ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL SIA E DEL PON INCLUSIONE ED ALTRE AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTE ALLE CATEGORIE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E VULNERABILI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL SIA E DEL PON INCLUSIONE ED ALTRE AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTE ALLE CATEGORIE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E VULNERABILI
TRA
1 – Centro per l’Impiego/ASL/Centri di formazione nella persona di……….
…………………….., nato a ………..il …………. in qualità di …………………. il quale interviene nel presente atto in forza della determinazione del ………………, con la quale è stato approvato l’Accordo interdirezionale ;
E
2– Distretto …………………….. nella persona di……………………………….., nato a
………………………….. il …………. il quale interviene nel presente atto in qualità di
…………………. dell’Ambito Territoriale;
E
3- Cabina di Regia regionale per l’Inclusione Attiva, nella persona di……….
…………………….., nato a ………..il ………….. in qualità di il quale interviene nel
presente atto in forza della determinazione del ………………, con la quale è stato approvato l’Accordo Interdirezionale …………….…………..
VISTI
la legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), in particolare l’art.1 comma 386 concernente il fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
le “Linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016;
il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 26 maggio 2016:“Avvio del Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale ;
l’Avviso Pubblico N.3/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 3 agosto 2016: concernente la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2016, n. 384 : “L. R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
la Memoria di giunta “PROGRAMMA DI INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E
L’INCLUSIONE SOCIALE” del 26 luglio 2016 ha dato indicato il Programma di interventi regionali per lo sviluppo e l’inclusione sociale si articola in azioni di carattere sociale, basati prevalentemente su percorsi di inclusione attiva a supporto delle famiglie in condizioni di particolare svantaggio economico e vulnerabilità sociale che interessano le tematiche oltre che sociali, anche di tipo sanitario, educativo, formativo e lavorativo:
l’Accordo Interdirezionale approvato con determinazione del 30/12/2016 n. G16701 tra la Direzione Salute e Politiche sociali, la Direzione Lavoro e la Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con il quale hanno concordato di:
- contribuire, in linea con quanto proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per rafforzare la lotta contro la povertà attraverso interventi finalizzati a migliorare la governance, a coordinare l'azione degli attori delle politiche sociali, socio-sanitarie, formative e occupazionali al fine di aumentare l'efficacia dell'offerta di inserimento sociale e lavorativo delle persone in condizioni di estrema povertà. L'accompagnamento verso un inserimento al lavoro sostenibile, sarà supportata attraverso percorsi integrati multiprofessionali come previsto a livello nazionale;
- coordinare l’attuazione del SIA con altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro;
- assumere una funzione di raccordo fra il livello centrale e quello locale, assicurando il funzionamento dei patti individuali di inclusione sociale attiva, ma anche la maggiore efficacia dei progetti territoriali di rafforzamento amministrativo per la gestione dei servizi sociali e socio- sanitari per le politiche attive del lavoro;
- promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l’Impiego, Centri di Formazione professionale, Scuola e Servizi educativi, Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) ASL, Centro di salute mentale, SERT,….) nonché i soggetti privati attivi negli ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti no profit e alle agenzie accreditate per il lavoro, laddove agiscano senza finalità lucrative, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico;
- sostenere gli Ambiti Territoriali, nell’attuazione del SIA e del PON Inclusione, nell’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione dei progetti di presa in carico in particolare per la stipula di atti formali (accordi di collaborazione, accordi di programma, convenzioni, regolamenti), con le amministrazione di competenti nella gestione dei diversi servizi;
- promuovere presso gli Ambiti l’implementazione della rete territoriale tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale dei sistemi citati anche attraverso la costituzione di gruppi di riferimento territoriale composto dagli stakeholders del pubblico e del privato sociale;
- promuovere presso gli Ambiti la ricerca e l’adozione di altre modalità di collaborazione e di coordinamento (tavoli, scambi informativi, prassi di lavoro) innovative che assicurino la presa in carico integrata delle persone con particolare riferimento ai nuclei familiari maggiormente vulnerabili; garantendo anche l’eventuale coordinamento fra azioni di presa in carico e cura degli adulti e dei minori;
- di ottimizzare la governance regionale relativa alle politiche di contrasto alla povertà attraverso l’integrazione di azioni/interventi multisettoriali:
a) azioni per ridurre la povertà e la marginalità estrema a carico di persone e famiglie con grave disagio sociale, favorendo l’inclusione al lavoro e ponendo in essere anche azioni che contrastino il disagio personale, familiare e abitativo;
b) il rafforzamento dell’offerta e il miglioramento della qualità dei servizi sociali e socio sanitari, anche nelle aree extraurbane (agendo sulla professionalità degli addetti, sugli strumenti, le attrezzature e la comunicazione), particolarmente per la prima infanzia e per i minori, incrementando i servizi ed i programmi di supporto alla genitorialità, incrementando e consolidando i servizi di cura a favore di persone non autosufficienti e di persone soggette a particolari forme di svantaggio psico-fisico, culturale, economico, sociale;
c) azioni per l’incremento della occupabilità, favorendo anche la partecipazione al mercato del lavoro delle donne, dei giovani e delle persone vulnerabili, con specifiche misure attive di accompagnamento e rafforzando le imprese sociali e l’economia sociale;
d) il rafforzamento dell'economia sociale, incrementando attività economiche e produttive che abbiano ricadute sociali (impresa sociale, cooperazione, etc.), consolidando la collaborazione tra
imprese, organizzazioni del terzo settore e amministrazioni pubbliche e promuovendo la responsabilità sociale delle imprese secondo principi di inclusione sociale;
e) forme di coinvolgimento delle imprese profit, anche nell’ambito di sistemi territoriali di responsabilità sociale d’impresa, per la creazione di distretti e filiere commerciali che possano incrementare anche indirettamente – con forme di clausole sociale negli appalti – la domanda di lavoro adeguata per i soggetti fragili al fine di attivare le persone destinatarie di forme di sostegno per l’inclusione attiva;
PREMESSO CHE
1 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
2 - la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
3 - i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:
a) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
b) l’accordo deve porre in essere una reale divisione di compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura: ovvero un’effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione.
La Regione intende:
- promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l’Impiego, C.I.L.O.-C.O.L., Centri di Formazione professionale, Scuola e Servizi educativi, Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva, ASL, Centro di salute mentale, SERT) nonché i soggetti privati attivi negli ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti no profit ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico;
- costituire una specifica Cabina di Regia per l’Inclusione Attiva che ha lo scopo di promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione di quanto indicato nell’Accordo Interdirezionale, e in grado di rilevare sollecitamente ogni eventuale criticità attuativa indicata dai territori e provvedere al superamento delle stesse;
- sostenere gli Ambiti Territoriali, nell’attuazione del SIA e del PON Inclusione, nell’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione dei progetti di presa in carico in particolare per la stipula di atti formali (accordi di collaborazione, accordi di programma, convenzioni, regolamenti), con le amministrazione di competenti nella gestione dei diversi servizi,
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1.Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto e finalità
1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le parti per l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno di Inclusione Attiva, dell’attuazione del PON Inclusione e di altri specifiche azioni rivolte alle categorie sociali svantaggiate.
Art. 3 Impegni delle parti
1.Per l’attuazione di quanto indicato all’art.2 le parti si impegnano, ognuna per le proprie competenze a garantire le seguenti azioni:
I Centri per l’impiego
Le funzioni svolte dai CPI, nell’ambito della collaborazione di cui al presente accordo e nelle finalità indicate dall’art.2, riguarderanno in particolare le seguenti attività indicate specificatamente nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa incarico del SIA” (approvato in Conferenza unificata Stato Regioni l’11 febbraio 2016):
- la profilazione dell’utente e la stipula del patto di servizio (in collaborazione con i C.I.L.O.-
C.O.L. comunali, laddove presenti) e l’aggiornamento costante della scheda anagrafica professionale;
- l’attuazione del collocamento mirato secondo quanto previsto dalla disposizioni statali e regionali vigenti in materia;
- l’attuazione delle politiche attive programmate dalla Regione Lazio;
- ogni altra attività indicata all’art.18 del Decreto legislativo n.150/2015 che siano funzionali agli obiettivi del SIA e del PON Inclusione.
Tali attività saranno svolte dal personale in servizio presso i CPI nelle sue diverse professionalità, in particolare potranno essere individuate tra le unità di personale dedicate ai servizi che si occupano di collocamento mirato (SILD).
I CPI inoltre dovranno collaborare con la rete dei servizi locali partecipando alle équipe multisciplinari EEMM costituite presso gli Ambiti con personale individuato tra gli operatori del CPI che si occupano di collocamento mirato, al fine di predisporre, attuare e monitorare per la parte di competenza i progetti personalizzati di presa in carico, utili al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, rendendoli più efficaci e accessibili per le persone più svantaggiate, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, riducendo la frammentazione dell’offerta di servizi.
L’ASL
Le funzioni svolte dalle ASL, nell’ambito della collaborazione di cui al presente accordo e nelle finalità indicate dall’art.2, riguarderanno in particolare le seguenti attività indicate specificatamente nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa incarico del SIA”(approvato in Conferenza unificata Stato Regioni l’11 febbraio 2016):
La ASL di Latina collaborerà con la rete dei servizi locali partecipando alle equipe multisciplinari EEMM costituiti presso gli Ambiti, se richiesto in fase di Pre-assessment o, se ritenuto necessario, nelle successive fasi, al fine di predisporre, attuare e monitorare per la parte di competenza i progetti personalizzati di presa in carico, utili al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, rendendoli più efficaci e accessibili per le persone più svantaggiate, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, riducendo la frammentazione dell’offerta di servizi. I rapporti di collaborazione con la ASL di
Latina sono disciplinati, nel quadro delle linee di indirizzo approvate con D.G.R. n. 315/2011, dal Regolamento distrettuale P.U.A..
Centri di formazione professionale
Le funzioni svolte dai Centri di formazione professionale, nell’ambito della collaborazione di cui al presente accordo e nelle finalità indicate dall’art.2, riguarderanno in particolare le seguenti attività indicate specificatamente nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa incarico del SIA”(approvato in Conferenza unificata Stato Regioni l’11 febbraio 2016):
-avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, corsi di formazione professionale; tirocini formativi e di orientamento; formazione in apprendistato; formazione e tirocini di inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; ecc.;
I Centri di formazione professionali dovranno collaborare con la rete dei servizi locali partecipando alle equipe multisciplinari EEMM costituiti presso gli Ambiti, se richiesto in fase di Pre-assessment o, se ritenuto necessario, nelle successive fasi, al fine di predisporre, attuare e monitorare per la parte di competenza i progetti personalizzati di presa in carico, utili al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, rendendoli più efficaci e accessibili per le persone più svantaggiate, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale, riducendo la frammentazione dell’offerta di servizi.
Gli Ambiti territoriali
Le funzioni svolte dalle Ambiti territoriali, nell’ambito della collaborazione di cui al presente accordo e nelle finalità indicate dall’art.2, riguarderanno in particolare le seguenti attività indicate specificatamente nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa incarico del SIA” (approvato in Conferenza unificata Stato Regioni l’11 febbraio 2016):
-favorire la collaborazione interservizi (ad esempio tra servizi sociali, Servizio socio-educativo minori, adulti e famiglia, Servizio Sociale penale adulti, Servizio sociale penale minori, ecc.);
-costituire e attivare le Equipe Multidisciplinari (EEMM) normalmente composte da un assistente sociale e un operatore dei centri per l’impiego, cui si aggiungono eventuali altre figure professionali identificate sulla base dei bisogni emersi nel Preassessment (tra questi, gli operatori dei C.I.L.O.-
C.O.L. comunali, che potranno collaborare con il personale in servizio presso i CPI per la profilazione dell’utente e la definizione del patto di servizio); tali figure professionali, oltre ad essere impiegati per la realizzazione del programma di inclusione attiva per tutta la durata prevista, hanno il compito di realizzare la micro-progettazione degli interventi rivolti alla famiglia o ai suoi componenti e delle azioni che questi si impegnano a compiere;
-stabilire i criteri con cui i responsabili del Pre-assessment (Segretariato sociale) stabiliscono l’inserimento nelle Équipe multidisciplinari degli operatori delle diverse amministrazioni che forniscono i servizi, ferma restando la possibilità di modificarne successivamente la composizione, sulla base dei bisogni rilevati nel corso della attuazione dell’intervento;
-fornire indicazioni sulle risorse umane e strumentali complessivamente dedicate alle EEMM dalle diverse Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi;
- definire i flussi informativi necessari ad integrare l’Assessment, evitare la duplicazione e garantire la complementarietà degli interventi, in coerenza con l’implementazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS);
- determinare le modalità di attuazione della formazione congiunta degli operatori e le risorse ad essa dedicate;
- definire le procedure per semplificare l’accesso dei componenti i nuclei familiari beneficiari ai servizi appropriati e agli interventi programmati, riducendo gli oneri connessi alla replicazione delle richieste e della raccolta di documenti in capo alle diverse amministrazioni;
-fornire indicazioni sulla gamma di servizi e interventi che potranno essere attivati per i destinatari della misura nell’ambito dei progetti personalizzati e, ove opportuno, i criteri in base ai quali stabilire per i diversi gruppi vulnerabili le priorità nell’accesso a servizi e interventi;
-gestisce l’attuazione della misura in tutte le sue fasi e azioni, si fa garante della attivazione della rete a livello territoriale.
La Cabina di Regia regionale per l’Inclusione Attiva
Le funzioni svolte dalla Cabina di Regia per l’Inclusione Attiva, nell’ambito della collaborazione di cui al presente accordo e nelle finalità indicate dall’art.2, riguarderanno in particolare le seguenti attività indicate specificatamente nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa incarico del SIA” (approvato in Conferenza unificata Stato Regioni l’11 febbraio 2016):
-promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione di quanto indicato nell’Accordo Interdirezionale;
-rilevare in modo sollecito ogni eventuale criticità attuativa indicata dai territori e attivare le proprie competenze per il superamento delle stesse.
2. Qualora vengano stipulati accordi con soggetti non ricompresi nell’Accordo Interdirezionale della Regione Lazio, gli stessi dovranno contenere nel dettaglio modalità e obblighi reciproci, tempie specifiche operative degli interventi.
Art. 4 Responsabili dell’Accordo
1. Il responsabile per conto di Centro per l’impiego/ASL/Centri di formazione è ;il
responsabile per conto di Roma Capitale/Distretti socio- sanitari……………………..è……………………….; il responsabile della Cabina di Regia per l’Inclusione Sociale e …………………………
2. ……………. ,……………………….,……………… manterranno la responsabilità esclusiva in merito alla corretta attuazione delle attività di propria competenza, fermo restando che le stesse sono concepite in un contesto di collaborazione fra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un interesse pubblico comune.
Art. 5 Verifica di coerenza
1. Copia del presente Accordo di collaborazione e della documentazione collegata sarà inviata alla Regione Lazio per la verifica di coerenza con i fini istituzionali affidati e con le disposizioni in materia.
Art. 6
Decorrenza e durata dell’Accordo di collaborazione
1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando che la data di effettiva attivazione delle singole funzioni verrà disposta in attuazione degli specifici accordi operativi di cui all’art. 2.
Art. 7 Riservatezza
1.Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.
2.Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196"Codice in materia protezione dei dati personali", pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 2003.
Il Responsabile del CPI
Il Responsabile ASL
Il Responsabile del Centro di Formazione
Il Responsabile Ambito territoriale
La Cabina di Regia per l’Inclusione Attiva
