CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI “DISTRETTO CERAMICO” DI FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI “DISTRETTO CERAMICO” DI FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE
Repertorio n. 4 del 28/09/2011
L’anno duemilaundici il giorno 28 del mese di Settembre, nella Sede dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, a Sassuolo in Xxx Xxxx, 00, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
▪ il Comune di Fiorano Modenese, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Castellarano (RE) il 15.10.1956, in qualità di Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, (C.F. 84001590367), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 36 del 22/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
▪ il Comune di Formigine, nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Maranello (MO) il 27.09.1944, in qualità di Sindaco del Comune di Formigine, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, (C.F. 00603990367), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 29 del 19/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
▪ il Comune di Maranello, nella persona di Xxxxx Xxxxx, nata a Maranello (MO) il 05.10.1964, in qualità di Sindaco del Comune di Maranello, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, (C.F. 00262700362), la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 39 del 20/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
▪ il Comune di Prignano sulla Secchia, nella persona di Xxxxxxx Xxxxx, nato a Serramazoni (MO) il 29.09.1953, in qualità di Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, (C.F. 84002010365), il quale interviene nel presente atto in
forza della deliberazione consiliare n. 16 del 26/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
▪ il Comune di Sassuolo, nella persona di Xxxxxxx Xxxx, nato a Sassuolo il 19.09.1972, in qualità di Sindaco del Comune di Sassuolo, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, (C.F. 00235880366), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 19/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
E
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nella persona del Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxx, nato a Sassuolo il 19.09.1972, domiciliato per la carica presso l’ente di appartenenza, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 8 del 07/09/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO
- che ad oggi è funzionante un Ufficio Comune costituito dai comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano s/S, Sassuolo e dall’Unione dei Comuni Xxxxxxx Xxxxx Dolo, Dragone e Secchia, in forza di convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000, tra gli Enti citati, Registro N. 3581/PRIV. del 30/12/2010, per il cui funzionamento è stato individuato Sassuolo quale Comune Capofila e che in forza di tale convenzione gli Enti citati hanno stabilito di gestire in forma associata diverse attività del servizio sociale in coordinamento con gli interventi, afferenti al servizio stesso, gestiti a livello dei singoli territori;
- che in data 10/06/2011 Rep. n. 3645 è stata costituita l'Unione del Distretto Ceramico tra i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Prignano sulla Secchia, ai sensi dell’articolo 32 del vigente Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo atto costitutivo;
- che il Comune di Sassuolo e gli altri Comuni aderenti all’Unione “Distretto Ceramico”, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all’Unione medesima delle funzioni relative al servizio sociale precedentemente gestite nell’ambito del citato Ufficio Comune, per la costituzione di un effettivo servizio sociale integrato di zona;
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/09/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Unione dei Comuni “Distretto Ceramico” ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1.Oggetto della presente convenzione è il conferimento all’Unione dei Comuni “Distretto ceramico” delle funzioni dei Comuni aderenti alla convenzione stessa, inerenti le attività sociali come di seguito elencate, al fine della costituzione di servizi sociali integrati nel territorio di riferimento:
a) Servizio sociale tutela minori
- Adozioni: attività di informazione – formazione – valutazione dell’idoneità e sostegno alle coppie adottive;
- Affido famigliare: attività di valutazione aspiranti affidatari, abbinamento minori/famiglia, sostegno alle famiglie affidatarie con attività di contribuzione
economica e di supporto sociale e psicologico;
- Maltrattamento, incuria, disagio, abbandono, abuso: attività di analisi della segnalazione, valutazione, presa in carico, sostegno al bambino e agli adulti protettivi, segnalazione alla Procura Minorile, rapporti di interscambio con il Tribunale per i Minorenni, interventi di tutela, eventuale allontanamento del minore e collocamento in contesto protetto, incontri protetti, eventuale segnalazione alla Magistratura penale;
- Devianza: accoglimento segnalazione di episodi di devianza proveniente da privati o istituzioni, o da richiesta di indagine socio – famigliare da parte della Procura presso il Tribunale per i Minorenni riguardanti minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni che abbia commesso reati (c.d. “minori devianti”), relative attività di raccolta di informazioni, colloqui con la famiglia e il minore, stesura di relazioni per l’autorità giudiziaria, eventuali successivi interventi di sostegno alla famiglia e al minore stesso;
- Minori stranieri non accompagnati: colloqui di conoscenza del minore e della eventuale famiglia che ne chiede l’affidamento, ricerca eventuale di una comunità, elaborazione di un progetto educativo e formativo di accompagnamento alla maggiore età, relazioni alla autorità giudiziaria;
- Conflitti per l’affidamento: accoglimento richieste di valutazione provenienti sia dal Tribunale ordinario, nel caso di genitori coniugati che intraprendano una separazione giudiziale, sia dal Tribunale per i Minorenni nel caso di genitori conviventi che facciano ricorso per l’affidamento del/i figlio/i o per limitazioni alla potestà dell’altro;
- Interventi domiciliari a carattere socio educativo di supporto alle famiglie in difficoltà e ai minori stessi;
- Adozione provvedimenti di protezione dei minori ai sensi dell’art. 403 del
Codice Civile;
- Esercizio dell’ufficio di tutore di cui all’art. 354 Codice Civile;
- utilizzo strutture di accoglienza per minori in condizioni di abbandono,madri sole, donne maltrattate, stipula di eventuali convenzioni ;
- Interventi di sostegno sociale ed economico finalizzati all’autonomia, al recupero delle funzioni genitoriali del nucleo familiare in carico ai Servizi Sociale Integrati: interventi diretti e in cooprogettazione con il Comune di residenza.
b) Servizi area disabili
- accesso ai servizi socio riabilitativi semiresidenziali e residenziali, di livello distrettuale e sovra distrettuale, per disabili: esercizio della funzione di committenza in coordinamento con il comune di residenza in merito alla costruzione dei progetti assistenziali individualizzati;
- gestione attività di inserimento in strutture per casi di gravi disabilità acquisite (GDA)
- gestione assegni cura disabili in coordinamento con il comune di residenza dei titolari dell’intervento;
- partecipazione alla Valutazione multidimensionale nella commissione medico-legale Legge 104/92 e nella Commissione Legge 68/9
- attività di consulenza per gli inserimenti scolastici alle scuole superiori ai sensi della Legge 104 / 92;
- gestione interventi a favore di stranieri disabili senza residenza;
- convenzioni con associazioni di volontariato operanti nel campo della disabilità;
- contribuzione economica a favore di cittadini disabili appartenenti a specifiche categorie quali i non vedenti o ipovedenti;
c) servizi per la formazione e l’inserimento lavorativo
- formazione e orientamento al lavoro per soggetti in condizioni di disabilità o svantaggio sociale attraverso tirocini, sostegno ed affiancamento e realizzazione di progetti mirati individualizzati;
- inserimento e riabilitazione professionale;
- attività di mediazione, informazione ed orientamento per il collocamento mirato dei soggetti aventi diritto;
- gestione di laboratori protetti con funzioni di orientamento e propedeutiche al lavoro nonché di mantenimento di abilità e autonomia individuali anche per fasce di popolazione minorile in un’ottica di prevenzione dell’abbandono scolastico;
- gestione presidi formativi individuali e di gruppo.
d) servizi area anziani
- gestione interventi di assistenza domiciliare con particolare riferimento agli intervento offerti ai familiari di soggetti dementi denominato “pause di Sollievo”;
- gestione assegni di cura per anziani;
- gestione e programmazione ricoveri di sollievo;
- gestione interventi per anziani non autosufficienti presenti nel territorio dei comuni ma privi di residenza;
- gestione convenzioni con associazioni di volontariato che operano nell’area anziani;
- gestione progetti di prevenzione e mantenimento rivolti a gruppi di anziani non autosufficienti;
- attività di vigilanza ai sensi della DGR 564/2000 presso strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili.
e) servizio sociale ospedaliero
- Organizzazione delle dimissioni protette dai diversi reparti ospedalieri in accordo con i Servizi Sociali territoriali e in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale;
- Gestire in emergenza, i primi passaggi di presa in carico per minori vittima di maltrattamento, di violenza sessuale ricoverati nel Presidio Ospedaliero e di minori esposti;
2. I servizi sociali gestiti in forma integrata a livello dei territori dei comuni conferenti potranno essere ampliati integrando la presente convenzione tramite apposita deliberazione degli organi consiliari.
3. Sarà facoltà dell’Unione “Distretto Ceramico” stipulare successivamente convenzioni con L’Unione dei Comuni Xxxxxxx xxxxx Dolo, Dragone e Secchia per la gestione associata dei servizi di cui al precedente comma 1..
ART. 2
MODALITA’ DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 2012.
2. Da tale data l’Unione assume le competenze, le funzioni e le attività di cui al precedente art. 1, attribuite fino ad ora dai Comuni conferenti all’ Ufficio Comune, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando inoltre al Comune di Sassuolo capofila nei rapporti che esso ha in essere con soggetti terzi.
3. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai
Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia e per adeguare progressivamente l’organizzazione delle funzioni fino al loro pieno regime organizzativo.
4. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all’Unione secondo quanto previsto ed indicato dall’ art. 3 della presente convenzione.
5. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato dall’ art. 5 della presente convenzione.
6. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.
7. Ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune sede dell’ Unione.
ART. 3
DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Unione definisce la dotazione di
personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare/distaccare all’Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell’art.1.
3. L’Unione può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.
4. Presso la sede dell’Unione o presso le sedi operative individuate possono essere comandati/distaccati, assegnati funzionalmente dagli altri Enti aderenti all’Unione, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
ART. 4
SEDE
La sede del dei servizi sociali integrati esercitati dall’Unione è presso il comune di Sassuolo in Xxx Xxxx 00/X.
ART. 5
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. L’Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la
struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi, ripartiti come indicato al successivo art. 6, secondo comma.
2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 37 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L’Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all’atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma
delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall’Unione, rimane in capo all’Unione stessa. L’Unione può ricevere l’incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l’istruzione, l’espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all’investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.
ART. 6
RIPARTO DELLE SPESE
1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell’Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono delle attività rese all’interno dei servizi gestiti in forma associata in base a popolazione generale, popolazione target, residenza dell’utenza o altre modalità che verranno comunque stabilite volta per volta per ogni singolo servizio/attivita’ in sede di approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell’ Ente..
3. I Comuni si impegnano a provvedere al trasferimento all’Unione delle risorse finanziarie di propria competenza in due rate semestrali anticipate, entro il primo mese del semestre stesso, salvo conguaglio in seguito alla rendicontazione dell’ esercizio.
4. Nel determinare la somma da porre a carico dei Comuni aderenti all’Unione e da mandare a riparto si terrà conto anche di quanto stabilito dagli accordi/convenzioni con altri Enti e delle quote derivanti dalla loro partecipazione.
ART. 7
CONTENUTI E PERIODICITA’ DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE
1. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione.
2. Il rapporto con i Comuni viene garantito da incontri periodici della Conferenza dei Dirigenti dei Servizi Sociali Comunali e del Responsabile dei Servizi Sociali dell’ Unione, aventi per oggetto i contenuti dell’andamento dei Servizi sia dal punto di vista tematico sia amministrativo.
3. Il Responsabile dei Servizi Sociali dell’ Unione, promuove inoltre incontri periodici con la Conferenza degli Assessori dei singoli Comuni per valutare l’andamento del percorso delle attivita’ conferite, ai sensi dell’ art. 24 dello Statuto.
4. Il Presidente dell’Unione, entro il 15 settembre di ciascun anno, informa i Comuni componenti l’Unione sullo stato di attuazione della convenzione nonché sullo stato di attuazione dei singoli programmi e progetti inerenti la funzione conferita, mediante apposita relazione redatta dal Direttore Generale dell’Unione e dal Responsabile dei Servizi Sociali dell’ Unione,
ART. 8
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
Il conferimento delle funzioni relative ai servizi di cui al precedente art. 1 all’Unione e l’entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal termine indicato all’art. 2, comma 1, ed hanno durata pari a quella dell’Unione dei Comuni “Distretto Ceramico”. I Comuni e l’Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell’Unione eventualmente intervenute.
ART. 9
REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL’UNIONE
1. La revoca di un Comune del conferimento della presente funzione all’Unione è deliberata dal Consiglio Comunale del comune interessato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.
2. La revoca di un Comune non fa venir meno tuttavia la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. Il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentita la revoca parziale della presente convenzione.
5. In caso di revoca il personale già dipendente del Comune revocante ritorna all’Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.
ART 10
CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al giudice competente.
3. Foro competente è quello di Modena.
ART 11
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell’Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all’Unione, nonche’ alle norme contenute nella Convenzione nr. 3581/Priv. del 30.12.2010 e relativi provvedimenti attuativi in quanto compatibili.
ART. 12
REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, composto da n. 14 facciate scritte per intero e n.2 righe della facciata n. 15 è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 – Allegato B – Articolo 16. Esso sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Comune di Fiorano Modenese Il Sindaco
Xxxxxxx Xxxxxxx
Comune di Formigine Il Sindaco
Xxxxxxxx Xxxxxx
Comune di Maranello Il Sindaco
Xxxxx Xxxxx
Comune di Prignano sulla Secchia Il Sindaco
Xxxxxxx Xxxxx
Comune di Sassuolo Il Sindaco Xxxxxxx Xxxx
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Il Presidente
Xxxxxxx Xxxx