PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER GLI ANNI...
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
La Regione autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, nella persona del Presidente pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, nato ad Aosta il 7 agosto 1975 e domiciliato ai fini della presente convenzione, ad Aosta in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0;
E
l’Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX, nato a Torino il 21 ottobre 1955, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in Xxx X. Xxxxx, 0;
PREMESSO CHE
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che in attuazione delle predette intese i rapporti tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali sono regolati con appositi accordi;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, il Titolo VI, Capo I, disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- con DPCM del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione;
- l’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 consente alla Regione di finanziare contratti di formazione specialistica aggiuntivi (di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali) rispetto a quelli finanziati con fondi ministeriali ai sensi del citato d.lgs. 368/1999, nelle discipline relative alle scuole di specializzazione determinate annualmente con deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta, da assegnare ai medici in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 2, che si impegnino a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficiano del medesimo contratto e a prestare servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- l’articolo 2, comma 3, della legge citata legge regionale 11/2017 stabilisce che la Regione può stipulare protocolli di intesa con le università presso le quale sono attivate le scuole di specializzazione di area sanitaria di maggiore interesse, che prevedano anche l’inserimento delle strutture del Servizio Sanitario Regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017 sono stati approvati le modalità e i criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché le modalità di recupero parziale nei confronti degli assegnatari della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il finanziamento del contratto aggiuntivo regionale nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata legge regionale 11/2017;
- con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, che ha modificato gli ordinamenti didattici delle scuole, riducendone la durata e privilegiando la formazione pratica e di tirocinio presso la rete formativa delle Università che è definita su base regionale o interregionale, in base ad accordi o protocolli d’intesa;
- con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 settembre 2017,
n. 2483 ha stabilito di accreditare le scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Oggetto del Protocollo
Il presente Protocollo disciplina le modalità della collaborazione tra la Regione e l’Università per la formazione degli specializzandi iscritti alla Scuole di Specializzazione di area sanitaria e per l’attivazione di contratti aggiuntivi regionali per le specializzazioni mediche e di posti aggiuntivi con le relative borse di studio regionali per le specializzazioni non mediche presso le scuole di specializzazione di area sanitaria.
Il fabbisogno formativo con riferimento alla singola scuola di specializzazione è stabilito annualmente dalla Regione d’intesa con l’Università tenuto conto degli atti di programmazione regionale di cui alle premesse.
Art. 2 Rete Formativa
La Regione, per il tramite dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, mette a disposizione dell’Università per l’inserimento nella rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione le strutture dell’Azienda stessa tenuto conto dei criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente e con particolare riguardo alle specializzazioni oggetto dei contratti aggiuntivi regionali per le specializzazioni mediche e per i posti aggiuntivi con le relative borse di studio regionali per le specializzazioni non mediche.
La rete formativa dell’Università comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.
Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica dell’Università.
Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete dell’Università si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici
specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
Le suddette strutture di cui ai punti a) e b) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
Parte delle attività di formazione professionale specialistica riferite ai contratti aggiuntivi e ai posti aggiuntivi con le relative borse di studio attivati dalla Regione sopra richiamati dovranno essere esercitate prioritariamente presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta, che mette a disposizione dell’Università le Strutture collegate già accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale, come sopra precisato, e le strutture complementari, come definito nell’art. 3.
Art. 3 Accordo Attuativo
L’individuazione delle strutture di cui all’art. 2 e le modalità di utilizzazione delle stesse che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite attraverso un Accordo Attuativo tra l’Università e l’Azienda USL della Valle d’Aosta secondo apposito schema tipo, concordato tra la Regione, l’Università e l’Azienda.
Art. 4
Organizzazione dell’attività formativa degli specializzandi
I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando, sia medico in formazione sia non medico, i tempi e le modalità di svolgimento delle attività pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono essere personalmente eseguiti per l’ammissione a sostenere la prova finale annuale.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico- formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’articolo 38 del comma 5 del d.lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Durante il periodo formativo svolto nell’Azienda USL della Valle d’Aosta, agli specializzandi è consentito l’accesso alla mensa e ai servizi della stessa Azienda (fornitura dei camici, lavanderia ecc.), secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dipendente.
Art. 5 Attività didattica
L’attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della scuola.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
Art. 6 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere la mansione specifica, gli specializzandi sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
Xxxx specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt. 36 e 37 d.lgs. 81/2008), secondo le modalità stabilite nello Schema tipo di Accordo Attuativo, di cui all’art. 3.
Art. 7 Copertura assicurativa
Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica.
Le Parti concordano che l’Azienda USL della Valle d’Aosta provveda, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Art. 8 Verifica di attuazione
I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, almeno una volta l’anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e per la risoluzione di eventuali controversie.
Art. 9 Validità
Le disposizioni del presente protocollo si applicano a decorrere dall’anno accademico 2016/2017. Il protocollo ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa.
In ogni caso esso rimane in vigore sino all’eventuale approvazione del nuovo protocollo di intesa
Art. 10
Spese di bollo e registrazione
Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 del DPR 26 ottobre1972,
n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, ed è assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d’Aosta prot. n. 8174/2012.
Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Torino, lì
Per l’Università degli Studi di Torino IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX
(Documento firmato digitalmente)
Aosta, lì
Per la Regione autonoma Valle d’Aosta IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
(Documento firmato digitalmente)