COMUNE DI FERRARA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 968/2010.
€ 64,00
COMUNE DI FERRARA
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Prot. Gen.le n. 25166/2015
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETÀ “A.F.M. – FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.” PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI
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Con la presente scrittura privata, da valere come legge
TRA
il COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 00297110389, che interviene nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale PG. n. 25166/2015 del 30/03/2015 esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato “Comune”),
E
la Società “A.F.M. - FARMACIE COMUNALI FERRARA
S.R.L.” con sede legale in Ferrara, Via Foro Boario, 57, codice fiscale/partita IVA 01372010387, rappresentata dall’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx,
PREMESSO
- che con deliberazione di C.C. n. 43/47079 in data 10/3/95, venne disposta la trasformazione in Azienda Speciale dell'Azienda Municipalizzata A.F.M. Farmacie Comunali di Ferrara, ai sensi della
ex legge 142/90, approvandone lo Statuto;
- che con deliberazione di C.C. n. 12/24681 in data 07/05/2012, venne approvata la trasformazione, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 267/2000, dell'Azienda speciale A.F.M. "FARMACIE COMUNALI" nella Società a responsabilità limitata denominata “A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.r.l.", a far data
dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, approvandone, nel contempo, il relativo Statuto;
- che il Comune di Ferrara, a seguito della succitata trasformazione, detiene il 20% del capitale sociale, corrispondente a nominali € 100.000,00, mentre il restante 80% del capitale è posseduto dalla società unipersonale del Comune di Ferrara “Holding Ferrara Servizi S.r.l.”;
- che, da un punto di vista strettamente giuridico, la trasformazione non ha comportato la costituzione di un nuovo ente ma la continuazione dell’ente attraverso l’adozione di un diverso modello di organizzazione ritenuto più idoneo al perseguimento dell’oggetto sociale, con il conseguente subentro, ex lege, da parte della società in tutti i rapporti attivi e passivi, diritti e obblighi anteriori alla trasformazione facenti capo all’originaria Azienda Speciale;
- che, il vigente Contratto di Servizio, sottoscritto in data 02 aprile 2009 giungerà a scadenza il prossimo 1° aprile 2015;
- che la Società “A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA
S.r.l." costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune provvede alla gestione delle undici farmacie comunali presenti sul
territorio;
- che le parti intendono, considerata la prossima scadenza, sottoscrivere un nuovo Contratto di Servizio tramite il quale definire gli obblighi reciproci che ciascuna parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione nel rispetto delle leggi, statuti, regolamenti e altre disposizioni in materia, nonchè al fine di garantire il controllo dell’ente sull’attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale;
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio
1. Oggetto del presente contratto è l’affidamento da parte del Comune di Ferrara alla Società “A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.r.l." della gestione delle farmacie di cui è titolare, nonchè la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti all’affidamento. Il servizio oggetto dell’affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie. L’affidamento si estenderà anche alle farmacie che, eventualmente, dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.
2. L'affidamento alla Società di cui al comma precedente è concesso a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto.
3. L’affidamento è concesso mediante il ricorso all’istituto dell’“in house providing”, in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico ed il Comune è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti un “controllo analogo” a quello che esercita verso i propri servizi.
4. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all’oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con apposite integrazioni al presente contratto.
Art. 2 - Obiettivi e standard – Carta dei Servizi
1. La Società, nello svolgimento dei servizi affidati, persegue, in particolare, oltre agli scopi definiti dall'art. 4 dello Statuto, i seguenti ulteriori obiettivi quali:
- il raggiungimento degli standard di servizio individuati dalla “Carta dei servizi della Farmacia”;
- promuovere l’uso corretto del farmaco;
- favorire l’acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;
- consentire l'accesso e l'informazione ai farmaci omeopatici;
- attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della popolazione;
- promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno
delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- effettuare consegne a domicilio dei farmaci per gli utenti non autosufficienti, portatori di handicap o non in grado di recarsi in farmacia (dietro certificazione medica) in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;
- distribuire medicinali e prodotti assimilati a favore dei cittadini indigenti secondo gli accordi assunti di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
- distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
3. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
4. La Società, nell’espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.
5. La Società si impegna ad elaborare e sottoporre all’approvazione del competente organo comunale, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, la “Carta dei Servizi della Farmacia”, in relazione alle
caratteristiche dei servizi affidati e in conformità agli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e di quanto indicate nelle “Linee guida” sancite dalla Conferenza Unificata con l’Accordo del 26 settembre 2013.
Art. 3 – Strumenti
1. Per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti dall'art. 2, la Società dovrà prevedere l'utilizzo dei seguenti strumenti:
- qualificazione e formazione delle risorse umane a disposizione promuovendone e migliorandone la professionalità;
- attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.) interno ed esterno;
- realizzazione di cicli di .conferenze e dibattiti;
- realizzazione di materiale informativo sanitario e distribuzione periodica al cittadino come primo step di un processo di ottimizzazione della prevenzione sanitaria realizzata in farmacia;
- organizzazione stellare delle farmacie, suddivise per quartiere, in modo da diversificare la politica aziendale a seconda della diversa composizione demografica, livello economico e esigenze degli abitanti di ciascun quartiere, in una logica che ipotizza la farmacia comunale come centro di servizi socio-sanitari e quindi punto di riferimento a livello di quartiere;
- agevolazioni e campagne promozionali a fasce "deboli" della popolazione;
- attivazione di rapporti di collaborazione con l'associazionismo, il
volontariato, altri enti pubblici;
- supporto all'associazionismo anche attraverso la messa a disposizione di locali per l'esercizio di attività connesse con quelle aziendali.
Art. 4 – Canone
1. Il diritto alla gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune è attribuito alla Società a titolo oneroso per tutto il periodo di durata del presente Contratto.
2. A tal fine, la Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone annuale pari al 3,5% dei ricavi netti da farmacia, esclusi ricavi da prestazioni CUP e prestazioni e servizi effettuati per conto della ASL.
3. La Società trasmetterà al Comune, con dichiarazione sottoscritta dall’Amministratore Unico, l'ammontare dei ricavi annui di cui al comma precedente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del canone alle scadenze pattuite si applicherà un interesse di mora del 5% su base annua.
Art. 5 – Durata del contratto
1. Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla sua sottoscrizione e, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 10, l’eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.
2. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere,
la continuità della gestione fino al subentro dell’eventuale nuovo affidatario.
3. E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, qualora, a seguito di una eventuale modifica delle vigenti disposizioni di legge, venga a mutare il quadro regolatorio in materia.
Art. 6 – Responsabilità e obblighi della Società
1. Dalla data di affidamento la Società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.
2. La Società si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
3. la Società, inoltre, si impegna:
a) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano a richiedere in relazione all’esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
b) a gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o anche facendo ricorso alla collaborazione con associazioni di volontariato;
c) a sostenere tutti i costi dell’attività affidata;
d) a stipulare idonee polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività;
e) ad affidare la conduzione tecnica delle farmacie a personale iscritto all’albo dei farmacisti;
f) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla Società ;
g) a garantire al Comune l’accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto con l’eventuale stesura del Bilancio Sociale quale strumento di valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio;
h) a collaborare con l’Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
i) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all’utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell’evoluzione dell’attività e della struttura organizzativa delle farmacie date in affidamento e dei mutamenti delle esigenze
della collettività.
4. La Società provvede, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 8/53472 del 30 giugno 2014, ad assicurare la redazione di report trimestrali comprensivi sia degli aspetti economico-finanziari-patrimoniali che di quelli gestionali. Assicura, inoltre, la piena collaborazione con gli uffici comunali per l’esercizio del controllo sugli organismi gestionali esterni secondo quanto previsto dal Capo V del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13/95285/12 del 14 gennaio 2013.
Art. 7 – Responsabilità e obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato alla Società con particolare riferimento all’adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. il Comune, inoltre, si impegna:
a) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
b) a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico
di merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.
Art. 8 – Divieto di subaffidamento del Contratto di servizio
1. E’ vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto, il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto.
Art. 9 – Vigilanza e controllo del Comune
1. Il Comune si riserva il diritto di controllare, anche tramite la propria società unipersonale “Holding Ferrara Servizi srl” alla quale spetta il coordinamento del gruppo societario appartenente al Comune, che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.
2. Il Comune provvederà, attraverso il Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.
3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.
4. La Società potrà segnalare al Comune, per l’assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.
5. La Società, entro un biennio dalla data di stipula del presente contratto, si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale relativo al servizio oggetto di affidamento.
6. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all’organo amministrativo della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.
7. Il Comune, in presenza di gravi irregolarità, può chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia della decadenza dalla carica degli amministratori nell’ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.
Art. 10 – Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto:
a) per inadempimento all’obbligo di destinare all’esercizio delle farmacie date in affidamento i mezzi necessari per la gestione delle stesse;
b) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuale della Società;
c) per interruzione del servizio con chiusura dell’esercizio farmaceutico per una durata superiore a giorni 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
d) per decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata all’Autorità sanitaria;
e) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
f) per gravi e reiterate disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, il Comune potrà, mediante apposita dichiarazione, risolvere unilateralmente il presente contratto, riassumere direttamente la gestione del servizio in oggetto e prescrivere che siano avviate le procedure di liquidazione della società e/o assunzione delle azioni di responsabilità degli amministratori.
3. La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta la decadenza dell’affidamento del diritto della gestione delle farmacie.
4. La Società assicura in ogni caso la continuità dello svolgimento dei compiti alla stessa affidati, anche in caso di risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui l’attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.
5. Se a causa dell’inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la Società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi.
Art. 11 - Contestazioni e inadempimenti
1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
2. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
Art. 12 – Riduzione della spesa del personale
1. Qualora si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la Società si impegna a ridurre le spese relative al proprio personale secondo quanto stabilito dall’art. 243, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, anche in applicazione dell’art. 18, comma 2-bis, del D.L. n.112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.
2. La Società, inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, si impegna a garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.
Art. 13 – Partecipazione e trasparenza
1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l’accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del
cittadino alle informazioni in proprio possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Società, inoltre, è tenuta a osservare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni in materia di obblighi sulla trasparenza e a pubblicare sul proprio sito web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni ed i dati richiesti dalla specifica normativa.
3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di customer satisfaction che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.
Art. 14 – Controversie e vertenze
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 10, sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.
Art. 15 - Spese contrattuali
1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
Letto, confermato e sottoscritto