MODELLO DI CONVENZIONE
MODELLO DI CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER L’APPRENDIMENTO NON FORMALE
TRA
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (di seguito anche Ordine), C.F. , con sede in , qui rappresentato dal Presidente pro tempore, Ing. , giusta deliberazione del Consiglio del
E
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
(di seguito
anche Fondazione), C.F. e P. Iva , con sede in , qui rappresentata dal Presidente pro tempore, Ing. giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del .
Premesso che
• l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di , costituito ai sensi della Legge 1395 del 24 giugno 1923 è un ente pubblico non economico;
• in data , l’Ordine ha costituito la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di riconoscendola come soggetto giuridico con atto notarile registrato a il (rep. , racc. );
• l’attività di formazione professionale continua degli iscritti all’Albo degli Ingegneri, prevista dall’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, assicurata dagli Ordini territoriali è disciplinata dalle disposizioni del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, e dalle vigenti Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 2018) previste dall’art. 7 del citato Regolamento, emanate dal CNI;
• fuori dai casi di cui all’art 4, comma 5 del Regolamento, le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale attributive di CFP devono essere organizzate direttamente dall’Ordine territoriale;
• il Regolamento e le Linee di Indirizzo precisano le modalità con cui gli Ordini territoriali erogano le attività di formazione non formale con attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) e le modalità di affidamento a soggetti terzi, nell’ambito delle predette attività, di specifici servizi;
• l’Ordine intende affidare alla Fondazione alcuni servizi riconducibili alle previsioni del Regolamento e delle Linee di Indirizzo che disciplinano le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale;
• tali servizi ricadono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto della Fondazione;
• la Fondazione ha la struttura, l’organizzazione e il personale necessari per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Consiglio dell’Ordine, quale soggetto organizzatore e responsabile delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale stabilite con apposita deliberazione consiliare, intende affidare alla Fondazione dell’Ordine, in forza della presente convenzione, i servizi di cui al successivo articolo 3.
2. ATTRIBUZIONI RISERVATE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Spettano al Consiglio dell’Ordine, in via esclusiva e riservata, le seguenti attribuzioni, formalizzate mediante apposita deliberazione consiliare:
1. l’approvazione, con cadenza , del programma delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale;
2. l’indicazione specifica degli eventi formativi per i quali il Consiglio dell’Ordine intende avvalersi della collaborazione della Fondazione e dei servizi ad essa affidati tra quelli previsti al successivo art. 3;
3. l’indicazione dei CFP riconosciuti per ciascun evento formativo;
4. l’approvazione dei prospetti di costo degli eventi formativi con l’eventuale indicazione dell’importo della quota di partecipazione;
5. l’approvazione delle locandine, dei programmi e di ogni altro materiale informativo e di supporto didattico relativo agli eventi formativi, in cui il logo della Fondazione, avente dimensioni non prevalenti rispetto al logo dell’Ordine, dovrà essere preceduto dalla seguente dicitura: “Evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di …….. e realizzato con la collaborazione con la Fondazione ”;
6. la predisposizione degli attestati di partecipazione, redatti in conformità al modello fornito sulla piattaforma e sottoscritti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine;
7. l’approvazione dell’elenco definitivo dei partecipanti;
8. la sottoscrizione di eventuali contratti di sponsorizzazione e/o di partenariato;
9. l’approvazione del consuntivo economico degli eventi formativi;
00.xx caricamento in piattaforma dell’evento e delle relative partecipazioni;
00.xx fissazione del contributo economico eventualmente spettante alla Fondazione per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati.
3. SERVIZI IN AFFIDAMENTO
L’Ordine affida alla Fondazione, la quale li svolgerà direttamente e in conformità alle previsioni della vigente normativa in materia di affidamento dei servizi nella P.A., le seguenti attività, meglio precisate nella deliberazione di cui all’art. 2, punto 2:
1. la predisposizione e la stampa delle locandine e di altro materiale informativo e di supporto didattico relativo agli eventi formativi;
2. la gestione della logistica degli eventi formativi;
3. la registrazione delle presenze dei partecipanti presso la sede di svolgimento degli eventi formativi;
4. la stampa e la consegna degli attestati di partecipazione;
5. la gestione dei rapporti con i docenti relatori indicati nel programma degli eventi formativi approvato dal Consiglio dell’Ordine, per quanto attiene alla predisposizione della lettera d’incarico, al supporto per l’organizzazione e al rimborso delle spese sostenute in caso di trasferta;
6. la raccolta delle iscrizioni, nel rispetto delle previsioni delle Linee di Indirizzo riguardanti la titolarità dei dati raccolti e la normativa sulla privacy;
7. la gestione dell’incasso delle quote di partecipazione, del cui importo integrale è titolare esclusivo l’Ordine;
8. la liquidazione delle spese connesse all’organizzazione degli eventi formativi:
9. la rendicontazione all’Ordine degli incassi percepiti e delle spese sostenute per l’organizzazione degli eventi formativi, ai fini dell’approvazione del consuntivo di cui all’art. 2, punto 7.
4. ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI SPONSOR
Nel caso di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale realizzate in collaborazione con soggetti Sponsor ai sensi del punto 4.2 delle Linee di Indirizzo, la responsabilità dell’osservanza delle norme che regolano il rapporto di collaborazione ricade in via esclusiva sull’Ordine organizzatore.
5. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino alla data del …………
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
In conformità alle previsioni di cui al punto 4.1, lettera b) delle Linee di Indirizzo, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al momento dell’iscrizione gli eventi formativi è l’Ordine organizzatore. In ogni caso, le parti della presente convenzione sono tenute al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza per le finalità connesse allo svolgimento delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii.
Per l’espletamento delle attività formative oggetto della presente Convenzione, la Fondazione potrebbe ricevere o avere accesso a informazioni e/o documenti che l’Ordine considera riservati. Tali informazioni e/o documenti possono essere utilizzati dalla Fondazione solo per la prestazione dei servizi ad essa affidati. È vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la scadenza della presente Convenzione.
In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, la Fondazione rimarrà responsabile nei confronti dell’Ordine, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
8.7. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione della presente accordo, le Parti dichiarano espressamente ed esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di con esclusione di ogni altro Foro concorrente.
9.8. DISPOSIZIONI FINALI
Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che non sussistono situazioni, ai sensi della normativa vigente, che ne ostacolino la sottoscrizione o che siano incompatibili con l’esecuzione delle prestazioni ivi dedotte.
La presente Convenzione è frutto di specifiche trattative intervenute tra le Parti e non è stata predisposta unilateralmente da alcune di esse. Pertanto, non sono applicabili gli articoli 1341 e segg. c.c.
La presente Convenzione recepisce integralmente gli accordi intervenuti fra le parti sulla materia che ne è oggetto e annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta intervenuta in proposito prima della relativa sottoscrizione. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alla presente Convenzione non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o alla futura osservanza dei medesimi; Parimenti, la rinuncia scritta a un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, non comporterà la rinuncia a un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Convenzione sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata (anche a mani), PEC o telegramma.
Letto approvato e sottoscritto