SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato 5 al Disciplinare di Gara
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio
CPV: 66150000-6 CIG: 9266089A88
CUP: F88B22000450005
Sommario
(VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI) 14
(OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO) 14
(DURATA DELL’ACCORDO QUADRO) 15
(CARATTERISTICHE OPERATIVE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE)
......................................................................................................................................... 15 (DOTAZIONE PATRIMONIALE, DOTAZIONE FINANZIARIA E GIACENZA FINANZIARIA) .... 16 (TRASFERIMENTI DELLE RISORSE)................................................................................... 18
(ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO) 19
(PRESA IN CARICO: ORGANIZZAZIONE INTERNA PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEL
(PRESA IN CARICO: PRESTAZIONE DA SVOLGERE) 22
(VERIFICA DELL’ATTIVITÀ DI PRESA IN CARICO E AVVIO DEL SERVIZIO) 22
(GESTIONE: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI) 24
(GESTIONE: GESTIONE DEI PRESTITI IN ESSERE) 26
(GESTIONE: ATTIVITÀ ACCESSORIE) 27
(MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE – PARTE GENERALE) 30
(MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE – SPECIFICITÀ DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA) 32
(CORRISPETTIVI E VALORE STIMATO DEL SERVIZIO) 33
(FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI) 38
(REVISIONE DEL CORRISPETTIVO) 38
(LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO E MECCANISMI SANZIONATORI) 39
(RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ) 42
(CONTABILIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 43
(RESTITUZIONE DELLE RISORSE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO) 44
(RESPONSABILITÀ DEL GESTORE SF E GARANZIE) 45
(DIRETTORE DELL’ESECUZIONE) 47
(VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI) 47
(SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ) 48
(SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI) 49
(DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL GESTORE SF) 52
(DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI. SUBAPPALTO) 52
(NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 53
(CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE) 54
(PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL GESTORE SF O
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVE INADEMPIMENTO) 55
(INTERVENTO SOSTITUTIVO DI LAZIO INNOVA IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DEL GESTORE SF O DEL SUBAFFIDATARIO, E RITENUTA A GARANZIA DEI RELATIVI OBBLIGHI) 57
(RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO) 58
(DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI) 58
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI) 60
NUOVO FONDO FUTURO (NFF)
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 62
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO 63
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 63
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 64
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI E POSSIBILITA’ DI OTTENERE L’ABBUONO DELLE ULTIME 12
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI E CONCESSIONE DELL’ABBUONO
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI 75
8. RIMODULAZIONE E RECUPERO BONARIO 77
9. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO 78
10. POLITICA DI DISINVESTIMENTO 79
NUOVO FONDO PICCOLO CREDITO (NFPC)
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 80
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO 80
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 81
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 82
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI 84
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI 85
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI 87
8. RIMODULAZIONE E RECUPERO BONARIO 89
9. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO 90
10. POLITICA DI DISINVESTIMENTO 90
FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI (FPPMI)
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 91
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO 92
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 92
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 93
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI 95
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI 96
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI 98
8. RIMODULAZIONE E RECUPERO BONARIO 100
9. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO 101
10. POLITICA DI DISINVESTIMENTO 101
ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA REPORTISTICA
A. DATI DA COMUNICARE CON CADENZA SEMESTRALE, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO (FONDO) 103
B. DATI DA COMUNICARE CON CADENZA TRIMESTRALE IN RIFERIMENTO AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO (FONDO) 106
C. DATI DA COMUNICARE AL TERMINE DELLE EROGAZIONI A VALERE SU UNO SPECIFICO AVVISO O SULLA SPECIFICA FINESTRA, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO (FONDO) 109
D. DATI DA RENDERE DISPONIBILI MEDIANTE PORTALE (REPORT ESTRAIBILI MEDIANTE APPOSITE INTERROGAZIONI), O DA FORNIRE SU RICHIESTA DI LAZIO INNOVA E/O DIRETTAMENTE DELLA REGIONE LAZIO, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO 109
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio
C.I.G. 9266089A88 – C.U.P. F88B22000450005
Tra
LAZIO INNOVA S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 05950941004), con sede in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx, 26A, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […] nato a […] il […] in qualità di […] di Lazio Innova S.p.A., domiciliato nella qualità presso la sede della suddetta Società;
(indicato anche nel prosieguo come «Lazio Innova»)
E
[Ragione sociale] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […],
C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] (indicato anche nel prosieguo come «Gestore»)
(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Premesso che
a) la Regione Lazio (di seguito anche solo “Regione”) con deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 30 aprile 2021 ha istituito, nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio costituito nella programmazione 2014-2020, una nuova sezione destinata ad attivare gli interventi dei XX 0000- 2027 a sostegno all’accesso al credito, denominata “Credito 2021-27", individuando inizialmente nelle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione messe a disposizione ai sensi dell’art. 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 la fonte finanziaria per dare avvio all’operatività di tale nuova sezione;
b) con la medesima DGR 234/2021 la Giunta Regionale ha definito le caratteristiche essenziali di tali Strumenti Finanziari, individuandoli in:
o Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC);
o Fondo Patrimonializzazione PMI (FPPMI);
o Nuovo Fondo Futuro (NFF).
c) sempre con la medesima DGR 234/2021 la Giunta Regionale ha quindi stabilito, a condizione che il CIPESS avesse assegnato detti 50 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione per l’utilizzo ivi previsto, di autorizzare le competenti strutture regionali a stipulare un Addendum all’accordo di finanziamento sottoscritto con Lazio Innova S.p.A, ente in house della Regione Lazio, per la gestione del Fondo di Fondi FARE Lazio, qualificato come Fondo di Partecipazione ai sensi dell’art. 2 (20) del CPR 2021-2027, per costituire la Sezione Credito 2021-27 procedendo a selezionare con procedura di evidenza pubblica un intermediario finanziario cui affidare la gestione dei tre Strumenti Finanziari ivi individuati, anche attraverso un accordo quadro come definito dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dotato inizialmente dei 50 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione e quindi aumentabile fino a un massimo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del PR FESR Lazio 2021-2027, altri Fondi SIE ed eventuali ulteriori apporti finanziari, anche di enti creditizi nazionali ed europei;
d) con determinazione del Direttore allo Sviluppo economico, alle attività produttive e alla Ricerca G04898 del 30 aprile 2021 è stato approvato lo schema di “Settimo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg. cron. n. 19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron. 20216/2017” che disciplina la gestione del Fondo di Partecipazione Fare Lazio da parte di Lazio Innova e la scheda prodotto relativa al Nuovo Fondo Piccolo Credito;
e) con la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”, è stata assegnata alla Regione Lazio una nuova dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021- 2027, per una somma complessiva di 192,24 milioni di euro;
f) con deliberazione n. 996 del 30 dicembre 2021 la Giunta regionale ha adottato le proposte di Programmi Regionali FESR 2021-2027 e FSE+ 2021-2027, in relazione alle quali è in corso l’iter di approvazione da parte della Commissione Europea;
g) con la menzionata deliberazione n. 996/2021 è indicato il Direttore pro tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca quale Autorità di gestione del PO FESR 2021-2027;
h) nel Programma Regionale FESR 2021-2027 è indicato che le risorse potenzialmente destinate a Strumenti Finanziari in forma di prestiti ammontano complessivamente a euro 95.000.000,00;
i) con deliberazione n. 288 del 12 maggio 2022 la Giunta regionale, nell’autorizzare l’avvio di alcune iniziative nelle more dell’approvazione del PR Fesr 2021-2027, ha individuato le relative risorse;
j) la proposta di PR 2021-2027 inviata alla CE in data 11/04/2022 contempla all’interno dell’OS 1.3 “Sostegno mediante strumenti finanziari: prestiti” euro 25.000.000,00 quale importo potenziale da destinare al Fondo Patrimonializzazione PMI ed euro 10.000.000,00, quale importo potenziale da destinare a Nuovo Fondo Futuro, risorse che saranno attivate successivamente all’approvazione con Decisione della CE del PR 2021/2027;
k) la Giunta regionale, con deliberazione n. 423 del 14 giugno 2022, alla luce della quantificazione delle economie registrate su Fondo Futuro 2014-2020 a valere sulle risorse FSE 2014-2020, ha inteso destinare tali risorse, in misura pari a 10 milioni di euro, all’attivazione dello strumento finanziario Nuovo Fondo Futuro;
l) con la medesima deliberazione 423/2022, la Giunta regionale ha inteso apportare alcune modifiche alle caratteristiche essenziali degli Strumenti Finanziari di cui alla DGR 234/2021, approvando nuove versioni aggiornate delle schede relative a ciascuno strumento finanziario;
m) in attuazione delle nuove deliberazioni della Giunta regionale, con determinazione del Direttore per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca n. G07792 del 15 giugno 2022 è stato approvato il nuovo schema di “Settimo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg.cron. n. 19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron, 20216/2017”, che disciplina la gestione del Fondo di Partecipazione Fare Lazio da parte di Lazio Innova, in sostituzione di quello approvato con determinazione dirigenziale G04898 del 30 aprile 2021, mai sottoscritto per il mancato verificarsi della condizione sospensiva prevista;
n) in data 20 giugno 2022 il Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione FARE Lazio ha espresso parere favorevole sulla documentazione necessaria all'avvio di una procedura aperta per la selezione del Gestore SF, corredata dei relativi allegati fra i quali le schede prodotto relative agli Strumenti Finanziari riportate in allegato sub A;
o) in data 21.06.2022 giugno 2022 è stato sottoscritto fra la Regione e Lazio Innova il “Settimo atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, reg.cron. n. 19459 del 19 settembre 2016, come novato con reg. cron. 20216/2017” per la gestione del Fondo di Partecipazione, che istituisce la Sezione Credito 2021-27 dotata inizialmente di 60 milioni di euro a valere sul FSC e sul POR FSE 2014-2020, come sopra dettagliato, e che prevede la possibilità di aumentare tale dotazione a valere su Fondi SIE, su risorse del bilancio regionale, sui Rientri, nonché per effetto dell’ottenimento di altri apporti finanziari da parte di enti creditizi nazionali ed europei;
p) con provvedimento n. 25080 del 21.06.2022, adottato dal Direttore Generale, Lazio Innova ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del «servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione “FARE Lazio”» (di seguito, anche la
«Procedura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Xxxx e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con il provvedimento in questione;
q) il bando di gara è stato inviato alla Commissione in data 21.06.2022, pubblicato sulla GUUE in data […..…] e sulla G.U.R.I. n. 73 del 24.06.2022, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx in data 24.06.2022, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data 24.06.2022, trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data 24.06.2022, ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto
sui due quotidiani a rilevanza nazionale Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, rispettivamente in data 05.07.2022 e in data 05.07.2022, nonché sui due ulteriori quotidiani Il Messaggero ed. Roma e Corriere della Sera ed. Roma, rispettivamente in data 05.07.2022 e 05.07.2022, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
r) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet di Lazio Innova xxx.xxxxxxxxxxx.xx e sulla Piattaforma Stella al seguente link xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/;
s) a mezzo di provvedimento n. […] del […], adottato da […], Lazio Innova ha approvato le risultanze della Procedura e disposto l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore del Gestore, quale soggetto che ha presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
t) il Gestore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Servizio e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
u) Lazio Xxxxxx ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte del Gestore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
v) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di
€ [euro ], il Gestore ha ritualmente prestato in favore di Lazio Innova la cauzione
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Affidamento;
w) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
x) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue
(Definizioni)
Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Accordo Quadro di Finanziamento» o «Accordo Quadro» o «Accordo»: il documento negoziale, stipulato tra Lazio Innova e l’operatore risultato aggiudicatario all’esito della Procedura, che disciplina i termini, le condizioni e le modalità di espletamento del «servizio di gestione degli
strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio» e gli ulteriori obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito del presente accordo quadro.
▪ «Contratti applicativi»: i singoli contratti attuativi che Lazio Innova trasmetterà al Gestore dell’Accordo Quadro e con cui richiederà l’adempimento di specifiche prestazioni rientranti nell’oggetto del Servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo dei Fondi.
▪ «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il «servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio», oggetto del presente Accordo Quadro.
▪ «Atti di Gara»: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Accordo Quadro e relativi allegati.
▪ «Autorità di Gestione del FSE» o «AdG FSE»: il soggetto designato quale Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 ai sensi dell’art. 124 del CPR 2014-2020.
▪ «Autorità di Gestione del FESR» o «AdG FESR»: il soggetto designato quale Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2021-2027 ai sensi dell’art. 71 del CPR.
▪ «Autorità di Gestione del FSE+» o «AdG FSE+»: il soggetto designato quale Autorità di Gestione del PR FSE+ Lazio 2021-2027 ai sensi dell’art. 71 del CPR.
▪ «Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale Lazio Xxxxxx approva le attività svolte dal Gestore ai fini della Presa in carico del Servizio, dando inizio alla Gestione.
▪ «Avvisi per l’accesso al Fondo» o «Avvisi»: gli avvisi pubblici, almeno uno per ciascuno Strumento Finanziario, che, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definiscono la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste in relazione a ciascuno Strumento Finanziario stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle operazioni agevolabili e dei Prestiti erogabili, i requisiti dei Destinatari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Destinatari e i motivi e le modalità di decadenza e di recupero dell’aiuto e del Prestito, in conformità con il contenuto del presente Accordo.
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato da Lazio Innova ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del predetto decreto.
▪ «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»: Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
▪ «Contact Center»: il sistema integrato di informazione e contatto a servizio dei Destinatari, di cui all’articolo 10 comma 1 lettera c.
▪ «CPR»: (“Common Prevision Regulation”) il Regolamento (UE) 1060/2021 («CRP 2021-2027») ovvero il Regolamento (UE) 1303/2013 («CRP 2014-2020») in materia di fondi strutturali e di investimenti europei, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «De Minimis»: il Reg. (UE) 1407/2013 (De Minimis ordinario), il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972; inoltre, solo se esplicitamente previsto, in relazione alle caratteristiche delle imprese ammesse all’agevolazione, il Reg. (UE) 1408/2013 (De Minimis agricoltura primaria, modificato e prorogato al 31 dicembre 2027 dal Reg (UE) 2019/316) e il Reg. (UE) 717/2014 (De Minimis pesca e acquacultura, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Reg. (UE) 2020/2008). La definizione si applica anche a regolamenti UE sostitutivi adottati in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità dei citati Regolamenti.
▪ «Destinatario Finale» o «Destinatario»: ha il significato di cui all’art. 2 (18) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (12) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti; nello specifico l’impresa che riceve il Prestito concesso ed erogato a valere sullo Strumento Finanziario.
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente di Lazio Innova attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Servizio da parte del Gestore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Servizio, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
▪ «Disciplinare»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della Procedura.
▪ «Dotazione Finanziaria dello Strumento Finanziario»: ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 7, comma 5.
▪ «Dotazione Patrimoniale dello Strumento Finanziario»: ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 7, comma 1.
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Servizio.
▪ «Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027» o «FSC»: il Fondo a valere sul quale con delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 sono state assegnate al Lazio euro 50.000.000,00 a sostengo della nuova sezione “Credito 2021-2027” del FdP FARE Lazio da utilizzare a titolo di anticipazione delle risorse PR FESR 2021-2027.
▪ «Fondo di Partecipazione» o «FdP»: il Fondo FARE Lazio, costituito come “Fondo di Fondi” per la gestione degli strumenti finanziari attivati nell’ambito del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 in conformità all’art. 2 (27) del CPR 2014-2020 e qualificato come Fondo di Partecipazione in conformità all’art. 2 (20) del CPR 2021-2027.
▪ «Fondo Patrimonializzazione PMI» o «FPPMI»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022, da attivarsi successivamente all’approvazione del PR FESR 2021-2027.
▪ «GBER»: Reg. (UE)651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972. La definizione si applica anche ai regolamenti UE sostitutivi adottati in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità del citato Regolamento.
▪ «Gestione»: il complesso delle attività svolte per la realizzazione del Servizio successivamente al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio da parte di Lazio Innova.
▪ «Gestore SF»: (Gestore dello Strumento Finanziario o degli Strumenti Finanziari – in base al contesto) il soggetto al quale è stato affidato il Servizio all’esito della Procedura.
▪ «Giacenza Finanziaria dello Strumento Finanziario»: ha il significato attribuito a tale termine nell’art.7, comma 6.
▪ «Irregolarità» ha il significato di cui all’art. 2 (31) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (36) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «Irregolarità sistemica»: ha il significato di cui all’art. 2 (33) del CPR 2021-2027 ovvero all’art. 2 (38) del CPR 2014-2020, in relazione al periodo di riferimento delle risorse utilizzate a sostegno degli strumenti.
▪ «Lazio Innova»: Lazio Innova S.p.A., quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della Procedura svolta.
▪ «Nuovo Fondo Futuro» o «NFF»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022.
▪ «Nuovo Fondo Piccolo Credito» o «NFPC»: lo Strumento Finanziario istituito con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 234 del 30 aprile 2021, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 423 del 14 giugno 2022.
▪ «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’operatore economico sottopone alle valutazioni della Commissione aggiudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della Procedura.
▪ «PMI», «MPMI» e «Microimpresa»: si richiamano le definizioni contenute nell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 (GBER), inclusa la più ampia definizione di “impresa”. Tali definizioni si applicano anche con riferimento a quelle che saranno previste nel regolamento UE sostitutivo adottato in sostanziale continuità al termine dell’attuale periodo di validità del citato Regolamento.
▪ «PR FESR Lazio 2021-2027» «PR FESR»: il Programma Regionale del Lazio relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.
▪ «PR FSE+ Lazio 2021-2027» o «PR FSE+»: il Programma Regionale del Lazio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus.
▪ «POR FSE Lazio 2014-2020» o «POR FSE»: il Programma Operativo Regionale del Lazio relativo al Fondo Sociale Europeo.
▪ «Portale unico di accesso» o «Portale» o «Piattaforma Informatica»: il portale web a supporto dello svolgimento del Servizio e la relativa piattaforma informatica, con le caratteristiche di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b (i).
▪ «Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale il Gestore SF svolge le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
▪ «Prestiti»: i prestiti erogati a valere sul singolo Strumento Finanziario le cui caratteristiche fondamentali sono definite nella Scheda Prodotto relativa allo specifico Strumento Finanziario allegata all’Accordo Quadro e che saranno ulteriormente definite nello specifico Avviso e quindi negli atti conseguenti che disciplinano i rapporti del Gestore SF con i Destinatari.
▪ «Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento del «Servizio di gestione degli strumenti finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Accordo e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
▪ «Responsabile del Gestore SF»: l’esponente del Gestore SF, individuato dal medesimo che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Gestore SF medesimo verso Lazio Innova e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo.
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente di Lazio Innova cui competono la vigilanza sull’Accordo, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
▪ «Rientri»: le somme che a qualunque titolo sono versate dai Destinatari allo Strumento Finanziario, ad eccezione solo degli interessi di mora trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 13; si considerano rientri:
o le rate (quota capitale) versate dai Destinatari a titolo di rimborso;
o gli interessi di mora pagati dai Destinatari, ove non trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 14;
o le restituzioni in linea capitale versate dai Destinatari a seguito di una rinuncia o di un provvedimento di revoca (estinzione totale o parziale);
o le somme eventualmente incassate su crediti già portati a perdita, al netto degli interessi di mora eventualmente trattenuti dal Gestore SF ai sensi del comma 3 dell’articolo 14.
▪ «Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro», l’allegato A.1 al presente Accordo nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Nuovo Fondo Futuro.
▪ «Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito», l’allegato A.2 al presente Accordo nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Nuovo Fondo Piccolo Credito.
▪ «Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI», l’allegato A.3 al presente Accordo nel quale sono definite le caratteristiche fondamentali dei Prestiti Agevolati da erogare a valere sullo Strumento Finanziario Fondo Patrimonializzazione PMI.
▪ «Strumento Finanziario» o «Fondo Specifico» o «Fondo»: ha il significato di cui all’art. 2 (16) e (21) del CPR; nello specifico il singolo Strumento Finanziario affidato in gestione al Gestore SF in forza del presente Accordo.
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In particolare, sono parti integranti dell’Accordo:
Allegato “A”:
Allegato A.1 Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro;
Allegato A.2 Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito;
Allegato A.3 Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI.
Allegato “B”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “C”: Offerta Tecnica;
Allegato “D”: Offerta Economica;
Allegato “E”: Elementi qualificanti della reportistica.
(Oggetto dell’Accordo Quadro)
1. Lazio Innova affida al Gestore SF, che accetta, il «Servizio di gestione degli Strumenti Finanziari della Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione FARE Lazio».
2. Il Gestore SF dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.
3. Lazio Xxxxxx potrà fornire indicazioni anche nei singoli contratti attuativi, vincolanti per il Gestore SF, sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull’attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché di eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore SF dovrà rispettare.
4. A tal fine Lazio Innova si impegna a garantire l’accesso alle informazioni necessarie per l’esecuzione da parte del Gestore SF dei compiti previsti e, in particolare, quelle riguardanti:
(i) i sistemi di gestione e controllo dei PR FESR e FSE+ Lazio 2021-2027 di cui all’art. 69 del CPR 2021-2027; il sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
(ii) gli esiti delle verifiche, le segnalazioni da parte delle Autorità coinvolte nel processo di gestione, controllo, certificazione e audit, ivi inclusi le raccomandazioni e i piani di azione per il miglioramento dei sistemi e le Irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione dei Programmi Regionali che possano avere ripercussioni sugli Strumenti Finanziari affidati in gestione e sulla corretta implementazione degli stessi.
(Mandato Pubblico)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro e dei contratti applicativi, Lazio Innova, in proprio e per conto della Regione Lazio, conferisce e il Gestore SF, in persona del Responsabile del Gestore SF, assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio e, in tale veste, svolge tutte le procedure previste dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrazione, salvo che non sia diversamente previsto.
(Durata dell’Accordo Quadro)
1. La durata dell’Accordo Quadro è complessivamente di anni 4 (quattro) di gestione, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, fermo restando che può concludersi prima al raggiungimento dell’importo finanziato ovvero potrà essere prorogato ove non sia raggiunto detto importo.
2. Per il presente Accordo Quadro è previsto il rinnovo di ulteriori anni 4 (quattro), con le medesime facoltà del primo comma.
3. Oltre all’opzione di rinnovo di cui al precedente comma 2 relativa all’intero Accordo Quadro, si specifica che i singoli appalti specifici che verranno affidati sulla base dell’Accordo Quadro mediante singoli contratti applicativi potranno avere una loro durata autonoma e distinta da quella dell’Accordo Quadro, che sarà coerente con la durata del Servizio in relazione alle caratteristiche dei Prestiti da erogare e potrà quindi andare oltre quella dell’Accordo Quadro.
(Caratteristiche operative degli Strumenti Finanziari affidati in gestione)
1. Le caratteristiche operative degli Strumenti Finanziari affidati in gestione sono definite nelle Schede Prodotto allegate al presente Accordo sub A, che ne formano parte integrante e sostanziale, e in particolare:
• Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro (allegato A.1);
• Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito (allegato A.2);
• Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI (allegato A.3).
2. Si sottolinea che, in coerenza con quanto indicato nelle premesse, in sede di prima attivazione (primo contratto attuativo) saranno attivati solo il Nuovo Fondo Futuro e Nuovo Fondo Piccolo Credito, con le dotazioni indicate nel successivo articolo 7, comma 2; il Fondo Patrimonializzazione PMI potrà essere attivato solo a seguito dell’approvazione del PR FESR 2021-2027.
3. Ogni Strumento Finanziario deve operare secondo quanto indicato nella relativa Scheda Prodotto e quindi ulteriormente dettagliato, anche sulla base degli elementi contenuti nell’Offerta Tecnica, nello specifico Avviso predisposto dal Gestore SF, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sezione privati) dal Gestore SF, previa approvazione del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione. L’Avviso ha uno stanziamento pari alla Dotazione Patrimoniale dello Strumento Finanziario destinata all’erogazione dei Prestiti, quindi al netto delle somme a copertura dei compensi potenzialmente spettanti al Gestore SF, eventualmente diviso in annualità. Lo stanziamento dell’Avviso può essere incrementato qualora sia incrementata la Dotazione Patrimoniale dello Strumento Finanziario, ovvero qualora la Regione individui altre fonti finanziarie a copertura dei compensi, incrementando la Dotazione Patrimoniale destinata all’erogazione dei Prestiti.
4. Qualora sia previsto nella Scheda Prodotto o comunque qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di necessità di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo o l’opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello specifico Strumento Finanziario, anche per effetto dell’esperienza del Gestore SF, il Gestore SF provvede a predisporre ulteriori Avvisi, che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sezione privati) dal Gestore SF, previa approvazione del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione. In tal caso lo stanziamento è pari alla Dotazione Patrimoniale ancora disponibile per l’erogazione dei Prestiti, che potrà includere, se previsto per lo specifico Strumento Finanziario, le economie derivanti dai precedenti Avvisi, e potrà essere incrementato qualora sia incrementata la Dotazione Patrimoniale dello Strumento Finanziario, ovvero qualora la Regione individui altre fonti finanziarie a copertura dei compensi, incrementando la Dotazione Patrimoniale destinata all’erogazione dei Prestiti.
(Dotazione Patrimoniale, Dotazione Finanziaria e Giacenza Finanziaria)
1. Ciascun Fondo ha una propria Dotazione Patrimoniale, destinata all’erogazione dei Prestiti e alla copertura dei compensi spettanti al Gestore SF, che viene ascritta tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio del Gestore SF nella fattispecie di “fondi di terzi in amministrazione” per tutto il periodo che intercorre tra l’Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio del Servizio e la liquidazione del Fondo da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo
a Lazio Innova; le sue modalità di impiego sono regolate e vincolate dal presente Accordo. Ogni Fondo è segregato nella contabilità del Gestore SF, non contribuisce a costituire il patrimonio netto del Gestore SF aggredibile da terzi, non ha personalità giuridica, si movimenta esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato allo specifico Strumento Finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25.
2. La Dotazione Patrimoniale iniziale relativa ai singoli Strumenti Finanziari di certa attivazione, al lordo delle somme destinate a coprire le commissioni di gestione, è di seguito indicata:
(i) Nuovo Fondo Futuro: euro 9.550.000,00 (novemilionicinquecentocinquantamila/00);
(ii) Nuovo Fondo Piccolo Credito: euro 47.750.000,00 (quarantasettemilionisettecentocinquantamila/00);
Nell’ambito dell’opzione di cui al successivo comma 7, a seguito dell’approvazione del PR FESR 2021-2027, potrà essere attivato, ove ve ne siano le condizioni, il Fondo Patrimonializzazione PMI, con una Dotazione Patrimoniale iniziale che sarà in quella sede quantificata.
3. La Dotazione Patrimoniale del singolo Fondo può incrementarsi per effetto:
a. degli interessi o altri proventi finanziari generati dal conto corrente dedicato al Fondo;
b. dell’esercizio da parte di Lazio Innova dell’opzione di cui al successivo comma 7.
4. La Dotazione Patrimoniale di ciascun Fondo può decrementarsi per effetto:
a. dell’importo dei crediti nei confronti dei Destinatari relativi ai Prestiti portati a perdita;
b. dell’importo degli abbuoni delle ultime 12 rate riconosciuti ai Destinatari prenditori dei Prestiti al verificarsi di date condizioni, ove previsto nella Scheda Prodotto e nell’Avviso;
c. dei corrispettivi riconosciuti al Gestore SF ai sensi dell’articolo 20;
d. dei costi e delle commissioni generati dal conto corrente dedicato al Fondo;
a. delle imposte e tasse afferenti all’attività del Fondo;
b. degli importi restituiti a Lazio Innova ai sensi del successivo articolo 26.
5. La Dotazione Finanziaria di ciascun Fondo è data dalla somma algebrica dei trasferimenti al Fondo da parte del Fondo di Partecipazione a valere sulle somme di cui al comma 2 e degli incrementi e decrementi della Dotazione Patrimoniale di cui ai commi 3 e 4. Rispetto alla Dotazione Patrimoniale, la Dotazione Finanziaria non considera pertanto le somme non ancora trasferite da Lazio Innova al Gestore SF.
6. La Giacenza Finanziaria di ciascun Fondo è data dalla somma algebrica della Dotazione Finanziaria del Fondo, delle uscite per erogazioni dei Prestiti nei confronti dei Destinatari e delle relative entrate per le restituzioni delle quote in conto capitale da parte dei Destinatari.
7. Lazio Innova, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di incrementare la Dotazione Patrimoniale del singolo Strumento Finanziario fino a concorrenza del valore dell’Accordo Quadro, anche a valere sui Rientri, incrementando quantitativamente le
attività richieste al Gestore SF e il relativo importo contrattuale di cui all’articolo 20. Analogamente Lazio Innova si riserva di ridurre la Dotazione Patrimoniale del singolo Strumento Finanziario in caso di mancanza o sensibile riduzione delle domande di agevolazione, previo parere del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione, con conseguente termine anticipato del Periodo di Erogazione, senza che il Gestore SF possa avanzare pretese di alcun tipo o a qualsivoglia ragione a riguardo. Tali opzioni saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Accordo Quadro già sottoscritto e/o uno o più atti aggiuntivi al singolo contratto attuativo già sottoscritto tra le parti ovvero un nuovo contratto attuativo, con utilizzo anche progressivo, distribuito in più atti aggiuntivi, delle prestazioni oggetto di complessiva opzione. Il Gestore SF sarà in ogni caso tenuto ad attuare la suddetta opzione su richiesta di Lazio Innova, applicando le medesime modalità di calcolo dei corrispettivi, e ai medesimi termini e condizioni offerti in gara e riportati nel presente Accordo.
8. In caso di rinnovo dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 5 del presente Schema di Accordo Quadro il massimale di cui al precedente comma 7 è riferito al valore complessivo dell’Accordo Quadro a seguito del rinnovo.
(Trasferimenti delle risorse)
1. La Dotazione Patrimoniale del singolo Strumento Finanziario è trasferita al Gestore SF con le modalità di seguito indicate:
a. quanto agli importi destinati all’erogazione dei Prestiti:
(i) una quota di risorse commisurata alla dotazione finanziaria del singolo Avviso, in misura pari al 30% della dotazione totale dell’Avviso, da trasferire entro [30 giorni] dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso; in caso di Avviso articolato su finestre annuali, tale quota è riferita alla singola finestra annuale e commisurata alla dotazione della finestra annuale di riferimento ed è trasferita entro [30 giorni] dalla data di apertura della stessa;
(ii) successivi trasferimenti commisurati al 100% dell’importo dei Prestiti concessi a valere sullo specifico Avviso nel periodo di riferimento, che, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, non può essere inferiore al mese solare, da effettuarsi a fronte di richiesta corredata dei dati rilevanti riferiti alle relative delibere di concessione, entro [30 giorni] dalla ricezione della richiesta, fino al completo trasferimento della dotazione finanziaria dell’Avviso o dell’annualità;
b. quanto agli importi destinati alla copertura dei compensi spettanti al Gestore SF:
(i) a titolo di pagamento degli importi spettanti, con contestuale autorizzazione al prelievo da parte del Gestore SF, all’esito positivo delle verifiche di conformità ai sensi dei successivi articoli 29 e 30 e previa emissione di regolare fattura.
2. Lazio Innova provvede ad effettuare i versamenti relativi agli importi di cui al precedente comma 1 sul pertinente conto corrente dedicato di cui all’articolo 25 compatibilmente con i trasferimenti
da parte della Regione a Lazio Innova degli importi stanziati a tal fine. Qualora Lazio Innova ritenga che la richiesta di versamento non corrisponda a quanto previsto dal presente Accordo, o in ogni altro caso in cui voglia accertare il pieno rispetto dell’Accordo, ne dà immediata comunicazione al Gestore SF, assegnando un termine perentorio per l’integrazione delle informazioni mancanti o la produzione della documentazione richiesta; i termini previsti al comma precedente per il versamento dell’importo ricominceranno a decorrere ex novo a partire dal momento della ricezione dei chiarimenti o documenti richiesti.
3. Tutti i versamenti, a qualsiasi titolo effettuati o da effettuare, da Lazio Innova al Gestore SF potranno inoltre essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo Quadro da parte del Gestore SF.
4. In caso di economie non utilizzate ai sensi dell’Avviso per lo scorrimento della graduatoria, il relativo importo deve essere comunicato a Lazio Innova entro 30 giorni dal completamento delle attività di concessione ed erogazione dei Prestiti relative all’Avviso o alla finestra cui si riferiscono, secondo quanto indicato nell’allegato E, e restituito ai sensi dell’articolo 26.
(Articolazione del Servizio)
1. L’esecuzione del Servizio si struttura sul piano temporale nelle seguenti fasi:
a. Presa in carico: è il periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e l’Autorizzazione all’Avvio del Servizio rilasciata da Lazio Innova. Nel corso di tale periodo, come specificato ai successivi articoli 10 e 11, il Gestore SF procederà ad organizzarsi internamente a proprie spese per potere svolgere il Servizio nelle modalità richieste e predisporrà per ogni Strumento Finanziario il primo Avviso per l’accesso alle agevolazioni;
b. Gestione: è il periodo compreso fra l’Autorizzazione all’Avvio del Servizio e la data in cui tutti i Fondi saranno stati liquidati ai sensi dell’articolo 26, salvo diversa disposizione da parte di Lazio Innova. Nel corso di tale periodo, il Gestore SF svolge le attività di cui ai successivi articoli 13, 14, 15 e 16, oltre a tutte le attività necessarie alla gestione dei singoli Fondi e allo svolgimento del Servizio. Con riferimento al singolo Strumento Finanziario, il periodo di Gestione è suddiviso in:
(i) Periodo di Erogazione, nel corso del quale il Gestore SF procede ad erogare i prestiti e a gestire i rapporti con i Destinatari; la durata del Periodo di Erogazione può essere diversa per singolo Strumento Finanziario, in relazione a quanto indicato nella specifica Scheda Prodotto;
(ii) Periodo di Gestione dei Prestiti, nel corso del quale prosegue ogni altra attività ma è conclusa l’attività di concessione ed erogazione dei Prestiti, di cui all’articolo 13, nonché l’attività di promozione dello Strumento Finanziario, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
(Presa in carico: organizzazione interna propedeutica all’esecuzione del servizio)
1. Durante il periodo di Presa in carico il Gestore deve attivare quanto necessario all’organizzazione interna per il corretto svolgimento del Servizio; in particolare deve:
a. definire gli strumenti e gli atti organizzativi interni per le attività da svolgersi nel Periodo di Gestione, a partire dagli strumenti e dalle procedure esistenti o previsti e rappresentati nell’Offerta Tecnica, con particolare riferimento a:
(i) il sistema di gestione e controllo dei Fondi affidati in gestione, le relative procedure e istruzioni operative, incluse quelle atte a prevenire eventuali conflitti di interesse e le policy interne applicabili, tra cui quella relativa all’antiriciclaggio, e quelle atte a garantire la conservazione della documentazione attinente allo svolgimento del Servizio;
(ii) l’attribuzione delle funzioni, mansioni e responsabilità previste dal sistema di gestione e controllo dei Fondi affidati in gestione a personale dotato di adeguata esperienza e professionalità;
(iii) gli schemi di contratto che regoleranno i Prestiti, con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario, che devono contenere tutti gli aspetti necessari a disciplinare i rapporti giuridici con i Destinatari scaturenti dall’erogazione del Prestito, anche in funzione della natura delle risorse utilizzate per l’erogazione del Prestito e, tra l’altro, identificare le coordinate bancarie del conto su cui il Gestore SF accredita il Prestito e da cui il Destinatario deve effettuare i pagamenti relativi alle spese previste (obbligo di tracciabilità)
(iv) il sistema di campionamento per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai Destinatari ai sensi del DPR 445/2000;
(v) il modello di valutazione del merito di credito dei Destinatari; tale modello deve essere strutturato – in conformità con quanto indicato nell’Offerta Tecnica – in modo che la valutazione contenga il minimo ruolo discrezionale del Gestore SF e consenta il rispetto della tempistica prevista per l’espletamento dell’attività istruttoria; inoltre deve produrre un risultato utile ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria relativa al calcolo dell’aiuto; il Gestore deve rendere disponibile a Lazio Innova e alla Regione Lazio gli elementi sui quali si basa il modello di valutazione del merito di credito e le logiche che ne determinano i risultati (basi dati, basi statistiche e algoritmi); con riferimento a NFF il modello è basato sulle informazioni contenute nel business plan ed è finalizzato a valutare la capacità dei flussi di cassa previsti di rimborsare il prestito;
(vi) il sistema di campionamento per le verifiche in loco presso i Destinatari prenditori dei Prestiti;
(vii) le modalità organizzative e le procedure per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio individuale, in coerenza con le previsioni dell’Accordo Quadro e con quanto indicato nell’Offerta Tecnica;
(viii) le check list relative alle verifiche da effettuare in ogni fase dell’attività (istruttoria, stipula del contratto, erogazioni, realizzazione del progetto, variazioni, …), nonché in relazione alle verifiche in loco.
b. mettere a disposizione il sistema informatico unico di supporto all’espletamento del Servizio (Piattaforma Informatica), a partire dai propri sistemi esistenti o previsti rappresentati nell’Offerta tecnica, che, in conformità con le previsioni del Disciplinare di gara, dell’Accordo Quadro e con le ulteriori caratteristiche previste dall’Offerta Tecnica, sia in grado di:
i. interfacciarsi con i Destinatari (“Portale unico di accesso”) al fine di gestire la presentazione delle domande per l’accesso al singolo Fondo e, in generale, i rapporti con i Destinatari derivanti dalla richiesta e dalla concessione dei Prestiti e per tutta la durata degli stessi, consentendo la trasmissione e la conservazione della relativa documentazione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: domanda, integrazioni, delibera, contratto, piano di ammortamento, erogazione, variazioni, documentazione relativa ai progetti realizzati, solleciti di pagamento, DBT, rinunce, revoche, …);
ii. consentire a Lazio Innova e alle altre autorità preposte ai controlli l’accesso alle informazioni e ai documenti in esso contenute, anche ai fini della verifica dei livelli minimi di servizio;
iii. consentire al Gestore SF l’estrazione dei dati a supporto dell’attività di monitoraggio e di quelli necessari per assolvere agli obblighi di rendicontazione, anche di natura non finanziaria, in coerenza con gli elementi qualificanti della reportistica riportati in allegato E, assicurando comunque la pronta disponibilità e l’affidabilità dei dati richiesti nel corso dello svolgimento del Servizio;
iv. ove possibile, interfacciarsi con il sistema informatico di gestione, monitoraggio e controllo regionale, del FESR, del FSE+ e del FSE.
c. attivare un sistema integrato di informazione e contatto (“contact center”) dedicato agli Strumenti Finanziari affidati in gestione, che operi almeno mediante un numero verde, una casella di posta dedicata, una pagina del sito internet del Gestore SF, opportunamente articolata in relazione ai singoli Strumenti Finanziari, nonché mediante i canali di interfaccia previsti nel “Portale unico di accesso” (format di dialogo tramite Portale); tramite il contact center deve essere fornito uno specifico servizio di “helpdesk informatico”, dedicato alle problematiche relative all’utilizzo del “Portale unico di accesso”, fruibile almeno tramite un’apposita sezione del numero verde e una specifica casella di posta dedicata, che sia in grado di fornire il supporto richiesto con tempistiche coerenti con le esigenze, ad esempio nelle fasi di picco di presentazione delle domande o a ridosso delle scadenze.
d. allestire la rete di sportelli territoriali, vale a dire le unità organizzative sul territorio regionale che il pubblico può contattare tramite numero telefonico e indirizzo di posta elettronica e dotate di locali presso cui il pubblico si può recare per ottenere informazioni e assistenza, in conformità con le previsioni dell’Offerta Tecnica e compatibilmente con la normativa sul distanziamento sociale eventualmente ancora in vigore; gli sportelli messi a disposizione dal Gestore SF, eventualmente mediante appositi accordi con soggetti terzi, devono essere almeno 2 nell’area di Roma Capitale, 1 nel restante territorio della provincia di Roma e 1 per ciascuna delle restanti province del Lazio;
e. procedere all’eventuale acquisizione di attrezzature, macchinari, apparecchiature, software e altre dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento del Servizio.
2. Il Gestore SF si impegna a realizzare a proprio carico ogni attività accessoria a quanto previsto al comma 1 e comunque ogni attività propedeutica all’espletamento corretto ed efficace del Servizio.
(Presa in carico: prestazione da svolgere)
1. Durante il periodo di Presa in carico il Gestore SF si impegna inoltre a predisporre per ciascuno Strumento Finanziario il primo Avviso per l’accesso alla relativa agevolazione, comprensivo della modulistica, in conformità alle previsioni contenute nel presente Accordo e nella Scheda Prodotto pertinente e in coerenza con l’assetto organizzativo di cui all’articolo 10.
2. Ogni Avviso deve essere sottoposto da Lazio Innova all’approvazione del Comitato di
Governance del Fondo di Partecipazione.
(Verifica dell’attività di Presa in carico e avvio del Servizio)
1. Le attività di Presa in carico di cui agli articoli 10 e 11 dovranno essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ovvero nel minor tempo indicato nell’Offerta Tecnica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 e salvo diverso accordo scritto con Lazio Innova.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Gestore SF dovrà trasmettere a Lazio Innova una dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di Presa in carico di cui all’articolo 10, corredata della documentazione che attesti la realizzazione di quanto previsto, con l’indicazione dei riferimenti del “Portale unico di accesso” e del “contact center” che saranno resi pubblici, nonché il testo degli Avvisi, comprensivi della relativa modulistica, di cui all’articolo 11.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, Lazio Innova:
a) ove ritenga esaustive e approvabili le attività svolte dal Gestore SF, provvede a sottoporre all’approvazione del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione i testi degli Avvisi, comprensivi della relativa modulistica;
b) ove ritenga necessario, chiede al Gestore SF chiarimenti in merito alle attività dichiarate nella comunicazione di Presa in carico, assegnando a tal fine un termine perentorio;
c) ove ravvisi che il Gestore SF non abbia posto in essere tutte le attività di Presa in carico, invia apposita comunicazione al Gestore SF medesimo, assegnando un termine perentorio pari a 15 giorni, per lo svolgimento delle attività mancanti e l’invio della documentazione di cui al comma 2, successivamente valutata da Lazio Innova ai sensi del presente comma.
4. Nel caso in cui Lazio Innova invii al Gestore SF una comunicazione di cui alle lettere b) o c) del comma precedente, il termine di cui al comma 3 si interromperà e ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta.
5. Entro 5 giorni dall’approvazione da parte del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione degli Avvisi predisposti dal Gestore SF, Lazio Innova provvederà a dare l’Autorizzazione all’Avvio del Servizio, fermo restando quanto previsto nei commi successivi.
6. Qualora non si proceda al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio del Servizio ai sensi dei commi precedenti, il Gestore SF non potrà pretendere alcun corrispettivo e/o rimborso da Lazio Innova per le attività di Xxxxx in carico del Servizio già svolte.
7. Qualora vi siano le condizioni per la pubblicazione del primo Avviso in relazione ad uno o più Strumenti Finanziari, ma non a tutti, è possibile considerare completata la fase di Presa in Carico limitatamente a quello o quegli Strumenti Finanziari, a condizione che siano state completate le attività di cui all’articolo 10, sia trasmessa a Lazio Innova la documentazione di cui al precedente comma 2 e che sia concordata una scadenza per la predisposizione del primo Avviso relativo ai restanti Strumenti Finanziari. In tal caso, l’Autorizzazione all’Avvio del Servizio si considera limitata allo o agli Strumenti Finanziari per i quali è stato definito il primo Avviso e la disciplina di cui al presente articolo si applica anche al completamento della Presa in Carico per gli Strumenti Finanziari i cui Avvisi sono definiti in un secondo momento; il completamento della Presa In Carico con esito positivo perfeziona l’Autorizzazione all’Avvio, che, in mancanza, si intende inefficace, salvo diversa disposizione scritta da parte di Lazio Innova.
8. Qualora il Fondo Patrimonializzazione PMI sia attivato in un momento successivo all’Autorizzazione all’Avvio del Servizio, il Gestore dovrà trasmettere a Lazio Innova, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto attuativo o dell’addendum al contratto attuativo in essere, una dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di Presa in carico di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell’articolo 10 riferite allo strumento attivato, corredata della documentazione che attesti la realizzazione di quanto previsto, nonché il testo del relativo Avviso, comprensivo della relativa modulistica, di cui all’articolo 11. Per le conseguenti attività di verifica si applica la disciplina di cui ai commi precedenti.
9. L’effettiva operatività dei sistemi informativi e informatici, del Portale unico di accesso e del Contact Center e la relativa verifica dell’effettiva conformità alle caratteristiche della Piattaforma Informatica prevista all’art. 6 del disciplinare di gara con le migliorie proposte nell’Offerta Tecnica possono essere previste in un momento successivo al completamento della Presa in Carico, purché compatibili con la tempistica prevista dal primo Avviso e comunque concordate con Lazio
Innova. In tal caso, salvo diversa disposizione scritta da parte di Lazio Innova, l’Autorizzazione all’Avvio si perfeziona solo a seguito della verifica di tale effettiva operatività da parte di Lazio Innova, nei termini indicati al presente articolo. La mancata conformità della Piattaforma Informatica alle prescrizioni minime previste nel disciplinare di gara e alle migliorie proposte nell’Offerta Tecnica dal Gestore SF comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
(Gestione: concessione ed erogazione dei Prestiti)
1. Le attività che il Gestore SF si impegna a svolgere, con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario e secondo quanto indicato nella relativa Scheda Prodotto, in relazione alla concessione ed erogazione dei Prestiti sono:
a) ricezione, protocollo e archiviazione delle domande di accesso al Fondo;
b) istruttoria amministrativa delle domande presentate. Tale attività comprende:
i. la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto delle modalità e dei tempi previsti nell’Avviso, inclusa la completezza delle informazioni fornite);
ii. la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nell’Avviso;
iii. le verifiche previste dalle proprie policy interne, in particolare in materia di antiriciclaggio;
iv. la verifica del rispetto delle ulteriori previsioni dell’Avviso riguardanti l’ammissibilità dei Destinatari, nonché degli eventuali ulteriori obblighi a carico dei Destinatari, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, quali a titolo esemplificativo le disposizioni concernenti il De Minimis;
In particolare, nel corso dell’istruttoria amministrativa dovranno essere assicurate:
v. la verifica della presenza e della completezza delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000 o dell’adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto previsto nell’Avviso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, inclusa la regolarità contributiva;
vi. il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000, a campione e nei casi di ragionevole dubbio; il campionamento avviene in base al sistema di campionamento di cui all’articolo 10 comma 1 lettera a (iv), nella misura minima indicata nelle singole schede prodotto allegate al presente Accordo Quadro, ovvero nella maggiore misura indicata – a parità di commissione – in sede di offerta tecnica; il dimensionamento del campione potrà essere rivisto in aumento, anche in funzione dell’esito delle verifiche, con conseguente adeguamento della commissione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b) punto (vii);
vii. le richieste presso le Pubbliche Amministrazioni competenti ai fini delle verifiche ai sensi del Codice antimafia, nei casi previsti, e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dall’Avviso, nonché ricezione, controllo e archiviazione di tale documentazione;
viii. l’alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA (De Minimis ordinario), ovvero, qualora ne sia prevista l’applicabilità, su quello del Sistema Agricolo Nazionale SIAN (De Minimis agricoltura primaria e De Minimis pesca e acquacoltura), e le relative verifiche previste, anche al fine di rispettare le disposizioni sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i.;
c) istruttoria di merito delle domande presentate secondo quanto previsto nelle singole Schede Prodotto degli Strumenti Finanziari, al fine di:
i. valutare, se previsto, il progetto da finanziare con il Prestito in base ai criteri di valutazione indicati nella Scheda Prodotto e nello specifico Avviso;
ii. accertare gli specifici requisiti di merito eventualmente previsti dall’Avviso, quale a titolo esemplificativo la difficoltà di accesso al credito ordinario per i Destinatari del Nuovo Fondo Futuro;
iii. valutare il merito di credito del Destinatario utilizzando l’apposito modello di calcolo, salvo il caso in cui non sia previsto dallo specifico Avviso;
d) richiesta, nei termini previsti dell’Avviso, di eventuali integrazioni della documentazione presentata a corredo della domanda;
e) delibera di concessione o di diniego delle domande pervenute, relativa comunicazione al richiedente e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sezione privati), al termine di ogni trimestre solare, dell’elenco delle delibere assunte nel trimestre di riferimento; in caso di domanda presentata da un promotore per impresa da costituire, la concessione si formalizza in capo all’impresa, che deve essere costituita nei termini previsti dall’Avviso, in conformità a quanto indicato nella Scheda Prodotto;
f) verifica della regolarità contributiva e perfezionamento del contratto di Xxxxxxxx, redatto secondo lo schema predisposto in fase di Presa in Carico; in caso di DURC irregolare la concessione non si perfeziona e l’agevolazione decade;
g) verifica degli eventuali adempimenti a carico dei Destinatari previsti dai contratti di Prestito in conseguenza delle previsioni dell’Avviso, posti come condizione per l’erogazione del Prestito;
h) verifica dell’acquisizione e/o del mantenimento dei requisiti e delle ulteriori condizioni previste dall’Avviso che danno luogo al diritto del Destinatario di usufruire dell’agevolazione;
i) erogazione dell’importo deliberato, con le modalità previste dalla specifica Scheda Prodotto e dall’Avviso, previa verifica della regolarità contributiva e – ove previsto – della
documentazione fornita dal Destinatario; in caso di erogazione parziale dell’importo deliberato, conseguente assunzione del provvedimento di revoca parziale dell’importo deliberato e dell’agevolazione concessa, ovvero, in caso di mancata erogazione, assunzione del provvedimento di revoca totale dell’importo deliberato e dell’agevolazione concessa;
j) gestione di eventuali ulteriori attività necessarie per la conclusione del procedimento di concessione ed erogazione del Prestito.
2. Inoltre, il Gestore SF si impegna a predisporre ogni altro Avviso risulti necessario per l’attuazione del singolo Strumento Finanziario. In tal caso si applicano, in quanto pertinenti, le previsioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.
(Gestione: gestione dei Prestiti in essere)
1. Le attività che il Gestore SF si impegna a svolgere, con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario e secondo quanto indicato nella relativa Scheda Prodotto, in relazione alla gestione dei Prestiti in essere e ai relativi controlli sono:
a) attività che, in base alla specifica Scheda Prodotto e all’Avviso, devono essere realizzate a seguito dell’erogazione dei Prestiti, quali ad esempio, quelle connesse alla verifica della realizzazione del progetto agevolato e alla verifica della documentazione a dimostrazione dell’utilizzo del finanziamento per le finalità previste, nella forma e con le modalità indicate nella specifica Scheda Prodotto;
b) verifiche in loco presso i Destinatari prenditori dei Prestiti, nella misura prevista nella specifica Scheda Prodotto; in caso di controllo a campione, si applica il sistema di campionamento di cui all’articolo 10 comma 1 lettera a (vi);
c) assunzione dell’eventuale provvedimento di revoca parziale, con conseguente rimodulazione del Prestito, o di revoca totale dell’importo deliberato e dell’agevolazione concessa, nei casi previsti dall’Avviso;
d) istruttoria delle eventuali richieste di variazione del progetto, della localizzazione dell’unità operativa, del beneficiario o del debitore, secondo quanto previsto nelle singole Schede Prodotto e nei relativi Avvisi, con relative deliberazioni e conseguenti comunicazioni ai richiedenti;
e) invio ai Destinatari degli avvisi di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento, ove possibile mediante procedura automatica, e delle lettere di sollecito in caso di ritardo;
f) incasso dei pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento da parte dei Destinatari e relativa contabilizzazione.
2. Il Gestore SF dovrà, inoltre, curare le procedure di recupero dei crediti nei confronti dei Destinatari, nei casi previsti dall’Avviso, previo esperimento a suo carico delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, con le seguenti forme e modalità:
a) in caso di superamento di 180 giorni di scaduto il Gestore SF trasmette al Destinatario inadempiente una formale messa in mora assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per adempiere; decorso inutilmente tale termine, il Gestore SF attiva le procedure di revoca, ai sensi della L. 241/1990 e, decorso inutilmente il termine ivi previsto, assume il provvedimento di revoca; qualora prima dell’emissione del provvedimento di revoca il Destinatario richieda una rimodulazione del piano di ammortamento al fine di un rientro “in bonis”, il Gestore SF può concederla nei i termini indicati nella specifica Scheda Prodotto;
b) in caso di revoca conseguente al verificarsi di altre fattispecie previste dall’Avviso, in conformità con quanto indicato nella specifica Scheda Prodotto o nel presente Accordo Quadro, il Gestore SF esperite le procedure di cui alla L. 241/1990, assume il provvedimento di revoca;
c) in entrambi i casi di cui ai precedenti punti a) e b), una volta emesso il provvedimento di revoca, il Gestore SF trasmette al Destinatario una richiesta formale di rimborso al Fondo e relativa messa in mora assegnando un termine di 30 (trenta) giorni solari per adempiere; il Gestore SF può concedere, ove ricorrano le condizioni, una dilazione finalizzata al “recupero bonario” di quanto dovuto, nei termini indicati nella specifica Scheda Prodotto; in caso di mancato rimborso, anche di una sola rata ove sia stato accordato il “recupero bonario”, il Gestore SF porta il credito a perdita e avvia la procedura di recupero dei crediti (stragiudiziali e giudiziali), anche mediante ricorso ad Enti di Riscossione.
3. Il Gestore SF, qualora riesca a recuperare il credito, ha diritto a trattenere gli interessi di mora calcolati nella misura del 2% in ragione d’anno, a titolo di copertura forfetaria dei costi amministrativi sostenuti per il recupero; tale diritto viene meno nel caso in cui si ricorra ad un Ente di Riscossione.
4. Il Gestore SF assicura inoltre lo svolgimento di eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione dei Prestiti in essere.
(Gestione: attività accessorie)
1. Le attività accessorie che il Gestore SF si impegna a svolgere, con riferimento a ciascuno Strumento Finanziario e secondo quanto indicato nella relativa Scheda Prodotto sono:
a) pubblicazione sul BURL (sezione privati) del primo Avviso e della relativa modulistica, entro 15 giorni dalla Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio del Servizio, nonché degli eventuali ulteriori Avvisi previsti nelle Schede Prodotto o resisi necessari, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte di Lazio Innova dell’avvenuta approvazione del Comitato di Governance;
b) promozione dello Strumento Finanziario e informativa ai potenziali Destinatari delle opportunità previste dall’Avviso, anche mediante l’organizzazione o la partecipazione ad appositi eventi, seminari, webinar, in coerenza con quanto descritto nell’Offerta Tecnica e comunque in numero non inferiore a 5 con riferimento al singolo Avviso pubblicato;
c) operatività degli sportelli territoriali e del Contact Center durante i normali orari di lavoro del Gestore SF, per tutto il Periodo di Erogazione. Successivamente il Gestore SF deve assicurare ai Destinatari che hanno ancora Prestiti in essere la possibilità di contattare un operatore qualificato, mantenendo a disposizione almeno un numero di telefono e una casella di posta dedicata;
d) partecipazione ad incontri bilaterali/di gruppo o gruppi di lavoro organizzati da Lazio Innova e/o dalla Regione Lazio nonché, ove richiesto, alle attività del Comitato di Sorveglianza del dei Programmi Regionali;
e) supporto alla valutazione dei PR fornendo dati e documenti sull’attuazione richiesti a tal fine;
f) gestione attiva e professionale delle giacenze finanziarie di ciascun Fondo (tesoreria), secondo il principio della sana gestione finanziaria, evitando potenziali conflitti di interesse e in conformità all’art. 60 del CPR. Considerando che le giacenze finanziarie saranno di entità ridotta, per effetto delle regole sui versamenti da parte del FdP e sulle restituzioni al FdP, tale gestione, da definire in apposite procedure interne del Gestore SF, mira a minimizzare il profilo di rischio tramite l’impiego in depositi bancari presso primari istituti di credito.
2. Delle attività accessorie svolte il Gestore SF deve dare puntuale evidenza nella relazione di cui all’articolo 24.
1. Il Gestore SF deve monitorare con regolarità e tempestività l’andamento degli interventi e lo stato dei Prestiti in essere mediante il sistema informatico unico di supporto all’espletamento del Servizio, che deve avere le caratteristiche previste all’articolo 10, comma 1, lettera b).
2. Il sistema deve rilevare, tra l’altro, le informazioni relative alla realizzazione dei progetti finanziati, ove applicabile, e allo stato dei Prestiti in essere, specificando in particolare quelli in bonis, quelli che hanno registrato dei ritardi nel rimborso delle rate, con evidenza di quelli con più di sei mesi di scaduto, quelli in fase di “recupero bonario” e quelli portati a perdita nel periodo, specificando per questi ultimi le azioni intraprese e i relativi risultati, dando evidenza di quelli che hanno beneficiato di una rimodulazione del piano di ammortamento; inoltre deve contenere tutte le informazioni qualificanti, anche di natura non finanziaria, previste nell’allegato E.
3. Il Gestore SF assicura che i dati forniti alle scadenze previste nell’allegato E siano coerenti con le informazioni contenute nel sistema informatico di monitoraggio e che siano seguite le indicazioni relative alla natura delle informazioni e della documentazione da fornire, nonché alla tempistica con cui tali dati devono essere resi disponibili.
4. Il Gestore SF deve inoltre garantire una tempestiva e diretta informazione a Lazio Innova su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli Strumenti Finanziari e collaborare alla tutela degli interessi della Regione Lazio e dell’Unione Europea. Eventuali procedimenti giudiziari sono a carico del Gestore SF che se ne accolla la cura e l’onere in termini di lite e di sorte, diversa dal mero riconoscimento dei fondi degli
strumenti finanziari in favore dei privati. Per tale evenienza Lazio Innova legittima il Gestore SF a stare in giudizio, ove occorra, anche in rappresentanza di Lazio Innova e dell’Autorità di Gestione del Programma Regionale di riferimento.
5. Il monitoraggio deve consentire al Gestore SF di fornire stime attendibili sulle spese ammissibili degli Strumenti Finanziari gestiti di cui all’art. 68 del CPR al fine di contribuire alle previsioni da fornirsi da parte delle Autorità di Gestione alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 69 (10) del CPR circa l’importo del pagamento intermedio da presentarsi nell’anno civile in corso, entro il 31 gennaio, e in quello successivo, entro il 31 luglio, e alla loro all’affidabilità.
1. Il Gestore SF si impegna a svolgere attività di tutoraggio dei Destinatari. In particolare, con riferimento a tutti gli Strumenti Finanziari il Gestore SF deve garantire:
a) tutoraggio diffuso, sia in fase di presentazione delle domande, anche a supporto della predisposizione del business plan, sia in fase di realizzazione dei progetti, con riferimento alle regole per il corretto utilizzo delle risorse e la predisposizione della relativa documentazione;
e, solo nel caso di NFF,
b) affiancamento in fase di realizzazione del progetto finanziato, sia al fine di cogliere tempestivamente l’eventuale necessità di apportare variazioni rispetto al progetto approvato sia per assicurare la corretta e tempestiva predisposizione dei documenti previsti;
c) monitoraggio dell’andamento dell’attività di impresa, in fase di rimborso del Prestito, in caso di ritardi nel pagamento delle rate, al fine di adottare possibili interventi utili a ripristinare il corretto adempimento da parte del Destinatario e ridurre il fenomeno delle revoche dovute a ritardi nel pagamento delle rate.
2. A tal fine il Gestore SF deve:
a) organizzare nel corso di tutto il Periodo di Gestione incontri formativi rivolti alla totalità dei Destinatari, secondo le modalità declinate nell’Offerta Tecnica;
e, solo nel caso di NFF,
b) nella fase di realizzazione del progetto, svolgere le attività di accompagnamento indicate nell’Offerta Tecnica, con le modalità ivi previste, che devono in ogni caso essere idonee a verificare lo stato di avanzamento e la piena consapevolezza delle norme relative all’utilizzo delle risorse e alla predisposizione della documentazione necessaria a dare evidenza dell’utilizzo per la finalità prevista; inoltre, deve attivare un presidio in grado di fornire supporto tecnico (back office) al contact center per assicurare l’assistenza individuale eventualmente necessaria, a fronte di specifiche richieste;
c) nella fase di rimborso del Prestito, attivare di propria iniziativa, comunque obbligatoriamente qualora vi sia un ritardo nel rimborso delle rate, uno o più contatti con i Destinatari, con le
modalità indicate nell’Offerta Tecnica, che devono in ogni caso essere idonee a verificare l’andamento dell’attività dell’impresa e ad individuare le motivazioni del ritardo, anche al fine di valutare la possibilità di accordare una rimodulazione del piano di ammortamento, nei termini previsti dalla Scheda Prodotto.
3. Dell’attività svolta il Gestore SF deve dare puntuale evidenza nella relazione di cui all’articolo 24.
(Modalità di esecuzione della prestazione – parte generale)
1. Il Gestore SF assume l’impegno di svolgere il Servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, “DNSH” di cui al Reg. (UE) 852/2020. nonché applicando la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, applicando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.
2. Il Gestore SF deve agire nell’interesse della Regione Lazio e dell’Unione europea e quindi a vantaggio esclusivo dei Destinatari e a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore. In particolare, il Gestore SF assume l’impegno di non applicare alcuna spesa, commissione o onere ai Destinatari, salvo il ribaltamento di quelli eventualmente sostenuti dal Gestore SF per le imposte, agendo nell’esecuzione del presente Accordo a vantaggio esclusivo dei Destinatari.
3. Il Gestore SF garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive di Lazio Innova e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nell’Avviso, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti contrattuali. Il Gestore SF sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico del Gestore SF tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore SF, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. Il Gestore SF si impegna, altresì, a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire a Lazio Innova di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) avvalersi, per tutte le comunicazioni inerenti al Servizio, ivi incluse quelle nei confronti dei Destinatari, di modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate da Lazio Innova, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
e) comunicare a Lazio Innova ogni modifica relativa ai dati inerenti ai conti correnti dedicati di cui all’articolo 25 e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. In difetto delle comunicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dal Gestore SF a riscuotere;
f) comunicare tempestivamente a Lazio Innova le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, rilevanti per lo svolgimento del Servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni connesse al Servizio;
g) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
8. Sarà facoltà di Lazio Innova procedere, in qualunque momento, alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Gestore SF acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. Il Gestore SF, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne Lazio Innova da eventuali pretese di terzi, anche con le modalità di cui al precedente art. 16, n. 4.
10. Si precisa che per l’istruttoria di merito, a differenza delle altre attività nei confronti dei Destinatari, il Gestore SF non assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non essendo tenuto pertanto ad applicare la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo.
(Modalità di esecuzione della prestazione – specificità derivanti dalla normativa europea)
1. Il Gestore SF assume l’impegno di attuare il Servizio in conformità ai Regolamenti relativi ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato e ai relativi documenti di indirizzo e linee guida europei, nazionali e regionali applicabili. In particolare, il Gestore SF si obbliga a:
a) rispettare gli artt. da 58 a 62 del CPR 2021-2027 (Titolo V “Sostegno finanziario fornito dai fondi”, Sezione II “Strumenti Finanziari”) e l’art. 68 del medesimo regolamento (”Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari”) o gli artt. Da 37 a 46 del CPR 2014-2020 (Titolo IV Strumenti Finanziari” (Titolo IV Strumenti Finanziari”), in funzione della fonte finanziaria del singolo Fondo o parte di esso;
b) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della Gestione del singolo Fondo siano conservati e disponibili ai sensi dell’art. 82 del CPR 2021-2027 al fine di consentire le verifiche di gestione e gli audit di cui al precedente art. 81, e comprendano almeno i seguenti elementi di cui all’allegato XIII al CPR:
(i) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai Destinatari finali in coerenza con quanto previsto dall’Avviso inclusi ove previsti i documenti a corredo e le eventuali loro integrazioni o aggiornamenti;
(ii) la documentazione fornita dai Destinatari a prova del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento Finanziario sarà utilizzato per la finalità prevista (es. piani aziendali, progetti, relazioni su stato di avanzamento, …);
(iii) le check list di controllo, i documenti istruttori, le informazioni acquisite, le relazioni, le delibere e gli altri atti interni previsti dalle procedure del Gestore SF o previste o richiamate dagli accordi sottoscritti, anche con riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse;
(iv) i documenti che disciplinano gli accordi contrattuali sottoscritti dai Destinatari, inclusi quelli che ne determinano l’efficacia nonché le relative comunicazioni aventi rilievo contrattuale;
(v) le prove del fatto che non sono state addebitate commissioni o altri oneri ai destinatari finali non previsti dal presente Accordo.
In relazione all’attività finanziata a valere sul FSE 2014-2020 si fa riferimento alle analoghe prescrizioni contenute nel CPR 2014-2020.
c) assicurare l’adozione e l’effettivo utilizzo di adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate, misure per prevenire le Irregolarità e quelle idonee a evitare il rimborso dei contributi dei PR o l’impossibilità di reimpiegarli ai sensi dell’art. 103 (6) e (5) del CPR 2021-2027 o all’analoga previsione contenuta nel CPR 2014-2020;
d) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal CPR di riferimento e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile e a tal fine:
(i) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento inerente alla gestione del Fondo (e relativi investimenti dei Destinatari);
(ii) fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare a Lazio Innova, alla Regione Lazio (con particolare riferimento alle Autorità di Gestione e Audit del pertinente PR), alla Commissione Europea, all’Ufficio Europeo per la Lotta antifrode (“OLAF”) e alle Corti dei Conti europea e italiana;
(iii) attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni di Lazio Innova e della Regione Lazio;
e) attuare le disposizioni in materia di visibilità di cui al Titolo IV, Capo III del CPR 2021-2027 e alle analoghe disposizioni contenute nel CPR 2014-2020, e in particolare fornire e consentire la pubblicazione delle informazioni a cura delle AdG di cui all’art. 49 del CPR 2021-2027 e adempiere in proprio agli obblighi previsti per i beneficiari dal successivo art. 50 e far adempiere ai Destinatari, ove ricorra il caso, gli obblighi previsti dal medesimo articolo;
f) raccogliere le informazioni previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e adottare le misure affinché i Destinatari adempiano agli obblighi a loro carico previsti da tali articoli e a quelli di cui all’art. l’art. 1 commi 125 e seguenti della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come riformulati dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
g) ai fini dello svolgimento dei controlli sull’operatività, il Gestore SF deve inoltre conservare la documentazione che attesti:
(i) la conformità delle attività realizzate con le previsioni degli accordi sottoscritti e degli Avvisi;
(ii) la correttezza dei conti relativi agli strumenti affidati;
(iii) la coerenza delle erogazioni effettuate con quanto indicato negli accordi sottoscritti e negli Avvisi;
(iv) la legittimità dei costi addebitati (oneri tenuta conto corrente, corrispettivi dietro autorizzazione Lazio Innova), nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali;
(v) la correttezza degli importi tempo per tempo restituiti a Lazio Innova a titolo di economie e rientri.
(Corrispettivi e Valore stimato del Servizio)
1. Per lo svolgimento del Servizio, il Gestore SF sarà remunerato attraverso il riconoscimento di un corrispettivo definito con riferimento al singolo Strumento Finanziario e al singolo contratto attuativo, articolato come segue:
a) Commissione di base:
(i) copre le attività da svolgere fino all’Autorizzazione all’Avvio del Servizio di cui agli articoli 10 e 11, sempre che questa sia rilasciata, le attività accessorie di cui all’articolo 15 e 16 e l’attività di tutoraggio diffuso di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17; copre inoltre le attività strumentali allo svolgimento del Servizio, quali a titolo meramente esemplificativo la contabilizzazione, le attività di controllo e di supporto ai controlli da parte di Lazio Innova e degli altri soggetti preposti (Regione, UE) e quant’altro necessario allo svolgimento del Servizio;
(ii) è commisurata “pro rata temporis” al valore della “base di calcolo”, definita quale somma delle risorse finanziarie tempo per tempo trasferite dal Fondo di Partecipazione allo Strumento Finanziario, secondo le modalità previste nell’articolo 8, comma 1 lettera a, e nella specifica Scheda Prodotto, fino al raggiungimento della Dotazione Patrimoniale dello Strumento destinata all’erogazione dei Prestiti e al netto delle somme restituite al Fondo di Partecipazione ai sensi dell’articolo 26 e dell’importo dei crediti portati a perdita; la base di calcolo si azzera con la liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26;
(iii) l’importo spettante è calcolato semestralmente applicando alla base di calcolo relativa al periodo di riferimento le percentuali di seguito indicate:
• «Nuovo Fondo Futuro»: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in ragione d’anno;
• «Nuovo Fondo Piccolo Credito»: 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in ragione d’anno;
• «Fondo Patrimonializzazione PMI» (se attivato): 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in ragione d’anno;
(iv) terminato il Periodo di Erogazione dei Prestiti le percentuali sopra indicate sono ridotte del 50%;
(v) per effetto delle modalità di erogazione delle risorse dal Fondo di Partecipazione allo Strumento Finanziario previste nell’articolo 8 e nella specifica Scheda Prodotto, l’importo spettante cresce all’aumentare dell’attività, fino all’intero trasferimento della Dotazione Patrimoniale destinata all’erogazione dei Prestiti, salvo l’effetto delle restituzioni e delle perdite; terminato il Periodo di Erogazione, decresce in relazione al ridursi dell’attività;
(vi) è riconosciuta solo a fronte di rendicontazione effettuata ai sensi dell’articolo 24;
b) Commissione di realizzazione:
(i) copre le attività di concessione ed erogazione dei Prestiti di cui all’articolo 13 e le attività di gestione dei Prestiti in essere di cui all’articolo 14;
(ii) è commisurata al numero dei Prestiti erogati nel periodo di riferimento dal singolo Strumento Finanziario ai Destinatari;
(iii) pur se commisurata ai Prestiti erogati, dà copertura anche all’attività svolta sulle domande non andate a buon fine, per la quale non è previsto un compenso specifico;
(iv) l’importo spettante è calcolato semestralmente moltiplicando per il numero di Prestiti erogati nel periodo di riferimento gli importi [Valori unitari a base d’asta] di seguito indicati:
• «Nuovo Fondo Futuro»: euro 1.190,00 (millecentonovamta00) (o il minor valore definito in esito alla gara) oltre ad un importo pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) (o il minor valore definito in esito alla gara) per la concessione dell’abbuono delle ultime rate;
• «Nuovo Fondo Piccolo Credito»: euro 828,00 (ottocentoventotto/00 (o il minor valore definito in esito alla gara);
• «Fondo Patrimonializzazione PMI» (se attivato): euro 878,00 (ottocentosettantotto/00 (o il minor valore definito in esito alla gara);
Si precisa che la commissione di realizzazione per la concessione dell’abbuono delle rate spetta solo se tale opzione è prevista nell’Avviso ed è riferita alle posizioni che ne hanno beneficiato, ai sensi della specifica disciplina contenuta nella Scheda Prodotto.
Inoltre, ai fini del calcolo di cui al successivo punto (vii) si evidenzia quanto segue:
A. la componente della commissione di realizzazione riconducibile ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 è pari a 250,00 euro a pratica (o il minor valore definito in esito alla gara, applicando a tale importo lo sconto indicato in sede di offerta economica); tale importo è incorporato nel valore della commissione di realizzazione relativa al singolo SF in misura corrispondente alla percentuale del campione da sottoporre a controlli previsto nella relativa scheda prodotto allegata all’Accordo di Finanziamento; vale a dire che ove il campione previsto è del 5%, la componente in parola nella relativa commissione di realizzazione è pari a 12,50 euro (250 euro x 5%);
B. la componente della commissione di realizzazione riconducibile alle verifiche in loco è fissata in 600,00 euro a visita (o il minor valore definito in esito alla gara, applicando a tale importo lo sconto indicato in sede di offerta economica); tale importo è incorporato nel valore della commissione di realizzazione relativa al singolo SF in misura corrispondente alla percentuale di controlli da effettuare mediante verifiche in loco, secondo quanto previsto nella relativa scheda prodotto allegata all’Accordo di Finanziamento; vale a dire che ove il campione previsto è del 5%, la componente in parola nella relativa commissione di realizzazione è pari a 30,00 euro (600 euro x 5%);
(v) è riconosciuta solo a fronte di rendicontazione effettuata ai sensi dell’articolo 24;
(vi) qualora nell’ambito degli strumenti finanziari siano attivati specifici interventi, anche in risposta a situazioni emergenziali, che non prevedono la valutazione del progetto presentato (ad esempio nel caso di interventi esclusivamente a sostegno della liquidità) e/o la valutazione del merito di credito/capacità di rimborso, ai valori indicati al precedente punto (iv) (o ai minori valori definiti in esito alla gara) l’affidatario riconoscerà uno sconto del 15% per ciascuna valutazione non prevista, e quindi del 30% nel caso in cui non sia prevista né la valutazione del progetto né la valutazione del merito di credito/capacità di rimborso.
(vii)qualora, anche in conseguenza dell’esito dei controlli a campione previsti, la Regione o Lazio Innova richieda di incrementare l’ampiezza del campione oggetto dei controlli di cui all’articolo 13, comma 1 lettera b) punto vi (controlli sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000) e dei controlli di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b (verifiche in loco) rispetto alla percentuale prevista nella specifica Scheda Prodotto allegata all’Accordo Quadro (o alla maggiore percentuale indicata – a parità di commissione – in sede di offerta tecnica), l’importo della commissione di realizzazione sarà ridefinito riparametrando alla nuova percentuale rispettivamente i valori indicati alle lettere A e B del precedente punto (iv).
c) Compenso per l’attività di tutoraggio individuale post erogazione:
(i) è dovuto solo con riferimento a NFF, che prevede lo svolgimento di attività di tutoraggio individuale post erogazione;
(ii) copre le attività di tutoraggio svolte in forma individuale, previste all’articolo 17, comma 2 lettere b) e c) e realizzate con le modalità indicate nell’Offerta Tecnica;
(iii) è commisurato al valore del Prestito erogato;
(iv) l’importo spettante è calcolato semestralmente, con riferimento ai Prestiti che nel semestre di riferimento hanno raggiunto la fase che determina il riconoscimento del compenso, nella misura di seguito indicata
• 1,0% (unopercento) del Prestito erogato se il Destinatario ha presentato la relazione conclusiva attestante la realizzazione del progetto, se tale relazione è stata approvata dal Gestore SF e se i controlli in loco previsti hanno dato esito positivo;
• 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del Prestito erogato se è integralmente rimborsato, fatto salvo l’eventuale riconoscimento dell’abbuono delle ultime rate;
(v) è riconosciuto solo a fronte di rendicontazione effettuata dal Gestore SF ai sensi dell’articolo 24, contenente in forma sintetica la descrizione delle attività svolte in coerenza con quanto indicato nell’Offerta Tecnica, in relazione ad ogni singolo Destinatario, con riferimento ai Prestiti che nel semestre di riferimento hanno raggiunto la fase che determina il riconoscimento del compenso.
2. I valori percentuali e unitari offerti e sopra indicati hanno natura fissa e immutabile e si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni descritte nell’Accordo nella loro interezza e complementarità, nel
pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
3. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato a Lazio Innova per effetto dell’esecuzione del presente Accordo.
4. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il Valore stimato del Servizio conseguentemente all’Offerta Economica, è complessivamente e presuntivamente stimato in euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), oltre IVA se dovuta, correlato alla gestione di una dotazione complessiva di fondi per euro 200.000.000.00 (euro duecentomilioni/00), tenendo conto dell’opzione di cui al comma 7 dell’articolo 7; considerando solo la dotazione patrimoniale iniziale relativa ai singoli Strumenti Finanziari di certa attivazione di cui al comma 2 dell’articolo 7, tale valore è stimato in euro 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila/00), oltre IVA se dovuta.
5. In caso di rinnovo ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, per effetto dell’esercizio delle relative opzioni, il Valore stimato del Servizio può raggiungere l’importo stimato complessivo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), oltre IVA se dovuta, correlato alla gestione di una dotazione complessiva di fondi per euro 400.000.000.00 (euro quattrocentomilioni/00).
6. Gli importi indicati nei precedenti commi 4 e 5 sono soltanto stimati come media tra le remunerazioni massime in caso di prestiti tutti di importo minimo e massimizzando, in caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 7 dell’articolo 7, la dotazione finanziaria sullo strumento più remunerativo e quelle ottenute in caso di prestiti di importo stimato sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito della precedente programmazione e con una distribuzione maggiormente equilibrata della dotazione finanziaria fra i diversi strumenti, in caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 7 dell’articolo 7.Tali valori hanno pertanto natura meramente presuntiva e il Gestore SF non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte di Lazio Innova qualora la remunerazione conseguita dal Gestore SF ai sensi del presente articolo dovesse risultare inferiore rispetto ai suddetti valori.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze del presente affidamento sono pari a euro 0,00 (euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture di Lazio Innova.
8. È comunque onere del Gestore SF elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
9. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani del Bando di Gara relativo alla presente Procedura e dell’avviso relativo all’appalto che sarà aggiudicato, saranno rimborsate a Lazio Innova dal Gestore SF entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. A tali fini, si rappresenta che le predette spese di pubblicazione ammontano a circa € …. (Euro …/00).
(Fatturazione dei Corrispettivi)
1. I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno riconosciuti da Lazio Innova solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di conformità di cui agli articoli 29 e 30; l’autorizzazione al prelievo degli importi spettanti sarà rilasciata in esito a tali verifiche e previa regolare fatturazione da parte del Gestore SF.
2. Lazio Innova quale società iscritta nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni” è soggetta alla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013. La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco [………] e ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univoco su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, il CIG, il numero di protocollo e la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il codice commessa e gli estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento. L’assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.
3. Le eventuali fatture riguardanti i corrispettivi assoggettati ad IVA dovranno inoltre riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti" ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633 del 1972”. Lazio Innova effettuerà il versamento dell’importo al netto dell’IVA, essendo tenuta essa stessa a versare all’Erario l’IVA sulla fattura passiva. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali. Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato all’art.25.
4. Inoltre, il Gestore SF si obbliga ad inserire o a verificare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
1. Il corrispettivo dell’Accordo Quadro ha natura fissa e invariabile per tutta la durata del Servizio.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC o degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
(Livelli minimi di servizio e meccanismi sanzionatori)
1. Fermo restando il diritto di Lazio Innova di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi per inadempimento in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dal Gestore SF, lo svolgimento del Servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto dei livelli minimi di servizio di seguito individuati, con eventuale applicazione di penali, a decurtazione dei corrispettivi, o di risoluzione parziale o totale dell’Accordo, come di seguito indicato.
2. Con riferimento alla Presa in carico del Servizio, di cui agli articoli 10 e11, qualora il Gestore SF non provveda alla trasmissione della dichiarazione di espletamento delle attività previste entro il termine e con le modalità previste all’articolo 12, sarà applicata una penale secondo quanto di seguito riportato:
(i) ritardo minore o uguale a 5 giorni: euro 5.000,00;
(ii) ritardo maggiore di 5 e inferiore o uguale a 15 giorni: euro 15.000,00;
(iii) ritardo maggiore di 15 e inferiore o uguale a 30 giorni: euro 30.000,00.
La medesima penale sarà applicata nei casi di mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 3, lett. c) dell’articolo 12. Qualora il Gestore SF non provveda entro il doppio dei termini previsti all’articolo 12, Lazio Innova avrà diritto di procedere alla risoluzione dell’Accordo per inadempimento, eventualmente, a propria discrezione, limitatamente al solo o ai soli Strumenti Finanziari in relazione ai quali si è registrato l’inadempimento.
3. Con riferimento alle attività di concessione ed erogazione dei Prestiti descritte nell’articolo 13, fermo il rispetto dei tempi previsti nelle singole Schede Prodotto e negli Avvisi,
a) le attività dalla lettera a) (ricezione della domanda) alla lettera e) (delibera) devono essere svolte entro il tempo massimo di 30 giorni; con riferimento alle posizioni oggetto di campionamento tale tempo è fissato in 45 giorni; in caso di procedura a graduatoria, qualora si verifichino le condizioni per uno scorrimento della graduatoria, con riferimento alle richieste interessate dallo scorrimento, il termine decorre dalla data di comunicazione al Gestore SF della decisione di procedere con lo scorrimento.
b) le attività dalla lettera f) (formalizzazione del contratto) alla lettera i) (erogazione), con riferimento all’intero importo ovvero alla prima tranche nel caso di erogazioni in più tranches, devono essere svolte nei tempi tecnici strettamente necessari a completare le procedure di controllo previste e comunque entro il tempo massimo di 10 giorni; in caso di erogazioni in più tranches, con riferimento alle tranches successive alla prima, il termine è fissato in 20 giorni dalla ricezione della documentazione, fatti salvi i tempi necessari per la verifica della regolarità contributiva.
Eventuali richieste di integrazioni interrompono i termini indicati al presente comma, che riprendono a decorrere dall’invio della documentazione richiesta.
Le verifiche del rispetto dei tempi indicati al presente comma saranno effettuate a partire dal periodo in cui il numero di “rilevazioni”, come definite nel successivo comma 6, superi in relazione al singolo Strumento Finanziario la soglia di 50, o di 10 per il Fondo Patrimonializzazione PMI.
4. Con riferimento alle attività di gestione dei Prestiti in essere descritte nell’articolo 14, fermo il rispetto dei tempi previsti nelle singole Schede Prodotto e negli Avvisi per l’espletamento delle altre attività, devono essere rispettati i tempi di seguito indicati:
a) in caso di richiesta di variazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14, il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta di variazione deve essere comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta;
b) In caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 (superamento del numero di rate scadute), il provvedimento di revoca deve essere assunto entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata che dà avvio al procedimento ivi riportato, al netto dei tempi assegnati al Destinatario; in caso di controdeduzioni presentate dal Destinatario ai sensi della L. 241/90 ovvero di richiesta di rimodulazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni stesse o della richiesta di rimodulazione deve essere assunto il provvedimento di revoca ovvero quello di accoglimento delle controdeduzioni o concessione della rimodulazione e annullamento del procedimento di revoca;
c) In caso di revoca di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14, il provvedimento di revoca deve essere assunto entro 30 giorni dalla data in cui il Gestore SF è venuto a conoscenza della circostanza che ha determinato l’avvio del procedimento di revoca, al netto dei tempi assegnati al Destinatario; in caso di controdeduzioni presentate dal Destinatario ai sensi della
L. 241/90, entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni stesse deve essere assunto il provvedimento di revoca ovvero quello di accoglimento delle controdeduzioni e annullamento del procedimento di revoca.
Eventuali richieste di integrazioni interrompono i termini indicati al presente comma, che riprendono a decorrere dall’invio della documentazione richiesta.
Le verifiche del rispetto dei tempi indicati al presente comma saranno effettuate a partire dal periodo in cui il numero di “rilevazioni”, come definite nel successivo comma 5, superi in relazione a ciascuna fattispecie e al singolo Strumento Finanziario la soglia di 10.
5. Le modalità di verifica del rispetto dei tempi sono di seguito descritte:
• per “rilevazione” si intende ogni fase rilevante ai fini della verifica del rispetto dei tempi; a titolo esemplificativo: per la verifica del rispetto dei tempi di cui al precedente comma 3 lettera a) le “rilevazioni” sono le delibere assunte nel periodo di riferimento; per la verifica del rispetto dei tempi di cui al precedente comma 4 lettera b) le “rilevazioni” sono le posizioni che nel periodo di riferimento hanno superato il numero di rate scadute che determina l’avvio del procedimento di revoca;
• si rileverà il tempo impiegato per lo svolgimento di ogni “fase rilevante” (“rilevazione”) realizzatasi nel periodo di osservazione, dando evidenza sia ai casi in cui si sia registrato un tempo superiore a quello prescritto (“giorni di ritardo”), sia ai casi in cui si sia registrato un tempo inferiore a quello prescritto (“giorni di anticipo”);
• si calcolerà l’eventuale “ritardo medio” di periodo con la seguente formula:
“ritardo medio” = 𝛴 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜−50% 𝛴 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
𝛴 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
• nel caso in cui il ritardo medio registrato nel periodo per il singolo Strumento Finanziario risulti superiore alla “soglia di tolleranza”, fissata in 2 giorni solari, sarà applicata la decurtazione alla commissione di realizzazione dello Strumento Finanziario interessato calcolata nel periodo di riferimento di seguito definita:
(i) “ritardo medio” non superiore a 10 giorni solari, inclusi i 2 giorni di tolleranza: 2% del valore della commissione di realizzazione calcolata nel periodo per lo specifico Strumento Finanziario;
(ii) “ritardo medio” superiore a 10 giorni solari, inclusi i 2 giorni di tolleranza, e non superiore a 15 giorni solari, inclusi i 2 giorni di tolleranza: 10% del valore della commissione di realizzazione calcolata nel periodo per lo specifico Strumento Finanziario;
(iii) “ritardo medio” superiore a 15 giorni solari, inclusi i 2 giorni di tolleranza: 25% del valore della commissione di realizzazione calcolata nel periodo per lo specifico Strumento Finanziario.
• Qualora il “ritardo medio”, risulti superiore a 30 giorni solari, inclusi i 2 giorni di tolleranza, con riferimento ad un periodo di fatturazione, Lazio Innova avrà diritto di procedere alla risoluzione parziale dell’Accordo, con conseguente termine anticipato del Periodo di Erogazione, eventualmente, a propria discrezione, limitatamente allo specifico Strumento Finanziario in relazione al quale si è registrato il superamento della soglia di cui al presente comma.
6. La verifica sarà effettuata semestralmente, nell’ambito delle verifiche di conformità a supporto della fatturazione dei compensi. Al fine della verifica del rispetto dei tempi sopra indicati il Gestore SF deve fornire un data base contenente opportune evidenze in relazione ad ogni “rilevazione”.
7. Con riferimento alle attività di tutoraggio, ove previste, se non è effettuato almeno un incontro con ogni Destinatario durante la fase di realizzazione del progetto, con le modalità previste nell’Offerta Tecnica, qualora il Progetto non sia interamente realizzato e correttamente documentato, sarà applicata una decurtazione pari al 30% della commissione di realizzazione riconosciuta e valere sul relativo Prestito erogato. La verifica sarà effettuata nel semestre successivo alla scadenza dei termini per la realizzazione del progetto e l’importo della penale sarà applicato a riduzione del compenso spettante in quel periodo.
8. Con riferimento all’obbligo di restituire le risorse in giacenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2, al Gestore SF in caso di ritardo rispetto ai termini ivi indicati sarà applicata una penale commisurata all’importo delle risorse per le quali si registra il ritardo nella restituzione e alla durata del periodo di ritardo, nella misura di seguito indicata:
(i) ritardo minore o uguale a 30 giorni: Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 400 punti base in ragione d’anno;
(ii) ritardo maggiore di 30 giorni: Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 1000 punti base in ragione d’anno.
(Rendicontazione dell’attività)
1. Il Gestore SF si impegna a rendicontare la gestione di ciascun Fondo a Lazio Innova mediante l’invio con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ciascun anno con riferimento al semestre solare precedente, della documentazione di seguito indicata:
a) una rendicontazione contabile. La rendicontazione del secondo semestre di ciascun anno è accompagnata da una rendicontazione relativa a tutto l’anno, che deve essere certificata da una Società di revisione al più tardi entro il 31 marzo successivo. Tali rendicontazioni illustrano chiaramente le movimentazioni di ciascun Fondo nel periodo di riferimento e le relative situazioni della Dotazione Patrimoniale, della Dotazione Finanziaria e della Giacenza Finanziaria iniziali e finali ed è corredata degli estratti conto dei conti correnti di cui al comma 2 dell’articolo 25 e di una distinta relativa ai movimenti attribuibili ai singoli Destinatari, se non ricavabili dall’estratto conto.
b) lo stato di avanzamento dell’attività di concessione ed erogazione dei prestiti in relazione al singolo Strumento Finanziario; ove previsto, lo stato di attuazione dei progetti finanziati;
c) i dati di monitoraggio di cui all’allegato E, secondo quanto previsto all’articolo 16;
d) una relazione che illustri l’attività realizzata con particolare riferimento alle attività accessorie e al tutoraggio e in particolare indichi:
(i) le attività svolte ai fini della promozione del singolo Strumento Finanziario con evidenza degli eventi realizzati o ai quali si è partecipato;
(ii) l’operatività degli sportelli territoriali e del Contact Center in termini di numero di contatti, suddivisi per canale e riferiti ove possibile al singolo Strumento Finanziario;
(iii) le attività svolte in relazione al tutoraggio di cui all’articolo 17, dando evidenza delle attività di tutoraggio diffuso svolta (n. incontri, modalità, partecipanti, …) ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, nonché delle attività svolte con riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 17, in coerenza con quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
2. A supporto del trasferimento dei Rientri al Fondo di Partecipazione ai sensi del successivo articolo 26, il Gestore SF invia a Lazio Innova entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre solare la documentazione prevista a tal fine, di cui all’allegato E.
3. Il Gestore SF assicura comunque l’alimentazione del sistema informatico di cui all’art. 10 comma 1 lettera b) riguardante l’attività realizzata ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del presente Accordo. Il sistema deve consentire in ogni momento a Lazio Innova e alle altre Autorità preposte ai controlli di accedere, mediante specifiche interrogazioni, ai dati qualificanti della reportistica riportati in allegato E, alle informazioni relative allo stato di avanzamento delle attività e alla documentazione specifica della singola richiesta di finanziamento; l’aggiornamento dei dati contenuti nel sistema deve essere coerente con lo stato di avanzamento dell’attività.
(Contabilizzazione e tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Gestore SF assicura la contabilizzazione di ciascun Fondo nel rispetto delle previsioni del CPR, in particolare nel rispetto dell’art. 42 del CPR e delle voci riportate nella tabella 12 di cui all’allegato VII al CPR, nonché, con riferimento alle risorse a valere sul POR FSE 2014-2020, nel rispetto delle analoghe previsioni contenute nel CPR 2014-2020, e delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari e secondo le migliori prassi contabili applicabili. A tal fine il Gestore SF registra tutti gli incrementi, i decrementi, i movimenti, le entrate e le uscite di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 e quindi rappresenta correttamente in tale contabilità l’entità della Dotazione Patrimoniale, della Dotazione Finanziaria e della Giacenza Finanziaria del Fondo, nonché dei crediti vantati nei confronti dei Destinatari per i Prestiti erogati classificati in conformità alle disposizioni applicabili per i Prestiti bancari e degli importi deliberati e non ancora erogati, specificando quali presentano ancora le condizioni per la loro erogazione e i relativi importi.
2. Il Gestore SF assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx., e a tal fine, si rappresenta che:
a) per i movimenti finanziari relativi a ciascun Fondo, utilizzerà esclusivamente i conti correnti bancari di seguito indicati:
• Nuovo Fondo Futuro:
✓ Quota a valere sul FSE 2014-2020: c/c bancario n. …………………….
presso la Banca ………………………. IBAN ……………………….
✓ [in caso di finanziamento dei singoli Fondi mediante risorse finanziarie provenienti da altre fonti, sarà richiesto al Gestore di attivare ulteriori specifici conti correnti]
• Nuovo Fondo Piccolo Credito:
✓ Quota a valere sul FSC: c/c bancario n presso la Banca
………………………. IBAN ……………………….
✓ [in caso di finanziamento dei singoli Fondi mediante risorse finanziarie provenienti da altre fonti, sarà richiesto al Gestore di attivare ulteriori specifici conti correnti]
• Fondo Patrimonializzazione PMI:
✓ Quota a valere su …: c/c bancario n. ……………………. presso la Banca
………………………. IBAN ………………………. [qualora lo strumento sia attivato successivamente alla stipula dell’Accordo, l’apertura del conto corrente sarà effettuata nell’ambito delle attività di Presa in Carico relative allo strumento]
✓ [in caso di finanziamento dei singoli Fondi mediante risorse finanziarie provenienti da altre fonti, sarà richiesto al Gestore di attivare ulteriori specifici conti correnti]
b) per i movimenti finanziari relativi ai corrispettivi di cui all’articolo 20, utilizzerà esclusivamente il c/c xxxxxxxx x. ………… xxxxxx xx Xxxxx , xxx xxxxx Xxxxx Xxxova accrediterà le
somme spettanti a titolo di corrispettivo, formalizzando l’autorizzazione al prelievo [il Gestore SF ha la facoltà di indicare più conti];
c) ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, il contraente individua i nominativi sotto indicati quali persone delegate ad operare su sopraindicati conti:
Sig. .........................................................., nato a …..……………………, il ,
CF: ;
[il Gestore SF ha la facoltà di indicare più persone e persone distinte per ciascun conto].
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Accordo non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale) ivi previsti, l’Accordo si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 citata.
(Restituzione delle risorse e liquidazione del fondo)
1. La restituzione della Giacenza Finanziaria al Fondo di Partecipazione deve avvenire nei termini e con le modalità definite per ciascuno Strumento Finanziario nella relativa Scheda Prodotto, in relazione alla destinazione prevista per le somme derivanti dai Rientri.
2. Se non diversamente disciplinato nella Schede Prodotto,
a. qualora su un Avviso o annualità si verifichino economie che non vengono destinate a scorrimento della graduatoria ai sensi dell’articolo 8 comma 4, il Gestore SF assume l’obbligo di rimborsare al Fondo di Partecipazione entro i successivi 10 giorni l’importo comunicato a Lazio Innova ai sensi del medesimo articolo;
b. durante il periodo di concessione ed erogazione dei Prestiti, il Gestore SF assume l’obbligo di rimborsare al Fondo di Partecipazione, con cadenza trimestrale, le risorse in giacenza per la quota relativa agli importi risultanti a titolo di Rientri nell’informativa fornita ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 secondo quanto indicato nell’allegato E; le somme devono essere trasferite entro 30 giorni dal termine del trimestre solare;
c. terminato il periodo di erogazione con riferimento al singolo Strumento Finanziario, il Gestore SF assume l’obbligo di rimborsare, con cadenza trimestrale, la Giacenza Finanziaria del relativo Fondo risultante al termine del trimestre solare, ridotta dell’importo di 1.000,00 (mille/00) euro a copertura di eventuali spese di tenuta conto; le somme devono essere trasferite entro 30 giorni dal termine del trimestre solare; entro lo stesso termine deve essere inviato a Lazio Innova, con riferimento al singolo Strumento Finanziario, l’estratto conto da cui risulti la giacenza finanziaria al termine del trimestre di riferimento.
3. Tutti i versamenti sono da effettuarsi sul c/c bancario IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a “Lazio Innova – Fondo di Partecipazione FARE Lazio - Conto provvista” presso la banca Unicredit. La causale dei bonifici dovrà essere “restituzione risorse ex art. 26, comma 2 lettera … relative a ”, indicando lo Strumento Finanziario cui si riferiscono le risorse.
4. Con riferimento al singolo Strumento Finanziario, il Fondo si intende liquidato nel momento in cui viene eseguito da parte del Gestore SF un ultimo bonifico sul conto corrente di cui al comma 3 per il rimborso integrale della Giacenza Finanziaria del Fondo, al netto di eventuali spese per la chiusura del relativo c/corrente dedicato, che dovranno essere successivamente rendicontate al fine di trasferire sul medesimo conto corrente le somme eventualmente residue. Il bonifico per la liquidazione del Fondo deve avvenire entro 30 giorni dall’invio a Lazio Innova da parte del Gestore SF del rendiconto finale di chiusura dello Strumento Finanziario, che deve contenere le informazioni previste per le relazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 24, con riferimento all’intero periodo di Gestione del Fondo; il Gestore SF assicura che alla data di trasmissione del rendiconto finale, il sistema informativo sia completo di tutte le informazioni e ne garantisce il mantenimento ai fini di ogni possibile successivo controllo. Sulla base di considerazioni relative alla efficienza, efficacia ed economicità, Lazio Innova, sentita la competente struttura regionale, potrà accelerare la liquidazione del singolo Strumento Finanziario, cedendo i rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo ovvero subentrando o facendo subentrare altri soggetti nella gestione di detti rapporti, nel rispetto delle norme riguardanti la concorrenza e gli appalti pubblici.
(Responsabilità del Gestore SF e garanzie)
1. Il Gestore SF dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura
soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
3. Il Gestore SF assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da Lazio Innova e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, il Gestore SF dovrà manlevare e tenere indenne Lazio Innova dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso Lazio Innova medesima per cause riconducibili alle attività del Gestore SF.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo, il Gestore SF ha regolarmente costituito e consegnato a Lazio Innova una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come indicato nella lettera o) delle premesse del presente Accordo dell’importo di € …………..……………..… (Euro ………………….), rilasciata da
…………………………………… in data …………………………. e avente scadenza al
…………………………………….
6. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
7. Lazio Innova, in presenza di inadempimenti del Gestore SF, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera di Lazio Innova, il Gestore SF sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Lazio Innova.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata, con il progredire dell’avanzamento del presente Accordo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
9. Il Gestore SF assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne Lazio Innova da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze del Gestore SF medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo.
10. Per l’intera durata del Servizio, il Gestore SF garantisce l’operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile (RCT) del medesimo Gestore SF in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio di Lazio Innova e di terzi. Tale polizza deve tenere indenne Lazio Innova, nonché i terzi, da qualsiasi danno che possa essere loro arrecato dal Gestore SF nell’esercizio delle attività allo stesso affidate. Tale polizza deve inoltre coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In proposito, il Gestore SF dichiara di aver stipulato polizza n. del
……………………., con la compagnia ………………………., con decorrenza fino al
……………………………………, per un massimale pari a € (Euro
……………….).
11. Ove il Gestore SF sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia di cui sopra è presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le società costituenti l’ATI.
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. [ ].
2. Il Direttore dell’Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del presente Accordo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo, il Direttore dell’Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. Lazio Xxxxxx può nominare uno o più assistenti del Direttore dell’Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell’Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
(Verifica di conformità delle prestazioni)
1. Le attività di cui al presente Accordo sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Accordo, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo, nonché nel rispetto della normativa comunitaria e delle leggi di settore applicabili.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso di esecuzione, con cadenza semestrale;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. È inoltre facoltà di Lazio Innova effettuare verifiche di conformità intermedie, anche a supporto della certificazione delle spese.
5. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della documentazione oggetto di verifica.
6. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione al Gestore SF e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone a Lazio Innova la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
7. Il Gestore SF si impegna a consentire i controlli che Lazio Innova, la Regione Lazio e altre autorità pubbliche competenti, anche tramite propri incaricati, riterranno opportuni, anche presso i Destinatari. A tal fine il Gestore SF deve assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo, fornire estratti e copie di tali dati e documenti e prevedere i conseguenti obblighi da parte dei Destinatari nei contratti di Prestito.
(Svolgimento delle verifiche di conformità)
1. Le verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell’Esecuzione, coadiuvato da un apposito gruppo di lavoro, in relazione ad ogni contratto applicativo.
2. Il Direttore dell’Esecuzione, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Accordo e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Esse avvengono a seguito della produzione da parte del Gestore SF della rendicontazione di cui all’articolo 24 comma 1.
3. La verifica di conformità definitiva avviene a seguito della produzione da parte del Gestore SF della rendicontazione finale di chiusura del Fondo di cui all’art.26 comma 4. Il Direttore dell’Esecuzione, coadiuvato da un apposito gruppo di lavoro, esamina le rendicontazioni prodotte dal Gestore SF e, accertatane la completezza, fissa il giorno del controllo definitivo informandone il R.U.P.. Quest’ultimo dà tempestivo avviso al Gestore SF del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest’ultimo possa intervenire. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
4. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche di conformità.
5. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Affidamento, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritte le singole
operazioni e le verifiche compiute dal soggetto incaricato della verifica di conformità, nonché i risultati ottenuti dalle verifiche stesse.
6. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Lazio Innova e del Direttore dell’Esecuzione.
7. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico del Gestore SF, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla. Qualora il Gestore SF non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Gestore SF.
9. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che il Gestore SF abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva, rilascia il certificato di verifica di conformità, che viene confermato dal R.U.P..
10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso al Gestore SF, il quale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dal Gestore SF al certificato di verifica di conformità.
12. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità del Gestore SF per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
13. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitiva e del certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dal Gestore SF, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta; si procede quindi allo svincolo della cauzione prestata dal Gestore SF a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Accordo.
(Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e/o dei singoli contratti attuativi, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime e, in caso di sospensione parziale, la parte di Servizio sospesa e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’affidamento.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Quando, per l’effetto di forza maggiore, il Gestore SF non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia a Lazio Innova entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
3. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica al Gestore SF il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell’esecuzione dell’Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
4. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’Accordo nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
5. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della prestazione, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Gestore SF può richiedere lo scioglimento dell’Accordo Quadro e/o del singolo contratto attuativo senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora Lazio Innova si opponga allo scioglimento, il Gestore SF ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
6. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al Gestore SF, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo per l’esecuzione del Servizio.
8. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo, salvo che tale differimento risulti incompatibile con la regolamentazione applicabile. È facoltà delle Parti stabilire, di comune accordo, gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo e/o del singolo contratto attuativo, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
9. Il Direttore dell’Esecuzione, con l’intervento del Responsabile o di un legale rappresentante del Gestore SF, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
l'interruzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo e/o del singolo contratto attuativo, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo e/o del singolo contratto attuativo senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
10. Il verbale di sospensione è firmato dal Gestore SF ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
11. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo e/o del singolo contratto attuativo per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, salvo che tale differimento risulti incompatibile con la regolamentazione applicabile. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo e/o del singolo contratto attuativo, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
12. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dal Gestore SF ed è inviato al
R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo e/o del singolo contratto attuativo, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, Lazio Xxxxxx si impegna a informare, senza indugio, il Gestore SF del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
13. Il Gestore SF non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con Lazio Innova.
14. Il Gestore SF che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1 e 2, senza che Lazio Innova abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all’atto della ripresa del Servizio, qualora il Gestore SF intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte da Lazio Innova per cause diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 31 sono considerate illegittime e danno diritto dal Gestore SF ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
(Divieto di modifiche introdotte dal Gestore SF)
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo può essere introdotta ad iniziativa del Gestore SF se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata da Lazio Innova, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dal presente Accordo Quadro.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Gestore SF, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
(Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.
Subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Accordo, e così anche i singoli contratti applicativi, dovrà essere eseguito in proprio dal Gestore SF, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 come da ultimo modificato dal D.L.
n. 77/2021, il contratto di Accordo Quadro (o i singoli contratti applicativi) non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Accordo Quadro. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, il Gestore SF potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 49,90% (quarantanove virgola novanta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo e dietro autorizzazione di Lazio Innova ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, il Gestore SF rimarrà solidalmente responsabile verso Lazio Innova dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all’atto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
b) che il Gestore SF provveda al deposito del contratto di subappalto presso Lazio Innova almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso Lazio Innova, il Gestore SF trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi subappaltati, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata. Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta da Lazio Innova;
d) che siano rispettati tutti i contenuti dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Il Gestore SF che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Lazio Xxxxxx provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che Lazio Xxxxxx abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), esclusa IVA se dovuta, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
8. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, Lazio Innova acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
9. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Affidamento, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
10. L’Affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
11. In base all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Lazio Innova provvede al pagamento diretto del subappaltatore.
(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Gestore SF riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in
conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Gestore SF assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente a Lazio Innova
– pena la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 codice civile – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo.
3. Il Gestore SF prende atto che Lazio Innova si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
1. Lazio Innova potrà recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento con le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
1. Il presente Accordo Quadro è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 del Codice nonché nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Accordo nei successivi articoli 38 e 39.
(Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo al Gestore SF;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Gestore SF verso Lazio Innova, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo al Gestore SF, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Gestore SF;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Gestore SF nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale dell’Accordo da parte del Gestore SF;
h) perdita da parte del Gestore SF dei requisiti di carattere speciale;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati da Lazio Innova;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da Lazio Innova.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Lazio Innova comunicherà al Gestore SF la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo, imputabili al Gestore SF, Lazio Innova procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione, il Gestore SF ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo.
(Procedure di affidamento in caso di fallimento del Gestore SF o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento)
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del cit. articolo 110 del Codice, Lazio Innova, in caso di fallimento del Gestore SF, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dall’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’Affidamento del Servizio oggetto del presente Accordo del completamento del Servizio medesimo.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Gestore SF dell’Accordo Quadro, tale da comprometterne la buona riuscita del Servizio, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Gestore SF. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore SF abbia risposto, Lazio Innova su proposta del RUP dichiara risolto l’Accordo Quadro.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Gestore SF rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’Esecuzione, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Gestore SF deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Gestore SF, qualora l'inadempimento permanga, Lazio Innova su proposta del RUP risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, ovvero in caso di risoluzione dei singoli contratti applicativi, per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del Codice, resta fermo che il Gestore SF anche in seguito alla risoluzione dovrà continuare a svolgere le attività relative alle posizioni in essere (ad es. l’incasso delle rate, il monitoraggio, le rendicontazioni, …) fintantoché la Stazione Appaltante non addiviene al subentro con altro operatore economico selezionato e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
1. Il Gestore SF dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Gestore SF dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Gestore SF si obbliga verso Lazio Innova a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Lazio Innova, in caso di violazione da parte del Gestore SF o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Gestore SF si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che il Gestore SF non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Il Gestore SF, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio dell’esecuzione, il Gestore SF dovrà trasmettere a Lazio Innova la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
7. Lazio Innova verificherà la regolarità contributiva del Gestore SF, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
a) in occasione del pagamento dei compensi;
b) per il certificato di verifica di conformità;
c) per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista e ammessa in relazione al presente Affidamento;
d) per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Il Gestore SF si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne Lazio Innova da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subaffidatario, e da eventuali sanzioni irrogate a Lazio Innova ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
9. Nel caso in cui dipendenti del Gestore SF o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti di Lazio Innova per inadempimenti imputabili al Gestore SF e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Gestore SF sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante di Lazio Innova, e a richiedere l’estromissione di Lazio Innova stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Gestore SF le spese legali affrontate da Lazio Xxxxxx per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
(Intervento sostitutivo di Lazio Innova in caso di inadempienza contributiva del Gestore SF o del subaffidatario, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora Lazio Innova consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo, Lazio Innova scomputerà dalla remunerazione l’importo corrispondente all’inadempienza, e utilizzerà le suddette somme per procedere direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni Lazio Innova opererà uno scomputo dello 0,50%. Tali somme saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte di Lazio Innova del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. Sarà facoltà di Lazio Innova, nel caso in cui venga accertato che il Gestore SF abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Gestore SF.
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo sono individuati il Dott. […] In forza a Lazio Innova in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Responsabile del Gestore SF.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata per iscritto attraverso posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per il Gestore SF
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […],
numero di telefono […] indirizzo e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
per Lazio Innova
Lazio Innova
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X - 00000 XXXX Alla c.a. del Dott. […],
numero di telefono […]
e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso PEC, e avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
(Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti)
1. I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell’ambito del Servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva di Lazio Innova che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore SF. Il Gestore SF, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione di Lazio Innova.
(Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore SF le spese per la stipulazione del presente Accordo e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico di Lazio Innova nelle percentuali di legge.
Contratti attuativi
1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per l’esecuzione dei singoli Servizi come dettagliati nel presente Accordo di Finanziamento, nonché la durata dei medesimi, saranno di volta in volta affidati e specificati al Gestore SF con appositi contratti applicativi/ordini applicativi che saranno trasmessi al Gestore SF, anche inerenti contestualmente a più Strumenti Finanziari.
2. Il Gestore SF si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire, per ciascuno di essi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche d’intervento, di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Lazio Innova si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali Contratti Applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che il Gestore SF possa pretendere alcunché.
4. Lazio Innova procederà alla definizione dell’oggetto dell’appalto, specificando con ogni singolo ordine la tipologia, la quantità e i termini dei servizi richiesti.
5. Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà, di regola, almeno le seguenti indicazioni:
• corrispettivo dei Servizi;
• durata dei Servizi (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi);
• modalità di attuazione del contratto applicativo;
• ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione del Servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’Accordo Quadro.
7. La consegna dei Servizi relativi al primo contratto applicativo avverrà dopo la stipula dell'Accordo Quadro; tuttavia, Lazio Innova si riserva di effettuare la consegna dei Servizi in via di urgenza, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Il Trattamento dei dati viene effettuato in osservanza GDPR e della normativa privacy vigente; il Gestore SF è il titolare del trattamento e redigerà l’informativa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR, dalla quali risulti anche che Lazio Innova è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 GDPR. Lazio Xxxxxx aggiornerà i suoi registri delle attività di trattamento ai sensi art.30 GDPR, nelle sezioni dedicate agli obblighi di legge derivanti dal trattamento e protezione dei dati personali.
1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo e i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Tutti i termini indicati nel presente Accordo sono da intendersi riferiti a giorni solari.
5. Ogni modifica successiva dell’Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.
6. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, nonché al D. L. 77/2021, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque
applicabile in materia.
7. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL GESTORE SF LAZIO INNOVA
Il Gestore SF dichiara di avere piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutti gli articoli del presente atto e di accettarli espressamente.
Ad ogni modo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Gestore SF dichiara di avere preso specifica visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute, specificamente, nei seguenti articoli dell’Accordo: Articolo 18 (Modalità di esecuzione della prestazione – parte generale); Articolo 20 (Corrispettivi e Valore stimato del Servizio); Articolo 22 (Revisione del corrispettivo); Articolo 23 (Livelli minimi di servizio e meccanismi sanzionatori); Articolo 24 (Rendicontazione dell’attività); Articolo 26 (Restituzione delle risorse e liquidazione del fondo); Articolo 27 (Responsabilità del Gestore SF e garanzie); Articolo 31 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi); Articolo 34 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi. Subappalto); Articolo 38 (Clausole risolutive espresse); Articolo 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Gestore SF o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento); Articolo 41 (Intervento sostitutivo di Lazio Innova in caso di inadempienza contributiva del Gestore SF o del subaffidatario, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi) e Articolo 46 (Foro competente):
Roma,
Letto, confermato e sottoscritto.
IL GESTORE SF LAZIO INNOVA
Scheda Prodotto Nuovo Fondo Futuro
Allegato A.1
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il Nuovo Fondo Futuro (NFF) ha l’obiettivo di sostenere le Microimprese in fase di avviamento, per contrastare l’economia sommersa e sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici.
A tal fine il NFF finanzia progetti di investimento finalizzati a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tramite il sostegno finanziario all’avvio di nuove imprese (costituite da meno di 36 mesi).
Il NFF è sostenuto dal FESR, dal FSE e dal FSE+ ed è finalizzato alla concessione diretta di Prestiti a Microimprese in fase di avviamento, anche non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, che hanno difficoltà di accesso ai canali ordinari di credito.
La Regione Lazio si riserva di limitare la platea dei Destinatari del NFF, ad esempio a giovani e donne, o di definire riserve finanziarie per queste o altre categorie.
In presenza di specifiche condizioni è prevista la possibilità di concedere un abbuono delle ultime rate di rimborso del Prestito, ai sensi dell’articolo 58 (5) del CPR e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
I Prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con le modalità previste nell’Avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto indicato nell’Accordo Quadro e nella presente Scheda Prodotto, nonché nell’Offerta Tecnica, in quanto con essi compatibile.
L’Avviso dovrà prevedere l’apertura dei termini per la presentazione delle domande secondo finestre annuali predefinite, ciascuna con una dotazione finanziaria coerente con le risorse messe a disposizione per l’anno di riferimento. È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovamente l’Avviso, in occasione dell’apertura della nuova finestra annuale, qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di necessità di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l’opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative dello specifico Strumento Finanziario, anche per effetto dell’esperienza del Gestore SF.
La Dotazione Patrimoniale dello Strumento sarà trasferita al Gestore SF con riferimento alla dotazione finanziaria della singola annualità messa a bando.
Il Periodo di Erogazione dei Prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento del completo utilizzo della Dotazione Patrimoniale del NFF, salva la possibilità di incremento ai sensi dell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo.
Con riferimento alla dotazione iniziale dello SF si rappresenta che i relativi Prestiti devono essere erogati entro il 30 ottobre 2023, fatte salve eventuali proroghe definite dell’AdG FSE 2014-2020 in coerenza con la regolamentazione applicabile.
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il NFF può essere finanziato, oltre che dal FSE+, dal FESR e dal FSE, anche da risorse del bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da altre risorse confluite nel Fondo di Partecipazione, anche mediante apposite operazioni finanziarie, e messe a disposizione da soggetti terzi in forza di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova.
Con deliberazione n. 423 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha inteso destinare a sostegno del NFF, in sede di prima attivazione, risorse finanziarie per euro 10.000.000,00 inclusive delle somme destinate a copertura di costi e commissioni.
Il NFF ha pertanto una Dotazione Patrimoniale iniziale di 9.550.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014-2020, al netto della trattenuta del 4,5% a copertura dei costi di gestione del Fondo di Partecipazione. Tali risorse, al netto delle somme a copertura dei compensi potenzialmente spettanti al Gestore, rappresentano la dotazione finanziaria del primo avviso (prima finestra) che il Gestore pubblicherà per l’accesso all’agevolazione. I relativi Prestiti devono essere erogati entro il 30 ottobre 2023, fatte salve eventuali proroghe definite dell’AdG FSE 2014-2020 in coerenza con la regolamentazione applicabile.
Qualora si realizzino economie rispetto alla dotazione di una data annualità, se non utilizzate per lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’Avviso, le stesse devono essere restituite al Fondo di Partecipazione nei termini contrattualmente previsti e possono essere utilizzate ad incremento della dotazione di una o più annualità successive, previa approvazione del Comitato di Governance.
Con successivi atti potranno essere individuate ulteriori risorse a valere sul FSE+ 2021-2027, sul FESR 2021-2027 o su altri Fondi SIE e/o provenienti da altre fonti finanziarie, inclusi i Rientri, e, conseguentemente, in conformità con quanto previsto nell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo Quadro, la Dotazione Patrimoniale del NFF potrà essere incrementata fino a concorrenza del valore residuo dell’Accordo Quadro.
La Regione Lazio si riserva di istituire specifiche sezioni dello Strumento Finanziario, anche in relazione alla provenienza delle risorse finanziarie, definendo specifiche caratteristiche in relazione ai relativi Destinatari e/o alle finalità dello Strumento, anche in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 5.
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il NFF eroga Prestiti agevolati alle Microimprese ammissibili.
Ove vi sia il cofinanziamento di risorse messe a disposizione da soggetti terzi a livello di Fondo di Partecipazione, queste determinano un effetto leva.
I Rientri dei Prestiti sono restituiti al Fondo di Partecipazione con cadenza trimestrale dal Gestore SF dello Strumento e, in base alle decisioni del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione, fino al termine del Periodo di Erogazione possono essere destinati a finanziare la dotazione delle annualità successive o, se applicabile, la riapertura dello sportello o lo scorrimento della graduatoria, ovvero a finanziare uno degli altri Strumenti Finanziari rientranti nella Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione, costituendo un incremento della
relativa Dotazione Patrimoniale.
Qualora altri soggetti forniscano al Fondo di Partecipazione risorse finanziarie a sostegno dello Strumento, ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con tali soggetti, i Rientri possono essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie che hanno messo a disposizione
Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Nuovo Fondo Futuro.
Non è previsto il cofinanziamento da parte del Gestore SF, né da parte del canale bancario, né di altri co-finanziatori a livello di singolo prestito.
In presenza di specifiche condizioni è previsto l’abbuono delle ultime rate di rimborso del Prestito.
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Sono ammissibili al NFF le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• devono rientrare nei parametri dimensionali di “Microimpresa”, come definita dall’allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla concessione del Prestito;
• devono essere costituite da non più di 36 mesi; nel caso di lavoratori autonomi rileva la data di apertura della partita IVA; nel caso di ditte individuali rileva la data di iscrizione nel Registro delle Imprese;
• devono trovarsi, per condizioni soggettive e oggettive, in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito, secondo quanto più avanti precisato (Focus “difficoltà di accesso al credito”).
• devono avere una delle seguenti forme giuridiche:
(i) Lavoratori autonomi, ossia lavoratori la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e coloro che esercitano una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
(ii) Ditte individuali;
(iii) Società in nome collettivo (S.n.c.);
(iv) Società in accomandita semplice (S.a.s.);
(v) Società cooperative
(vi) Società a responsabilità limitata (S.r.l)
(vii)Società responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
Sono pertanto escluse le società di capitali diverse da quelle sopra indicate.
È facoltà della Regione dare indicazioni perché nell’Avviso sia consentito che la domanda sia presentata da un promotore per impresa da costituire: in tal caso l’impresa deve essere costituita al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera positiva e comunque entro la data di concessione.
• devono avere una sede operativa nella regione Lazio, al più tardi entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e conseguente erogazione del Prestito; in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del Prestito e devono essere localizzati gli investimenti oggetto del progetto agevolato.
• I lavoratori autonomi, a parziale deroga dei punti precedenti, devono essere residenti fiscalmente nel Lazio e titolari di partita IVA già attiva al momento della presentazione della domanda.
La Regione si riserva di limitare l’operatività dello strumento a Microimprese composte alternativamente da donne (“imprese femminili”) o giovani (“imprese giovanili”) in misura non inferiore a quella di seguito indicata, in relazione alla forma giuridica:
o società cooperative e società di persone: almeno il 60% dei componenti della compagine sociale;
o società di capitale: almeno due terzi delle quote di partecipazione e almeno due terzi dei componenti degli organi amministrativi;
o impresa individuale: titolare;
o lavoratori autonomi: titolare della partita IVA.
La Regione si riserva altresì di definire ulteriori o diverse categorie cui limitare l’operatività del NFF,
ovvero cui riservare specifiche dotazioni finanziarie.
Non sono ammissibili al NFF le Microimprese che si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
• presentano negli ultimi tre anni anche solo una delle anomalie elencate nella tabella seguente; in caso di società, tale requisito è riferito anche alle persone dei soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti. In caso di elementi pregiudizievoli “da valutare” la valutazione è a cura del Gestore SF che dovrà darne atto nella delibera di concessione o di diniego.
Elementi pregiudizievoli | Ammissibilità |
BF bancarotta fraudolenta | Non ammissibile |
BS bancarotta semplice | Non ammissibile |
CF Concordato fallimentare | Non ammissibile |
FL fallimento | Non ammissibile |
LC liquidazione coatta amministrativa | Non ammissibile |
AC amministrazione controllata | Non ammissibile |
AR Accordo di ristrutturazione dei debiti | Non ammissibile |
AS amministrazione straordinaria | Non ammissibile |
CP concordato preventivo | Non ammissibile |
In Procedura Concorsuale (N) | Non ammissibile |
AG amministrazione giudiziaria | Non ammissibile |
LG liquidazione giudiziaria | Non ammissibile |
SG sequestro giudiziario | Non ammissibile |
SA scioglimento per atto dell'autorità | Non ammissibile |
Più di un protesto oppure un protesto per un valore superiore ai 1.500 euro | Non ammissibile |
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali superiori a 5 mila euro | Non ammissibile |
Utenze insolute e decreti ingiuntivi superiori a 1.500 | Non ammissibile |
Sofferenze e incagli segnalati in centrale rischi | Non ammissibile |
Scaduti o sconfinanti da più di 180 gg segnalati in centrale rischi | Non ammissibile |
Pignoramenti, sequestri cautelativi e ipoteche giudiziali inferiori a 5 mila euro | Da valutare |
Utenze insolute e decreti ingiuntivi inferiori a 1.500 | Da valutare |
Scaduti o sconfinanti da più di 90 gg e meno di 180 gg segnalati in centrale rischi | Da valutare |
Protesto singolo per un valore inferiore a 1.500 euro | Da valutare |
• sono stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
• sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
• i cui legali rappresentanti
o sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione;
o è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
o si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
o non rispettano i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
• svolgono un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili al Gestore SF o al Destinatario, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
• operano in uno dei settori di seguito indicati:
− produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l’eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
− produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
− case da gioco e imprese equivalenti;
− gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
− pornografia e prostituzione;
− energia nucleare;
− ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.
• con riferimento agli interventi finanziati dal FSE+, dal FSE e dal FESR sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all’intervento di tali Fondi SIE e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l’aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l’ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, anche in funzione della disponibilità di specifiche risorse finanziarie destinate a sostegno di tali settori;
• hanno ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento
«de minimis»;
• hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
• hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
• sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”);
• hanno già ricevuto un Prestito a valere sulle precedenti edizioni di Fondo Futuro attivate a valere sul POR FSE+ 2007-2013 e sul POR FSE 2014-2020 o a valere su precedenti finestre o Avvisi di Nuovo Fondo Futuro o che facciano parte della medesima “impresa unica” (come definita dal De Minimis) di un altro Destinatario che ha già ricevuto un Prestito a valere sulle precedenti edizioni di Fondo Futuro attivate a valere sul POR FSE+ 2007-2013 e sul POR FSE 2014-2020 o a valere su precedenti finestre o Avvisi di Nuovo Fondo Futuro, ovvero che abbia presentato domanda a valere sulla medesima finestra o Avviso di Nuovo Fondo Futuro.
Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, deve essere garantito il rispetto del principio “DNSH” (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo).
FOCUS: DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AL CREDITO ORDINARIO
In relazione al requisito relativo alla difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito si precisa quanto segue:
• nel caso in cui il destinatario non sia ancora costituito al momento della presentazione della domanda, non avendo una storia creditizia che consenta alla banca di poterne valutare l’affidabilità e in assenza di garanzie, si presume una effettiva difficoltà di accesso al credito ordinario;
• qualora il destinatario sia già costituito al momento della domanda, non avendo una storia finanziaria rappresentativa del merito di credito (in quanto costituito da meno di 36 mesi) è
ragionevole presumere che vi sia una effettiva difficoltà di accesso al credito ordinario, a meno che l’impresa abbia già ottenuto altri finanziamenti, nel qual caso è necessario che il Gestore SF qualifichi e motivi adeguatamente nella delibera la difficoltà di accesso al credito eventualmente riscontrata;
• si precisa che per tutti i richiedenti che abbiano già avuto e abbiano in essere uno o più affidamenti bancari o prestiti, l’eventuale difficoltà di ottenere ulteriore credito non è di norma presupposto sufficiente per poter affermare una difficoltà oggettiva e soggettiva di accesso al credito ordinario; spesso infatti è indice di una difficoltà di rimborso del credito, situazione che risulterebbe comunque aggravata dalla rata di rimborso del finanziamento agevolato. Per questa ragione il finanziamento non dovrebbe essere concesso, se non a fronte di espressa motivazione legata ad una specifica situazione che ne giustifichi la concessione.
• In relazione all’“assenza di garanzie” si chiarisce che ciò che rileva è che il richiedente (il titolare, il socio illimitatamente responsabile, il socio limitatamente responsabile che abbia la maggioranza, anche relativa, il socio accomandante/accomandatario) non sia in grado di fornire le garanzie, anche personali, che il sistema bancario riterrebbe necessarie per la concessione del credito.
• La semplice “indisponibilità” a fornire garanzie, anche personali, da parte dei Destinatari (il titolare, il socio illimitatamente responsabile, il socio limitatamente responsabile che abbia la maggioranza, anche relativa, il socio accomandante/accomandatario), non è elemento sufficiente a determinare una difficoltà di accesso al credito, in quanto un soggetto che sia in una condizione economica tale da poter rilasciare ad esempio una fideiussione personale (a fronte della quale otterrebbe credito), ma non intenda farlo, non è per questo ammissibile all’Avviso, in quanto avrebbe forze a sufficienza per superare la difficoltà di accesso al credito senza l’intervento del NFF.
• nei casi in cui la forma giuridica sia tale da determinare tale situazione, non è indicatore di capacità di accesso al credito la presenza in capo al richiedente del mutuo per l’acquisto dell’abitazione.
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI E POSSIBILITA’ DI OTTENERE L’ABBUONO DELLE ULTIME 12 RATE
I Prestiti erogati a valere sul NFF hanno le seguenti caratteristiche:
• finalità: copertura del fabbisogno per investimenti e/o circolante; i Prestiti non possono essere finalizzati al rimborso di altri debiti finanziari né a mera liquidità; la finalità deve risultare da un business plan presentato a corredo della domanda;
• importo minimo: 10.000 euro;
• importo massimo: 25.000 euro;
• durata: 72 mesi incluso preammortamento
• preammortamento: 12 mesi, sempre previsto
• tasso di interesse: zero;
• tasso di interesse di mora: 2% (due per cento) in ragione d’anno, da applicarsi in caso di ritardato pagamento;
• rimborso: a rata mensile costante posticipata;
• assenza di garanzie.
Il finanziamento è interamente a valere sul NFF e può coprire fino al 100% del fabbisogno risultante dal business plan.
Al Prestito può essere abbinata la possibilità di ottenere un abbuono delle ultime 12 rate mensili al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
o il Destinatario, alla data della verifica delle condizioni, abbia pagato tutte le precedenti rate;
o nel corso della vita del Prestito il Destinatario abbia sempre rispettato i termini previsti per il rimborso delle rate, con un margine di tolleranza di una rata di ritardo, o di più di una rata se previsto dall’Avviso e nei termini ivi indicati;
o alla data della verifica delle condizioni il Destinatario risulti attivo al Registro delle Imprese (o con partita IVA attiva nel caso dei lavoratori autonomi), non in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali alla data della verifica delle condizioni.
Tale possibilità sarà definita negli Avvisi in relazione alla compatibilità con la disciplina che regola le risorse finanziarie a sostegno degli interventi.
Al Destinatario non può essere applicato alcun altro costo o onere (spese di istruttoria, commissioni di erogazione e incasso, penale di estinzione anticipata, altro) salvo quelli eventualmente previsti per legge.
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI E CONCESSIONE DELL’ABBUONO DELLE ULTIME 12 RATE
Le domande sono presentate al Gestore SF, in forza di un apposito Avviso pubblicato sul BURL, mediante il Portale unico di accesso all’agevolazione.
Salvo diversa indicazione in sede di approvazione dell’Avviso da parte del Comitato di Governance, la procedura di valutazione è a graduatoria, secondo lo schema già adottato per l’iniziativa Fondo Futuro attivata a valere sul POR FSE 2014-2020.
I progetti ammissibili sono posti in graduatoria, sulla base dei punteggi dichiarati dai destinatari con riferimento a ciascuno dei criteri di selezione, puntualmente quantificabili senza margine di discrezionalità, che saranno verificati dal Gestore SF in sede di istruttoria ed eventualmente rettificati, ma solo in riduzione.
Sono avviati ad istruttoria in ordine decrescente di punteggio i progetti rientranti entro il limite di copertura delle risorse finanziarie disponibili per la specifica annualità.
Sono finanziati i progetti risultati ammissibili in esito all’istruttoria amministrativa e di merito.
I criteri per l’attribuzione dei punteggi al fine della definizione della graduatoria sono, in ordine di importanza:
• il livello del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilevato in capo ai soci o ai futuri soci in caso di impresa costituenda;
• la minore anzianità dell’impresa;
• il numero di occupati;
I criteri di premialità che potranno essere indicati dalla Regione e dovranno essere riportati nell’Avviso, che assegnano un punteggio valido ai fini del calcolo del punteggio totale per la graduatoria, sono riconducibili a:
• premialità soggettive, quali, a titolo esemplificativo
o imprese femminili (ove opportuno)
o imprese giovanili (ove opportuno)
o imprese con presenza di lavoratori svantaggiati
o imprese con presenza di soggetti che hanno partecipato a iniziative regionali (es, torno subito, in-studio, …)
• premialità territoriali, vale a dire imprese che operano o intendono operare nelle zone individuate quali aree di crisi industriale complessa ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 o in altre aree territoriali individuate dalla Regione Lazio in sede di approvazione dell’Avviso da parte del Comitato di Governance.
La Regione Lazio si riserva di definire, in sede di approvazione dell’Avviso da parte del Comitato di Governance, ulteriori priorità o criteri, non discrezionali.
Il Gestore SF è tenuto ad effettuare l’istruttoria amministrativa e l’istruttoria di merito, nei termini contrattualmente previsti.
L’istruttoria amministrativa ha l’obiettivo di verificare
• il rispetto delle disposizioni dell’Avviso per la presentazione della domanda (ricevibilità della domanda);
• la correttezza del punteggio dichiarato dal richiedente, che può essere rettificato solo in riduzione; qualora per effetto della rettifica del punteggio la nuova posizione in graduatoria sia inferiore al limite di finanziabilità, l’istruttoria è sospesa e può essere ripresa in caso di scorrimento della graduatoria;
• il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione;
• agni altro aspetto formale indicato nell’Avviso, in conformità con il contenuto dell’Accordo e della Scheda Prodotto.
La verifica amministrativa è effettuata sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Destinatario ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali il Gestore SF effettua le verifiche a campione contrattualmente previste. Con riferimento al NFF l’ampiezza minima del campione è inizialmente fissata al 20% delle domande ricevute, ovvero al maggior livello che il Gestore SF abbia indicato in sede di offerta tecnica quale elemento migliorativo dell’offerta. La Regione si riserva comunque di valutare un incremento del campione, nei termini previsti negli atti di gara,
con conseguente riparametrazione della commissione di realizzazione.
L’istruttoria di merito mira – tra l’altro – a verificare, dall’analisi del business plan, la presenza del fabbisogno finanziario per investimenti e/o circolante, nonché la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare il prestito ed è effettuata sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati, eventualmente rivisti o meglio specificati nell’Avviso in coerenza con le specificità delle risorse a sostegno degli interventi:
(i) qualità e coerenza progettuale interna (con riferimento alla chiarezza espositiva, alla congruenza rispetto all’oggetto dell’Avviso e ai nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi, congruità e correttezza del piano finanziario);
(ii) coerenza esterna della proposta progettuale rispetto alle finalità delle risorse finanziarie a sostegno dell’intervento (si fa riferimento alla capacità del progetto di assicurare lo sviluppo di attività imprenditoriali e di garantire un impatto duraturo sull’occupazione, anche solo in termini di autoimpiego);
(iii) capacità di innovazione (con riferimento alla capacità della proposta progettuale di favorire l’introduzione di nuovi prodotti/processi che costituiscono una novità per l’impresa richiedente o di accedere a nuovi mercati; in caso di nuova impresa si considera sempre presente);
(iv) capacità economico-finanziaria del progetto.
Il giudizio favorevole (adeguato) relativo a tutti i criteri sopra indicati conferma ai fini della posizione in graduatoria il punteggio rivisto in sede di istruttoria formale.
Inoltre, il Gestore SF effettua una valutazione del merito di credito per verificare il possesso del requisito di difficoltà di accesso al credito ordinario.
In sede di istruttoria, qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il Gestore SF può concordare con il Destinatario una riduzione dell’importo del finanziamento rispetto a quello richiesto, al fine di renderlo coerente con la capacità di rimborso che emerge dal business plan.
Qualora il finanziamento sia concesso sulla base di dati, notizie, e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, presentate al Gestore SF, il finanziamento è oggetto di revoca, previo preavviso ai sensi della L. 241/1990 e sono attivate procedure per la restituzione da parte dell’impresa o per il recupero delle somme. Resta ferma la disciplina prevista dalla norma per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
In base all’esito dell’istruttoria il Gestore SF assume le delibere di concessione o di diniego e provvede a darne comunicazione al Destinatario entro i successivi 5 giorni.
In caso di diniego tali delibere e comunicazioni dovranno contenere una esauriente motivazione dell’esclusione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.
Nel caso di delibera di concessione, la comunicazione dovrà contenere quanto eventualmente necessario per la stipula del contratto di finanziamento. In tale comunicazione sono fornite anche le informazioni essenziali del Prestito concesso (importo, scadenze, tassi di interesse applicati, …) oltre all’indicazione dell’“equivalente sovvenzione lorda” (ESL) riconosciuta per effetto della concessione del Prestito.
In caso di domanda presentata da un promotore per impresa da costituire, la concessione
dell’agevolazione si formalizza in capo all’impresa, che deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera positiva.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, ovvero dall’acquisizione di quanto necessario alla stipula del contratto di finanziamento (ad esempio il DURC), il Gestore SF rende disponibile sul Portale il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento; il contratto di finanziamento deve essere conforme allo standard definito nella fase di Presa in Carico e deve contenere tutti gli aspetti necessari a disciplinare il rapporto scaturente dall’erogazione del Prestito, anche in funzione della natura delle risorse utilizzate per l’erogazione del Prestito (importo, scadenze, tasso di interesse, obblighi del prenditore, cause di revoca, interessi di mora, …)
L’erogazione avviene su un conto corrente intestato al Destinatario (impresa), i cui estremi sono indicati nel contratto di finanziamento, con le modalità di seguito indicate:
• entro 20 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento viene erogato una prima tranche pari al 20% dell’importo del Prestito concesso;
• a fronte della presentazione da parte del Destinatario di una breve nota che illustra le spese sostenute utilizzando le somme erogate e di apposite dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti, il Gestore SF, effettuate le opportune verifiche, provvede ad erogare una ulteriore tranche pari al 40% dell’importo del Prestito concesso;
• a fronte della presentazione da parte del Destinatario di una seconda breve nota che illustra le spese sostenute utilizzando le ulteriori somme erogate e di apposite dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti, il Gestore SF, effettuate le opportune verifiche, provvede ad erogare il saldo, pari al restante 40% dell’importo del Prestito concesso.
Entro il mese successivo alla scadenza dei 12 mesi dalla prima erogazione il Destinatario deve inviare una breve relazione conclusiva che illustri complessivamente quanto realizzato con le somme ricevute grazie al Prestito, corredata di apposite dichiarazioni sul mantenimento dei requisiti.
Il Gestore SF, sulla base delle note illustrative e della relazione conclusiva presentate dal Destinatario, verifica che quanto è stato realizzato sia conforme alle finalità previste; inoltre prima di ogni erogazione e in occasione della relazione conclusiva verifica mediante apposita documentazione (visura camerale per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, consultazione banca dati Agenzia delle Entrate nel caso dei lavoratori autonomi, bilanci e/o dichiarazioni dei redditi), che l’impresa prenditrice del Prestito (Destinatario) sia attiva, che non risulti in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali e che non vi siano elementi di dubbio rispetto a quanto dichiarato in relazione al mantenimento dei requisiti (ad esempio trasferimento della sede operativa fuori dalla Regione Lazio); infine, il Gestore SF effettua delle verifiche in loco a campione, finalizzate a verificare che l’impresa sia effettivamente operativa, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti e che quanto dichiarato nelle note e nella relazione corrisponda al vero; il campione è definito nella misura minima complessiva del 45%, articolato come segue:
• 15% entro un mese dalla seconda richiesta di erogazione;
• 15% entro un mese dall’erogazione a saldo;
• 15% entro un mese dalla relazione conclusiva
Ove i controlli non diano esito positivo, il Gestore SF attiva le procedure di revoca, totale o parziale.
Disciplina della concessione dell’abbuono delle rate (ove previsto nell’Avviso)
Nel corso dell’ultimo semestre del penultimo anno di ammortamento del Prestito, se la posizione è in bonis, il Gestore SF comunica al Destinatario prenditore del Prestito, con le modalità previste nell’Avviso, che può richiedere tramite il Portale unico di accesso l’abbuono delle rate, compilando la relativa richiesta e le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto dall’Avviso.
Il Gestore SF effettua una specifica istruttoria per verificare puntualmente le condizioni per il riconoscimento dell’abbuono delle ultime 12 rate (in regola con i pagamenti, no ritardi, impresa attiva) e per effettuare le verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dal Destinatario (nella medesima misura prevista in fase di concessione del Prestito); in caso di esito positivo delle verifiche, assume la delibera di concessione dell’abbuono e comunica al Destinatario prenditore del Prestito che, per effetto del riconoscimento dell’abbuono, il Prestito si intende interamente rimborsato con il pagamento dell’ultima rata del penultimo anno di ammortamento.
La data di riferimento per la verifica delle condizioni è la data di scadenza della penultima rata del penultimo anno di ammortamento del Prestito.
Il Gestore SF provvede, contestualmente alla concessione dell’abbuono delle rate, a rideterminare l’ESL effettivamente goduta sul Prestito, rettificare il valore sul RNA e registrare la concessione del nuovo aiuto in forma di abbuono, dandone evidenza al Destinatario nella comunicazione di concessione dell’abbuono.
FOCUS: TUTORAGGIO
Il Gestore SF svolge nei confronti dei Destinatari un’attività di tutoraggio individuale, che si aggiunge all’attività di tutoraggio diffuso, articolata in relazione alle singole fasi di attività come di seguito indicato:
o durante la realizzazione del progetto finanziato: il Gestore SF deve svolgere le attività di accompagnamento indicate nell’Offerta Tecnica, con le modalità ivi previste, che devono in ogni caso essere idonee a verificare lo stato di avanzamento del progetto, assicurare che il Destinatario sia pienamente consapevole delle norme relative all’agevolazione di cui sta beneficiando; inoltre, il Gestore SF deve attivare un presidio in grado di fornire supporto tecnico (back office) al contact center per assicurare l’assistenza individuale eventualmente necessaria, a fronte di specifiche richieste;
o in fase di rimborso del finanziamento: il Gestore SF deve attivare di propria iniziativa, comunque sempre in presenza di ritardi nel pagamento delle rate, uno o più contatti con i Destinatari, con le modalità indicate nell’Offerta Tecnica, che devono in ogni caso essere idonee a monitorare l’andamento dell’attività di impresa, individuare le motivazioni del ritardo e valutare la possibilità di accordare una rimodulazione del piano
di ammortamento, nei termini previsti dall’Avviso, al fine di ripristinare il corretto adempimento da parte del Destinatario e – su larga scala – ridurre il fenomeno delle revoche dovute a ritardi nel pagamento delle rate.
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI
Le richieste di variazione devono essere presentate tramite Portale entro i termini indicati in relazione al tipo di variazione.
• Modifica del progetto ammesso
Nell’arco del periodo di realizzazione del progetto, sono consentite variazioni, presentate tramite Portale, anche in fase di rendicontazione, e adeguatamente motivate, fermo restando che:
- a fronte di un incremento del valore totale del progetto realizzato, resta invariato l’importo del finanziamento;
- a fronte di una riduzione del valore totale del progetto realizzato, si determina la revoca parziale del finanziamento concesso, purché la quota realizzata rappresenti un lotto funzionale e il valore residuo sia superiore al minimo previsto dalla scheda prodotto e dall’Avviso, altrimenti si determina la revoca totale;
- le proroghe temporali sull’esecuzione del progetto possono essere richieste con istanza motivata una sola volta per un massimo di tre mesi;
- siano rispettate le caratteristiche del progetto indicate nella scheda prodotto e nell’avviso;
• Modifica localizzazione dell’unità operativa in cui si realizza il progetto
Se entro 3 anni dall’erogazione del finanziamento si modifica l’unità operativa in cui si realizza il progetto, il Destinatario deve informare il Gestore SF, tramite Portale, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
La nuova unità operativa deve essere nel Lazio o in uno specifico territorio che abbia dato diritto all’accesso a riserve o a priorità.
Se la nuova unità operativa non risponde ai requisiti richiesti, il Gestore SF dispone la revoca dell’agevolazione.
• Modifica piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento
In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, e comunque prima dell’emissione del provvedimento di revoca, il Destinatario può presentare tramite Portale la richiesta di modifica del piano di rimborso con rimodulazione delle rate.
Il Gestore SF, ove ritenga che la rimodulazione possa consentire il ripristino di un regolare rimborso del Prestito, verificata la permanenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi richiesti dall’Avviso, può concedere una rimodulazione entro i termini indicati nel successivo punto 8, rendendo disponibile il nuovo piano di ammortamento tramite Portale.
La rimodulazione delle rate del piano di ammortamento è motivo di esclusione dall’accesso all’abbuono delle ultime 12 rate di cui al precedente punto 5 “Caratteristiche dei Prestiti”.
• Modifica del beneficiario dell’agevolazione
Il Destinatario assume la veste di beneficiario dell’agevolazione a seguito della concessione del Prestito e la perde al termine del periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato); decorso tale termine si configura la fattispecie di “modifica del debitore”, di cui più avanti.
Le sole fattispecie che consentono la modifica del beneficiario dell’agevolazione sono:
(i) Cessione di azienda o di ramo d’azienda.
(ii) Trasformazione (modifica della forma giuridica)
(iii) Fusione per incorporazione/unione
(iv) Scissione
La domanda di modifica del beneficiario dell’agevolazione deve essere presentata tramite Portale al massimo entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione dell’iniziale beneficiario dell’agevolazione.
Il Gestore SF, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario, e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.
A tale fine, nell’atto che autorizza la modifica del beneficiario dell’agevolazione, deve essere esplicitamente previsto che l’agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.
Il Gestore SF cura la rettifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.
Qualora la modifica del beneficiario dell’agevolazione non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall’avviso da parte del nuovo soggetto, il Gestore SF comunica il mancato accoglimento della domanda di modifica oppure dispone la revoca dell’agevolazione qualora la modifica sia già intervenuta.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo beneficiario dell’agevolazione risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari dell’agevolazione.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
• Modifica del debitore
Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso si tratta di modifica del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Pertanto, in aggiunta alle modifiche conseguenti alle fattispecie sopra indicate (cessione, trasformazione, fusione, scissione), tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito adeguato a restituire il Prestito, a giudizio del Gestore SF.
In tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti sono obbligati in solido.
Il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rimborso.
La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata al Soggetto Gestore SF entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica.
8. RIMODULAZIONE E RECUPERO BONARIO
In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, anche nel caso di superamento dei 180 giorni di scaduto, purché non sia ancora intervenuto il provvedimento di revoca, il Gestore SF può accogliere l’eventuale proposta di rimodulazione del piano di ammortamento finalizzata al rientro “in bonis", che preveda il rimborso integrale di quanto dovuto, rateizzato secondo un nuovo piano di ammortamento, definito nel rispetto dei termini di seguito indicati:
(i) Scadenza finale del nuovo piano di ammortamento entro la scadenza del piano di ammortamento originario;
(ii) rate mensili, con distribuzione delle rate secondo una delle seguenti modalità:
a. articolata nell’arco dell’anno solare per tener conto della disponibilità attesa di flussi di cassa sufficienti a far fronte al pagamento delle rate, ad esempio in caso di attività caratterizzate da forte stagionalità;
b. distribuzione sostanzialmente lineare nel tempo del nuovo piano di ammortamento ma riducendo il peso del primo periodo di rimborso rispetto all’ultimo, purché non eccessivamente sbilanciata verso la fine del periodo di ammortamento; a titolo esemplificativo si considera non eccessivamente sbilanciata una distribuzione lineare che dividendo in tre periodi di pari durata il periodo di durata del nuovo piano di ammortamento distribuisca un terzo del peso sul periodo centrale e che alleggerisca il primo periodo non più di un quarto rispetto al periodo centrale, a discapito del terzo periodo. Con un esempio numerico: se restano da rimborsare 12.000,00 euro in tre anni, il nuovo piano di ammortamento deve prevedere che nel secondo anno siano complessivamente rimborsati 4.000,00 euro, il rimborso complessivo del primo anno può essere ridotto a 3.000,00 e il terzo conseguentemente incrementato a 5.000,00.
(iii) nessun periodo di grazia concedibile: prima rata da rimborsare allo scadere del primo mese dall’accoglimento della proposta di rimodulazione del piano di ammortamento;
(iv) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora eventualmente maturati fino al momento della concessione del nuovo piano di ammortamento.
In alternativa alla rimodulazione del piano di ammortamento, il Gestore SF può concedere un rimborso a saldo e stralcio, nel rispetto dei termini di seguito indicati:
(i) rimborso integrale del capitale residuo;
(ii) stralcio degli interessi di mora (sia di quelli già maturati, sia di quelli che maturerebbero fino all’effettiva data di rimborso);
(iii) scadenza per il versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla delibera di
concessione del rimborso a saldo e stralcio.
La rimodulazione del piano di ammortamento è consentita una sola volta nella vita del Prestito.
Successivamente alla formalizzazione del provvedimento di revoca, il Gestore può concedere, ove ricorrano le condizioni, un “recupero bonario” nei termini di seguito indicati:
(i) importo da recuperare pari all’intero valore per capitale non rimborsato;
(ii) dilazione in un periodo complessivo non superiore a 12 mesi;
(iii) rate mensili di pari importo, comprensive di capitale e interessi;
(iv) interessi calcolati al tasso di riferimento UE maggiorato di 500 punti base, secondo le previsioni dell’art. 9, comma 4 del D.L.123/98;
(v) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora maturati fino al momento della concessione del “recupero bonario”.
In ogni caso, la concessione o il diniego della rimodulazione del piano di ammortamento o del “recupero bonario” devono essere formalizzati con apposita delibera, assunta dall’organo deliberante previa istruttoria formale dalla quale emergano gli elementi di valutazione alla base della decisione, che sarà comunicata al Beneficiario corredata del nuovo piano di ammortamento o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.
Le limitazioni previste nel presente paragrafo si applicano al caso di variazione del piano di ammortamento, di cui al paragrafo 7.
L’applicazione del recupero bonario è motivo di esclusione dall’accesso all’abbuono delle ultime 12 rate di cui al precedente punto 5 “Caratteristiche dei Prestiti”.
9. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO
Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al Gestore SF, in quanto il Gestore SF è selezionato con gara pubblica e non si prevede un suo co-investimento/co-finanziamento.
Le imprese prenditrici dei Prestiti (Destinatari) beneficiano del minor tasso d’interesse applicato al finanziamento: l’aiuto è calcolato in termini di “Equivalente Sovvenzione Lorda” (“ESL”), secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02.
L’abbuono delle ultime 12 rate di rimborso, se spettante, rappresenta per il Destinatario un aiuto pari al valore capitale delle rate abbuonate.
L’aiuto, sia quello connesso al finanziamento agevolato sia l’abbuono delle rate, è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (“de minimis”), e, qualora l’ambito di intervento sia esteso alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della pesca e acquacoltura, ai sensi dei relativi regolamenti de minimis settoriali (Reg. (UE) 1408/2013 De Minimis agricoltura – Regolamento (UE) n. 717/2014 De Minimis pesca e acquacoltura).
Qualora spettante, l’abbuono delle ultime 12 rate si configura come sovvenzione combinata in
una singola operazione di Strumenti Finanziari ai sensi dell’art. (58) (5) del CPR.
L’importo dell’abbuono non rappresenta ulteriore spesa certificabile, ma determina una riclassificazione della modalità di utilizzo delle risorse da Strumento Finanziario a sovvenzione.
10. POLITICA DI DISINVESTIMENTO
I Rientri sono restituiti al Fondo di Partecipazione con cadenza trimestrale.
Il Comitato di Governance, fino al termine del Periodo di Erogazione, decide dell’eventuale utilizzo dei Rientri ad incremento della Dotazione Patrimoniale del NFF o degli altri Strumenti Finanziari affidati con la Gara.
Terminato il Periodo di Erogazione i Rientri saranno utilizzati in conformità con specifiche disposizioni della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione europea.
Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, i Rientri possono essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da tali soggetti e confluite nel Fondo di Partecipazione in affiancamento alle risorse del FSE+, del FESR, del FSE, di altri Fondi SIE e del bilancio regionale a sostegno dello Strumento Finanziario.
Scheda Prodotto Nuovo Fondo Piccolo Credito
Allegato A.2
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC), in sostanziale continuità con l’analogo strumento finanziario attivato nel contesto della Programmazione UE 2014-2020, ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il fallimento del mercato del credito nella Regione Lazio individuato in sede di Valutazione ex ante 2016, ex art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, relativo alla tendenza all’esclusione delle PMI con fabbisogni limitati dal credito bancario, per assenza di marginalità su prestiti di importo contenuto.
Il NFPC è sostenuto dal FESR ed è finalizzato alla concessione diretta di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria, che hanno difficoltà nell’accesso al credito in quanto hanno fabbisogni di entità contenuta (tema del “cost to serve” per il sistema bancario).
C’è ampio consenso sul fatto che la crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 possa ulteriormente accentuare la ricerca di marginalità da parte delle banche commerciali i cui conti, terminati gli effetti degli interventi pubblici emergenziali a favore del credito, non potranno che riflettere la crisi.
Il NFPC si differenzia da Nuovo Fondo Futuro in quanto quest’ultimo è rivolto a soggetti non finanziabili dal sistema bancario per carenze di merito creditizio o senza storia finanziaria, mentre il NFPC punta a sostenere soggetti non finanziati per elementi riconducibili prevalentemente a una ridotta redditività dei prestiti per il sistema bancario e non a carenze soggettive.
I Prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con le modalità previste nell’Avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto indicato nell’Accordo Quadro e nella presente Scheda Prodotto, nonché nell’Offerta Tecnica, in quanto con essi compatibile.
È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi Avvisi qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di necessità di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l’opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative, anche per effetto dell’esperienza del Gestore SF.
È inoltre fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione, di riaprire i termini di presentazione delle domande o, se opportuno, di pubblicare un nuovo Avviso, in caso di economie o di incremento della Dotazione dello Strumento Finanziario.
Il Periodo di Erogazione dei Prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento del completo utilizzo della Dotazione Patrimoniale del NFPC, salva la possibilità di incremento ai sensi dell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo.
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il NFPC può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse del bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da risorse confluite nel Fondo di Partecipazione mediante apposite operazioni finanziarie e messe a disposizione da soggetti terzi in forza di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova.
Con deliberazione n. 423 del 14 giugno 2022 la Giunta regionale ha inteso destinare a sostegno del NFPC, in sede di prima attivazione, risorse finanziarie per euro 50.000.000,00, inclusive delle somme destinate a copertura di costi e commissioni.
Il NFPC ha pertanto una Dotazione Patrimoniale iniziale di 47.750.000,000 euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, a titolo di anticipazione delle risorse che saranno finanziate a valere sul PR FESR 2021-2027, al netto della trattenuta del 4,5% a copertura dei costi di gestione del Fondo di Partecipazione. Tali risorse, al netto delle somme a copertura dei compensi potenzialmente spettanti al Gestore rappresentano la dotazione iniziale dell’avviso che il Gestore pubblicherà per l’accesso all’agevolazione.
Eventuali economie restituite al Fondo di Partecipazione nei termini contrattualmente previsti, possono essere nuovamente destinate allo Strumento Finanziario, previa approvazione del Comitato di Governance.
Con successivi atti potranno essere individuate ulteriori risorse a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 o su altri Fondi SIE e/o provenienti da altre fonti finanziarie, inclusi i Rientri, e, conseguentemente, in conformità con quanto previsto nell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo Quadro, la Dotazione Patrimoniale del NFPC potrà essere incrementata fino a concorrenza del valore residuo dell’Accordo Quadro, anche a valere sui Rientri.
La Regione Lazio si riserva di istituire specifiche sezioni dello Strumento Finanziario, anche in relazione alla provenienza delle risorse finanziarie, definendo specifiche caratteristiche in relazione ai relativi Destinatari e/o alle finalità dello Strumento, anche in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 5.
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il NFPC eroga Prestiti agevolati alle MPMI ammissibili.
Ove vi sia il cofinanziamento di risorse messe a disposizione da soggetti terzi a livello di Fondo di Partecipazione, queste determinano un effetto leva.
I Rientri dei Prestiti sono restituiti al Fondo di Partecipazione con cadenza trimestrale dal Gestore SF dello Strumento e, in base alle decisioni del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione, fino al termine del Periodo di Erogazione possono essere destinati a finanziare la dotazione delle annualità successive o la riapertura dello sportello, ovvero a finanziare uno degli altri Strumenti Finanziari rientranti nella Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione, costituendo un incremento della relativa Dotazione Patrimoniale.
Qualora altri soggetti forniscano al Fondo di Partecipazione risorse finanziarie a sostegno dello Strumento, ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con tali soggetti, i Rientri possono essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie che hanno messo a disposizione.
Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Nuovo Fondo Piccolo Credito.
Non è previsto il cofinanziamento da parte del Gestore SF, né da parte del canale bancario, né di altri co-finanziatori a livello di singolo prestito.
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Sono ammissibili al NFPC le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• devono rientrare nei parametri dimensionali di micro, piccola o media impresa (“MPMI”), come definita dall’allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla concessione del Prestito.
• devono avere una sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e conseguente erogazione del Prestito; in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del Prestito e, se il Prestito richiesto è finalizzato ad investimenti, questi vi devono essere localizzati;
• devono essere in grado di fornire, alla data di presentazione della domanda, i dati contabili relativi all’attività di impresa, riferiti ad almeno gli ultimi due esercizi;
• devono avere un’esposizione complessiva nei confronti del sistema bancario non superiore a 100.000,00 euro, rilevabile dalla Centrale dei Rischi; nei casi in cui la forma giuridica sia tale da determinare tale situazione, non rientrano nel conteggio i prestiti che inequivocabilmente non sono riferiti all’attività di impresa, quale ad esempio il mutuo per
l’acquisto dell’abitazione.
Non sono ammissibili al NFPC le MPMI che si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
• sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
• hanno subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
• non sono economicamente solide;
• sono stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
• sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
• i cui legali rappresentanti
o sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un’operazione;
o è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
o si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
o non rispettano i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• figurano nella base centrale di dati sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
• svolgono un’attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili al Gestore SF o al Destinatario, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
• operano in uno dei settori di seguito indicati:
− produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l’eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
− produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
− case da gioco e imprese equivalenti;
− gioco d’azzardo su Internet e case da gioco on line;
− pornografia e prostituzione;
− energia nucleare;
− ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici,
specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l’accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
− con riferimento agli interventi finanziati dal FESR sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all’intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l’aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l’ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, anche in funzione della disponibilità di specifiche risorse finanziarie destinate a sostegno di tali settori;
• hanno ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento
«de minimis»;
• hanno ricevuto aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
• hanno ricevuto aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
• sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”).
Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, deve essere garantito il rispetto del principio “DNSH” (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo).
Sono ammissibili a finanziamento le imprese che hanno già ricevuto un Prestito a valere sul NFPC, solo nel caso in cui la somma dell’esposizione totale verso il sistema bancario e del Prestito già ricevuto non supera la soglia di 100.000,00 euro.
La Regione si riserva di definire specifiche categorie cui riservare specifiche dotazioni finanziarie.
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI
I Prestiti erogati a valere sul NFPC hanno le seguenti caratteristiche:
• Finalità: copertura del fabbisogno per investimenti e/o circolante; i Prestiti non possono essere finalizzati al rimborso di altri debiti finanziari né a mera liquidità; la finalità deve risultare da un business plan presentato a corredo della domanda;
• importo minimo: 10.000 euro;
• importo massimo: 50.000 euro;
• durata: 60 mesi incluso preammortamento;
• preammortamento: obbligatorio 12 mesi;
• tasso di interesse: zero;
• tasso di interesse di mora: 2% (due per cento) in ragione d’anno, da applicarsi in caso di ritardato pagamento;
• rimborso: a rata mensile costante posticipata;
• assenza di garanzie.
Il finanziamento è interamente a valere sul NFPC e può coprire fino al 100% del fabbisogno risultante dal business plan.
Al Destinatario non può essere applicato alcun altro costo o onere (spese di istruttoria, commissioni di erogazione e incasso, penale di estinzione anticipata, altro) salvo quelli eventualmente previsti per legge.
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI
Le domande sono presentate al Gestore SF, in forza di un apposito Avviso pubblicato sul BURL, mediante il Portale unico di accesso all’agevolazione.
La procedura di valutazione è a sportello.
Il Gestore SF è tenuto ad effettuare l’istruttoria amministrativa e l’istruttoria di merito, nei termini contrattualmente previsti.
L’istruttoria amministrativa ha l’obiettivo di verificare
• il rispetto delle disposizioni dell’Avviso per la presentazione della domanda (ricevibilità della domanda);
• il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione;
• agni altro aspetto formale indicato nell’Avviso, in conformità con il contenuto dell’Accordo e della Scheda Prodotto.
La verifica amministrativa è effettuata sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Destinatario ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali il Gestore SF effettua le verifiche a campione contrattualmente previste. Con riferimento al NFPC l’ampiezza minima del campione è inizialmente fissata al 5% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica della regolarità contributiva, in relazione alla quale è previsto un ulteriore campione del 15% delle domande ricevute, ovvero ai maggiori livelli che il Gestore SF abbia indicato in sede di offerta quale elemento migliorativo dell’offerta. La Regione si riserva comunque di valutare un incremento del campione, nei termini previsti negli atti di gara.
L’istruttoria di merito è finalizzata a verificare, dall’analisi del business plan, la presenza del fabbisogno finanziario per investimenti e/o circolante, nonché ad accertare il merito di credito del richiedente al fine di determinare la possibilità di quest’ultimo di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dal finanziamento. Viene inoltre verificata la regolarità del rimborso dei finanziamenti in essere.
La valutazione del merito di credito è effettuata utilizzando un modello appositamente predisposto ovvero già utilizzato dal Gestore SF, che preveda meccanismi parametrici e semplificati, per limitare al minimo gli aspetti discrezionali e ottimizzare i tempi in modo da rispettare la tempistica prevista per l’attività di istruttoria.
In sede di istruttoria qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il Gestore SF può concordare con il Destinatario una rimodulazione del finanziamento richiesto, al fine di renderlo coerente con le capacità di rimborso.
Qualora il finanziamento sia concesso sulla base di dati, notizie, e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, presentate al Gestore SF, il finanziamento è oggetto di revoca, previo preavviso ai sensi della L. 241/1990 e sono attivate procedure per la restituzione da parte dell’impresa o per il recupero delle somme. Resta ferma la disciplina prevista dalla norma per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
In base all’esito dell’istruttoria il Gestore SF assume le delibere di concessione o di diniego e provvede a darne comunicazione al Destinatario entro i successivi 5 giorni.
In caso di diniego tali delibere e comunicazioni dovranno contenere una esauriente motivazione dell’esclusione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.
Nel caso di delibera di concessione, la comunicazione dovrà contenere quanto eventualmente necessario per la stipula del contratto di finanziamento. In tale comunicazione sono fornite anche le informazioni essenziali del Prestito concesso (importo, scadenze, tassi di interesse applicati, …) oltre all’indicazione dell’“equivalente sovvenzione lorda” (ESL) riconosciuta per effetto della concessione del Prestito.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, ovvero dall’acquisizione di quanto necessario alla stipula del contratto di finanziamento (ad esempio il DURC), il Gestore SF rende disponibile sul Portale il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento; il contratto di finanziamento deve essere conforme allo standard definito nella fase di presa in carico e deve contenere tutti gli aspetti necessari a disciplinare il rapporto scaturente dall’erogazione del Prestito, anche in funzione della natura delle risorse utilizzate per l’erogazione del Prestito (importo, scadenze, tasso di interesse, obblighi del prenditore, cause di revoca, interessi di mora, …)
L’erogazione avviene entro 10 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, sul conto corrente intestato al Destinatario (impresa), i cui estremi sono indicati nel contratto di finanziamento.
Le somme versate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste. Non è quindi consentito al Destinatario di utilizzarle per rimborsare debiti finanziari eventualmente preesistenti.
Entro il mese successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’erogazione il Destinatario deve inviare una breve relazione conclusiva che illustri complessivamente quanto realizzato con le somme ricevute grazie al Prestito.
Il Gestore SF verifica sulla base di tale documento che quanto realizzato sia conforme alle finalità previste e verifica mediante opportuna documentazione (visura camerale per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, consultazione banca dati Agenzia delle Entrate nel caso dei lavoratori autonomi, bilanci e/o dichiarazioni dei redditi), che l’impresa sia attiva, non sia in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali alla data della verifica delle condizioni.
Entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale termine, su un campione del 5% delle imprese finanziate, il Gestore SF effettua una verifica in loco finalizzata a verificare che l’impresa sia
effettivamente operativa, e che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti e che quanto dichiarato nella relazione corrisponda al vero.
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI
Le richieste di variazione devono essere presentate tramite Portale entro i termini indicati in relazione al tipo di variazione.
• Modifica del progetto ammesso
Nell’arco del periodo di realizzazione del progetto, sono consentite variazioni, presentate tramite Portale, anche in fase di rendicontazione, e adeguatamente motivate, fermo restando che:
- a fronte di un incremento del valore totale del progetto realizzato, resta invariato l’importo del finanziamento;
- a fronte di una riduzione del valore totale del progetto realizzato, si determina la revoca parziale del finanziamento concesso, purché la quota realizzata rappresenti un lotto funzionale e il valore residuo sia superiore al minimo previsto dalla scheda prodotto e dall’Avviso, altrimenti si determina la revoca totale;
- le proroghe temporali sull’esecuzione del progetto possono essere richieste con istanza motivata una sola volta per un massimo di tre mesi;
- siano rispettate le caratteristiche del progetto indicate nella scheda prodotto e nell’avviso.
• Modifica localizzazione dell’unità operativa in cui si realizza il progetto
Se entro 3 anni dall’erogazione del finanziamento si modifica l’unità operativa in cui si realizza il progetto, il Destinatario deve informare il Gestore SF, tramite Portale, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
La nuova unità operativa deve essere nel Lazio o in uno specifico territorio che abbia dato diritto all’accesso a riserve o a priorità.
Se la nuova unità operativa non risponde ai requisiti richiesti, il Gestore SF dispone la revoca dell’agevolazione.
• Modifica piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento
In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, e comunque prima dell’emissione del provvedimento di revoca, il Destinatario può presentare tramite Portale la richiesta di modifica del piano di rimborso con rimodulazione delle rate.
Il Gestore SF, ove ritenga che la rimodulazione possa consentire il ripristino di un regolare rimborso del Prestito, verificata la permanenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi richiesti dall’Avviso, può concedere una rimodulazione entro i termini indicati nel successivo punto 8, rendendo disponibile il nuovo piano di ammortamento tramite Portale.
• Modifica del beneficiario dell’agevolazione
Il Destinatario assume la veste di beneficiario dell’agevolazione a seguito della concessione del Prestito e la perde al termine del periodo di obbligo di mantenimento (tre anni
dall’erogazione del finanziamento agevolato); decorso tale termine si configura la fattispecie di “modifica del debitore”, di cui più avanti.
Le sole fattispecie che consentono la modifica del beneficiario dell’agevolazione sono:
(i) Cessione di azienda o di ramo d’azienda.
(ii) Trasformazione (modifica della forma giuridica)
(iii) Fusione per incorporazione/unione
(iv) Scissione
La domanda di modifica del beneficiario dell’agevolazione deve essere presentata tramite Portale al massimo entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione dell’iniziale beneficiario dell’agevolazione.
Il Gestore SF, effettuata l’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.
A tale fine, nell’atto che autorizza la modifica del beneficiario dell’agevolazione, deve essere esplicitamente previsto che l’agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.
Il Gestore SF cura la rettifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.
Qualora la modifica del beneficiario dell’agevolazione non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall’avviso da parte del nuovo soggetto, il Gestore SF comunica il mancato accoglimento della domanda di modifica oppure dispone la revoca dell’agevolazione qualora la modifica sia già intervenuta.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo beneficiario dell’agevolazione risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari dell’agevolazione.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
• Modifica del debitore
Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso si tratta di modifica del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Pertanto, in aggiunta alle modifiche conseguenti alle fattispecie sopra indicate (cessione, trasformazione, fusione, scissione), tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito adeguato a restituire il Prestito, a giudizio del Gestore SF.
In tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti sono obbligati in solido.
Il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rimborso.
La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata al Soggetto Gestore SF entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica.
8. RIMODULAZIONE E RECUPERO BONARIO
In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, anche nel caso di superamento dei 180 giorni di scaduto, purché non sia ancora intervenuto il provvedimento di revoca, il Gestore SF può accogliere l’eventuale proposta di rimodulazione del piano di ammortamento finalizzata al rientro “in bonis”, che preveda il rimborso integrale di quanto dovuto, rateizzato secondo un nuovo piano di ammortamento, definito nel rispetto dei termini di seguito indicati:
(i) Scadenza finale del nuovo piano di ammortamento entro la scadenza del piano di ammortamento originario;
(ii) rate mensili, con distribuzione delle rate secondo una delle seguenti modalità:
a. articolata nell’arco dell’anno solare per tener conto della disponibilità attesa di flussi di cassa sufficienti a far fronte al pagamento delle rate, ad esempio in caso di attività caratterizzate da forte stagionalità;
b. distribuzione sostanzialmente lineare nel tempo del nuovo piano di ammortamento ma riducendo il peso del primo periodo di rimborso rispetto all’ultimo, purché non eccessivamente sbilanciata verso la fine del periodo di ammortamento; a titolo esemplificativo si considera non eccessivamente sbilanciata una distribuzione lineare che dividendo in tre periodi di pari durata il periodo di durata del nuovo piano di ammortamento distribuisca un terzo del peso sul periodo centrale e che alleggerisca il primo periodo non più di un quarto rispetto al periodo centrale, a discapito del terzo periodo. Con un esempio numerico: se restano da rimborsare 12.000,00 euro in tre anni, il nuovo piano di ammortamento deve prevedere che nel secondo anno siano complessivamente rimborsati 4.000,00 euro, il rimborso complessivo del primo anno può essere ridotto a 3.000,00 e il terzo conseguentemente incrementato a 5.000,00.
(iii) nessun periodo di grazia concedibile: prima rata da rimborsare allo scadere del primo mese dall’accoglimento della proposta di rimodulazione del piano di ammortamento;
(iv) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora eventualmente maturati fino al momento della concessione del nuovo piano di ammortamento.
In alternativa alla rimodulazione del piano di ammortamento, il Gestore SF può concedere un rimborso a saldo e stralcio, nel rispetto dei termini di seguito indicati:
(i) rimborso integrale del capitale residuo;
(ii) stralcio degli interessi di mora (sia di quelli già maturati, sia di quelli che maturerebbero fino all’effettiva data di rimborso);
(iii) scadenza per il versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla delibera di concessione del rimborso a saldo e stralcio.
La rimodulazione del piano di ammortamento è consentita una sola volta nella vita del Prestito.
Successivamente alla formalizzazione del provvedimento di revoca, il Gestore può concedere, ove ricorrano le condizioni, un “recupero bonario” nei termini di seguito indicati:
(i) importo da recuperare pari all’intero valore per capitale non rimborsato;
(ii) dilazione in un periodo complessivo non superiore a 12 mesi;
(iii) rate mensili di pari importo, comprensive di capitale e interessi;
(iv) interessi calcolati al tasso di riferimento UE maggiorato di 500 punti base, secondo le previsioni dell’art. 9, comma 4 del D.L.123/98;
(v) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora maturati fino al momento della concessione del “recupero bonario”.
In ogni caso, la concessione o il diniego della rimodulazione del piano di ammortamento o del “recupero bonario” devono essere formalizzati con apposita delibera, assunta dall’organo deliberante previa istruttoria formale dalla quale emergano gli elementi di valutazione alla base della decisione, che sarà comunicata al Beneficiario corredata del nuovo piano di ammortamento o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.
Le limitazioni previste nel presente paragrafo si applicano al caso di variazione del piano di ammortamento, di cui al paragrafo 7.
9. ELEMENTI RILEVANTI IN TEMA DI AIUTI DI STATO
Sotto il profilo degli aiuti di Stato, non si configura aiuto al Gestore SF, in quanto il Gestore SF è selezionato con gara pubblica e non si prevede un suo co-investimento/co-finanziamento.
Le imprese prenditrici dei Prestiti (Destinatari) beneficiano del minor tasso d’interesse applicato al finanziamento: l’aiuto è calcolato in termini di “Equivalente Sovvenzione Lorda” (“ESL”), secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02.
L’aiuto è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (“de minimis”) e, qualora l’ambito di intervento sia esteso alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della pesca e acquacoltura, ai sensi dei relativi regolamenti de minimis settoriali (Reg. (UE) 1408/2013 De Minimis agricoltura – Regolamento (UE) n. 717/2014 De Minimis pesca e acquacoltura).
10. POLITICA DI DISINVESTIMENTO
I Rientri sono restituiti al Fondo di Partecipazione con cadenza trimestrale.
Il Comitato di Governance, fino al termine del Periodo di Erogazione, decide dell’eventuale utilizzo dei Rientri ad incremento della Dotazione Patrimoniale del NFPC o degli altri Strumenti Finanziari affidati con la Gara.
Terminato il Periodo di Erogazione i Rientri saranno utilizzati in conformità con specifiche disposizioni della Regione Lazio, nel rispetto della regolamentazione europea.
Ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con altri soggetti finanziatori, i Rientri possono essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie messe a disposizione da tali soggetti e confluite nel Fondo di Partecipazione in affiancamento alle risorse del FESR, di altri Fondi SIE e del bilancio regionale a sostegno dello Strumento.
Scheda Prodotto Fondo Patrimonializzazione PMI
Allegato A.3
1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il Fondo Patrimonializzazione PMI (FPPMI) potrà essere attivato solo successivamente alla formale approvazione del PR FESR 2021-2027. È uno strumento che interviene con l’obiettivo ultimo di rafforzare le imprese del territorio a sostegno dello sviluppo e della ripresa, per uscire dalla crisi che si sta attraversando a seguito della pandemia da Covid -19.
Il tessuto imprenditoriale regionale è infatti storicamente caratterizzato da un basso livello di patrimonializzazione, che impatta negativamente sul merito di credito. Inoltre, le perdite subite dalle imprese per effetto della crisi economica dovuta alla pandemia non potranno che incidere negativamente sul loro patrimonio netto, con ulteriore impatto sul merito di credito e sulla possibilità di far fronte agli sforzi finanziari necessari alla ripresa.
Al fine di incentivare interventi di rafforzamento patrimoniale dell’impresa da parte dei soci privati, lo strumento finanziario eroga prestiti a fronte di aumenti di capitale sottoscritti e versati dai soci esistenti o da nuovi soci.
In aggiunta all’iniezione di risorse finanziarie strettamente legata all’accesso all’agevolazione, si determina così un miglioramento della capacità finanziaria dell’impresa, per effetto dell’aumento di capitale richiesto per accedere all’agevolazione.
Il FPPMI è sostenuto dal FESR ed è finalizzato alla concessione diretta di prestiti a PMI già costituite, che abbiano forma giuridica di società di capitali, a fronte di un aumento di capitale che determini un effettivo ingresso di risorse finanziarie nell’impresa (che non sia realizzato mediante passaggio di riserve a capitale o trasformazione di finanziamenti da soci).
I Prestiti saranno concessi a fronte della presentazione di specifiche domande, nei termini e con le modalità previste nell’Avviso che sarà pubblicato sul BURL e i cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto indicato nell’Accordo Quadro e nella presente Scheda Prodotto, nonché nell’Offerta Tecnica, in quanto con essi compatibile.
È fatta salva la possibilità di pubblicare nuovi Avvisi qualora se ne riscontri la necessità, incluso il caso di necessità di adeguamento ad intervenute modifiche del quadro normativo, o l’opportunità di introdurre miglioramenti nelle modalità operative, anche per effetto dell’esperienza del Gestore SF.
È inoltre fatta salva la possibilità, previa autorizzazione del Comitato di Governance, di riaprire i termini di presentazione delle domande o, se opportuno, di pubblicare un nuovo Avviso, in caso di economie o di incremento della Dotazione dello Strumento Finanziario.
Il Periodo di Erogazione dei Prestiti termina il 30 ottobre 2029 ovvero, se precedente, al momento del completo utilizzo della Dotazione Patrimoniale del FPPMI, salva la possibilità di incremento ai sensi dell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo.
2. RISORSE DESTINATE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il FPPMI può essere finanziato, oltre che dal FESR, anche da risorse del bilancio regionale, di altri Fondi SIE e da risorse confluite nel Fondo di Partecipazione mediante apposite operazioni finanziarie e messe a disposizione da soggetti terzi in forza di accordi con la Regione Lazio e/o con Lazio Innova.
Il FPPMI sarà attivato solo successivamente all’approvazione del PR FESR Lazio 2021-2027 e, con successivi atti, saranno individuate le risorse che ne costituiranno la Dotazione Patrimoniale iniziale.
Con ulteriori atti potranno essere individuate ulteriori risorse destinate al FPPMI, a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 o su altri Fondi SIE e/o provenienti da altre fonti finanziarie, inclusi i Rientri, e conseguentemente, in conformità con quanto previsto nell’articolo 7, comma 7, dell’Accordo Quadro, la Dotazione Patrimoniale del FPPMI potrà essere incrementata fino a concorrenza del valore residuo dell’Accordo Quadro, anche a valere sui Rientri.
Eventuali economie restituite al Fondo di Partecipazione nei termini contrattualmente previsti, possono essere nuovamente destinate allo Strumento Finanziario, previa approvazione del Comitato di Governance.
La Regione Lazio si riserva di istituire specifiche sezioni dello Strumento Finanziario, anche in relazione alla provenienza delle risorse finanziarie, definendo specifiche caratteristiche in relazione ai relativi Destinatari e/o alle finalità dello Strumento, anche in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 5.
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Il FPPMI eroga Prestiti agevolati alle PMI ammissibili.
L’ammontare del Prestito concesso è funzione dell’ammontare dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, che rappresenta le risorse private mobilitate a fronte del Prestito erogato: considerando che il Prestito è pari all’importo dell’aumento di capitale, si determina un effetto leva 1:2; qualora l’aumento di capitale sia di importo superiore all’importo massimo del Prestito concedibile si determina un maggiore effetto leva.
Inoltre, ove vi sia il cofinanziamento di risorse messe a disposizione da soggetti terzi a livello di Fondo di Partecipazione, anche queste determinano un effetto leva.
I Rientri dei Prestiti sono restituiti al Fondo di Partecipazione con cadenza trimestrale dal Gestore SF dello Strumento e, in base alle decisioni del Comitato di Governance del Fondo di Partecipazione, fino al termine del Periodo di Erogazione possono essere destinati a finanziare la dotazione delle annualità successive o la riapertura dello sportello, ovvero a finanziare uno degli altri Strumenti Finanziari Strumenti Finanziari rientranti nella Sezione “Credito 2021-2027” del Fondo di Partecipazione, costituendo un incremento della relativa Dotazione Patrimoniale.
Qualora altri soggetti forniscano al Fondo di Partecipazione risorse finanziarie a sostegno dello Strumento, ove eventualmente previsto dagli accordi stipulati con tali soggetti, i Rientri possono essere utilizzati prioritariamente per rimborsare le risorse finanziarie che hanno messo a
disposizione.
Si riporta di seguito lo schema di funzionamento del Fondo Patrimonializzazione PMI.
Non è previsto il cofinanziamento da parte del Gestore SF, né da parte del canale bancario, né di altri co-finanziatori a livello di singolo prestito.
4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Sono ammissibili al FPPMI le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• devono rientrare nei parametri dimensionali di piccola e media impresa (“PMI”), come definita dall’allegato 1 al Regolamento UE 651/2014, il cui periodo di validità è stato prorogato dal Reg. (UE) 2020/972; il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla concessione del Prestito.
• devono essere costituite in forma di società di capitali;
• devono avere una sede operativa nel Lazio, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e conseguente erogazione del Prestito; in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinataria del Prestito e, se il Prestito richiesto è finalizzato ad investimenti, questi vi devono essere localizzati;
• devono essere in grado di fornire, alla data di presentazione della domanda, i dati contabili relativi all’attività di impresa, riferiti ad almeno gli ultimi due esercizi;
• devono avere effettuato un aumento di capitale, non meramente contabile, pari ad almeno 50.000,00 euro; l’aumento di capitale può essere stato deliberato anche prima della
pubblicazione dell’Avviso ma la quota rilevante ai fini della concessione del Prestito a valere sul NPPMI è quella sottoscritta successivamente alla pubblicazione dell’Avviso ed entro la data di presentazione della domanda; il relativo versamento deve essere effettuato al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del Prestito ed è propedeutico alla stipula del contratto di finanziamento e all’erogazione del Prestito stesso.
Non sono ammissibili al NFPC le MPMI che si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
• sono oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
• hanno subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
• non sono economicamente solide;
• sono stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
• sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
• i cui legali rappresentanti
o sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un’operazione;
o è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
o si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;
o non rispettano i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• figurano nella base centrale di dati sull’esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
• svolgono un’attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili al Gestore SF o al Destinatario’, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
• operano in uno dei settori di seguito indicati:
− produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l’eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
− produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
− case da gioco e imprese equivalenti;
− gioco d’azzardo su Internet e case da gioco on line;
− pornografia e prostituzione;
− energia nucleare;
− ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l’accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
− con riferimento agli interventi finanziati dal FESR sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale la cui attività economica non è conforme ai settori ammessi all’intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l’aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l’ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, anche in funzione della disponibilità di specifiche risorse finanziarie destinate a sostegno di tali settori;
• hanno ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento
«de minimis»;
• hanno ricevuto aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
• hanno ricevuto aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”).
Inoltre, ai sensi del Regolamento UE 852/2020, deve essere garantito il rispetto del principio “DNSH” (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo).
La Regione si riserva di definire specifiche categorie cui riservare specifiche dotazioni finanziarie.
5. CARATTERISTICHE DEI PRESTITI
I Prestiti erogati a valere sul FPPMI hanno le seguenti caratteristiche:
• finalità: copertura del fabbisogno per investimenti e/o circolante, cui il Prestito contribuisce insieme all’aumento di capitale; i Prestiti non possono essere finalizzati al rimborso di altri debiti finanziari né a mera liquidità; la finalità deve risultare da un business plan presentato a corredo della domanda;
• importo minimo: 50.000,00 euro;
• importo massimo: 500.000 euro, comunque non superiore all’ammontare dell’aumento di capitale sottoscritto e versato;
• durata: 84 mesi incluso il preammortamento;
• preammortamento: 12 mesi
• tasso di interesse: zero;
• tasso di interesse di mora: 2% (due per cento) in ragione d’anno, da applicarsi in caso di ritardato pagamento;
• rimborso: a rata mensile costante posticipata;
• assenza di garanzie.
Il finanziamento è interamente a valere sul FPPMI e può coprire fino al 50% del fabbisogno risultante dal business plan, essendo la parte restante coperta dall’aumento di capitale.
Al Destinatario non può essere applicato alcun altro costo o onere (spese di istruttoria, commissioni di erogazione e incasso, penale di estinzione anticipata, altro) salvo quelli eventualmente previsti per legge.
6. MODALITA’ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI PRESTITI
Le domande sono presentate al Gestore SF, in forza di un apposito Avviso pubblicato sul BURL, mediante il Portale unico di accesso all’agevolazione.
La procedura di valutazione è a sportello.
Il Gestore SF è tenuto ad effettuare l’istruttoria amministrativa, nei termini contrattualmente previsti.
L’istruttoria amministrativa ha l’obiettivo di verificare
• il rispetto delle disposizioni dell’Avviso per la presentazione della domanda (ricevibilità della domanda);
• il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione;
• agni altro aspetto formale indicato nell’Avviso, in conformità con il contenuto dell’Accordo e della Scheda Prodotto.
La verifica amministrativa è effettuata sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Destinatario ai sensi del DPR 445/2000, sulle quali il Gestore SF effettua le verifiche a campione contrattualmente previste. Con riferimento al FPPMI l’ampiezza minima del campione è inizialmente fissata al 5% delle domande ricevute, ad eccezione della verifica della regolarità contributiva, in relazione alla quale l’ampiezza del campione è fissata al 20% delle domande ricevute, ovvero ai maggiori livelli che il Gestore SF abbia indicato in sede di offerta quale elemento migliorativo dell’offerta. La Regione si riserva comunque di valutare un incremento del campione, nei termini previsti negli atti di gara.
L’istruttoria di merito è finalizzata a verificare, dall’analisi del business plan, la presenza del fabbisogno finanziario per investimenti e/o circolante, nonché ad accertare il merito di credito del richiedente al fine di determinare la possibilità di quest’ultimo di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere e dell’aumento di capitale effettuato, agli impegni derivanti dal finanziamento. Viene inoltre verificata la regolarità del rimborso dei finanziamenti in essere.
La valutazione del merito di credito è effettuata utilizzando un modello appositamente predisposto ovvero già utilizzato dal Gestore SF, che preveda meccanismi parametrici e
semplificati, per limitare al minimo gli aspetti discrezionali e ottimizzare i tempi in modo da rispettare la tempistica prevista per l’attività di istruttoria.
In sede di istruttoria qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il Gestore SF può concordare con il Destinatario una rimodulazione del finanziamento richiesto, al fine di renderlo coerente con le capacità di rimborso.
Qualora il finanziamento sia concesso sulla base di dati, notizie, e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, presentate al Gestore SF, il finanziamento è oggetto di revoca, previo preavviso ai sensi della L. 241/1990 e sono attivate procedure per la restituzione da parte dell’impresa o per il recupero delle somme. Resta ferma la disciplina prevista dalla norma per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
In base all’esito dell’istruttoria il Gestore SF assume le delibere di concessione o di diniego e provvede a darne comunicazione al Destinatario entro i successivi 5 giorni.
In caso di diniego tali delibere e comunicazioni dovranno contenere una esauriente motivazione dell’esclusione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.
Nel caso di delibera di concessione, la comunicazione dovrà contenere quanto eventualmente necessario per la stipula del contratto di finanziamento. In tale comunicazione sono fornite anche le informazioni essenziali del Prestito concesso (importo, scadenze, tassi di interesse applicati, …) oltre all’indicazione dell’“equivalente sovvenzione lorda” (ESL) riconosciuta per effetto della concessione del Prestito.
Nel caso in cui il capitale sociale non fosse già versato al momento della domanda, se il versamento non è stato nel frattempo effettuato e comunicato al Gestore SF, la concessione è condizionata all’effettuazione del versamento entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione. Nella comunicazione deve essere indicata la data entro la quale deve essere effettuato il versamento. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, ovvero dall’acquisizione di quanto necessario alla stipula del contratto di finanziamento (ad esempio il DURC e l’attestazione dell’avvenuto versamento del capitale), il Gestore SF rende disponibile sul Portale il contratto di finanziamento e il relativo piano di ammortamento; il contratto di finanziamento deve essere conforme allo standard definito nella fase di presa in carico e deve contenere tutti gli aspetti necessari a disciplinare il rapporto scaturente dall’erogazione del Prestito, anche in funzione della natura delle risorse utilizzate per l’erogazione del Prestito (importo, scadenze, tasso di interesse, obblighi del prenditore, cause di revoca, interessi di mora, …)
L’erogazione avviene entro [10] giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, sul conto corrente intestato al Destinatario (impresa) i cui estremi sono indicati nel contratto di finanziamento.
Le somme versate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste. Non è quindi consentito al Destinatario di utilizzarle per rimborsare debiti finanziari eventualmente preesistenti.
Entro il mese successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’erogazione il Destinatario deve inviare una breve relazione conclusiva che illustri complessivamente quanto realizzato con le somme ricevute grazie al Prestito.
Il Gestore SF verifica sulla base di tale documento che quanto realizzato sia conforme alle finalità previste e verifica mediante opportuna documentazione (visura camerale per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, consultazione banca dati Agenzia delle Entrate nel caso dei lavoratori autonomi, bilanci e/o dichiarazioni dei redditi), che l’impresa sia attiva, non sia in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali alla data della verifica delle condizioni.
Entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale termine, su un campione del 5% delle imprese finanziate, il Gestore SF effettua una verifica in loco finalizzata a verificare che l’impresa sia effettivamente operativa, e che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti e che quanto dichiarato nella relazione corrisponda al vero.
7. DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI
Le richieste di variazione devono essere presentate tramite Portale entro i termini indicati in relazione al tipo di variazione.
• Modifica del progetto ammesso
Nell’arco del periodo di realizzazione del progetto, sono consentite variazioni, presentate tramite Portale, anche in fase di rendicontazione, e adeguatamente motivate, fermo restando che:
- a fronte di un incremento del valore totale del progetto realizzato, resta invariato l’importo del finanziamento;
- a fronte di una riduzione del valore totale del progetto realizzato, si determina la revoca parziale del finanziamento concesso, purché la quota realizzata rappresenti un lotto funzionale e il valore residuo sia superiore al minimo previsto dalla scheda prodotto e dall’Avviso, altrimenti si determina la revoca totale;
- le proroghe temporali sull’esecuzione del progetto possono essere richieste con istanza motivata una sola volta per un massimo di tre mesi;
- siano rispettate le caratteristiche del progetto indicate nella scheda prodotto e nell’avviso.
• Modifica della sede o dell’unità operativa localizzata nel Lazio
Se entro 3 anni dall’erogazione del finanziamento si modifica la sede o l’unità operativa nel Lazio, il Destinatario deve informare il Gestore SF, tramite Portale, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.
La nuova sede o unità operativa deve essere nel Lazio o in uno specifico territorio che abbia dato diritto all’accesso a riserve o a priorità.
Se la nuova sede o unità operativa non risponde ai requisiti richiesti, il Gestore SF dispone la revoca dell’agevolazione.
• Modifica piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento
In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, e comunque prima dell’emissione del provvedimento di revoca, il Destinatario può presentare tramite Portale la richiesta di modifica del piano di rimborso con rimodulazione delle rate.
Il Gestore SF, ove ritenga che la rimodulazione possa consentire il ripristino di un regolare rimborso del Prestito, verificata la permanenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi
richiesti dall’Avviso, può concedere una rimodulazione entro i termini indicati nel successivo punto 8, rendendo disponibile il nuovo piano di ammortamento tramite Portale.
La rimodulazione delle rate del piano di ammortamento è motivo di esclusione dall’accesso all’abbuono delle ultime 12 rate di cui al precedente punto 5 “Caratteristiche dei Prestiti”.
• Modifica del beneficiario dell’agevolazione
Il Destinatario assume la veste di beneficiario dell’agevolazione a seguito della concessione del Prestito e la perde al termine del periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato); decorso tale termine si configura la fattispecie di modifica del debitore, di cui più avanti.
Le sole fattispecie che consentono la modifica del beneficiario dell’agevolazione sono:
(i) Cessione di azienda o di ramo d’azienda.
(ii) Trasformazione (modifica della forma giuridica)
(iii) Fusione per incorporazione/unione
(iv) Scissione
La domanda di modifica del beneficiario dell’agevolazione deve essere presentata tramite Portale al massimo entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione dell’iniziale beneficiario dell’agevolazione.
Il Gestore SF, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.
A tale fine, nell’atto che autorizza la modifica del beneficiario dell’agevolazione, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.
Il Gestore SF cura la rettifica sul Registro Nazionale degli Aiuti.
Qualora la modifica del beneficiario dell’agevolazione non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall’avviso da parte del nuovo soggetto, il Gestore SF comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell’agevolazione qualora la modifica sia già intervenuta.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo beneficiario dell’agevolazione risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari dell’agevolazione.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
• Modifica del debitore
Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso si tratta di modifica del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.
Pertanto, in aggiunta alle modifiche conseguenti alle fattispecie sopra indicate (cessione, trasformazione, fusione, scissione), tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito