Prot. n. 0122809 del 05/10/2020 - [UOR: A3C1 - Classif. I/10]
Prot. n. 0122809 del 05/10/2020 - [UOR: A3C1 - Classif. I/10]
Contratto Collettivo Integrativo d’Ateneo Criteri per la progressione economica orizzontale
Sottoscritto in data 5 ottobre 2020
(delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020)
Indice
Art. 1 – Campo di applicazione 2
Art. 2 – Durata e decorrenza 2
Art. 3 – Progressione economica all’interno della categoria: criteri generali per la procedura selettiva 2
Art. 4 – Risorse economiche 2
Il presente Contratto Integrativo di Ateneo (d’ora in avanti anche denominato CCI) è stipulato tra le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale (d’ora in avanti anche denominate Parti), costituite ai sensi dell’art. 42 del CCNL 19.4.2018, e così composte:
- Parte pubblica:
Rettore o suo Delegato Direttore Generale
- Parte sindacale:
Rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.)
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL in vigore.
Art. 1 – Campo di applicazione
Il presente CCI si applica al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti.
Art. 2 – Durata e decorrenza
Il presente CCI entra in vigore dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione da parte delle Delegazioni trattanti, produce i suoi effetti dall’anno 2020 e conserva la sua efficacia giuridica ed economica per il triennio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Art. 3 – Progressione economica all’interno della categoria Criteri generali per la procedura selettiva
(artt. 79, 81 e 82 CCNL)
Le Parti concordano di espletare le procedure di progressione economica orizzontale con i criteri riportati in Allegato.
Tuttavia, in via transitoria le Parti concordano che, per garantire un graduale passaggio all’applicazione dei nuovi indicatori/punteggi, e di non procedere alla modifica degli stessi con efficacia di fatto retroattiva, per la procedura selettiva relativa all’anno 2020 sarà applicato esclusivamente l’art. 6, mentre per gli altri indicatori continueranno a trovare applicazione i Criteri di cui al verbale d’intesa sottoscritto il 6 agosto 2019, prot. 104760, fatto salvo il necessario aggiornamento del biennio/triennio di riferimento.
Con la procedura selettiva dell’anno 2021 l’Accordo troverà piena applicazione.
Art. 4 – Risorse economiche
Le parti individueranno le risorse economiche destinate a ciascuna procedura selettiva negli accordi integrativi annuali relativi all’utilizzo delle risorse dei fondi per il trattamento accessorio di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018.
I FIRMATARI
L'Università degli Studi di Trieste, nelle persone di:
Xxxxxxx Xxxx, Delegato del Rettore Firmato
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Generale Firmato
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali unitari
- per le Organizzazioni sindacali:
FLC - CGIL Firmato
CISL – SCUOLA (ora CISL FSUR) Firmato *
FED. UIL –SCUOLA RUA Firmato **
SNALS CONFSAL Firmato
FED. GILDA UNAMS
- per i Rappresentanti sindacali unitari:
XXXXXXX Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXX Xxxx Xxxxxxx
DEL GOS Xxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxx
XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxx
TIGANI XXXX Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxxxxxxx
* CISL FSUR Settore Università sottoscrive con dichiarazione l’accordo, pur non condividendone i contenuti, esclusivamente in virtù della presa d’atto del parere favorevole espresso dal personale t.a. nella consultazione del 9 e 10 settembre 2020, con una maggioranza di 135 favorevoli e 44 contrari su 180 votanti (1 scheda bianca). La presente dichiarazione fa parte integrante del documento
* * UIL RUA sottoscrive con dichiarazione l’accordo, pur non condividendone i contenuti, esclusivamente in virtù della presa d’atto del parere favorevole espresso dal personale t.a. nella consultazione del 9 e 10 settembre 2020, con una maggioranza di 135 favorevoli e 44 contrari su 180 votanti (1 scheda bianca). La presente dichiarazione fa parte integrante del documento
Allegato
Criteri della procedura selettiva ai fini della progressione economica orizzontale (PEO) prevista dagli artt. 79, 81 e 82 del CCNL 16.10.2008
Premessa
Art. 1 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.1. L’accesso alla procedura selettiva avviene ad istanza dell’interessato. A questo scopo è predisposta apposita procedura informatica on line per la presentazione della domanda di partecipazione con l’indicazione dei titoli posseduti.
1.2. Con la pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo e nella sezione internet Concorsi, Selezioni e Consulenze viene effettuata la notifica agli interessati dell’avvio della procedura. Apposito avviso dell’avvio della stessa viene inoltre inviato a tutto il personale attraverso la casella di posta istituzionale.
1.3. Le relative modalità di compilazione saranno riportate in apposito manuale operativo.
1.4. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno presentate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.
1.5. I candidati, una volta presentata la domanda, hanno facoltà di integrarla per massimo una volta e comunque entro il termine di cui al comma precedente.
1.6. Il termine, anch’esso perentorio, per la presentazione delle richieste di revisione dei punteggi e le modalità di presentazione dell’istanza di revisione saranno opportunamente pubblicizzati nell’ambito delle comunicazioni al personale sulla procedura.
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
2.1. Per poter partecipare alla procedura selettiva occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura selettiva;
b) aver maturato almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza, alla data di cui sopra.
Non sono considerati periodi di servizio effettivi le aspettative senza assegni o altre tipologie di assenze che la legge esclude come utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Art. 3 – EFFETTI ECONOMICI E GIURIDICI
3.1. Gli effetti di ciascuna progressione economica orizzontale hanno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura selettiva.
Coloro che risulteranno in posizione utile nelle rispettive graduatorie saranno inquadrati nella posizione economica superiore con decorrenza fissa dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura selettiva.
Art. 4 – CRITERI E PROCEDURE DELLA PROCEDURA SELETTIVA
4.1. La procedura selettiva avverrà mediante l'impiego dei seguenti indicatori, riferiti al biennio precedente alla data di inquadramento giuridico, salvo espresso diverso periodo di osservazione:
a) Formazione certificata e pertinente
Con tale indicatore viene valorizzata la partecipazione per motivi di servizio a corsi di formazione, corsi di aggiornamento e giornate di formazione frequentati sia in sede che fuori sede, riguardanti l’attività lavorativa del dipendente, che siano conclusi nel biennio di riferimento.
Il punteggio sarà riconosciuto in funzione delle ore totalizzate per la partecipazione a una o più iniziative formative:
Cat. | B | C | D | EP | ||||
Da 6 a 10 ore: | Senza esame | 8 | Senza esame | 7 | Senza esame | 5,5 | Senza esame | 3 |
Con almeno un esame | 10 | Con almeno un esame | 9 | Con almeno un esame | 7,5 | Con almeno un esame | 5 | |
Oltre 10 ore: | Senza esame | 18 | Senza esame | 16 | Senza esame | 13 | Senza esame | 8 |
Con almeno un esame | 20 | Con almeno un esame | 18 | Con almeno un esame | 15 | Con almeno un esame | 10 |
Può essere valorizzata nel presente indicatore esclusivamente la frequenza di eventi formativi per motivi di servizio, per cui il dipendente deve risultare effettivamente in servizio (in sede, nell’ambito della provincia in cui presta servizio o in missione) con orario riconosciuto come tale.
Il dipendente dev’essere in possesso di un attestato di partecipazione da cui risulti la frequenza del corso.
Le iniziative di formazione in modalità e-learning sono valorizzate in quest’indicatore soltanto se realizzate in modalità sincrona, ovvero anche asincrona soltanto nel caso in cui sia superato positivamente un test finale. In ogni caso la durata minima è pari a 3 ore.
b) Arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa
Con tale indicatore viene valorizzato il curriculum professionale dell’interessato, oltre che l’ampliamento delle competenze attraverso le esperienze in diversi contesti lavorativi che fanno maturare una visione ampia e integrata dell’Ente e delle sue multiformi attività, rispetto al triennio precedente alla data di inquadramento giuridico della procedura.
Vengono altresì valorizzate le competenze interdisciplinari maturate in contesti strutturati di confronto con i colleghi di altre strutture sia guidati da tutor o docenti (workshop) che dai responsabili delle Strutture organizzative, sia presso l’Ateneo che di altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con il proprio contesto lavorativo, nonché tramite il confronto con altre esperienze (laboratori).
Vengono in questa sede valorizzati, a titolo esemplificativo, i seguenti titoli, ove attinenti all’attività lavorativa:
a) La frequenza, anche su iniziativa personale, di eventi formativi, convegni, congressi, laboratori, workshop
b) Il superamento di singoli corsi universitari
c) La partecipazione ad eventi formativi, della durata minima di 3 ore, in modalità e-learning
d) Procure o deleghe formalmente assegnate dal Magnifico Rettore o dal Direttore generale a rappresentare l’Ateneo, con rilevanza esterna
e) Designazioni particolari a cura dell’Ateneo o dei responsabili delle strutture, come dettagliato nelle FAQ
f) Incarichi previsti da leggi o regolamenti di Ateneo conferiti dal Direttore generale, dal Dirigente o dall’Organo che ne ha la competenza ed effettivamente svolti, come dettagliato nelle FAQ
g) Partecipazione in qualità di componente a Commissioni o Comitati particolari, necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione dei casi in cui tale partecipazione venga remunerata e/o abbia luogo in qualità di rappresentante sindacale o Rls. Sono esclusi i tavoli tecnici e i gruppi di lavoro.
h) Iscrizione all’albo professionale necessaria e spesa nello svolgimento dell’attività lavorativa
i) Responsabili o Referenti di banche dati o servizi di rete in uso in Ateneo
Il punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito, secondo la seguente classificazione:
B | C | D | EP | |
a) 1 titolo | 5 | 5 | 5 | 5 |
b) 2 titoli | 8 | 9 | 9 | 8 |
c) 3 titoli Punteggio massimo ottenibile nell’indicatore | 12 | 13 | 13 | 11 |
c) Qualità delle prestazioni individuali
Tale indicatore considera la valutazione della qualità della prestazione lavorativa del dipendente.
Tenuto conto che il biennio di riferimento per ciascuna procedura è il biennio precedente alla sua data di inquadramento giuridico, iI punteggio relativo alla valutazione viene così determinato:
per ciascuno dei due anni solari interessati, i punteggi conseguiti relativamente alla valutazione dei c.d. “comportamenti organizzativi”, distribuiti su una scala da 0 a 100, saranno proporzionalmente ricondotti ad una scala da 0 a 10 per il personale di cat. B, C e D, da 0 a 12 per il personale di cat. EP. Ciascun interessato potrà ritrovare i relativi punteggi così elaborati nella propria scheda di intestazione dell’applicativo PEO.
d) Anzianità di servizio
Con tale indicatore viene considerato, ai fini del relativo punteggio attribuito d’ufficio, il servizio prestato senza essere incorsi, negli ultimi due anni, in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado (art. 82, CCNL 2008).
Ai fini del conteggio del servizio prestato presso gli Atenei, viene applicato l’art. 62 del CCNL 16.10.2008. Il punteggio di tale indicatore viene differenziato come segue:
- per le cat. B,C,D viene attribuito un punteggio per l’anzianità complessiva
- per la cat. EP viene attribuito un punteggio per l’anzianità nella categoria.
Il punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale sarà così attribuito:
ANZIANITÁ DI SERVIZIO COMPLESSIVA | B | C | D |
Punteggio assegnato per ogni anno di servizio | 0,36 | 0,3 | 0,3 |
Punteggio massimo | 15 | 12 | 12 |
Categoria EP – ANZIANITA’ NELLA CATEGORIA
ANZIANITÀ NELLA CATEGORIA (ivi compresi i ruoli confluiti) | EP |
Punteggio assegnato per ogni anno di servizio | 0,4 |
Punteggio massimo | 12 |
e) Titoli culturali e professionali
Con tale indicatore vengono valorizzati i seguenti titoli:
- gli incarichi formalmente assegnati con provvedimento del Direttore generale ed effettivamente svolti nel biennio considerato, rientranti nelle tipologie previste dal Sistema degli incarichi di Ateneo (Sistema degli incarichi approvato dal CdA), e cioè esclusivamente gli incarichi di posizione organizzativa o di funzione specialistica (cat. C/D) o professionale (cat. EP), remunerati con indennità di responsabilità; Sono valorizzabili due incarichi esclusivamente se di contenuto diverso, con la finalità di valorizzare l’ampliamento delle responsabilità riconoscendo il maggiore impegno richiesto a chi gestisce contemporaneamente due unità. In tale caso (interim), è valorizzabile l’incarico di responsabilità su unità organizzative del medesimo livello (ad es. due uffici o segreterie) oppure afferenti a diversi Settori (ad es. un Settore ed un ufficio di un altro settore).
In tale caso viene valorizzato l’impegno che comporta il transito da un’unità organizzativa ad un’altra, che richiede l’inserimento in un ambiente del tutto nuovo, caratterizzato dalla necessità di acquisire nuove competenze; sono pertanto esclusi i casi di modifica esclusiva della denominazione o della collocazione organizzativa della struttura gestita, in occasione delle revisioni dell’assetto organizzativo dell’Ateneo;
- gli incarichi di RUP o direttore dell’esecuzione/del contratto (Codice degli Appalti) formalmente assegnati con provvedimento del Direttore generale ed effettivamente svolti nel biennio considerato solo qualora non remunerati con compenso incentivante secondo le norme vigenti in materia;
- gli incarichi di docenza e gli interventi in convegni, seminari di studio e corsi di formazione inerenti all’attività lavorativa, svolti nel biennio considerato; in quanto incarico extra istituzionale esse debbono essere conferite o regolarmente autorizzate dal Direttore generale; è pertanto esclusa la semplice collaborazione in esercitazioni pratiche. I contenuti di un medesimo intervento possono essere valorizzati nella procedura selettiva soltanto una volta, anche se proposti in modo identico in più edizioni dell’evento di formazione;
- le pubblicazioni, in qualsiasi formato (digitale e cartaceo) inerenti all’attività lavorativa divulgate nel biennio considerato; sono escluse le pubblicazioni interne all’Ateneo, i manuali e le pubblicazioni su pagine web o sul sito internet. Le tesi sono considerabili pubblicazioni solo se ufficialmente pubblicate.
Il candidato, ove richiesto, dovrà fornire copia pdf del frontespizio della pubblicazione che ne certifichi il ruolo.
Una pubblicazione scientifica può essere valorizzata nella PEO una volta soltanto, nel caso in cui venga replicata con il medesimo contenuto, su più riviste/destinazioni.
Non è considerata “pubblicazione” la citazione del nominativo e del lavoro del dipendente in una pubblicazione a cura di terzi.
- i titoli di studio superiori e/o ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria (compresi corsi di perfezionamento, di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari, .. ), conseguiti in data antecedente alla data di inquadramento giuridico della singola procedura.
I titoli di studio superiori o ulteriori rispetto ciascuna categoria sono i seguenti:
Titolo di studio | B | C | D | EP | ||||
Diploma di superiore | scuola | media | X | |||||
Diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali | X | X | ||||||
Xxxxxx (si intende laurea nuovo | Solo | se | Solo | se | ||||
e vecchio ordinamento, | ulteriore | (non | ulteriore | (non | ||||
specialistica, magistrale, a | X | X | specialistica | specialistica | ||||
ciclo unico) | rispetto | la | rispetto | la | ||||
triennale) | triennale) | |||||||
Master | X | X | X | X* | ||||
Dottorato di ricerca | X | X | x | X* | ||||
Qualificazione o abilitazione professionale | X | X | X | X* | ||||
Altri titoli legalmente riconosciuti | A seconda della categoria |
*Potrà essere valorizzato come titolo ulteriore solo se il dipendente è in possesso di almeno due titoli contrassegnati da *.
Perché al titolo di studio siano attribuiti natura e valore legale di “legalmente riconosciuto” il certificato dev’essere rilasciato da un’autorità scolastica o accademica nell’esercizio di una funzione pubblica, per tale
intendendosi un’amministrazione pubblica o un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro competente.
Il punteggio massimo riconosciuto alle varie categorie di personale dell’indicatore “Titoli culturali e professionali è il seguente:
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI | B | C | D | EP |
a) 1 titolo | 2 | 5 | 6 | 7 |
b) 2 titoli | 6 | 10 | 12 | 14 |
c) 3 titoli Punteggio massimo ottenibile nell’indicatore | 8 | 15 | 18 | 22 |
f) Anzianità nella posizione economica
Con tale indicatore viene valorizzato il servizio prestato nella posizione economica rivestita senza essere incorsi, negli ultimi due anni, in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Ai fini del conteggio del servizio prestato presso gli Atenei, viene applicato l’art. 62 del CCNL 16.10.2008. Si precisa che l'anzianità nella posizione economica viene invece conteggiata a far data dall'ultima progressione di cui si è beneficiato e, in caso di cambio di ruolo, vengono sommati tutti i periodi contrattuali con lo stesso inquadramento, purché quest’ultimo non sia stato già conteggiato per precedenti PEO.
Il punteggio riconosciuto alle diverse categorie di personale viene così attribuito:
ANZIANITÁ NELLA POSIZIONE ECONOMICA | B | C | D | EP |
da 5 anni a 5 anni e 364 giorni | 4 | 4 | 4 | 4 |
da 6 anni a 6 anni e 364 giorni | 7 | 9 | 9 | 9 |
da 7 anni a 7 anni e 364 giorni | 10 | 13 | 13 | 13 |
da 8 anni a 8 anni e 364 giorni | 14 | 16 | 16 | 16 |
da 9 anni a 9 anni e 364 giorni | 20 | 20 | 20 | 20 |
Oltre 10 anni | 25 | 22 | 22 | 21 |
RIEPILOGO PUNTEGGI INDICATORI, PER CATEGORIA DI PERSONALE | |||||
B | C | D | EP | ||
a) Formazione certificata e pertinente | 20 | 18 | 15 | 10 | |
b) Arricchimento professionale | 12 | 13 | 13 | 11 | |
c) Qualità prestazioni individuali | anno 1 | 10 | 10 | 10 | 12 |
anno 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
d) Anzianità di servizio | 15 | 12 | 12 | 12 | |
e) Titoli culturali e professionali | 8 | 15 | 18 | 22 | |
f) Anzianità nella posizione economica | 25 | 22 | 22 | 21 | |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 |
Art. 5 – COMMISSIONE
5.1. Il candidato ha facoltà di richiedere motivatamente la revisione dei punteggi riportati per i diversi titoli, ad esclusione della voce “valutazione individuale”, per cui l’istanza di revisione attiene alla relativa procedura, con separato iter.
Le richieste di revisione vengono rimesse a una Commissione paritetica all’uopo nominata, composta da due componenti per l’Amministrazione e due di Parte sindacale.
Le competenze della Commissione consistono in un’attività di interpretazione autentica delle norme del presente accordo, applicate ed alla luce dei contenuti dei titoli vantati dai candidati.
La Commissione, salvo che giudichi manifestamente infondate le richieste, esprime un motivato parere con cui invita l’ufficio competente a perfezionare il punteggio assegnato.
In caso di persistenti criticità, la Commissione relaziona in merito al Direttore generale.
La Commissione può essere interpellata anche in caso di dubbi applicativi nella fase di apposizione dei punteggi.
Art. 6 – FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
6.1. Il passaggio alla posizione economica superiore avverrà nei limiti di spesa disponibili, nell’ambito del fondo per le progressioni economiche e, comunque, nel limite massimo normativamente previsto rispetto al totale degli aventi diritto, così come utilmente collocati nella graduatoria di merito.
6.2. I candidati saranno collocati nella graduatoria della categoria di appartenenza secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito. Il punteggio complessivo finale sarà costituito dalla somma dei punteggi parziali di ogni indicatore del presente regolamento.
6.3. All’interno della categoria di appartenenza sarà effettuata un’ulteriore distinzione relativa all’area di appartenenza, secondo i seguenti raggruppamenti, che determinano 10 graduatorie differenziate:
Cat. B | Cat. C | Cat. D | Cat. EP |
-area xxx.xx | - area xxx.xx | - area xxx.xx - gestionale | - area xxx.xx - gestionale - area biblioteche |
- area serv. gen. e tecnici | - area biblioteche | - area biblioteche | - area medico odontoiatrica - area tecnica, tecn.scient., ela dati |
- area socio sanitaria - area tecnica, tecn.scient., elab. dati | - area socio sanitaria - area tecnica, tecn.scient elab. dati | ., |
b.
6.4. In caso di parità di punteggio la priorità nella graduatoria della singola categoria/area sarà determinata dalla maggiore anzianità nella posizione economica e, nel caso in cui persista una parità, la priorità sarà determinata dalla maggiore anzianità di servizio prestato presso l’Ateneo ed infine dalla maggiore anzianità anagrafica del dipendente.
6.5. Lo scorrimento per le categorie B, C e D avverrà con il seguente sistema “differenziato” della graduatoria, con la finalità di garantire che ogni categoria/area riceva una porzione del fondo proporzionale alle rispettive esigenze.
6.6. La formula applicata per lo scorrimento “differenziato” è la seguente: il totale del costo effettivo per tutti gli aventi diritto di una categoria /area viene diviso per il costo totale di tutte le categorie; trovata così la percentuale relativa di utilizzo del fondo, per ogni categoria/area, questa viene moltiplicata per il fondo totale disponibile. Ciò garantisce che ogni categoria/area riceva una porzione del fondo proporzionale, e consente una graduatoria distribuita tra i diversi gruppi, anche in base al numero degli aventi diritto.
SISTEMA DIFFERENZIATO DELLA GRADUATORIA: APPLICAZIONE | ||
Costo totale categoria B, rispettivamente per ciascuna area | costo medio * aventi diritto | X1, X2 |
Costo totale categoria C, rispettivamente per ciascuna area | costo medio * aventi diritto | X0, X0, X0 |
Costo totale categoria D, rispettivamente per ciascuna area | costo medio * aventi diritto | Z1, Z2. Z3 |
COSTO TOTALE TUTTE LE CATEGORIE: | COSTO TOT=X1,2+Y1,2,3+Z1,2,3 | |
Percentuale relativa all’utilizzo fondo per la cat. B, rispettivamente per ciascuna area | %B = x1, 2 / COSTO TOT | |
Percentuale relativa all’utilizzo fondo per la cat. C, rispettivamente per ciascuna area | %C = Y1, 2, 3 / COSTO TOT | |
Percentuale relativa all’utilizzo fondo per la cat. D, rispettivamente per ciascuna area | %D = Z 1, 2, 3/ COSTO TOT | |
FONDO TOTALE DISPONIBILE: | FONDO | |
Porzione del fondo per la cat. B, rispettivamente per ciascuna area | PORZIONE B1, 2 = %B * FONDO | |
Porzione del fondo per la cat. C, rispettivamente per ciascuna area | PORZIONE C1, 2, 3 = %C * FONDO | |
Porzione del fondo per la cat. D, rispettivamente per ciascuna area | PORZIONE D1, 2, 3 = %D * FONDO |
6.7. Per quanto riguarda le graduatorie delle diverse aree delle cat. B, C e D nel caso di “resti” non sufficienti allo scorrimento di un’ulteriore posizione all’interno della graduatoria di ciascuna area, questi saranno sommati e attribuiti in primis nell’ambito della stessa categoria, al candidato con maggiore anzianità nella posizione economica, in caso di parità con maggior anzianità anagrafica, e da ultimo con maggior anzianità di servizio.
Esaurita tale fase, gli ulteriori resti ottenuti sommando quelli di tutte le categorie saranno utilizzati per gli ulteriori scorrimenti possibili, prioritariamente nella categoria B, successivamente nella categoria C e poi D, scegliendo tra le aree all’interno della stessa categoria il candidato secondo l’ordine di cui al paragrafo precedente.
6.8. Per quanto riguarda le graduatorie delle diverse aree della categoria EP, sia nel caso in cui le risorse disponibili per ciascuna area non consentano alcuna progressione economica sia nel caso di “resti” che non rendano possibile lo scorrimento di un’ulteriore posizione all’interno della graduatoria di ciascuna area, gli importi saranno sommati ed utilizzati per lo scorrimento della posizione con maggiore anzianità nella posizione economica, in caso di parità con maggior anzianità anagrafica e da ultimo con maggior anzianità di servizio.
Xxxxxxx Xxxx Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxx
Data: 05.10.2020 16:10:32 CEST