Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio:
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 30 gennaio 2023, n. 14
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato “CER2”,costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia (Fg) località “Cantone”;
- cabina di sezionamento (CS) per la raccolta dell’energia elettrica;
- cavidotto di connessione interrato, esercito alla tensione di 30 kV, per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV;
- Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV di trasformazione e consegna, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”;
- collegamento interrato AT 150 kV per la consegna della energia elettrica prodotto alla futura Stazione RTN di Terna 150/380 kV, denominata “Lucera-Palmori”, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia - Larino” (già autorizzata con D.D.n.191 del 07.10.2021);
Società Freemont srl, già Clean Energy Re Due S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n.19, P.IVA 03564790719.
La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, su istruttoria del funzionario P.O. “Responsabile PAUR” xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE, nell’ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall’Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario “energia” del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull’energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull’energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, “Pronti per il 55 %”, pubblicato il 14 luglio 2021 con l’obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell’UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
ATTESO CHE:
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto
a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER.
RILEVATO CHE:
• la Società Clean Energy Re Due s.r.l. (di seguito società, istante o proponente) presentava, in data 4.12.2019, con nota acquisita al prot.n.5053, istanza telematica di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Foggia in località “Cantone”, della potenza nominale di 69,35 MWe, e relative opere di connessione;
• in ordine alle opere di connessione la società Terna SpA (Cod.07027710) con nota n.74239 del 23.10.2019 comunicava il proprio benestare in relazione al preventivo di connessione secondo il quale l’impianto sarebbe stato collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 Kv che sarebbe collegata in entra-esce sulla linea 380 kv “Foggia- Larino”. La soluzione di connessione rilasciata da Terna S.p.A e accettata dalla Società, che prevedeva la costruzione di una nuova S.E. 380/150 kV da realizzare nel comune di Lucera, località “Palmori”, peraltro autorizzata con determinazione dirigenziale n. 68 del 21/11/2016) in seno al procedimento facente capo ad altra società Eurowind S.r.l., è stato oggetto di una variante in stralcio da parte del proponente. La nuova Stazione Elettrica S.E. 380/150 kV denominata “Lucera Palmori”, prescelta a valle di detta variante in alternativa, veniva invece autorizzata dalla scrivente Sezione con Determinazione Dirigenziale n.191 del 7.10.2021 a favore della società Wind Energy Foggia srl, per cui -pur essendo la soluzione finale di connessione prescelta- non è da ritenersi inclusa nel presente procedimento in quanto già autorizzata;
• con nota, prot. 2300 del 27/03/2020, di “Comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito
al completamento per la pratica GSSHZK4”, la scrivente Sezione, a seguito di disamina sulla documentazione pervenuta, riscontrava anomalie formali, che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni a decorrere dal 16 aprile p.v;
• in riscontro alla suddetta nota il proponente inviava “Comunicazione di documentazione integrata per
la pratica GSSHZK4”, a mezzo pec, il 11.05.2020, acquisita al prot.n. 3853 del 29.05.2020;
• a seguito della verifica effettuata e in presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, questa Sezione comunicava con nota prot. n. 4475 del 23.06.2020 il formale avvio del procedimento e convocava per il giorno 28.07.2020 la riunione della Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
• con la medesima nota prot. n. 4475 del 23.06.2020 questa Sezione, già Sezione Infrastrutture
• con nota del 22.06.2020, acquisita al prot.n.4495 del 23.06.2020, la società istante chiedeva l’avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza di Servizi al fine del rilascio della chiesta Autorizzazione Unica;
• in presenza dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, questa Sezione, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, invitava con nota prot. n. 4475 del 23.06.2020 avviava il procedimento e convocava per il giorno 28.07.2020 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto in oggetto, invitando la società a depositare, entro la data convenuta per la conferenza di servizi, altra documentazione già richiesta con la predetta nota prot.n.2300 del 27.03.2020;
• la società istante, riscontrava la richiesta di cui sopra, con nota, inviata a mezzo pec, acquisita al prot.
n. 5230 del 23.07.2020, fornendo la documentazione richiesta;
• la società proponente, con nota acquisita al prot.n.5433 del 31.07.2020, chiedeva all’Aereonautica Militare una proroga di 60 giorni del termine di 10 giorni già assegnato, per predisporre quanto necessario a superare i motivi ostativi ed ottenere un parere favorevole alla realizzazione dell’impianto;
• con nota prot. n. 5474 del 3.08.2020 la scrivente Sezione provvedeva a trasmettere copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28.07.2020, durante la quale la scrivente ribadiva la necessità di ricevere dalla Società istante gli elaborati sottoposti al vaglio della competente Autorità Ambientale per l’espressione del parere di competenza al fine di valutare la coerenza con gli elaborati presentati ai fini dell’ Autorizzazione Unica, con particolare riferimento alla effettiva localizzazione degli aerogeneratori, al numero degli stessi ed alle relative caratteristiche geometriche. Con la stessa nota questa Sezione, poiché la Valutazione d’Impatto Ambientale era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della L.R. n.4/2014 (D.D.n.3175 dell’11/10/2012 della Provincia di Foggia), invitava la società istante ad attivare, presso l’Autorità Competente, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto non compresa nel provvedimento di compatibilità ambientale in atti;
• la società istante, con nota acquisita al prot.n.5573 del 5.08.2020, trasmetteva copia degli elaborati depositati presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia per la Valutazione Ambientale di competenza relativa all’impianto in oggetto;
• questa Sezione, con nota prot.n.5615 del 7.08.2020, al fine di poter proseguire con i lavori della Conferenza di Servizi, invitava la Provincia di Foggia, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa nota, a confermare il parere ambientale rilasciato con la Determinazione Dirigenziale n.3175/2012, in relazione al progetto presentato in questo procedimento e depositato sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e a fornire, conseguentemente, chiarimenti in merito al numero degli aerogeneratori ritenuti idonei e quindi assentiti con la suddetta Determinazione Dirigenziale ed alla effettiva collocazione, alle caratteristiche fisiche ed alla potenza degli stessi;
• il proponente, con nota acquisita al prot.n.5762 del 10.08.2020 comunicava alla scrivente ed alla Provincia di Foggia che, nel predisporre il lay-out trasmesso alla Regione Puglia per l’istanza di Autorizzazione Unica, aveva ottemperato alle prescrizioni contenute nel parere di VIA n. 3175 del 11.10.2012 e ottimizzato il lay-out di progetto per superare le criticità rilevate dalla stessa Determina Dirigenziale;
• il proponente, con nota acquisita al prot.n.6197 del 11.09.2020 trasmetteva alla Provincia di Foggia copia della documentazione tecnica già depositata sul portale della Regione Puglia – Servizio Energia (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx), al fine di rendere maggiormente fruibile la documentazione, semplificare e agevolare ulteriormente le necessarie analisi e valutazione di competenza;
• con nota acquisita al prot.n.7531 del 23.10.2020, la società Clean Energy Re Due s.r.l. trasmetteva il verbale del Comitato VIA svoltosi in data 13.10.2020 con allegato il parere rilasciato nella stessa seduta, chiedendo alla scrivente Sezione di provvedere alla convocazione della successiva Conferenza di Servizi;
• questa Sezione, con la nota prot.n.8043 del 11.11.2020, invitava la Provincia di Foggia a voler emettere il provvedimento conclusivo per il rilascio della Valutazione d’ Impatto Ambientale anche in relazione alla modifica del posizionamento di alcuni aerogeneratori, alla luce delle determinazioni espresse dal Comitato VIA ed inoltre a voler esprimere un parere di compatibilità paesaggistica, ovvero autorizzazione paesaggistica nei casi previsti, in merito all’intera proposta progettuale. Con la stessa nota si precisava che, nelle more dell’acquisizione del provvedimento ambientale e paesaggistico, la conferenza di servizi sarebbe rimasta sospesa e non si sarebbe potuto procedere ad un’ulteriore convocazione;
• con nota acquisita al prot.n.8349 del 20.11.2020, la società Clean Energy Re Due s.r.l, riscontrava la nota prot.n.7889 del 6.11.2020, con la quale era venuta a conoscenza che l’impianto eolico proposto dalla società Agricola Sun Power interferiva con la propria proposta progettuale, chiedendo di essere informata sulle modifiche e/o soluzioni che la società Agricola Sun Power Srl avrebbe proposto al fine di eliminare l’interferenza con la propria proposta progettuale, anche allo scopo di evidenziare altre eventuali sovrapposizioni e/o interferenze tra i due impianti;
• con nota acquisita al prot.n.8587 del 1.12.2020, la società Clean Energy Re Due s.r.l, trasmetteva in riferimento al parere n. 26415 del 24.07.2020 dell’Aeronautica Militare, la nota di ottemperanza al fine di permettere all’ Ente di effettuare una rivalutazione inerente gli ostacoli al volo per l’impianto di cui al codice pratica in oggetto;
• con nota acquisita al prot.n.8588 del 1.12.2020 la società istante chiedeva alla Provincia di Foggia- Settore Ambiente di prendere atto dell’ottimizzazione al progetto in linea con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere del Comitato VIA del 13.10.2020 e di confermare la compatibilità ambientale del progetto;
• con nota prot.n.9144 del 18.12.2020, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), sollecitava l’invito di cui alla nota prot.n.8043 del 11.11.2020 rammentando che nelle more dell’acquisizione del provvedimento ambientale e paesaggistico, la conferenza di servizi sarebbe rimasta sospesa;
• con nota del 15.01.2021, acquisita al prot.n.409 in pari data, la Provincia di Foggia_Settore Ambiente esprimeva “parere favorevole di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n.65 del 14/01/2021, sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 11/12/2020”, determinando:
- Di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, sul progetto proposto dell’impianto Eolico composto inizialmente da n.19 aerogeneratori (Ridotti a 8) sito nel Comune di Foggia (FG), in località “Cantone”, denominato “CER2 Località Cantone” con potenza complessiva di 70 MW, giusto verbale del Comitato V.I.A. del 11/12/2020;
- Di dare atto che la configurazione definitiva dell’impianto è determinata secondo le seguenti coordinate relative a 8 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3,65 MW”;
Tabella 1: Coordinate degli aerogeneratori conseguenti alla valutazione provinciale (afferenti a quella che da qui in avanti è definita “rimodulazione” del progetto)
• con nota pec del 5.02.2021, acquisita al prot.n.1239 di pari data, la società proponente trasmetteva gli elaborati di progetto aggiornati, in ottemperanza al parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica giusta Determina Dirigenziale n. 65 del 14.01.2021 della Provincia di Foggia – Servizio Assetto del Territorio e richiesta di convocazione conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica;
• con nota acquisita al prot.n.2333 del 5.03.2021 la società istante chiedeva alla scrivente Sezione la
convocazione della riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica in oggetto, formalmente avviata dalla Regione con nota del 23.6.2020, prot. n. 4475;
• con nota acquisita al prot.n.3014 del 25.03.2021 la società Clean Energy Re Due srl trasmetteva al
Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise DGAT – Divisione l’attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, comma 2-bis, del D.Lgs n.59/2003 – C.C. Elettroniche la Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l’Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell’elettrodotto di cui all’oggetto;
• con nota acquisita al prot.n.3729 del 13.04.2021 la società Clean Energy Re Due srl trasmetteva la comunicazione relativa alla sostituzione di alcuni elaborati di progetto (digitali, ndr) risultati danneggiati (nel senso di file non leggibili, ndr), inviati in ottemperanza al parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, giusta Determina Dirigenziale n. 65 del 14.01.2021 della Provincia di Foggia
– Servizio Assetto del Territorio e alla richiesta di convocazione conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica;
• con nota acquisita al prot.n.3773 del 15.04.2021 la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con riferimento
all’istanza di accesso agli atti acquisita al prot. n.5192 del 04.02.2021 con la quale la Società Agricola Sun Power srl chiedeva l’ostensione degli atti relativi al progetto dell’impianto eolico proposto dalla Soc. Clean Energy Re Due srl, la invitava, in qualità di controinteressato, ai sensi dell’art. 3. DPR 12 aprile 2006 n. 184, a presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso presentata, qualora non assenziente;
• la Provincia di Foggia Settore Ambiente, con nota acquisita al prot.n.4038 del 21.04.2021, invitava “la
società Agricola Sun Power srl a […] visionare gli atti relativi al procedimento de quo ed estrarre copia digitale della pratica in oggetto”;
• in data 21.04.2021, con nota acquisita al prot.n.4047, la società Clean Energy Re Due srl si opponeva
all’istanza di accesso agli atti presentata dalla Società Agricola Sun Power S.r.l, con conseguente rigetto integrale dell’istanza di accesso di, trasmessa dalla Provincia di Foggia con nota del 14 aprile 2021;
• con nota del 30.04.2021, acquisita al prot.n.4476 la Provincia di Foggia Settore Ambiente comunicava “in
riferimento all’istanza di accesso documentale del 04/02/2021 assunta al protocollo dell’Ente con n°5192 e a seguito della nostra nota prot.18532 del 14/04/2021 trasmessa alla società controinteressata, che legge per conoscenza, si rimette in allegato la dichiarazione di presa visione e ricezione dei documenti richiesti relativi al progetto in oggetto, in data 29 aprile c.a.”;
• con nota acquisita al prot.n.6337 del 14.06.2021, la società Clean Energy Re Due srl trasmetteva ai sensi dell’art.22 e ss. della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, di alcuni elaborati tecnici allegati all’istanza della Società Agricola Sun Power Srl (Cod. Id. SS3MNP9);
• in data 29.06.2021 con nota acquisita al prot.n.6905 la società Clean Energy Re Due srl segnalava l’interferenza dell’impianto della società Agricola Sun Power con la torre T6 del proprio impianto, chiedendo inoltre di partecipare al procedimento della concorrente e di essere informato sulle proposte e soluzioni che sarebbero state adottate per l’eliminazione delle interferenze;
• con riferimento alle interferenze soprarichiamate tra la proposta progettuale della Società Clean Energy Re Due s.r.l, e quella presentata dalla società Agricola Sun Power s.r.l., la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 6857 del 29/06/2021, convocava per il giorno 08/07/2021 una videoconferenza di confronto, invitando, altresì, la società Agricola Sun Power s.r.l., al fine di individuare una possibile soluzione condivisa finalizzata alla risoluzione della problematica relativa all’interferenza tra le due proposte progettuali. Nel corso della videoconferenza si prendeva atto che:
- “a seguito della mutata configurazione della proposta progettuale della Società Clean Energy Re Due srl, che contempla, tra gli altri, l’eliminazione, nel nuovo layout di progetto, dell’aerogeneratore T7 e delle opere accessorie, sono state risolte le problematiche afferenti l’esigua distanza tra il predetto aerogeneratore e l’aerogeneratore della proposta progettuale Agricola Sun Power srl, come anche sono state eliminate le sovrapposizioni, con il progetto Agricola Sun Power, determinate dalle opere (piazzola e strada di servizio) a corredo dell’aerogeneratore stralciato, T7”;
- “permangono, tuttavia, interferenze residue tra i due progetti, … nella potenziale sovrapposizione “in parallelo” dei tracciati della strada di servizio, di collegamento dell’aerogeneratore con la cabina di consegna e del sottostante cavidotto MT di collegamento alla RTN, afferenti il progetto Agricola Sun Power, con parte del tracciato “interno” del cavidotto MT di collegamento tra gli aerogeneratori del parco eolico, afferenti la soluzione progettuale Clean Energy Re Due”;
- “permane un’ulteriore interferenza, ovvero tra la torre del progetto Agricola Sun Power e la torre T6 (che ha conservato l’iniziale posizione) del progetto Clean Energy Re Due, per il mancato rispetto della distanza minima tra gli aerogeneratori dei 3 diametri di rotore lungo la direttrice perpendicolare alla direzione del vento”.
- Nel corso dell’incontro le società dichiaravano “la possibilità di individuare, concordemente, gli opportuni
correttivi progettuali finalizzati alla risoluzione delle sovrapposizioni residue tra le due proposte progettuali”. A riguardo veniva concesso “il termine di 30 giorni […] per la trasmissione, da parte delle due Società, degli elaborati progettuali finalizzati alla risoluzione delle problematiche sopra descritte”;
• il verbale era trasmesso con e-mail del 28.07.2022;
• con nota acquisita al prot.n.10579 del 11.10.2021 la società Clean Energy Re Due srl chiedeva che, a valle del confronto in videoconferenza tenutosi l’8 luglio 2021 con la società Agricola Sun Power Srl e la Regione Puglia, per addivenire ad una soluzione condivisa finalizzata al superamento delle interferenze riscontrate tra i loro progetti, venisse ripreso e proseguito l’iter relativo alla propria istanza di A.U., sospeso dalla Regione Puglia in occasione del predetto confronto;
• la scrivente Sezione, con nota prot.n.11071 del 25.10.2021, atteso che la stessa aveva concesso il termine di 30 giorni, a decorrere dal ricevimento del verbale, per la trasmissione da parte delle due Società, degli elaborati progettuali finalizzati alla risoluzione delle interferenze rilevate e che non risultavano agli atti gli attesi riscontri, sollecitava la società Agricola Sun Power srl e la società società Clean Energy Re Due srl la trasmissione dei suddetti elaborati progettuali entro i successivi 10 giorni;
• in data 2.12.2021, con nota pec acquisita al prot.n.12679 di pari data, la società Clean Energy Re Due srl chiedeva che, che fosse fissata, al più presto, la nuova data della riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica in oggetto, formalmente avviata dalla Regione con nota del 23.6.2020, prot. n. 4475;
• con nota pec acquisita al prot.n.1317 del 15.02.2022 la società Clean Energy Re Due srl sollecitava la convocazione, al più presto, della Conferenza di Servizi per il prosieguo e la conclusione dell’iter di rilascio dell’Autorizzazione Unica in oggetto;
• con nota pec del 14.03.2022, la società Clean Energy Re Due srl trasmetteva al Ministero delle Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione III Comunicazioni elettroniche ad uso privato – la dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici allegando tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria;
• da una verifica effettuata sul portale telematico xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, la società Clean Energy Re Due srl risultava di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa e aggiornata in ottemperanza al “parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica rilasciato dalla Provincia di Foggia con determinazione dirigenziale n.65 del 14/01/2021, sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 11/12/2020”, al fine di acquisire dagli Enti in indirizzo, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati previsti dalle leggi vigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., questa Sezione, con nota prot.n.1621 del 25.02.2022, convocava per il giorno 18.03.2022 una nuova riunione della Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, che si sarebbe svolta in modalità telematica sulla piattaforma “Google-Meet”. Durante la stessa seduta questa Sezione rilevava come la Società fosse ancora tenuta ad attivare, presso l’Autorità Competente, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto non compresa nella stessa VIA. In relazione alla richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Soprintendenza il Responsabile del Procedimento riferiva che ogni valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art.146 comma 9 del D Lgs 42/2004 nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica fosse da ritenersi in capo alla stessa autorità delegata ai sensi della LR 20/2009. La stessa seduta si concludeva ribadendo la necessità di acquisire, considerato che sussisteva nell’area interessata dal progetto la presenza di beni paesaggistici e di altri contesti individuati dal PPTR, l’autorizzazione paesaggistica ed, al fine di avviare la procedura espropriativa, il parere rilasciato dal competente Servizio Regionale.
• con nota acquisita al prot.n.2581 del 24.03.2022, la società Clean energy Re Due srl, invitava e diffidava la scrivente Sezione al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi dell’art.12 del D.lgs n.387/2003;
• con nota prot.n.2643 del 26.03.2022 questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 18.03.2022, rinnovando l’invito alla Provincia di Foggia, ai sensi della LR 20/2009 e smi, di voler completare la procedura istruttoria tale da conseguire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D lgs 42/2004;
• con nota prot.n.20460 del 12.04.2022, acquisita al prot.n.3314 del 15.04.2022, la Provincia di Foggia_ Settore Assetto del Territorio e Ambiente, ribadiva “la compatibilità paesaggistica già espressa da parte dello stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art.7 della L.R.20/2009, così come modificato dalla L.R.19/2015 e disposto dall’art.14 della L.R.11/2001, nel citato parere di Valutazione d’Impatto Ambientale, considerato che lo stesso scrivente aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica con determinazione dirigenziale n.65 del 14/01/2021, sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 11/12/2020”;
• con nota prot.n.3721 del 5.05.2022, la Sezione Transizione Energetica, in riscontro alla nota prot.n.20460 del 12.04.2022, acquisita al prot.n.3314 del 15.04.2022 della Provincia di Foggia, atteso che dalla stessa comunicazione non si evincevano in alcun modo i passaggi richiesti dalla stessa amministrazione finalizzati a favorire il completamento dell’iter finalizzato all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D Lgs 42/2004 da parte della stessa autorità delegata ai sensi della LR 20/2009, chiedeva di esplicitare qualsivoglia valutazione tecnica-amministrativa, a valle della dichiarata compatibilità paesaggistica;
• con nota prot.n. 0028336 del 24/05/2022 acquisita al prot.n.4508 del 25.05.2022, la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, dichiarava che:
“l’art. 14 comma 1 lett. c della L.R. n. 11/2001 così come modificato dalla L.R. n. 28/2016, dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce tra l’altro l’autorizzazione paesaggistica, (omissis). Per quanto attiene il coinvolgimento della Soprintendenza questo ente ordinariamente chiede i pareri di merito che vengono forniti in forma epistolare o durante le Conferenze di Servizi. Occorre inoltre aggiungere che il Comitato Tecnico Provinciale per la VIA prevede anche un rappresentante della Soprintendenza regolarmente invitato alle sedute per la valutazione dei progetti”.
• con nota acquisita al prot.n.4552 del 26.05.2022, la società istante invitava e diffidava la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia a voler concludere, senza ulteriore indugio, l’iter di autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.387/2003;
• con nota prot.n.4931 del 7.06.2022, questa Sezione, facendo seguito alla nota della Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n.0028336 del 24/05/2022, acquisita al prot.n.4508 del 25.05.2022 e fatti salvi i contenuti della nota prot.n.3721 del 5.05.2022, poiché non ancora corrisposti esaustivamente dalla stessa Amministrazione provinciale, richiedeva se fosse necessaria una
autorizzazione paesaggistica, pur eventualmente coordinata nel provvedimento di VIA, piuttosto che una mera attestazione di compatibilità come quella fornita;
• con nota prot.n. 0036603 del 07/07/2022, acquisita al prot.n.6338 del 8.07.2022, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, riteneva “con la Determina Dirigenziale n. 65 del 14 gennaio 2021 con la quale, a valle dell’esame del progetto, della situazione ambientale, paesaggistica e vincolistica dell’area, non necessario acquisire un’autorizzazione paesaggistica autonoma per la mancata intercettazione diretta di zone vincolate e, quindi, di dover solo valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, come emerge dalla stessa determina e dal parere del Comitato VIA, […];
• con nota acquisita al prot.n.663 del 12.07.2022, la società istante invitava e diffidava la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia a voler concludere, senza ulteriore indugio, l’iter di autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.387/2003;
• la Società Freemont Srl, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 7302 del 28.07.2022, comunicava il cambio di denominazione societario e aggiornamento della carica di amministratore unico della soc. Clean Energy Re Due S.r.l. , ora Freemont srl, con nuova sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n.19 e identica P.IVA, a decorrere dal 19.07.2022, come da certificazione di avvenuta stipula e visura camerale trasmesse, e quindi qualificandosi con tale nuova denominazione quale proponente della iniziativa in argomento, da qui in avanti;
• in data 6.09.2022 la Freemont Srl chiedeva al servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici di conoscere se i terreni in agro di Foggia, interessati dalla realizzazione dell’impianto eolico, fossero gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, X.X. 00 febbraio 1928, n. 332 e L.R.
n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rilevando che il Comune di Lucera rientra tra i comuni con territorio non gravato da usi civici, cosi come indicato nell’allegato documento disponibile sul portale dedicato della Regione Puglia;
• Con nota pec prot.n.9304 del 20.09.2022, questa Sezione trasmetteva le osservazioni pervenute con nota pec acquisita al prot.n. 9012 del 10.09.2022, da parte di una ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, inviata dalla scrivente Sezione con nota n.7917 del 10.08.2022;
• la Società Freemont Srl con nota pec del 4.11.2022 trasmetteva l’attestazione rilasciata dal competente servizio regionale Osservatorio Abusivismo E Usi Civici con nota prot.n.11969 del 3.11.2022.
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
⮚ PROVINCIA DI FOGGIA – Determina del Responsabile del Servizio Ambientale con DD n. 3175 del 11/10/2012
“….DETERMINA Di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Foggia Loc. Cantone proposto dalla società Clean Energy Re Due s r l. -potenza elettrica 70 MW segnalando le seguenti criticità:
- in riferimento all’aerogeneratore n. 32 perché prossimo al torrente Celone;
- per le torri nn l, 2, 2, 34 e 35 non risultano verificate le compatibilità idrauliche con i tempi di ritorno a 30 anni - 200 - 500 anni e a tal proposito si condivide l’esclusione proposta dalla società medesima, dei suddetti aerogeneratori;
- in riferimento al corridoio ecologico “Celone Torrente Laccio’’, le torri 32- 33-34-27-30-26-23-19-20- 25-29 e 31 si ritengono non idonee;
- in riferimento alla presenza del canale Duanera, che può rappresentare un potenziale corridoio ecologico con particolare riferimento ai chirotteri, si ritengono critici gli aerogeneratori nn 1-2-4;
dal punto di vista paesaggistico si ritengono critici gli aerogeneratori n. 20-19-23-26-25-27-30-34-29-31-33-
32-35 perché ricadenti in area retinata come area annessa di idrologia superficiale;
- per quanto riguarda la componente antropica dell’area rurale si segnala la criticità delle torri nn. 15-21-13- 22-24-28-10-11-16 in quanto posizionate in area prossima ad insediamenti rurali;
si segnala la carenza degli studi relativi alla fauna; si segnala la criticità della torre T3 data la vicinanza a tre vasconi agricoli che rappresentano importanti elementi ecologici per i chirotteri”.
⮚ PROVINCIA DI FOGGIA con nota n. 7524 del 08/02/2019
“…comunicava la conferma della data di validità della DD n. 3175 del 11/10/2012, e si conviene, alla luce degli atti citati e degli effetti giuridici derivati dalla omissione della pubblicazione imputabile alla Regione (Burp) che il quinquennio di validità scadrà il 3 marzo 2021”.
⮚ AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Generale Puglia e Basilicata, nota n. 13315 del 24/07/2020 “comunica che dall’analisi del piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall’intervento sono presenti immobili intestati a “Direzione Generale del Demanio - Ministero Finanze”, a “Demanio della Regione Puglia - Ramo Bonifica”, a “Demanio dello Stato per le opere di Bonifica” e a “Demanio dello Stato Ramo Bonifica”. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che, per quanto riguarda i beni intestati a “Demanio della Regione Puglia - Ramo Bonifica”, “Demanio dello Stato per le opere di Bonifica” e “Demanio dello Stato Ramo Bonifica”, la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all’esecuzione dell’opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata. Si ritiene di precisare, inoltre, che il demanio pubblico dello Stato è per sua natura inespropriabile e che ogni attività espropriativa su tali immobili, pertanto, dovrà necessariamente essere preceduta da un procedimento finalizzato all’emissione del relativo provvedimento amministrativo di sclassifica, così come previsto dall’art. 829 cc, emesso dall’Autorità Amministrativa competente. Per quanto attiene, invece, ai cespiti intestati a “Direzione Generale del Demanio
- Ministero Finanze”, da una disamina effettuata su mappa, sembrerebbe trattarsi ancora di opere di bonifica: presumibilmente, si ritiene, pertanto, che anch’esse siano in gestione al Consorzio de quo, cui si rimanda per le determinazioni del caso. In ogni caso sono in corso approfondimenti tecnici per la verifica della titolarità in capo allo Stato. Per quanto sopra esposto si comunica che questa Direzione Regionale non prenderà parte alla conferenza dei servizi indetta in quanto non competente nelle procedure autorizzative di cui all’oggetto.”
⮚ Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambientale Sezione Risorse Idriche con nota n°6553 del 03/07/2020
“comunicava il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d’uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell’allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell’elaborato G – Programma delle Misure dell’aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio. La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale: - nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.
⮚ REGIONE PUGLIA - Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo idrogeologico con nota n. 25594 del 24/06/2020
“comunicava, In riferimento alla richiesta di codesto Servizio riguardante l’argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici, si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nei Comuni di Foggia e Lucera (FG) sui terreni identificati catastalmente in oggetto, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest’Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica.
L’eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii.. Tanto si doveva per il seguito di competenza”.
⮚ MARINA MILITARE Comando MariĖmo SUD-Taranto con nota n° M_D MARSUD0019436 del 07/07/2020
“informa che in relazione alla nota in riferimento con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica del giorno 28 luglio p.v., si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita dal portale www.sistema.puglia.it- Sezione Autorizzazione unica”.
⮚ CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA con nota del 14380 del 24/07/2020
“riferisce in ordine in ordine al progetto relativo olla costruzione ed all’esercizio dell’impianto indicato in oggetto per il quale è stato convocata lo conferenza dei servizi; le informazioni necessarie per l’istruttoria dello pratica sono state acquisite sul portale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx. Si premette che questo Ente, nell’ambito del proprio territorio di competenza, effettuo lo manutenzione della rete idrografico regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed oltre opere minori. Riguardo olla rete idrografico regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine olla compatibilità fra le opere proposte e l’esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, mentre l’autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto ottiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l’autorizzazione all’esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materio di bonifico integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R. R. l agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall’esame della documentazione tecnica caricato sul portale sono emerse Interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica e sia con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio del Sud Fortore. a) Rete Idrografica: L’impianto eolico impatto ed interferisce con la rete idrografica regionale; la situazione di Impatto, assolutamente non accettabile, riguardo Il Canale Duanera ed è determinata dall’aerogeneratore T15, ubicato direttamente sull’alveo del canale, e può essere risolta unicamente spostando l’aerogeneratore a debita distanza. Le situazioni di interferenza sono determinate dai cavidotti interni ed esterni dell’impianto eolico che attraversano i seguenti corsi d’acqua: Canale Duanera (2 attraversamenti), Torrente Vulgano e suo affuente in sinistro nei pressi dello Masseria Caduto, Canale Stello. Dette interferenze possono essere superate prevedendo l’installazione del cavidotto nello subalveo dei corsi d’acqua utilizzando lo tecnico dello trivellazione orizzontale controllato (t.o.c.) fissando un idoneo franco rispetto al fondo degli alvei (3+5 metri) ed adeguate distanze dai cigli (10+25 metri) per lo immersione e la riemersione dello sondo teleguidato. Gli attraversamenti dovranno essere segnalati con apposite paline aventi altezza fuori terra pari o mt. 2.00. Questo Consorzio si riserva di riesaminare il progetto dell’impianto sulla scorta degli atti tecnici che dovranno essere appositamente prodotti per il superamento delle interferenze con lo rete idrografica che dovrà comunque acquisire il parere di compatibilità al PAI PUGLIA presso l’Autorità Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’autorizzazione idraulica presso lo Regione Puglia - Strutturo Tecnico Periferica. Prima dell’Inizio del lavori deve essere in ogni caso conseguita l’autorizzazione all’uso del beni demaniali coinvolti, ai sensi del R.R. n°17/2013. b) Rete Irrigua: b1) I cavidotti interni ed esterni dell’impianto eolico interferiscono con l’adduttore primario del Distretto 6/B del Comprensorio Irriguo Sud Fortore, costituito da uno tubazione in cemento armato precompresso DN 1740 mm., pressione di esercizio 5 atm, installato in fascia espropriata ed intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica della larghezza di 11 mt. Sono state rilevate ben 6 interferenze individuate su stralci planimetrici catastali che potranno essere ritirati presso l’Ente. b2) Rete di distribuzione: I cavidotti interni ed esterni dell’impianto eolico interferiscono con le condotte irrigue della rete di distribuzione dei comizi 11, 12, 15 e 16 del Distretto 6/B del
Comprensorio Irriguo del Sud Fortore. Le interferenze rilevate sono riportate su stralci planimetrici catastali ritirabili presso la sede dell’Ente. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e oltre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, o sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Ø 275 mm., mt. 2.50 per condotte da Ø 300 o Ø 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Ø 600 a Ø 1200 mm.) e di quello di rispetto su ambo i loti delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell’impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussisto una distanza non inferiore o mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino o Ø 275 mm., a ml. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte do Ø 300 o Ø 500 mm. e ml. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte do Ø 600 o Ø 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell’area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni: - Parallelismi
- Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussisto una distanza non inferiore o mt. 3.75 (l1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Ø 275 mm., a mt. 4.25 [2.50/2 + 3.00) per condotte do Ø 300 o Ø 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Ø 600 o Ø 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a ml. 3.00 dal limite dell’area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto). - Intersezioni (elettrodotti interrati)
- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a ml. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Ø 275 mm., non inferiore a ml. 11.50 per diametri da Ø 300 a Ø 500 mm., non inferiore a ml. 13.50 per diametri da Ø 600 a Ø 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Ø 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00; 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata); 3) La profondità e lo posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili; 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato; 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un’altezza dal piano compagno non inferiore o mt. 2.00; 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nostro di segnalazione per tutto la suo lunghezza; 7) L’attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall’asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1); La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l’attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile). - Intersezioni (elettrodotti aerei) – 1) i sostegni debbono essere ubicati ad una distanza dalle condotte non inferiore a quella innanzi precisata in funzione del relativo diametro; 2) i conduttori devono avere altezza dal suolo non inferiore a mt. 8.00 per tutto l’ampiezza della fascia di asservimento delle condotte e delle fasce di rispetto laterali. - Intersezioni strade di servizio - Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volle il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue; 2) La
protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito; 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
– Sovrapposizioni - Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili. Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie. Questo Consorzio si riserva di riesaminare il progetto dell’impianto sulla scorta degli atti tecnici che dovranno essere appositamente prodotti per il superamento delle interferenze con la rete irrigua sulla scorta delle prescrizioni innanzi elencate. Prima dell’inizio del lavori deve essere In ogni caso conseguita l’autorizzazione all’uso del beni demaniali coinvolti. ai sensi del R.R. n°17/2013.
⮚ RFI - Rete ferroviaria Italiana, con nota n° 2730 del 21/07/2020
“comunica che esaminati gli elaborati depositati sul sito web di cui sono stati trasmessi link e credenziali di accesso, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole. Le opere in argomento prevedono un attraversamento elettrico interrato al km 518+400 circa della linea ferroviaria Bologna - Lecce, tra le stazioni di Rignano Garganico e Foggia. Il presente parere favorevole non autorizza l’immediata esecuzione delle opere; come noto, l’autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un’apposita istruttoria, in cui viene accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull’argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti, a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.l. S.p.A., questa Sede rilascerà l’Autorizzazione suddetta. Per ciascuna opera da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia) sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all’individuazione dell’esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l’assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (si segnala sin da ora la presenza di un altro attraversamento elettrico interrato MT al km 518+405). Dopodiché dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo, onde avviare il succitato iter autorizzativo. Nel corso dell’istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione. Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima. Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed info azione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento”.
⮚ Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio -
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio AĖvità EstraĖve, prot. n. 8647 del 29/07/2020
“[…]esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.
La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.”
⮚ Arpa Puglia, prot.n.47148 del 27.07.2020
“Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 25-7-2020, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi del nell’ambiente, si rileva una carenza progettuale e, pertanto risulta necessario fornire i seguenti chiarimenti/documentazione.
1. La progettazione è stata condotta per l’installazione di 19 aerogeneratori della potenza ciascuno di 3,65MW marca e modello Siemens-Gamesa modello SG145, altezza mozzo m.107,50 diametro rotore m.145, per una altezza complessiva di m.180. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali
implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Anche le altre valutazione tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell’aerogeneratore. Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche (non della potenza) sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. Occorre fornire la scheda tecnica con le caratteristiche dell’aerogeneratore che si intende installare comprensive della velocità massima dei rotazione e della curva caratteristica delle emissioni sonore al variare della velocità del vento.
2. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l’impatto acustico. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate di tutti i ricettori sensibili (aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire “il valore limite di immissione” indica: “valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. Inoltre: • non sono forniti i calcoli • non sono considerati alcuni ricettori prossimi agli aerogeneratori • la valutazione acustica differenziale al variare del rumore emesso dall’aerogeneratore per effetto della variazione della velocità del vento presenta valori notturni pari al valore massimo consentito che devono essere apportati fornendo i calcoli • le ridotte distanze tra alcuni ricettori e gli aerogeneratori sono da ritenersi ad alto rischio acustico • manca una ortofoto con le isofoniche che renda evidente nel complesso le immissioni prodotte ai ricettori a valle della massima emissione sonora calcolata con la sovrapposizioni degli effetti.
3. Il calcolo della gittata massima per rottura a m.5 dalla punta della pala deve rispettare l’equazione di un moto complesso dove l’angolo di lancio influenza la velocità tangenziale del frammento e, pertanto, la gittata massima si può registrare per un angolo di lancio diverso da 45°. Non risultano forniti i calcoli. Si precisa che, dovendo applicare una relazione matematica, che è funzione dell’altezza mozzo, del diametro del rotore, del numero massimo di giri al minuto e dell’angolo di lancio, il calcolo della gittata deve essere sviluppato per l’aerogeneratore che realmente si intenderà installare e al variare dei parametri su indicati. Non sono applicabili casi simili o studi effettuati per altri tipi di aerogeneratori tipo Vestas le cui ipotesi di base non sono applicabili al caso specifico. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori. In definitiva la gittata calcolata si ritiene non corrispondente ad una verifica di sicurezza che cautelativamente deve conformarsi all’ipotesi più gravosa al fine di produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Si evidenzia che altri progettisti in altri procedimenti hanno fornito il calcolo della gittata massima per rottura del frammento per lo stesso tipo di aerogeneratore con rpm di 10,77 indicando valori di m.403 con una riduzione del 30% della velocità media del frammento in volo per tener conto dell’attrito con l’aria e altri fattori.
4. Occorre fornire una verifica di sicurezza con distanza minima di ciascun aerogeneratore da strade e ricettori di almeno m. 403. Al fine di dimostrare la rispondenza delle distanze degli aerogeneratori dalle strade e dai ricettori in relazione al DM 10-9-2010 (misure di mitigazione previste al punto 5.3) e la sicurezza in generale (anche ai sensi dell’art. 7.1 del DM 10-9-2010) fornire una ortofoto con il posizionamento degli aerogeneratori, la qualificazione della viabilità primaria (strade statali e provinciali) e secondaria (strade comunali) e le distanze tra queste e gli aerogeneratori, nonché le distanze tra gli aerogeneratori e i recettori più prossimi.
5. Ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell’allegato 4 del D.M. 10-9-2010 non risulta condotta una verificata per le distanze tra gli aerogeneratori oggetto della presente valutazione e tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti in loco in modo tale da dimostrare il rispetto della distanza minima di 5/7 diametri (145x6) nella direzione prevalente del vento e di 3/5
(145x4) diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. Occorre presentare un elaborato grafico con il posizionamento degli aerogeneratori di progetto riportando le distanze tra gli aerogeneratori stessi (oggetto della presente valutazione), tra gli aerogeneratori di progetto ed altri eventualmente presenti in modo tale da rispettare la distanza minima di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.
6. La proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un’area buffer pari a 50 volte l’altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un’area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l’inserimento dell’impianto in relazione all’impatto diretto e indiretto.
7. Il D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” prevede al punto 14.15 della parte III che: “Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2”. Lo stesso D.M. all’allegato 2, punto 3, prevede che: “L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica”. Tra le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio, si evidenzia l’incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica. La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l’allegato 2, punto 2 lettera h) che risultano fissate nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto. Ciò non vuol significare che deve esserci un corrispettivo monetario, ma le misure compensative ambientali devono essere prodotte verso l’Amministrazione Comunale e il territorio che viene sfruttato a beneficio solo della società proponente l’intervento.
8. Lo studio dell’evoluzione dell’ombra giornaliera non esclude possibili problematiche di effetto “flicker” su ricettori.
9. Non risulta fornita una valutazione sulla gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell’opera e nella fase di esercizio. In particolare in quest’ultima si evidenza la frequente perdita di olii dalle navicelle. I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell’espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell’azione ambientale recepito all’art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa dell’ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità di eventi lesivi per l’ambiente e la salute della popolazione. Per tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, la valutazione tecnica non può essere positiva.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
CONSIDERATO che:
la società Clean Energy Re Due srl con nota pec del 5.02.2021, acquisita al prot.n.1239 di pari data, aveva trasmesso gli elaborati di progetto aggiornati, in ottemperanza al parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica giusta Determina Dirigenziale n. 65 del 14.01.2021 della Provincia di Foggia
– Servizio Assetto del Territorio, comprendendo nella suddetta rimodulazione anche le integrazioni documentali richieste da Arpa Puglia Dap Foggia.
RILEVATO, infine, che:
• con Determinazione Dirigenziale n.65 del 14.01.2021 la Provincia di Foggia, aveva espresso “parere favorevole di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n.65 del 14/01/2021, sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 11/12/2020”, determinando:
- Di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra
riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, sul progetto proposto dell’impianto Eolico composto inizialmente da n.19 aerogeneratori (Ridotti a 8) sito nel Comune di Foggia (FG), in località “Cantone”, denominato “CER2 Località Cantone” con potenza complessiva di 70 MW, giusto verbale del Comitato V.I.A. del 11/12/2020;
- Di dare atto che la configurazione definitiva dell’impianto è determinata secondo le seguenti coordinate relative a 8 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3,65 MW”;
• A valle della rimodulazione progettuale non era pervenuto alcun riscontro da parte di Arpa Puglia o di altre autorità competenti in materia ambientale; potendosi pertanto assumere il parere di compatibilità ambientale rilasciato dall’ente provinciale consolidato, anche ai sensi dell’art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
• Il Comune di Foggia non ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi, se pur più volte invitato a determinare “… in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche …” ,previste dall’allegato 2 del D.M.10.09.2010; dette misure devono comunque ritenersi necessarie d’ufficio in ragione della tipologia di impianto oggetto di approvazione.
⮚ COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA” con nota n° 14499 del 02/12/2020
⮚ AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell’A.M /3^ Regione Aerea con nota n° 927 del 11/01/2021
“comunicava che: 1) Con la nota a riferimento “a”, codesta Amministrazione ha indetto la Conferenza dei Servizi nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l’approvazione dell’intervento in oggetto, consistente nella realizzazione di 19 aerogeneratori in un’area a nordovest dell’aeroporto militare di Xxxxxxxx a distanza inferiore a 15 Km dal punto di riferimento aeroportuale (A.R.P.). L’esame dei documenti progettuali depositati sul portale regionale, integrati dagli elaborati inoltrati con la comunicazione a rife “b” del soggetto proponente Clean Energy Re Due s.r.l., aveva evidenziato che gli aerogeneratori proposti ricadevano all’interno dell’impronta della Superficie Orizzontale Esterna (O.H.S.) del suddetto aeroporto e ne oltrepassavano la quota, posta a 199,00 metri s.l.m., determinando la violazione delle prescrizioni ex art. 3, comma 3, del Decreto Ministero della Difesa 19.12.2012, n. 258. Inoltre l’impianto eolico interferiva con le procedure strumentali di volo del medesimo aeroporto. Pertanto con la nota a seguito “a” lo scrivente ha espresso il diniego dell’A.M. alla realizzazione dell’intervento proposto. 2) Per superare la criticità riscontrata, con la nota a rife “d” indirizzata anche a codesta Regione, la società proponente, anche a seguito delle prescrizioni ricevute da alcuni Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, ha rimodulato il progetto dell’impianto eolico, riducendo a 8 il numero degli aerogeneratori e modificandone la posizione, le altezze e il modello al fine di rispettare le limitazioni che avevano determinato il diniego reso dallo scrivente. A seguito della modifica progettuale avanzata, gli 8 aerogeneratori proposti sono quelli contrassegnati dal codici (T1 –T3 - T5
- T6 – T8 – T12 – T13 – T14) aventi tutti un’altezza massima alla sommità della pala pari a 152,00 metri: dalle verifiche condotte risulta che l’ubicazione degli aerogeneratori non interferisce con le procedure strumentali di volo in vigore per l’aeroporto di Xxxxxxxx e che la quota massima alla sommità degli stessi è sottostante la superficie Orizzontale Esterna (O.H.S) vigente, la cui quota è pari a 199 metri s.l.m.. 3) Per quanto sopra e verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari dell’A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 710 del R.D. n. 327/1942 (codice della navigazione), a condizione che: - siano rispettate le prescrizioni della circolare a riferimento “f” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell’A.M. all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@ xxxxxxxxx.xxxxxx.xx almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori; - sia aggiornato il progetto depositato sul portale istituzionale di codesta Regione così come dichiarato dalla società proponente con l’allegata nota a riferimento “d” riportante le coordinate e quote degli aerogeneratori (T1 –T3 - T5 - T6 – T8 – T12 – T13 – T14) nella nuova configurazione proposta”.
⮚ PROVINCIA DI FOGGIA – Parere favorevole di compatibilità ambientale e Paesaggistica Rilasciato con Determina Dirigenziale n. 65 del 14.01.2021
-La Regione Puglia - Ufficio Energia ha inviato alla Provincia di Foggia – Servizio Ambiente e Territorio, con nota
n. AOO_159/PROT/07/08/2020/0005615, una richiesta di conferma del parere di compatibilità ambientale (Prot.34363 del 07/08/2020) già espresso con Determina Dirigenziale n. 3175 del 11/10/2012; richiesta reiterata in data 9 settembre 2020 dalla società (prot.37830 del 09/09/2020).
- Dalla nota della Regione si evince che la società ha presentato una istanza di AU, con avvio procedimento, relativa all’impianto eolico rimodulato alla luce delle criticità evidenziate nella D.D. n.3175/2012, avanzando istanza per un parco eolico composto da 19 aerogeneratori anziché 9, quali erano le torri considerate idonee nel provvedimento di compatibilità ambientale; - Con nota prot. n.34744 del 11.08.2020 la società Clean Energy Re Due srl trasmetteva a mezzo pec alla Provincia di Foggia – Servizio Ambiente e Territorio una nota in cui forniva chiarimenti relativi alla richiesta della nota prot. AOO_159/PROT/07/08/2020/0005615 della Regione Puglia, precisando di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel parere di VIA n. 3175 del 11.10.2012, di aver ottimizzato il lay-out di progetto per superare le criticità rilevate dalla stessa Determinazione e di rendersi disponibile a produrre ulteriore documentazione ai fini della conferma del parere di compatibilità ambientale;
- Con nota prot. n. 37830 del 09.09.2020 la Società Proponente ha altresì trasmesso a questo Settore copia della documentazione tecnica già depositata sul portale della Regione Puglia – Servizio Energia; - Dall’esame degli elaborati presentati, questo Settore, avendo riscontrato l’esistenza di un nuovo layout e di un nuovo modello di aerogeneratore e fermo restando che le torri idonee autorizzate dalla D.D.3175/2012 sono 9, si è resa necessaria una nuova valutazione del Comitato V.I.A.; - In data 16.10.2020, con nota PEC n. 44181/2020 la Provincia di Foggia – Settore Ambiente trasmetteva il Parere di Compatibilità Ambientale espresso dal Comitato VIA in data 13.10.2020, nel quale si rilasciava PARERE POSITIVO all’intervento proposto per le Torri T1, T3, T5, T6, T12 e T13. Per le torri T8, T14 si rilevavano posizioni non compatibili relativamente alla sola gittata massima, ma si paventava la possibilità di eventuale spostamento. Per i restanti aerogeneratori si ravvedevano condizioni di criticità e di effettiva incompatibilità ambientale (T2, T4, T7, T9, T10, T11, T15, T16, T17, T18 e T19); - In data 30.11.2020, con nota acquisita al prot. generale n.52125 del 01.12.2020, la Società Proponente inviava a mezzo PEC, formale riscontro alla nota n. 44181/2020 della Provincia di Foggia – Settore Ambiente, trasmettendo la relazione di ottemperanza in merito alla conferma del parere di compatibilità ambientale reso dal Comitato Via nella seduta del 13.10.2020, unitamente alla nota trasmessa all’Aeronautica Militare, allegando n.3 documenti denominati: 1. GSSHZK4_OttemperanzaParereAmbFG;
2. GSSHZK4_Relazione Ottemperanza CER2; 3. GSSHZK4_AM Ottemperanza CER2. - Nella seduta del
11/12/2020 il Comitato per la VIA ha rilevato quanto segue: “Dall’esame della documentazione trasmessa si evince che la società ha preso atto che dalle 19 Torri proposte, per 11 Torri (T2, T4, T7, T9, T10, T11, T15, T16, T17, T18 e T19) vi sono condizioni di incompatibilità ambientale, per 6 Torri (T1, T3, T5, T6, T12 e T13) non vi è alcuna criticità, mentre per le 2 Torri (T8 e T14) risultavano possibili gli spostamenti richiesti da
Comitato V.I.A. al fine di ottemperare alla compatibilità riguardante la componente Sicurezza; è opportuno evidenziare che le criticità per le due Torri, “T8 e T14” riguardavano unicamente il rispetto della gittata massima, e quindi le relative distanze da case, strade e ricettori sensibili. La società a pagina 3 del documento “GSSHZK4_OttemperanzaParereAmbFG” riporta una tabella in cui sono elencate le coordinate degli assi delle torri ed in cui si dimostra che con minimi spostamenti è possibile ottemperare alle prescrizioni del Parere del Comitato VIA del 13.10.2020. Con nota n. 26415 del 24.07.2020, l’Aeronautica Militare ha trasmesso parere negativo per gli aerogeneratori la cui altezza massima supera l’impronta della Superficie Orizzontale Esterna (O.H.S.) dell’aeroporto militare dell’Xxxxxxxx, posta ad una quota di 199.00 mt slm (altezza massima delle torri ricompresa tra 218,00 e 228,00 mt slm), per cui ciò ha comportato una riduzione in altezza di tutti gli aerogeneratori di circa 28 metri lineari. La riduzione non è però risultata sufficiente al fine di rispettare i limiti imposti dall’A.M.. A tal proposito, e al fine di ottemperare alle prescrizioni dell’Aeronautica Militare, la ditta Proponente ha riproposto uno spostamento delle Torri T13 e T14 cosi come indicato nella tabella di seguito riportata rispetto alle originarie posizioni;
Pertanto, analizzando la compatibilità ambientale e paesaggistica delle Torri T8, T14 e T13 nelle nuove posizioni, non si riscontrano criticità.“ Tanto premesso, il Comitato VIA nel verbale della seduta del 11/12/2020 esprime PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità Ambientale e Paesaggistica dell’intervento proposto relativamente alle Torri T1, T3, T5, T6, T8, T12, T13 e T14.”
Preso atto dell’ottimizzazione al progetto in linea con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere del Comitato VIA del 13/10/2020; Preso atto, altresì, del parere FAVOREVOLE reso dal Comitato VIA in data 11/12/2020; Xxxxxxxx che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla Valutazione Ambientale di che trattasi; Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto de quo; Visto il Decreto Presidenziale
n. 5 del 10/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Dott. Xxxxxxxx X’Xxxxxx;
Visto il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020/2022, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 3 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge; Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; Vista la deliberazione del Presidente n. 22 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, atteso il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2020, è stato definito un PEG – Piano della Performance 2020/2022 provvisorio, contenente obiettivi specifici assegnati ai dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa; Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; Visto il regolamento di contabilità; Visto lo Statuto dell’Ente; Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; DETERMINA - Di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento; - Di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, sul progetto proposto dell’impianto Eolico composto inizialmente da n.19 aerogeneratori (Ridotti a 8) sito nel Comune di Foggia (FG), in località “Cantone”, denominato “CER2 Località Cantone” con potenza complessiva di 70 MW, giusto verbale del Comitato V.I.A. del 11/12/2020; - Di dare atto che la configurazione definitiva dell’impianto è determinata secondo le seguenti coordinate relative a 8 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3,65 MW, come proposte:
- Di dare atto che la disposizione planimetrica definitiva dell’impianto è riconfigurata nell’elaborato planimetrico di progetto, trasmesso con nota pec prot. n.52125 del 01.12.2020; - Di stabilire che la ditta interessata, nel caso di esito positivo del procedimento di Autorizzazione Unica, avrà l’obbligo di comunicare al Settore scrivente, entro 60 giorni dalla data della Determinazione regionale, l’esito della procedura; Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; - Di provvedere alle notifiche, come per legge;
⮚ Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.
Con nota pec del 22.02.2019, acquisita al prot. n. 1050 del 27.02.2019, comunica che “dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012 prot n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.”
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
Considerato che:
la Società Proponente, con nota pec del 8.03.2020, ha trasmesso al suddetto Ente la “dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” nella quale il progettista dichiara di “aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina xxxxx://xxxxx. xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxx- linee-elettriche-e-impianti alla data del 04/03/2021 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.” La verifica è stata condotta con riferimento al layout aggiornato del parco eolico.
Rilevato che:
Come previsto dalla dall’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “… assolve gli obblighi di coinvolgimento …” dell’Ufficio Territoriale su menzionato.
Si ritiene, pertanto, superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..
⮚ MISE - Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise DGAT
– Divisione III - Costruzione ed Esercizio in MT/BT
“Con riferimento al Procedimento di Autorizzazione Unica indetto dalla Regione Puglia, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi, a produrre quanto richiesto nell’allegato modello comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l’istanza in oggetto sarà archiviata”.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:
La società Clean Energy Re Due, ora Freemont srl in data 25/13/2021, trasmetteva, tramite PEC, l’attestazione di conformità del gestore di rete, ai sensi dell’art 95 del D. Lgs 259/2003 per la conduzione sotterranee di energia elettrica di sui al comma 2) lettera a), realizzati in cavi cordati a elica, equivalente a nullaosta alla
costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato MT/BT.
A valle della documentazione trasmessa dalla Società, il Ministero non ha espresso alcuna valutazione negativa in merito.
⮚ ASL – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE FG, modulo parere acquisito in conferenza di servizi del 18.03.2022
“trasmetteva modulo parere a firma del Dirigente Medico SISP ARE SUD con la quale veniva rilasciato parere positivo, sottoscritto il 02/03/2022, confluito in nella seduto di Conferenza di Servizi tenuta il giorno 18/03/2022”.
⮚ COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO con nota n°3773 del 02/03/2022
“comunicava che per l’impianto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 la eventuale cabina di trasformazione qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell’allegato I al x.xx 48 ed ogni altra eventuale attività presente, qualora, rientrante nell’elenco innanzi citato, il responsabile dell’attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia”.
⮚ ENAC/ENAV con nota n. 29333 del 11/03/2022
“comunicava che: - l’ENAV con foglio ENAV\U\0082167\28-06-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT- 28/06/2021-0072536-A) ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare; - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. - Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L’ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. L’intermittenza delle luci di segnalazione del parco dovrà essere contemporanea. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto: 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori; 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala); 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno); 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna. Al termine dei lavori, senza ulteriore
avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovràessere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che i mezzi necessari per l’installazione (gru, ecc…) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell’altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l’installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l’altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico corredato con le predette prescrizioni. Si fa infine presente che per la costruzione dell’impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell’Aeronautica Militare”.
⮚ REGIONE PUGLIA – SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria con nota n. 4244 del 15/03/2022
“comunicava che per l’esame del progetto di cui trattasi, verificata la documentazione relativa al progetto aggiornato resa disponibile sul portale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, con riferimento al parere già espresso da questo Servizio con nota prot. 10243 del 16/07/2020, comunica quanto segue: Le opere in progetto interferiscono, nell’agro del Comune di Foggia, in più punti con il tracciato storico dei Tratturi della Regione Puglia e interessano con aree facenti parte del Demanio Armentizio Regionale classificate ai sensi della LR 4/2013 come aree a) ” tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo” e come aree b) “aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico”. Per l’utilizzo delle aree classificate come aree a) ai sensi della LR 4/2013 occorre che venga rilasciata da questo servizio apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, nonché occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Per quanto riguarda le aree classificate come aree di tipo b) interessate da strade, pur se coincidenti con il tracciato tratturale, la competenza al rilascio delle concessioni è invece in capo agli Enti gestori delle stesse e non a questo Servizio. In relazione alle interferenze delle opere di progetto con aree a) in relazione al layout riconfigurato si rileva che permangono le seguenti interferenze: 1) il cavidotto interno interessa, al foglio 10 del Comune di Foggia, il tracciato del “Regio Tratturello Foggia Sannicandro” per un tratto di lunghezza pari a circa 50m (tratto di cavidotto in immissione dalla plla 145 proveniente dall’aerogeneratore T1); 2) la nuova viabilità di accesso alla torri T1 interessa, sempre al foglio 10 del Comune di Foggia, il Regio Tratturello Foggia Sannicandro per un’area pari a ca. 200 mq; 3) il cavidotto interno interessa, al foglio 25 del Comune di Foggia, il tracciato del “Regio Tratturello Foggia Sannicandro” per un tratto di lunghezza pari a circa 8m per quanto riguarda il cavidotto in immissione dalla plla 6 e 181 proveniente dall’aerogeneratore T12 e per un tratto di lunghezza pari a ca. 18 m con il cavidotto contenente le terne di cavi provenienti dagli aerogeneratori T1, T5, T8; 4) il cavidotto esterno interessa, al foglio 25 del Comune di Foggia, il tracciato del “Regio Tratturello Foggia Sannicandro” per un tratto di lunghezza pari a circa 2 m per quanto riguarda il cavidotto in uscita dalla cabina di sezionamento; 5) il cavidotto esterno interessa, al foglio 25 del Comune di Foggia, il tracciato del “Regio Tratturello Foggia Sannicandro” per un tratto di lunghezza pari a circa 10 m per quanto riguarda il cavidotto in arrivo sul tratturo dalla plla 68 del foglio 24; 6) il cavidotto esterno interessa, nell’agro del Comune di Foggia, il “Regio Tratturo Aquila Foggia” per un tratto di lunghezza pari a circa 120 m (plle 194 -196 del foglio 22 , plle 3, 9 e 48 del foglio 39 -– plla 59 del foglio 41). L’attraversamento con cavidotti interrati e il passaggio su suoli tratturali risultano tra gli usi consentiti, previa acquisizione dei prescritti pareri, e regolamentati dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. Tutto ciò premesso, questo Servizio conferma il proprio PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e all’occupazione delle aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all’acquisizione del parere favorevole della competente
Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica/parere di compatibilità paesaggistica, nonché all’impegno alla presentazione di istanza di concessione per la concessione di aree demaniali.
⮚ REGIONE PUGLIA - Servizio Autorità Idraulica, con nota n° 4876 del 16/03/2022
“questa Autorità Idraulica, RILEVATO CHE: - la Società Clean Energy Re Due Srl intende realizzare una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da 8 aerogeneratori e relative piazzole di montaggio, da nuova viabilità di accesso, da cavidotti e opere di connessione alla rete elettrica tra cui una stazione di utenza; in particolare si prevede di collegare l’impianto alla RTN per mezzo di un collegamento in antenna a 150kV con la sezione a 150kV della futura stazione elettrica RTN (SSE), a 380/150kV da realizzarsi lungo la linea a 380kV della RTN “Foggia-Larino”; - dalla documentazione progettuale riportata sul sistema puglia, ed in particolare dagli strati informativi riportati nella sezione “conferenza di servizi” del sistema Puglia, si evince che i cavidotti interferiscono con reticoli idrografici/corsi d’acqua; PREMESSO CHE: - secondo l’art. 96 lettera f) del R.D. n.523/1904: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (….) “f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”; - la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20, pubblicata sul BURP n.149 del 26/10/2020,ha definito l’alveo fluviale in modellamento attivo ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d’acqua. In particolare per i corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte; - secondo la D.G.R. n. 1675 del 08/10/20: - “all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal X.X. x. 000/0000 per le parti attinenti” (punto 2 della D.G.R. n.1675/20); - oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio (punto 4 della D.G.R. n.1675/20); - il Servizio Autorità Idraulica, nella riunione del 27/05/2021, ha ritenuto che la norma di riferimento come recentemente integrata dalla
D.G.R. n.1675/20, dato che si presta a non univoche interpretazioni rendendone problematica l’applicazione, debba essere integrata e/o rettificata prevedendo in particolare che nel limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, i nuovi interventi, dovranno essere accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l’assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze; - secondo quanto disposto dal Servizio Autorità Idraulica, le conclusioni e gli indirizzi e le procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021 sono da applicare nelle more della revisione della
D.G.R. n.1675/20; CONSIDERATO CHE: - dall’applicazione della disciplina introdotta dalla D.G.R. n. 1675/2020, risulta che gli aerogeneratori e relative piazzole di montaggio, la nuova viabilità, la cabina e le stazioni di utenza, risultano esterne alle fasce di rispetto di cui alla definizione dell’alveo di modellamento attivo; - la stazione di TERNA, seppur ubicata in minima parte a meno di 100 metri dal reticolo riportato su carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, è esterna alle aree a pericolosità idraulica del PAI dell’Autorità di Bacino; - i cavidotti interrati, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d’acqua, saranno posati in subalveo plausibilmente con tecniche no-dig quale la T.O.C. e in corrispondenza delle aree ad alta e media pericolosità idraulica si prevedrà la protezione superiore del cavidotto ad esempio con soletta in c.a. Alla luce del R.D. n.523/1904, della D.G.R. n. 1675/2020e delle conclusioni, indirizzi e procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021, questo Servizio Autorità Idraulica esprime, unicamente sotto l’aspetto idraulico, PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere in progetto così come riportate negli strati informativi contenuti nella sezione “conferenza di servizi” del Sistema Puglia,
con le seguenti prescrizioni la cui verifica di xxxxxxxxxxxx è a carico della società proponente/proprietaria dell’impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva: 1) i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d’acqua, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell’alveo e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l’alveo, non sia inferiore a 2 (due) metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica del reticoli idrografici/corsi d’acqua e delle opere di attraversamento esistenti o creato alcun elemento perturbativo dell’attuale sezione idraulica realizzando i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l’utilizzo della tecnica T.O.C., alla distanza minima di 10metri dal piede esterno dagli argini/sponde/rive incise dei reticoli idrografici/corsi d’acqua e in ogni caso al di fuori delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazione idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d’acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo; 2) in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica TOC ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 1; 3) dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; 4) tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d’acqua assicurando, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;
5) i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d’acqua/reticoli idrografici e senza alterare, neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l’alloggio di manufatti temporanei all’interno dei corsi d’acqua/reticoli idrografici; 6) il proponente/ proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione nonché il titolare/esercente del presente parere: - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d’acqua; - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle opere stesse; - sarà l’unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all’Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi; 7) questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’aree di intervento; 8) siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata; 9) siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque. Si sottolinea che il presente parere è relativo alle opere in progetto così come riportate negli strati informativi contenuti nella sezione “conferenza di servizi” del Sistema Puglia, secondo i quali la centrale eolica (8 aerogeneratori) viene collegata in antenna a 150kV con la sezione a 150kV della futura stazione elettrica RTN (SSE), a 380/150kV da realizzarsi lungo la linea a 380kV della RTN “Foggia-Larino”.
⮚ REGIONE PUGLIA – Ufficio per le Espropriazioni – con nota del 25/03/2022
“comunica che, visto il “progetto aggiornato in ottemperanza al parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica giusta Determina Dirigenziale n. 65 del 14.01.2021 della Provincia di Foggia – Servizio Assetto del Territorio” proposto dalla società Clean Energy Re Due s.r.l per la realizzazione di un “impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Foggia in località “Cantone”, denominato “CER2_Località Cantone”, della potenza nominale di 70 MWe, e relative opere di connessione” consultabile sul portale telematico xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e, in particolare, la documentazione relativa alla relativa procedura espropriativa; vista la documentazione integrativa del 18.03.2022 della società Clean Energy Re Due s.r.l con la quale si trasmettono il piano particellare grafico debitamente aggiornato, dichiarazione di
manleva, visura camerale e dichiarazione del progettista; ritenuto che le integrazioni prodotte siano esaustive per l’espletamento della procedura espropriativa, ai fini della corretta realizzazione del progetto; visto l’esito dell’istruttoria effettuata dal tecnico xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sulla predetta documentazione, come innanzi riportato; Vista la legge n. 241 del 07.08.1990; Visto il DPR n. 327/2001; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.
⮚ MISE - Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise DGAT
– Divisione III, Costruzione ed Esercizio in AT - con nota n° 39412 del 05/05/2022
“comunicava che: - Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno del 31/03/2022 con la quale la Società CLEAN ENERGY RE DUE S.r.l si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il PARERE FAVOREVOLE per la realizzazione di quanto richiesto. - La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società CLEAN ENERGY RE DUE S.r.l, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. - Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società CLEAN ENERGY RE DUE S.r.l, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata”.
⮚ Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nota prot.n. n. 0036603 del 07/07/2022
“ritiene che con la Determina Dirigenziale n. 65 del 14 gennaio 2021 con la quale, a valle dell’esame del progetto, della situazione ambientale, paesaggistica e vincolistica dell’area, non necessario acquisire un’autorizzazione paesaggistica autonoma per la mancata intercettazione diretta di zone vincolate e, quindi, di dover solo valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, come emerge dalla stessa determina e dal parere del Comitato VIA. Precisamente, tali atti hanno ribadito la compatibilità paesaggistica già espressa, ovvero la valutata non necessità di adottare un’autonoma autorizzazione paesaggistica come già ritenuto, in riscontro alla nota regionale dell’11 novembre 2020, con la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 14 gennaio 2021. Si ritiene pertanto non necessario esprimere nuovamente valutazioni in merito ad un procedimento amministrativo che, di fatto, risulta ad oggi concluso con piena responsabilità dirigenziale per quanto attiene le determinazioni finali assunte”;
⮚ Ministero dei Beni e delle AĖvità Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia, nota prot.2393 del 7.03.2022
“questa Soprintendenza, esaminata la documentazione depositata sul portale xxx.xxx.xxxxxx.xx. al fine di una corretta e completa istruttoria di competenza, comunica la necessità di acquisire la seguente documentazione:
a) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell’impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Unee Guida del D.M. 10.09.2010, in cui siano evidenziate con diversa simbologia le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommi tali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, poste, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva);
b) tavola grafica con inserimento dell’impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guìda del D.M. 10.09.2010, in cui siano individuati sia gli impianti eolici
che fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
c) carta dell’intervisibilità di dettaglio dell’impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del D.M. 10.09.2010, con base cartografica IGM in scala al 25:000, con l’indicazione a diversa tonalità di colore della densità degli aerogeneratori visibili; sulla medesima cartografia ,andranno indicate con diversa simbologia le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, oltre che tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs;
d) elaborazione di una carta dell’intervisibilità dell’impianto eolico in oggetto sovrapposta all’intervisibilità generata dagli impianti eolici esistenti ed in corso di autorizzazione al fine di valutare l’incidenza globale dell’effetto cumulo; tale elaborazione sarà estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del
D.M. 10.09.2010, e sarà riportata su base cartografica IGM su cui saranno riportati anche gli elementi descritti al punto precedente;
e) elaborazione di rendering fotografici ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc);
Si chiede pertanto l’integrazione di quanto sopra espresso.
Con l’occasione, si sollecita la Provincia di Foggia Settore Ambiente a voler riscontrare la precedente nota di questa Soprintendenza prot. 5028 del 06.07.2020 con la quale si è formulata una specifica richiesta di precisazioni in ordine alla mancata partecipazione di questa Amministrazione al procedimento di V.I.A. sfociato nella D.D. n. 3175 dell’11.10.2012. Tale giudizio favorevole di compatibilità ambientale è stato
<successivamente rinnovato alla data del 3.03.2021, con nota del 8.02.2019”.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto di seguito riportato:
Considerato che:
- la società proponente durante la seduta della cds del 18.03.2022, dichiarava che: “si precisa che la richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza è tardiva e, comunque, chiede atti già presenti e depositati e, quindi, anche il suddetto parere deve essere acquisito con il silenzio assenso come espressamente previsto dalle norme”.
- La Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con la nota prot.n. 0028336 del 24/05/2022 acquisita al prot.n.4508 del 25.05.2022, ha rilevato che “Per quanto attiene il coinvolgimento della Soprintendenza questo ente ordinariamente chiede i pareri di merito che vengono forniti in forma epistolare o durante le Conferenze di Servizi. Occorre inoltre aggiungere che il Comitato Tecnico Provinciale per la VIA prevede anche un rappresentante della Soprintendenza regolarmente invitato alle sedute per la valutazione dei progetti”.
Si ritiene che al solo fine di agevolare la conclusione del procedimento e senza subentrare nelle competenze delegate, nel completamento istruttorio in capo alla Provincia di Foggia finalizzato all’integrazione del procedimento paesaggistico richiesto con comunicazione di questa Sezione regionale rif. nota prot.n.3721 del 5.05.2022, alla luce dei chiarimenti successivamente resi dell’ente provinciale, potrebbe ritenersi già assolto il necessario coinvolgimento ed interessamento della Soprintendenza ABAP per le province di BAT e Foggia, nonché per il tramite del presente procedimento di A.U. sin dal 28.07.2020, avendo peraltro in atti il parere della stessa Soprintendenza, rif. Prot.2393 del 7.03.2022 a cui non hanno fatto seguito ulteriori contributi o pareri. Inoltre, si ritiene che ogni valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art.146 comma 9 del D Lgs 42/2004 nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia da ritenersi in capo alla stessa autorità delegata ai sensi della LR 20/2009. Tale valutazione è acquisita in atti al prot. n. 6338 dell’8/7/2022, per il tramite della comunicazione di quest’ultima rif. prot. 36603 del 7/7/2022, sopra richiamata.
⮚ Anas Spa, nota prot.n.168570 del 16.03.2022
“In riferimento alla Ns nota n°0440809-P del 02.09.2020, con cui si chiedeva di inviare la documentazione tecnica e di indicare un riferimento anche telefonicamente, ad oggi non risulta ancora pervenuta.
Si resta in attesa di ricevere la suddetta documentazione”.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta che la società istante, come dichiarato durante la seduta della cds del 18.03.2022, con nota PEC del 17.03.2022 riscontrava la nota n. 0168570 del 16.03.2022, comunicando che tutti gli elaborati progettuali aggiornati necessari, per la quale è richiesto un nuovo parere, sono disponibili sul Portale Istituzionale “Sistema Puglia”.
⮚ Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot 11969 del 3.11.2022
“Con riferimento alla richiesta di attestazione acquisita al prot. n. A00 079/9739 del 8.09.2022, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Foggia di cui alla Legge n. 1766/1927, X.X. x. 000/0000 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 10 p.lle 1-20-21- 56-66-145-160-161-224-279-445-449-467-470-471-475-476-698, Fg. 22 p.lle 14-72-86-98-100-101-128-194-
196, Fg. 24 p.lle 1-20-38-68-83- 113-114, Fg. 25 p.lle 6-21- 314-49-50-51-52-316-180-181-183-187-188-200-
000-000-000, Fg. 26 p.lle 1-26-242-22-33- 35-36-45-236-53-54-56-74-78-81-122-152-153-159-164-165-176-
206-243-261-262-256, Fg. 38 p.lle 3-389, Fg. 39 p.lle 3-9-48, Fg. 40 p.lla 10 e Fg. 41 p.lle 18-59”.
CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:
- l’Ufficio per le Espropriazioni, Servizio Gestione Opere Pubbliche, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, con nota prot..n.AOO_064/ PROT/25/03/2022/0005577 (acquisita al prot.n.2661 del 28.03.2022), rilasciava il parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- questa Sezione Transizione Energetica con nota n. 7917 del 10.08.2022, ha trasmesso la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale e a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota i Comuni di Foggia e Lucera sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini.
- Il Comune di Foggia, ha pubblicato in data 10.08.2022, la nota “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, prot.n. 7917 del 10.08.2022.
- Il Comune di Lucera, in data 12.08.2022, ha pubblicato la nota “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, prot.n. 7917 del 10.08.2022.
- Successivamente, pervenivano le osservazioni di seguito riportate, pertinenti al procedimento avviato con la nota prot. n.. 7917 del 10.08.2022:
1. nota pec del 10.09.2022, acquisita al prot.n. 9012 di pari data con la quale una ditta catastale si opponeva all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili a sè intestati, rilevando che:
“ le catastali coinvolte (Fg. 38 part. n. 00, 00, 00, Xxxxxx xx Xxxxxx (XX)) sono oggetto di atti preliminari di cessione con diverse imprese titolari di altri progetti di sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- La Società Freemont srl con nota del 28.09.2022, acquisita al prot. n. 9684 di pari data, ha dato puntualmente riscontro alla suddetta osservazione, inoltratale da questo Ufficio con nota prot. n.9304 del 20.09.2022, dichiarando che:
- “nel prosieguo della procedura espropriativa, sarà necessario verificare lo stato proprietario delle particelle interessate e la situazione catastale mutata a seguito dei frazionamenti in corso.
- Pertanto:
- (i) nulla eccepisce in merito alla procedura espropriativa;
- (ii) le considerazioni esposte, riguardanti una futura vendita delle particelle in discussione ad altri, non hanno alcuna rilevanza e/o incidenza sul procedimento espropriativo in corso”.
- In data 8.09.2022 la Società Freemont srl ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.
- Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla nota n. 7917 del 10.08.2022 del 10.08.2022, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.
CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita agli atti dell’ufficio in data 8.09.2022 ha trasmesso:
✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi“;
✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
La Società, inoltre:
• ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxx/ richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI_ENERGIA_FONTI_RINNOVABILI con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs.
n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
• ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l’atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 11421 del 7.11.2022, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale,per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- in data 22.11.2022 la Società Società Freemont srl ha sottoscritto l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 24 dicembre 2022 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 024742;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 5 copie dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
• Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art.
n. 85 del medesimo decreto;
• Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
• Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0023606_20230124; fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:
Risultano soddisfat t i i presuppost i per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato “CER2”, costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia (Fg) località “Cantone” e aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N;
Parco eolico FREEMONT Srl Comune di Foggia - Loc. Cantone | ||
WTG | UTM 33N - WGS84 | |
Latitudine N | Longitudine E | |
T1 | 546.206,87 | 4.601.552,45 |
T3 | 546.701,00 | 4.600.773,51 |
T5 | 547.391,95 | 4.600.537,99 |
T6 | 546.678,98 | 4.600.328,80 |
T8 | 547.517,00 | 4.600.092,00 |
T12 | 546.212,78 | 4.598.981,72 |
T13 | 545.946,00 | 4.598.630,00 |
T14 | 545.704,00 | 4.598.249,00 |
- una cabina di sezionamento (CS) per la raccolta dell’energia elettrica;
- cavidotto di connessione interrato, esercito alla tensione di 30 kV, per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV;
- Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV di trasformazione e consegna, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”;
- collegamento interrato AT 150 kV per la consegna della energia elettrica prodotto alla futura Stazione RTN di Terna 150/380 kV, denominata “Lucera-Palmori”, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” (già autorizzata con D.D.n.191 del 07.10.2021).
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presuppost i di cui ai punt i precedent i o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
P.O. Responsabile PAUR Xxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili Xxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxx
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La d.d. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30.09.2021 n.1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”
- la LR 20/2001 applicabile ratione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impiant i di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e smi “norme in materia di transizione energetica”
VERIFICATO CHE:
sussistono le condizioni di cui all’art.12 c.3 del D Lgs 387/2003 poiché:
✓ la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota del 15.01.2021, acquisita al prot.n.409 in pari data, esprimeva “parere favorevole di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n.65 del 14/01/2021, sentito il parere del Comitato tecnico per la VIA in data 11/12/2020”, determinando:
-Di esprimere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i., per le motivazioni sopra riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica, sul progetto proposto dell’impianto Eolico composto inizialmente da n.19 aerogeneratori (Ridotti a 8) sito nel Comune di Foggia (FG), in località “Cantone”, denominato “CER2 Località Cantone” con potenza complessiva di 70 MW, giusto verbale del Comitato V.I.A. del 11/12/2020;
-Di dare atto che la configurazione definitiva dell’impianto è determinata secondo le seguenti coordinate relative a 8 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 3,65 MW”;
✓ con nota prot.n. 0036603 del 07/07/2022, acquisita al prot.n.6338 del 8.07.2022, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente, riteneva “con la Determina Dirigenziale n. 65 del 14 gennaio 2021 con la quale, a valle dell’esame del progetto, della situazione ambientale, paesaggistica e vincolistica dell’area, non necessario acquisire un’autorizzazione paesaggistica autonoma per la mancata intercettazione diretta di zone vincolate e, quindi, di dover solo valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, come emerge dalla stessa determina e dal parere del Comitato VIA.
• la nota n. 11421 del 7.11.2022 con la quale questa Sezione, nella persona del Responsabile del Procedimento riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, riferito all’impianto di che trattasi;
DATO ATTO CHE:
▪ con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx è stata individuata Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
▪ in capo al Responsabile del Procedimento, agli estensori del presente atto e della presupposta istruttoria non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;
VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla Freemont srl in data 22 novembre 2022.
FATTI SALVI GLI OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETÀ PROPONENTE E, SPECIFICATAMENTE:
• la Società Freemont srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia. it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;
• ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, la Società Freemont srl deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
• provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.
PRECISATO CHE:
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.
DETERMINA ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11421 del 7.11.2022, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
ART. 2)
di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della Società Freemont srl con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n.19, P.IVA 03564790719, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato “CER2”, costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia (Fg) località “Cantone” e aventi le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N;
Parco eolico FREEMONT Srl Comune di Foggia - Loc. Cantone | ||
WTG | UTM 33N - WGS84 | |
Latitudine N | Longitudine E | |
T1 | 546.206,87 | 4.601.552,45 |
T3 | 546.701,00 | 4.600.773,51 |
T5 | 547.391,95 | 4.600.537,99 |
T6 | 546.678,98 | 4.600.328,80 |
T8 | 547.517,00 | 4.600.092,00 |
T12 | 546.212,78 | 4.598.981,72 |
T13 | 545.946,00 | 4.598.630,00 |
T14 | 545.704,00 | 4.598.249,00 |
- una cabina di sezionamento (CS) per la raccolta dell’energia elettrica;
- cavidotto di connessione interrato, esercito alla tensione di 30 kV, per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV;
- Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV di trasformazione e consegna, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”;
- collegamento interrato AT 150 kV per la consegna della energia elettrica prodotto alla futura Stazione RTN di Terna 150/380 kV, denominata “Lucera-Palmori”, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” (già autorizzata con D.D.n.191 del 07.10.2021).
ART. 3)
di riferire che la presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.
Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da dgr n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
ART. 4)
La Società Freemont srl nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.
La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
✓ durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
ART. 6)
Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.
ART. 7)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n. 11421 del 7.11.2022.
ART. 8)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 9)
Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l’ultimazione dei lavori è di anni tre dall’inizio dei lavori conformemente all’art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini
sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti. Il mancato rispetto dell’ esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 10)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all’immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.
ART. 11)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alterative.
La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alterative e Rinnovabili si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 12)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell’impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 13)
La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.
ART. 14)
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.
ART. 15)
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 51 facciate:
- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti conseguenziali:
o alla Segreteria della Giunta Regionale;
o Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’attenzione del CTVIA;
o Provincia di Foggia;
o Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
o GSE S.p.A;
o InnovaPuglia spa;
o Comune di Foggia;
o Comune di Lucera;
o Società Freemont srl a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
o Ufficio regionale per gli espropri
o Terna SpA