Contract
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ACCORDO
REGIONE UMBRIA
soggetto attuatore Comune di Spoleto
Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza del sito della diga di San Felice di Giano, ai sensi della DELIBERA CIPE n. 54/2016
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli artt. 11 e 15;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 34;
VISTO il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, recante “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta”.
VISTO il decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584, recante “Misure urgenti in materia di dighe”;
VISTO il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n,. 59”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 114 recante disposizioni in materia di dighe;
VISTO il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 139, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali”, ed in particolare l’articolo 4;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che all’art. 43, commi 7 e 8 reca disposizioni in materia di sicurezza delle grandi dighe;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che all’art. 7, commi 26 e 27 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC);
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 che all’art. 4 dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui alla L. 289/2002 sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che all’articolo 1 comma 6 individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per
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lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346 recante “Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, che detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014- 2020 e che dispone che siano individuate dall’Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali; inoltre, dispone la progressiva definizione dei piani operativi, articolati in azioni ed interventi, da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016, in G.U. n. 266 del 14.11.2016, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, che ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili e attribuendo ai Piani operativi afferenti all’Area Infrastrutture 21.422,86 milioni di euro, dei quali al netto delle preallocazioni ed assegnazioni residua l’importo di 11.500,00 milioni;
CONSIDERATO che, ai sensi della Tabella 1 allegata alla succitata Delibera CIPE n. 25/2016, il Piano finanzia 101 interventi urgenti afferenti dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, Enti locali, consorzi e società partecipate) per complessivi € 293,90 milioni;
CONSIDERATO che il predetto Piano operativo prevede l’assegnazione di 294 milioni di euro per gli interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento di 101 grandi dighe di competenza statale ai fini della vigilanza sulla sicurezza, comprese nel predetto Piano nazionale, come definito dalla ricognizione effettuata dalla competente Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2016, recante “Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703 lett. c) della legge 23.12.2014, n. 190”;
VISTA la delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n.88 del 14.04.2017, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)” che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lett. c) il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione finanziaria di 11,5 miliardi di euro per opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 293,90 milioni relativi alle dighe;
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VISTO lo schema del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi (nel seguito Xx.Xx.Xx.) allegato al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Infrastrutture e reti di cui alla Delibera CIPE n.25 del 10.08.2016;
CONSIDERATO che compito primario di questo Ministero è garantire l’attuazione dei programmi e degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, compito conseguibile attraverso l’azione congiunta delle amministrazioni centrali, regionali e locali e degli altri soggetti pubblici e privati che, a tale scopo hanno finalizzato parte delle loro risorse e che detta azione garantisce il principio di addizionalità delle risorse comunitarie;
VISTA la circolare n.1 del 05.05.2017 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno relativa alla Governance, alle modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie di cui al FSC 2014-2020.
VISTO il Decreto n. 286 del 14.06.2017 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il quale la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche viene individuata quale struttura responsabile dell’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi afferenti l’ASSE D del Piano Operativo Infrastrutture – “messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” con risorse finanziarie messe a disposizione pari a 293,90 milioni di euro
VISTA l’assenza di comunicazioni ostative da parte della Regione relative all’individuazione dell’Ente concessionario/gestore quale Xxxxxxxx Attuatore degli interventi;
RITENUTA la necessità di addivenire ad Accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Soggetto Attuatore per l’attuazione degli interventi finalizzati all’incremento della sicurezza degli interventi inseriti nelle schede allegate;
RITENUTO che l’obiettivo precipuo delle parti è quello di un effettivo recupero e conseguente pieno utilizzo dell’invaso;
VISTA la scheda allegata;
VISTA la nota prot. n. 7851 del 28.7.2017 con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il completamento di adempimenti tecnici e procedurali propedeutici a consentire l’avvio del sistema di monitoraggio del Piano operativo e la sussistenza delle condizioni per procedere alla sottoscrizione delle convenzioni o accordi con i soggetti attuatori;
VISTA la nota del 11/12/2017 n. prot. 67706 del Comune di Spoleto, acquisita al prot. n. 28199 in data 13/12/2017, con la quale il è stata comunicata la determinazione dell’Amministrazione di procedere alla dismissione della ritenuta idrica in assenza di un concreto utilizzo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed il Soggetto Attuatore ,
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Agli effetti del presente Accordo, ove non diversamente disposto, si intendono:
- per “Direzione Generale”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche;
- per Regione, la Regione Umbria;
- per “Soggetto attuatore”, il Comune di Spoleto.
3. Il presente Accordo regola i rapporti fra il Soggetto attuatore e la Direzione Generale finalizzati alla realizzazione degli interventi di dismissione e messa in sicurezza del sito della diga di San
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Xxxxxx xx Xxxxx, ubicata nella Regione Umbria ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016 che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020.
4. Il presente intervento è finanziato ai sensi di quanto disposto dalle delibere CIPE n.25/2016 e 54/2016 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all’area tematica “1 Infrastrutture” e secondo il profilo finanziario d’assegnazione di cui al punto 6 della delibera CIPE n.54/2016, che costituisce limite per i trasferimenti dell’amministrazione proponente dal Fondo.
5. Il soggetto attuatore garantirà l’espletamento delle seguenti funzioni:
a) Nomina del responsabile del procedimento;
b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di tutte le opere da eseguirsi nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili;
c) Acquisizione di tutti i pareri o atti di assenso occorrenti di cui all’art. 3 comma 6;
d) Verifica del progetto;
e) Affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
f) Stipula del contratto;
g) Direzione dei lavori;
h) Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che di esecuzione dei lavori;
i) Redazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e dei Certificati di pagamento;
j) Collaudi o regolare esecuzione ove consentito;
k) Assistenza al collaudo tecnico-funzionale ex art.14 DPR 1363/1959 ove previsto;
l) Gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell’affidamento e/o dell’esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
m) Inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi di cui allo schema di Xx.Xx.Xx. allegato al Piano Operativo Infrastrutture e citato nelle premesse.
ART. 2 - RUP
1. Il soggetto attuatore nomina all’interno del proprio organico il RUP, che svolge le proprie funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dandone comunicazione alla Direzione Generale ed informandola tempestivamente di una sua eventuale modifica.
2. Il RUP, oltre ai compiti specifici di legge, avrà anche il compito di:
a) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all’avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma di cui alle allegate schede di intervento;
c) segnalare alla Direzione Generale eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
d) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
e) fornire all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglianza della efficiente gestione economica dell’intervento;
f) proporre l'indizione ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
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g) verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;
h) provvedere all’inserimento dei dati richiesti e coadiuvare la Direzione generale nelle attività di monitoraggio, gestione finanziaria, organismo di certificazione e di struttura di controllo previsti dal Piano operativo Infrastrutture (cap.3.1 – Organismi responsabili dell’attuazione) (pag. 91)
3. Il RUP pur nella sua autonomia di azione ai sensi di legge, renderà edotta di ogni fase dell’intervento la Direzione Generale, informandola costantemente.
ART. 3 - PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL/DEI PROGETTO/I
1. Il soggetto attuatore provvederà alla progettazione tramite personale interno al proprio organico, ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all’amministrazione.
2. La progettazione dovrà essere articolata nei tre livelli di successivi approfondimenti tecnici di cui agli artt. 23 e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quali il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo; nel caso in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo siano già nella disponibilità del Soggetto attuatore il medesimo si impegna a dare corso ai successivi livelli di progettazione; è facoltà del soggetto attuatore, previo assenso della Direzione Generale, procedere, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. direttamente alla redazione del progetto definitivo od esecutivo. I progetti, nei diversi livelli di approfondimento, dovranno essere redatti conformemente alle eventuali prescrizioni impartite dalla Direzione Generale nell’ambito dell’attività di vigilanza o in sede istruttoria e dovranno tenere conto delle indagini e delle conoscenze pregresse in merito al comportamento della diga.
3. I progetti di cui al comma 1 sono subordinati, in linea tecnica, agli atti di assenso previsti dalla vigente normativa in materia di dighe e in particolare, per il livello di fattibilità, al parere tecnico ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 1363/1959 e, per il livello definitivo ed esecutivo, all’approvazione tecnica ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 1363/1959 e dell’art.1 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità; in caso di particolare rilevanza tecnica od economica dell’intervento la Direzione Generale acquisisce, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 1363/1959, il parere tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP..
4. Il soggetto attuatore si occuperà anche delle fasi di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l’ufficio tecnico interno ovvero tramite affidamento a professionisti esterni di adeguata qualifica professionale ai sensi di legge.
5. Ai fini della verifica della congruità economica, il progetto definitivo dovrà essere sottoposto al parere tecnico-economico del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della zona di riferimento su cui vengono eseguiti i lavori ovvero del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ragione dell’importo, ai sensi dell’art. 215, co.3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la Direzione Generale si riserva, ove richiesto, di supportare le attività istruttorie del Comitato tecnico amministrativo.
Per importi dei lavori inferiori a 1.000.000,00 € il parere è reso direttamente dalla Direzione Generale in sede di approvazione tecnica.
6. Il Soggetto attuatore ha l’onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti dalle vigenti norme per l’esecuzione degli interventi in relazione agli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento in particolare alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari,
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xxxxxxxxx, che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti, secondo le procedure recate dalle stesse.
7. L'approvazione dei progetti da parte del soggetto attuatore viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990 per l’acquisizione di tutti i pareri necessari.
8. Nel caso di conferimento dell’attività di progettazione e/o di verifica della progettazione mediante incarico a soggetto esterno all’ente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi di ingegneria.
9. Il Soggetto attuatore procederà all’affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo redatto, verificato, validato ed approvato in conformità alla vigente normativa (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC n. 1), nonché approvato in linea tecnica, o assentito in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni, dalla Direzione Generale.
ART. 4 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE
1. Il Soggetto Attuatore riveste le funzioni di stazione appaltante e pertanto si obbliga ad adempiere, alla procedura di scelta del/dei contraente/i che eseguirà/anno i lavori di cui al presente accordo secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto Attuatore, in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà inoltre all’affidamento dell’appalto ed alla stipula dei contratti per la realizzazione degli interventi.
3. Ai sensi di quanto disposto al punto 1 lett. e) della delibera CIPE 25/2016 le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’esecuzione dei lavori, ovvero il decreto di aggiudicazione dell’appalto, devono essere assunte entro il termine ultimo del 31.12.2019, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
ART. 5 – DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ
1. Il soggetto attuatore potrà provvedere alla direzione dei lavori tramite personale interno al proprio organico, ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all’amministrazione.
2. L’attività di direzione dei lavori sarà svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. La Direzione generale nomina, tra il personale del proprio organico, un ingegnere incaricato di accertare l'osservanza del regolamento di cui all’art.11 comma 1 del DPR 1363/59 e delle prescrizioni del foglio di condizioni per la costruzione. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia alla Direzione Generale.
4. La Direzione generale nomina, nei casi previsti, un assistente governativo (art. 11 comma 2 del DPR 1363/59) che provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia alla Direzione Generale. Le spese per l'assistente governativo sono a carico del Soggetto Attuatore a valere nel quadro economico dell’intervento stesso.
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ART. 6 – COLLAUDI
1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia di strutture, lavori pubblici e dighe, ed in particolare:
a) Collaudo statico ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, del DPR 380/2001 e del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, per le opere da considerarsi ad esso soggette;
b) Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell’art.102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per tutti gli interventi;
c) Collaudo tecnico-funzionale ai sensi dell’ art. 14 D.P.R. n. 1363/1959 nei casi ivi previsti o in caso di dighe in invaso sperimentale.
2. Il Soggetto attuatore nomina di intesa con la Direzione Generale le figure di cui al punto 1 lettere
a) e b).
3. La Direzione generale nomina la commissione di cui al punto 1 lettera c) ove non già nominata.
4. Ultimate le operazioni di collaudo di cui al punto 1 lettere a) e b) , il Soggetto Attuatore, dopo aver provveduto a quanto di competenza, ne trasmette copia degli atti alla Direzione Generale.
5. E’ facoltà della Direzione generale richiedere relazioni alle commissioni di collaudo.
6. La Commissione di collaudo di cui al punto 1 lettera b) è, inoltre, tenuta alla redazione di apposita relazione finale riservata sugli adempimenti di cui al presente accordo, ai fini della definizione dei rapporti tra la Direzione Generale e il Soggetto Attuatore.
7. Tale relazione è trasmessa alla Direzione Generale entro 60 gg. dall’approvazione del certificato di collaudo.
8. Gli oneri economici delle prestazioni relative alle Commissioni anzidette sono a carico del quadro economico del finanziamento.
ART. 7 – SPESE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA
1. Il corrispettivo per i servizi tecnico-specialistici di progettazione degli interventi, verifica, direzione dei lavori e collaudo sono determinati in accordo a quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sulla base dell’importo presunto dell’intervento derivante dalla delibera CIPE del 01.12.2016 ovvero sulla base del quadro economico del livello di progettazione già disponibile; nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne al Soggetto attuatore si fa riferimento, ove applicabile, all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; i compensi sono da determinarsi con riferimento al regolamento ripartizione degli incentivi del Soggetto attuatore stesso e le spese sono a valere sul quadro economico dell’intervento.
ART. 8 – OSSERVANZA DELLE NORME E PRESCRIZIONI SPECIFICHE
1. Prima di procedere all’appalto dei lavori secondo le norme di legge, il Soggetto Attuatore deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all’esecuzione dell’opera come risultante dal progetto di cui all’art. 1, anche ai fini della eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
2. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo approvato, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto concerne eventuali varianti, dovranno essere preventivamente e formalmente dichiarate dal Responsabile Unico del
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Procedimento e comunicate alla Direzione Generale che le autorizza ai sensi della normativa vigente di cui al D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e all’art.1 della L.584/1994. Le tempistiche della procedura di adozione di varianti devono essere tempestivamente comunicate ed inserite nel sistema di gestione e controllo.
3. Il Soggetto attuatore, quale Gestore delle dighe oggetto del presente Accordo, resta responsabile dell’esercizio di tutti gli interventi derivanti dalle prescrizioni impartite dalla Direzione Generale e di tutti gli obblighi di legge per quanto attiene alla tutela della sicurezza dello sbarramento.
4. La scelta dell’appaltatore deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l’esecuzione di opere pubbliche nonché di quelle alla cui osservanza il Soggetto Attuatore è tenuto.
5. Il Soggetto attuatore si impegna all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell’integrità e trasparenza degli atti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, impegnandosi a far assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto.
6. Nella scelta dell’appaltatore e nella gestione dell’appalto si devono, altresì, osservare le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici di lavori e relative norme di recepimento nonchè la normativa comunitaria di protezione dell’ambiente attualmente vigente.
7. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto approvato, nel rispetto del termine ultimo del finanziamento e dei tempi previsti per l’attività di competenza della Direzione Generale.
8. In caso di mancata ottemperanza all’obbligo assunto con il comma che precede, ovvero di acclarato ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito, la Direzione Generale si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento od alla eventuale revoca.
9. Ogni variazione in corso d’opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata ai sensi di legge e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.
10. Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95, comma 14, 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 9 – RAPPORTI CON I TERZI
1. Il Soggetto Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Direzione Generale.
2. Resta inteso che la Direzione Generale rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell’opera (lavori, espropri, etc.).
ART. 10 – SOMME A DISPOSIZIONE
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1. Le somme a disposizione inserite nel quadro di finanziamento devono essere adeguatamente dettagliate e motivate anche con riferimento al livello di progettazione e, ai fini del relativo effettivo riconoscimento, devono essere documentate con i rispettivi titoli di spesa in sede di rendicontazione.
2. Si intendono compresi nella voce spese generali gli oneri relativi a progettazione, indagini, direzione lavori, collaudi, responsabile del procedimento, commissioni giudicatrici, contabilità, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, coordinamento per la sicurezza, oneri connessi all’espletamento di procedure espropriative.
3. Gli oneri derivanti dall’eventuale contenzioso non sono riconosciuti e sono a carico del Soggetto Attuatore.
4. L’utilizzo di eventuali imprevisti inseriti nel quadro del finanziamento devono essere assentiti dalla Direzione Generale.
5. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate e comunicate alla Direzione Generale.
6. Sono a carico del finanziamento le quote di IVA non deducibili da parte del Soggetto Attuatore ai sensi della vigente normativa. Le quote IVA, con esclusione di quelle di cui al periodo precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di saldo. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l’intervento è ammissibile nel limite in cui sia pertinente all’operazione e non possa essere recuperato dal Soggetto attuatore.
7. Tutti i dati riguardanti la fase di realizzazione e attuazione del progetto (formulazione di nuovi quadri economici, aggiudicazione della gara con ribassi d’asta, economie riprogrammabili determinate dal RUP, etc.) devono essere inserite e documentate cronologicamente nel sistema di monitoraggio.
ART. 11 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. L’importo presuntivo e provvisorio del finanziamento per assicurare la realizzazione delle opere previste è pari a 1.000.000 €, ripartito come da scheda allegata.
2. Le eventuali modifiche alla programmazione finanziaria degli interventi saranno adottate in conformità al punto B della Circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno citata precedentemente.
3. A seguito della progettazione definitiva e poi dell’aggiudicazione dei lavori, tale importo è rimodulato in funzione dell’esito della stessa tramite un apposito atto di rimodulazione del quadro economico.
4. La progressione del finanziamento è comunque subordinata all’erogazione dei fondi del Piano operativo infrastrutture secondo i limiti indicati all’art. 6 della Delibera CIPE n. 54 del 01.12.2016 pubblicata in GURI n.88 del 14.4.2017.
Tale profilo di erogazione costituisce il limite per i trasferimenti dal Fondo al Soggetto Attuatore.
5. Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all’importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinata, fa carico al Soggetto Attuatore, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.
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6. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto degli obiettivi di spesa risultanti dal cronoprogramma; lo scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui alla lettera e) del punto 2. Della Delibera CIPE 25/2016.
ART. 12 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività previste dal presente accordo, la Direzione Generale provvede, a verificare le richieste di trasferimento delle risorse, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2 lettera h) e al punto 4. dello Schema del sistema di gestione e controllo degli interventi allegato al Piano operativo approvato con la delibera CIPE n. 54/2016 cit.
2. Sono previste le seguenti modalità di erogazione:
- una prima rata, pari al 10% del finanziamento stimato del singolo intervento, quale anticipazione, subordinata all’attivazione ed al caricamento dei dati presso il “Sistema di Monitoraggio Mittente” indicato dal Ministero.
La Direzione Generale, responsabile dell’attuazione e del monitoraggio degli interventi, presenta alla struttura di coordinamento del Piano infrastrutture (Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del M.I.T.) una formale richiesta di anticipazione su tutti o parte degli interventi di competenza, subordinata all’attivazione ed al caricamento dei dati nella Banca Dati Unitaria (B.D.U.).
- di successive ed ulteriori rate, complessivamente pari all’ 85% dell’importo assegnato a ciascun intervento a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal soggetto attuatore, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 e dal Sistema di gestione e controllo del Piano operativo infrastrutture.
- di una ultima rata (5%) di saldo a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale di spesa presentata dal Xxxxxxxx Attuatore e corredata da un attestato di chiusura dell’intervento secondo la procedura anzidetta.
3. L’ammontare definitivo del finanziamento concesso ai sensi dell’art.11 del presente Accordo sarà rideterminato, entro il limiti dell’importo di finanziamento, in sede di acquisizione della certificazione relativa al saldo, in ragione dell’eventuale minore spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto.
4. Le erogazioni delle rate del finanziamento sopra indicate sono comunque subordinate alla normativa contabile e, pertanto, condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti in bilancio e all’effettiva disponibilità delle somme. Eventuali interessi di mora saranno a carico del soggetto attuatore.
5. Resta fermo che il Soggetto attuatore è tenuto a far fronte, a proprie cure e spese, a tutti gli obblighi finanziari connessi alla realizzazione dell’intervento, indipendentemente dalla disponibilità di cassa di cui al primo comma, lasciando sollevata la Direzione Generale da qualsiasi obbligo e responsabilità derivanti da ritardati pagamenti.
ART. 13 – RENDICONTAZIONE
1. Alla richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva alla seconda, il Soggetto Attuatore deve trasmettere la rendicontazione, corredata della documentazione giustificativa, comprendente i
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mandati di pagamento quietanzati ed i corrispondenti titoli di spesa. La documentazione già inviata, non deve essere allegata alle successive rendicontazioni.
2. Le note dei professionisti devono essere munite di visto di congruità da parte del RUP, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per la verifica di ammissibilità della spesa, il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere, su richiesta della Direzione Generale, qualunque documentazione ritenuta a ciò necessaria; per tale verifica si fa comunque, riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali.
4. La documentazione di spesa prodotta dal Soggetto Attuatore beneficiario è conservata agli atti presso la Direzione Generale quale amministrazione responsabile dell’attuazione del programma.
5. Per le somme oggetto di finanziamento, il Soggetto Attuatore si impegna ad utilizzare un sistema contabile distinto al fine di facilitare la verifica delle spese.
ART. 14 MONITORAGGIO E PUBBLICITÀ
1. Il monitoraggio sugli interventi ammessi a finanziamento è:
- finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
- procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
- fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione associati
2. Il Soggetto Attuatore si impegna al supporto per l’espletamento di tutte le attività strumentali e propedeutiche al monitoraggio degli interventi ed alla gestione dei dati di cui al “Sistema di Monitoraggio Mittente” indicato dal Ministero e, mediante il RUP, provvede alle operazioni di monitoraggio, che verrà attuato in conformità a quanto previsto nel punto 2. d) della Delibera CIPE n. 25/2016 cit. nelle premesse.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie è subordinato alla verifica di coerenza con i dati rilevati e validati nel sistema di monitoraggio e può essere sospeso in caso di mancata esecuzione del monitoraggio e/o non corretto aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati comporta la mancata erogazione delle rate intermedie o del saldo.
4. Al fine di consentire adeguate forme di pubblicità, ai sensi di quanto previsto nel punto 2. f) della Delibera CIPE n. 25/2016 cit. nelle premesse, il Soggetto attuatore provvederà a fornire le necessarie informazioni relativamente ai dati progettuali, lo stato di avanzamento, gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma e al costo previsto, preventivamente da esso validati, al fine di rendere disponibili la informazioni rilevanti per il pubblico dal portale OpenCoesione.
ART. 15 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO
1. La Direzione Generale può proporre la revoca del finanziamento nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
2. La Direzione Generale può altresì proporre la revoca del finanziamento ove sia compromesso il rispetto del cronoprogramma e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e di quanto disposto dalle delibere CIPE nn. 25/2016 e 54/2016.
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3. Nel caso di revoca, sentita la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, si fa luogo in contraddittorio con il responsabile del procedimento, all’accertamento dei lavori eseguiti e che sono ritenuti utili per il completamento dell’opera stessa.
4. Sono riconosciute al Soggetto Attuatore le spese, legittimamente sostenute o al cui pagamento il Soggetto Attuatore medesimo sia legittimamente tenuto, riferite all’esecuzione delle opere finanziate, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
5. La Direzione Generale si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.
ART. 16 – SOSTITUZIONE
1. La Direzione generale si riserva, in qualunque momento o qualora ricorra la revoca di cui all’art. 15, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, il Soggetto Attuatore inadempiente, tramite la nomina di un Commissario ad acta o di un altro Soggetto Attuatore su proposta della Regione di riferimento.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, il Soggetto attuatore si impegna ad inserire nei contratti stipulati per l’esecuzione dell’opera finanziata, esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.
ART. 17 – DURATA DELL’ACCORDO/ PROCEDIMENTO
1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, ha una durata pari a quella dell’intervento stesso.
2. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’esecuzione di ciascuno degli interventi previsti nel presente accordo devono essere assunte dal Soggetto Attuatore entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate.
3. Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Atto dovranno essere predisposte con il consenso delle parti e con le stesse procedure previste per la sua promozione, formazione, stipula ed approvazione.
4. L’ingiustificato mancato rispetto dei termini comporta, in qualsiasi momento, la revoca del finanziamento con recupero delle somme corrisposte, salvo eventuali proroghe dei relativi termini concesse.
5. Il Soggetto attuatore – gestore o concessionario di derivazione – resta l’unico responsabile nei confronti anche della Direzione generale del rispetto del DPR 1363/1959 e degli obblighi conseguenti, in particolare di quelli urgenti ed indifferibili e in nessun caso eventuali ritardi o differimenti nelle procedure di finanziamento potranno essere considerati esimenti rispetto a detti obblighi, dovendo in tal caso i predetti soggetti far fronte con risorse o anticipazioni autonome.
ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le eventuali controversie tra il Ministero e il Soggetto Attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa.
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2. Il foro competente è quello di Roma.
PER ACCETTAZIONE | IL DIRETTORE GENERALE |
Il Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore | (Dott. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) |
Allegato: Scheda degli interventi.