COMUNE DI FARRA D’ALPAGO
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO
Provincia di Belluno
COPIA
Deliberazione n. 32 del 20.8.2015
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 1277 del 26.01.2001 PER LA CONCESSIONE IN USO, GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA “MALGA MEZZOMIGLIO” SITA IN LOCALITA’ MEZZOMIGLIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 18,30 presso la sala delle adunanze, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risulta:
Presente | Assente giustificato. | |
1. De Pra Xxxxxxxx | X | |
2. Xxxxxxx Xxxxxxx | X | |
3. Xxxxxx Xxxxxxx | X | |
4. Xxxxxxx Xxxxxx | X | |
5. Mognol Primo | X | |
6. Dal Paos Attilio | X | |
7. Xxxxxxx Xxxxxxx | X |
PRESENTI NR. CINQUE ASSENTI NR. DUE
E’ presente l’assessore esterno Xxxxx Xxxxxx
Partecipa il Segretario Comunale Chiesura dr.ssa Gennj
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
Xxxxxxxx XX XXX nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
N. 32
OGGETTO: CONTRATTO REP N. 1277 del 26.01.2001 PER LA CONCESSIONE IN USO, GESTIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA “MALGA MEZZOMIGLIO” SITA IN LOCALITA’ MEZZOMIGLIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
-la Società Cooperativa Agricola Val Faldina gestisce la malga comunale denominata “Mezzomiglio” in forza di contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Farra d’Alpago il 26 gennaio 2001, registrato a Belluno in data 8 febbraio 2001 al n. 182 Serie 1^;
- il suddetto contratto è stato sottoscritto con la Società Cooperativa Val Faldina , a seguito di esperimento di gara pubblica, dove la Società stessa è risultata aggiudicataria della concessione;
- in forza del suddetto contratto la Società cooperativa Val Faldina ha assunto l’obbligo di esercitare effettivamente e continuativamente l’attività di agri-turismo edagro-.zootecnia e ad eseguire a propria cura e spese i lavori previsti nel piano di investimento aziendale della malga;
- l’art. 17 del contratto di concessione n. di rep. 1277 del 26.01.2001prevede che la capitalizzazione del canone pari a lire 400.000.000 per venti anni, così come previsto dal bando di aggiudicazione, dovrà necessariamente essere utilizzata per l’esecuzione dei lavori previsti nel relativo piano di miglioramento;
- la Società Cooperativa Xxx Xxxxxxx ha svolto i lavori contemplati nel piano di miglioramento e nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale ha eseguito ulteriori e significative migliorie presso la “malga Mezzomiglio”, con il consenso dell’Amministrazione Comunale di Farra d’Alpago;
- la Società Cooperativa Val Faldina ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Farra d’Alpago il pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate e non previste nell’originario piano di investimento, infatti in data 17 dicembre 2013, è pervenuta al protocollo del Comune di Farra d’Alpago al n. 6743 la richiesta avente ad oggetto “prolungamento concessione e rinuncia migliorie” da parte della Val Faldina stessa;
- con la suddetta richiesta, il concessionario ha edotto il Comune di Farra d’Alpago sulla possibilità di rinunciare alla richiesta di indennizzo ottenendo però un prolungamento della durata della concessione, il cui termine di scadenza è previsto dall’art. 4 dell’originario contratto per il 25.01.2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 3 novembre 2014, è stato dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica per l’individuazione della più idonea figura professionale al fine della verifica dei lavori svolti dalla Val XxxxxxxXxx.Xxxx. a r.l. e per la determinazione dell’eventuale indennità, di cui all’art. 17 delle legge 3 maggio 1982, n. 203;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 95 del 30.12.2014 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della perizia di stima per la definizione della eventuale indennità richiesta dalla Società Cooperativa Val Faldina;
- in data 5 giugno 2015, è stata depositata al protocollo comunale al n. 2721 la documentazione redatta dal tecnico incaricato avente ad oggetto “Determinazione indennità ex art. 17 Legge 03.05.1982, n. 203. Val FaldinaSoc. Agricola Coop. / Comune di Farra d’Alpago. Trasmissione elaborato estimativo”;
- dalla perizia estimativa effettuata è risultato che la Società Cooperativa Val Faldina ha eseguito opere, con l’assenso dell’Amministrazione Comunale, che hanno aumentato il valore del bene pubblico e apportato significativi miglioramenti alle strutture costituenti la “malga Mezzomiglio” e l’indennizzo spettante al concessionario è stato stimato in una somma di € 418.420,00;
Relaziona sul punto il Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale procede con una breve sintesi storica circa lo svolgimento del rapporto concessorio fra il Comune di Farra d’Alpago e la Società Cooperativa Val Faldina. Il Consigliere Xxxxxxx ricorda che il negozio concessorio fra le parti è stato stipulato nel 2001 e, nel corso di questi anni, la Cooperativa Val Faldina ha realizzato opere aggiuntive e, ora, il concessionario chiede il riconoscimento dei maggiori investimenti che ha apportato alla proprietà comunale. In particola, la società cooperativa non chiede la restituzione della somma corrispondente al valore dell’indennità a cui avrebbe diritto, ma chiede una commutazione dell’importo in termini di prolungamento di durata del rapporto concessorio in questione. L’Amministrazione per la verifica e l’accertamento degli investimenti aggiuntivi e per la determinazione dell’eventuale indennità a favore della società cooperativa ha dato incarico ad un perito di parte per la verifica dei lavori effettivamente realizzati, perito che ha depositato l’elaborato estimativo presso gli uffici comunali in data 4 giugno 2015. La relazione del perito mette in evidenza che l’indennità a cui ha diritto la Cooperativa ammonta a circa € 420.000. Sulla base di tale perizia estimativa, puntualmente trasmessa al revisore dei conti, si è iniziato a ragionare per raggiungere un accordo transattivo con il concessionario, al fine di dirimere la potenziale controversia giuridica che stava insorgendo tra le parti.
Il Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx evidenzia come il parere reso dal revisore dei conti, sulla procedura transattiva in corso, abbia ottenuto parere favorevole e dà lettura dei passaggi più significativi dello stesso, dove espressamente si evidenzia che la “proposta di accordo transattivo appare vantaggiosa per il Comune di Farra d’Alpago in quanto, in cambio di un ragionevole prolungamento del vigente contratto di concessione, l’Ente rientra alla fine in possesso di un bene immobile che, per effetto delle migliorie apportate dall’attuale concessionario, acquisisce un incremento di valore che supera di molto la somma dei canoni annui attualizzati (€ 13.334,92 soggetto a rivalutazione Istat) di prolungamento della concessione stessa oltre ad evitare una comunque costosa controversia giudiziaria”. Il Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx precisa che l’accordo transattivo raggiunto con l’attuale concessionario prevede che a fronte della rinuncia di questi alla richiesta di indennizzo, ammontante a circa € 420.000, il Comune concederà un prolungamento di 13 anni del rapporto negoziale in essere dalla scadenza, prevista per il 2021. Il Consigliere rappresenta che in base alla nuova formulazione dell’art. 4 dello schema di accordo aggiuntivo che il Consiglio sta per approvare, si prevede una nuova disciplina della determinazione dell’indennità, per garantire uno svolgimento più ragionevole del rapporto concessorio.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, dopo un’attenta analisi degli interessi in gioco, ha ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Società Cooperativa Val Faldina, anche inriferimento agli esiti della perizia estimativa effettuata dal professionista, agli atti del Comune che costituisce, tra l’altro, parte integrante del presente atto;
RILEVATA, inoltre, la nullità della clausola normativa di cui all’art. 23, comma 2, del contratto rep. n. 1277 del 26 gennaio 2001, la quale recita che “il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per interventi eseguiti”, per contrarietà della stessa a norme imperative di legge, in particolare per contrasto con l’art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 avente ad oggetto “Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni”;
VISTO l’art. 58 della legge 3 maggio 1982 n. 203 il cui primo comma statuisce che “Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d’ufficio”;
DATO ATTO,inoltre, che l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, da considerarsi quale norma di interpretazione autentica, prevede che le disposizioni recate dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa;
CONSIDERATO, pertanto, che l’esito di un’eventuale controversia giudiziaria avrebbe visto, con ogni probabilità, il Comune di Farra d’Alpago come parte soccombente e ritenuto, comunque, rispondente al pubblico interesse garantire all’attuale concessionario la continuità nella gestione della malga comunale, anche in considerazione della particolare attività di ristrutturazione e miglioramento apportata;
POSTO che è noto l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di garantire la modernizzazione del settore agricolo del territorio, anche ottimizzando l’utilizzo delle aree destinate all’uso agricolo da parte dei concessionari, permettendo ai medesimi di partecipare utilmente ai piani di sviluppo rurale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 3 novembre 2014 e le motivazioni in essa espresse;
VISTO l’art. 1965 del codice civile il quale dispone che la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;
RILEVATO che l’istituto della transazione è utilmente percorribile anche dalle Pubbliche Amministrazioni, con il limite di cui all’art. 1966 del codice civile il quale prevede che per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite;
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. 1116/2009, la quale pronunciandosi sulla possibilità della Pubblica Amministrazione di ricorrere all’istituto della transazione ha precisato che:
• di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
• i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
• ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
• la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, comma 2, c.c.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
RITENUTO, inoltre, che il requisito essenziale dell’accordo transattivo è, in forza dell’art. 1321 del codice civile, la patrimonialità del rapporto giuridico e che come precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999, oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
VISTO l’allegato schema di transazione con cui le parti pongono in essere reciproche concessioni, in particolare:
- il Comune di Farra d’Alpago concede alla Società Cooperativa Val Faldina il prolungamento dell’originario termine della concessione, facendo spirare il rapporto alla data del 31 dicembre 2033, anziché al 25 gennaio 2021, e rinunciando per tutta la durata della concessione stessa alla riscossione effettiva del canone annuo;
- la Società Cooperativa Val Faldina rinuncia alla richiesta di pagamento dell’intera indennità come stimata dalla perizia depositata agli atti del Comune di Farra d’Alpago con prot. n. 2721 del 5 giugno 2015, ritenendo adeguatamente ristorata la sua pretesa con il prolungamento della durata del rapporto concessorio fino al 31 dicembre 2033;
DATO ATTO, altresì,che dal lavoro svolto dal perito, al fine della redazione dell’elaborato estimativo,sono state evidenziate alcune incongruità edilizie che necessiteranno dell’avvio di un procedimento di accertamento di conformità, sanato in ogni caso sulla base della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere motivato del Responsabile dell’Area Tecnica,in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal revisore dei conti;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti presenti e votanti n. 5, favorevoli n. 5, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. LE premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI DARE ATTO che l’elaborato estimativo acquisito al protocollo comunale n. 2721 del 05/06/2015 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. DI APPROVARE l’allegato schema di accordo integrativo al contratto rep. n. 1277 del 26.01.2001 con valenza transattiva, con il quale il Comune di Farra d’Alpago riconosce un prolungamento fino al 31.12.2033 del rapporto concessorioavente ad oggetto il complesso patrimoniale denominato “Malga Mezzoglio”, a favore del soggetto già concessionario - Società Agricola Cooperativa Val Faldina a r.l.;
4. DI DARE ATTOche con la sottoscrizione dell’allegato schema di transazione la Società Agricola Cooperativa Val Faldina a r.l. rinuncia alla richiesta di pagamento,nei confronti del Comune concedente,dell’indennità, come determinata dall’elaborato estimativo agli atti, nella sua misura complessiva;
5. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico alla sottoscrizione dell’allegato schema di transazione, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con oneri a carico del concessionario;
6. DI DARE ATTO che le incongruità edilizie riscontrate in sede di elaborazione estimativa delle migliorie sono sanate ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del
D.P.R. 6 giugn0 2001, n. 380, fatta salva la necessità dell’effettuazione di un accertamento di conformità;
7. DI DISPORRE che avverso il presente atto è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo competente o nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267
Vista la presente proposta deliberativa, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in quanto valutata la somma relativa all’indennità a cui il concessionario ha diritto, pari ad € 418.420,00, il prolungamento del rapporto concessorio fino al 31.12.2033 risulta congruo e ragionevole. Si rinviaalla considerazioni di cui alla nota prot. 3571 del 15/07/2015.
Farra d’Alpago, 31 luglio 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA
x.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxx
§§§
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267
Vista la presente proposta deliberativa, il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Farra d’Alpago, 31 luglio 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
x.xx Xxxxxx Xxxxxxx
COMUNE DI FARRA D’ALPAGO PROVINCIA DI BELLUNO
Repertorio n.
CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. 1277 DEL 26.01.2001 CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. VAL FALDINA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA MALGA “MEZZOMIGLIO” CON TERMINE FINALE AL 31.12.2033.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2015(duemilaquindici) il giorno
del mese di
, nella sede
municipale del Comune di Farra d’Alpago, in via X. Xxxxxxxxx n. 2/C, avanti a me Chiesura dr.ssa Gennj, Segretario del Comune di Farra d’Alpago, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs n. 267/2000, si sono personalmente costituiti i signori:
1) xxx. Xxxx Xxxxxxx nato a Frauenfeld (Svizzera) il 23.06.1969, C.F. FCCLCU69H23Z133L, il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Farra d’Alpago (C.F. 00185920253), in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000 ed a ciò autorizzato con decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 20.01.2014;
2) Sig. Xxx Xxxx Xxxxxxx, nato a Belluno (BL) il 16.10.1951, residente a Farra d’Alpago in Xxx Xxxxxx 00, che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Val Faldina Società Agricola Cooperativa a r.l., di seguito concessionario, con sede a Farra d’Alpago Xxx Xxxxxx, 00 X.X./X. XXX 00000000000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Belluno al n. REA BL – 83482. Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo.
1 di 7
PREMESSO
- che la Società Agricola Cooperativa Val Faldina, concessionario, gestisce la malga comunale denominata “Mezzomiglio” in forza di contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Farra d’Alpago il 26 gennaio 2001, registrato a Belluno in data 8 febbrario 2001 al n. 182 Serie 1^;
- che il suddetto contratto è stato sottoscritto con il concessionario, a seguito di esperimento di gara pubblica, dove la Società Agricola Cooperativa Val Faldina è risultata aggiudicataria della concessione;
- che in forza del suddetto contratto il concessionario ha assunto l’obbligo di esercitare effettivamente e continuativamente l’attività di agri–turismo ed agro- zootecnia e ad eseguire a propria cura e spese i lavori previsti nel piano di investimento aziendale della malga;
- che l’art. 17 del contratto di concessione prevede che la capitalizzazione del canone pari ad un minimo di lire 400.000.000 per venti anni, così come previsto dal bando di aggiudicazione, dovrà necessariamente essere utilizzata per l’esecuzione dei lavori previsti nel relativo piano di miglioramento;
- che la Società Cooperativa Val Faldina ha svolto i lavori contemplati nel piano di miglioramento e nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale ha eseguito ulteriori e significative migliorie presso la “malga Mezzomiglio”, con il consenso dell’Amministrazione Comunale di Farra d’Alpago;
- che il concessionario ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Farra d’Alpago il pagamento di un indennizzo per le migliorie apportate e non previste nell’originario piano di investimento;
- che in data 17 dicembre 2013, è pervenuta al protocollo del Comune di Farra d’Alpago al n. 6743 la richiesta avente ad oggetto “prolungamento concessione e
2 di 7
rinuncia migliorie” da parte della Val Faldina Società Agricola Cooperativa a r.l.;
- che con la suddetta richiesta, il concessionario ha edotto il Comune di Farra d’Alpago sulla possibilità di rinunciare alla richiesta di indennizzo ottenendo però un prolungamento della durata della concessione;
- che l’art. 4 dell’originario contratto concessorio n. di rep. 1277 del 26.01.2001 prevede una durata della concessione di anni venti con scadenza il 25.01.2021;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 3 novembre 2014, è stato dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica per l’individuazione della più idonea figura professionale al fine della verifica dei lavori svolti dalla Val Faldina Xxx.Xxxx. a r.l. e per la determinazione dell’eventuale indennità, di cui all’art. 17 delle legge 3 maggio 1982, n. 203;
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 95 del 30.12.2014 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della perizia di stima per la definizione della eventuale indennità richiesta dalla Società Cooperativa Val Faldina - concessionario;
- che in data 5 giugno 2015, è stata depositata al protocollo comunale al n. 2721 la documentazione redatta dal tecnico incarico avente ad oggetto “Determinazione indennità ex art. 17 Legge 03.05.1982, n. 203. Val Faldina Soc. Agricola Coop. / Comune di Farra d’Alpago. Trasmissione elaborato estimativo”;
- che dalla perizia estimativa effettuata è risultato che la Società Cooperativa Val Faldina ha eseguito opere, con l’assenso dell’Amministrazione Comunale, che hanno aumentato il valore del bene pubblico e apportato significativi miglioramenti alle strutture costituenti la “malga Mezzomiglio” e l’indennizzo spettante al concessionario è stato stimato in una somma di € 418.420,00;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.
del
sono state
3 di 7
rappresentate le motivazioni per cui risulta corrispondente al perseguimento dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione procedere con la sottoscrizione del presente accordo transattivo;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto del contratto
L’accordo transattivo ha come finalità la risoluzione della controversia sorta fra il Comune di Farra d’Alpago e la Società Cooperativa Val Faldina a r.l., relativa all’indennizzo spettante a quest’ultima per la realizzazione di migliorie presso la “malga Mezzomiglio”.
Il Comune di Farra d’Alpago riconosce il diritto ad un indennizzo spettante al concessionario per i lavori di miglioramento svolti nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale per una somma complessiva di € 418.420.000, come risultante dalla perizia estimativa in premessa citata e che si ha qui per richiamata e integralmente riportata.
Il Comune di Farra d’Alpago, a seguito della rinuncia del concessionario a far valere la richiesta di indennizzo, concede allo stesso un prolungamento del termine finale relativo alla durata del rapporto concessorio.
Art. 2 – Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita fino al 31 dicembre 2033.
La concessione in uso e gestione della malga comunale denominata “Mezzomiglio” e dei terreni come identificati nell’art. 1 del contratto di concessione rep. n. 1277 del 26.01.2001 (e come altresì individuati nella perizia estimativa) cesserà senza necessità di disdetta il giorno 31 dicembre 2033, termine
4 di 7
entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà del Comune di Farra d’Alpago liberi da persone, animali e cose; tale data e da intendersi definita ed accettata.
Art. 3- Canone concessorio
Il canone concesssorio attualizzato ammonta ad € 13.334,92 annui, soggetto a rivalutazione ISTAT.
Il Comune di Farra d’Alpago rinuncia alla corresponsione del canone concessorio per tutta la durata del rapporto, a seguito della corrispondente rinuncia del soggetto concessionario - Società Cooperativa Val Faldina - a esigere la somma stimata, come da perizia, quale indennizzo per le opere di miglioramento eseguite.
Art. 4 – Esecuzione di ulteriori opere e determinazione dell’indennità
La Società Cooperativa Val Faldina si impegna a condurre il bene pubblico con la diligenza del buon padre di famiglia e a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere di ordinaria manutenzione necessarie a garantire la conservazione del bene in buono stato.
Eventuali ed ulteriori investimenti e miglioramenti, di non ordinaria manutenzione, da apportare alla malga dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale.
Il valore dell’indennità, in deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della Legge 3 maggio 1982, n. 203, sarà concordato di volta in volta tra le parti e l’indennizzo potrà essere compensato dagli ulteriori benefici pubblici derivanti al concessionario dalle opere e attività svolte dal Comune di Farra d’Alpago, quale soggetto proprietario (es. miglioramento vie di accesso, organizzazione di manifestazioni,..).
La Società Agricola Val Faldina a r. l. si impegna a partecipare ai Piani di sviluppo
5 di 7
rurale che verranno banditi e presentati per gli anni futuri, al fine di garantire la gestione ottimale della malga e di apportare sempre maggiori benefici al territorio. Art. 5 – Garanzie e responsabilità
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 del contratto n. di rep. 1277 del 26.01.2001, il Concessionario è nominato custode del complesso della malga ed è tenuto a risarcire al Comune di Farra d’Alpago qualunque danno possa allo stesso complesso derivare per fatto proprio, o dei suoi dipendenti e delle persone che comunque abbia ammesso in malga. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività svolta.
Art. 6 – Disciplina del rapporto
Per quanto sin qui non espressamnete previsto, il rapporto tra le parti continua ad essere disciplinato e regolamentato dal contratto di concessione n. di rep. 1277 del 26.01.2001, atto registrato a Belluno il 8.02.2001, n. 182 Serie 1^.
Art. 7 – Foro competente
Per le eventuali posssibili controversie che dovessero insorgere fra il Comune di Farra d’Alpago e la Società Cooperativa Val Faldina – concessionario - le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Belluno.
Art. 8 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti la redazione e la registrazione del presente accordo integrativo al contratto rep. n. 1277 del 26.01.2001 stipulato in forma pubblica amministrativa sono a carico del concessionario.
E richiesto io dott.ssa Chiesura Gennj, Segretario del Comune di Farra d’Alpago, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, da me interpellate, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo
6 di 7
sottoscrivono qui di seguito.
Si attesta che per la stipula del presente accordo integrativo al contratto n. di rep. 1277 del 26.01.2001, il concessionario - Società Cooperativa Val Faldina a r.l. - è
stato assistito dal Sig. nella sua qualità di funzionario della
di , il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della Legge
11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato ed integrato dall’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 ha, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuale. Per le finalità di cui all’art. 58 della
Legge 3 maggio 1982, n. 203 il Sig. pertanto procederà alla sottoscrizione
del presente accordo.
Il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici occupa facciate intere sei di carta resa legale e parte della settima fin qui.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA xxx. Xxxx Xxxxxxx
IL CONCESSIONARIO Silvano Dal Paos PER L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
7 di 7
Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx De Pra Xxxxxxxx x.xx Chiesura dr.ssa Gennj
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 2 settembre 2015 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 2 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
x.xx Chiesura dr.ssa Gennj
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Farra d’Alpago, Lì 2 settembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiesura dr.ssa Gennj
Il sottoscritto Segretario
C E R T I F I C A
- Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune il giorno 2 settembre 2015e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami.
- E’ divenuta esecutiva il giorno 12 settembre 2015decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
Farra d’Alpago, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiesura dr.ssa Gennj