Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati
Mod. AA.PGJ.17.1
Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati
Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla Contraente che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue:
1. GARANZIE: COSA COPRIAMO
A: | Responsabilità civile professionale | L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. Sono comprese a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività: a) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria b) atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) consulenza od assistenza stragiudiziali; d) redazione di pareri o contratti; e) attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge |
B: | Consulenza Fiscale | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. |
C: | Funzioni Pubbliche/ Giudiziali | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Si intende inclusa all’attività inerente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni. |
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D: | Arbitrato | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi nell’espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale |
E: | Collaboratori | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato sia civilmente responsabile. |
F: | Sostituti di Udienza | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all’Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili. |
G: | Costi di difesa | La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè della spese di giustizia penale. |
2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA
2.1 Perdita documenti | In relazione a Documenti di Terzi: (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che: (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; (b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; (c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e |
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(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato. La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. | |
2.2 D.Lgs 30/06/2003 privacy | La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’ errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). |
2.3 Interruzione Attività | La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione dell’ attività di terzi connessi all’ attività professionale esercitata. |
2.4 Commissione Tributaria | L`Assicurazione è operativa per quanto l’Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice. |
2.5 Mediazione e | L`Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti |
conciliazione/ | dall’Assicurato nell’espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 |
negoziazione | ovvero di negoziazione assistista si cui al D. L. 132/2014 , D.M. 180/10 , |
assistita | decreto del 24/07/2006 , dal X.Xxx. 5/03 , dal D.M. 222/04 , dal D.M. 223/04 |
e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. | |
2.6 Cessazione dell’attività / Postuma | In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall’albo, inclusa la cessazione dell’attività con chiusura della partita iva, l’Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell’Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell’attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di |
retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L’Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra | |
indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all’ultima annualità in corso. Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato al punto 4 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all’art 20- Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola. | |
In caso di radiazione dall’albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all’albo e riprenda ad esercitare l’attività professionale. |
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2.7 Attività di tributarista | La garanzia è estesa alle seguenti attività: - tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; - redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali; - domiciliazione ai fini fiscali; - rappresentanza per i rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. Qualora per l’elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l’Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura dell’Assicurato. L’Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142). | |
2.8 Garanzia a favore degli eredi | In caso di decesso dell’Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. | |
2.9 Assicurati Addizionali / Studio Associato | Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull’attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato. È’ facoltà della Società verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza Tale garanzia è prestata nei limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro. | |
2.10 | Vincolo di solidarietà | Xxxxx restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, e ad eccezione delle garanzie aggiuntive 10.1, 10.2 e 10.3, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di |
3. DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO
Assicurazione | si intende il contratto di Assicurazione |
Contraente | si intende il soggetto che stipula l’Assicurazione |
Xxxxxxx | si intende il documento che prova l’Assicurazione |
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Società | si intende l’impresa assicuratrice del presente contratto |
Assicurato | si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio. |
Attività professionali | si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall’Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L’attività professionale è riportata nel Frontespizio di polizza. |
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata. |
Atto Illecito | si intende qualsiasi effettivo errore professionale, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall’Assicurato o da qualsiasi persona della quale l’Assicurato è civilmente responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento commesso dalle persone di cui l’assicurato è civilmente responsabile, che possa provocare una futura perdita a terzi. |
Costi di difesa | si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento. |
Xxxxx | si intende qualsiasi pregiudizio di cui un Assicurato sia tenuto a rispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall’Assicuratore con il consenso dell’Assicurato o del Contraente. |
Danno a cose | si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. |
Danno alla persona | si intende lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica. |
Dipendente | si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine. |
Documenti | si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati. |
Errore professionale | Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa o gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento |
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di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati Errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell’onore e della reputazione della persona compiute nell’esercizio delle Attività professionali. | |
Perdite pecuniarie | si intendono (a) Danni, (b) Costi di difesa, (c) Spese per il ripristino della reputazione, (d) ogni altro pagamento effettuato dall’Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza. Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento. |
Periodo di osservazione | si intende il periodo di tempo durante il quale l`Assicurato potrà dare comunicazione all`Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattivitá e anteriormente alla data di scadenza della polizza. |
Premio | si intende l’ammontare indicato nel Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza che l’Assicurato dovrà versare alla Società. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione devono intendersi a carico dell’Assicurato. |
Periodo di validità della polizza | si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale l’Assicuratore prende in considerazione errori e/o omissioni dell’Assicurato che scaturiscano in una richiesta di risarcimento o circostanza. La retroattività è da considerarsi illimitata. Quanto sopra è valido, essendo la polizza in regime di claims made, se la richiesta di risarcimento è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell’assicurazione e a condizione che l’Assicurato non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla richiesta di risarcimento stessa. |
Spese per il ripristino della reputazione | si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato |
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dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. | |
Terzi | si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Xxxxx non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale . |
Richiesta di risarcimento | si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l’Assicurazione |
Sinistro | si intende il fatto per il quale è prestata l’Assicurazione e dal quale può derivare un danno patrimoniale. |
Indennizzo | si intende la somma dovuta dalla Società, nei confronti dell’Assicurato, in caso di sinistro. |
4. ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie
connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:
4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. |
4.3 | Esplosioni / emanazioni / radiazioni | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. |
4.4 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
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4.5 | Inquinamento | di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
4.6 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
4.7 | Mancata iscrizione all’albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l’esecuzione della attività; |
4.8 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto. |
4.9 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. |
4.10 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
4.11 | Xxxxxx al portatore | conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. |
4.12 | Valore futuro / rendimento | attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: - disponibilità di fondi ; - proprietà immobiliari o personali ; - beni e/o merci ; - qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. |
4.13 | Enti pubblici / Authority di regolamentazione | derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il |
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controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati. | ||
4.14 | Rischio contrattuale puro | riconducibile ad una : - penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all’assicurato; - sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato; - irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento. |
4.15 | Danni a cose e persone | traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx a cose e/o Danni alle persone. |
4.16 | Attività professionale diversa | in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001. |
4.17 | Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
4.18 | Altre condizioni aggiuntive | traente origine da, basate su o attribuibili a: a) attività di amministrazione di stabili b) attività di certificazione tributaria (c.c. “visto pesante”) c) assistenza fiscale — Visto di conformità (c.c. “visto leggero”) d) responsabilità solidale e) responsabilità amministrativo-contabile |
5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE
5.1 Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è |
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venuto a conoscenza. Il termine massimo per l’invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.). | |
5.2 Richieste di risarcimento correlate | Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile: (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o, (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; sarà considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa. Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento: (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o, (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento é stata notificata all`Assicuratore. |
5.3 Circostanze | Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, dovrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto; (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e (d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione. |
5.4 Richieste di risarcimento fraudolente | Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i |
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Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.
6. GESTIONE DELLA DIFESA
6.1 Difesa | L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa. |
6.2 Anticipo dei costi | L`Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Xxxxx di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l`Assicurato. L`Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro. |
6.3 Consenso dell'Assicuratore | È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza. |
6.4 Consenso dell'Assicurato | L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile. |
6.5 Cooperazione | Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza. |
Mod. AA.PGJ.17.1
6.6 Surrogazione | Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente. |
7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI
7.1 Stipulazione della copertura assicurativa | Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l’Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell’eventuale variazione di copertura. |
7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati | Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato. |
8. MASSIMALE E FRANCHIGIA
Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza. | |
8.2 Franchigia | Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata. L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. |
9. DISPOSIZIONI GENERALI
9.1 | Durata dell'Assicurazione | A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza. In mancanza di disdetta da una delle Parti, ricevuta mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio di polizza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui: 1) durante il Periodo di validità della polizza venissero notificate dall’Assicurato Circostanze e/o Richiesta di risarcimento all'Assicuratore; 2) il fatturato consuntivo dichiarato dall’Assicurato nel questionario assuntivo all’atto della sottoscrizione della presente polizza risulti aumentato oltre il 20%; Per i casi sopraindicati, l’Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all’Assicuratore inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale l’Assicuratore valuterà i termini dell’eventuale rinnovo espresso. |
9.2 | Inizio e termine della garanzia (principio “claims made”) | La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all`Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti giá denunciati ad altro assicuratore. |
9.3 | Disdetta in caso di sinistro | La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l’Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l’eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza. |
Mod. AA.PGJ.17.1
9.4 | Cessazione del rapporto assicurativo | Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa: - in caso di decesso dell’Assicurato (fermo quanto disposto dall’articolo 2.9); - in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale; - in caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato. |
9.5 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. |
9.6 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. |
9.7 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Agenzia oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. |
9.8 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile, l’Assicuratore e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di |
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Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. | ||
9.9 | Definizioni | I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto. |
9.10 | Ambito di applicazione territoriale | la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l’Esclusione 4.10 U.S.A./Canada. |
9.11 9.12 | Legge applicabile Clausola broker | la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente. Qualora questa polizza sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker (i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione precontrattuale consegnata). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del Contraente dal broker, il quale tratterà con l’Agente AIG Advisors e la Società. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’agente dal broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’agente, prevarranno queste ultime. Analogamente, qualora la Società o l'agente decidano di inviare al broker e non direttamente al Contraente comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal Contraente medesimo. Resta ferma l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’agente o della Società da parte del broker. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte all’agente soltanto dopo che ed a partire dal momento in cui le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest’ultimo. Con la ricezione da parte dell'agente, le medesime comunicazioni s’intenderanno automaticamente effettuate alla Società ove, in relazione ai contenuti della comunicazione, l'agente abbia i necessari poteri di rappresentanza. |
10. CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE ESCLUSIVAMENTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL
FRONTESPIZIO DI POLIZZA)
10.1 | Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell’Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001) | 1. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 4.16 del testo di polizza, la copertura si intende estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico. Si precisa che la copertura di cui sopra opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico al Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una polizza "D&0". La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale. 2. La copertura non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità. Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nel frontespizio di polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. |
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3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.
4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all’Art. 9.6 - Altre Assicurazioni - di cui al testo di xxxxxxx.
5. Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
6. Xxxxx restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per richiesta di risarcimento.
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.
***
L’Assicuratore sarà obbligato a rispondere per le Perdite Pecuniarie
soltanto qualora:
(i) l’Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al
Periodo di Retroattività;
(ii) l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente
Mod. AA.PGJ.17.1
nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Xxxxx nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione (ove previsto). | ||
10.2 | Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti | 1. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell’esclusione di cui all’Art. 4.16 del testo di polizza, la copertura si intende estesa a quanto l’Assicurato, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell’Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell’art. 2403 – bis del Codice Civile. 2. L’Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative a posizioni di Xxxxxxx in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto. 3. La Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. 4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di |
Mod. AA.PGJ.17.1
polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all’Art. 9.6 - Altre Assicurazioni - di cui al testo di xxxxxxx.
5. Xxxxx restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per richiesta di risarcimento.
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.
6. Dall’estensione restano escluse qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per:
- incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
- incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.
7. Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti.
Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti
Mod. AA.PGJ.17.1
presso società sottoposte alle procedure di cui al precedente paragrafo 6, salvo che la cessazione dell’incarico sia avvenuta precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure. *** L’Assicuratore sarà obbligato a rispondere per le Perdite Pecuniarie soltanto qualora: (i) l’Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività; (ii) l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione (ove previsto). | ||
10.3 | Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti | 1. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente Polizza, a parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art. 4.16 del testo di polizza, la copertura si intende estesa a quanto |
l’Assicurato, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di | ||
capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria | ||
(comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in | ||
borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare | ||
quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie | ||
colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi | ||
nell'adempimento dell'incarico. | ||
2. La copertura non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento | ||
relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che | ||
siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura | ||
concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con | ||
la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità. | ||
Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione |
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nel frontespizio di xxxxxxx si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell’incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
3. Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.
4. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato in Polizza e comunque con applicazione di uno scoperto/franchigia come da espressa indicazione nel Frontespizio di polizza. Per la presente estensione di garanzia vale quanto già indicato all’Art. 9.6 - Altre Assicurazioni - di cui al testo di xxxxxxx.
5. Xxxxxx intendersi automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della polizza, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di validità della polizza, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.
6. Xxxxx restando tutti i termini della presente estensione, la copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d’intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata fino ad un sottolimite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per richiesta di risarcimento.
Questa estensione viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte della Società.
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L’Assicuratore sarà obbligato a rispondere per le Perdite Pecuniarie
soltanto qualora:
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(i) l’Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività; (ii) l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell`Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa “claims made”) o il Periodo di osservazione (ove previsto). | ||
10.4 | Vincolo di solidarietà per le garanzie 10.1, 10.2 e 10.3 | Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, limitatamente alle sole garanzie aggiuntive 10.1, 10.2 e 10.3, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. |
10.5 | Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero) | Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta la copertura della presente polizza viene estesa alle responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’apposizione dei visti di conformità (visto leggero): a) Assistenza Fiscale - come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge; b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D. L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche e/o integrazioni di legge; d) Rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. |
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10.5.1 Elaborazione modelli 730 | 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge Si precisa che tale estensione di Garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a suddette estensioni di garanzia viene fissato in € 3.000.000,00. L’Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l’ammontare delle stesse sia inferiore all’importo della franchigia indicata nel frontespizio di polizza. L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. L'Assicurato ha confermato che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere. In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all’attività di cui al presente articolo, l’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza. La Società, nei limiti del massimale previsto per la garanzia aggiuntiva 10.5 Assistenza fiscale e compensazione crediti (visto leggero), si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o |
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gravemente colposa del contribuente. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 25% dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto a carico dell’Assicurato; la mancata corresponsione di tale importo da parte dell’Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell’Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell’art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241 (comma 2 dell’art.6 del 9 Luglio 1997 N.241 : Le imprese di Assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa). In applicazione dell’art. 1915 del Codice Civile, l’Assicurato perderà il diritto all’indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l’insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all’art. 6 comma 1 let. a) del D. Lgs. 175/2014. | ||
10.6 | Estensione attività di Commercialista | Fermi tutti i termini e le condizioni della polizza, con la presente appendice si prende e si da atto che l’Assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Commercialista, iscritto all’Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. In particolare sono comprese in garanzia: |
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Responsabilità civile professionale | L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività. |
Attività Fiscale | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso. |
Funzioni Pubbliche/ Giudiziali | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di |
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amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento dell’incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci. | |
Collaboratori | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato e per il quale l’Assicurato sia civilmente responsabile. |
Costi di difesa Franchigia | L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di polizza. L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati. |
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10.7 | Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) | La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza. 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l’applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00. Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Ferme le esclusioni di cui ala Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall’Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni: a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività aziendale; b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano |
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condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
Dall’Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
2. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000
n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e
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successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni
INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00.
Nel caso in cui il massimale indicato nel frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO
UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.
Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. Precisazioni:
Malattie professionali - I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall’estensione alle malattie professionali
Novero dei terzi - Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
Per prestatori di lavoro si intendono - I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.
Per retribuzioni lorde si intendono - tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell’opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative
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ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali. 3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVEIDENZA E/O ASSISTENZA Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza. 4. COMMITTENZA AUTO La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione. | |
10.8 Amministratori di stabili | A modifica dell'esclusione di cui all'Art. 4.18 resta convenuto che, ferme le condizioni di polizza, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La garanzia non vale: 1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze) 2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi. |
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Sommario:
- 1. Garanzie: Cosa copriamo
- 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura
- 3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di:
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- Dipendente
- Documenti
- Errore professionale
- Perdite pecuniarie
- Società controllata
- Terzi
- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- 4. Esclusioni:
- 4.1 Antitrust
- 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
- 4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni
- 4.4 Guerra/terrorismo
- 4.5 Inquinamento
- 4.6 Insolvenza
- 4.7 Mancata iscrizione all’albo
- 4.8 Muffa tossica e amianto
- 4.9 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- 4.10 U.S.A. / Canada
- 4.11 titoli al portatore
- 4.12 valore futuro/ rendimento
- 4.13 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione
- 4.14 rischio contrattuale puro
- 4.15 danni a cose e persone
- 4.16 attività professionale diversa
- 4.17 Sanzioni
- 4.18 Altre condizioni aggiuntive
- 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle
- 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
- 5.2 Richieste di risarcimento correlate
- 5.3 Circostanze
- 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- 6. Gestione della difesa
- 6.1 Difesa
- 6.2 Anticipo dei costi
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore
- 6.4 Consenso dell`Assicurato
- 6.5 Cooperazione
- 6.6 Surrogazione
- 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti
- 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa
- 7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli assicurati
- 8. Massimale e Franchigia
- 8.1 Massimale
- 8.2 Franchigia
- 9. Disposizioni generali:
- 9.1 Durata dell`Assicurazione
- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
- 9.3 Disdetta in caso di sinistro
- 9.4 Cessazione del rapporto assicurativo
Mod. AA.PGJ.17.1
- 9.5 Ripartizione del danno
- 9.6 Altre assicurazioni
- 9.7 Cessione del contratto e modifiche
- 9.8 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
- 9.9 Definizioni
- 9.10 Ambito di applicazione
- 9.11 Legge applicabile
- 9.12 Clausola broker
- 10. Condizioni Particolari:
- 10.1 Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell’Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)
- 10.2 Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti
- 10.3 Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti
- 10.4 Vincolo di solidarietà per le garanzie 10.1, 10.2 e 10.3
- 10.5 Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (visto leggero)
- 10.5.1 Elaborazione modelli 730 precompilati
- 10.6 Estensione attività di Commercialista
- 10.7 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)
- 10.8 Amministratori di stabili
LA SOCIETÁ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia