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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 5288/21. Subject Codes: IXIM 13 JAI 30 AVIATION 7. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Commission Document Number: COM(2021) 19 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 20 gennaio 2021. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5737744659345809819_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 20 gennaio 2021 (OR. en)
5288/21
IXIM 13
JAI 30
AVIATION 7
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 12 gennaio 2021
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2021) 19 final
Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 19 final.
All.: COM(2021) 19 final
5288/21 md
JAI.1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 19 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
{SWD(2021) 5 final}
IT IT
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
Introduzione
L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera1 è entrato in vigore il 1º giugno 2012. A norma dell'articolo 00, xxxxxxxxx 0, xxxx'xxxxxxx XXX XX-Xxxxxxxxx, un anno dopo la sua entrata in vigore e periodicamente durante la sua vigenza, le parti procedono a una verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo e delle questioni connesse.
La verifica congiunta si basa sulla metodologia sviluppata dalle équipe dell'UE e dell'Australia in occasione della prima verifica congiunta dell'accordo, svoltasi a Canberra il 29 e il 30 agosto 2013, il cui esito è stato riferito dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 20142.
La seconda verifica congiunta dell'accordo si è svolta il 14 agosto 2019 a Canberra, contestualmente alla sua valutazione congiunta3. Il processo di preparazione della verifica congiunta e della successiva relazione è illustrato alla fine della presente relazione. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione contiene informazioni più dettagliate e un'analisi esaustiva di tutte le questioni trattate nella presente verifica congiunta.
1 Accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4).
2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (COM(2014) 458 final).
3 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante la valutazione congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Australia (COM(2020) 702).
Processo di preparazione della verifica congiunta e della relazione
• In vista della verifica congiunta, il 28 giugno 2019 la Commissione ha inviato un questionario al ministero degli Affari interni australiano (di seguito, "il ministero"). Il questionario conteneva domande specifiche riguardo all'attuazione dell'accordo da parte del ministero e alle modifiche organizzative del sistema australiano. Il ministero ha fornito bozze di risposte scritte al questionario prima della verifica congiunta e, successivamente, una versione consolidata definitiva.
• Il 14 agosto 2019 l'équipe dell'UE ha effettuato la visita finalizzata alla verifica congiunta, durante la quale ha potuto accedere ai locali del ministero. L'équipe dell'UE non ha avuto accesso ad alcun sistema di trattamento dei dati PNR.
• Su richiesta del ministero, tutti i membri dell'équipe dell'UE hanno firmato un accordo di non divulgazione come condizione per partecipare alla verifica.
• Le risposte al questionario sono state discusse nei dettagli con il ministero. L'équipe dell'UE ha inoltre avuto l'opportunità di rivolgere ulteriori domande ai funzionari del ministero e di affrontare vari aspetti dell'accordo.
• Le conclusioni dell'équipe dell'UE sono state esposte nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato, che è stato anche condiviso con il ministero; l'Australia ha così avuto modo di formulare osservazioni sulle inesattezze e di rilevare le informazioni non divulgabili al pubblico.
Attuazione delle raccomandazioni del 2013
Per tutte le raccomandazioni formulate a seguito della verifica del 2013 l'attuazione è ormai completata o è in corso.
Secondo la conclusione generale della verifica congiunta del 2013, l'Australia aveva applicato pienamente l'accordo, aveva osservato gli obblighi ad essa incombenti relativamente alle garanzie in materia di protezione dei dati previste dall'accordo e aveva trattato i dati PNR conformemente alle rigide condizioni in esso stabilite. Più nello specifico, si è dimostrato che l'Australia non trattava alcun dato sensibile figurante fra le serie di dati PNR ottenuti in virtù dell'accordo e aveva cercato attivamente di continuare a migliorare l'identificazione e la cancellazione automatizzata dei dati sensibili eventualmente ricevuti dai vettori aerei. Inoltre, il modo mirato in cui l'Australia valutava i dati PNR in funzione degli indicatori di rischio si era rivelato in grado di ridurre al minimo l'accesso ai dati personali. Infine, il trattamento dei dati PNR in virtù dell'accordo era stato oggetto di una supervisione
indipendente di alto livello da parte dell'Ufficio del Commissario australiano per l'Informazione.
L'équipe dell'UE aveva inoltre invitato l'Australia ad attuare misure volte a garantire, dopo tre anni, il mascheramento di tutti gli elementi di dati che sarebbero potuti servire a identificare il passeggero cui si riferivano i dati PNR. Prima della verifica del 2019 tali misure sono state attuate e, ad oggi, è possibile identificare quotidianamente, tramite una procedura automatizzata, le registrazioni ricevute nei tre anni precedenti.
A seguito della verifica del 2013 era stato raccomandato all'Australia di predisporre un meccanismo di segnalazione che le permettesse di informare gli Stati membri se i dati PNR ricevuti in applicazione dell'accordo, o le informazioni analitiche che li contenevano, sarebbero stati alla fine condivisi con un paese terzo. Secondo le informazioni fornite nel corso della verifica del 2019, l'équipe dell'UE ritiene che possano essere introdotti ulteriori miglioramenti per lo sviluppo di meccanismi di segnalazione e, al riguardo, ha formulato una raccomandazione. A seguito della verifica del 2013 si era inoltre raccomandato all'Australia di assicurare che le garanzie previste dall'accordo fossero estese anche ai dati PNR estratti. Secondo le informazioni fornite nel corso della verifica del 2019, la condivisione delle informazioni contenute nei dati PNR deve rispettare disposizioni specifiche in materia di divulgazione, oltre alle condizioni stabilite nell'accordo PNR, ed è applicata un'apposita limitazione ai dati estratti trasferiti alle agenzie partner incaricate delle attività di contrasto. A seguito della verifica del 2013 si era infine raccomandato all'Australia di adoperarsi maggiormente per garantire la reciprocità e condividere in modo proattivo con gli Stati membri dell'UE, e se del caso con Europol ed Eurojust, le informazioni analitiche ottenute dai dati PNR. Benché si siano registrati miglioramenti e sebbene il ministero rispetti appieno le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo sulla cooperazione di polizia e giudiziaria, l'équipe dell'UE osserva che vi è ancora un margine di miglioramento e cooperazione con gli Stati membri dell'UE, Europol ed Eurojust.
Esito della verifica congiunta del 2019
L'équipe dell'UE continua a ritenere che l'Australia abbia applicato l'accordo in linea con le condizioni stabilite. Il ministero osserva gli obblighi ad esso incombenti per quanto riguarda le garanzie in materia di protezione dei dati e ha trattato i dati PNR conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo; rispetta l'obbligo di non discriminazione e il divieto di trattare dati sensibili; rispetta inoltre l'obbligo di garantire il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione e ricorso e il trattamento dei dati PNR è oggetto di una supervisione indipendente di alto livello da parte dell'Ufficio del Commissario australiano per l'Informazione.
L'Australia è tuttavia invitata ad attuare le seguenti raccomandazioni:
- rafforzare il processo di condivisione dei dati PNR e la cooperazione operativa tra Europol, Eurojust, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti australiane;
- predisporre meccanismi per l'immediata cancellazione dei dati sensibili, se trasferiti dai vettori aerei. L'équipe dell'UE prende atto della comunicazione ricevuta nel frattempo dal ministero, che conferma che si è già iniziato a lavorare per attuare tali meccanismi;
- garantire la limitazione dei diritti di accesso dei funzionari ai dati PNR;
- per le valutazioni periodiche effettuate dall'Ufficio del Commissario australiano per l'Informazione, includere anche il rispetto di altri principi pertinenti nel contesto del trattamento dei dati PNR, quali la comunicazione transfrontaliera dei dati personali o la cancellazione dei dati sensibili;
- predisporre controlli successivi volti a garantire il rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 18, in particolare per quanto riguarda le restrizioni specifiche all'accesso, all'uso e all'ulteriore comunicazione delle informazioni;
- tener fede all'impegno di predisporre un meccanismo di segnalazione per fornire informazioni in linea con l'articolo 19 e con la dichiarazione congiunta acclusa all'accordo, anche agli Stati membri dell'UE qualora i dati di un cittadino dell'Unione europea o di una persona ivi residente siano trasferiti in un paese terzo;
- migliorare ulteriormente le informazioni destinate ai passeggeri riguardo al trattamento dei dati PNR e incoraggiare i vettori aerei a fornire ai passeggeri informazioni relative alla raccolta, al trattamento e alle finalità dell'uso dei dati PNR.