QUADERNI DI APPROFONDIMENTO
DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
QUADERNI DI APPROFONDIMENTO
N. 1
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Assistenza sociosanitaria
Testo “unico” combinato con i passaggi tratti dal DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1783 del 22/9/2017 “DPCM 12/1/17: Aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra LEA)”.
PREMESSA.
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).
Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.
Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i XXX erano stati definiti per la prima volta.
Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche:
- definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
- descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
- ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
- innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.
Il DPCM individua tre grandi Livelli:
1. Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; in particolare:
- sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- salute animale e igiene urbana veterinaria;
- sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
- sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- attività medico legali per finalità pubbliche.
2. Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
- assistenza sanitaria di base;
- emergenza sanitaria territoriale;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza integrativa;
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- assistenza protesica;
- assistenza termale;
- assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
3. Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività:
- pronto soccorso;
- ricovero ordinario per acuti;
- day surgery;
- day hospital;
- riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- attività trasfusionali;
- attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- centri antiveleni (CAV).
Nel testo del DPCM, il capo IV (articoli dal 21 al 35) è dedicato in modo specifico all'Assistenza sociosanitaria.
Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, possono garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.
La Regione Friuli Venezia Giulia lo ha fatto con la DGR 1783/17, ed i riferimenti a questa sono riportati in calce ad ogni articolo.
Per garantire l’aggiornamento continuo e sistematico dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale,
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CAPO IV - ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
Art. 21
Percorsi assistenziali integrati
1. I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.
Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.
3. Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.
Il coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.
4. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico- riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
DGR 1783/2017
In merito all’articolo 21, comma 2, per i percorsi assistenziali integrati, trovano applicazione la deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale, e la deliberazione giuntale n. 458 del 22 marzo 2012, recante la predisposizione dei piani di zona.
Art. 22 Cure domiciliari
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.
L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.
2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria».
Il bisogno clinico, funzionale e Sociale e' accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA (1) ) inferiore a 0,14);
b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale.
Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la
«presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza
individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo - assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale.
Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
4. Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza
tutelare professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.
5. Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC
GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato effettuato almeno un accesso domiciliare;
GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
DGR 1783/17
In merito all’articolo 22, per le cure domiciliari, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale.
Art. 23
Cure palliative domiciliari
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.
Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico,infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera
f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multi professionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilita' clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
2. Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 23, per le cure palliative domiciliari, trovano applicazione la deliberazione giuntale numero 165 del 5 febbraio 2016, relativa alla rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore, e il decreto del direttore dell’area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1771 del 27 dicembre 2016, recante le modalità organizzative per la gestione delle cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica in ambito regionale.
Art. 24
Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
c) consulenza preconcezionale;
d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
2. L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 24, per l’assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie, ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), trovano applicazione le indicazioni di cui alle linee annuali di gestione del Servizio sanitario regionale, da ultime approvate con deliberazione giuntale n. 2550, del 23 dicembre 2016.
Art. 25
Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multi professionale, in collaborazione con la famiglia;
e) visite neuropsichiatriche;
f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
g) colloqui psicologico - clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità;
k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
m) gruppi di sostegno per i familiari;
n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità' giudiziaria minorile;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.
2. L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 25, per l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, trova applicazione la deliberazione n. 434 del 13.03.2017, recante le linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, e n. 668 del 07.04.2017, recante l’approvazione del documento relativo ai disturbi del comportamento alimentare.
Art. 26
Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico - riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multi professionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
e) visite psichiatriche;
f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
g) colloqui psicologico - clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
j) interventi terapeutico - riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
n) collaborazione con i medici di medicina generale;
o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidita';
p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età' adulta.
2. L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali e'integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 26, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale.
Art. 27
Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
d) colloqui psicologico - clinici;
e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
h) interventi psicoeducativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
i) gruppi di sostegno;
j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
n) interventi terapeutico - riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
2. L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 27, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, trovano applicazione le disposizioni di settore di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) ed alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
Art. 28
Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche
1. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) accoglienza;
b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
c) valutazione dello stato di dipendenza;
d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
i) colloqui psicologico - clinici;
j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
k) interventi di riduzione del danno;
l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
m) interventi socio‐riabilitativi, psicoeducativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidita'.
2. L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 28, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, trovano applicazione la deliberazione giuntale n. 44 del 16 gennaio 2013, recante il piano d’azione regionale sulle dipendenze, nonché le disposizioni relative alla prevenzione, al trattamento e al contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, di cui alla legge regionale 1 del 14 febbraio 2014.
Art. 29
Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore.
I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
2. La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e' fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
DGR 1783/17
in merito all’articolo 29, per l’assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 650 del 11 aprile 2013, recante la disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistite (RSA) e Hospice.
Art. 30
Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti
1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver.
La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, e' fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi
interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti.
I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di orientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 30, per l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2151 del
29 ottobre 2015, recante le linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali, con la precisazione che i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale di cui alla lettera a) di detto articolo sono a carico del Servizio sanitario regionale e hanno una durata, di norma, non superiore a 60 giorni; trovano inoltre applicazione la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), in particolare l’articolo 13 relativo agli interventi nel settore dei servizi sociali, la deliberazione giuntale n. 672 del 14 aprile 2015, recante i criteri per la definizione del fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti, il Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 13 luglio 2015, relativo alla definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani.
Schema riepilogativo:
Tipologia | Durata massima | Proroga | Quota a carico SSR | Quota a carico sociale |
Trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale | 60 giorni | / | 100% | / |
Trattamenti di lungo assistenza | / | / | 50% | 50% |
Assistenza semiresidenziale | / | / | 50% | 50% |
Art. 31
Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita
1. Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale.
Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multi professionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale.
Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico-emotivo all'equipe.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 31, per l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita, trovano applicazione la 12 legge regionale 14 luglio 2011, n. 10, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, la deliberazione giuntale n. 650 del 11 aprile 2013, recante la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistite (RSA) e Hospice, nonché la deliberazione giuntale n. 165 del 5 febbraio 2016, in materia di rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore.
Art. 32
Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico - riabilitativi di cui al comma 2.
I trattamenti terapeutico - riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.
2. I trattamenti terapeutico - riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
c) visite neuropsichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
e) colloqui psicologico - clinici;
f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità' giudiziaria minorile;
n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.
3. In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti ad alta intensità terapeutico - riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico - riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico - riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
4. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico - riabilitativi intensivi ed estensivi, multi professionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi e' l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita.
5. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 32, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 434 del 13.03.2017, recante le linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, e n. 668 del 07.04.2017, recante l’approvazione del documento relativo ai disturbi del comportamento alimentare.
Schema riepilogativo:
Tipologia | Durata massima | Proroga | Quota a carico SSR | Quota a carico sociale |
Trattamenti alta intensità | 3 mesi | SI | 100% | / |
Trattamenti media intensità | 6 mesi | SI | 100% | / |
Trattamenti bassa intensità | 12 mesi | SI | 100% | / |
Trattamenti semiresidenziali | / | / | 100% | / |
Art. 33
Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico - riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività:
a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
c) visite psichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
e) colloqui psicologico - clinici;
f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
g) interventi terapeutico - riabilitativi, psicoeducativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
i) collaborazione con i medici di medicina generale.
2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico - riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie.
I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa.
I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi e' definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico - riabilitativi erogati da equipe multi professionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
4. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
5. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 33, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, trova applicazione, per la parte di competenza, la deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale.
Schema riepilogativo:
Tipologia | Durata massima | Proroga | Quota a carico SSR | Quota a carico sociale |
Trattamenti alta intensità | 18 mesi | 6 mesi | 100% | / |
Trattamenti estensivi | 36 mesi | 12 mesi | 100% | / |
Trattamenti socio riabilitativi | Definita dal Piano individuale | / | 40% | 60% |
Trattamenti semiresidenziali | / | / | 100% | / |
Art. 34
Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate.
In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
3. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
4. I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
5. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 34, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità, trovano applicazione le disposizioni di settore di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) ed alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Schema riepilogativo:
Tipologia | Durata massima | Proroga | Quota a carico SSR | Quota a carico sociale |
Trattamenti intensivi | 45 giorni | Soggetta a valutazione | 100% | / |
Trattamenti estensivi | 60 giorni | Soggetta a rivalutazione | 100% | |
Trattamenti socio riabilitativi a elevato impegno assistenziale | / | / | 70% | 30% |
Trattamenti socio riabilitativi a moderato impegno assistenziale | / | / | 40% | 60% |
Semiresidenziale estensivo | 60 giorni | Soggetta a rivalutazione | 100% | / |
Semiresidenziale socio riabilitativo | / | / | 70% | 30% |
Art. 35
Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche
1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico - riabilitativi e trattamenti pedagogico - riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
d) colloqui psicologico - clinici;
e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
f) interventi socio‐riabilitativi, psicoeducativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
i) collaborazione con l'autorità' giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidita';
l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di
gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio.
I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico - riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
c) trattamenti pedagogico - riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa.
I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
3. I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
a) trattamenti terapeutico - riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale.
I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
b) trattamenti pedagogico - riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa.
I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci
sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
5. I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
DGR 1783/17
In merito all’articolo 35, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, in materia di tutela della salute dei tossicodipendenti, la deliberazione giuntale n. 44 del 16 gennaio 2013, recante il piano d’azione regionale sulle dipendenze, e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
Schema riepilogativo:
Tipologia | Durata massima | Proroga | Quota a carico SSR | Quota a carico sociale |
Trattamenti specialistici | 18 mesi | / | 100% | / |
Trattamenti terapeutico riabilitativi | 18 mesi | Soggetta a rivalutazione | 100% | / |
Trattamenti pedagogico riabilitativi | 30 mesi | / | 100% | / |
Semiresidenziale terapeutico riabilitativo | 18 mesi | Soggetta a rivalutazione | 100% | / |
Semiresidenziale pedagogico riabilitativo | 30 mesi | / | 100% | / |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI (DPCM LEA)
Art. 51 Assistenza agli invalidi
1. Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
2. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
3. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Art. 53
Persone affette da malattie croniche e invalidanti
1. Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dall'allegato 8 al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.1
Art. 58
Persone detenute ed internate negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
1 L’allegato 8 è relativo all’elenco delle malattie croniche e condizioni croniche e invalidanti. Comprende,ad esempio, le demenze, dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, epilessia, malattia di Alzheimer, psicosi, sindrome di Down,…
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Art. 60
Persone con disturbi dello spettro autistico
1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
Art. 62
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Art. 63
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
2. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
4. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.
BIBLIOGRAFIA
1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
2) Deliberazione della Giunta regionale n. 1783 del 22/9/2017 “DPCM 12/1/17: Aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra LEA).7
SITOGRAFIA:
2) xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxx/xxx.xxx
Edizione - Pordenone, marzo 2018
NOTE ED OSSERVAZIONI
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