ALLEGATO “F” – “ REGOLAMENTO”
ALLEGATO “F” – “ REGOLAMENTO”
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE, NEL PARCO DI RIMIGLIANO – LOCALITA’ TORRACCIA, COMUNE DI SAN XXXXXXXX
1) Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività nel complesso di fabbricati in località Torraccia, nel Parco di Rimigliano, per tutta la durata del contratto di concessione. Il regolamento descrive gli obblighi a cui si devono attenere il titolare e i dipendenti dei suddetti esercizi nello svolgimento dell’attività e nella gestione dei fabbricati e delle aree di pertinenza. Il Concessionario è responsabile della gestione della struttura e delle sue pertinenze, quindi deve rispettare e far rispettare il seguente regolamento, tenendo presente che sarà tenuto a rispondere personalmente delle eventuali inadempienze, anche se indirette. Modifiche a tale regolamento decise dalla Società Parchi Val di Cornia S.p.A. (di seguito indicata come Concedente) saranno comunicate al Concessionario con congruo anticipo.
2) Referenti
Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile del servizio e a comunicarne il nominativo al Concedente, prima dell’inizio dell’attività. Detto responsabile dovrà essere reperibile nei giorni e nelle ore di apertura del servizio e dovrà comunque lasciare recapito per eventuali comunicazioni da parte della Direzione nei periodi di chiusura.
3) Apertura esercizio
L’attività ha carattere stagionale e deve, pertanto, essere esercitata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 44 della L.R. Toscana n. 28/2005. All’interno del periodo identificato dalla normativa suddetta, l’apertura è obbligatoria nei seguenti periodi:
- Festivi e prefestivi compresi nella prima quindicina di giugno e nella seconda quindicina di settembre;
- Dal 16/06 al 15/09 apertura giornaliera, garantendo un orario mattutino di apertura non oltre le ore 9,00.
Comunicazione dell'orario o variazione di esso dovrà essere inviata per conoscenza alla Direzione della Società.
4) Arredi e attrezzature
Gli arredi e attrezzature fornite dalla Parchi Val di Cornia S.p.A., descritti nell’inventario allegato al contratto, e quelli acquisiti dal concessionario per l’esercizio delle attività sono sottoposti a manutenzione straordinaria ed ordinaria a carico del concessionario stesso, anche conseguenti ad atti vandalici. La manutenzione e il pronto intervento sulle attrezzature dovrà essere eseguito da assistenza qualificata che rilasci documentazione dell’intervento effettuato. Altresì deve essere garantito un livello elevato di igiene e pulizia. Le attrezzature e gli arredi installati dal concessionario a suo carico dovranno essere conformi alle normative vigenti.
5) Pertinenza di esercizio
La pertinenza di esercizio è costituita dall'area circostante i fabbricati di esercizio, meglio specificata nella cartografia allegata al contratto, destinata alle attività riservate ai clienti. All'interno della pertinenza di esercizio è possibile posizionare arredi rimovibili per l'accoglienza, previo benestare della società e deve esservi esercitata una attività di sorveglianza dei comportamenti della clientela per evitare atti che danneggino i fabbricati e le adiacenti aree di parco.
E’ fatto carico al concessionario di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pedane in legno e della relativa copertura presente nella pertinenza di esercizio.
6) Pertinenza di servizio
La pertinenza di servizio è costituita dall’area boscata compresa tra la strada denominata “Principessa” e l’arenile, comprendente il percorso pedonale che conduce all’arenile ed il blocco di servizi igienici di uso pubblico. Detti servizi devono essere ben segnalati, tenuti puliti, mantenuti in condizioni di efficienza e resi fruibili al pubblico secondo le indicazioni della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A rispettando modalità e orario di apertura della struttura. L’accesso ai bagni deve essere libero e non vincolato dalla richiesta della chiave al gestore.
Nella pertinenza è altresì ricompreso l’impianto di fitodepurazione. In tale area è possibile posizionare esclusivamente arredi e attrezzature funzionali all'accoglienza pubblica, solo se removibili (come ombrelloni, tavoli, sedie o panche, punti illuminanti, cestini, ecc.) previo inoltro di una richiesta scritta al Concedente e conseguente benestare e ove necessario autorizzazione comunale. Nella suddetta pertinenza deve essere esercitata una attività di sorveglianza della clientela al fine di evitare comportamenti contrari alle regole del vivere civile e alle norme per la visita del Parco e che rischino di danneggiare gli arredi e le dotazioni in essa posizionate o l’ambiente. Deve essere inoltre garantita un’attività di pulizia con frequenza almeno giornaliera e comunque in relazione ai flussi di visita, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, attrezzature ed impianti in essa presenti.
Per quanto concerne la regolamentazione del parcheggio ubicato all’interno della pertinenza di servizio si rimanda all’Art. 16).
7) Decoro spazi interni
Nella gestione degli spazi interni dovranno essere garantiti costantemente decoro e pulizia.
8) Utenze
Le utenze a servizio della struttura nonché la fornitura di G.P.L. sono a carico del concessionario, con espressa inclusione dei costi di voltura/allacciamento.
Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di disservizi sofferti dal Concessionario nell’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, riconducibili all’Ente erogatore.
Il Concessionario si impegna a fornire i dati relativi ai contatori di acqua, gas ed energia elettrica, al solo scopo di consentire al Concedente di monitorare i consumi delle strutture date in concessione, così come previsto dalla politica di gestione ambientale perseguita dal concedente. Nella logica della certificazione “EMAS” di riduzione dei consumi, il Concessionario è tenuto alla sostituzione dei dispositivi illuminanti con tipologie a risparmio energetico e all’adozione di dispositivi per il risparmio idrico.
Il Concedente effettuerà verifiche ispettive periodiche in merito al rispetto da parte del Concessionario in ordine a quanto prescritto dal presente Regolamento.
9) Attività commerciali e eventi
Le attività commerciali che potranno essere svolte sono quelle previste dalla normativa vigente con riferimento alla tipologia di esercizio prevista dal bando. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere richieste alle amministrazioni competenti previo accordo con il Concedente. Eventuali adeguamenti strutturali, ove necessari, saranno a carico del Concessionario.
Ogni forma di manifestazione o evento che esula dal servizio ordinario, deve essere autorizzata da “Parchi Val di Cornia S.p.A.” e, qualora si renda necessario, dall’amministrazione comunale e deve comunque non contrastare con le Regole ambientali del Parco con particolare riferimento al rispetto della quiete dei luoghi. Tali eventi, anche se autorizzati dalla Società, dovranno svolgersi senza superare i limiti di emissione sonora imposti dal Regolamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica in vigore nel territorio del Comune di San Xxxxxxxx.
In caso di reclami pervenuti alla Società, scritti o telefonici, questi saranno tempestivamente segnalati alle autorità competenti, le quali decideranno sull’opportunità di procedere con misurazioni sulle emissioni fonometriche durante i suddetti eventi e con l’eventuale sanzionamento.
E’ facoltà del concessionario esercitare anche l’attività di noleggio attrezzature da spiaggia.
E’ fatto divieto al Concessionario di installare all’interno dei locali concessi videogiochi, slot machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico.
10) Pulizie
La pulizia delle aree, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e delle pertinenze di esercizio e di servizio con relative strutture annesse, deve essere effettuata a regola d’arte e con periodicità almeno quotidiana e comunque in relazione ai flussi di clientela. E’ richiesta la rimozione di tutti gli oggetti estranei all'ambiente naturale e alla normale funzionalità dei servizi, con vuotatura sistematica dei cestini posizionati a cura del concessionario e in numero sufficiente al fabbisogno, seguendo il principio della raccolta differenziata, nonché in base alle indicazioni verbali e/o scritte della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A. E’fatto esplicito divieto al concessionario di utilizzare i cestini dei visitatori posizionati direttamente dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. o da terzi per suo conto, per le esigenze proprie dell’attività esercitata.
Le schede di sicurezza dei prodotti di pulizia utilizzati dovranno essere prontamente disponibili in caso di necessità.
11) Gestione e trasporto rifiuti
Sono a carico del concessionario la gestione e la rimozione dei rifiuti all'esterno dell’esercizio e nelle pertinenze, nonché lo scarico degli stessi negli appositi contenitori differenziati, situati in prossimità dell’esercizio e gestiti dalla locale azienda di igiene urbana.
12) Manutenzione fabbricati, strutture ed impianti
La manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle strutture (compreso ad esempio, il trattamento impregnante delle parti in legno ed il trattamento delle parti in metallo) e degli impianti, situati all'interno delle pertinenze di esercizio e di servizio, è posta a carico del concessionario e dovrà essere effettuata regolarmente in base alle indicazioni verbali e/o scritte degli addetti e della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A.
E’ posta altresì a carico del concessionario la manutenzione straordinaria degli impianti idrotermico sanitario ed elettrico, ivi compresa la sostituzione completa di apparecchiature. In quest’ultimo caso le apparecchiature acquistate dal concessionario per sostituire quelle in dotazione alla struttura, non potranno, al termine della concessione, essere rimosse e per queste il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso dal concedente.
Per gli impianti (compreso quello di fitodepurazione), il concessionario dovrà avvalersi di tecnici abilitati ed è tenuto all’osservanza delle specifiche discipline settoriali. Per quanto concerne la normativa antincendio, il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti secondo la normativa vigente in materia e relativa a: piano di evacuazione, certificato prevenzione incendi (con obbligo di voltura del ex certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011) e dispositivi antincendio.
Il concessionario dovrà altresì provvedere agli adempimenti relativi all’autorizzazione allo scarico e alla conformità degli impianti di terra.
Al Concessionario è fatto carico di comunicare tempestivamente per scritto al Concedente e alle autorità competenti, eventuali sversamenti di liquami nel terreno per cause accidentali, eventuali fughe di gas di alimentazione della cucina, nonché dagli impianti refrigeranti.
Il Concedente, a mezzo dei propri incaricati, effettuerà sopralluoghi volti a monitorare il corretto mantenimento di quanto concesso e segnalerà al Concessionario eventuali interventi da effettuare. Eventuali manutenzioni straordinarie sui fabbricati e le strutture che si rendessero necessari dovranno essere oggetto di una richiesta specifica motivata al Concedente, che si riserva di intervenire nei casi ritenuti necessari.
13) Manutenzione del verde nelle pertinenze
La manutenzione ordinaria della vegetazione all'interno delle pertinenze è a carico del concessionario e dovrà essere effettuata con cadenza tale da mantenere il decoro dell’area. Il Concessionario dovrà inoltre seguire le indicazioni verbali e/o scritte della Direzione della Parchi Val di Cornia S.p.A., volte al miglioramento delle operazioni di manutenzione. E’ fatto esplicito divieto di effettuare potature e tagli in assenza di benestare e di provocare danni alla vegetazione dunale.
Gli interventi di derattizzazione e bonifica da insetti, dovranno essere eseguiti da ditte autorizzate come da normativa vigente. L’utilizzo di sostanze chimiche dovrà essere comunque limitato a favore di sostanze con la stessa efficacia ma a base naturale, potenzialmente meno pericolose per l’ambiente.
14) Aspetti igienico sanitari
Le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di qualità e sicurezza dei prodotti devono essere rispettate, con esplicita possibilità di controllo da parte della Parchi Val di Cornia
S.p.A. nelle modalità da essa prescelte. Se richiesto, il titolare dovrà trasmettere alla Parchi Val di Cornia S.p.A. il Piano di Controllo previsto dal D.Lgs. n. 155 del 26/5/1997 e successive modifiche o integrazioni.
15) Comunicazioni alla Parchi Val di Cornia
Per reclami o comunicazioni inerenti la gestione, il concessionario o i dipendenti dello stesso dovranno esclusivamente rivolgersi alla Direzione della Parchi o, per quanto attiene aspetti tecnico-manutentivi, all’Ufficio Tecnico della Parchi Val di Cornia S.p.A..
16) Parcheggio veicoli
L’area sotto la pineta, antistante le strutture, è interdetta ai veicoli attraverso un cancello in legno posto lungo la strada comunale della Principessa. Le chiavi del suddetto cancello verranno consegnate al concessionario successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il
concessionario ed i suoi dipendenti saranno autorizzati all’accesso e alla sosta dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Xxxxxxxx che rilascerà appositi pass nel numero ritenuto opportuno. Potranno inoltre accedere i fornitori limitatamente alle operazioni di scarico e carico ed i mezzi muniti del contrassegno rilasciato ai portatori di handicap. La localizzazione dei parcheggi dovrà essere concordata con la Direzione del Parco prima della data di apertura al pubblico dell’esercizio.
Il cancello dovrà essere mantenuto sempre chiuso ed aperto solo all’occorrenza dal concessionario che rimane responsabile per gli accessi non autorizzati.
Gli accessi non autorizzati, in quanto consistenti in una violazione dell’obbligo di sorveglianza del concessionario su detta area, saranno sottoposti all’applicazione di penali ai sensi dell’art. 25 del presente regolamento.
17) Vendita prodotti forniti dalla Parchi Val di Cornia S.p.A..
La Parchi Val di Cornia S.p.A. potrà mettere a disposizione dell’esercizio alcuni prodotti editoriali e gadgets legati al patrimonio ambientale e culturale della Val di Cornia per la vendita alla clientela e ai visitatori del Parco di Rimigliano, forniti direttamente o tramite fornitori convenzionati. Il titolare dell’esercizio si impegna a non esporre per la vendita prodotti analoghi forniti da soggetti non convenzionati con la Parchi Val di Cornia S.p.A.
18) Promozione
Il concessionario si impegna a promuovere le attività della Parchi Val di Cornia S.p.A., distribuendo ed esponendo in modo chiaramente visibile al pubblico il materiale informativo consegnato direttamente dalla Società e provvedendo a informare prontamente la stessa in caso di esaurimento del materiale.
19) Immagine coordinata dei servizi del Parco
La segnaletica di indicazione e la cartellonistica informativa utilizzata dal Concessionario all’interno del Parco dovranno essere autorizzate preventivamente dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. che detterà le prescrizioni riguardanti formato, contenuti e ubicazione. La segnaletica di indicazione turistica-territoriale e pubblicitaria, posizionata all’esterno del Parco, dovrà essere autorizzata dal soggetto che ha la titolarità dell’area e dovrà comunque rispecchiare i contenuti e/o i parametri grafici dettati dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. Il Concessionario è altresì tenuto a seguire nella definizione e nel posizionamento della segnaletica, le prescrizioni dettate dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche.
La linea grafica dell’attività promozionale svolta direttamente dal Concessionario, dovrà essere coerente con quella scelta dalla Parchi Val di Cornia. Al Concessionario sarà richiesta l’adozione di un layout comune al Sistema dei Parchi, nella produzione di qualsiasi materiale cartaceo (menù, poster, depliants, cartoline, adesivi….) e della segnaletica.
Tutto questo ha lo scopo di enfatizzare l’appartenenza della struttura al Sistema dei Parchi della Val di Cornia, in modo da conferire maggiore visibilità ed un profilo uniforme al materiale promozionale, fruendo così delle sinergie tra le attività di comunicazione.
Successivamente alla stipula contrattuale si provvederà a fornire al Concessionario il manuale tecnico per la segnaletica nei Parchi.
20) Disciplina del sistema di prenotazione dei servizi ristoro e ricettività da parte del Concedente
Il Concessionario si impegna ad accettare le prenotazioni per il servizio ristoro che gli saranno comunicate dal Concedente.
Tutte le prenotazioni dovranno essere inviate al Concessionario con almeno 3 giorni di anticipo via e-mail con ricevuta di ritorno o fax, con specifica del servizio richiesto (in particolare: data e tipologia del servizio, numero dei servizi richiesti, tariffe praticate, eventuale richiesta di caparra, modalità di pagamento).
Il Concessionario confermerà al Concedente l’accettazione delle prenotazioni entro 24 ore dalla richiesta, a mezzo fax o posta elettronica con conferma di lettura; in mancanza di risposta il Concedente considererà le prenotazioni accettate da parte del Concessionario
La Parchi Val di Cornia confermerà ai clienti il buon fine della prenotazione richiesta attraverso l’invio di un apposito modulo (denominato “Conferma Prenotazioni”), riepilogativo delle condizioni del servizio prenotato. Tale modulo dovrà essere presentato dai clienti al Concessionario al momento dell’arrivo.
Al cliente il Concedente potrà richiedere per il Concessionario, una caparra del 30% dell’importo dei servizi richiesti da versare direttamente al Concessionario. Nel caso in cui il Concedente effettui il suddetto servizio per il Concessionario quest’ultimo dovrà mettere a disposizione del Concedente le proprie coordinate bancarie ed informarlo dell’avvenuto pagamento da parte del cliente.
In caso di rinuncia ai servizi, il Concessionario potrà applicare al cliente del Concedente le penali sotto indicate, calcolate sull’intero ammontare del servizio:
- 30% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene dal 14° al 3° giorno antecedenti l’utilizzo dei servizi prenotati;
- 100% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene dopo i termini sopra indicati. Solo in caso di inagibilità del Parco per maltempo, il cliente potrà modificare il giorno prescelto in accordo con l’ufficio prenotazioni della Parchi Val di Cornia, a patto che ciò avvenga almeno 24 ore prima, senza che ciò comporti il pagamento di alcuna penale per i servizi prenotati. Il numero dei partecipanti, stabilito al momento della prenotazione, potrà variare nella misura massima di cinque unità, senza che ciò comporti il pagamento di nessuna penale. Sarà cura del Concessionario comunicare tempestivamente all’ufficio prenotazioni di Parchi Val di Cornia, tramite posta elettronica con avviso di ricevimento o fax, eventuali variazioni emerse al momento dell’arrivo degli ospiti, rispetto alle condizioni prenotate (numero degli ospiti e servizi richiesti).
Il Concessionario concorderà le tariffe da applicare per i servizi prenotati con il Concedente all’inizio della gestione; le stesse saranno sottoposte a revisione annuale, in accordo tra le parti, entro il 15 giugno per il tariffario da applicare l’anno successivo.
Al Concedente, il Concessionario riconoscerà un rimborso per il servizio di prenotazione effettuato in suo favore, nella misura del 10% (oltre I.V.A. di legge) del fatturato netto procurato, risultante da apposito rendiconto presentato dal Concedente, secondo le modalità di seguito elencate.
Ogni 6 mesi (giugno, dicembre) il Concedente invierà, tramite posta elettronica con avviso di ricevuta o fax, il resoconto riepilogativo dei servizi prenotati, del fatturato realizzato dal Concessionario e conseguentemente l’importo dovuto al Concedente come rimborso spese per il servizio prenotazione, calcolato sulla base della percentuale risultante dal presente atto applicata al fatturato complessivo realizzato dal Concessionario nei mesi precedenti, a seguito di prenotazioni effettuate dal Concedente.
Nei 15 giorni successivi il Concedente provvederà a fatturare al Concessionario il corrispettivo a titolo di rimborso per il servizio di prenotazioni reso; il Concessionario provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione.
Nel caso il Concedente richieda al Concessionario servizi di ristorazione e di recettività a carico della stessa Società (es. educational), il prezzo delle prestazioni costituirà oggetto di trattativa diretta da effettuarsi tra le parti all’occorrenza.
21) Qualità del servizio
Il servizio offerto dal Concessionario deve garantire e mantenere nel tempo un alto livello qualitativo, da perseguire attraverso:
- Qualità e genuinità dei prodotti;
- la pulizia puntuale dei locali e delle pertinenze;
- l’accesso esclusivo del personale addetto ai locali di preparazione alimentare e al banco bar;
- il tempestivo riordino dei tavoli e delle pertinenze;
- il decoro, l’ordine e l’assortimento dei supporti espositivi, delle vetrine, dei menù e dei prezziari;
- la cordialità, la gentilezza e la disponibilità del personale nel rapporto con il pubblico;
- arredi e servizi finalizzati a garantire un’atmosfera accogliente ed adeguata al contesto;
- la rapidità del servizio, prevedendo l’impiego di personale in numero adeguato a fronteggiare i picchi stagionali di lavoro;
- il rispetto delle Regole del Parco e del contesto ambientale;
- il prevalente utilizzo di materiali ecocompatibili e a basso impatto ambientale;
- i rapporti con i dipendenti del Parco improntati alla professionalità, al rispetto dei ruoli e alla riservatezza.
Al fine di garantire la qualità del servizio erogato dall’esercizio, il Concedente potrà fornire al Concessionario la modulistica necessaria alla raccolta di dati, di osservazioni e di reclami sull’attività da parte dell’utenza, e di eventuali altre informazioni ritenute necessarie per la verifica del servizio offerto dal Concessionario. Questi dovrà utilizzare e restituire quanto consegnato, secondo le indicazioni fornite dal Concedente.
Il Concedente può effettuare controlli a spot all’interno dei locali, per valutare e verificare, oltre allo standard di qualità del servizio generale, anche lo standard di pulizia e di manutenzione degli arredi ed attrezzature in dotazione.
22) Obblighi di comunicazione in merito agli aspetti ambientali
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del nuovo sistema di gestione in materia ambientale, adottato dalla Società allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, conformemente a quanto previsto dal regolamento EMAS (Eco Management and Audit Scheme) e come riportato nella dichiarazione ambientale, che il 19 marzo 2008 le è valsa la registrazione numero IT – 000852, ed in base a questo dichiara che nei suoi confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per reati contro l’ambiente. Accetta altresì di fornire informazioni sulla propria gestione ambientale e si impegna a partecipare ad audit ambientali.
Allo scopo di favorire l’utilizzo da parte dei visitatori del Parco di mezzi pubblici in luogo di autoveicoli privati, con conseguente beneficio in termini di impatto ambientale, si richiede al Concessionario di mettere a disposizione dell’utenza informazioni rispetto a orari dei trasporti pubblici ed itinerari.
23) Aspetti ambientali
Il Concessionario nell’esercizio dell’attività è tenuto all’osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere ambientale:
a) effettuazione di raccolta differenziata dei rifiuti e relativo smaltimento attraverso appositi contenitori (in armonia con i piani per la raccolta differenziata della locale azienda di igiene urbana).Il Concessionario dovrà posizionare, in numero sufficiente al fabbisogno, e seguendo il principio della raccolta differenziata, contenitori che dovranno comprendere anche la frazione organica. Nei cestini destinati ai visitatori è fatto esplicito divieto di vuotatura dei rifiuti prodotti dall’attività di somministrazione;
b) uso di dispositivi illuminanti a risparmio energetico, con cono di diffusione illuminante contenuto e volto verso il basso. Il sistema illuminante complessivo deve essere a basso impatto ambientale, preferendo punti luce ad altezze contenute;
c) impiego di misure per la riduzione dei consumi idrici;
d) trasmissione scritta al concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai consumi energetici ed idrici riferiti all’anno precedente.
24) Condizioni riservate ai dipendenti del Concedente
Ai dipendenti del Concedente dovrà essere riservato uno sconto del 10% sui prezzi praticati al pubblico, per le consumazioni effettuate nell’orario di lavoro.
25) Penali
L’eventuale inadempimento del Concessionario nell’esecuzione del servizio affidato rispetto agli obblighi indicati nel presente regolamento agli articoli di seguito elencati potrà essere sottoposto all’applicazione di una penale forfettaria di euro 150,00 oltre I.V.A. a violazione:
Art. 3: Apertura d’esercizio; Art. 4: Arredi e attrezzature; Art. 5 : Pertinenze di esercizio; Art. 6 : Pertinenze di servizio;
Art. 9: Attività commerciali ed eventi; Art. 10: Pulizie;
Art. 12 : Manutenzione fabbricati, strutture ed impianti; Art. 13 : Manutenzione del verde nelle pertinenze;
Art. 16 : Parcheggio veicoli;
Art. 17: Vendita prodotti forniti dalla Parchi Val di Cornia S.p.A.; Art. 19 : Immagine coordinata dei servizi del Parco;
Art. 20: Disciplina del sistema di prenotazione dei servizi ristoro e ricettività da parte del Concedente;
Art. 22: Obbligo di comunicazione in merito agli aspetti ambientali; Art. 23: Aspetti ambientali.
L’inadempimento verrà contestato per iscritto, mezzo raccomandata, pec o fax, o verbalmente a cui seguirà, comunque, la comunicazione scritta .
La contestazione avverrà a cura della Direzione della Parchi S.p.A. dettagliando la natura dell’inadempimento ed il Concessionario potrà inviare le proprie giustificazioni in merito entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La Direzione della Parchi S.p.A. esaminerà le giustificazioni proposte entro 5 giorni dal ricevimento e, qualora le ritenga non accettabili, procederà con l’applicazione della suddetta penale.
La reiterazione delle violazioni sopra indicate può comportare la risoluzione del contratto ad assoluta insindacabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società concedente.