CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Università degli Studi di Udine
CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TRA
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Magrini Xxxxxxxxx d’ora in avanti definito “Istituto promotore” con sede in Gemona del Friuli (UD) codice fiscale 94134560302 rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Udine il 17/5/1956 in qualità di Dirigente Scolastico
E
L’Università degli Studi di Udine, soggetto ospitante, C.F. 80014550307, rappresentata dal Rettore pro-tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx, nato a Curtarolo (PD) il 27.06.1955, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, in xxx Xxxxxxxx 0 - Xxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del
Premesso
che:
• ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• il 17 maggio 2006, tra Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Assessorato All’istruzione, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Assessorato al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Agenzia Delle Entrate- Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, C.C.I.A.A. di Gorizia, C.C.I.A.A. di Pordenone,
C.C.I.A.A. di Trieste, C.C.I.A.A. di Udine, Confindustria Friuli Venezia Giulia, Federazione Regionale Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Miur-Istituto Regionale Ricerca Educativa Friuli Venezia Giulia, Organizzazioni Sindacali Regionali Friuli Venezia Giulia C.G.I.L.- C.I.S.L.-U.I.L., F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, U.I.L. Scuola, Conf.S.A.L., S.N.A.L.S. Conf.S.A.L, Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Economica Regionale Slovena, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa Regionale per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia.
• l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti;
• gli Istituti promotori riconoscono l’efficacia della metodologia didattica dell’Alternanza Scuola - Lavoro per avvicinare il mondo dell’istruzione al mondo delle imprese e degli enti pubblici diffondendo la cultura del lavoro e favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze utili agli studenti, futuri lavoratori e futuri studenti universitari, e pertanto hanno inserito nel Piano dell’Offerta Formativa la possibilità per gli studenti del proprio istituto di aderire ai percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro;
• l’Università degli studi di Udine, quale ente pubblico preposto all’offerta della formazione terziaria e all’attività di ricerca scientifica, ritiene importante collaborare con gli Istituti coinvolti offrendo percorsi di apprendimento laboratoriale e tirocini coerenti sia con la
logica fondante l’Alternanza Scuola – Lavoro sia con gli obiettivi formativi degli indirizzi di studio;
• come previsto dai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali, l'Alternanza Scuola - Lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione ed in relazione agli obiettivi dei diversi indirizzi di studio, essa è mirata a sostenere l'innovazione educativa e a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento;
• ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• ai sensi del art. 1 della legge 107/2015 commi da 33 a 43, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. I percorsi di alternanza sono organicamente inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa come parte integrante dei percorsi di formazione;
• le Linee guida nazionali “Alternanza Scuola lavoro, guida operativa” (8 ottobre 2015) forniscono indicazioni metodologiche e strumenti utili alla realizzazione dei percorsi di alternanza;
• ai sensi del Protocollo d’Intesa percorsi in alternanza scuola - lavoro del 17 maggio 2006 i percorsi di alternanza in ambito universitario rappresentano una metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti, al fine di favorirne l’orientamento e l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a partire da esperienze concrete e di laboratorio , realizzate a contatto con le realtà produttive pubbliche e private e con le realtà della ricerca scientifica;
si conviene quanto segue:
Art.1 – Oggetto
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 53/2003 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 l’Università degli Studi di Udine si impegna ad accogliere studenti dell’Istituto proponente nell’ambito dei percorsi (campus di alternanza) e presso le proprie strutture, secondo un programma annuale di campus alternanza scuola lavoro e di attività specifiche, comunicato all’Istituto proponente.
2. I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; sono concepiti come parte integrante dell'offerta formativa della scuola.
Art.2 – Obblighi dell’Istituto promotore
1. I percorsi/campus in alternanza sono progettati e attuati dal soggetto ospitante in collaborazione con l’istituto promotore, essi sono anche verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base della presente convenzione.
2. Durante lo svolgimento dei percorsi/campus in alternanza l’attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall’istituto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, in collaborazione con un referente dell’ente ospitante (tutor universitario) indicato dall’Università.
3. L’Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail con i criteri della gestione per conto dello Stato, nonché con una polizza per responsabilità civile presso la
compagnia con cui la Scuola ha contratto polizza di assicurazione integrativa. Gli estremi delle polizze sono riportati nel Progetto Formativo.
4. Gli istituti promotori si impegnano a svolgere a favore dello studente un corso formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione generale di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto di quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Per gli allievi minorenni gli istituti si impegnano ad acquisire il consenso scritto dei genitori.
5. L’istituto promotore si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e dei progetti.
Art.3 - Obblighi dell’Università (soggetto ospitante)
1. Al soggetto ospitante spetta l’obbligo di favorire l’esperienza dello studente negli ambienti dell’amministrazione, della ricerca scientifica e dell’attività laboratoriale permettendogli di acquisire la conoscenza diretta dei diversi ambiti organizzativi e di ricerca dell’Università.
2. Il soggetto ospitante, relativamente ai percorsi previsti, si impegna a valutare le capacità e le condizioni dello stagista al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza. Il soggetto ospitante si impegna a non adibire lo studente a mansioni considerate a rischio secondo l’art 41 del DLgs 81/2008 evitando l’attivazione della sorveglianza sanitaria, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
3. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente adeguata istruzione, adeguato addestramento ed a prendere le misure atte a scongiurare eventuali rischi per la sua sicurezza.
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo stagista i dispositivi di protezione individuale necessari a svolgere le sue mansioni.
5. Il soggetto ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti.
6. L'Università acconsente a che gli Istituti promotori attuino un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell’allievo.
7. In caso di infortunio/incidente accaduto presso la sede di svolgimento dell’alternanza, il soggetto formatore si impegna a segnalare tempestivamente l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Istituto) ed all’Istituto di provenienza dell’allievo. Il soggetto promotore provvederà agli adempimenti previsti in questi casi.
Art.4 - Obblighi dell’allievo
1. Durante lo svolgimento del percorso/campus in alternanza l’allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo.
2. L’allievo si impegna attraverso la firma di un apposito Patto formativo a osservare i regolamenti e le disposizione in materia di salute e sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, osservando le disposizione in materia di sicurezza e salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell’art. 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili delle attività di ricerca e didattica in laboratorio e/o da altro personale del soggetto ospitante.
3. Per gli allievi minorenni il patto formativo è sottoscritto anche da un genitore.
4. L’allievo maggiorenne risponde dei danni causati a sé o a terzi per l’inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne all’ente ospitante.
5. Durante lo svolgimento del campus in alternanza l’allievo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività.
Art 5 - Progetto formativo
1. Per ciascuno studente inserito nel percorso/campus in alternanza il soggetto ospitante e il soggetto promotore predispongono un piano formativo contenente:
• il nominativo dello stagista;
• i nominativi del tutor scolastico designato da uno degli istituti promotori e del referente universitario del campus;
• gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’attività di alternanza, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante:
• l’individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (laboratori, dipartimenti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l’attività di alternanza;
• gli estremi identificativi dell’assicurazione per la responsabilità civile.
Qualora in via del tutto eccezionale nell’ambito del progetto formativo emerga la necessità di prevedere lo svolgimento di attività considerate a rischio secondo l’art. 41 del DLgs 81/2008, verranno definiti specifici accordi attuativi per concordare le modalità di svolgimento della visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alle attività cui lo studente è destinato. L’esito della visita dovrà essere reso noto prima dell’avvio del percorso formativo.
Art 6 - Valutazione
1. Il tutor scolastico nominato e il referente universitario del campus in alternanza
condividono i seguenti compiti:
• predisposizione del Progetto formativo e verifica della regolarità del percorso seguito dallo stagista;
• controllo della frequenza e dell’attuazione del Progetto formativo;
2. Al termine dell’attività il referente universitario, di concerto con il tutor designato dai soggetti promotori, redigeranno una relazione comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l'elenco delle esperienze maturate, i risultati ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo.
Art 7 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono il soggetto promotore e l’azienda ospitante.
Art 8 - Durata
1. La presente convenzione ha validità triennale, e potrà essere rinnovata.
2. È possibile l’interruzione anticipata dell’attività di alternanza per iniziativa di uno degli istituti promotori (anche eventualmente su richiesta dello stagista) o dell’ente ospitante, se giustificata da valide ragioni. L’ente ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell’interruzione anticipata al soggetto promotore.
Art 9 - Contributi
1. Per lo svolgimento delle attività di laboratorio e per il sostenimento delle spese per i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste nei campus potrà essere richiesto un contributo agli istituti promotori. L’eventuale contributo verrà definito nell’ambito del programma annuale dei campus di alternanza di cui all’art. 1 e sarà formalizzato nel piano formativo previa accettazione del soggetto promotore.
Firma del soggetto promotore
Per l'I.S.I.S Magrini Xxxxxxxxx,Il Dirigente Scolastico
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Firma del soggetto ospitante
Per l’Università degli Studi di Udine, il Magnifico Rettore