integra non già una sospensione per causa di forza maggiore sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 ma una diversa sospensione di carattere di- screzionale senza obbligo di motivazione e senza de- terminazione massima di durata. Inoltre la condotta delle parti, rilevante ex art. 1362 c.c., comma 2, è ca- ratterizzata dalla perdurante assenza di contestazioni al riguardo da parte di P. Costruzioni, il cui plurienna- le silenzio costituisce prova della scarsa importanza dell’inadempimento di Enel, avuto riguardo all’inte- resse della società appaltatrice.
4.- Il primo motivo è destituito di fondamento. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare “che l’insussistenza di qual- sivoglia inadempimento negoziale di ▇▇▇▇ era stata dedotta e argomentata da quest’ultima nel preceden- te grado di giudizio (anche) in ragione dell’espressa previsione del diritto della stazione appaltante alla sospensione dei lavori di cui all’art. 3.13 delle CGA, senza alcuna fissazione di un termine massimo di du- rata”. Si tratterebbe, sempre secondo la ricorrente, di un’autonoma ratio decidendi del tribunale, oggetto di specifica impugnazione in appello da parte dell’appal- tatore: il giudice di seconde cure avrebbe totalmente ignorato il diritto convenzionalmente pattuito in capo ad Enel di sospendere i lavori senza motivazione e senza determinazione di durata.
A tacere della carenza del requisito di specificità del ricorso (nella parte in cui lo stesso, nel rigoroso ri- spetto di quanto dettato dall’art. 366 c.p.c., ▇▇▇▇▇
1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., ▇▇▇▇▇ 2, n. 4, deve in- dicare il “fatto storico”” omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua “decisività” ai fini della diversa con- clusione del giudizio), la Corte di appello di Roma ha sul punto escluso la sussistenza di qualsivoglia dub- bio sulla “gravità del comportamento della stazione appaltante, caratterizzato da un atteggiamento ostru- zionistico chiaramente contrario ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto, prima sospenden- do i lavori quando ancora non erano iniziati, poi evi- tando qualsiasi decisione sulla ripresa degli stessi ed infine redigendo una contabilità finale dopo ben cin- que anni dalla sospensione”.
La clausola contrattuale relativa alla possibilità di so- spensione dei lavori da parte di ▇▇▇▇ è stata dunque presa in considerazione dalla decisione impugnata, la quale ha escluso - in base ad un’interpretazione con- trattuale operata a stregua di buona fede - che ▇▇▇▇ potesse sospendere i lavori a suo piacimento e per un tempo indeterminato, come pretenderebbe di essere autorizzata a fare in base alla clausola in questione. In plurime occasioni questa Corte ha delineato la distinzione tra omessa pronuncia e statuizione im- plicita: per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’e- spressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si pa- lesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, an- che se manchi, al riguardo, una specifica argomen- tazione (Cass. n. 20311/2011; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 2151/2021).
Sul punto si è quindi formata una statuizione impli- cita di rigetto della difesa o eccezione formulata dal ricorrente, che si configura senza necessità che il giu- dice analizzi approfonditamente in sentenza tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che la stessa spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, così da poter considerare implicita- mente disattese le deduzioni difensive che risultino incompatibili sul piano logico con la decisione adot- tata.
5.- Le considerazioni sin qui svolte sono idonee a ri- gettare anche il secondo motivo di ricorso.
Anche a questo riguardo è evidente che, nel ricono- scere il grave inadempimento di Enel al contratto de quo, il giudice abbia operato la valutazione del com- portamento di ambo le parti, posto che il principio, sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa im- portanza in relazione all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzionalità fon- dato sulla buona fede contrattuale.
La quale ha condotto il giudice a quo a ritenere evi- dentemente regressivo, nella valutazione complessiva del caso sottoposta al suo esame, il fatto storico del silenzio dell’appaltatore di fronte al contegno tenuto dalla ricorrente.
Si può anche aggiungere che la presunta, omessa con- siderazione del comportamento dell’appaltatore con- trasterebbe tra l’altro con la pattuizione di cui all’art.
3.13 delle C.G.A., sulla quale fa perno il ricorso, la quale (tranne l’esercizio del diritto di recesso nei 180 giorni dalla disposta sospensione dell’esecuzione dei lavori), pone l’appaltatore in posizione di mera attesa: si legge infatti in tale clausola che quest’ultimo, dal- la data della comunicata sospensione dell’esecuzione dei lavori, deve “far cessare le attività lavorative la- sciando immutata la consistenza dei cantieri, provve- dendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge o contratto su di lui incombono”, in attesa che la stazione appaltante decida a sua discrezione di richiedere la ripresa dei lavori.
Il motivo è comunque volto inammissibilmente a cen- surare il potere discrezionale del giudice del merito di accertare l’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (Cass. n. 4314/2016; n. 5274/1978) e contrasta con la riserva a quel giudice della decisione sulla valutazione della gravità dell’ina- dempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., che costituisce questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione con- grua ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante: ▇▇▇▇. n. 6401/2015; 4314/2016).
6.- Il terzo motivo, proposto in via subordinata, fa leva sulle ragioni già contenute nei motivi precedenti per sostenere che, quand’anche si ritenesse implicita- mente rigettata la difesa di ▇▇▇▇, la sentenza avrebbe comunque violato le disposizioni codicistiche in ma- teria di ermeneutica negoziale e le disposizioni richia- mate nella rubrica del mezzo di ricorso.
Il motivo è inammissibile.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363
c.c. va ricordato che in tema di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifi- ca indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito, alternativamente: 1) siasi disco- stato dai canoni legali assuntivamente violati; 2) li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (per tutte cfr. Cass. n. 30686/2019). Tutto questo fa difetto nel ricorso.
Quanto alla supposta violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1 il ricorso “dialoga” con una ar- gomentazione difensiva della controricorrente e non coglie la ratio della decisione, che non si è fondata su tale norma.
Parimenti è a dirsi per la dedotta violazione dell’art. 1355 c.c. posto in tema di condizione meramente potestativa. Comunque, la pur concisa motivazione denota che la Corte distrettuale sul punto è giunta, attraverso l’utilizzo del criterio della buona fede con- trattuale, ad una valutazione implicita di irrilevanza della clausola negoziale.
7.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimen- to e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
(Omissis)
