ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE 4
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
INDICE
PREMESSA 3
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI 5
ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI 6
4.1 Determinazione del canone di noleggio 6
4.2 Conguagli chilometrici 7
4.3 Gamma colori 8
4.4 Servizi accessori 8
4.4.1 CONSEGNA 8
4.4.2 MANUTENZIONE 10
4.4.3 PUNTI DI ASSISTENZA 12
4.4.4 XXXXXXXX XXXXXXXX 00
4.4.5 PREASSEGNAZIONE 13
4.4.6 DOTAZIONE DI PNEUMATICI 14
4.4.7 SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO 14
4.4.8 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E “BOLLINI BLU” 15
4.4.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 16
4.4.10 GESTIONE SINISTRI 18
4.4.11 MANUALE OPERATIVO 18
4.4.12 RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA 19
4.4.13 OPZIONE DI RISCATTO 20
4.4.14 DISPOSITIVI OPZIONALI 20
ARTICOLO 5 – NORME GENERALI 20
5.1 Referenti 20
5.2 Evoluzione tecnologica e revisione prezzi 20
5.3 Fuori produzione 21
5.4 Pubblicità 22
PREMESSA
Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali al noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi di cui all’0“articolo 2 – OGGETTO DELL’APPALTO”, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che ne facciano richiesta, mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
a) Intercent-ER: l’Agenzia Regionale deputata all’acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna;
b) Convenzione: l’Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l’Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
f) capitolato tecnico: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
g) Allegato 3 - Modulo Offerta Economica Busta C: il documento per la formulazione dell’offerta economica, nel quale sono indicati i quantitativi acquistabili per ogni articolo.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del noleggio di autoveicoli standard (City car piccole, City car medie, Berline medie, Multifunzione medie per trasporto persone, Multifunzione medie per trasporto merci, Furgoni medi trasporto merci, 4X4 piccole e medie) a lungo termine senza conducente e i relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali, per le Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004.
Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al Fornitore di
ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:
• immatricolazione e messa su strada;
• riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
• all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
• consegna dei veicoli presso un punto di consegna all’uopo deputato;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• soccorso stradale;
• servizio di preassegnazione;
• veicolo sostitutivo;
• gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà , revisioni periodiche obbligatorie e bollini blu;
• garanzie e copertura assicurativa;
• gestione sinistri;
• call center.
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell’Amministrazione Contraente.
Tutti i mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.
Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche minime cui gli autoveicoli a noleggio devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori e aggiuntivi e dei dispositivi opzionali.
I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi le Amministrazioni Contraenti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.
I servizi aggiuntivi e i dispositivi opzionali devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione Contraente, mediante indicazione nell’Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo.
Le tipologie di automezzi richiesti e la stima dei fabbisogni rientra nell’ottica delle politiche di green public procurement, ed attua i Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla GU N. 129 DEL 5/6/2012.
Le “Quantità” di cui all’ “Allegato 3 - Modulo Offerta Economica Busta C” sono da considerare indicative. Pertanto, nel corso di vigenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze che
matureranno nelle diverse istituzioni o servizi o in merito alle priorità individuate dalle Amministrazioni stesse, ai prezzi di aggiudicazione. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 dello Schema di Convenzione.
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI
Gli autoveicoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il contratto di noleggio.
In particolare ogni veicolo deve:
- essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
o tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
o gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20.2.96 del Ministero dei trasporti e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere;
o i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell’immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell’immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi;
o le emissioni di CO2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:
Categoria di veicolo | CO2 g/km |
Fuoristrada | 175 |
Furgoni (N1, classe I) | 150 |
Altre categorie | 130 |
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) | 225 |
Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissione di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all’alimentazione da metano o GPL.
Nel dettaglio vengono considerati:
Fuoristrada | 4X4 piccole e medie |
Furgoni (N1, classe I) | Furgonette derivate da auto |
Altre categorie | City car piccole, City car medie, Berline medie, Multifunzione medie per trasporto persone |
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) | Multifunzione medie per trasporto merci, Furgoni medi trasporto merci. |
ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE MINIME DEI VEICOLI
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui i modelli di autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nelle schede tecniche allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente Capitolato.
I veicoli oggetto del servizio devono essere di prima immatricolazione, nuovi di “fabbrica” e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.
Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura della Fornitore, così come l’assolvimento degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intende compresa nel canone mensile base.
Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna dei veicoli a domicilio, disciplinata al paragrafo 4.4.1.
Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel (benzina/metano o benzina/GPL) il tipo di alimentazione deve essere di “primo impianto”, ossia l’autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
4.1 Determinazione del canone di noleggio
Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell’Offerta Economica.
Le Amministrazioni, in sede di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, possono scegliere tipologie di
contratti di noleggio, distinte per diversa durata del rapporto contrattuale e percorrenza massima come indicato nella tabella sottostante e come riportato nell' ”Allegato 3 Busta C” distintamente per i diversi modelli oggetto del contratto.
Durata contrattuale | Percorrenza chilometrica prevista |
Contratto 36 mesi (3 anni) | 45.000 Km |
75.000 Km | |
90.000 Km | |
105.000 Km | |
Contratto 48 mesi (4 anni) | 45.000 Km |
70.000 Km | |
100.000 Km | |
120.000 Km | |
Contratto 60 mesi (5 anni) | 70.000 Km |
130.000 Km | |
150.000 Km |
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione ovvero in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato, ovvero in caso di variazione dei prezzi di listino ufficiali della casa produttrice. In quest’ultimo caso l’Agenzia si riserva comunque la facoltà di accettare tale adeguamento.
4.2 Conguagli chilometrici
Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all’Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:
P= (0,30*Canone*n) / Km; dove:
P = costo per Km in eccesso o in difetto; 0,30 = coefficiente di abbattimento;
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa); n = durata del noleggio espressa in mesi;
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio.
Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia del ±10 %.
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del calcolo dell’eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.
4.3 Gamma colori
Gli autoveicoli devono essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:
• Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione bianco,
• Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore grigio chiaro.
Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del canone di noleggio base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.
4.4 Servizi accessori
I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in noleggio e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.
4.4.1 CONSEGNA
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e, situata nella zona di riferimento di ciascuna Amministrazione Contraente e, comunque, presente almeno in ogni Provincia della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, entro e non oltre 75 (settantacinque) naturali e consecutivi per le auto dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura per tutti i mezzi ad esclusione dei mezzi 4x4 medi per i quali la consegna deve essere eseguita in 90 giorni naturali e consecutivi.
Nel caso in cui il Fornitore disponga di più concessionarie ufficiali nell’ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell’Amministrazione contraente.
I tempi di consegna possono essere prorogati di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio) ovvero nel caso in cui il mezzo venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.
Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, nell’ordinativo di Fornitura, la
consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 100,00 IVA esclusa.
Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna.
Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.
L’Amministrazione Contraente deve in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell’Amministrazione Contraente. All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire:
• che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
• che non vi siano danni visibili,
• presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Inoltre è sua cura consegnare:
• la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
• la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.
L’incaricato deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• durata contrattuale;
• percorrenza contrattuale,
• km alla consegna;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” (cioè il più possibile corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura e perfettamente funzionante) ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
4.4.2 MANUTENZIONE
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:
a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (quali: olio rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).
In particolare:
• gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al paragrafo 4.4.3, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore solari, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l’applicazione delle penali. Le Amministrazioni
concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
• gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al paragrafo 4.4.3, nel rispetto delle seguenti modalità:
o il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
o la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.
Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il Fornitore e/o non sia possibile accedere ai Punti di assistenza indicati dallo stesso l’Amministrazione potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:
• l’importo dell’intervento non sia superiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa);
• la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
• l’Amministrazione ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 giorni solari dall’effettuazione dell’intervento.
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
Se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, nella manutenzione devono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica tipo Ecolabel o equivalente. In tal caso, il Fornitore deve dare evidenza all’Amministrazione Contraente dei lubrificanti utilizzati, riportando il nome del prodotto e del produttore e l’eventuale possesso dell’etichetta ecologica di tipo I. In assenza dell’etichetta ecologica di tipo I, il Fornitore deve presentare la scheda del produttore del lubrificante, da cui si evincano le caratteristiche suddette.
La consegna degli autoveicoli presso i Punti di assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell’Amministrazione. All’atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di assistenza dovrà essere compilato un “documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione.
4.4.3 PUNTI DI ASSISTENZA
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
In particolare il Fornitore deve garantire, in ciascun comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx-Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.
In ogni caso tutti i Punti di assistenza citati saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione.
I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
Qualora, nel corso di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti. Il fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo del punto di assistenza.
4.4.4 SOCCORSO STRADALE
Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l’effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, per tutta la durata del periodo contrattuale.
Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione Contraente, al momento della consegna del veicolo.
Tale servizio può essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore, in ogni caso i relativi oneri,
diretti ed indiretti, fanno carico esclusivamente al Fornitore stesso.
La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l’eventuale riaddebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
4.4.5 PREASSEGNAZIONE
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.
Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio.
Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore.
La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione.
I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto.
Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi.
Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione deve corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorre dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica.
Tale percentuale sarà definita dall’Amministrazione Contraente tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato.
La restituzione del veicolo in preassegnazione deve essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
4.4.6 DOTAZIONE DI PNEUMATICI
Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, ecc…).
Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento di ogni 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare il controllo dello spessore dei pneumatici durante gli interventi di manutenzione ordinaria e, se constatato lo stato di usura minimo previsto dalla legge, un danneggiamento per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso dell’autoveicolo, si impegna a sostituirli. Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un singolo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, deve essere sostituito anche quello sullo stesso asse. È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse
Qualora l’Amministrazione Contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegna a fornirli con costi a carico del richiedente, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.
4.4.7 SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l’indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione stessa.
Nei seguenti casi:
- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell’autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell’autoveicolo;
- verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri,
il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo originale.
È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello in riparazione, non possieda gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti. In ogni caso non potrà
essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte delle Amministrazioni Contraenti. Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino all’Amministrazione, comunicato dal Fornitore. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l’applicazione delle penali.
Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione definitiva del veicolo, i tempi di consegna sono quelli di cui al punto 4.4.1
Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.
L’Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza circa l’avvenuto ripristino del veicolo sostituito ovvero circa la disponibilità di un nuovo mezzo, in tutto corrispondente al veicolo originale sostituito.
In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo temporaneamente sostitutivo saranno computati nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione di applicare le penali.
4.4.8 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E “BOLLINI BLU”
Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.
Al Fornitore spetta l’effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rilascio del c.d. “bollino blu”, laddove previsto, osservando scrupolosamente la normativa comunale ove l’auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi.
A tale scopo il Fornitore deve monitorare le scadenze e comunicare all’Amministrazione Contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.
Tale attività deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l’Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l’Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.
Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore,
dovranno essere trasmesse all’Amministrazione Contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente.
4.4.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Fornitore, dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo.
In caso di sinistro passivo, non potrà essere addebita dal Fornitore alcuna franchigia. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione.
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi per sinistro passivo non dovrà prevedere franchigie.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione.
L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
3. Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di
strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non dovrà prevedere franchigie
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna.
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell’autoveicolo.
La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.
6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).
4.4.10 GESTIONE SINISTRI
Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell’Amministrazione.
É cura dell’Amministrazione Contraente segnalare il sinistro accaduto.
4.4.11 MANUALE OPERATIVO
Il Fornitore deve dotare ogni autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il
conducente e/o l’Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:
• dati identificativi dell’Amministrazione Contraente;
• regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
• modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, xxxxxxxxx e riparazioni di emergenza;
• elenco dei Punti di assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
• copie di modulo CID;
• recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell’organizzazione di assistenza su strada.
Copia del verbale di consegna di cui all’articolo precedente deve essere custodito all’interno del suddetto manuale operativo.
4.4.12 RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA
Terminato il periodo di noleggio, ciascuna Amministrazione deve provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.
All’Amministrazione Contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.
Al momento della riconsegna, il Fornitore deve redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.
Eventuali esborsi per il ripristino dell’autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all’Amministrazione Contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest’ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche, di carrozzeria e degli interni del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo.
Saranno pure posti a carico dell’Amministrazione Contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all’allestimento.
In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.
Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, nell’ordinativo di Fornitura, il ritiro del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 100,00 IVA esclusa.
4.4.13 OPZIONE DI RISCATTO
Al termine del contratto di noleggio, ciascuna Amministrazione può richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato, e nel caso esercitare un’opzione di riscatto per l’acquisto del medesimo veicolo in conformità alle normative vigenti.
4.4.14 DISPOSITIVI OPZIONALI
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costrittrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.
Il canone corrisposto in caso di richiesta dei dispositivi opzionali sarà incrementato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di seguito indicate e calcolate sul prezzo di listino dell’optional al netto dell’ IVA:
- Contratto di 36 mesi: 2,8 %
- Contratto di 48 mesi: 2,1 %
- Contratto di 60 mesi: 1,7 %
ARTICOLO 5 – NORME GENERALI
5.1 Referenti
Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.
5.2 Evoluzione tecnologica e revisione prezzi
Qualora nel corso della durata della Convenzione siano messe in commercio versioni più evolute dei veicoli oggetto della fornitura, il Fornitore può proporre la sostituzione del mezzo in Convenzione a nuove condizioni economiche, solo per i veicoli non ancora ordinati e solo se lo
scostamento percentuale tra il canone in vigore e quello ottenuto con l’applicazione della seguente formula sia superiore al 1%:
Cr = Co +(PLI)*Cfa Dove:
Cr = canone di noleggio rivalutato
PLI = delta listino/listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente)
Delta listino = nuovo listino – listino originale (indicato nell’offerta economica o precedente) Co = Canone di noleggio indicato nell’offerta economica o in vigore
Cfa = 45% di Co (parte del canone riferita ad interessi, ammortamenti, assicurazione).
La rivalutazione del canone non avrà alcun effetto sui canoni degli autoveicoli già in noleggio.
Il Fornitore si impegna a fornire all’Agenzia la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’offerta tecnica. È facoltà dell’Agenzia accettare la sostituzione. Non si considera evoluzione tecnologica l’adeguamento ai livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell’Allegato I dello stesso Regolamento.
L’adeguamento del canone degli autoveicoli già in noleggio sarà previsto solo per fatti al di fuori della capacità di intervento del Fornitore, come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli (es. una tantum), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale).
Tali aumenti saranno concordati tra l’Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore in relazione agli aumenti effettivamente intervenuti e comunque saranno applicati su una percentuale massima del 45% del canone di noleggio. Detti adeguamenti avranno effetto dall’avvenuta pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
5.3 Fuori produzione
Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per essi, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta tecnica. In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia.
Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia avrà facoltà di recesso. In caso di accettazione della nuova proposta si applica quanto previsto dal paragrafo 5.2, in merito alla definizione del prezzo o del canone di noleggio.
5.4 Pubblicità
Sui veicoli potranno essere poste in opera scritte volte a pubblicizzare campagne di comunicazione della Amministrazione Contraente.
Tutte le imposte dovute di legge per la pubblicità e relativi adempimenti saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti per tutto il periodo della durata contrattuale.