CIRCOLARE n. 43/2012 Roma, 7 agosto 2012 Prot. n. 1473 AS/mr
CIRCOLARE n. 43/2012 Roma, 7 agosto 2012
Prot. n. 1473 AS/mr
ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Riforma del mercato del lavoro - Lavoro intermittente, nuove indicazioni ministeriali. Circolare Ministero del lavoro n. 20/2012
Si fa seguito alle precedenti circolari Fipe n. 32/2012 e n. 35/2012, con le quali sono stati illustrati i contenuti della riforma del mercato del lavoro entrata in vigore il 18 luglio, per informare che il Ministero del lavoro con la Circolare del 1 agosto 2012 n. 20 ha fornito ulteriori chiarimenti riferiti al lavoro intermittente.
Il Ministero del Lavoro, modificando alcune interpretazioni già fornite con la circolare n. 18/2012, ha analizzato più approfonditamente alcuni aspetti del lavoro intermittente, soffermandosi in particolare sul campo di applicazione e sul nuovo obbligo di comunicazione.
Inquadramento giuridico
Il Ministero del lavoro nel ribadire che il lavoro intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere "discontinuo o intermettente” (può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato), anche rese per periodi di durata significativa, chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale, così che non vi sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
Nuovo ambito applicativo
Sulla base delle modifiche apportate dalla riforma, il Ministero del lavoro precisa che il lavoro intermittente è oggi quindi utilizzabile (alternativamente) nelle seguenti ipotesi:
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dal CCNL o dai contratti integrativi territoriali ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003) o, in mancanza, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (art. 40, del D.Lgs. n. 276/2003);
con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età; (art. 34, comma 2. del D.Lgs. n. 276/2003).
Con riferimento alla prima fattispecie, la Circolare sottolinea che il compito di definire i periodi predeterminati è rimesso alla sola contrattazione collettiva (nazionale o territoriale), escludendo tale facoltà al contratto individuale di lavoro.
Con riferimento alla seconda fattispecie, il Ministero precisa che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso utilizzando la causale soggettiva:
con lavoratore che non abbia compiuto i 24 anni (quindi abbia al massimo 23 anni e 364 giorni);
oppure con lavoratore che abbia più di 55 anni (quindi almeno 55 anni), anche pensionati.
In sintesi dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti di, lavoro a chiamata con soggetti di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni.
Divieto di ricorso al lavoro intermittente
Rispetto alla precedente formulazione normativa, risultano immutate le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente, elencate tassativamente all'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, si fa riferimento alle seguenti fattispecie:
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Indennità di disponibilità
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con o senza previsione del diritto alla indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l'obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo (art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
Sul punto il Ministero ha precisato che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003, non trova più applicazione già dal 18 luglio (sia per i nuovi che per i "vecchi" contratti) anche la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, "l'indennità di disponibilità (..,) è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro". In altri termini, pertanto, l'indennità di disponibilità, se pattuita, dovrà essere corrisposta anche nei c.d. periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima della entrata in vigore della Riforma.
Obblighi di comunicazione
In relazione ai nuovi obblighi di comunicazione, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha ricordato che l’adempimento può essere effettuato mediante fax o posta elettronica non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle DTL o quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.
Come già chiarito con la precedente Circolare ministeriale (Circolare n. 18/2012), la comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. Il Ministero precisa inoltre che la comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
Di particolare interesse è la nuova specificazione relativa alla determinazione di “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni” in quanto lo stesso Ministero ritiene che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. In sintesi potranno essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino (complessivamente) i 30 giorni per ciascun lavoratore.
Regime Transitorio
Si ricorda che in relazione alla disciplina transitoria, i contratti dì lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della riforma del lavoro, che non siano compatibili con l’attuale quadro regolatorio dell’istituto, cesseranno di produrre effetti trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma. (pertanto entro il 18 luglio 2013).
A far data dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) non conformi all'attuale campo applicativo dell'istituto si riterranno cessati ex lege.
Nel chiarire il regime transitorio della disciplina del lavoro intermittente viene ribadito che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei "vecchi" requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati ex art. 37, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.
Gli uffici della Federazione sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
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