Contract
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA AFFARI GIURIDICI | |
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DEL COMUNE | Regolamenti Comunali |
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 26.03.2013 |
INDICE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Normativa applicabile
Art. 3 – Attività di Programmazione
Art. 4 – Procedure per l’individuazione dei soggetti contraenti
CAPO II Gli uffici e gli organi preposti all’attività contrattuale
Art. 5 - Ufficio Contratti
Art. 6 – Il Responsabile del procedimento Art. 7 - Dirigenti/Capi Area
Art. 8 – Il Segretario Comunale
CAPO III L’individuazione della disciplina applicabile
Art. 9 – Le soglie comunitarie
Art. 10 – Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria Art. 11 – Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria
Art. 12 - Presupposti e disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi con modalità diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 10, comma 2, e 11, comma 2
Art. 13 - Rinegoziazione e recesso dai contratti in corso
Art. 14 – Contratti aventi ad oggetto lavori, acquisizione di beni e servizi in economia
Art. 15 – Contratti aventi ad oggetto servizi sotto soglia comunitaria affidati a cooperative sociali
CAPO IV Delle acquisizioni di beni e servizi tramite Consip S.p.A. – Centrali di Committenza regionale – Mercato Elettronico della P.A. (Me.P.A.) – Sistemi dinamici di acquisizione – Procedure in economia
Art. 16 – Acquisizione di combustibile per riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra rete, telefonia fissa e mobile sopra soglia comunitaria
Art. 17 - Acquisizione di altre tipologie di beni e servizi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. sopra soglia comunitaria
Art. 18 - Acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria
Art. 19 – La realizzazione di lavori e l’acquisizioni di servizi e forniture in economia
Art. 20 – Limiti di valore per la realizzazione di lavori e l’acquisizioni di servizi e forniture in economia Art. 21 – Tipologia di lavori realizzabili in economia
Art. 22 - Tipologia di servizi acquisibili in economia Art. 23 - Tipologia di forniture acquisibili in economia Art. 24 - Procedura negoziata in economia
CAPO V – I servizi professionali Art. 25 - Disposizioni per i servizi tecnici Art. 26 - Disposizioni per i servizi legali
CAPO VI – Il possesso dei requisiti di ordine generale - La qualificazione degli operatori economici
Art. 27 – Il possesso dei requisiti di ordine generale
Art. 28 – Il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) Art. 29 - La qualificazione degli operatori economici
CAPO VII – Pubblicità e trasparenza
Art. 30 - Pubblicità e trasparenza Art. 31 – Pubblicità legale
Art. 32 – Accesso agli atti e divieti di divulgazione
CAPO VIII – La Fase precontrattuale
Art. 33 – Attività propedeutica e determina a contrarre Art. 34 - Commissione di gara
Art. 35 – Pubblicità delle sedute di gara
Art. 36 – Offerta anomala
Art. 37 - Aggiudicazione provvisoria Art. 38 - Aggiudicazione definitiva
Art. 39 – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
CAPO IX La Fase contrattuale
Art. 40 - Stipulazione del contratto
Art. 41 - Contenuto essenziale del contratto Art. 42 – Forma dell’atto
Art. 43 - Garanzie
CAPO X L’esecuzione del contratto
Art. 44 – Esecuzione del contratto
Art. 45 – Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto Art. 46 – Il subappalto
Art. 47 – La disciplina delle varianti nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture Art. 48 - Contabilità e modalità di pagamento
Art. 49 – Adeguamento degli importi contrattuali nei contratti di appalto di servizi e forniture Art. 50 – Gli istituti del rinnovo e della proroga negli appalti di servizi e forniture
Art. 51 – Termini di adempimento e penali Art. 52 – Recesso e risoluzione del contratto
CAPO XI Il collaudo e la verifica di conformità
Art. 53 – Il Collaudo e la verifica di conformità Art. 54 - Nomina del collaudatore
CAPO XII Entrata in vigore – Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 55 – Entrata in vigore - Abrogazioni Art. 56 – Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto e finalità -
1. L’attività contrattuale rappresenta una delle modalità attraverso le quali il Comune di Rubano realizza la propria attività istituzionale.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità operative che gli uffici devono osservare nel suo svolgimento.
Art. 2
- Normativa applicabile -
1. L’attività contrattuale è svolta nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge Fondamentale dello Stato, della disciplina normativa prevista per gli Enti Locali, delle norme sul procedimento amministrativo, della specifica disciplina di settore dettata dall’ordinamento comunitario e nazionale in materia di contrattualistica pubblica, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 cd. “Codice Antimafia”, del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. ii cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)”, nonché dello Statuto Comunale oltre che del presente regolamento.
2. L’attività contrattuale è svolta, altresì, nel rispetto degli accordi, che dovranno essere comunque in sintonia e coerenti con le disposizioni di legge, sottoscritti tra pubbliche amministrazioni, associazioni di pubbliche amministrazioni e/o tra altri soggetti pubblici o privati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazioni nazionali e internazionali non governative, ai quali il Comune di Rubano ritenga di aderire nella valorizzazione dei propri obiettivi istituzionali di promozione e tutela della legalità, di contrasto della corruzione, oltre che di promozione della trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
Art. 3
– Attività di Programmazione -
1. Per quanto concerne la realizzazione di lavori pubblici l’attività di programmazione è effettuata nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii ed in particolare dall’art. 128, oltre che dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ed in particolare dagli artt. 11 e 13.
2. Per quanto riguarda l’acquisizione di forniture e servizi la funzione di programmazione è disciplinata dall’art. 271 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii..
3. In ogni caso, in coincidenza con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, è precisato, nel rispetto delle previsioni di bilancio approvato dall’Ente, il programma annuale e le procedure prescelte per l’individuazione dei soggetti contraenti.
4. I programmi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati su proposta dei Dirigenti/Capi Area responsabili delle procedure di acquisizione di forniture o servizi con il supporto dell’Ufficio Contratti.
Art. 4
- Procedure per l’individuazione dei soggetti contraenti -
1. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. il Comune di Rubano, per l’individuazione dei soggetti contraenti, può utilizzare le seguenti procedure:
a) aperte (art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
b) ristrette (art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
c) negoziate (artt. 56 e 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
d) dialogo competitivo (art. 58 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
e) accordi quadro (art. 59 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163),
f) sistemi dinamici di acquisizione (art. 60 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163).
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CAPO II
Gli uffici e gli organi preposti all’attività contrattuale
Art. 5
- Ufficio Contratti-
1. L’Ufficio Contratti svolge la funzione di supporto amministrativo e tecnico-giuridico nei confronti dei Responsabili del Procedimento ed ha il compito di:
a) predisporre i bandi di gara nell’ambito delle procedure aperte e ristrette e gli atti necessari alla loro approvazione, curando gli adempimenti connessi alle forme di pubblicità previste per legge;
b) predisporre la nomina della commissione di gara;
c) verbalizzare le sedute di gara;
d) procedere alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 dichiarati dai soggetti concorrenti, risultati provvisoriamente aggiudicatari e secondi classificati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 6-bis “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del citato D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
e) svolgere il servizio di verifica dei suddetti requisiti nelle procedure negoziate, a seguito di richiesta scritta del Responsabile Unico del procedimento che ne precisa i contenuti;
f) richiedere i documenti necessari per addivenire alla stipulazione dei contratti aggiudicati;
g) supportare il Segretario generale nella fase di stipulazione dei contratti in forma pubblico amministrativa e provvedere agli adempimenti successivi;
h) curare, nel rispetto delle indicazioni rese dal Responsabile del procedimento, la predisposizione degli atti conseguenti a contratti già stipulati, in forma pubblico amministrativa, qualora ne costituiscano modificazioni o estensioni;
i) trasmettere i modelli GAP alla Prefettura;
l) trasmettere, nel rispetto delle vigenti normative in materia di Anagrafe Tributaria, le informazioni relative ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nel corso dell’anno mediante scrittura privata, non sottoposti a registrazione e di valore pari o superiore a 10.329,14 Euro.
2. La gestione delle procedure di selezione del contraente diverse da quelle di cui al comma 1, lett.
a) e b) del precedente art. 4 e la predisposizione dei relativi atti sono affidate alla competenza dei singoli Uffici titolari del potere di spesa.
Art. 6
- Il Responsabile del procedimento -
1. L’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. prevede che, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il Comune di Rubano nomini, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ii., un Responsabile del procedimento, unico per la fase della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente/Capo Area fra i dipendenti di ruolo del Comune nel rispetto della citata L. 07.08.1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale in materia di Ordinamento degli uffici e dei Servizi e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Il Responsabile del procedimento, nell’ambito dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, esercita le proprie funzioni e compiti nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii.
4. Per quanto concerne i lavori pubblici il Responsabile del procedimento svolge le proprie funzioni e i compiti anche nel rispetto di quanto precisato dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. Per quanto concerne le forniture ed i servizi il Responsabile del procedimento svolge le proprie funzioni e i compiti anche nel rispetto di quanto precisato dagli artt. 272, 273 e 274 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
6. Il Responsabile unico del procedimento acquisisce il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. 13.08.2010
n. 136 e ss. mm. ii.; al Responsabile unico del procedimento spetta, inoltre, curare la raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli elementi relativi agli interventi di sua competenza in relazione a quanto prescritto dall’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006.
Art. 7
- Dirigenti/Capi Area -
1. Nelle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti sono attribuiti ai Dirigenti/Capi Area, nel rispetto del regolamento comunale in materia di Ordinamento degli uffici e dei Servizi, i compiti di cui agli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.
Art. 8
– Il Segretario Comunale –
1. Nel rispetto dell’art. 97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune di Rubano è parte, autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
2. In qualità di Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell’attività notarile, provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti rogati nonché all’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti ivi compresi quelli di natura tributaria ed, entro 20 giorni dalla data di stipulazione, sottopone a registrazione tutti i contratti iscritti a repertorio, disponendo il pagamento della relativa imposta.
3. Per l’esercizio di tali funzioni il Segretario Generale si avvale del personale dell’Ufficio Contratti.
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CAPO III
L’ individuazione della disciplina applicabile
Art. 9
- Le soglie comunitarie -
1. Le soglie comunitarie degli appalti pubblici vanno individuate nel rispetto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii..
Art. 10
- Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sopra soglia
comunitaria –
1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria è dettata dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli articoli di cui alle Parti I, II - Titolo I e III – Parti IV e V, oltre che dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa di Legge.
2. Il Comune di Rubano per l’acquisizione di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria può ricorrere alle convenzioni di cui al comma 449 e al comma 456 della Legge 27.12.2006 n. 269 ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Art. 11
- Contratti aventi ad oggetto lavori e acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria –
1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è dettata dal D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli articoli di cui alle Parti I, II - Titolo II e III – Parti IV e V, oltre che dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa.
2. Il Comune di Rubano per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria ricorre al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 328 comma 1 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, fermo restando, in seconda istanza, la possibilità di ricorrere al sistema delle Convenzioni CONSIP ai sensi del precedente art. 10, comma 2, nel rispetto della Legge 27.12.2006 n. 269, comma 1 punto 450.
Art. 12
- Presupposti e disciplina delle procedure di acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia con modalità diverse da quelle di cui ai precedenti artt. 10, comma 2, e
11, comma 2 -
1. Xxxxx restando gli obblighi di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 11, comma 2, del presente regolamento, il Comune di Rubano per l’acquisizione di beni e servizi, può avviare un’autonoma procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e in quelli successivi.
2. Nei provvedimenti di autorizzazione a contrattare e di aggiudicazione dovrà essere dato espressamente conto delle motivazioni della procedura scelta, con particolare riferimento alla non idoneità dei beni e servizi o alla non convenienza dei beni proposti dalle convenzioni Consip o alla mancata reperibilità degli stessi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. In tali ipotesi il contratto deve essere sottoposto a condizione risolutiva nel rispetto di quanto disciplinato al successivo art. 13 del presente regolamento.
Art. 13
- Rinegoziazione e recesso dai contratti in corso -
1. Negli appalti di beni e servizi in corso o stipulati ai sensi del precedente art. 12, il Comune di Rubano ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora seguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto stipulato dal Comune di Rubano e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488.
2. Ogni patto contrario alla disposizione di cui al comma precedente e all’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, è nullo.
3. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 del
c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
4. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso il Comune di Rubano ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’art. 3, comma 4 della Legge 14.01.1994 n. 20.
5. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli appalti pubblici per l’approvvigionamento di beni e servizi, senza distinzione per categoria merceologica.
Art. 14
- Contratti aventi ad oggetto lavori, acquisizione di beni e servizi in economia –
1. La disciplina applicabile per la scelta del contraente con procedura in economia per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi è dettata dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii. ed inoltre dagli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa, oltre che dagli articoli del presente regolamento.
Art. 15
- Contratti aventi ad oggetto servizi sotto soglia comunitaria affidati a cooperative
sociali -
1. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 08.11.1991 n. 381 e in applicazione delle disposizioni previsti dalla Legge Regionale del Veneto del 03.11.2006 n. 23 e ss. mm. ed ii., il Comune di Rubano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della citata Legge 381 per la fornitura di beni e servizi, diversi dal quelli socio-sanitari ed educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavori per le persone svantaggiate.
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CAPO IV
Delle acquisizioni di beni e servizi tramite: Consip S.p.A. - Centrali di Committenza Regionali – Mercato Elettronico della P.A. (Me.P.A.) – Sistemi dinamici di acquisizione – Procedure in economia -
Art. 16
- Acquisizione di combustibile per riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, telefonia fissa e mobile sopra soglia comunitaria -
1. Il Comune di Rubano procede all’acquisizione di combustibile per il riscaldamento di immobili, gas, energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, telefonia fissa e mobile, di cui al comma 7, art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, attraverso:
a) le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
b) l’esperimento di proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e su sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti di cui al precedente punto a).
c) affidamenti anche al di fuori delle modalità di cui ai precedenti punti a) e b) a condizione che gli stessi conseguano:
- ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o
- a procedure ad evidenza pubblica,
e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Xxxxxx S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; in tali ultimi casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di allineamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 1 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra i prezzi offerti dagli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 1 e quelli indicati nel contratto.
Art. 17
- Acquisizione di altre tipologie di beni e servizi tramite le convenzioni Consip sopra
soglia comunitaria -
1. Il Comune di Rubano per l’acquisizione di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente art. 16, di valore superiore alla soglia comunitaria ha la possibilità di:
a) aderire alle convenzioni o agli accordi quadro mesi a disposizione da Xxxxxx s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1 comma 455 della Legge 27.12.2006 n. 267.
b) esperire procedure autonome di acquisto nel rispetto, come limiti massimi, dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. 488/1999.
2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma e del citato l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra i prezzi indicati dai detti strumenti di acquisto e quello indicati nel contratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del
D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Art. 18
- Acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria -
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico di cui all’art. 11 comma 2 del presente regolamento, il Comune di Rubano, ai sensi dell’art. 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può ricorrere:
a) ad un proprio mercato elettronico appositamente realizzato;
b) al mercato elettronico di centrali di committenza regionale.
Art. 19
- La realizzazione di lavori e l’acquisizione di servizi e forniture in economia –
1. La scelta del contraente per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia si realizza innanzitutto nel rispetto di quanto dettato dagli xxx.xx 11 e 18 del presente regolamento oltre che nel rispetto del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, in particolare dell’art. 125, e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, in particolare degli artt. 173 e ss. per i lavori e degli artt. 326 e ss. per i servizi e le forniture.
Art. 20
- Limiti di valore per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di servizi e forniture in
economia -
1. A norma dell’art. 125, commi 6 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 il presente regolamento individua agli xxx.xx. 21, 22 e 23 le tipologie di lavori, servizi e forniture acquisibili con procedura in economia.
2. La realizzazione di lavori in economia in amministrazione diretta non può in ogni caso superare il valore complessivo di € 50.000,00 (I.V.A. esclusa) mentre la realizzazione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario non può superare il valore complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. esclusa).
3. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie di riferimento.
4. Gli oneri relativi alla sicurezza inerenti la realizzazione di lavori e/o l’acquisizione di servizi e forniture in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo di cui ai commi precedenti.
5. Per le spese di non rilevante ammontare, di competenza dell’Economo, si fa rinvio agli artt. 77 e ss. del vigente Regolamento comunale di contabilità.
Art. 21
- Tipologia di lavori realizzabili in economia -
1. Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 20 possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 lavori del Codice; rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) manutenzione di opere o impianti:
1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, la pulizia di caditoie e bocche da lupo, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali e barriere metalliche di protezione;
2) lavori concernenti modeste attività di costruzione, ampliamento, implementazione, conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
3) lavori concernenti modeste attività di costruzione, ampliamento, implementazione, isolamento termico ed acustico, manutenzione, trattamenti conservativi speciali, consolidamento strutturale, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
5) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
6) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
7) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
Art. 22
- Tipologia di servizi acquisibili in economia -
1. Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 20 possono essere acquisiti in economia i seguenti servizi:
2. Servizi individuati nell’allegato II. A del Codice dei Contratti di seguito enumerati:
a) servizi di manutenzione, adeguamenti normativi e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui alla categoria 1; sono compresi impianti tecnologici idraulici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, impianti e attrezzature antincendio, ascensori, piattaforme elevatori, apri cancelli, antifurto, nonché gli impianti semaforici, le attrezzature per l’infanzia e il gioco, le attrezzature cimiteriali;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui alla categoria 2;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, di cui alla categoria 3;
d) servizi di telecomunicazione di cui alla categoria 4, compresi i servizi postali;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui alla categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, contratti di consulenza e brokeraggio assicurativo;
f) servizi informatici e affini di cui alla categoria 7; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui alla categoria 9; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui alla categoria 10;
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui alla categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari di cui alla categoria 13; compresi servizi pubblicità sonora, di grafica, la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l) servizi di editoria e di stampa di cui alla categoria 15; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
m) servizi funerari e affini, di pompe funebri di cui alla categoria 27;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, di cui alla categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. ii. e mm, compresi i servizi di sgombero neve e ghiaccio.
o) contratti di leasing;
p) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui alla categoria 14.
q) servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
3. Servizi individuati nell’allegato II. B del Codice dei Contratti di seguito enumerati:
a) servizi alberghieri di cui alla categoria 17; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni climatici e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
b) servizi di ristorazione di cui alla categoria 17; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, anche mediante distributori automatici, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
c) servizi relativi alla sicurezza di cui alla categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
d) servizi relativi all’istruzione di cui alla categoria 24; compresi i servizi di gestione corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
e) servizi sanitari e sociali cui alla categoria 25; compresi i servizi di assistenza sociale, di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, i servizi educativi domiciliari, di mediazione culturale, di animazione/prevenzione del disagio giovanile, di gestione centri di orientamento e ascolto;
f) servizi funerari e affini, di pompe funebri di cui alla categoria 27;
g) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui alla categoria 26; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
h) servizi artistici di cui alla categoria 27; compresi i servizi di intrattenimento, servizi artistici di cori, bande musicali, di attori, compositori, altri artisti singoli;
i) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, di cui alla categoria 27.
l) sfalcio e manutenzione dei fossati, manutenzione aree verdi, campi da gioco e interventi di giardinaggio in generale di cui alla categoria 27.
Art. 23
- Tipologia di forniture acquisibili in economia -
1. Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 20 possono essere acquisite in economia le seguenti forniture:
a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
d) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
e) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
f) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, alla promozione del diritto allo studio, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
g) fornitura e consumo di acqua, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
h) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
i) materiali per la manutenzione di strade e piazzali, di segnaletica stradale, pubblica illuminazione;
l) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
m) acquisto di contrassegni legali, timbri, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
n) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
o) tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
p) prodotti per autotrazione e funzionamento dei veicoli e mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
q) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, giochi, arredo urbano attrezzature e accessori per impianti sportivi;
r) veicoli di servizio;
s) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
t) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, anche per le scuole;
u) attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
v) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
z) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori e servo scala, montacarozzelle, pedane, segnaletica interna agli edifici).
aa) acquisto attrezzature cimiteriali;
bb) acquisto di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento e relativo materiale;
cc) fornitura impianti e attrezzature antincendio, apri cancelli, impianti antifurto;
dd) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
ee) pali della pubblica illuminazione.
Art. 24
- Procedura negoziata in economia -
1. La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in economia viene effettuata dal Responsabile del procedimento e approvata dal Dirigente/Capo Area competente con la determinazione a contrattare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Per lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad euro 40.000,00 è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. Qualora il numero delle ditte sia inferiore a 5, la determinazione a contrattare deve precisare tale circostanza.
3. L’invito alla procedura negoziata, che deve essere inviato preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), fax o altre forme di trasmissione telematica, idonee a garantire l’apposizione della firma da parte dello scrivente, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte; nel caso di intervento d’urgenza l’invito può essere fatto anche telefonicamente ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
4. Per i lavori l’atto di cottimo ha i contenuti di cui all’art. 173 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. Per i servizi e le forniture la lettera di invito, di norma, ha i contenuti di cui all’art. 334 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento, il Dirigente/Capo Area competente del Servizio, provvede a sottoscrivere il contratto con la lettera di ordinazione.
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CAPO V
Servizi professionali
Art. 25
- Disposizioni per i servizi tecnici -
1. L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria avviene nel rispetto del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. ed in particolare dagli artt. 90 e 91, oltre che dalla Parte Terza, titoli I, II e III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Art. 26
- Disposizioni per i servizi legali -
1. L’affidamento dei servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, avviene ai sensi dell’articolo 27 del citato D.Lgs. 163/2006.
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CAPO VI
Il possesso dei requisiti di ordine generale - La qualificazione degli operatori economici
Art. 27
- Requisiti di ordine generale -
1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii.
2. L’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. disciplina il procedimento di verifica per il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
Art. 28
- Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -
1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 27, la disciplina del possesso del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii., è dettata in particolare anche dalle disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici siano essi di lavori, servizio o forniture.
3. Il Comune di Rubano acquisisce d’ufficio anche attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità nei casi previsti dal citato art. 6, comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
4. In caso di inadempienza del versamento contributivo dell’appaltatore o del subappaltatore il Responsabile del procedimento procede mediante intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. In caso di inadempienza del versamento retributivo dell’appaltatore o del subappaltatore il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Art. 29
– Qualificazione degli operatori economici -
1. Gli operatori economici devono essere qualificati ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm.
ii. ed in particolare dell’art. 40 per i lavori, degli artt. 41 e 42 per i servizi e le forniture oltre che degli articoli del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 richiamati dalla suddetta normativa.
2. Gli operatori economici per l’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 devono essere qualificati ai sensi dell’art. 40, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm.
ii. nonché dell’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
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CAPO VII
Pubblicità e trasparenza
Art. 30
- Pubblicità e trasparenza -
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell’attività negoziale, è individuata sul sito web dell’Ente una apposita sezione corrispondente al “profilo del committente” nella quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti l’attività contrattuale del Comune, nonché la relativa modulistica.
Art. 31
- Pubblicità legale -
1. La disciplina della pubblicazione di bandi e avvisi di gara, nonché di avvisi sui risultati delle procedure di affidamento è dettata dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. ed, in particolare, dagli artt. 65 e 66, nonché dall’art. 331, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. Nei casi in cui la legge non preveda alcun obbligo di pubblicità, si utilizza il profilo del committente e l’Albo Pretorio informatico.
3. E’ altresì possibile utilizzare il mezzo della pubblicazione su uno o più quotidiani, previa espressa motivazione dalla quale risulti una valutazione positiva di tale utilizzo con riferimento al rapporto costi/benefici anche in relazione all’entità dell’appalto.
Art. 32
- Accesso agli atti e divieti di divulgazione -
1. La disciplina del diritto di accesso in funzione della procedura di selezione prescelta è dettata dall’art. 13 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii. oltre che dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ii.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e comma 3 del citato art. 13 comporta l’applicazione dell’art. 326 del codice penale.
3. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati dal Comune di Rubano nel rispetto delle norme vigenti in materia.
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CAPO VIII
La Fase precontrattuale
Art. 33
- Attività propedeutica e determina a contrarre -
1. Nell’ambito dell’organizzazione del Comune di Rubano il Dirigente/ Capo Area responsabile del contratto assume la determina a contrarre nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4 lett. c), d)
e) ed f) del presente regolamento e in ogni caso con proprio provvedimento anche nell’ambito delle procedure di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4 del presente regolamento:
A) approva il progetto esecutivo dei lavori, servizi o forniture da appaltare evidenziando l’importo degli oneri per la sicurezza;
B) da atto che nel’ambito del progetto esecutivo - capitolato speciale d’Appalto o foglio condizioni è stata compiuta la verifica dell’esistenza o meno dei rischi da interferenze e della avvenuta redazione o meno del DUVRI;
C) individua il Responsabile del procedimento di cui all’art. 6 del presente regolamento;
D) indica l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
E) individua la modalità di scelta del contraente tra quelle di cui all’art. 4 del presente regolamento indicandone le ragioni che ne stanno alla base;
F) dispone la trasmissione del proprio provvedimento all’Ufficio contratti, nel caso di procedure per la scelta del contraente di cui all’art. 4, lett. a) e b), per l’assunzione del provvedimento da parte del Capo Area Affari Giuridici di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.
Art. 34
- Commissione di gara -
1. La Commissione di gara è nominata dal Capo Area Affari Giuridici nelle procedure di cui all’art. 4 lett. a) e b) o dal Dirigente/ Capo Area responsabile del contratto nelle procedure di cui all’art. 4 lett. c), d) e) ed f) del presente regolamento.
2. La nomina della commissione di gara deve essere adottata e comunicata ai membri nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima della data della seduta di gara stabilita nel bando o nella lettera di xxxxxx.
3. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso la commissione è composta:
a) dal Dirigente/Capo Area o suo delegato cui compete la gestione dell’appalto, con funzioni di Presidente;
b) da un numero pari di dipendenti con funzione di componenti.
4. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione è composta dai seguenti membri effettivi:
a) dal Dirigente/Capo Area o suo delegato cui compete la gestione dell’appalto, con funzioni di Presidente;
b) due commissari scelti tra dipendenti dell’Area funzionale interessata all’appalto, appartenenti almeno alla categoria C o tra i Capi Area dell’Ente o in caso di necessità tramite il ricorso ad esperti in materia da individuarsi nel rispetto delle contenute all’art. 84, commi 8 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii..
5. In ogni caso il numero dei componenti non può essere inferiore a tre, né superiore a cinque, incluso il Presidente della commissione di gara e con esclusione del segretario verbalizzante.
6. Un dipendente dell’Ufficio Xxxxxxxxx partecipa alla seduta con funzione di segretario verbalizzante.
7. In caso di assenza o impedimento di uno o più membri della Commissione e dei relativi sostituti il Dirigente/ Capo Area che ha assunto il provvedimento di cui al comma 1 procede al rinvio della prima seduta di gara a successiva data da determinarsi dandone comunicazione ai soggetti interessati. In caso sussista la necessità di modificare i componenti della Commissione il relativo provvedimento è comunicato ai nuovi membri nominati entro e non oltre il giorno precedente la nuova prima seduta;
8. La Commissione delibera a maggioranza dei voti espressi, con la presenza di tutti i componenti.
9. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad altro giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Art. 35
– Pubblicità delle sedute di gara -
1. Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui le Commissioni di gara esaminano le offerte tecniche utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sempre che tale criterio non si concretizzi in un applicazione automatica dei punteggi ai concorrenti e quindi in assenza di qualsiasi esercizio di discrezionalità tecnica.
2. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche i rappresentanti dei concorrenti possono chiedere la parola al Presidente della Commissione di gara e far apporre le loro eventuali sintetiche dichiarazioni a verbale.
Art. 36
- Offerta anomala -
1. La verifica dell’anomalia delle offerte è effettuata nel rispetto della disciplina dettata per i lavori dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e, per servizi e forniture, dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Art. 37
- Aggiudicazione provvisoria -
1. Al termine della seduta di gara viene steso un processo verbale firmato da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante con il quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria.
Art. 38
- Aggiudicazione definitiva -
1. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria il Dirigente/Capo Area che ha presieduto la gara dispone con determinazione l’aggiudicazione definitiva; con tale provvedimento il Dirigente/Capo Area prende atto dei risultati di gara, conferma l’operato della commissione di gara approvando i verbali ovvero procede ad un riesame dei lavori della commissione motivando la diversa decisione.
2. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica positiva da parte dell’Ufficio Contratti del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario e viene comunicata all’operatore economico risultato aggiudicatario dal Capo Area Affari Giuridici.
Art. 39
– Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni -
1. Il Comune di Rubano comunica agli operatori economici nel rispetto dei tempi ivi prescritti quanto previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate a cura del Dirigente/Capo Area Responsabile del contratto.
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CAPO IX
La Fase contrattuale
Art. 40
- Stipulazione del contratto -
1. La stipulazione del contratto avviene nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Il vincolo contrattuale tra le parti sorge con la sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del Dirigente/Capo Area responsabile del contratto;
3. Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 gg. dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e deve aver luogo entro il termine di 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salve le ipotesi previste dal citato art. 11, comma 10 bis.
4. Se si è dato avvio all’esecuzione dei lavori o dei servizi o forniture in via d’urgenza, prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario avrà diritto solo alle spese sostenute per prestazioni espletate.
Art. 41
- Contenuto essenziale del contratto -
1. Il contenuto del contratto di appalto di lavori nei settori ordinari è determinato dagli artt. 43, 137 e 138 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. La disciplina richiamata dal precedente comma 1 si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti di appalto di servizi e forniture.
Art. 42
- Forma dell’atto -
1. I contratti oggetto del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta.
2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda ovvero l’importo del contratto sia superiore ad € 100.000,00, la stipulazione ha luogo in forma pubblico-amministrativa.
3. Nei casi di cui al comma 2 la stipulazione del contratto avviene, a pena di nullità, con modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
4. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo, anche con modalità elettronica, a mezzo di scrittura privata, per adesione ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto dall’art. 1326 del codice civile ed a tal fine potranno essere utilizzati telefax o altri strumenti informatici o telematici idonei a garantire la provenienza dell’offerta nonché l’autenticità della firma di accettazione.
5. Ai contratti stipulati in forma pubblico - amministrativa dal Comune vengono applicati i diritti di segreteria.
6. L’imposta di registrazione, i diritti di segreteria, le spese di scritturazione ed all’imposta di bollo sono poste, di regola, a carico dell’ aggiudicatario.
7. L’Ufficio Contratti provvede a repertoriare il contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa e ad effettuarne la registrazione, provvede ad inserire nell’apposita raccolta le scritture private.
8. Gli originali dei contratti registrati sono conservati presso l’Ufficio Contratti che ne trasmette copia all’aggiudicatario ed all’Ufficio competente per la gestione del rapporto contrattuale.
Art. 43
– Garanzie -
1. La cauzione provvisoria è richiesta nel rispetto dell’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii..
2. La cauzione definitiva è richiesta nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii..
3. Nei contratti di lavori l’esecutore è altresì obbligato a rendere anche le garanzie di cui all’art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii. e del Titolo VI, Capo I e II del D.P.R. 207/2010.
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nei contratti di forniture e servizi il Responsabile del procedimento può prevedere forme di garanzia in analogia a quanto previsto dal comma precedente.
5. Il Dirigente/Capo Area responsabile del contratto, per contratti di importo inferiore ad euro 30.000,00 può prevedere l’esonero dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 nel caso in cui preveda, a fronte di prestazioni di servizi o di forniture eseguite e dichiarate regolari, il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione.
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CAPO X
L’esecuzione del contratto
Art. 44
- Esecuzione del contratto -
1. Una volta che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 38, comma 2 ed intervenuta la stipula di cui all’art. 40 del presente regolamento, è possibile dare esecuzione al contratto.
2. La disciplina dell’esecuzione dei contratti di appalto dei lavori è dettata dalla Parte II, Titolo VIII del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ( xxx.xx 147 e ss. ).
3. La disciplina dell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture è dettata dalla Parte IV - Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ( xxx.xx 297 e ss. ).
Art. 45
– Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto-
1. In caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione coinvolgenti il soggetto privato contraente trova applicazione la disciplina di cui al’art. 116 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii.
Art. 46
– Il Subappalto-
1. I soggetti affidatari dei contratti di lavori servizi e forniture sono tenuti ad eseguirli, di regola in proprio. In caso di ricorso all’istituto del subappalto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 118 del del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. oltre che quella di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Art. 47
– La disciplina delle varianti nei contratti di appalto di lavori servizi e forniture -
1. La disciplina delle varianti nell’esecuzione degli appalti dei lavori è dettata principalmente dall’ art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii oltre che dagli xxx.xx 161, 162 e 163 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. Nell’esecuzione degli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto esclusivamente nei casi previsti dagli xxx.xx 310 e seguenti del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Art. 48
– Contabilità e modalità di pagamento -
1. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento degli appalti dei lavori è dettata dalle disposizioni contenute negli artt. 133 e ss. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e nella Parte II, Titolo IX, Capi I, II e III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 178 e ss.).
2. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati dal direttore dei lavori nel rispetto di quanto previsto nella Parte II Titolo IX Capo II del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (art. 203 e ss).
3. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento degli appalti di servizi e forniture deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 307 e ss.) oltre che X.Xxx. 09.10.2002 n. 231 e ss. mm. ii..
4. La disciplina della tenuta della contabilità e delle modalità di pagamento dei servizi e delle forniture eseguiti in economia è inoltre specificamente dettata dalle disposizioni contenute negli artt. 337 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. Nel capitolato speciale d’Appalto, nel foglio condizioni esecutive o, in mancanza, nel contratto stesso negli appalti di servizi e forniture è possibile pattuire un termine di pagamento superiore a quello di 30 giorni, previsto dall’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 09.10.2002 n. 231, ma comunque non superiore a giorni 60 purché ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e la relativa clausola sia provata per iscritto.
Art. 49
- Adeguamento degli importi contrattali nei contrati di appalto di servizi e forniture -
1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono contenere una clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Dirigente/Capo Area responsabile dell’acquisizione del bene o del servizio sulla base di dati, di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ii., resi disponibili dall’Osservatorio tramite le sezioni regionali competenti per territorio.
Art. 50
- Gli istituti del rinnovo e della proroga negli appalti di servizi e forniture -
1. Il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori è vietato e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
2. Il rinnovo espresso del contratto è viceversa ammissibile previa istruttoria a cura del responsabile del procedimento in merito alla sua convenienza e purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e valorizzata al momento dell’indizione della originaria procedura di selezione del contraente e successivamente contrattualizzata.
3. Nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa il ricorso all’istituto della proroga è ammesso nei soli ed eccezionali casi in cui per ragioni obiettive non dipendenti dal Comune di Rubano vi sia la necessità di assicurare il servizio o la fornitura nelle more di ricerca di un nuovo soggetto contraente.
Art. 51
- Termini di adempimento e penali -
1. I termini di adempimento dell’esecuzione dei contratti, le ipotesi di inadempimento e di applicazione di penali sono disciplinati, per i lavori, dalle disposizioni contenute nell’art. 133 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e nella Parte II, Titolo VII del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (artt. 140 e ss.) e per i servizi e le forniture nella Parte IV, Titolo III, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (art. 297 e ss.).
2. Fatta salva la normativa speciale in materia di lavori pubblici, nei contratti possono essere previste clausole penali per i ritardi in funzione della rilevanza dei tempi di esecuzione nonchè connesse ad altre ipotesi di inadempimento che vanno determinate in misura proporzionale alla tipologia, all’entità, alla complessità e al livello quantitativo delle prestazioni fatte oggetto del contratto.
Art. 52
- Recesso e risoluzione del contratto-
1. La disciplina del recesso nei contratti di appalto di lavori è dettata dall’art. 134 del D.Lgs. 12.04.2006 e ss. mm. ii..
2. La disciplina del recesso nei contratti di appalto di acquisizione di beni e di servizi è dettata dall’art. 21-sexies della L. 07.08.1990 n. 241 e ss. m.ii..
3. La risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto, per gli appalti di lavori, dagli xxx.xx 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ai quali l’art. 297 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 rinvia e si riferisce anche per i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture
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CAPO XI
Il Collaudo e la verifica di conformità
Art. 53
- Il Collaudo e la verifica di conformità -
1. La disciplina del collaudo degli appalti dei lavori e della verifica di conformità degli appalti dei servizi e forniture è dettata dalle disposizioni contenute nell’art. 120 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed in particolare, per i lavori, dalle disposizioni contenute negli artt. 215 e ss. e, per servizi e forniture, dalle disposizioni dettate dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso di lavori eseguiti in economia il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture stesse.
4. Nel caso di appalti di servizi e forniture sotto soglia la verifica di conformità può essere sostituita dall’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
5. Nel caso di forniture e servizi eseguiti in economia l’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, non è dovuta, fatta salva la diversa volontà delle parti.
Art. 54
- Nomina del collaudatore -
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica dei conformità avviene a cura del Dirigente/Capo Area responsabile del contratto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Per l’affidamento dell’incarico di collaudo dei lavori si osservano anche le disposizioni contenute nell’art. 91 del citato D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e nell’art. 216 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
3. Per l’affidamento dell’incarico di verifica di conformità di servizi e forniture si osservano anche le disposizioni contenute nell’art. 314 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
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CAPO XII
Entrata in vigore - abrogazioni e disposizioni finali
Art. 55
- Entrata in vigore - abrogazioni -
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2008 e successive modifiche e integrazione
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Art. 56
- Disposizioni finali -
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia, in particolare, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. ii., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm., nonché alle ulteriori disposizioni normative dettate dal legislatore comunitario e nazionale in materia, oltre che ai provvedimenti di competenza e agli indirizzi resi dall’A.V.C.P..
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Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data 26.03.2013, esecutiva il 8 aprile 2013.
Pubblicato all’albo comunale informatico, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi dal 28.03.2013, è in vigore dal 13 aprile 2013 ai sensi dell’art. 4, comma 4, del vigente statuto comunale.
Rubano, lì 15 aprile 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxx