COMUNE DI FIRENZE ATTO DI CONVENZIONE
COMUNE DI FIRENZE ATTO DI CONVENZIONE
L’anno duemila……..(……) e questo giorno…. del mese di……..
in Firenze, per il presente atto cui intervengono:
1) ……. nato in …. il …… non in proprio ma quale Diririgente del Quartier n° 4 (C.F…………….) secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall’art.22 del Xxx.xx Generale per l’Att.tà Cont.le del Comune di Firenze ed in esecuzione della deliberaz.del Cons. Com.le n° 17del 08.03.2004;======================================
2) Il Signor ………..nato a………. il …………… residente in via il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella Sua qualità di Presidente del - con sede in via - p.iva n. conforme risulta dall’autocertificazione che si conserva in atti;
Le parti come sopra costituite, in esecuzione delle sopracitate deliberazioni ed ai sensi dell’art.n°.3 del Regolamento d’uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze, approvato con deliberazione n°6254/5730/GC del 3.11.1987 convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI
Il Comune di Firenze concede per le proprie finalità sportive e sociali alla “……”- con sede in– “…….” P.IVA N. “….”, la gestione della “MICROPISCINA ISOLOTTO.” risultante dalla planimetria delimitata in rosso, conservata agli atti della Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero e che il Presidente della dichiara di ben conoscere, per la durata di anni 4 (quattro), rinnovabili con espresso provvedimento
dell’Amministrazione Comunale, a decorrere dalla data di approvazione della delibera, di cui alla presente convenzione. Nel caso di investimenti sull’impianto da parte della società concessionaria, regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, la presente concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
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Il concessionario farà uso dell’impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabiltà. Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub- concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione. =========================== Art. 2 - DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonchè delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati, al momento che il presente atto sarà formalmente esecutivo. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.=========================================== Art. 3 - MODALITA’ UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Tenuto conto dell’art. 7 del Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, la concessione viene effettuata al fine di consentire al concessionario l’esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare il concessionario stesso alle finalità sociali e sportive del Comune e del Quartiere.==================
La Società Sportiva in forza della presente convenzione dovrà curare l’uso pubblico dell’impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione;===========================================
Inoltre il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell’impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all’acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali, e comunque con la finalità di favorirne al massimo l’utilizzazione nell’arco della giornata. ================= Nel caso dell’ eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport, e/o Centri estivi, nel periodo di interruzione dell’ attività didattica, il concessionario si obbliga ad applicare tariffe di importo non superiore a quelle deliberate dall’ Amministrazione Comunale per i rispettivi servizi. Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle società in luogo aperto al pubblico============================ Art. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E UTILIZZO SPAZI
La società concessionaria, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull’impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: ==================================
- La Società…………………….. dovrà garantire al mattino dei giorni feriali l’ accesso a titolo gratuito dei disabili che ad oggi e in seguito chiederanno di praticare l’ attività natatoria, mantenendo il calendario, gli spazi, la frequenza e gli stessi criteri adottati fino a quando tali attività erano gestite direttamente dall’ A. C., mantenedo inoltre , i
corsi gratuiti per le gestanti, corsi a pagamento per normodotati adulti e anziani alle tariffe comunali;===============================
-l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni istituti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al primo comma, l‘utilizzazione gratuita dell’impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti. =============================================
- nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l’impianto sarà a disposizione del concessionario compatibilmente con quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo; =============================
- Salvo quanto previsto ai commi successivi, l’Amministrazione Comunale si riserva l’uso dell’impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;==========
-l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l’impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o associazioni autorizzate. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno otto giorni. =============================
-fermo restando gli impegni derivanti dall’attività ufficiale del concessionario (gare-campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo del concessionario, l’Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe comunali,
l’impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l’espletamento dell’attività ufficiale;================ Art. 5 - GARANZIE ASSICURATIVE
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.====== A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:
- RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell’impianto, dall’uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell’impianto stesso massimale minimo Euro )===========
- incendio dell’immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, compreso eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell’impianto (rischio locativo) Euro )=====================
- Furto su beni mobili e immobili di proprietà dell’amministrazione comunale (minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo Euro ) ========================
Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso la Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero del Comune prima della stipulazione della convenzione.============================== Art. 6 - BAR, RISTORO E PUBBLICITA’
Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, il concessionario avrà diritto ad esercitare:
A) - la pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto assegnato, e dove consentito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche rivolta verso l’esterno, previo rilascio di autorizzazione da parte delle Direzioni competenti, nel rispetto dell’apposito Regolamento sulla pubblicità ed il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l’immagine della città di Firenze e dei servizi dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità; =============================
B) - il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla L.R.28/2005. In tal caso le relative utenze saranno a carico del concessionario qualunque sia il tipo di rapporto contrattuale, e sarà cura del concessionario provvedere a proprie spese all’installazione dei necessari contatori che dovranno comunque essere separati dal contatore principale;============================
C) - attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate sull’impianto; ============================ Per i punti B), C) il concessionario dovrà attenersi ai procedimenti previsti dai vigenti Regolamenti in materia amministrativa e sanitaria. E’ data facoltà al concessionario con deroga al precedente art. 1 di sub-concedere i servizi predetti individuati ai punti A), B) e C) previa dimostrazione dell’ottemperanza dei requisiti di legge e comunicazione
delle generalità dell’eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento, nonché, per i servizi di cui al punto A) comunicazione preventiva in merito al corrispettivo tenuto conto della convenienza economica in relazione ai valori di mercato previsti per i propri impianti pubblicitari dell’ Amministrazione Comunale============ Se entro trenta giorni l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.==== La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto .================================
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.====== Il concessionario dovrà trasmettere all’ Amministrazione Comunale qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra, copia dei relativi contratti, che dovranno risultare dai bilanci societari, trattandosi di proventi da reinvestire nella gestione dell’ impianto.============== Il concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra, copia dei relativi contratti, che dovranno risultare dai bilanci societari. ============ Il concessionario si impegna a non esercitare, o far esercitare in caso di sub-concessione, attività diversa da quella commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi correlati con le attività sportive strettamente praticate sull’impianto. ============
Art. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.==== In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravi tà del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.============================================ Art. 8 - INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI.
In qualunque momento il Comune di Firenze con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.============================= Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.
Art. 9 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.========= Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La gestione dell’impianto comporterà per il concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi: ===================================
a) - ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all’art. 12) e comunque secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico; ========
b) - apertura, chiusura, conduzione dell’impianto, (secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico), trattamento acque mediante l’impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune, dal Quartiere o da terzi autorizzati. ==================
c) - custodia del complesso sportivo, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonchè il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza.===
d) - scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la preven zione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente.===============================================
e) - il Comune ed il Quartiere sono sollevati da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi. =============
f) - richiesta da parte del concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regola re funzionamento dell’impianto, quali passo carrabile, ed altre che si rendessero necessarie. ===============================
g) - il Concessionario si obbliga alla tenuta di un registro dei soci aggiornato.=============================================
h) - pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto.============================== i)– attivazione della Tassa di Igiene Ambientale (TIA). ============
l) – utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia, e comunque secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Regolamento. ======================
In applicazione al Dlgs. 626/94 e successive modifiche (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al D. Min. interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza), i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono redigere il “documento di valutazione dei rischi” e di conseguenza nominare:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione
- l’addetto/i antincendio
- l’addetto/i al pronto soccorso
Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza. ============================================ Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA
L’ordinaria manutenzione a carico del Concessionario riguarda:
a) - riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni. ===============================================
b) - riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni.=======
c) - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore.====================
d) - riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie.==========================================
e) - manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;==========
f) - Manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.========
g) - verifica periodica degli idranti e degli estintori.===============
h) - verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree.= =
i) - efficente manutenzione dei pozzi artesiani.===================
l) - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle piante e/o planimetrie delimitate in rosso conservate agli atti della Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero.==========================================
m) – aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area evidenziata nella relativa planimetria, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente.==============================================
n) - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, , argani sollevamento, etc =================================================
o) - vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti.===
p) - verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria.============================
q) - verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri.====================
r) - intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo.=============================================
s) – rispetto del Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) predisposto dall’Amministrazione Comunale.==================
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario;============================= Art. 12 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:
- i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale. =============================================
- l’Amministrazione Comunale può prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine l’Ammistrazione Comunale diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l’Amministrazione disporrà la revoca della concessione.========================================
il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzio ne pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto,
richiede all’Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali.===================== Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempe stività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Al rimborso della spesa, relativa ai suddetti lavori, sostenuta dal concessionario, l’Amministrazione Comunale procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, purchè tale spesa risulti in linea con i limiti di indebitamento dell’Amministrazione stessa.========== Art. 13 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il personale della Direzione Servizi Sportivi, di cui potranno avvalersi anche le circoscrizioni competenti per territorio, verifiche sull’impianto con diritto inoltre d’ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà della Direzione Servizi Sportivi esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l’osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali la Società Sportiva dovrà uniformarsi .========
I Quartieri competenti per territorio possono esercitare analoghe funzioni di controllo sugli impianti e segnalare alla Direzione Servizi Sportivi le situazioni di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario. I concessionari hanno l’obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente richiesta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. ============================ Al fine di consentire tale controllo, il concessionario si obbliga annualmente a inviare alla Direzione Servizi Sportivi e alle circoscrizioni competenti: =================================
- nominativo del Direttore dell’impianto;=======================
- entro il mese di settembre la relazione della situazione dell’impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull’impianto durante l’anno successivo; quest’ultimo potrà anche essere modificato dall’Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; =============================================
- copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonchè relazione sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto.==
- idonea documentazione da cui risulti l’ effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;======================================
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R., intimando l’eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell’adempimento stesso. ================================== ART.14 – PENALI, DECADENZA E REVOCA
Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze l’Amministrazione Comunale provvederà all’applicazione delle seguenti penali:
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1 - variazione dell’ uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso € 500,00; ================================ 2 - mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva
€ 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00; ========= 3 - mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva €450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00; ==================== 4 - mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00; =============== 5 - mancata esposizione tariffe € 300,00;======================= 6 - mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;
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7 - mancato rispetto di quanto previsto all’art. 6) della presente convenzione, per l’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva
€ 500,00; ==============================================
Sono considerati motivi di decadenza: l’uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione, la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell’Art.6) della presente convenzione, le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria, la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie con particolare riferimento a: area sportiva (luogo attivita disciplina sportiva), area di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, infermieria, spazi destinati al pubblico), area esterna (locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, locale adibito alla rivendita di articoli sportivi, giardino, parco, piazzali), il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi sei mesi dalla scadenza. =================== Costituisce, altresì, causa di decadenza, l’eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, nonché al mancato rispetto del punto
l) dell’art. 10 della presente convenzione. ===================== L’affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi: ===
- rilavanti motivi di pubblico interesse,========================
- gravi motivi di ordine pubblico,============================
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione; ===============================
Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura di cui al X.X. 00 Xxxxxx 0000. ======= Art. 15 – RECESSO
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l’obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). L’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell’Amministrazione all’eventuale risarcimento dei danni. ================================================
Tale diritto di recesso potrà essere esercitato dall’Amministrazione Comunale, nei casi previsti dalla legge, sempre con obbligo di preavviso di mesi 6 (sei), con il risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato. ================================== Art. 16 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Nel caso delle utenze intestate al Comune di Firenze, il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale il canone annuo pari a € e corrispondente all’offerta migliorativa rispetto al
canone minimo, stabilito dall’apposita commissione, nell’avviso pubblico di procedura di selezione per la gestione dell’impianto. Detto canone dovrà essere corrisposto con la periodicità indicata nell’avviso pubblico. ============================================
Nel caso delle utenze intestate al soggetto gestore l’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un contributo di Euro
…………, corrispondente all’offerta migliorativa rispetto al contributo massimo stabilito dall’apposita commissione nell’avviso pubblico di procedura di selezione per la gestione dell’impianto. Detto contributo sarà erogato con la periodicità indicata nell’avviso pubblico. Per il primo anno, il contributo, calcolato in dodicesimi, sarà erogato entro il mese successivo all’ effettiva volturazione delle utenze. Nelle more della
procedura di volturazione e dell’ effettiva disponibilità finanziaria nel bilancio del Comune di Firenze della somma necessaria per l’ erogazione del contributo, il concessionario corrisponderà all’ Xxx.xx Com.le la somma di € , pari alla differenza fra il totale dei consumi fissato sulla base dei dati risultanti al 31.12.2004 e tenuto comunque conto del reale andamento dei consumi dell’ impianto, ed il contributo offerto dal concessionario.========================= Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, e di cui la presente vale fin d’ora come richiesta, nonché a revisione biennale sulla base delle variazioni percentuali del costo delle utenze principali (acqua,energia elettrica e riscaldamento) in relazione all’ aumento delle tariffe degli anni precedenti, da calcolarsi nel mese di gennaio dell’ anno successivo (ovverosia il terzo), e di cui la presente vale fin d’ ora come richiesta.= Il canone o il contributo di cui sopra potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni tali da modificare sostanzialmente l’entità degli stessi. ========================= Art. 17 CANONE RICOGNITORIO
Alla presente concessione verrà applicato un canone ricognitorio di
euro 200,00 (duecento/00) annue in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto. ==========================================