Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 71 del 07/11/2018
Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 71 del 07/11/2018
Prot. n. 5827 del 19 novembre 2018
Oggetto: Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità approvato con la deliberazione del Cda n.32 del 12 giugno 2018- - Integrazioni richieste dalla Società Olona con nota del 26 ottobre 2018 prot.1764.
L’anno 2018 (duemiladiciassette), il giorno 7 (sette) del mese di novembre, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:
• All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
• All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato
«Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.
Richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito:
- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre- contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".
Richiamata la propria precedente deliberazione del CdA n. 32 del 12 giugno 2018 che qui si riprende in toto e si conferma, con la quale si è messa a disposizione di Alfa la somma di € 44.500,00=, a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa e qui totalmente riprese, a valere sui finanziamenti ex Cipe, ex lege 388/2000;
Visto che con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:
- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
di confermare i contenuti già approvati con la deliberazione n.32 del 12 giugno 2018 e di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato -A-, tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l., dopo aver recepito, al fine di poter proseguire con le apposite firme, le modifiche richieste dalla Società Olona con nota del 26 ottobre 2018 prot.1764.
1. per il finanziamento di uno studio di fattibilità relativo ai lavori riguardanti interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006;
2. di riconfermare la destinazione della somma di € 44.500,00=, a copertura della realizzazione del succitato studio di fattibilità, seguendo il quadro economico presentato da Alfa S.r.l., con le dovute specifiche segnalate in premessa della PV 32/2018 e qui totalmente riprese, a valere sui finanziamenti ex Cipe, ex lege 388/2000;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 21/11/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 21/11/2018 al 06/12/2018 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese,
IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[X] Immediatamente eseguibile
Varese,07/11/2018
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Allegato - A-
Accordo tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione inerente i lavori riguardanti:
• interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: Impianto di depurazione DP01210801_Olgiate Olona - Interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006. Finanziamento studio di fattibilità. integrazioni a seguito nota Società Olona Integrazioni richieste dalla Società Olona con nota del 26 ottobre 2018 prot.1764.
•
L’anno 2018, il giorno ………, del mese di ,
tra
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche “Ufficio d’Ambito” o "UdA") e dell’art. 12 dello Statuto dell’Ufficio D’Ambito,
la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione del verbale dell’Assemblea dei soci del 03/05/2016 (di seguito anche “Società Olona” o "Olona"),
e
la Società Alfa S.r.l., legalmente rappresentata dal Presidente sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, in forza della delibera dell’Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche “Società Alfa”, “Alfa” o “Gestore del S.I.I.”),
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”.
Premesso che:
1. l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione l’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l’attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall’art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel “Piano d’Ambito”, approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 31/12/2019 (delibera P.V. 46 del 13 settembre 2018);
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa;
6. la Società Olona, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il servizio di depurazione dei Comuni afferenti all’impianto XX00000000_Xxxxxxx Xxxxx;
7. nell’Ambito Territoriale Ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito “Piano Stralcio dell’ATO di Varese” o semplicemente “Piano Stralcio”), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
8. fra le opere previste nel Piano Stralcio dell’ATO di Varese sono compresi gli interventi costituiti dall’adeguamento e potenziamento dell’impianto di Olgiate Olona (di seguito definiti "Intervento");
9. per il summenzionato intervento sull’impianto di depurazione di Olgiate Olona è stata prevista nel sopracitato Piano Stralcio la somma complessiva di Euro 4.540.000,00=, dalla quale dovrà essere dedotto il ribasso d’asta;
10. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori, risulta però fondamentale effettuare per l’impianto di Olgiate Olona uno studio volto alla caratterizzazione e valutazione economica di tutte le criticità che rappresenteranno il punto di partenza dal quale dar vita ad un revamping necessario sia per sanare la situazione legata alla infrazione europea di cui è oggetto questo impianto sia per modernizzare processi e macchinari ormai inadeguati;
11. il fine del presente incarico, dunque, è l’affidamento di uno Studio di Fattibilità che conterrà, anche a seguito di una serie di valutazioni tecnico–economiche, un Documento Preliminare alla Progettazione che ALFA srl, in qualità di Stazione Appaltante, porrà a base di successiva progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Considerato che:
a. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
b. pur nelle more della piena operatività di Xxxx, si ritiene di demandare ad Alfa S.r.l., in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l’Intervento di cui il presente accordo finanzia lo studio di fattibilità (di seguito definito “Accordo”);
c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dello studio di fattibilità, viene stipulato il presente Accordo.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo l’Ufficio d’Ambito individua quale Xxxxxxxx attuatore (di seguito anche "Ente attuatore") dello studio di fattibilità Alfa S.r.l. in sostituzione della Società Olona, proprietaria dell’impianto.
Secondo le risultanze dello studio di cui sopra saranno, con una successiva integrazione al presente accordo, reperite le disponibilità finanziarie atte all'esecuzione dei tre livelli di progettazione e della esecuzione dei lavori, saranno inoltre convenzionate l’esecuzione stessa dei lavori, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, non ricomprese nel presente atto. La Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione allo studio di fattibilità inerente gli interventi di adeguamento e potenziamento necessari per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006.
Si precisa che la proprietà delle eventuali successive opere rimane in capo alla Società Olona fino al subentro di Alfa; la Società Olona provvederà alla messa a disposizione delle stesse al Gestore Unico Alfa in fase di "subentro"; trattandosi di opere realizzate con contributo pubblico, all’interno dell’operazione straordinaria di cessione, saranno escluse da eventuali valutazioni del "valore di subentro".
Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore dello studio di fattibilità ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
1. La Società Alfa si impegna a realizzare lo studio di fattibilità relativo agli Interventi di cui all’articolo 1, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. L’UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione e con successivo apposito accordo alla realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.
Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti
1. Alfa curerà lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall’UdA dall’assegnazione dei contributi per la progettazione dell’opera.
3. Nel caso in cui, nel corso della redazione dello Studio di Fattibilità, il Soggetto Attuatore o suo Appaltatore, avesse necessità di accedere all'impianto di Olgiate Olona per rilievi, indagini, sondaggi e quant'altro necessario, dovranno essere comunicati alla Società Olona, con congruo anticipo, le seguenti informazioni:
• date presunte di accesso all'impianto;
• breve descrizione delle attività previste;
• nominativi dei soggetti che vi accedono;
• numero, tipologia e targhe dei mezzi, eventualmente necessari.
4. La Società Olona s'impegna a garantire l’accesso all’impianto medesimo al Soggetto Attuatore e ad eventuali suoi incaricati, previo ottenimento delle informazioni di cui al comma precedente.
5. Prima di accedere all'impianto, il Soggetto Attuatore dovrà prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Gestore "Prealpi Servizi S.r.l." e conformarsi a quanto in esso disposto circa le misure di prevenzione e protezione dai rischi con particolare riferimento alla dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali;
6. Il Soggetto Attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando la Società Olona da qualsiasi responsabilità;
7. La Società Olona s'impegna altresì a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e di eventuali suoi incaricati tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda l'impianto di depurazione in argomento, previa richiesta.
Art. 4 Finanziamento dello studio di fattibilità
1. Il presente accordo finanzia unicamente lo studio di fattibilità preliminare alla progettazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione.
2. L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA e la Società Olona verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) il 20% delle somme relative alla firma del contratto di affidamento dello studio di fattibilità, entro 30 giorni;
b) l’ulteriore 80% alla presentazione dello studio di fattibilità, entro 30 giorni.
3. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento dello studio di fattibilità mediante apposite relazioni/sintesi.
4. Eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore.
5. Dal quadro economico presentato da Alfa S.r.l., risulta possibile secondo quanto descritto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 32 del 12/06/2018, un finanziamento complessivo per la realizzazione dello studio di fattibilità pari a € 44.500,00=.
Art. 5 Tempi di attuazione
1. Lo studio di fattibilità andrà presentato entro 90 giorni dall’affidamento dell’incarico che Xxxx effettuerà nel più breve tempo possibile compatibilmente con i vincoli imposti dalla legislazione vigente in tema di appalti pubblici e con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 6 Modifiche al Piano Stralcio
1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l’UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con l’introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l’UdA provvederà a comunicare alla Società Olona e al Soggetto Attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.
Art. 7 Risoluzione dell’accordo e Penali
1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nel contratto di affidamento;
2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti incaricati per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull’importo dello studio.
3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.
Art. 8 Controversie
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
• un membro nominato da Alfa S.r.l.;
• un membro nominato dalla Società Olona;
• un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, sarà presentata, a seconda dell’oggetto della stessa, al Foro competente.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
10. L’Ufficio d’Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
Art. 9 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Resta in vigore fino alla completa stesura dello studio di fattibilità in esso prevista, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni di Olona.
3. Per concorde volontà dei sottoscrittori, è prorogabile secondo i termini previsti da SIRe e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. In caso di esito nullo del Comitato di Conciliazione, qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi potrà essere in prima battuta sottoposta ad un
collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. Art. 8 Controversie);
5. L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
6. Nel caso in cui l’inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto realizzatore dello studio di fattibilità, in sostituzione di Alfa S.r.l., un commissario “ad acta”, cui Alfa S.r.l. dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.
Varese, …………………………
Il Presidente dell’Ufficio d’Ambito
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Unico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Presidente di Alfa S.r.l.
Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx