AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 558 del 24-3-2021
O G G E T T O
Convenzione con il Comune di Vicenza per l’utilizzo delle celle mortuarie presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme in attesa di sepoltura. Rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 679
Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/679
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Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:
In data 31.12.2020 è scaduta la convenzione, rinnovata nel corso degli anni dal 1996, con il Comune di Vicenza per l’utilizzo delle celle mortuarie dell’Ospedale San Bortolo ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme.
Detta collaborazione, alla luce del nuovo Tariffario Aziendale in materia, approvato con delibera X.X.XX. del 12 giugno 2019 n. 908, prevede:
- vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A.)
- puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A.)
- certificato di cremazione al costo di € 15,00 (f.c. I.V.A.)
- sosta salma al costo di:
€ 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta esente IVA
€ 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta
€ 55,00 dal 31° giorno a seguire esente IVA
Il Comune di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” al rinnovo senza soluzione di continuità del succitato contratto.
Sulla proposta di rinnovo sono intervenuti, per le vie brevi, i pareri favorevoli del Direttore del Servizio Medicina Legale e del Direttore di Direzione Medica 1 del Distretto Est.
In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo biennale della convenzione in argomento tra l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” e il Comune di Vicenza, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, così come precisato nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale della convenzione con il Comune di Vicenza, per l’utilizzo delle celle mortuarie dell’Ospedale San Bortolo ai fini della sosta e della gestione mortuaria delle salme, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/679
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2. di incaricare l’U.O.C. Contabilità e Xxxxxxxx e l’U.O.C. Servizio Medicina Legale per gli adempimenti necessari a garantire l’applicazione e l’esecuzione della convenzione di cui al punto 1, ciascuno per gli ambiti di propria competenza;
3. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2021-2022 nel conto di ricavo 51.07.160;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/679
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo f.f. (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 24/03/2021 alle ore 16:14
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 25-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 25-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/679
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PER L’UTILIZZO DELLE | ||
CELLE MORTUARIE DELL’OSPEDALE AI FINI DELLA SOSTA SALME | ||
TRA | ||
l'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 8”, | ||
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Xxx Xxxxxxx x. 00 - codice fiscale e partita | ||
IVA n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, rappresentata dal | ||
Direttore Generale dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (nata a Palmi (RC) il | ||
19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F); | ||
E | ||
Il Comune di Vicenza (di seguito denominato COMUNE) con sede e domicilio | ||
Fiscale in Vicenza – Corso Xxxxxx Xxxxxxxx n. 98/A – Palazzo Trissino – codice | ||
Fiscale 00516890241 – nella persona del Direttore del settore Anagrafe Stato Civile | ||
Elettorale, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, (nata a Verona il 20/07/1962 Cod. Fisc. | ||
CSTMCL62L60L781Z); | ||
PREMESSO CHE: | ||
il X.X.X. 00 Xxxxxxxxx 0000 n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia | ||
mortuaria” pone in capo al Comune: | ||
- la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo | ||
prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia | ||
pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito | ||
a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba | ||
farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (art.12); | ||
- la disponibilità di un obitorio per il mantenimento in osservazione e riscontro | ||
diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica (art. 13); | ||
5 |
- la possibilità di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del | ||
cimitero o presso ospedali od altri istituti. | ||
i cimiteri cittadini, al momento non dispongono di spazi idonei per la sosta, | ||
durante il periodo di osservazione, di salme in attesa della sepoltura; | ||
in data 31.12.2020 è scaduta la convezione sottoscritta tra l'X.X.XX. n. 8 e il | ||
Comune di Vicenza per le operazioni di osservazione e deposito salme previste dal | ||
DPR n.285/1990 in attesa dei nulla-osta per la sepoltura; | ||
in vista della scadenza di tale convenzione X.X.XX. n. 8 “Berica” con nota, agli | ||
atti, ne ha proposto il rinnovo; | ||
TUTTO CIO’ PREMESSO | ||
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE | ||
ARTICOLO 1 - Oggetto | ||
L’X.X.XX. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto | ||
periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione | ||
delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto | ||
con oneri a carico del Comune, a condizione: | ||
1) che vi sia l’ordine dell’autorità giudiziaria; | ||
2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via; | ||
3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione; | ||
4) che siano relative a salme di persone prive di riferimenti parentali; | ||
5) che siano relative a salme di persone decedute in abitazioni inadatte | ||
dell'esecuzione dell'osservazione, certificate dal SUEM o dal Medico Necroscopo | ||
territoriale. | ||
Sono a carico del Comune tutti i servizi eseguiti dall’X.X.XX. n. 8 per le salme di | ||
soggetti indigenti (in base al tariffario X.X.XX) le cui spese funebri sono a carico del | ||
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comune. | ||
L’X.X.XX. n. 8, tramite il proprio servizio delle celle mortuarie, si impegna altresì ad | ||
eseguire l'attività di ricomposizione per le salme il cui funerale sia a carico del | ||
Comune, nonché a mettere a disposizione locali e presidi sanitari e garantire | ||
facilitazioni logistiche per i riti funebri non cattolici e le camere ardenti per i riti | ||
richiesti, sia se aperti al pubblico sia se privati. | ||
ARTICOLO 2 - Collaborazione | ||
L’X.X.XX. n. 8 si impegna a dare al personale comunale e di AIM Vicenza | ||
spa/Valore città AMCPS s.r.l. la propria collaborazione per garantire il regolare | ||
svolgimento del servizio. | ||
ARTICOLO 3 - Tariffe | ||
L'X.X.XX. n. 8 si impegna a garantire i servizi in argomento secondo le seguenti | ||
tariffe: | ||
- vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A) | ||
- puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A) | ||
- certificato di cremazione al costo di € 15,00 (f.c. I.V.A) | ||
- sosta salma al costo di € 55,00 (f.c. I.V.A) al giorno per un massimo di 7 giorni | ||
secondo il vigente tariffario aziendale. | ||
Nei casi di salme con esequie a carico del Comune che dovessero stazionare oltre 30 | ||
giorni presso le celle mortuarie per motivi diversi da un’ordinanza di custodia | ||
giudiziaria, si precisano le seguenti tariffe giornaliere: | ||
- € 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta esente IVA; | ||
- € 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta; | ||
- € 55,00 dal 31° giorno a seguire esente IVA. | ||
Il numero delle salme inoltrate alla camera mortuaria dell’X.X.XX. n. 8 è desunto dai | ||
7 |
vari documenti che accompagnano le salme (certificati SUEM, medico di base, | ||
necroscopo, forze dell'ordine, magistratura ecc.). | ||
ARTICOLO 4 – Modalità di esecuzione | ||
Il Comune s’impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell’Ospedale esclusivamente | ||
per l’effettuazione del servizio di cui al precedente articolo 1. | ||
Qualora il Comune richieda il ricovero per salme in transito a feretro chiuso, | ||
l’X.X.XX. n. 8 si impegna ad effettuare il servizio di cui all’art. 1 senza oneri a carico | ||
del Comune e nei limiti dello spazio disponibile negli obitori dell’Ospedale. | ||
Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono già state | ||
espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di | ||
apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso. | ||
La sosta massima consentita è di una notte. Oltre la prima notte, a chi fa richiesta di | ||
ulteriori giorni di sosta, verrà applicata senza limitazioni la tariffa prevista per la | ||
sosta salme. | ||
ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento | ||
L’X.X.XX. n. 8, sulla base dei dati ricevuti dall’U.O. di Medicina Necroscopica | ||
emette fattura elettronica. | ||
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza, non inferiore a | ||
30 giorni, e con le modalità indicate sulla fattura stessa nel conto della Tesoreria | ||
Unica Presso la Banca D’Italia. | ||
ARTICOLO 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili | ||
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei | ||
dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e | ||
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con | ||
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla | ||
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diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 | ||
maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme è il Comune. | ||
Il Comune nomina l’X.X.XX. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, | ||
anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della | ||
presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività | ||
oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel | ||
rispetto della precitata normativa in materia. | ||
L’X.X.XX. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare | ||
nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e | ||
dall’art. 16 del Regolamento 2016/769 UE in merito all’esigenza di correttezza, | ||
liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere | ||
la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; | ||
conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del | ||
trattamento. | ||
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali | ||
vigenti in materia di protezione dei dati personali. | ||
ARTICOLO 7 - Durata | ||
La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dall’01/01/2021 al | ||
31/12/2022 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. | ||
ARTICOLO 8 – Riserve di legge | ||
La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con | ||
disposizioni normative successive. | ||
Nell’eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o | ||
modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo | ||
accordo delle parti. | ||
9 |
ARTICOLO 9 – Foro competente | ||
Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla | ||
interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione è il Foro di Vicenza. | ||
ARTICOLO 10 - Inadempimento e recesso | ||
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in | ||
attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui | ||
all’art.1453 e seguenti del Codice Civile. | ||
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla | ||
presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da | ||
comunicarsi con posta certificata PEC. | ||
ARTICOLO 11 - Registrazione ed imposta di bollo | ||
La presente convenzione: | ||
- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell’art. 2, allegato A | ||
del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; | ||
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 | ||
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; | ||
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del | ||
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico | ||
della parte richiedente. | ||
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. | ||
241/1990 e s.m.i.. | ||
ARTICOLO 12 – Norma di rinvio | ||
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le | ||
vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali | ||
in materia. | ||
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Letto, approvato e sottoscritto. | ||
Vicenza, lì | ||
Per il Comune di Vicenza Per | ||
IL DIRETTORE del l’X.X.XX. n. 8 “Berica” | ||
Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale IL DIRETTORE XXXXXXXX | ||
(Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) | ||
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