SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato n. 3
SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI VITICOLTORI CHE COMPONGONO LA FILIERA DELLE D.O. E I.G. DI COMPETENZA PER LE ATTIVITÀ DI CAMPAGNA CONTEMPLATE NEL PIANO DEI CONTROLLI DI CUI AL D.M. N. 7552 DEL 02 LUGLIO 2018. – PER LE CAMPAGNE PRE-VENDEMMIALI 2019
– 2021 - COD CIG N. //////
Tra le parti si stipula quanto segue.
Art. 1 - Oggetto
L’OdC affida a /////// l’appalto per l’esecuzione dei servizi diretti alla verifica ispettiva di aziende viticole sottoposte alle verifiche ispettive previste dal Piano dei Controlli, presso gli operatori segnalati dall’OdC per le DO e le IG di competenza;
Tali verifiche sono finalizzate ad accertare in campagna:
a) La persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo;
b) La verifica ante vendemmia per stimare la resa di uva per ettaro.
L’Ispettore è tenuto ad inserire nell’applicativo gestionale GEREM le risultanze delle ispezioni concluse, con tutta la relativa documentazione. Tali attività sono effettuate mediante credenziali personali rilasciate dall’OdC, entro e non oltre tre giorni lavorativi dall’avvenuta conclusione dell’ispezione “senza rilievi”, ed entro e non oltre il giorno lavorativo
successivo in caso di conclusione dell’ispezione “con rilievi” che possa dare origine a non conformità lievi o gravi.
L’originale del verbale di sopralluogo, ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile alla migliore comprensione della verifica ispettiva condotta dovranno essere consegnati:
a) in caso di ispezione “con rilievi”, entro tre giorni lavorativi dalla data di apposizione della firma sul verbale stesso;
b) in caso di ispezione “senza rilievi”, entro 15 giorni lavorativi dalla
data di apposizione della firma sul verbale stesso.
Le ispezioni condotte presso i soggetti viticoltori devono essere concluse entro la data della vendemmia. In casi eccezionali, preventivamente concordati e autorizzati dall’OdC, la conclusione delle ispezioni potrà protrarsi oltre detto termine, a patto che il calcolo della resa in campo venga effettuato in tempi utili, considerando la data di raccolta delle uve.
Il numero di ispezioni effettuato nell’arco della singola giornata deve essere congruo con il tempo impiegato, in relazione all’estensione delle superfici, alla distanza fra i vari appezzamenti e il loro numero.
L’Ispettore è tenuto, inoltre, a procedere ad ogni ulteriore adempimento inerente le generali funzioni di controllo in capo all’OdC, quando richiesto dal Comitato di Certificazione e il cui svolgimento rientri appieno nelle funzioni ispettive affidate.
Il numero annuo delle ispezioni affidate è pari a //// (////) e riguardano le superfici vitate nelle aree geografiche del Trentino e limitrofe.
Art. 2 – Durata del contratto
Il presente contratto ha validità dal giorno successivo alla sottoscrizione e scadrà al termine della campagna pre-vendemmiale 2021.
Alla scadenza del contratto, l’OdC verificato il livello di qualità dei servizi prestati dal Professionista, e sulla base dei risultati di tale verifica può, a propria discrezione, richiedere la proroga del servizio per un ulteriore campagna pre-vendemmiale e relativa all’anno 2022. Il Professionista si impegna fin d’ora ad accettare l’eventuale proroga disposta secondo le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 - Corrispettivo
Il corrispettivo è fissato in Euro 56,00 (cinquantasei/00) oltre agli oneri previdenziali e fiscali per ogni verbale di sopralluogo regolarmente eseguito e pervenuto all’OdC entro i termini fissati all’art. 1 del presente atto.
Da una valutazione della natura e delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, gli oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale di cui all’art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., sono pari a zero. Sono stati rilevati solo rischi ordinari specifici connessi all’esercizio dell’attività dell’Ispettore che, come tali, sono a carico dell’Ispettore medesimo e dallo stesso specificatamente considerati e ricompresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. L’Ispettore non può richiedere alcun compenso aggiuntivo a quanto già pattuito al presente articolo.
Il professionista, in caso di affidamento, dovrà fornire apposita dichiarazione ove quantifichi i precitati oneri della sicurezza specifici derivanti dall’esecuzione del servizio.
L’Importo del contratto complessivo presunto, commisurato al numero di verbali di sopralluogo nel periodo di validità contrattuale, è pari ad Euro
////////////////////// (//////////////////\\\\\\\\\\) oneri previdenziali e fiscali esclusi. Il corrispettivo è fisso ed invariabile, salvo quanto previsto dall’art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 4 - Modalità, tempi di pagamento e tracciabilità
Non è previsto il pagamento né di anticipazioni né di acconti. L’OdC si impegna a liquidare, in via posticipata, il corrispettivo su base trimestrale, con riferimento all’attività effettivamente e regolarmente svolta nel periodo di riferimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (fa fede la data del protocollo), ed in ogni caso a seguito degli adempimenti connessi alle verifiche della regolarità contributiva e assistenziale. Sull’importo sarà operata una ritenuta pari allo 0,50% (zero/50 per cento), ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata al termine del contratto previa acquisizione del
D.U.R.C. Non saranno riconosciuti e liquidati servizi non compresi nel presente atto, se non preventivamente concordati ed autorizzati dall’OdC. Nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare, il termine per il pagamento rimane sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione. In tali casi di ritardo, l’Aggiudicatario dovrà continuare a fornire il servizio in oggetto alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 5 – Obblighi Ispettore
L’Ispettore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente atto, deve rispettare tutte le leggi vigenti in materia vitivinicola, in specie il Regolamento (CE) n. 1308/13 del 17 dicembre 2013 (OCM unica); la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7552 del 2 agosto 2018 “Sistema
dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell’articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
L'Ispettore deve svolgere le attività di cui al presente atto in accordo a quanto previsto nella documentazione che regola lo schema di certificazione dell’OdC e in particolare nei seguenti documenti:
a. procedure, istruzioni operative e relativa modulistica allegata a tali documenti, emessi dall’OdC;
b. piano dei controlli delle DOP e IGP approvati dall’ICQRF;
c. disciplinare delle rispettive DOP e IGP per cui si richiede il controllo. L'Ispettore si impegna e si obbliga altresì a tenere indenne e sollevare l’OdC da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi (ivi incluse eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi pubblici) conseguenti alla mancata esecuzione, da parte dell’Operatore, delle prestazioni dedotte nella presente convenzione.
L’Ispettore dovrà altresì attenersi alle disposizioni previste in materia dal Codice Deontologico approvato con Delibera di Consiglio Nazionale n. 185 in data 13 giugno 2013, in particolare:
a. a tenere un comportamento professionale corretto, leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato;
b. a rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;
c. a non influenzare l’Operatore da sottoporre a verifica utilizzando la propria attività/funzione di ispettore per ottenere ulteriori incarichi
professionali;
d. a non effettuare attività di intermediazione, dietro corrispettivo o gratuità, per procacciare clienti a sé o ad altri;
e. a non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte degli Operatori o di loro rappresentanti o da parte di qualsiasi altra persona interessata;
f. a non esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato dei colleghi usando la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinioni sulle modalità nello svolgimento delle attività;
g. a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento e/o aggiornamento tenute dall’OdC.
h. a partecipare all’attività di formazione tenuta dall’OdC, laddove sia ritenuta necessaria ai fini dell’acquisizione delle conoscenze previste dal Manuale Gestione Attività;
In caso di mancata partecipazione dell’Ispettore a più di tre due riunioni di cui al punto g), fatte salve documentate cause di forza maggiore o giustificazioni concordate con la Direzione, e/o di mancata partecipazione alla formazione di cui al punto h, l’OdC si riserva il diritto di recesso dalla presente convenzione.
L’Ispettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 e seguenti della Legge n. 136/2010 e s.m., dovrà assicurarsi che la propria controparte assuma espressamente tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’art. 3 sopra citato, oltre a trasmettere all’OdC copia del contratto stipulato con detta controparte. L’Ispettore si impegna a dare immediata comunicazione all’OdC ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento, dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
È a carico dell’ispettore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento del servizio; lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, e secondo le indicazioni impartite dall’OdC., con obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultima.
E’ inoltre a carico dell’Ispettore ogni onere relativo alla copertura assicurativa, con particolare riferimento all’assicurazione contro gli infortuni e al RC per danni verso terzi, compresi i danni o distruzione dei beni dell’Ispettore e dell’OdC per i quali l’Ispettore potrebbe essere ritenuto responsabile a norma di legge.
L’Ispettore deve dotarsi della documentazione necessaria quale, ad esempio, visure catastali e mappe catastali, affinché le superfici fondiarie interessate vengano individuate sul campo.
Art. 6 – Obblighi dell’OdC
L’OdC, attraverso la propria Segreteria Tecnica, provvede a mettere a disposizione dell’Ispettore il materiale di cui dispone relativamente al campione oggetto di verifica; sia su supporto informatico che cartaceo.
Art. 7 - Variazione prestazioni e corrispettivo
Ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della L.P. n. 23/1990, l’Ispettore è vincolato al rispetto del presente contratto anche a seguito della variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste nel presente atto entro il limite di un quinto delle stesse. Ogni eventuale modifica e/o
integrazione delle prestazioni oggetto del presente atto deve essere concordata per iscritto.
Art. 8 – Sicurezza
L’Ispettore, nello svolgimento dell’incarico, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è tenuto ad uniformarsi ad ogni altra normativa vigente in materia. In relazione a quanto specificato all’art. 3 l’OdC, non ha provveduto a predisporre lo schema di Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Art. 9 - Controlli, inadempienze, penali e risoluzione del contratto L’OdC si riserva di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, controlli sulla qualità e regolarità del servizio fornito, nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e negli altri documenti costituenti il rapporto contrattuale. Qualora l’Ispettore trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente contratto, l’OdC contesterà l’addebito per iscritto assegnando un termine adeguato per provvedere alla regolarizzazione. Il Professionista può fornire entro detto termine le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui l’OdC non ritenesse sufficienti gli interventi di ripristino effettuati e/o valide le giustificazioni fornite ovvero sia decorso infruttuosamente il precitato termine, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale per ogni infrazione rilevata, per ogni giorno di ritardo. Qualora l’importo delle penali complessivamente applicate superi il 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale, l’OdC può risolvere il contratto in danno al Professionista.
Oltre alla penalità di cui sopra, resta impregiudicato il diritto dell’OdC di trattenere, dal corrispettivo pattuito e non ancora liquidato, l’importo
corrispondente ai servizi non eseguiti o eseguiti non correttamente o in maniera incompleta.
La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità, sono effettuati, senza ulteriori formalità, tramite trattenute sui corrispettivi dovuti dall’OdC e non ancora liquidati.
I tempi tecnici per eventuali decisioni dell’OdC non potranno essere computati nei tempi concessi per l’espletamento del servizio.
Nel caso l’Ispettore non adempia a quanto sopra l’OdC potrà provvedere d’ufficio, in danno e a spese dell’Ispettore medesimo.
Il comportamento negligente o semplicemente inadeguato dell’Ispettore riscontrato da soggetti terzi non potrà essere ricondotto all’OdC e pertanto l’Ispettore sarà tenuto a risponderne personalmente.
Nel caso si manifestino le condizioni previste dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016, l’OdC promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto previste dal medesimo articolo.
L’OdC può risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata via PEC, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Professionista non ha diritto ad alcun altro compenso, indennizzo e/o ristoro.
L’OdC, inoltre, si riserva il diritto di risolvere, senza preavviso e tramite comunicazione scritta, anche nei casi in cui l’Ispettore:
a. non assicuri la buona fede e la correttezza nell’esercizio delle attività di verifica;
b. tenga comportamenti lesivi dell’immagine dell’OdC;
c. dimostri incompetenza e/o malafede nell’attività svolta.
Art. 10 - Facoltà di recesso del contratto
L’OdC ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 90 (centoventi) giorni comunicato a mezzo PEC. Il corrispettivo spettante al Professionista verrà determinato dall’OdC in base all’attività
effettivamente e regolarmente svolta oltre ad un decimo dei servizi non ancora resi, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 – Segretezza
L’Ispettore si impegna a non diffondere notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento della sua attività lavorativa. In caso contrario l’incarico si intenderà risolto e L’OdC si riserva di adire le vie legali. I dati raccolti sono proprietà Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Nello svolgimento degli incarichi l’Ispettore deve attenersi al rispetto del segreto d'ufficio, mantenendo riservate tutte le informazioni e/o documenti, sia dell’OdC sia degli Operatori, di cui viene a conoscenza, in possesso o ai
quali ha accesso.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Il servizio oggetto del presente contratto effettuato dall’Ispettore comporta il trattamento di dati personali di cui l’Organismo di Controllo è individuato quale Titolare del trattamento.
Tale trattamento effettuato dall’Ispettore nello svolgimento della prestazione deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) e delle disposizioni previste dal Codice deontologico approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 185 in data 13 giugno 2013 (per agronomi) o dal Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 1986 e ▇▇.▇▇. (per periti agrari).
L’Ispettore si impegna in particolare a considerare strettamente privati e confidenziali e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza tutte le informazioni e i dati personali raccolti e a non utilizzarli per finalità
ulteriori a quelle necessarie per l’espletamento degli obblighi di cui al presente contratto salvo diversa richiesta scritta presentata dall’Organismo di Controllo.
L’Ispettore si assume, in ogni caso, piena ed esclusiva responsabilità per ogni eventuale violazione agli obblighi di cui al presente contratto dichiarando fin d’ora di tenere sollevato ed indenne l’Organismo di Controllo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali dell’Ispettore saranno trattati dall’Organismo di Controllo, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per dar corso al presente contratto.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo contrattuale.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i dati dell’Ispettore saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi (operatori oggetto di sopralluogo in campo), esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Ispettore potrà far valere i suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Organismo di Controllo, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇) oppure al Responsabile della protezione dei dati (▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇).
L’ispettore ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non gli siano stati riconosciuti.
Art. 13 – Incompatibilità
L’Ispettore deve astenersi da accettare incarichi per la valutazione degli Operatori con i quali:
1. ha o ha avuto rapporti di consulenza nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;
2. ha o ha avuto interessi commerciali diretti nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;
3. ha o ha avuto, in generale, qualsiasi rapporto che possa generare conflitti di interesse nei 2 anni precedenti la proposta di incarico;
4. ha o ha avuto rapporti di consulenza nei 2 anni precedenti la proposta di incarico a Operatori che siano clienti dell’OdC o che faccia parte di uno studio associato di professionisti nel caso in cui all’interno dello stesso ci siano altri professionisti che svolgono attività di consulenza dei confronti di Operatori sottoposti al controllo da parte dello stesso;
5. qualora il soggetto incaricato del sopralluogo risulti in potenziale conflitto di interessi con il/i soggetto/i sottoposto/i a controllo è tenuto ad informare preventivamente l’OdC, che provvederà ad individuare modalità alternativa di effettuazione del sopralluogo. Le medesime saranno comunicate all’Ispettore e le spese saranno a carico dell’Ispettore stesso;
6. inoltre l’Ispettore si impegna con la presente assunzione di incarichi da parte dell’Operatore e/o Licenziatario per i successivi 2 anni dall’ultima valutazione dello stesso;
7. qualora il soggetto incaricato del sopralluogo risulti in potenziale conflitto di interessi con il/i soggetto/i sottoposto/i a controllo è tenuto ad informare preventivamente l’OdC, che provvederà ad individuare modalità alternative di effettuazione del sopralluogo. Le medesime saranno comunicate all’Ispettore e le spese saranno a carico dell’Ispettore stesso.
Art. 14 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, esclusa l’Iva e gli eventuali oneri previdenziali sono a carico dell’Ispettore.
Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso.
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa
L’Ispettore si obbliga nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del “Codice di comportamento del personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento”, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 (rinvenibile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti”) e, dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotto che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per l’OdC la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ispettore inoltre attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti dell’OdC di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
all’interno dell’Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 16 – Norme finali
Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l’esclusiva competenza del Foro di Trento. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni in materia contrattuale e al codice civile
Data ///////////
Atto sottoscritto digitalmente dalle parti:
///// Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
///////////////, ispettore incaricato
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto mediante l’apposizione di una seconda sottoscrizione digitale.
IL CONTENUTO DEL PRESENTE SCHEMA DI CSA SI INTENDE INTEGRALMENTE ACCETTATO DAL PROFESSIONISTA A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
