ACCORDO TRA UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ACCORDO TRA UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL’AQUILA
TRA
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila, con sede e domicilio in L’Aquila, Xxx Xxxxxxxx - 00000, C.F. 93068580666, rappresentato dal Titolare, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 21/08/14952, C.F. FBRRNR52M21H501B, domiciliato per la carica presso la sede soprindicata (di seguito nominata anche “USRA”)
E
l'Università degli Studi di L’Aquila - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, P.IVA 01021630668, in persona della Rettrice Pro-tempore Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, nata all’Aquila il 03/11/1957, C.F. NVRPLA57S43A345F, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università (di seguito nominata anche “Università”)
PREMESSO CHE
• L’Università riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l’istruzione superiore, come previsto dallo Statuto
• L’USRA ha quale compito istituzionale, individuato dall’art. 67 ter della Legge 134/2012, di fornire l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di promuoverne la qualità
CONSIDERATO CHE
• L’Università ha approvato nel CdA del 03.06.2015, delibera n. 158/2015, la sottoscrizione con il Comune dell’Aquila e l’USRA di un Accordo Quadro avente come obiettivo di sviluppare, rafforzare e implementare la collaborazione e l’interazione tra il mondo della ricerca, della formazione universitaria, del governo del territorio in merito alle attività di ricostruzione, anche sotto il profilo culturale
• L’Università e l’USRA hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del “Centro TER.R.A”, centro di documentazione e di ricerca del terremoto e della ricostruzione aquilana, in data 29 settembre 2014
• Tale Protocollo d’Intesa ha come obiettivo la raccolta e la messa a disposizione della documentazione proveniente dal processo di ricostruzione al fine di sviluppare un sistema di condivisione dei dati che coinvolge le Istituzioni, gli Enti di ricerca, i cittadini ed latri soggetti coinvolti nella ricostruzione
• L’Università è dotata di un gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, operante presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, dotato delle professionalità e strutture idonee a realizzare le attività scientifiche e di ricerca meglio descritte all’art. 2 del presente Accordo;
PRESO ATTO CHE
• le parti hanno interesse a creare una cooperazione finalizzata a garantire l’adempimento di un servizio di ricerca e sviluppo relativo alla raccolta, all’archiviazione ed all’indicizzazione dei dati presenti nelle banche dati relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto, per poter poi rendere fruibili i risultati ai cittadini, alle istituzioni ed agli Enti di ricerca;
• tale Accordo rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 19, let. f), del D.Lgs. 163/2006;
• Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di L’Aquila con delibera n. 216/2015 del 29/07/2015 ha approvato la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica al Progetto “BDE2015”, di cui alla lettera di intenti richiamata nelle premesse;
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
VALORE DELLE PREMESSE
Le Premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente Accordo. Esse rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.
Art. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Nell’ambito e per le finalità di cui alle premesse, il progetto ha come finalità la raccolta, l’archiviazione e l’indicizzazione dei seguenti dati relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto: geometria (rilievo architettonico e strutturale), tipologie costruttive, livello di danno, livello di vulnerabilità, risultanze delle indagini e delle prove sulle strutture e sui terreni di fondazione, interventi di riparazione / miglioramento sismico messi in atto e relativi costi. La sistematizzazione di tali informazioni permetterà l’utilizzo di una banca dati a servizio dei cittadini (comunicazione, informazione e istruzione), delle istituzioni (gestione, monitoraggio, valutazione, formazione), della ricerca (documentazione, organizzazione e sviluppo della conoscenza), consentendo la predisposizione di linee di indirizzo volte a migliorare in generale gli aspetti decisionali nel campo della prevenzione, della gestione post sisma e della ricostruzione.
Art. 3 DURATA
3.1 Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e resta valido fino all’approvazione della rendicontazione finale, vale a dire entro e non oltre il 30/06/2016.
3.2 Le attività previste dal presente Accordo devono svolgersi e concludersi secondo le indicazioni fornite dall’USRA in conformità alla tempistica necessaria al conseguimento degli obiettivi previsti.
Art. 4
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
4.1 L’Università, nell’esecuzione delle attività, si impegna:
a) ad osservare, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e della relativa rendicontazione, la vigente legislazione dell’Unione europea, nazionale e regionale;
b) far svolgere l’attività dalla struttura del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica e dal personale Docente, Tecnico/Amministrativo presente all’interno della struttura. Il Dipartimento potrà avvalersi di personale esterno qualora lo ritenga necessario e utile ai fini del corretto svolgimento della stessa.
c) qualora l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 preveda il coordinamento di un gruppo di soggetti, il coordinatore assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare che il gruppo agisca nel rispetto del presente Accordo.
4.2 USRA si impegna a:
a) fornire, tramite i propri uffici, le indicazioni operative idonee a garantire il coordinamento delle attività e un efficiente adempimento delle funzioni affidate all’Università;
b) a consentire all’Università di utilizzare e pubblicizzare le attività scientifiche inerenti l’oggetto dell’Accordo nell’ambito degli spazi in cui saranno utilizzati gli allestimenti, nonché di utilizzarne gli output a scopo didattico e scientifico, come meglio specificato all’art. 8;
c) corrispondere all’Università le somme indicate all’art. 7.
4.3 USRA effettua il monitoraggio dell’esecuzione del presente Accordo, dal punto di vista tecnico e finanziario, analizza la relazione intermedia e quella finale in tempo utile per provvedere alla liquidazione del saldo intermedio e finale.
4.4 USRA ha il diritto di poter effettuare, previa richiesta, incontri e/o sopralluoghi per verificare l’andamento della realizzazione delle attività, nel corso dello svolgimento delle stesse.
4.5 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.
4.6 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
4.7 Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare l’Accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
Articolo 5 REFERENTI DELLE PARTI
Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per USRA, è il Titolare dell’USRA, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx);
referente per l’Università è il Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
Articolo 6 COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all’attuazione del progetto.
Articolo 7 RIMBORSO SPESE
7.1 Per l’attività svolta dall’Università in virtù del presente Accordo viene accordato un rimborso spese di complessivi euro 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) al lordo di ogni ulteriore onere.
7.2 L’Università fornisce ad USRA una relazione sulle attività svolte ad ogni stato di avanzamento del progetto di ricerca, nonché la rendicontazione dei costi sostenuti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo.
7.3 Il rimborso sarà effettuato da USRA a favore dell’Università, in n. 3 tranches, da corrispondersi con le seguenti modalità:
A. 20 all’atto della stipula;
B. 40% a dimostrazione dei costi sostenuti e delle attività svolte per il punto A e il punto B;
C. 40, a saldo dietro presentazione di rendiconto della spesa complessiva e della relazione finale.
7.4 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente dedicato, che l’Università provvederà a comunicare a USRA per iscritto successivamente alla stipula del presente Accordo.
7.5 La nota debito dovrà indicare perentoriamente i seguenti dati:
- Dati fiscali dell’Università;
- Oggetto dell’Accordo;
- CUP;
- Importo;
- codice IBAN del conto corrente dedicato.
7.6 La nota debito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo. E’ ammessa, altresì, la trasmissione telematica della stessa, tramite posta certificata, al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xx. Ogni diversa modalità di inoltro, non approvata da USRA, sarà considerata come mai avvenuta e la fattura non sarà sottoposta a registrazione con le modalità di legge.
Art. 8 PROPRIETA’ DEI RISULTATI
8.1 La proprietà dei risultati della ricerca sono dell’Università, dell’USRA e del Comune dell’Aquila.
8.2 Fermo restando il diritto di autore o di inventore, l’Università, l’USRA, il Comune dell’Aquila potranno utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici, didattici e istituzionali.
Articolo 9 CLAUSOLA DI MANLEVA
9.1 USRA è sollevata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate.
9.2 Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà essere posto a carico di USRA oltre il pagamento di quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.
Articolo 10 RISOLUZIONE
10.1 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolta nel caso in cui la Università venga a trovarsi nell’impossibilità di effettuare le attività previste all’art. 2. In tale ipotesi, l’Università dovrà dare tempestiva comunicazione a USRA di detta impossibilità, a seguito della quale quest’ultima rimborserà all’Università le spese relative al lavoro svolto, sempre che quest’ultimo a giudizio di USRA abbia un’utilità tecnica apprezzabile relativamente al conseguimento degli obiettivi del progetto.
10.2 Il presente Accordo potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
- qualora USRA non adempia agli obblighi indicati nell’art. 5 del presente Accordo;
- qualora l’Università non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 5 del presente Accordo ovvero non esegua in tutto o in parte le attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 11 CLAUSOLE NULLE - MODIFICHE
11.1 Qualora una o più clausole di cui del presente Accordo siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante dell’Accordo continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente Accordo.
11.2 Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente Accordo richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 12 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.
Articolo 13 NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
Articolo 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
14.1 L’Università si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, riguardanti sia i dipendenti che USRA, di cui fosse venuto a conoscenza in forza del presente Accordo, senza formale autorizzazione di USRA e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Università si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione dell’Accordo, le informazioni relative a procedimenti, e, in generale, alle attività oggetto del presente Accordo, che vengano messe a sua disposizione da parte di USRA e/o, di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso.
14.3 L’Università è responsabile nei confronti di USRA per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.
14.4 L’Università assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori adibiti all'esecuzione del servizio medesimo.
Articolo 15
CODICI ETICI - D.LGS N. 231/2001
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di conoscere i rispettivi Codici Etici, obbligandosi reciprocamente al loro rispetto ed al rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Articolo 16 REGISTRAZIONE
Il presente Accordo verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.
Xxxxx, approvata e sottoscritta senza alcuna modifica
L’Aquila, 26 agosto 2015
USRA Università degli Studi dell’Aquila
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Firmato digitalmente Firmato digitalmente