CAPO I
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE “A. C. JEMOLO”
(Approvato con Decreto
n. 271 del 23 ottobre 2019)
CAPO I
ORGANISMO DI MEDIAZIONE “A.C. JEMOLO”
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Regolamento si intendono per:
a. “Organismo di Mediazione”: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
b. “Registro”: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
c. “Mediazione”: è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
d. “Mediazione obbligatoria”: si verifica in tutti i casi in cui chi ha interesse è obbligato a rivolgersi ad un Organismo di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili e nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto le materie elencate all’art 5 del D. Lgs. n. 28/2010, per le quali è stata prevista la mediazione obbligatoria per legge. In questo caso, l’avvio del procedimento di mediazione per la conciliazione obbligatoria della controversia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
e. “Mediazione facoltativa”: si verifica quando, su base volontaria, chi ha interesse si rivolge ad un Organismo di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili. (art. 2 D.lgs n.28/2010).
f. “Mediazione delegata o demandata dal Giudice”: si verifica quando il Giudice nel corso del processo ne riscontra l’opportunità e invita le parti al tentativo di conciliazione obbligatoria rinviandole a un Organismo di mediazione perché addivengano a una possibile soluzione condivisa per mezzo di un accordo anziché giungere a una decisione per sentenza.
g. “Conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
h. “Parti”: termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel rapporto giuridico. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti.
i. “Istante” o “Parte istante”: la parte che intende avviare un procedimento di mediazione relativo ad una controversia;
j. “Controparte” o “parte chiamata”: la parte che viene chiamata dall’Istante al fine di raggiungere un accordo relativo alla controversia che si intende dirimere.
k. Sito internet: la sezione del sito dello Jemolo dedicata all’Organismo di Mediazione.
Art.2
(Oggetto della disciplina del Regolamento)
1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi gestite dall’Organismo di mediazione “A. C. Jemolo” (di seguito Organismo), che le parti intendano
risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale, ovvero di propria iniziativa.
2. L’Organismo svolge attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertente sia sui diritti disponibili, sia per quanto attiene alle materie per le quali il ricorso alla procedura della mediazione è facoltativa, sia per le materie per le quali la procedura della mediazione è obbligatoria ai sensi della disposizione dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.
3. L’Organismo ha la sua sede principale in Roma in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00 e sede provinciale in Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 000.
4. L’Organismo ha la competenza territoriale nel circondario del Tribunale competente a decidere la controversia di cui trattasi.
5. L’eventuale incompetenza territoriale può essere rilevata, in prima istanza, direttamente dal Responsabile dell'Organismo (o da un suo delegato) all'atto della presentazione della domanda o nelle verifiche successiva di registrazione della stessa, ovvero dal mediatore al primo incontro nel quale dovranno preliminarmente essere verificate tutte le condizioni di procedibilità dell’istanza secondo i criteri e le disposizioni di legge.
6. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
7. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all’orario del deposito della stessa presso la segreteria dell’Organismo che corrisponde alla data del protocollo.
8. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
9. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
CAPO II
DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Art. 3
(Avvio della mediazione)
1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l’Organismo nella propria sede principale o provinciale, purché territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
2. L’istanza di mediazione verrà accettata a seguito della compilazione dell’apposito modulo di deposito della stessa (Allegato A), compilato in ogni suo campo congiuntamente ad una breve descrizione dell’istanza o in assenza di questa esplicita dichiarazione dell’istante, la procura al difensore in caso di mediazione obbligatoria e copia del bonifico di pagamento delle spese di avvio o effettuazione del pagamento in sede delle stesse. In caso di mediazione delegata/demandata (ex art. 5 comma 1 bis ovvero art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.) anche copia del provvedimento del giudice ove presente. La relativa modulistica è stata predisposta in forma on line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxx.xx.
La domanda potrà essere presentata anche in forma libera e dovrà contenere:
- Il nome dell’Organismo
- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni
- L’oggetto della lite
- Le ragioni della pretesa
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento risultante dal verbale di mediazione.
3. Al momento della presentazione della domanda di mediazione e/o in un momento successivo, nel quale le parti depositino documentazione presso l’Organismo, le stesse dovranno dichiarare se la documentazione depositata potrà essere messa in visione a controparte o se si intenderà riservata al mediatore. In quest’ultima ipotesi la documentazione dovrà essere depositata in busta chiusa.
4. La Mediazione, se obbligatoria, ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salvo diversa indicazione congiunta delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della istanza.
5. Una volta ricevuta l’istanza, il Responsabile dell’Organismo designa il mediatore secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente regolamento e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (il deposito della domanda corrisponde alla data e all’ora del protocollo); quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
6. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. In questo caso le spese relative alla spedizione della comunicazione non verranno rimborsate.
7. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche.
Art. 4
(Nomina del mediatore)
1. L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nel proprio elenco.
2. Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011 e s.m.i., secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
3. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione), l’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, avverrà valutando la specifica area di competenza professionale del mediatore e sarà scelto quello ritenuto dal responsabile dell’Organismo maggiormente idoneo, mantenendo comunque il criterio della turnazione in caso siano presenti più mediatori con eguali competenze.
4. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori.
5. L’Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nel proprio elenco, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà ad emanare regole oggettive in distinti regolamenti interni.
6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo che deve essere comunicata al momento del deposito dell’istanza e comunque non oltre la data di assegnazione del mediatore da parte del Responsabile dell’Organismo. In ogni caso l’indicazione del mediatore effettuata da una singola parte non verrà presa in considerazione dal Responsabile dell’Organismo.
Art. 5
(Luogo e modalità della mediazione)
1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
2. L’Organismo si avvale, ai sensi dell’art.7 del D.M. 180/2010, esclusivamente delle strutture, del personale e dei mediatori del proprio Organismo.
Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b) del DM 180/2010 e s.m. l’Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c) del DM 180/2010 e s.m.i.
3. Il Mediatore può, in accordo con la segreteria dell’Organismo, convocare personalmente le parti.
4. In caso di formulazione della proposta di cui all’art.11 del decreto legislativo 28/2010, la stessa può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore
proponente; la richiesta di formulazione della proposta deve avvenire congiuntamente da entrambe le parti.
Art. 6
(Obblighi di riservatezza)
1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio a qualunque titolo nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del D.M. 145/2011.
2. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
3. Le parti e ogni altra persona presente a qualsiasi titolo agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura i suggerimenti, le informazioni, le circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
4. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui ai commi precedenti o formato durante il procedimento.
5. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Mediatore, nei casi in cui gli stessi vengano espressamente qualificati dalle parti.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono a derogarvi;
b) in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
7. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
Art. 7
(Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore)
1. Il Mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori ed al disposto dell’art. 14-bis del D.M. 180/2010, così come modificato dall’art. 6 del D.M. 139/2014, contenente le seguenti dichiarazioni:
- di non essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
- di non avere in corso ovvero avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
- che non intratterrà rapporti professionali con una delle parti prima della decorrenza di almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
2. In casi eccezionali, il Responsabile dell’Organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, il mediatore deve comunicare al Responsabile dell’Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque ogni altro caso di oggettivo impedimento. Il Responsabile dell’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
Art. 8
(Tirocinio assistito)
1. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione. Con il consenso delle parti, sono ammessi fino a tre ulteriori mediatori tirocinanti per ogni incontro di mediazione, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, come previsto dall’art. 2 c. 1 lett. A) D.M. n. 145/2011. Anche i mediatori tirocinanti sono obbligati alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di riservatezza.
2. Tutti i mediatori tirocinanti dovranno prendere visione, accettare ed attenersi scrupolosamente al presente regolamento, al Codice Etico dell’Organismo e ai regolamenti interni dell’Organismo approvati dal Responsabile.
Art. 9
(Svolgimento del primo incontro “c.d. di programmazione” e poteri del mediatore)
1. Ai sensi dell’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione). Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento della mediazione vera e propria.
2. Se il primo incontro di programmazione si conclude senza che le parti abbiano dichiarato la loro volontà di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria, il mediatore redige il verbale negativo di mancata adesione. Il comma 5 ter dell’art 17 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo sull’adesione all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” ad eccezione delle spese di avvio e delle eventuali ulteriori spese vive documentate, che dovranno in ogni caso essere corrisposte da entrambe le parti a norma dell’art. 16, comma 2, D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 139/2014.
3. Se il primo incontro di programmazione si conclude con la dichiarazione di volontà delle parti di aderire allo svolgimento della mediazione vera e propria, il mediatore dichiara esplicitamente nel verbale che il primo incontro di programmazione si chiude dato atto della volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010). L’incontro a questo punto potrà essere rinviato o discusso nello stesso giorno.
Art. 10
(Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del mediatore)
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati con le parti.
2. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore potrà svolgere l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione e/o partecipazione della parte chiamata in mediazione e - all’esito dello stesso – redigerà verbale di mancata partecipazione e/o adesione della medesima parte chiamata, redatto dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e, ciascuna parte, ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti nell’ambito delle sessioni separate devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
− se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
− nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
− in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
− in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l’Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore può avvalersi, ai sensi dell’art. 8 c. 4 D.lgs 28/2010 e s.m.i., di un consulente tecnico facendo espressa richiesta alle parti che – anche attraverso i loro avvocati - congiuntamente individueranno l’esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. Una volta individuato il consulente le parti – anche attraverso i loro avvocati - si onerano di invitarlo a presentarsi all’incontro di mediazione precedentemente concordato per formalizzare nel verbale di mediazione l’avvenuta nomina. Nell’ambito del predetto incontro verranno stabiliti i dettagli della consulenza ed il Mediatore farà firmare all’esperto la dichiarazione di riservatezza. Il compenso dovuto per le eventuali consulenze, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente verrà concordato tra le parti della mediazione e l’esperto in sede di formalizzazione della nomina.
8. Al fine di uniformare la redazione stilistica del verbale di mediazione e di evitare omissioni che porterebbero alla rilevazione di responsabilità da parte dell’Organismo stesso, il Mediatore nella redazione del verbale dovrà utilizzare obbligatoriamente i format predisposti dall’Organismo e previsti nei regolamenti interni dell’Organismo.
Art. 11
(Presenza delle parti e loro rappresentanza)
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3. In caso Mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice, ai sensi dell’art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
4. In caso di Mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
Art. 12
(Conclusione della mediazione)
1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
2. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, è omologato, ad onere della parte interessata, con decreto del Presidente del Tribunale previa istanza allo stesso che addiverrà all’omologa previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
4. Qualora non si pervenga ad un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Mediatore, nel redigere il processo verbale dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
5. Al termine di ogni procedura di mediazione il Mediatore consegna a ciascuna parte la scheda di valutazione del servizio predisposta nel regolamento interno dell’Organismo che dovrà essere compilata da ciascuna parte e allegata al verbale di mediazione. La scheda di valutazione sarà inserita nel fascicolo della mediazione.
6. Il verbale di chiusura positiva e l’accordo allegato dovranno essere redatti in tanti originali quante sono le parti della mediazione, oltre all’originale che dovrà rimanere conservato presso l’Organismo di Mediazione.
7. Al termine della procedura, ove sia stato richiesto dalle parti, il Responsabile dell’Organismo o un suo delegato, procede al rilascio delle copie/originali del verbale di chiusura a fronte del pagamento delle spese di mediazione.
Art. 13
(Indennità della mediazione)
1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal
D.M. 145/2011, art. 16, dal D.M. 139/2014 art. 7 e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo (Allegato B). Le tabelle delle spese di avvio, delle indennità e di eventuali sconti o deroghe saranno pubblicate sul sito xxx.xxxxxx.xx.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3. Nel caso in cui nella procedura di mediazione, al fine della conclusione di un accordo, fosse necessaria la presenza di un Notaio in sede, sarà onere delle parti della mediazione individuare il professionista ed invitarlo all’incontro di mediazione conclusivo. Il compenso rimane a carico delle parti e le modalità di pagamento della parcella, verranno concordate tra le parti della mediazione ed il professionista secondo le tariffe professionali, se esistenti.
4. L’indennità della mediazione, comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, ed è quella in vigore al momento della presentazione della mediazione. Al fine del pagamento delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse si considerano come una sola parte.
5. L’indennità di mediazione, deve essere corrisposta da ciascuna parte della mediazione in egual misura e per intero prima del rilascio del verbale di conclusione della procedura di cui all’art.11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 bis del citato X.Xxx. e comma 2 del citato X.Xxx, l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Art. 14
(Criteri di determinazione dell’indennità di mediazione)
1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 - la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del D.M. 180/2010 e s.m.i.). A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo - al momento della presentazione della istanza di mediazione se è parte istante o in sede di primo incontro programmato se parte chiamata - copia della domanda di ammissione al gratuito patrocinio rivolta dal proprio avvocato all’ordine professionale di appartenenza e qualora ne fosse già in possesso, del provvedimento di accoglimento della stessa. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure
2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
3. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua comparizione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella
dell’allegato B) del presente regolamento
5. Gli importi di cui alla tabella dell’Allegato B si riferiscono all’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento determinato a norma dell’art. 16 del DM 180/2010 e:
a) sono aumentati di un quarto in caso di successo della mediazione;
b) sono aumentati di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
c) per le mediazioni volontarie e nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, sono ridotte di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
d) è ridotto a euro quaranta (oltre iva) per il primo scaglione e ad euro cinquanta (oltre iva) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera b) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
6. Per le mediazioni delegate ovvero quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, gli importi di cui all’allegata tabella C) del presente regolamento sono decurtati del 15%.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione con riferimento alle tabelle ministeriali e a norma del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i..
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, per lo scrivente Organismo, lo scaglione di riferimento è quello comprensivo da euro 50.000,00 sino al limite di euro 250.000,00. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulterà diverso in quanto rideterminato congiuntamente dalle parti nell’ambito della stessa procedura o all’esito di consulenza tecnica, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero da tutte le parti, prima del rilascio del verbale di chiusura della procedura.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
14. In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.
15. Per le mediazioni delegate è previsto uno sconto del 15% sulle spese di mediazione. Restano invariate le spese di avvio.
16. Per le mediazioni presentate in modo congiunto, sarà dovuto dalle parti all’Organismo l’importo corrispondente ad una sola quota delle indennità di mediazione.
17. E’ possibile prevedere sconti sulle indennità di mediazione a seguito di apposite convenzioni o accordi con Associazioni, Associazioni di categoria, Condomini, Ordini professionali, Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Società. Gli eventuali sconti potranno essere applicati solo sul contributo di mediazione e saranno accordati con apposita determinazione del Responsabile dell’Organismo. Resteranno quindi invariate le spese di avvio secondo la tabella dell’alegato . In
ogni caso ed in conformità con le direttive del Ministero della Giustizia, gli sconti di cui ai precedenti punti “15” e “17” si applicano nei confronti di tutte le parti in mediazione.
Art. 15
(Responsabilità delle parti)
1. E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo;
- la richiesta di riservare al solo mediatore i documenti depositati;
- la presentazione della documentazione relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
- la presentazione della documentazione relativa alla mediazione delegata;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
CAPO III
COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Art. 16
(Il Responsabile dell’Organismo - Compiti)
Il Responsabile dell’Organismo è il Direttore dell’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx” (di seguito Istituto); svolge i compiti di cui al presente articoli così come meglio specificati successivamente e vigila sulla organizzazione dell’attività del servizio di mediazione, con la collaborazione del personale della Segreteria e su tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Il Responsabile dell’Organismo nella sua attività di vigilanza e al fine del miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell’Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso, può svolgere personalmente o attraverso la nomina di un delegato – soggetto terzo rispetto ai mediatori iscritti in elenco, incaricato con apposita Determinazione dirigenziale – il monitoraggio sulle attività dei mediatori.
Il Responsabile dell’Organismo (“Responsabile”) o persona da lui delegata ha i seguenti compiti:
a) redigere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei mediatori;
b) tenere il Registro degli affari di mediazione, coadiuvato dalla segreteria, anche a mezzo di supporto informatico, ex art. 7 comma 6 del D.M. n. 180/2010, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito;
c) designare all’atto della presentazione della domanda di mediazione, un Mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda. La domanda si dà per depositata nel momento in cui viene protocollata dalla sede principale o dalla sede provinciale dell’Organismo, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre;
d) comunicare, a cura della segreteria dell’Organismo, all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la domanda e la data del primo incontro di mediazione al recapito indicato dalla parte istante nella domanda di mediazione.
e) nominare i mediatori tenuto conto dei criteri di nomina stabiliti nel successivo art. 6 del presente regolamento e delle eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interesse a norma dell’art. 6) del D.M.139/2014 e s.m.i.;
f) esaminare le richieste di mediazione con facoltà di non accettarle per giustificati motivi;
g) vigilare sul rispetto, da parte del mediatore, degli obblighi previsti all’art. 14 del D.Lgs. n. 28/2010 e di quelli previsti dal presente Regolamento, dal Codice Etico e eventuali altri regolamenti interni dell’Organismo.
h) ove ritenga opportuno a seguito delle attività di monitoraggio e/o di segnalazioni negative ricevute su uno o più mediatori iscritti, può riservarsi di prevedere percorsi formativi straordinari anche obbligatori al fine della permanenza del mediatore nell’elenco dell’Organismo, il tutto con riferimento al miglioramento continuo e costante del livello qualitativo dell’Organismo a garanzia di affidabilità e delle attività dello stesso;
i) provvedere in caso di legittimo grave impedimento del mediatore a svolgere le proprie funzioni a sostituire il medesimo con altro mediatore dandone avviso alle parti, a cura della segreteria, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione;
j) provvedere, in caso di mancanze da parte del mediatore e/o a seguito di valutazioni negative e/o di non assolvimento agli obblighi di formazione previsti dal D.M.
180/2010 e s.m.i. alla cancellazione dello stesso all’esercizio delle funzioni dall’Elenco dei mediatori;
k) provvedere, in caso di esplicita richiesta scritta da parte del mediatore interessato, alla sospensione dello stesso;
l) provvedere al controllo della regolarità formale di tutti gli incombenti relativi alla procedura di mediazione ed ai verbali stilati dal Mediatore designato;
m) trasmettere, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 4 del D.M. n. 180/2010 - a far data dal secondo anno di iscrizione nel registro ministeriale ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo - il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
n) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile;
o) rilasciare, alle parti che ne facciano richiesta e che abbiano assolto agli obblighi di pagamento della procedura, il verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 28/2010;
p) rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, gli atti dalla stessa depositati presso l’Organismo;
q) trasmettere altresì la proposta del Mediatore di cui all’art. 11 del D.lgs n. 28/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo;
r) provvedere agli obblighi di cui all’art. 8) D.M. 180/2010, così come modificato dal
D.M. 139/2014 con riguardo – in particolare – agli obblighi di comunicazione al Ministero della Giustizia dei dati statistici relativi all’attività della mediazione svolta, alla fine di ogni trimestre e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso;
s) procedere agli accertamenti ed adempimenti previsti dal presente Regolamento;
t) verificare che i mediatori impiegati nelle pubbliche amministrazioni, facciano pervenire l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore entro 10 gg. dalla comunicazione di nomina da parte dell’Organismo. Trascorsi 10 gg. il Responsabile dell’Organismo provvederà a nominare un altro mediatore, onde evitare di incorrere in responsabilità relative alla fissazione del primo incontro di mediazione nelle tempistiche di cui al X.Xxx. 28/2010 e ss. m. e i.
u) può redigere ed approvare eventuali regolamenti interni dell’Organismo per fissare i compensi ai mediatori; regolare le assegnazione delle controversie ai mediatori; fissare le procedure per la valutazione dei mediatori; fissare le regole di procedura amministrativa in capo ai mediatori; redigere i modelli di verbale da utilizzare al fine di standardizzare le procedure della mediazione; regolare le modalità dei tirocini presso l’Organismo; fissare le regole per la permanenza, sospensione o cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’Organismo tenendo conto del presente regolamento, e di eventuali altri regolamenti interni dell’Organismo; redigere i modelli relativi alle dichiarazioni di riservatezza, imparzialità, indipendenza e accettazione dell’incarico del mediatore, e di riservatezza dell’uditore; redigere il modello della scheda di valutazione del servizio e/o ogni altro modulo o modello necessario all’espletamento della mediazione, in linea con le procedure gestionali del piano della qualità nel rispetto della norma ISO:9001 a cui l’Organismo è sottoposto ai fini del certificato di qualità.
Art. 17
(La Segreteria Organizzativa – Compiti)
La Segreteria organizzativa dell’Organismo (di seguito Segreteria) è composta dal personale dell’Istituto sotto il coordinamento del RUP che fa capo al Responsabile dell’Organismo. Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie. La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, lo svolgimento del primo incontro di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/2010, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dall’art. 3) del presente Regolamento e l’annota nell’apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
La Segreteria verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle successive somme dovute dalle parti della mediazione.
La Segreteria invia la notifica del primo incontro di mediazione a mezzo PEC e/o raccomandata A/R indicando il mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro, allegando alla stessa l’istanza depositata.
La Segreteria rilascia i verbali di mediazione, alla conclusione del procedimento e previo pagamento del contributo di legge dovuto dalle parti. Le verifiche sulla regolarità dei pagamenti sono compiute dalla Segreteria e coadiuvate dall’Ufficio Amministrativo.
In ogni caso un originale del verbale resta deposito presso la Segreteria dell’Organismo all’interno del fascicolo di mediazione. La Segreteria è tenuta a conservarlo per almeno tre anni per gli usi consentiti dalla legge, così come regolato dal Responsabile dell’Organismo.
La Segreteria svolge verifiche istruttorie sull’accertamento delle somme in ingresso dovute dalle parti delle mediazioni e sugli impegni delle somme in uscita per i compensi dei mediatori.
Art. 18
(I Mediatori)
La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il mediatore, quindi, è un soggetto terzo e imparziale che, dopo aver individuato gli interessi in gioco, aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole o formula lui stesso una proposta per la conciliazione.
Il Mediatore può svolgere la sua attività solo attraverso l’Organismo di Mediazione presso il quale è iscritto.
CAPO IV
DELLA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ELENCO DEI MEDIATORI
Art. 19
(Costituzione dell’Elenco dei mediatori)
1. E’ costituito l’elenco dei mediatori dell’Organismo di mediazione "A. C. Jemolo".
2. Le iscrizioni nell’elenco dei mediatori avverranno attraverso avvisi pubblici dell’Istituto che saranno emanati tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Organismo.
3. L’elenco può raggiungere il numero massimo di 200 mediatori in totale.
4. L’elenco comprende i mediatori iscritti sia nella sede centrale di Roma che nella sede decentrata di Frosinone. L’elenco è diviso in tre macro sezioni comprendenti:
a) Mediatori avvocati
b) Mediatori medici chirurghi ed odontoiatri
c) Altre professionalità
5. L’elenco è tenuto a cura della Segreteria dell’Organismo ed è consultabile sul sito istituzionale dell’Istituto Jemolo (xxx.xxxxxx.xx)
Art. 20
(Modalità di iscrizione all’elenco)
L’Organismo “A. C. Jemolo” attraverso forme di evidenza pubblica, in base alle esigenze organizzative e operative dell’Organismo, provvede alla costituzione dell’elenco dei mediatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 5) del presente Regolamento a norma del D. Lgs n. 28/2010, D.M n. 180/2010 e s.m.i.
I soggetti sono inseriti nell’elenco con determinazione del Responsabile dell’Organismo fatta salva la valutazione da parte del Ministero della Giustizia.
L'iscrizione all’elenco non costituisce obbligo per l'Istituto in ordine all'affidamento di incarichi di attività di mediazione né di permanenza nell’elenco.
Gli eventuali incarichi affidati saranno da intendersi di natura occasionale.
Art. 21
(Requisiti per l’iscrizione all’elenco)
Possono essere iscritti all’elenco nelle diverse macro sezioni i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett, f) del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R., secondo la procedura prevista per la selezione dei mediatori di cui all’art. 19) del presente Regolamento e la modulistica e le relative appendici ministeriali in particolare:
Per i mediatori avvocati:
a) Avvocato iscritto ad un albo professionale e che non sia sospeso dall’esercizio della professione forense.
b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n, 180/2010 e successive modificazioni).
c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
▪ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa.
▪ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
▪ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
▪ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
▪ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Per i mediatori medici ed odontoiatri:
a) Il titolo di studio di dottore in medicina e chirurgia e/o di dottore in odontoiatria congiuntamente all’iscrizione al collegio professionale di appartenenza.
b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n, 180/2010 e successive modificazioni).
c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
▪ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
▪ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
▪ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
▪ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
▪ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Per i mediatori con altre professionalità:
a) Un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni).
c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
▪ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
▪ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
▪ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
▪ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
▪ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Tutti i requisiti indicati nel presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti ininterrottamente pena la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Non saranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi non formalmente conclusi. Le iscrizioni all’elenco dei mediatori non potranno essere effettuate nel caso di:
a) Errata o incompleta compilazione della modulistica secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico di cui all’art. 4) del presente regolamento.
b) Mancato possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dall’Organismo.
Art. 22
(Requisiti per l’affidamento dell’incarico di mediatori)
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro del Ministero della Giustizia.
2. I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale di 18 ore teorico-pratiche, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011 e s.m.i. nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti al Ministero della Giustizia.
3. Potranno in ogni caso essere nominati solo quei mediatori in regola anche con tutti i dettami emanati dai regolamenti dell’Organismo e dalla normativa vigente.
Art. 23
(Applicazione dei criteri di assegnazione dell’istanza al mediatore)
Xxxxx restando i criteri fissati dall’art. 4) del presente Regolamento, l’assegnazione di un’istanza di mediazione ad un mediatore è stabilita nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori.
L’applicazione del criterio di turnazione terrà conto oltre che dei criteri dall’art. 4) del presente Regolamento dei periodi di sospensione dal ruolo del mediatore.
A tal proposito l’Organismo prevede appositi modelli di raccolta dati per il monitoraggio delle assegnazioni al fine di garantire la ragionevole applicazione del criterio di turnazione.
In ogni caso si considera che:
a. nel caso il mediatore sia sostituito antecedentemente al primo incontro di mediazione c.d. di programmazione, non gli sarà conteggiata come assegnata la mediazione, né avrà diritto al contributo di € 20,00 di cui all’art. 24) del presente Regolamento;
b. nel caso il mediatore sia sostituito dopo il primo incontro di mediazione c.d. di programmazione ed abbia quindi raccolto la volontà delle parti ad esperire alla mediazione, non gli sarà conteggiata come assegnata la mediazione, né avrà diritto al compenso di cui alla tabella dell’ Allegato C) del presente Regolamento che spetterà invece al mediatore sostituto.
In ogni caso qualora si nomini un mediatore sostituto rispetto a quello originario, la mediazione resterà in carico al mediatore sostituto che avrà diritto quindi o all’eventuale contributo di € 20,00 di cui all’art. 24) del presente Regolamento o al compenso di cui alla tabella riportata nell’Allegato
C) del presente Regolamento in caso la mediazione sia andata oltre al primo incontro c.d. di programmazione e la mediazione a lui assegnata rientrerà nel calcolo di cui al presente articolo.
Art. 24
(Compenso del mediatore)
Il mediatore maturerà il diritto al compenso in tutti i casi in cui le parti aderiranno alla procedura di mediazione vera e propria, e quindi successivamente al primo incontro c.d. di programmazione.
Il compenso del mediatore verrà corrisposto sulla base della tabella di cui all’Allegato C) del presente Regolamento.
Nel caso di mediazioni soggette ad accordi o convenzioni di cui all’art. 12) c.1. del presente Regolamento, il compenso del mediatore sarà ridotto in misura corrispondente alla riduzione delle indennità stabilite.
In caso di mediazione congiunta il compenso del mediatore verrà ridotto del 50% rispetto all’importo della tabella di cui all’Allegato C) del presente Regolamento.
Al mediatore verrà liquidato il compenso dovuto solo all’esito dell’incasso, da parte dell’Organismo, del saldo (o della parte corrispondente al compenso spettante al mediatore) delle spese di avvio e delle indennità di mediazione della relativa procedura. Trascorso un anno dalla data di chiusura della procedura di Mediazione, nell’ipotesi di insolvenza delle parti e anche in assenza del recuperato delle somme da parte dell’Organismo, si procederà comunque alla liquidazione del compenso spettante al mediatore.
Inoltre al mediatore sarà corrisposto un compenso di € 20,00 (Euro venti) oltre IVA e cassa di appartenenza se dovuta, al lordo di oneri fiscali e previdenziali di legge, per ogni fascicolo a lui assegnato in cui le parti non hanno aderito alla procedura di mediazione vera e propria, e che quindi non vada oltre al primo incontro c.d. di programmazione; detto importo sarà erogato annualmente nel primo mese dell’anno solare successivo a quello nel quale è stato assegnato il fascicolo. In qualsiasi momento il Responsabile dell’Organismo può sospendere o interrompere con propria determinazione la previsione della corresponsione del compenso.
Art. 25
(Obblighi del mediatore)
Tutti i mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo dovranno, a pena di cancellazione dall’elenco dei mediatori secondo le modalità indicate dall’art. 29 del presente Regolamento, adempiere ai seguenti obblighi:
1. Possedere - in maniera continuativa - i requisiti previsti dalla legge di cui agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett, f) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e s.m.i., e dall’art 21) del presente regolamento;
2. Possedere in maniera continuativa i seguenti requisiti di onorabilità:
• Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
• Non avere procedimenti penali pendenti a carico
• Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
• Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
• Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
3. aver completato il percorso di aggiornamento previsto dall’art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010
n. 180 e successive modificazioni entro il biennio di competenza;
4. prendere visione ed accettare il presente Regolamento, ogni altro eventuale successivo regolamento interno ed il Codice Etico dell’Organismo;
5. attenersi agli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 6 del presente Regolamento;
6. sottoscrivere prima dell’inizio dell’incontro di mediazione la dichiarazione di indipendenza e di imparzialità prevista dall’art. 7 del presente Regolamento;
7. attenersi agli obblighi relativi alla normativa sulla privacy con sottoscrizione di documenti appositamente predisposti dal Responsabile dell’Organismo;
8. attenersi ad altri obblighi previsti dalla legge e dai decreti ministeriali e dalla normativa vigente il cui mancato rispetto comporta la cancellazione dal registro/elenco dei mediatori.
Tutti i mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo dovranno, a pena di formale richiamo secondo le modalità indicate dall’art. 29 del presente Regolamento, adempiere ai seguenti obblighi:
1. comunicare con immediatezza qualunque variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla documentazione in possesso dell’Organismo ivi compresa quella depositata al Ministero della Giustizia ai fini dell’iscrizione come mediatore, fatti salvi i casi in cui ciò comporta comunque la cancellazione del mediatore dall’elenco dell’Organismo;
2. comunicare via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di incarico, l’accettazione o l’eventuale impossibilità a
partecipare all’incontro. Quest’ultimo termine è prorogato di ulteriori 5 gg, qualora si tratti di mediatore che necessita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (art. 16 lett. T) del presente Regolamento);
3. rispettare le regole comportamentali di cui all’art. 26) del presente regolamento.
Art. 26
(Regole comportamentali del mediatore)
Il mediatore, nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto ad attenersi, alle seguenti regole:
a) ritirare personalmente il fascicolo della mediazione preparato e reso disponibile dalla Segreteria dell’Organismo al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura;
b) redigere personalmente il verbale utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento interno di cui formano parte integrante (Allegati D), nel rispetto delle procedure stabilite dal Responsabile dell’Organismo. Il verbale deve riportare sempre il numero di pagine di cui è composto nonché il numero di originali in cui è stato redatto. Il verbale dovrà essere redatto nel numero di originali necessari (uno per ogni parte presente) oltre l’originale che dovrà rimanere agli atti nel fascicolo. Il verbale dovrà essere firmato da tutte le parti presenti in ogni pagina e successivamente dovrà lo stesso dovrà essere portato in segreteria per l’apposizione dell’Organismo (In prima pagina e nell’eventuale congiunzione). Il verbale di chiusura positiva e l’accordo allegato dovranno essere redatti in tanti originali quante sono le parti presenti, oltre all’originale che dovrà rimanere conservato presso l’Organismo di Mediazione;
c) riconsegnare personalmente il fascicolo di mediazione alla Segreteria dell’Organismo che accerta la completezza dello stesso ed il corretto svolgimento del procedimento, nonché la regolarità dei pagamenti.
Attraverso l’uso del telefono presente in ogni aula di mediazione oppure personalmente, il mediatore può – in ogni momento - chiedere disponibilità dell’agenda di mediazione per la fissazione dei rinvii o chiedere assistenza tecnica.
La violazione di una delle regole di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, contestata al mediatore dal Responsabile dell’Organismo e/o dal RUP e/o dalla Segreteria dell’Organismo, comporta formale richiamo ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento.
Art. 27
(Tirocinio assistito)
L’Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. 145/2011.
Le parti in mediazione, verranno portate a conoscenza della presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno la procedura e le stesse dovranno dichiarare il loro consenso che sarà riportato nel verbale.
I mediatori che partecipano alla mediazione in qualità di tirocinante sono obbligati a:
a) presentarsi nei giorni e negli orari eventualmente stabiliti dando la propria disponibilità presso la Segreteria dell’Organismo; quest’ultima provvederà a distribuire i tirocinanti tenendo in considerazione le richieste giornaliere ed il numero di mediazioni fissate. La Segreteria si può riservare la possibilità di non accettare mediatori tirocinanti qualora siano intervenuti problemi organizzativi che impediscano la partecipazione.
b) sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
c) assumere un atteggiamento di mero uditore osservando l’assoluto silenzio ed astenendosi da esprimere commenti e/o pareri.
d) xxxxxxxsi dall’accedere nella sala della mediazione ad incontro già iniziato.
e) allontanarsi dalla sala della mediazione solo dopo la conclusione dell’incontro, xxxx il mancato conteggio della procedura ai fini del tirocinio di legge per la formazione biennale.
f) firmare il verbale di mediazione.
g) non accedere a mediazioni nelle quali non sia stato assegnato quale tirocinante. La presenza del mediatore tirocinante dovrà essere dichiarata nel verbale di mediazione.
Si precisa che le richieste di tirocinio formativo dei mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo, avranno precedenza rispetto a quelle presentate dai mediatori non iscritti nel proprio elenco.
Qualora il personale dell’Organismo o il mediatore incaricato constaterà un comportamento vietato dal presente Regolamento, sarà tenuto a segnalarlo al Responsabile dell’organismo (o ad un suo delegato) che potrà allontanare il tirocinante dalla seduta di mediazione e richiedere la cancellazione della presenza dalla dichiarazione a verbale.
Art. 28
(Modalità del tirocinio assistito)
I tirocini assistiti si svolgeranno presso la sede dell’Organismo nei giorni eventualmente stabiliti dalla Segreteria Organizzativa secondo le disponibilità dell’agenda di mediazione.
Non potranno essere presenti più di tre tirocinanti all’interno della stessa mediazione fatta salva la volontà delle parti a non aver nessun soggetto estraneo e/o terzo oltre il mediatore presente all’incontro.
Il mediatore che vuole partecipare alla mediazione in qualità di tirocinante, potrà prenotare il tirocinio o personalmente presso la Segreteria Organizzativa dell’Organismo o telefonicamente al numero 06.51686994 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per motivi organizzativi dell’Organismo e comunque previa comunicazione con appositi cartelli posti presso la segreteria, i tirocini assistiti potranno essere sospesi per uno o più giorni nell’arco dell’anno.
Art. 29
(Xxxxxxxx, sospensione e cancellazione dall’elenco)
Ai fini del presente regolamento, si intende richiamo formale, la contestazione scritta che l’Organismo invia al mediatore entro 48 ore dall’accertamento degli atti e dei fatti ritenuti rilevanti da parte del Responsabile dell’Organismo, del RUP e della Segreteria dell’Organismo.
Punto 1): il Responsabile dell’Organismo provvede con propria determinazione alla sospensione dall’elenco dei mediatori dell’Organismo, da un minimo di tre mesi ad un massimo di nove mesi nell’arco di un biennio di iscrizione all’elenco, nel caso di:
a) richiesta del mediatore per motivi personali;
b) per aver ricevuto, per almeno tre volte consecutive, un punteggio uguale o inferiore a 2 nella “sezione di valutazione del mediatore” della scheda consegnata alle parti intervenute nella procedura;
c) raggiungimento del terzo richiamo formale nei casi previsti dagli artt. 25) e 26) del presente regolamento;
d) mancata comparizione a 2 incontri di mediazione anche non consecutivi senza tempestiva comunicazione entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita per l’incontro di mediazione, salvo casi documentati di forza maggiore;
e) nei casi in cui – sulla base di un’adeguata motivazione e/o da elementi assunti sulla base di eventuali valutazioni interne e/o sulla base dall’applicazione dell’art. 14 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 28/2010 e dalla violazione delle regole che disciplinano l’Organismo - il Responsabile dell’Organismo ritenga necessaria la sospensione del mediatore al fine di non sottoporre l’Organismo a pregiudizi derivanti da atti o fatti posti in essere dallo stesso.
f) mancata consegna, per almeno tre volte consecutive, delle schede di valutazione della procedura alla conclusione dell’incontro di mediazione a tutte le parti presenti.
Nei casi compresi dalla lettera b) alla lettera f) del presente articolo, la durata del periodo di sospensione tiene conto della gravità dei comportamenti e dei fatti accertati, dell’intervallo di tempo intercorso tra i singoli richiami formali nonché dall’intervallo di tempo intercorso dall’ultima sospensione.
Al mediatore sospeso non potranno essere assegnati nuovi incarichi di mediazione sino al termine del periodo di sospensione e si provvederà alla sua sostituzione per gli eventuali incarichi in svolgimento.
Punto 2): fatto salvo l’art. 25 del presente regolamento, il Responsabile dell’Organismo può provvedere con propria determinazione alla cancellazione dall’elenco dei mediatori dell’Organismo nel caso di:
a) rinuncia formale da parte del mediatore;
b) perdita - anche temporanea - dei requisiti previsti dalla legge di cui agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett. f) del D.M. n. 180/2010 e s.m.i., e dall’art. 21) del presente regolamento;
c) mancata accettazione del presente Regolamento, del Codice Etico e di eventuali altri regolamenti interni approvati dal Responsabile o loro grave violazione;
d) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 6 del presente Regolamento;
e) mancata sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e imparzialità del mediatore predisposta per ogni fascicolo di mediazione e mancato rispetto degli obblighi di indipendenza e imparzialità previsti dall’art. 7 del presente Regolamento;
f) mancato completamento del percorso di aggiornamento previsto dall’art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e s.m.i., entro il biennio di competenza;
g) essere stato destinatario di due provvedimenti di sospensione, a prescindere dalla loro durata, nell’arco di 24 mesi;
h) nei casi di cui alla lettera f) del Punto 1) del presente articolo quando sia accertata la gravità degli atti o fatti posti in essere dal mediatore.
Il Responsabile dell’Organismo, o un suo delegato, potrà effettuare tutti i controlli necessari per il rispetto del presente Regolamento.
I mediatori cancellati dall’elenco dell’Organismo di mediazione non possono essere nuovamente iscritti prima di un anno dalla data di cancellazione, nel rispetto delle modalità attuative dell’art. 20) del presente Regolamento.
Art. 30
(Contraddittorio)
Il Responsabile dell’Organismo comunica tramite PEC al mediatore le misure adottate in caso di richiamo formale, sospensione o cancellazione di cui al presente regolamento, concedendo 3 giorni lavorativi per i casi di richiamo formale e fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi nei casi di
sospensione e/o cancellazione per le eventuali controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il responsabile adotta un provvedimento motivato inviato tramite PEC o raccomandata A/R nel quale saranno esposte le motivazioni e il termine della sospensione o le motivazioni in caso di richiamo formale o cancellazione.
Art. 31
(Aggiornamento professionale)
Il percorso di aggiornamento biennale per tutti i mediatori iscritti è previsto dall’art. 4 del D.M. n. 180/2010 e s.m.i. e dall’art. 4) del presente Regolamento.
Art. 32
(Trattamento dei dati personali dei mediatori)
Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e s.m.i., che i dati forniti da coloro che accedono alla procedura di iscrizione, obbligatori per le finalità connesse alla stessa e per la gestione dell'eventuale successivo rapporto, saranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura d'iscrizione e l'eventuale successiva attività di mediazione. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il l’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”.
Art. 33
(Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di mediazione contenute nelle norme statali (in particolare il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. e il D.M. n. 180/2010 e s.m.i.).
ALLEGATO A
Modello istanza mediazione Sede di R
Modello istanza mediazione Sede di F
ALLEGATO B
TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
(Volontarie e obbligatorie)
TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE (volontarie ed obbligatorie) - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "A. C. JEMOLO" (Iva compresa) | ||||||||||||
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE DI AVVIO | SPESE DI MEDIAZIONE A NORMA DELLA TABELLA MINISTERIALE | MANCATO ACCORDO DELLE PARTI | ESITO POSITIVO DELLA MEDIAZIONE | MANCATO ACCORDO DELLE PARTI (con formulazione della proposta) | ESITO POSITIVO (con formulazione della proposta) | ||||||
fino a € 1.000,00 | € | 48,80 | € | 65,00 | € | 43,33 | € | 59,58 | € | 56,33 | € | 72,58 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € | 48,80 | € | 130,00 | € | 86,67 | € | 119,17 | € | 112,67 | € | 145,17 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € | 48,80 | € | 240,00 | € | 160,00 | € | 220,00 | € | 208,00 | € | 268,00 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € | 48,80 | € | 360,00 | € | 240,00 | € | 330,00 | € | 312,00 | € | 402,00 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € | 48,80 | € | 600,00 | € | 400,00 | € | 550,00 | € | 520,00 | € | 670,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 ((RIF. Indeterminata o indeterminabile)) | € | 48,80 | € | 1.000,00 | € | 666,67 | € | 916,67 | € | 866,67 | € | 1.116,67 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € | 97,60 | € | 2.000,00 | € | 1.000,00 | € | 1.500,00 | € | 1.400,00 | € | 1.900,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € | 97,60 | € | 3.800,00 | € | 1.900,00 | € | 2.850,00 | € | 2.660,00 | € | 3.610,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € | 97,60 | € | 5.200,00 | € | 2.600,00 | € | 3.900,00 | € | 3.640,00 | € | 4.940,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € | 97,60 | € | 9.200,00 | € | 4.600,00 | € | 6.900,00 | € | 6.440,00 | € | 8.740,00 |
ALLEGATO B
TABELLA DELLE INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
(Delegata)
TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE DELEGATA - ORGANISMO DI MEDIAZIONE "A. C. JEMOLO" (Iva compresa) | ||||||||||||
VALORE DELLA CONTROVERSIA | SPESE DI AVVIO | SPESE DI MEDIAZIONE A NORMA DELLA TABELLA MINISTERIALE | MANCATO ACCORDO DELLE PARTI | ESITO POSITIVO DELLA MEDIAZIONE | MANCATO ACCORDO DELLE PARTI (con formulazione della proposta) | ESITO POSITIVO (con formulazione della proposta) | ||||||
fino a € 1.000,00 | € | 48,80 | € | 65,00 | € | 36,83 | € | 50,65 | € | 47,89 | € | 61,70 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € | 48,80 | € | 130,00 | € | 73,68 | € | 101,28 | € | 95,77 | € | 123,39 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € | 48,80 | € | 240,00 | € | 136,00 | € | 187,00 | € | 176,80 | € | 227,80 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € | 48,80 | € | 360,00 | € | 204,00 | € | 280,50 | € | 265,20 | € | 341,70 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € | 48,80 | € | 600,00 | € | 340,00 | € | 467,50 | € | 442,00 | € | 569,50 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 (RIF. Indeterminata o indeterminabile) | € | 48,80 | € | 1.000,00 | € | 566,67 | € | 779,17 | € | 736,67 | € | 949,17 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € | 97,60 | € | 2.000,00 | € | 850,00 | € | 1.275,00 | € | 1.190,00 | € | 1.615,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € | 97,60 | € | 3.800,00 | € | 1.615,00 | € | 2.422,50 | € | 2.261,00 | € | 3.068,50 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € | 97,60 | € | 5.200,00 | € | 2.210,00 | € | 3.315,00 | € | 3.094,00 | € | 4.199,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € | 97,60 | € | 9.200,00 | € | 3.910,00 | € | 5.865,00 | € | 5.474,00 | € | 7.429,00 |
Gli importi delle due tabelle del presente allegato B sono dovute in solido da ciascuna parte del procedimento. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento della presentazione dell'istanza e dalla/e controparti al momento della presentazione al primo incontro. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.
ALLEGATO C
TABELLA COMPENSI AI MEDIATORI CHIUSURA NEGATIVA
VALORE DELLA CONTROVERSIA | COMPENSO BASE | DELEGATA – 15% |
Fino ad Euro 1.000,00 | € 70,00 | € 59,50 |
Fino ad Euro 5.000,00 | € 140,00 | € 119,00 |
Fino ad Euro 10.000,00 | € 250,00 | € 212,50 |
Fino ad Euro 25.000,00 | € 300,00 | € 255,00 |
Fino ad Euro 50.000,00 | € 400,00 | € 340,00 |
Fino ad Euro 250.00,00 | € 600,00 | € 510,00 |
Fino ad Euro 500.000,00 | € 850,00 | € 722,50 |
Fino ad Euro 2.500.000,00 | € 1.000,00 | € 850,00 |
Fino ad Euro 5.000.000,00 | € 1.200,00 | € 1.020,00 |
Fino ad Euro 5.000.000,00 | € 1.500,00 | € 1.275,00 |
CHIUSURA POSITIVA
VALORE DELLA CONTROVERSIA | COMPENSO BASE | DELEGATA – 15% |
Fino ad Euro 1.000,00 | € 84,00 | € 71,40 |
Fino ad Euro 5.000,00 | € 168,00 | € 142,80 |
Fino ad Euro 10.000,00 | € 300,00 | € 255,00 |
Fino ad Euro 25.000,00 | € 360,00 | € 306,00 |
Fino ad Euro 50.000,00 | € 480,00 | € 408,00 |
Fino ad Euro 250.00,00 | € 720,00 | € 612,00 |
Fino ad Euro 500.000,00 | € 1.020,00 | € 867,00 |
Fino ad Euro 2.500.000,00 | € 1.200,00 | € 1.020,00 |
Fino ad Euro 5.000.000,00 | € 1.440,00 | € 1.224,00 |
Fino ad Euro 5.000.000,00 | € 1.800,00 | € 1.530,00 |
Organismo di mediazione
ALLEGATO D
Fac-simile A - VERBALE DI PRIMO INCONTRO C.D. DI PROGRAMMAZIONE CON ESITO NEGATIVO PER MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
FASC. …………/………………
Il giorno ……./……/…… alle ore …..,….presso la sede dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo” con sede in Roxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00/xxx xede in Frosinone Vixxx X. Xxxxxxx x. 000, iscritto al n. 7 del Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero di Giustizia, dinanzi al Mediatore designato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Organismo
di Mediazione “A. C. Jemolo nella procedura di mediazione proposta da
……………………………… rappresentato
dall’Avv………………………………………….come in atti documentato, nei confronti di…………………………………………………………………………….
Sono presenti:
per la parte istante
- ………………nato a ……………… il ed ivi residente
in………………........
per la parte chiamata
- ……………… nato a ……………… il…………………ed ivi residente in…………..............
- …………........nato a ……………… il ed ivi residente
in………………......
Si dà atto che le parti presenti sono state identificate, le stesse dichiarano di aver preso visione e di avere accettato il Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo”.
Dopo avere esposto alle parti presenti le finalità della procedura di mediazione ed i relativi vantaggi e, dopo aver raccolto informazioni generiche e conoscitive relative alle parti presenti ed al caso concreto oggetto della mediazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Le parti dichiarano di non volere procedere all’avvio della procedura di mediazione.
Stante il parere negativo (congiunto/di una parte) riguardo la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, il mediatore alle ore dichiara chiuso con esito negativo il processo verbale
del primo incontro conoscitivo o c.d. di programmazione, relativo alla procedura in oggetto.
Si dà atto, infine, che il mediatore ha consegnato le schede di gradimento alle parti presenti che le restituiscono compilate ai fini dell’invio al Ministero della Giustizia.
Altresì si dà atto che, a norma dell’art. 84 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito in L. n. 98/2013 (il quale ha apportato modifiche alla disciplina dell’istituto contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010) ed alla successiva circolare esplicativa ministeriale del 27 novembre 2013, nessun compenso è dovuto per l’Organismo di Mediazione relativamente alla Spese di mediazione, sono invece dovute le spese di Avvio della procedura dalle parti presenti in egual misura.
E’ presente ai fini del tirocinio ai sensi dell’art. 2 del D. M. 145/2011 il
...........................................................................
Firma delle Parti:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Firma degli Avvocati:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Per l’uditorato assistito ..................................................................................
NOME COGNOME ...................................................................................
Il Mediatore ..................................................................................
Il presente verbale è composto da n……..pagine ed è stato redatto in n originali.
Organismo di mediazione
Fac-simile B - VERBALE DI PRIMO INCONTRO C.D. DI PROGRAMMAZIONE CON ADESIONE ALLA MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO PER DISCUSSIONE NELLO STESSO GIORNO – CHIUSURA DELLA PROCEDURA CON ESITO POSITIVO
FASC. …………/………………
Il giorno ……./……/…… alle ore …..,….presso la sede dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo” con sede in Roxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00/xxx xede in Frosinone Vixxx X. Xxxxxxx x. 000, iscritto al n. 7 del Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero di Giustizia, dinanzi al Mediatore designato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Organismo
di Mediazione “A. C. Jemolo nella procedura di mediazione proposta da
……………………………… rappresentato
dall’Avv………………………………………….come in atti documentato, nei confronti di…………………………………………………………………………….
Sono presenti:
per la parte istante
- ………………nato a ……………… il ed ivi residente
in………………........
per la parte chiamata
- ……………… nato a ……………… il…………………ed ivi residente in…………..............
- …………........nato a ……………… il ed ivi residente
in………………......
Si dà atto che le parti presenti sono state identificate, le stesse dichiarano di aver preso visione e di avere accettato il Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”.
Dopo avere esposto alle parti presenti le finalità della procedura di mediazione ed i relativi vantaggi e, dopo aver raccolto informazioni generiche e conoscitive relative alle parti presenti ed al caso concreto oggetto della mediazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Le parti dichiarano voler procedere all’avvio della procedura di mediazione proseguendo l’incontro nello stesso giorno.
Stante il parere positivo congiunto riguardo la possibilità di instaurare la procedura di mediazione e tenuto conto della richiesta congiunta di avvio immediato della discussione, sarà possibile in data odierna dare inizio alla prima sessione congiunta della procedura di mediazione.
Riguardo alla richiesta sopra indicata, il mediatore informa le parti che, a norma dell’art. 84 del
D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito in L. n. 98/2013 (il quale ha apportato modifiche alla disciplina dell’istituto contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010) ed alla successiva circolare esplicativa ministeriale del 27 novembre 2013, proseguendo in data odierna la fase relativa alla discussione sul caso concreto oggetto della presente mediazione, l’incontro odierno non potrà
essere considerato come mero incontro conoscitivo o c.d. di programmazione. Passando alla fase di discussione la procedura di mediazione verrà considerata in concreto avviata e, pertanto, in caso di conclusione del presente incontro con verbale negativo e/o positivo, verranno addebitati le spese di mediazione relativi alla tabella di indennità di mediazione divisa per scaglioni, sulla base del valore indicato nell’istanza di mediazione.
Il mediatore alle ore............ dichiara chiuso il primo incontro conoscitivo o c.d. di programmazione della procedura in oggetto.
Alle ore si dà avvio alla procedura di mediazione.
Dopo ampia discussione (eventuali sessioni disgiunte), il mediatore dichiara che è stato raggiunto un accordo tra le parti le cui condizioni sono riportate su distinto atto di accordo sottoscritto dalle parti allegato al presente e da intendersi integralmente riportato.
Il mediatore, alle ore dichiara concluso il tentativo di mediazione
Si dà atto, infine, che il mediatore ha consegnato le schede di gradimento alle parti presenti che le restituiscono compilate ai fini dell’invio al Ministero della Giustizia.
E’ presente ai fini del tirocinio ai sensi dell’art. 2 del D. M. 145/2011 il
...........................................................................
Sottoscrivono tutte le parti presenti:
Firma delle Parti:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Firma degli Avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Per l’uditorato assistito ..................................................................................
NOME COGNOME ...................................................................................
Il Mediatore ..................................................................................
Il presente verbale è composto da n……..pagine ed è stato redatto in n originali.
Organismo di mediazione
Fac-simile C - VERBALE DI PRIMO INCONTRO C.D. DI PROGRAMMAZIONE ADESIONE ALLA MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO PER DISCUSSIONE PER DISCUSSIONE NELLO STESSO GIORNO – CHIUSURA DELLA PROCEDURA CON ESITO NEGATIVO.
FASC. …………/………………
Il giorno ……./……/…… alle ore …..,….presso la sede dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo” con sede in Roxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00/xxx xede in Frosinone Vixxx X. Xxxxxxx x. 000, iscritto al n. 7 del Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero di Giustizia, dinanzi al Mediatore designato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Organismo
di Mediazione “A. C. Jemolo nella procedura di mediazione proposta da
……………………………… rappresentato
dall’Avv………………………………………….come in atti documentato, nei confronti di…………………………………………………………………………….
Sono presenti:
per la parte istante
- ………………nato a ……………… il ed ivi residente
in………………........
per la parte chiamata
- ……………… nato a ……………… il…………………ed ivi residente in…………..............
- …………........nato a ……………… il ed ivi residente
in………………......
Si dà atto che le parti presenti sono state identificate, le stesse dichiarano di aver preso visione e di avere accettato il Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”.
Dopo avere esposto alle parti presenti le finalità della procedura di mediazione ed i relativi vantaggi e, dopo aver raccolto informazioni generiche e conoscitive relative alle parti presenti ed al caso concreto oggetto della mediazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Le parti dichiarano voler procedere all’avvio della procedura di mediazione proseguendo l’incontro nello stesso giorno.
Stante il parere positivo congiunto riguardo la possibilità di instaurare la procedura di mediazione e tenuto conto della richiesta congiunta di avvio immediato della discussione, sarà possibile in data odierna dare inizio alla prima sessione congiunta della procedura di mediazione.
Riguardo alla richiesta sopra indicata, il mediatore informa le parti che, a norma dell’art. 84 del
D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito in L. n. 98/2013 (il quale ha apportato modifiche alla disciplina dell’istituto contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010) ed alla successiva circolare
esplicativa ministeriale del 27 novembre 2013, proseguendo in data odierna la fase relativa alla discussione sul caso concreto oggetto della presente mediazione, l’incontro odierno non potrà essere considerato come mero incontro conoscitivo o c.d. di programmazione. Passando alla fase di discussione la procedura di mediazione verrà considerata in concreto avviata e, pertanto, in caso di conclusione del presente incontro con verbale negativo e/o positivo, verranno addebitati le spese di mediazione relativi alla tabella di indennità di mediazione divisa per scaglioni, sulla base del valore indicato nell’istanza di mediazione.
Il mediatore alle ore............ dichiara chiuso il primo incontro conoscitivo o c.d. di programmazione della procedura in oggetto.
Alle ore si dà avvio alla procedura di mediazione.
Dopo ampia discussione (eventuali sessioni disgiunte), rilevata l’impossibilità di raggiungere un accordo di mediazione, il mediatore dichiara concluso il tentativo di mediazione con esito negativo per mancato accordo.
Il presente verbale si chiude alle ore ..........
E’ presente ai fini del tirocinio ai sensi dell’art. 2 del D. M. 145/2011 il
...........................................................................
Firma delle Parti:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Firma degli Avvocati:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Per l’uditorato assistito ..................................................................................
NOME COGNOME ...................................................................................
Il Mediatore ..................................................................................
Il presente verbale è composto da n……..pagine ed è stato redatto in n originali.
Organismo di mediazione
Fac-simile D - VERBALE DI PRIMO INCONTRO C.D. DI PROGRAMMAZIONE CON ADESIONE ALLA MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO PER DISCUSSIONE – RINVIO A SUCCESSIVO INCONTRO
FASC. …………/………………
Il giorno ……./……/…… alle ore …..,….presso la sede dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo” con sede in Roxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00/xxx xede in Frosinone Vixxx X. Xxxxxxx x. 000, iscritto al n. 7 del Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero di Giustizia, dinanzi al Mediatore …......…………………..designato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo nella procedura di mediazione proposta da
……………………………… rappresentato
dall’Avv………………………………………….come in atti documentato, nei confronti di…………………………………………………………………………….
Sono presenti:
per la parte istante
- ………………nato a ……………… il ed ivi residente
in………………........
per la parte chiamata
- ……………… nato a ……………… il…………………ed ivi residente in…………..............
- …………........nato a ……………… il ed ivi residente
in………………......
Si dà atto che le parti presenti sono state identificate, le stesse dichiarano di aver preso visione e di avere accettato il Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”.
Dopo avere esposto alle parti presenti le finalità della procedura di mediazione ed i relativi vantaggi e, dopo aver raccolto informazioni generiche e conoscitive relative alle parti presenti ed al caso concreto oggetto della mediazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Le parti dichiarano voler procedere all’avvio della procedura di mediazione proseguendo l’incontro nello stesso giorno.
Stante il parere positivo congiunto riguardo la possibilità di instaurare la procedura di mediazione e tenuto conto della richiesta congiunta di avvio immediato della discussione, sarà possibile in data odierna dare inizio alla prima sessione congiunta della procedura di mediazione.
Riguardo alla richiesta sopra indicata, il mediatore informa le parti che, a norma dell’art. 84 del
D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito in L. n. 98/2013 (il quale ha apportato modifiche alla disciplina dell’istituto contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010) ed alla successiva circolare esplicativa ministeriale del 27 novembre 2013, proseguendo in data odierna la fase relativa alla
discussione sul caso concreto oggetto della presente mediazione, l’incontro odierno non potrà essere considerato come mero incontro conoscitivo o c.d. di programmazione. Passando alla fase di discussione la procedura di mediazione verrà considerata in concreto avviata e, pertanto, in caso di conclusione del presente incontro con verbale negativo e/o positivo, verranno addebitati le spese di mediazione relativi alla tabella di indennità di mediazione divisa per scaglioni, sulla base del valore indicato nell’istanza di mediazione.
Il mediatore alle ore............ dichiara chiuso il primo incontro conoscitivo o c.d. di programmazione della procedura in oggetto.
Alle ore si dà avvio alla procedura di mediazione vera e propria.
Dopo ampia discussione (eventuali sessioni disgiunte), rilevata la necessità di proseguire la discussione oggetto della presente procedura, si rende necessario fissare un nuovo incontro concordato in data ........../........../........alle ore ........
Il mediatore, alle ore dichiara concluso il primo incontro di discussione della procedura di
mediazione.
E’ presente ai fini del tirocinio ai sensi dell’art. 2 del D. M. 145/2011 il
...........................................................................
Firma delle Parti:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Firma degli Avvocati:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Per l’uditorato assistito ..................................................................................
NOME COGNOME ...................................................................................
Il Mediatore ..................................................................................
Il presente verbale è composto da n……..pagine ed è stato redatto in n originali.
Organismo di mediazione
Fac-simile E - VERBALE DI PRIMO INCONTRO C.D. DI PROGRAMMAZIONE ADESIONE ALLA MEDIAZIONE – RINVIO A SUCCESSIVO INCONTRO PER LA PRIMA FASE DI DISCUSSIONE
FASC. …………/………………
Il giorno ……./……/…… alle ore …..,….presso la sede dell’Organismo di Mediazione “A. C. Jemolo” con sede in Roxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00/xxx xede in Frosinone Vixxx X. Xxxxxxx x. 000, iscritto al n. 7 del Registro degli Organismi di Mediazione - Ministero di Giustizia, dinanzi al Mediatore designato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento dell’Organismo
di Mediazione “A. C. Jemolo nella procedura di mediazione proposta da
……………………………… rappresentato
dall’Avv………………………………………….come in atti documentato, nei confronti di…………………………………………………………………………….
Sono presenti:
per la parte istante
- ………………nato a ……………… il ed ivi residente
in………………........
per la parte chiamata
- ……………… nato a ……………… il…………………ed ivi residente in…………..............
- …………........nato a ……………… il ed ivi residente
in………………......
Si dà atto che le parti presenti sono state identificate, le stesse dichiarano di aver preso visione e di avere accettato il Regolamento dell’Organismo di Mediazione “A.C. Jemolo”.
Dopo avere esposto alle parti presenti le finalità della procedura di mediazione ed i relativi vantaggi e, dopo aver raccolto informazioni generiche e conoscitive relative alle parti presenti ed al caso concreto oggetto della mediazione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria.
Le parti dichiarano voler procedere all’avvio della procedura di mediazione fissando un altro incontro.
Stante il parere positivo congiunto riguardo la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si rende necessario fissare un nuovo incontro concordato in data ......../.........../.......... alle ore .........
Riguardo alla richiesta sopra indicata, il mediatore informa le parti che, a norma dell’art. 84 del
D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), convertito in L. n. 98/2013 (il quale ha apportato modifiche alla disciplina dell’istituto contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010) ed alla successiva circolare esplicativa ministeriale del 27 novembre 2013, nella data concordata per il rinvio, proseguendo la
fase relativa alla discussione sul caso concreto oggetto della presente mediazione, l’incontro non potrà essere considerato come mero incontro conoscitivo o c.d. di programmazione. Passando alla fase di discussione la procedura di mediazione verrà considerata in concreto avviata e, pertanto, in caso di conclusione del successivo incontro con verbale negativo e/o positivo, verranno addebitati le spese di mediazione relativi alla tabella di indennità di mediazione divisa per scaglioni, sulla base del valore indicato nell’istanza di mediazione.
Il mediatore alle ore............ dichiara chiuso il primo incontro conoscitivo o c.d. di programmazione relativo alla procedura in oggetto.
E’ presente ai fini del tirocinio ai sensi dell’art. 2 del D. M. 145/2011 il
...........................................................................
Firma delle Parti:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Firma degli Avvocati:
NOME COGNOME ..................................................................................
NOME COGNOME ..................................................................................
Per l’uditorato assistito ..................................................................................
NOME COGNOME ...................................................................................
Il Mediatore ..................................................................................
Il presente verbale è composto da n……..pagine ed è stato redatto in n originali.