CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
Per Aziende e Dipendenti del settore della VIGILANZA PRIVATA
del Territorio di ROMA e Provincia
16 luglio 2004
In data 16 luglio 2004, in Roma
TRA LE DELEGAZIONI TERRITORIALI DI
• Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, ANIVP, rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Comm. Xxxxxx Xxxxx, dai Responsabili di Area Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA, rappresentata dai Sigg.ri Avv. Xxxxxxx Xxxx;
• Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, FEDRVIGILANZA, rappresentata dal Presidente Nazionale, Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx, dal Segretario Nazionale, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, UNIV, rappresentata dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e dal Segretario Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx;
E
• Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS-CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale Roma e Lazio, Xxxxxx Xxxxxxx componente della Segreteria, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
• Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, FISASCAT- CISL, rappresentata dal Presidente Regionale Roma e Lazio, Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario X. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Regionale Sig. Xxxxx Xxxxxxx, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
• Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale Roma e Lazio, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Regionale, e da Xxxxxx Xxxxxxxxx dell’Ufficio Sindacale, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
VISTO
• Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• L’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata dell’8 gennaio 2002;
SI E’ STIPULATO
Il presente Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per le Aziende – comunque costituite e i Dipendenti del settore della Vigilanza Privata, a valere per il territorio di Roma e Provincia (qui di seguito “CIT”), composto da sette Titoli e venticinque Articoli, letti, approvati e sottoscritti.
INDICE
Art. 1 Premessa
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 Diritti di informazione a livello territoriale. Art. 3 Diritti di informazione a livello aziendale. Art. 4 Bilateralità.
Art. 4.1 Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione. Art. 4.2 Collegio Arbitrale.
Art. 4.3 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali. Art. 4.4 Commissione per i pareri di conformità.
Art. 4.5 Commissione per i cambi di appalto.
TITOLO II – TUTELE ASSICURATIVE
Art. 5 Assistenza sanitaria integrativa. Art. 6 Copertura Integrativa Infortuni.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 7 Organizzazione dei servizi. Art. 8 Organizzazione delle ferie.
Art. 9 Flessibilità dell’orario di lavoro. Art. 10 Banca delle ore.
Art. 11 Apprendistato Professionalizzante.
TITOLO IV – CONTENUTI ECONOMICI
Art. 12 Finalità e criteri dell’impianto economico. Art. 13 Indennità Speciali del C.C.N.L.
Art. 14 Indennità giornaliere a livello territoriale. Art. 15 Riposo spostato e riposo lavorato.
Art. 16 Permessi per particolari eventi familiari. Art. 17 Premio di risultato.
TITOLO V – TUTELA DEL LAVORATORE
Art. 18 Permessi per testimonianza. Art. 19 Assistenza legale
Art. 20 Sottrazione dell’arma.
Art. 21 Titoli di Guardia Particolare Giurata. Art. 22 Buoni pasto.
TITOLO VI – EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO
Art. 23 Dotazione e durata.
TITOLO VII – VALIDITA’, DECORRENZA E DURATA
Art. 24 Validità e sfera di applicazione. Art. 25 Decorrenza e durata.
Art. 1. Premessa
Le parti ritengono che una disciplina normativa ed economica più adeguata alle attuali peculiarità territoriali, per quanto attiene la gestione congiunta dei fenomeni del settore a livello locale, l’organizzazione del lavoro e il riordino della struttura della retribuzione, costituisca strumento essenziale per la continuità del settore e dei suoi meriti occupazionali e sociali nella comunità territoriale.
E’ sulla base di questa identità di intenti tra Associazioni, Istituti ed XX.XX. che può prefigurarsi un’azione comune, che interessi e coinvolga Istituzioni ed Autorità preposte, al fine di assicurare trasparenza ed omogeneità ad un mercato caratterizzato ancora da forme atipiche di concorrenzialità incentrale sul dato meramente economico avulso dalle reali capacità di ordine tecnico e qualitativo nell’offerta dei sevizi.
Gli obiettivi ed i criteri funzionali a quanto sopra convenuto, e che sono stati costante riferimento nel corso del confronto, sono principalmente:
a. realizzare intese sulle materie demandate alla contrattazione territoriale di cui all’art. 10 del CCNL, anche al fine di dare univoca interpretazione all’applicazione dei diversi istituti contrattuali;
b. individuare strumenti di analisi e politiche attive di settore tali da consentire l’inversione delle attuali tendenze negative della situazione del settore nel territorio;
c. stabilizzare e uniformare i trattamenti in atto nelle diverse realtà aziendali;
d. incentivare l’occupazione e stabilizzare quella in atto;
e. dare attuazione agli indirizzi enunciati nel Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993, altresì individuando fattori di riferimento utili per la definizione di produttività individuale ed aziendale e quant’altro previsto dal Protocollo stesso;
f. introdurre forme di assistenza sanitaria integrativa;
g. dar vita a idonei organismi che realizzino la bilateralità anche in questo settore.
In tale quadro di riferimento si è convenuto di individuare alcune forme articolate di flessibilità contrattata in adesione alle istanze del mercato e/o in attuazione delle forme di flessibilità previste dalla legislazione, prevedendo all’interno dell’impianto normativo territoriale soluzioni tali da consentire certezza di tutela del lavoratore e recuperi complessivi di efficienza organizzativa e produttiva aziendale.
Le parti considerano la formazione permanente e la riqualificazione professionale una opportunità per le aziende in termini di migliore qualità del servizio alla clientela e una tutela della stabilità del posto di lavoro dei dipendenti. Le parti, impegnandosi ad intervenire concretamente per realizzare i seguenti obbiettivi, ritengono che la sede principale per tradurre operativamente le finalità di cui sopra sia la bilateralità.
In relazione all’evoluzione della legislazione in tema di diverse e nuove tipologie di lavoro, le parti si impegnano reciprocamente ad incontrarsi in presenza di cambiamenti significativi per il settore, al fine di individuare le possibili coerenze con gli indirizzi del presene contratto.
Nel contesto così delineato, assume qualificante rilevanza la costituzione di un Organismo bilaterale di settore deputato ad osservare i fenomeni del mercato locale di competenza, e ricercare soluzioni per le problematiche del comparto che risultano pure nella premessa del vigente C.C.N.L., al fine di promuovere la corretta attuazione degli impegni ed orientamenti che sono oggetto del presente Contratto.
In questo spirito le parti si danno atto di avere rafforzato le relazioni sindacali nel settore, al fine di rendere più dinamico l’intero sistema dei rapporti di lavoro, con beneficio economico e normativo per i Lavoratori e consentendo agli Istituti una ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
Art. 24 Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Territoriale, che si compone di 7 Titoli e 25 Articoli e che è stato stipulato ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL, costituisce un complesso unitario, inscindibile , novativo, migliorativo e sostitutivo, ad ogni effetto contrattuale e di legge, di ogni altra pattuizione collettiva, con conclusione dei trattamenti espressamente derivanti da accordi sindacali aziendali.
Esso si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato tra Istituti di Vigilanza Privata e loro dipendenti nel territorio di Roma e Provincia.
Al fine di impedire disguidi interpretativi, si dichiara che quanto convenuto con il presente contratto attua il superamento, in via definitiva e migliorativa, delle specifiche problematiche aziendali e territoriali e, omogeneizzando i trattamenti in atto, altresì uniforma ed armonizza gli stessi con le previsioni contrattuali del CCNL di categoria dell’8 gennaio 2002.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui al CCNL dell’8 gennaio 2002 e successivamente modificazioni ed integrazioni.
Art. 25 Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dall’1 maggio 2004, fatte salve le diverse decorrenze in esso specificatamente previste, ed avrà validità fino al 30 aprile 2008 e comunque fino al suo rinnovo.
TITOLO II – TUTELE ASSICURATIVE
Art.5. Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di istituire l’assistenza sanitaria integrativa a favore dei Lavoratori dipendenti da Istituti e/o Aziende di Vigilanza Privata di Roma e Provincia.
Le iscrizioni dei Lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CIT (purché soddisfino i requisiti specificati al comma successivo) avverranno a cura delle aziende entro il 30 agosto 2004.
Hanno diritto all’iscrizione:
a. i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno;
b. i lavoratori con contratto a tempo determinato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno, e che abbiano maturato a detta data dodici mesi di anzianità aziendale complessiva (anche in più rapporti).
La copertura assicurativa in favore degli iscritti opererà a partire dall’1 novembre 2004 e poi per gli anni successivi con decorrenza 31 maggio.
Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versata al fondo di assistenza, a totale carico dei datori di lavoro, un importo lordo di € 207,00 per ogni iscritto.
Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione dell’anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 ottobre.
In caso di mancato versamento da parte di un’azienda, i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, ai fini della individuazione dell’ente erogatore della copertura assicurativa di cui al presente articolo, concordano di aderire a “Sanimpresa”, “ente non profit” della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia, riservandosi di valutare successivamente altre soluzioni.
L’adesione a Sanimpresa, essendo tale ente costituito ai sensi dell’art.9 de D.Lgs.502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
Per Aziende e Dipendenti del settore della VIGILANZA PRIVATA
del Territorio di ROMA e Provincia stipulato il 16 luglio 2004
RATIFICA – ERRATA CORRIGE
Il 21 ottobre 2004 in Roma, in vista del prossimo deposito del C.I.T. presso la Direzione Provinciale di Roma, si sono riunite nuovamente le parti stipulanti l’antescritto C.I.T., al fine di:
1. formalizzare la ratifica prevista dalla 2^ Dichiarazione a verbale all’art. 25 del C.I.T.;
2. apportare alcune correzioni al testo contrattuale, alla luce della sua collazione successiva al 16 luglio 2004.
Le Parti sono così rappresentate:
• Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, ANIVP, rappresentata, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA, Avv. Xxxxxxx Xxxx;
• Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, FEDERVIGILANZA, Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx, con l’assistenza del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, UNIV, Xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Avv. Xxxxx Xxxxxxxx; E
• Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS-CGIL, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
• Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, FISASCAT-CISL Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, UILTUCS-UIL, Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx; La riunione ha avuto i seguenti contenuti:
1. Le OOSS comunicano alle Associazioni Datoriali di aver sottoposto alle assemblee dei Lavoratori i contenuti dell’accordo del 16 luglio 2004, che i Lavoratori li hanno approvati e pertanto le OOSS con il presente verbale notificato alle Associazioni Datoriali la ratifica di cui alla 2^ Dichiarazione a Verbale all’art. 25 del C.I.T.
2. Correzione al testo contrattuale del 16 luglio 2004:
2.1. all’art. 4.3 sostituire le parole “devono ugualmente”, con le parole “possono ugualmente”
2.2. all’art. 5-3° comma:
2.2.1. sostituire le parole “1 novembre 2004” con le parole “1 luglio 2005”;
2.2.2. sostituire le parole “1 maggio” con le parole “1 luglio”;
2.3 all’art. 6-2° comma, dopo le parole “in itinere” , aggiungere le parole “ non riconosciuto dall’Inail, purché verificatosi nel percorso tra il domicilio dichiarato all’azienda ed il posto di lavoro e viceversa, ed entro il temine massimo di un’ora dall’inizio o dalla fine del turno di servizio”;
2.4. all’art. 25-1° comma, dopo le parole “30 aprile 2008”, aggiungere le parole “e fino al suo rinnovo”.
3. Il presente verbale costituisce parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale del 16 luglio 2004, che ne risulta conseguentemente modificato e integrato.
Le parti si impegnano a depositare congiuntamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro il testo del C.I.T., come modificato e integrato nell’odierna riunione.
Del che è verbale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA
Servizio Politiche del Lavoro
VERBALE DI DEPOSITO E RATIFICA DI CONTRATTO COLLETTIVO
Il giorno 25 ottobre 2004, presso la D.P.L. di Roma, Servizio Politiche del Lavoro, alla presenza del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e del Funzionario Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, sono comparsi:
Per le Associazioni Datoriali della Vigilanza Privata:
• Per l’ANIVP, Xxxx.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Per ASSVIGILANZA, Sig. Xxxxx Xxxxxxxx per delega dell’Avv. Xxxxxxx Xxxx;
• Per FEDERVIGILANZA, Xxxx.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxx e per delega, Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Per UNIV, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx;
Per le OOSS dei Lavoratori della Vigilanza Privata;
• Per la FILCAMS CGIL Roma e Lazio, Sigg.xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• Per la FISASCAT CISL Roma e Lazio, Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx;
• Per la UILTUCS UIL di Roma e Lazio, Xxxx.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx;
per la formale ratifica e deposito del Contratto Integrativo Territoriale (qui appresso “CIT”) per la Vigilanza Privata di Roma e Provincia.
PREMESSO
A. che le parti in data 16 luglio 2004 hanno stipulato detto CIT ed in data 21 ottobre 2004 hanno definito le correzioni al testo contrattuale emerse da collazione, come da relativo verbale di riunione;
B. che le XX.XX, ai sensi della seconda Dichiarazione a Verbale dell’art. 25 del CIT hanno sottoposto il testo del CIT all’approvazione delle assemblee dei Lavoratori, ottenendone la ratifica;
C. che detta ratifica è stata formalmente notificata alle Associazioni Datoriali nella riunione del 21 ottobre 2004, come da relativo verbale;
D. che detto verbale di “Ratifica-Errata Corrige” del 21 ottobre 2004 è parte integrante del CIT.
Le parti, nel confermare il testo del CIT come definitivamente collazionato nella riunione del 21 ottobre 2004, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale depositano il CIT, consegnandone esemplare originale con sottoscrizioni originali alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, che lo riceve, allegandolo al presente verbale di ratifica e deposito.
Le parti si danno reciprocamente atto, con l’approvazione della DPL, della efficacia e piena operatività del CIT, con le decorrenze indicate nel testo contrattuale.
La DPL attesta che il testo contrattuale, compreso il foglio di “copertina” ed il verbale del 21 ottobre 2004, risulta di 28 fogli dattiloscritti con personal computer.
La DPL, su richiesta delle parti, rilascia alle stesse n. 12 copie del presente verbale con allegati il testo del CIT ed il verbale della riunione del 21 ottobre 2004. Tali copie sono autenticate da timbro della DPL e firma degli anzidetti funzionari della DPL, apposti in originale su ciascuna pagina di ciascuna delle 12 anzidette copie.
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
per Aziende e Dipendenti del settore della VIGILANZA PRIVATA
del Territorio di ROMA e Provincia stipulato il 16 luglio 2004
CHIARIMENTO A VERBALE
Il 23 novembre 2004 in Roma, si sono riunite le Parti che hanno stipulato il Contratto in intestazione del presente Xxxxxxx, così rappresentate:
le Associazioni Datoriali della Vigilanza Privata:
• Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, ANIVP, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA, Avv. Xxxxxxx Xxxx
• Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, FEDERVIGILANZA, Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx, con l’assistenza del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, UNIV, Xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Avv. Xxxxx Xxxxxxxx;
Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
• Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS-CGIL, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
• Federazione Italiana Sindacati Addetti Sevizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, FISASCAT- CISL, Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi , UILTUCS-UIL, Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx;
PREMESSO CHE
A. La regolamentazione di cui all’art. 5 del CIT (Assistenza Sanitaria Integrativa) è del tutto innovativa nel settore, sia a livello di contrattazione collettiva nazionale, sia a livello di contrattazione di secondo livello.
B. Tale natura innovativa comporta la opportunità di precisazioni condivise dalle Parti, soprattutto nella fase di impostazione e di prima applicazione dell’Assistenza.
C. In tale contesto sono emersi dubbi applicativi non risolvibili unilateralmente, anche in relazione a quesiti posti alle Parti dall’ente erogatore della copertura assicurativa individuato da detto art. 5 del CIT.
D. In particolare sono sorti dubbi circa i termini di versamento (ed il loro significato pratico) del contributo annuo di €. 207,00 fissati dal CIT al 31 maggio di ogni anno, salvo il primo versamento che va fatto entro il 31 ottobre 2004, e considerato che la copertura assicurativa decorre dall’1 luglio 2005 (come precisato dal Verbale di Ratifica ed Errata Corrige del 21 ottobre 2004, che costituisce parte integrante del testo del CIT).
E. E’ concorde volontà delle Parti il fornire ogni autorevole contributo al positivo avvio dell’assistenza, nonché alla sua fase propedeutica.
SI CONVIENE E CHIARISCE QUANTO SEGUE
1. La premessa è parte integrante del presente Chiarimento, avendo natura pattizia.
2. Il primo versamento da effettuare entro il 31 ottobre 2004, deve essere inteso quale quota di prima iscrizione del lavoratore, necessaria al fine di costituire i fondi iniziali ed essenziali all’avviamento del funzionamento dell’assistenza.
3. Il versamento da effettuare entro il 31 maggio 2005, deve essere inteso quale pagamento del premio per la copertura assicurativa nel periodo 1 luglio 2005 / 30 giugno 2006, e così per gli anni a seguire (il versamento entro il 31 maggio 2006 vale per la copertura 1 luglio 2006 / 30 giugno 2007, ecc.).
4. L’iscrizione dei Lavoratori all’ente individuato dal CIT, ed il pagamento dei contributi a tale ente rientra in un organico sistema assicurativo su base mutualistica che consente, in relazione al notevole numero degli iscritti e alla massa contributiva, trattamenti particolarmente favorevoli, comunque indissolubili dalle entità numeriche previste in fase di trattativa. Costituendo quindi tale iscrizione una condizione mutualistica e di miglior favore, il sistema definito dal CIT non è sostituibile con alternative definibili aziendalmente, che in ogni caso configurerebbero la mancata integrale applicazione della contrattazione collettiva da parte del Datore di Lavoro inadempiente.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA
Servizio Politiche del Lavoro
VERBALE DI DEPOSITO DI CHIARIMENTO A VERBALE
Il giorno 25 novembre 2004, presso la D.P.L. di Roma, Servizio Politiche del Lavoro, alla presenza del Funzionario Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, sono comparsi:
Per le Associazioni Datoriali della Vigilanza Privata:
• Per ASSVIGILANZA, AVV. Xxxxx Xxxxxxxx per delega dell’Avv. Xxxxxxx Xxxx;
• Xxx XXXXXXXXXXXXXX, xxxx.Xxxxxx Xxxxxxxx per delega del Presidente Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx;
• Per UNIV, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx segretario generale; Per le OOSS dei Lavoratori della Vigilanza Privata;
• Per la FILCAMS CGIL Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
• Per la FISASCAT CISL Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Per la UILTUCS UIL Xxxxx Xxxxxxxxx;
per il deposito del “ chiarimento a verbale” all’art. 5 del C.I.T. sottoscritto il 16/07/2004 e depositato, insieme ad “errata corrige” il 25/10/2004 presso la DPL di Roma.
Le parti come sopra costituite, consegnano e depositano detto verbale di “chiarimento a verbale” del 23/11/2004 nelle mani del funzionario della DPL sopraindicato.
Il verbale che si deposita consiste di due fogli, entrambi con sottoscrizione delle parti, ed autenticati con i timbri e firma della DPL apposti contestualmente alla compilazione del presente verbale.
Le parti dichiarano ad ogni effetto che il “chiarimento a verbale” che si deposita costituisce parte integrante del
C.I.T. di Roma del 16/07/2004. Del che il verbale
Letto, confermato e sottoscritto.
TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA VIGILANZA PRIVATA DI ROMA E PROVINCIA, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA
16.07.05. E DEPOSITATO DALLE STESSE PARTI , IN DATA 25 OTTOBRE 2005 PRESSO LA D.P.L. DI ROMA .